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possibili domande e risposte di diritto pubblico, Prove d'esame di Istituzioni Diritto Pubblico

possibili domande e risposte di diritto pubblico. prof. esposito

Tipologia: Prove d'esame

2021/2022

Caricato il 12/04/2023

alessandro-martellucci
alessandro-martellucci 🇮🇹

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DOMANDE A CUI NON HO TROVATO RISPOSTA SUL LIBRO
ARTICOLO 139-> La Costituzione finisce nello stesso modo in cui inizia: sancisce che
l’Italia «è una Repubblica». L’articolo 139, però (l’ultimo della Carta costituzionale), precisa
un aspetto estremamente importante: l’Italia è una Repubblica e tale dovrà rimanere per
sempre. Non sono ammessi cambiamenti da questo punto di vista. Tant’è che, secondo la
norma in commento, questa forma non può essere soggetta una delle revisioni previste
dall’articolo 138. Nessuno può alterare il risultato del referendum del 2 giugno 1946. Né il
Parlamento né i cittadini.
La rigidità espressa dall’articolo 139 sull’impossibilità di cambiare la forma repubblicana è
stata confermata nel tempo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1146 del 1988. La
Consulta, con questa pronuncia, ha ribadito che la legge fondamentale dello Stato contiene
alcuni princìpi non modificabili: la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, l’indivisibilità della
Repubblica e tutti quelli compresi nei primi 12 articoli della Costituzione, oltre al resto delle
libertà inviolabili. E, appunto, anche la forma di governo.
Attuare quest’ultima riforma richiederebbe riscrivere buona parte del testo costituzionale. Il
che, a sua volta, renderebbe necessaria l’istituzione di una nuova Assemblea costituente,
come quella che nel 1948 firmò la Carta che oggi conosciamo. Questo, stando a quanto
recita l’articolo 139, non è possibile. Un conto è introdurre delle modifiche o abrogare
qualche passaggio diventato obsoleto nel tempo. Ben diverso è ribaltare una forma di
governo voluta dalla maggioranza dei cittadini e sulla quale poggia tutto il nostro sistema
democratico.
In estrema sintesi: l’articolo 139 della Costituzione attribuisce allo Stato italiano una forma
istituzionale repubblicana perenne, indivisibile e irrevocabile. Così è e così resta. Con
qualche aggiustamento che, però, non deve mutare lo spirito repubblicano, opposto a
quello monarchico o a qualsiasi altra opzione di governo.
Analogia: Legis e Iuris-> L'analogia in diritto è la somiglianza tra situazione o fatti che
possono portare ad applicare una norma giuridica anche su controversie simili. Si ricorre al
criterio analogico per colmare una lacuna del legislatore che non ha ancora disciplinato una
situazione. Per pronunciare una sentenza, in questi casi, il giudice ricorre all'interpretazione
analogica cercando elementi comuni con fattispecie simili. L'articolo 12 delle Preleggi
disciplina l'interpretazione analogica nell'ordinamento giuridico italiano.
Esistono due tipi di analogia:
Analogia Legis-> Nell’analogia Legis la situazione da giudicare è disciplinata
applicando norme giuridiche che regolano casi simili o materie analoghe.
Analogia Iuris-> Nell’analogia Iuris la situazione da giudicare è disciplinata
interpretando la volontà del legislatore tramite la lettura dei principi generali
dell’ordinamento giuridico.
ARTICOLO 2 (diritti inviolabili) ->
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DOMANDE A CUI NON HO TROVATO RISPOSTA SUL LIBRO

ARTICOLO 139-> La Costituzione finisce nello stesso modo in cui inizia: sancisce che

l’Italia «è una Repubblica ». L’articolo 139 , però (l’ultimo della Carta costituzionale), precisa un aspetto estremamente importante: l’Italia è una Repubblica e tale dovrà rimanere per sempre. Non sono ammessi cambiamenti da questo punto di vista. Tant’è che, secondo la norma in commento, questa forma non può essere soggetta una delle revisioni previste dall’articolo 138. Nessuno può alterare il risultato del referendum del 2 giugno 1946. Né il Parlamento né i cittadini. La rigidità espressa dall’articolo 139 sull’impossibilità di cambiare la forma repubblicana è stata confermata nel tempo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1146 del 1988. La Consulta, con questa pronuncia, ha ribadito che la legge fondamentale dello Stato contiene alcuni princìpi non modificabili : la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, l’indivisibilità della Repubblica e tutti quelli compresi nei primi 12 articoli della Costituzione, oltre al resto delle libertà inviolabili. E, appunto, anche la forma di governo. Attuare quest’ultima riforma richiederebbe riscrivere buona parte del testo costituzionale. Il che, a sua volta, renderebbe necessaria l’istituzione di una nuova Assemblea costituente , come quella che nel 1948 firmò la Carta che oggi conosciamo. Questo, stando a quanto recita l’articolo 139, non è possibile. Un conto è introdurre delle modifiche o abrogare qualche passaggio diventato obsoleto nel tempo. Ben diverso è ribaltare una forma di governo voluta dalla maggioranza dei cittadini e sulla quale poggia tutto il nostro sistema democratico. In estrema sintesi : l’ articolo 139 della Costituzione attribuisce allo Stato italiano una forma istituzionale repubblicana perenne, indivisibile e irrevocabile. Così è e così resta. Con qualche aggiustamento che, però, non deve mutare lo spirito repubblicano, opposto a quello monarchico o a qualsiasi altra opzione di governo.

Analogia: Legis e Iuris-> L'analogia in diritto è la somiglianza tra situazione o fatti che

possono portare ad applicare una norma giuridica anche su controversie simili. Si ricorre al criterio analogico per colmare una lacuna del legislatore che non ha ancora disciplinato una situazione. Per pronunciare una sentenza, in questi casi, il giudice ricorre all'interpretazione analogica cercando elementi comuni con fattispecie simili. L'articolo 12 delle Preleggi disciplina l'interpretazione analogica nell'ordinamento giuridico italiano. Esistono due tipi di analogia:  Analogia Legis -> Nell’analogia Legis la situazione da giudicare è disciplinata applicando norme giuridiche che regolano casi simili o materie analoghe.Analogia Iuris -> Nell’analogia Iuris la situazione da giudicare è disciplinata interpretando la volontà del legislatore tramite la lettura dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ARTICOLO 2 (diritti inviolabili) ->

"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale ". L'articolo 2 della Costituzione italiana fissa il principio personalista : in altre parole la Repubblica riconosce i diritti inviolabili della persona. Il fatto che lo Stato riconosca tali diritti significa che essi esistono già prima dello Stato. Quest'ultimo assume semplicemente un ruolo di garante relativamente al loro rispetto: quindi, i diritti inviolabili sono diritti naturali dell'individuo. Se è vero che, a volte, gli interessi individuali devono essere sacrificati per tutelare degli interessi collettivi, ciò è ammissibile solamente in un contesto nel quale lo Stato ha come fine ultimo lo sviluppo della persona.  Il principio personalista pone un limite agli interventi che i pubblici poteri effettuano nella sfera dell'individuo anche se per un interesse pubblico: questo limite è rappresentato dai diritti inviolabili.  Il principio pluralistico riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.  Il principio solidaristico che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO La Costituzione non prevede una definizione di ciò che debba intendersi per diritti inviolabili dell'uomo, né un loro elenco: questa è stata una scelta dell'Assemblea Costituente al fine di evitare che, qualora con l'evolversi della società dovessero sorgere dei nuovi diritti inviolabili, essi non siano compresi nella nozione adottata o in nell'elenco ben definito. Un esempio di un nuovo diritto inviolabile non presente all'epoca della stesura della Costituzione italiana è il diritto alla privacy. Il principio personalista non significa semplicemente che i pubblici poteri non possono interferire, oltre una certa misura, nella sfera dell'individuo, ma implica anche:  che essi debbano attivamente intervenire per proteggere i diritti degli individui da eventuali aggressioni di altri soggetti;  che essi debbano rimuovere quelle condizioni , economiche o sociali, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. I diritti inviolabili presentano determinate caratteristiche: sono assoluti : essi sono garantiti verso chiunque, verso lo Stato, i privati nonchè verso ogni forma di collettività; sono inalienabili , intrasmissibili da parte dei titolari (ciò significa che non possono essere venduti, ceduti, trasferiti ad altri soggetti); sono irrinunciabili ;

bassi. Ciò significa che i poteri pubblici possono intervenire nello svolgimento di attività di interesse sociale soltanto nei casi in cui i singoli o gli associati non siano in grado di svolgerle in maniera autonoma. Il principio di sussidiarietà si sviluppa quindi in due sensi: verticale e orizzontale.  In senso verticale , in quanto le competenze per lo svolgimento di determinate azioni sono attribuite ai livelli più vicini ai cittadini; livelli che sono quindi più consapevoli dei bisogni della cittadinanza.  Il senso orizzontale si fonda sul principio che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni devono favorire l’iniziativa dei cittadini, singoli o riuniti in associazioni; il cittadino collabora con le istituzioni per la definizione degli interventi di tipo collettivo/sociale. Le istituzioni pubbliche possono intervenire inoltre con incentivi economici e detrazioni fiscali. Il principio si struttura sulla base dell’articolo 2 della Costituzione, che tratta dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Prima di assumere la gestione di un servizio pubblico, Stato ed enti dovrebbero verificare la presenza di soggetti in grado di occuparsene in maniera autonoma. A livello internazionale il principio di sussidiarietà UE è sancito dal TUE (Trattato sull’Unione Europea) e definisce le situazioni in cui l’UE ha priorità di azione rispetto agli Stati membri. La Comunità interviene soltanto in cui gli obiettivi di una determinata azione non possono essere realizzati nella giusta misura dagli Stati membri.

ARTICOLO 3->

L' art.3 della Costituzione italiana recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". L'articolo 3 della Costituzione fissa il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Questo principio significa, innanzitutto, che la legge si applica sia ai governati che a quelli che governano : non si potrebbe parlare di uguaglianza se le norme non venissero applicate nei confronti di coloro che le emanano, che le eseguono, che le fanno rispettare o hanno comunque delle posizioni di autorità.

In secondo luogo il principio di uguaglianza fissa i requisiti che una norma giuridica deve avere affinché sia legittima: si deve riferire a tutti i cittadini , in altre parole essa non deve effettuare delle discriminazioni. Il principio di uguaglianza davanti alla legge, quindi, pone innanzitutto un obbligo per il legislatore: egli deve predisporre norme che siano generali ed astratte :  generali in quanto riferite a tutti i soggetti di una comunità;  astratte in quanto devono riferirsi ad un caso ipotetico e non ad uno specifico soggetto. La legge, dunque, non deve essere personale o relativa ad una situazione specifica. Possiamo dire che il principio di uguaglianza richiede che situazioni uguali siano trattate dal legislatore alla stessa maniera, mentre situazioni diverse siano trattate in maniera diversa. Ciò che è fondamentale, affinché una norma sia legittima, è che la differenziazione non sia arbitraria, priva di un fondamento logico, o ingiustificata. Quindi la distinzione è legittima se essa è ragionevolmente giustificata.

QUALIFICAZIONI DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

L'articolo 3 della Costituzione indica espressamente una serie di qualificazioni dei soggetti in base alle quali non possono essere fatte delle distinzioni. Queste qualificazioni sono:  sesso ;  razza ;  religione ;  opinioni politiche ;  condizioni personali e sociali. Molte di queste qualificazioni sono alla base di discriminazioni storiche come quelle tra uomo e donna o quelle religiose o razziali. Le leggi che pongono discriminazioni in funzione di tali qualificazioni sono da considerarsi costituzionalmente illegittime. Esempio: in base all'art.3 della nostra Costituzione sono incostituzionali le leggi razziali o le norme che escludono le donne dall'esercizio di pubblici uffici