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Penale dell'economia (bancarotta, aggiotaggio, ecc)
Tipologia: Appunti
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Il diritto processuale penale societario studia il ‘’ Procedimento penale a carico degli enti’’. Alla fine del codice di procedura penale, si trovano le disposizioni di attuazione e coordinamento. Fondamentale è l’ art.207 disp.att.. Tale norma sancisce il principio di centralità del c.p.p ., stabilendo che: ‘ ’Le disposizioni del c.p.p. si applicano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali’’. Ai sensi di tale norma il c.p.p. ( che rappresenta la legge generale ) prevale sulla legge speciale, contrariamente a quanto normalmente accade nei casi di incompatibilità tra norma generale e norma speciale. E’ bene sottolineare che i procedimenti penali a cui si riferisce l’art. 207 disp.att. riguardano solo le persone fisiche; questo perché nell’ ’89 quando le norme di attuazione e coordinamento vennero emanate non esisteva il processo a carico degli enti. Per i procedimenti penali che vedono coinvolte le persone giuridiche si applicano le disposizioni del d.lgs.231/ capo 3° artt.34 e ss. Per ciò che non è disciplinato dal presente decreto legislativo si applicano in quanto compatibili con la impersonalità dell’ente le disposizioni del c.p.p. Per il procedimento penale in capo alle persone giuridiche assistiamo quindi ad un’inversione rispetto alle persone fisiche perché la disciplina cui fare riferimento è una legge speciale (decreto legislativo 231/2001). La legge generale (c.p.p.) trova applicazione in via sussidiaria per le parti non disciplinate dal decreto legislativo.
ECCEZIONI a quanto stabilisce L’ART.207 disp.att (principio di centralità del c.p.p.) sono altresì rappresentate dagli artt.:
210 disp. Att.: Stabilisce che: ‘’Le norme sulla ‘’competenza’’ contenute in leggi speciali prevalgono su quelle del c.p.p.’’. Es. N ei reati tributari la competenza per territorio è disciplinata secondo le norme del d.lgs.74/2000(art.18 precisamente) e non sulla base delle norme del c.p.p.;
221 disp. Att.: Stabilisce che:
‘’Prevalgono sugli artt.331 e 347 c.p.p quelle disposizioni di leggi speciali, che prevedono modalità diverse di trasmissione della denuncia della notizia di reato al p.m., da parte di pubblici ufficiali e polizia giudiziaria’’. L’ art.331 c.p.p. e l’ art. 347c.p.p. disciplinano rispettivamente l’obbligo che incombe nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio e della polizia giudiziaria di denunciare al P.M. la notizia di reato che hanno acquisito nell’esercizio delle loro funzioni o del loro servizio. L’obbligo di denuncia a carico di tali soggetti sorge quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza emergono ‘’Indizi di reato’’. Se l’obbligo di denuncia non viene rispettato si incorre in un reato penale, quello di ‘’omessa denuncia’’.
Disciplina la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Il nostro ordinamento si è sempre mostrato refrattario al riconoscimento di una responsabilità a carico dell’ente persona giuridica. Tale contrarietà trova fondamento nella stessa costituzione, in particolare art.27 Cost. commi 1° e 3 °. Il 1° comma infatti sancendo la ‘’PERSONALITA’’’ della responsabilità penale individua una sorta di divieto di responsabilità per fatto altrui e dato che all’interno della società il reato è commesso sempre da una persona fisica (soggetto apicale o sottoposto all’altrui direzione), ciò giustifica un’assenza di responsabilità per quella giuridica; il 3°comma invece, individuando quale funzione della sanzione penale quella rieducativa, pone un ulteriore ostacolo al riconoscimento di una responsabilità a carico delle persone giuridiche, data l’incapacità della persona giuridica ad essere rieducata. Le cose cambiano a partire dal 1995 quando l’Italia sottoscrive una serie di Accordi Internazionali che prendono atto di un vero e proprio dilagare della criminalità in materia economico-finanziaria, e che individuavano tra i rimedi quello di introdurre una responsabilità a carico delle persone giuridiche. Con la legge delega n°300/2000 sono stati ratificati nel nostro ordinamento questi accordi internazionali.
Nel giro di pochi anni però, grazie alle riforme avvenute in svariati ambiti (diritto societario, sicurezza sul lavoro, market abuse) è aumentato in maniera esponenziale il numero di reati presupposto dai quali deriva una responsabilità a carico dell’ente. Questi reati sono indicati all’interno degli artt. 24 e ss. D.lgs. 231/2001: 1.) Indebita percezione di denaro (Art.24) 2.) Concussione e corruzione; ( Art.25) 3.) Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; (Art. 25bis) 4.) Reati societari; (Art.25ter) 5.) Delitti con finalità di terrorismo; (Art. 25quater) 6.) Delitti contro la personalità individuale (Art.25quinquies) 7.) Abusi di mercato (market abuse); ( Art.25sexies) 8.) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (25septies) 9.) Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (Art.25octies)
Ai sensi art.1 comma 2° d.lgs.231/2001, i SOGGETTI DESTINATARI di questa responsabilità penale nella sostanza ma qualificata amministrativa nella forma, sono enti forniti di personalità giuridica ; nonché società ed associazioni anche prive di personalità giuridica. Non rientrano invece tra i soggetti destinatari di tale responsabilità; l’ imprenditore individuale, lo stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici), gli enti pubblici non economici (es. aziende ospedaliere). Ai sensi art.5 d.lgs.231/2001, la responsabilità a carico dell’ente sorge quando uno dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. è stato commesso nell ’interesse o a vantaggio dell’ente (c.d. CRITERIO OGGETTIVO DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’) da soggetti che all’interno dell’ente si trovano in posizione apicale (ES. esercitano funzioni di amministrazione, direzione, rappresentanza, esercitano di fatto il potere di gestione dell’ente) o da soggetti che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale. Per ‘’ Interesse ’’ intendiamo che la persona fisica è stata instradata nella commissione del reato dalla politica d’impresa dell’ente stesso; per ‘’ Vantaggio ’’ intendiamo l’arricchimento economico che l’ente deve aver ricavato dal reato commesso dalla persona fisica.
Ovviamente l’ente non risponde del reato se la persona fisica lo ha commesso nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Per evitare la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti il legislatore impone all’ente di adottare dei c.d. Modelli organizzativi interni. Il legislatore in sostanza impone all’ente di organizzarsi in modo tale da prevenire la commissione dei reati. A tale scopo l’ente deve:
Ai sensi art.6 d.lgs.231/2001, per non rispondere del reato commesso da un soggetto che si trova in posizione apicale, l’Ente deve dare prova ( c’è un inversione dell’onere della prova. Normalmente è il p.m. che deve provare) che:
Ai sensi invece dell’ art.7 d.lgs.231/2001, quando il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali , l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In tal caso a differenza di quanto detto con rif. all’art.6, l’onere di provare l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza spetta al P.M.
(Es. Reato di Corruzione – Concussione non invece per i Reati societari ai quali si applicano sanzioni pecuniarie), quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni’’: •..1 L’ente ha ricavato dal reato un rilevante profitto ; oppure •..2 Ha reiterato un illecito (L’ente commette reiterazione di illecito quando, nonostante fosse già stato condannato per un illecito, ne commette un altro nei 5 anni successivi).
La sanzione interdittiva ha in genere durata temporanea non inferiore a 3 mesi, né superiore a 2 anni; in alcuni casi però il giudice penale può applicarla in via definitiva; es. la Sanzione del divieto di contrarre con la P.A. può essere applicata dal giudice in via definitiva se lo stesso riscontra che l’ente negli ultimi 7 anni è stato condannato a questa sanzione per almeno 3 volte.
Ai sensi dell’ art. 17 presente decreto, le sanzioni interdittive non si applicano se , prima del dibattimento di primo grado, l’ente ha (queste 3 condizioni devono concorrere) :
Ai sensi dell’ art.15 d.lgs.231/2001 , il giudice, in luogo della sanzione interdittiva può decidere di nominare un Commissario giudiziale che prosegue l’attività dell’ente; Es. il giudice penale se ritiene sussistono le condizioni per applicare all’ente la sanzione di interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività ma poiché l’ente svolge un pubblico servizio oppure valuta che l’interdizione provocherebbe danni rilevanti sull’occupazione; in luogo della sanzione può decidere la nomina di tale commissario
- CONFISCA: E’ disciplinata dall’ art. 19 d.lgs.231/2001. La norma stabilisce che con la Sentenza di condanna è sempre disposta nei confronti dell’ente la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Se non è possibile confiscare il prezzo o il profitto del reato, la confisca avrà
ad oggetto beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Come si accerta la responsabilità dell’ente? La responsabilità dell’ente viene accertata attraverso un S imultaneus processus. Davanti allo stesso organo (giudice penale) si accerta sia la responsabilità della persona fisica, che quella dell’ente. Si è scelto il giudice penale quale organo davanti al quale pende il procedimento per il fatto che i suoi poteri sono più penetranti e allo stesso tempo le garanzie di difesa dell’imputato sono massime. Il principio del simultaneus processus è individuato all’interno dell’ art. 38 d.lgs.231/2001. Tale norma stabilisce che: ‘’ il procedimento per accertare la responsabilità dell’ente è riunito al procedimento instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto’’. Quindi avremo un unico procedimento con due imputati (persona fisica e ente) e due res iudicanda (reato presupposto e illecito amministrativo). La scelta del simultaneus processus individuata nell’art. 38 1° comma del decreto contrasta con il principio di ragionevole durata del processo ribadito all’interno dell’art.111 Cost. 2°. Se in un processo gli imputati si duplicano è ovvio che lo stesso si allunga. Al 2° comma art.38 d.lgs.231/2001 vengono individuate delle eccezioni alla regola del simultaneus processus. Il giudice ordina infatti la separazione dei procedimenti quando: 1.) Si verifica la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 71c.p.p.( per incapacità della persona fisica); 2.) Il procedimento riunito viene definito con – rito abbreviato , - patteggiamento (ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti), - decreto penale di condanna. Questi sono i c.d. ‘’strumenti deflattivi del procedimento’’, e possono essere richiesti sia dalla persona fisica che dall’ente;
Consentire di procedere contro la sola persona giuridica e di accertarne la responsabilità anche prescindendo dalla sorte della persona fisica, ha come fine quello di ovviare alla difficoltà di individuare il soggetto responsabile nell’ambito di ‘’organizzazioni complesse’’ come gli enti.
L’art. 8 continua disponendo che:
Quali sono le regole procedurali da seguire in questo simultaneus processus per accertare la responsabilità dell’ente? Ai sensi dell’ art. 11 lett.q. l.300/2000 il procedimento per accertare la responsabilità a carico dell’ente deve seguire le norme del c.p.p. in quanto compatibili. Questa norma ribadisce la centralità del c.p.p.(cioè il codice è posto come riferimento primario per tutti i procedimenti) così come stabilisce l’art.207 disp.att. Il criterio direttivo indicato nella legge delega all’art.11 lettera q, è rimasto inapplicato nel decreto di attuazione della legge delega (d.lgs.231/2001). L’art. 34 d.lgs.231/2001 indica infatti la disciplina codicistica come sussidiaria al Capo 3°(artt.34-82) dello stesso d.lgs.231/2001. Sono le norme contenute nel capo 3° del decreto che disciplinano il procedimento contro l’ente. Le norme del c.p.p. andranno ad integrare il capo 3° del decreto quando:
e
ES. Il capo 3° del d.lgs. 231/2001 non dice nulla sulla custodia cautelare in carcere dell’ente. In tal caso ovviamente non dovranno essere applicate le norme del c.p.p. perché è impensabile chiudere l’ente in carcere.
L’art. 34 d.lgs.231/2001 pone come riferimento primario da seguire per il procedimento contro l’ente, la disciplina speciale del decreto, indicando nel capo 3° una sorta di microsistema autonomo rispetto al c.p.p. Tale microsistema sarebbe sì autonomo , ma non autosufficiente, in quanto per tutto ciò che non è disciplinato dal Capo 3° c’è un richiamo al c.p.p. L’art. 34 fa sorgere un problema di incostituzionalità per ‘’eccesso di delega’’, in violazione dell’art.76 e 77Cost. La funzione legislativa non può essere infatti attribuita al Governo se non con la determinazione dei principi e criteri direttivi; nel caso di specie il criterio direttivo indicato nella legge delega non è stato rispettato.
Ai sensi art. 35 d.lgs.231/2001 è stabilito che: ‘’ All’Ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili’’. L’ente diviene ‘’imputato’’ alla fine delle indagini preliminari quando il P.m. esercita l’azione penale contestando l’illecito amministrativo. Tuttavia anche durante la fase delle indagini preliminari, ai sensi dell’art.61 c.p.p., i diritti e le garanzie dell’imputato si estendono all’indagato (persona sottoposta alle indagini). La previsione contenuta all’interno dell’art.35 non autorizza in alcun modo a denominare l’ente col termine ‘’Imputato’’ ma comporta solo un’estensione all’ente delle disposizioni di garanzia processuali previste per l’imputato persona fisica.
Chi deve procedere ad accertare la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo? A tale domanda risponde l’ art.36 d.lgs.231/2001. La norma indica la via della CONNESSIONE OGGETTIVA: E’ cioè competente a conoscere dell’illecito amministrativo dell’ente, il Giudice penale competente per il reato presupposto commesso dalla persona fisica. Es. L’art. 25 d.lgs.231/2001 tratta del reato di Corruzione- Concussione; il giudice competente ad accertare la responsabilità dell’ente sarà quello competente per il reato di Corruzione- Concussione, il quale è individuato attraverso le norme del c.p.p. sulla competenza per materia (in tal caso sulla base del combinato disposto tra art.6 e art. 33 bis c.p.p. è competente il tribunale in composizione collegiale). Per quanto riguarda la competenza per territorio (capire qual’è il tribunale territorialmente competente ad accertare la responsabilità dell’ente derivante dal reato di Corruzione-Corruzione); il criterio da
Querela: E’ la dichiarazione con la quale un soggetto manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato; Istanza di Procedimento: E’ la dichiarazione con la quale la persona offesa da un reato commesso all’estero chiede al P.M. di procedere per il reato stesso; Richiesta di Procedimento: E’ la dichiarazione con la quale un organo pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria (es. Ministro della Giustizia) manifesta la volontà che il P.M. proceda per un determinato reato. Es. Nel caso di reati commessi all’estero, ai sensi dell’ art.4 d.lgs.231/2001 permane la possibilità di accertamento in Italia quando, l’ente abbia nello Stato la sede principale, il reato non sia perseguito nel luogo in cui è stato commesso, ci sia la Richiesta di procedimento del Ministro di Giustizia. Autorizzazione a procedere: E’ la dichiarazione con la quale un organo pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria su richiesta del P.M. , consente l’esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una data persona (es. Parlamentare) o in relazione ad un determinato reato (Reati ministeriali).
Le fasi del procedimento penale sono tre: 1.) INDAGINI PRELIMINARI 2.) UDIENZA PRELIMINARE 3.) GIUDIZIO o DIBATTIMENTO
Il procedimento penale ordinario si apre con l’acquisizione della notizia di reato da parte del P.m. Con l’espressione notizia di reato si suole indicare qualunque informazione relativa ad un fatto nel quale sia ravvisabile un ‘’sospetto’’ di reato. Il P.m. è il destinatario ultimo di tutte le notizie di reato. Es. Ai sensi dell’art. 331 c.p.p.’’ i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, hanno l’obbligo di denunciarlo per iscritto’’. La denuncia dev’essere presentata o trasmessa senza ritardo direttamente al p.m. o a un ufficiale di polizia giudiziaria il quale a sua volta ha l’obbligo di trasmetterla al p.m. Il p.m. provvede ad iscrivere la notizia di reato che gli è pervenuta nell’apposito ‘’registro delle notizie di reato’’ ,
nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato è attribuito. Se il reato in questione è un reato presupposto ( artt. 24 e ss. D.lgs.231/2001) il p.m. ai sensi dell’ art. 55 d.lgs.231/ ‘’annota’’ nel registro anche:
Con l’iscrizione della notizia di reato nel registro, inizia la fase delle INDAGINI PRELIMINARI. L’ente diviene indagato ed in virtù del combinato disposto degli artt.35 d.lgs.231/2001 e 61c.p.p. si estendono anche a lui i diritti e le garanzie tipiche dell’imputato persona fisica. In primo luogo il diritto alla difesa. Si tratta di un diritto imprescindibile che trova enunciazione nella stessa Costituzione all’ art. 24 2°comma: ‘’ La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento’’.
Art. 39 (Rappresentanza dell’ente): Il 1° comma stabilisce che ‘ ’L’ente partecipa al procedimento con il proprio rappresentante legale’’… Tale soggetto è individuabile nell’atto costitutivo dell’ente e solitamente risponde alla persona dell’Amministratore. Funzione del rappresentante legale è quella di esprimere la volontà dell’ente (Es. risponde all’interrogatorio); esercita la c.d. Difesa personale: La difesa viene svolta dall’imputato attraverso la sua personale partecipazione al procedimento. L’ente nel nostro caso partecipa personalmente al procedimento tramite il suo rappresentante legale. … ‘’salvo che questi sia imputato del reato presupposto’’. (LIMITE) In tal caso infatti si verrebbe a creare un conflitto di interessi tra il rappresentante legale dell’ente e l’ente stesso; nell’interrogatorio ad esempio, il rappresentante legale per scagionare se stesso potrebbe rendere dichiarazioni contro l’ente. Se si verifica tale fattispecie chi esercita la difesa personale dell’ente? La relazione che accompagna il d.lgs. 231/2001, consente all’ente di nominare un procuratore speciale che possa in luogo del rappresentante legale imputato del reato presupposto, manifestare/ esprimere la volontà dell’ente.
Art. 41 (Contumacia dell’ente): ‘’L’ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace’’. Nel corso dell’Udienza preliminare o del Giudizio Non deposita la dichiarazione di cui al 2° comma Art. 39.
La declaratoria di contumacia non rappresenta l’effetto automatico della mancata costituzione dell’ente. L’organo giurisdizionale procedente prima di dichiarare con ordinanza la contumacia dell’ente deve infatti verificare che il mancato deposito dell’atto di costituzione sia frutto di una scelta volontaria dell’ente e non causato da assoluta impossibilità di costituirsi o da eventuale irregolarità quale ad es. mancata notifica della data dell’udienza preliminare. Se l’ente si costituisce dopo che è stata dichiarata la sua contumacia, il giudice deve procedere a revocare la declaratoria di contumacia.
Art. 42 (Vicende modificative dell’ente nel corso del processo): La norma in questione stabilisce che in caso di Trasformazione, Fusione o Scissione (c.d. vicende modificative) dell’ente originariamente responsabile, il procedimento penale avente ad oggetto l’illecito amministrativo, prosegue nei confronti dell’ente risultante dalle medesime vicende, il quale partecipa al processo depositando la dichiarazione di cui all’art. 39 2°comma. La rinnovazione della dichiarazione ha 2 funzioni:
E’ doveroso precisare che l’utilizzo del termine processo nella rubrica della norma è improprio, la norma è infatti applicabile anche alla fase delle indagini preliminari.
Tesi di Varraso: Nonostante il silenzio della norma, al fine di garantire al soggetto risultante dalle vicende modificative l’effettività della propria difesa, sarebbe opportuno configurare l’obbligo per il giudice procedente di
concedere al nuovo ente un congruo termine al fine di apprestare le proprie strategie difensive.
Il nuovo ente infine potrebbe anche non essere in grado, sulla base dei soli documenti societari, di conoscere tempestivamente l’esistenza stessa del procedimento penale pendente per gli illeciti commessi dall’ente originario. Ad ovviare a questo inconveniente è intervenuto il d.p.r. n° 313/2002; questo all’art. 31 prevede per l’ente coinvolto in vicende modificative la possibilità di richiedere prima di dar corso all’operazione la produzione di un certificato che gli consente di conoscere eventuali processi penali pendenti a carico dell’ente originario. Tuttavia il problema non è del tutto risolto, in quanto il presente certificato riporta solo i procedimenti già pervenuti nella fase processuale (Udienza preliminare – Giudizio) e non nella fase delle indagini preliminari.
Art.43 (Notificazioni all’ente): Dobbiamo distinguere tra Notificazioni all’ente non costituito: Si osservano le forme previste dall’art.145 c.p.c.; l’atto va cioè notificato nella sede ( è il luogo in cui la persona giuridica svolge in modo continuativo la propria attività) della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede dell’ente. In deroga a questa disciplina è anche prevista la validità delle notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante anche se imputato del reato presupposto.
Notificazioni all’ente costituito: Se l’ente decide di costituirsi con apposita dichiarazione di cui all’art.39, le notificazioni all’ente vanno effettuate presso tale domicilio. Ai sensi dell’art. 161 c.p.p. sull’ente grava l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione del domicilio dichiarato, poiché in caso contrario si considerano valide le notifiche eseguite a mano del difensore o quelle eseguite nel luogo in cui l’atto è stato originariamente notificato.
La novità più significativa è contenuta nell’art. 43 4°comma, il quale stabilisce che Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi visti in precedenza, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora queste ricerche diano esito negativo il giudice su richiesta del P.M. sospende il procedimento con Ordinanza.
prove) sono attribuibili solo alla persona fisica e non anche all’ente.
Affermare che le sanzioni interdittive (le sanzioni in genere conseguono alla condanna) si applicano anche come misure cautelari, implica da un lato verificare che ci siano i presupposti richiesti dall’art. 45 d.lgs.231/2001 per l’applicazione delle misure cautelari; dall’altro verificare se in relazione a quel determinato reato presupposto è possibile applicare la sanzione interdittiva. Se infatti, il reato presupposto non consente l’applicazione della sanzione interdittiva (come accade per i Reati societari ai quali ai sensi art. 25 ter d.lgs.231/2001 si applicano sanzioni pecuniarie) allora non potrà essere applicata neanche la misura interdittiva cautelare.
Procedimento applicativo delle misure cautelari interdittive: Questo procedimento è disciplinato dagli artt. 45 – 49 d.lgs.231/2001. Tali norme sono integrate nei limiti della compatibilità dagli artt. 291 e ss. del c.p.p., che disciplinano il procedimento applicativo delle misure cautelari nel procedimento penale ordinario. Il giudice procedente (G.I.P.), ai sensi dell’art. 45 applica le misure cautelari interdittive solo su richiesta del P.M (c.d. Principio della Domanda). La richiesta del P.M. deve contenere :
Se il giudice accoglie la richiesta del P.M. provvede con Ordinanza motivata. Il 2°comma art.45, circa il contenuto dell’ordinanza del giudice richiama l’art. 292 c.p.p. il quale stabilisce che l’ordinanza deve contenere a pena di nullità, le – Generalità dell’imputato; - Descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate; - Esposizione degli indizi e delle esigenze cautelari che giustificano l’applicazione delle misure.
. L’ art. 47 d.lgs.231/2001, dispone che prima di applicare la misura cautelare interdittiva il giudice procedente (cioè quello a cui è presentata la richiesta) fissa la data dell’ Udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al P.M., all’ente e ai difensori. A differenza del procedimento penale ordinario in cui la misura cautelare viene spesso disposta a sorpresa con la conseguenza che il contraddittorio si realizza ex-post, cioè dopo l’esecuzione della misura cautelare; nel procedimento penale a carico degli enti viene invece data all’ente la possibilità di difendersi ex –ante, mediante sia la difesa tecnica, che quella personale a patto però che l’ente si costituisca. L’Udienza si compone di 2 fasi: - Audizione: E’ una fase eventuale dell’udienza in quanto sussiste solo nel caso in cui l’ente si costituisce. L’audizione (nella sostanza è un interrogatorio) è condotta dal giudice e risponde il rappresentante legale dell’ente oppure il procuratore speciale ove il primo sia imputato del reato presupposto; - Discussione: E’ la fase necessaria dell’udienza alla quale l’ente partecipa tramite il proprio difensore. Al termine dell’udienza il giudice decide con Ordinanza ( va notificata all’ente dal P.M.)
Ai sensi dell’ art. 46 d.lgs.231/2001, spetta al giudice scegliere la misura cautelare da applicare. Il giudice nella scelta segue due principi; quello c.d. di Adeguatezza funzionale, cioè sceglie la misura cautelare interdittiva idonea a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, e proporzionata all’entità del fatto c.d. Principio di proporzionalità. Il 3°comma art.46 dispone infine come extrema ratio, il principio per cui ‘’ L’interdizione dall’esercizio dell’attività può essere applicata in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata’’. Il 4°comma infine dispone il divieto di applicare congiuntamente le misure cautelari interdittive.
Art. 49 d.lgs.231/2001 ( Sospensione delle misure cautelari): Se il giudice con ordinanza dispone l’applicazione di una misura cautelare interdittiva, l’ente ai sensi dell’art. 49 può richiedere la ‘ ’Sospensione’’ della misura per poter realizzare gli adempimenti di cui all’art. 17 presente decreto (Se vengono realizzati non può essere applicata la sanzione interdittiva). Il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta: