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prestazione e altro!, Appunti di Diritto Privato

appunti sulla prestazione altro

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 30/11/2023

linda-brigante
linda-brigante 🇮🇹

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La prestazione
La prestazione a cui è tenuto il debitore deve:
A) essere suscettibile di valutazione economica, patrimonialità della prestazione”;
B) rispondere ad un interesse del creditore;
Le obbligazioni si distinguono a seconda che la stessa consista:
1) In un dare, cioè nel trasferimento del diritto su un bene, ovvero nella consegna di un bene: se il bene è
specifico si parla di obbligazione specifica, se il bene è determinato solo dal genere; si parla di obbligazione
generica;
2) In un facere, cioè nel compimento di un'attività materiale o giuridica;
3) In un non facere, cioè nell'osservanza di una condotta omissiva, consiste in un non dare, in questi casi si
parla di obbligazione negativa.
Bisogna fare una distinzione all'interno delle obbligazioni di facere:
A) Obbligazioni di mezzi in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, senza garantire che il
creditore consegua il risultato sperato, (es. prestazione del medico);
B) Obbligazioni di risultato” in cui il debitore è tenuto a realizzare un determinato risultato quale esito della
propria attività: il risultato sperato fa parte della prestazione dovuta;
La prestazione si distingue ancora in:
- Fungibile, se per il creditore non sono rilevanti né l'identità né le qualità personali di chi le esegue;
- Infungibile, nel caso contrario.
La prestazione dovuta deve essere: possibile, lecita, determinata o determinabile. La prestazione è determinata, se
le parti hanno già stabilito la prestazione. Determinabile, se nel contratto sono inseriti gli strumenti idonei per
determinare la prestazione.
Art. 1175 c.c. statuisce il principio secondo cui il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza.
- Da un lato serve ad integrare delle condotte che risultano esigibili dal debitore;
- Dall'altro lato fa sorgere una serie di obblighi di protezione volti a far sì che la sfera giuridica dall'altra parte
non venga lesa in occasione dell'adempimento dell'obbligazione.
Gli obblighi di protezione sorgono anche quando manchi un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione.
L'oggetto
L'oggetto dell'obbligazione è la prestazione dovuta. Con riferimento alle obbligazioni di dare si distinguono:
- Le obbligazioni generiche, quando il debitore è tenuto a dare cose appartenenti ad un determinato genere;
- Le obbligazioni specifiche, quando il debitore è tenuto a dare una cosa determinata.
In caso di obbligazione generica, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. Da generica si
trasforma in specifica quando si giunge all individuazione delle res.
Obbligazioni, semplici, alternative e facoltative
1) Obbligazioni semplici, che hanno ad oggetto un'unica prestazione, che il debitore è tenuto ad estinguere;
2) Obbligazioni alternative", che hanno ad oggetto due o più prestazioni. Il debitore può liberarsi eseguendo
l'una o l'altra alternativa, se una delle due è impossibile, l'obbligazione diventa semplice;
3) Obbligazione facoltative”, nascono come obbligazioni semplici, ma danno la facoltà al debitore di
estinguere il rapporto obbligatorio effettuando una prestazione diversa. Se la prestazione principale è
impossibile, l'obbligazione si estingue.
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La prestazione

La prestazione a cui è tenuto il debitore deve: A) essere suscettibile di valutazione economica , “patrimonialità della prestazione”; B) rispondere ad un interesse del creditore ; Le obbligazioni si distinguono a seconda che la stessa consista:

  1. In un dare , cioè nel trasferimento del diritto su un bene, ovvero nella consegna di un bene: se il bene è specifico si parla di obbligazione specifica, se il bene è determinato solo dal genere; si parla di obbligazione generica;
  2. In un facere , cioè nel compimento di un'attività materiale o giuridica;
  3. In un non facere , cioè nell'osservanza di una condotta omissiva, consiste in un non dare, in questi casi si parla di “ obbligazione negativa ”. Bisogna fare una distinzione all'interno delle obbligazioni di facere: A) “ Obbligazioni di mezzi ” in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, senza garantire che il creditore consegua il risultato sperato, (es. prestazione del medico); B) “ Obbligazioni di risultato ” in cui il debitore è tenuto a realizzare un determinato risultato quale esito della propria attività: il risultato sperato fa parte della prestazione dovuta; La prestazione si distingue ancora in:
  • Fungibile , se per il creditore non sono rilevanti né l'identità né le qualità personali di chi le esegue;
  • Infungibile , nel caso contrario. La prestazione dovuta deve essere: possibile , lecita , determinata o determinabile. La prestazione è determinata , se le parti hanno già stabilito la prestazione. Determinabile , se nel contratto sono inseriti gli strumenti idonei per determinare la prestazione. Art. 1175 c.c. statuisce il principio secondo cui “ il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza ”.
  • Da un lato serve ad integrare delle condotte che risultano esigibili dal debitore;
  • Dall'altro lato fa sorgere una serie di obblighi di protezione volti a far sì che la sfera giuridica dall'altra parte non venga lesa in occasione dell'adempimento dell'obbligazione. Gli obblighi di protezione sorgono anche quando manchi un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione.

L'oggetto

L' oggetto dell'obbligazione è la prestazione dovuta. Con riferimento alle obbligazioni di dare si distinguono:

  • Le “ obbligazioni generiche ”, quando il debitore è tenuto a dare cose appartenenti ad un determinato genere;
  • Le obbligazioni specifiche , quando il debitore è tenuto a dare una cosa determinata. In caso di obbligazione generica, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. Da generica si trasforma in specifica quando si giunge all’ individuazione delle res.

Obbligazioni, semplici, alternative e facoltative

  1. Obbligazioni semplici ”, che hanno ad oggetto un'unica prestazione, che il debitore è tenuto ad estinguere;
  2. Obbligazioni alternative ", che hanno ad oggetto due o più prestazioni. Il debitore può liberarsi eseguendo l'una o l'altra alternativa, se una delle due è impossibile , l'obbligazione diventa semplice;
  3. Obbligazione facoltative ”, nascono come obbligazioni semplici, ma danno la facoltà al debitore di estinguere il rapporto obbligatorio effettuando una prestazione diversa. Se la prestazione principale è impossibile, l'obbligazione si estingue.

La distinzione fra obbligazioni alternativa e obbligazione facoltativa assume importanza quando: a) in caso di obbligazione alternativa , se una delle due prestazioni diviene impossibile, l'obbligazione si considera semplice ed il debitore è tenuto ad eseguire l'altra prestazione; b) in caso di obbligazione facoltativa , se l'unica prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue.

Le obbligazioni pecuniarie

L'obbligazione più diffusa è quella pecuniaria , quella in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro. I debiti pecuniari vengono estinti mediante “ moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento ”. Le obbligazioni pecuniarie possono essere dal debitore estinte mediante qualsiasi altro mezzo di pagamento, che garantisca al creditore il medesimo effetto del pagamento in contanti. a) Se il debitore paga in moneta avente corso legale, il creditore non può rifiutare il pagamento e l'effetto liberatorio si verifica al momento della consegna della somma di denaro; b) Se il debitore paga mediante assegno circolare o assegno bancario, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo. Ciò che importa non è già il suo valore nominale (cioè il suo valore numerico), bensì il suo valore reale , (cioè il suo potere d'acquisto). Principio nominalistico : è il principio secondo cui il debitore si libera pagando la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissata, nonostante il tempo passato dalla costituzione del debito. Al fine di cautelarsi contro gli effetti delle oscillazioni di valore della moneta, le parti possono concordare delle clausole di indicizzazione , ovvero di ancorare l'importo pecuniario dovuto a parametri al cui variare si modificherà parallelamente l'entità della somma da corrispondere. Il principio nominalistico trova applicazione non a tutte le obbligazioni destinate ad essere estinte mediante la consegna di una somma di denaro, bensì a quelle obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto, una somma di denaro, obbligazioni di valuta. Si sottraggono invece all'applicazione del principio nominalistico tutte quelle obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una prestazione diversa dalla somma di denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostituivo di una prestazione con diverso oggetto. La liquidazione dell'obbligazione “ di valore ” va effettuata attraverso una triplice operazione:

  • La quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa;
  • La successiva rivalutazione di detto importo attraverso l'applicazione degli indici Istat di variazione del costo della vita;
  • Eventuale liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo nell'ottenimento della prestazione; danno la cui dimostrazione grava in ogni caso sul creditore, interessi compensativi. Questi ultimi vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata. Si tende a quantificare direttamente il valore monetario attuale dell'obbligazione di valore, specificando se tale valore comprende o meno anche il danno da ritardo, in caso negativo deve essere assolta dagli interessi compensativi. Per effetto della liquidazione, il debito di valore si converte in debito di valuta.

Gli interessi

Gli interessi si distinguono in base alla fonte :

  1. Legali , se dovuti in forza di una previsione di legge. L'ipotesi di maggior rilevanza è quella prevista nell'art. 1282 c.c., secondo cui “ producono interessi di pieno diritto ” i crediti liquidi ed esigibili aventi ad oggetto somme di denaro;
  2. Convenzionali , se dovuti forza di un accordo fra debitore e creditore. Quanto la loro funzione gli interessi vengono normalmente distinti in:

i) Da un lato per indicare il contratto con il quale creditore ( cedente ) pattuisce con un terzo ( cessionario ) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto di credito nei confronti del debitore ( ceduto ); ii) D'altro lato, per indicare l'effetto di tale contratto: cioè il trasferimento del credito in capo al cessionario. Qualunque credito può formare oggetto di cessione, principio della libera cedibilità dei crediti. La cessione non è però consentita qualora:

  1. Il credito abbia carattere strettamente personale ;
  2. il trasferimento si è vietato dalla legge ;
  3. la cedibilità sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti. Oggetto di cessione, purché a titolo oneroso, possono essere anche i crediti futuri. Il contratto di cessione si perfeziona in forza di un accordo fra creditore ( cedente ) e terzo ( cessionario ), per il quale non è necessaria alcuna forma particolare. Non è richiesta la accettazione da parte del debitore ( ceduto ), il quale rimane estraneo all'accordo di cessione: per quest'ultimo è indifferente il fatto di dover pagare al creditore originario, ovvero al terzo cessionario. Il contratto di cessione può prevedere un corrispettivo in denaro. La cessione può avere luogo anche senza corrispettivo, ovvero può essere effettuata in funzione di garanzia. La cessione del credito può avvenire in conseguenza di cessione del contratto che sia fonte del credito e di gestione dell'azienda.

Effetti della cessione

Per quanto concerne gli “ effetti inter partes ” il credito è dal cedente trasferito al cessionario nel momento stesso in cui si perfeziona l'accordo di cessione. Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto , occorre che a quest'ultimo la cessione venga notificata , ovvero sia da lui accettata. Fino a quel momento, il debitore potrebbe ritenere di essere ancora obbligato nei confronti del creditore originario. Di conseguenza, se il debitore ( ceduto ) paga al creditore originario ( cedente ) non può essere tenuto ad effettuare, una seconda volta, la prestazione a favore del nuovo creditore ( cessionario ). L'accettazione o la notificazione della cessione servono a renderla opponibile a terzi. Notificazione ed accettazione della cessione sono atti a forma libera. Quanto agli effetti della cessione, l'obbligazione rimane inalterata. La “ cessione del credito ” non deve confondersi con la “ cessione del contratto ”, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale del cedente, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto in quanto è limitata al solo diritto di credito.

Rapporti tra cedente e cessionario

I rapporti tra cedente e cessionario possono essere: a) Se la cessione è a titolo oneroso , il cedente garantisce al cessionario l'esistenza del credito al momento della cessione, ( veritas nominis ). Se il cedente non garantisce la solvenza del debitore, cioè la realizzabilità del credito ( bonitas nominis ), in tal caso si parla di “ cessione pro-soluto "; b) Se la cessione è a titolo gratuito , il cedente garantisce al cessionario, la veritas nominis , solo se l’ha espressamente promessa. Non garantisce neppure la bonitas nominis, anche in tal caso si tratta di “ cessione pro-soluto ". Peraltro, il cedente, con apposito patto, può assumersi anche la garanzia della solvenza del debitore, in tal caso si parla di “ cessione pro solvendo ”. Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario ( gestione solutoria ), si presume che la cessione avvenga pro solvendo: ossia che la liberazione del cedente si verifichi solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto.

La cessione dei crediti d'impresa ed il factoring

Il factoring è una figura contrattuale in forza della quale un imprenditore specializzato si impegna a fornire all'impresa cliente una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei crediti. Il factor rende all'impresa cliente anche l'ulteriore prestazione consistente nell'effettuare un'anticipazione finanziaria , quella di accollarsi il rischio dell'insolvenza, è di uno o più dei debitori dell'impresa stessa (funzione assicurativa). Per realizzare questa complessa operazione, la prassi contrattuale fa perno sull'istituto della “cessione del credito”: l'impresa cede al factor i crediti della stessa vantati e/o che la stessa vanterà in futuro nei confronti di uno o più o tutti i propri clienti. Ciò consente al factor da un lato la gestione di detti crediti, dall'altro lato l'erogazione dell'anticipazione finanziaria eventualmente richiesta dall'impresa cliente. Se l'impresa cliente richiede di essere sollevata dal rischio e dell'eventuale insolvenza di uno o più debitori ceduti, sarà sufficiente che la cessione a favore del factor venga effettuata pro-soluto. In tal caso il factor non potrà pretendere dall'impresa cliente la restituzione degli anticipi della stessa già versati. Diversamente la cessione avverrà pro solvendo , con la conseguenza che l'impresa cliente dovrà restituire al factor le anticipazioni relative ai crediti che non si siano potuti incassare. Al fine di eliminare taluni ostacoli dell'operazione di factoring la normativa ha portato talune deroghe alla disciplina solo con riferimento all'ipotesi in cui:

  1. il cedente sia un imprenditore;
  2. i crediti ceduti siano pecuniari e sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
  3. il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario.

La delegazione attiva

La “ delegazione attiva ” consiste in un accordo in forza del quale il creditore ( delegante ) delega il debitore ( delegato ) ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo ( delegatario ). Per effetto della delegazione attiva, il delegato può divenire debitore nei confronti sia del delegante che del delegatario. Delegazione cumulativa , ovvero debitore del solo delegatario con liberazione nei confronti del delegante, delegazione liberatoria. A differenza di quanto avviene nella cessione del credito nella delegazione attiva l'accordo vede come parte anche il debitore. Inoltre, l'effetto della delegazione attiva può essere cumulativo : al creditore originario (delegante), non si sostituisce, ma si aggiunge un nuovo creditore (delegatario).

Le singole ipotesi di modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio

La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi a titolo particolare , mediante le figure: A) Della delegazione passiva ; B) Dell' estromissione e; C) Dell' accollo. Trattandosi del soggetto passivo del rapporto, occorre tener presente che per il creditore non è affatto indifferente avere come debitore un soggetto anziché un altro. Perciò la sostituzione del debitore non è possibile senza l'espressa volontà del creditore.

La delegazione passiva

La figura della delegazione passiva si distingue dalla ( delegazione a promettere ) e dalla ( delegazione di pagamento ). La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore, creditore e un terzo a forma libera, in forza del quale il primo (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore (delegatario). La delegazione presuppone che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario. Il fatto che il delegato si assuma l'obbligo di effettuare la prestazione del delegante non libera quest'ultimo dal debito originario, il delegante resta infatti obbligato insieme al delegato, delegazione cumulativa.

  • il creditore ( accollatario ), non ha diritto di rivolgersi all’accollante per ottenere il pagamento del suo credito;
  • il terzo accollante risponde dell'inadempimento soltanto nei confronti del debitore accollato;
  • il terzo accollante ed il debitore accollato, possono accordarsi per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dall’accollante stesso. L'accollo esterno si ha quando l'accordo tra accollante ed accollato si presenta come un contratto a favore del terzo: quando terzo accollante debitore accollato, hanno inteso conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente dall’accollante stesso, l’adempimento del proprio credito. L'accollo esterno può a sua volta essere:
  1. Cumulativo , se il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante; in tal caso il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'appellante e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato: al debitore accollato, compete il beneficium ordinis ;
  2. Liberatorio (o privativo ), se il debitore originario resta liberato, rimanendo obbligato, il solo accollante. Perché tale liberazione si verifichi occorre o una dichiarazione espressa ed univoca dal creditore o che la liberazione del creditore originario costituisca condizione espressa ed univoca dell'accordo intervenuto tra quest'ultimo e l'accollante. Al creditore accollatario, il terzo accollante può opporre anche quelle che avrebbe potuto opporgli il debitore originario. Di fronte ad un accordo di accollo, occorre stabilire se si tratti di accollo esterno o interno : determinante è la circostanza che le parti abbiano inteso o meno attribuire al creditore a collocatario il diritto di pretendere l'adempimento direttamente dal terzo accollante. L'accollo del debito può avvenire in conseguenza della cessione d'azienda.

Modi di estinzione

L'obbligazione è un rapporto temporaneo destinato ad estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l'adempimento : ossia l'effettuazione della prestazione dovuta che consente al creditore di ottenere il risultato utile perseguito. Il rapporto obbligatorio si estingue anche nel caso di morte del debitore quando si tratti di prestazioni infungibili , ossia di prestazioni per il cui adempimento sono essenziali le qualità personali dell'obbligato. Altri modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento sono: **_1) Compensazione;

  1. Confusione;
  2. Innovazione;
  3. Remissione;
  4. impossibilità sopravvenuta._**

L'adempimento

L'adempimento (o pagamento ) consiste nell'esatta realizzazione della prestazione dovuta. Nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia: deve curare con attenzione, prudenza e perizia sia i preparativi dell'adempimento sia la conformità della prestazione. Il grado di diligenza esigibile nell'adempimento della prestazione varia a seconda del tipo di attività dovuta. Sarebbe nullo il patto con cui convenissero di escludere o limitare la responsabilità del debitore per inadempienze derivanti da dolo o colpa grave. Il creditore può rifiutare un pagamento parziale che il debitore abbia ad offrirgli, sempreché il rifiuto non sia contrario a buona fede. Il debitore può adempiere personalmente per mezzo di dipendenti o ausiliari del cui comportamento è pur sempre responsabile di fronte al creditore. Il debitore quando effettua la prestazione dovuta può richiedere che il creditore gli lasci la quietanza , cioè una dichiarazione di scienza in forza della quale il primo asserva il fatto di aver ricevuto l'adempimento. Il solvens , (ovvero colui che paga), potrà avvalersi per fornire la dimostrazione dell'avvenuto adempimento. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di ricevuto pagamento, ( scientificamente falsa ), sia frutto di un'intesa fra debitore e creditore diretto a creare un'appartenenza di solutio, si parla di quietanza di favore o di comodo. Nell'ipotesi in cui

l’accipiens , (colui che riceve), dichiari non solo di aver ricevuto la prestazione, ma anche di nulla aver più a pretendere dal debitore, si parla di quietanza liberatoria.

Il destinatario dell'adempimento

Il debitore esegue la prestazione direttamente al creditore. Occorre che egli si accerti che quest'ultimo abbia la capacità di ricevere , altrimenti il debitore potrebbe essere obbligato a pagare una seconda volta. Talvolta il debitore deve seguire il pagamento non già nelle mani del creditore, ma in quelle del suo rappresentante legale. Il debitore può pagare al soggetto che lo stesso creditore, gli abbia indicato come legittimato a ricevere il pagamento, adicteus solutions causa (“o indicatario ”)

Il luogo dell'adempimento

Per quanto riguarda il luogo dell'adempimento , esso è indicato nel titolo costitutivo del rapporto, ovvero è determinato dagli usi o dalla natura della prestazione.

Il tempo dell'adempimento

Per quanto riguarda il tempo dell'adempimento si deve osservare che: A) Se l'obbligazione è ad esecuzione continuata , ovvero ad esecuzione periodica, occorre determinare il momento iniziale e il momento finale della prestazione dovuta; B) Se l'obbligazione invece ad esecuzione istantanea , ovvero ad esecuzione differita, occorre determinare il dies solutions. Il termine è indicato nel titolo costitutivo dell'obbligazione.

  • Quando per l'adempimento risulti fissato un termine a favore del debitore , il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, mentre il debitore può adempiere anche prima del termine fissato, prestazione inesigibile , ma eseguibile
  • Quando il termine risulta fissato a favore del creditore , questi può pretendere l'adempimento anche prima della scadenza, mentre il debitore non può offrire l'esecuzione della prestazione prima del termine, prestazione esigibile ma ineseguibile.
  • Infine, se il termine può essere fissato a favore di entrambi né creditore, né il debitore possono pretendere di ottenere ed eseguire la prestazione prima della scadenza, prestazione ineseguibile ed inesigibile. Le parti sono libere di definire in piena autonomia il tempo dell'adempimento. Qualora il titolo nulla preveda relativamente al tempo dell'adempimento, la regola generale suppletiva dettata dal codice è che il creditore può pretendere immediatamente il pagamento, principio della immediata esigibilità della prestazione.

Adempimento del terzo

Quando la prestazione è infungibile, il creditore può rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto, così come la prestazione che gli venga spontaneamente offerta da un terzo. Se la prestazione è fungibile il creditore non può rifiutare la prestazione che gli venga spontaneamente offerta da un terzo, consapevole di non essere obbligato personalmente. Soltanto se il debitore gli abbia comunicato la propria opposizione, il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo. L'adempimento del terzo estingue l'obbligazione stessa, con conseguente liberazione del debitore. Il terzo, quando adempie un obbligo altrui, agisce d'accordo con il debitore che sarà obbligato a restituire al terzo quanto da quest'ultimo pagato al creditore. Ma può anche accadere che il terzo opera, per spirito di liberalità verso il debitore. L'adempimento dell'obbligo altrui non va confuso con la promessa di adempiere un obbligo altrui.

e qualitativo, non corretta; o può accadere che il creditore trascuri le attività necessarie per rendere possibile l'adempimento. Qualora senza legittimo motivo , il creditore rifiuti di ricevere l'adempimento offerto dal debitore, oppure senza legittimo motivo , trascuri di compiere gli atti preparatori necessari per il ricevimento della prestazione, il debitore può costituirlo in mora credendi. Dopo la costituzione in mora , il debitore continua ad essere obbligato all'adempimento. L' offerta assume forme diverse a seconda dell'oggetto dell'obbligazione e del luogo previsto per l'adempimento, essa può essere: A) Solenne : quando è compiuta da un pubblico ufficiale.

  • Se oggetto dell'obbligazione è la consegna di denaro , titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, occorre che il pubblico ufficiale si rechi presso il domicilio del creditore, portando con sé i beni, in modo che possa essere eseguito l'adempimento;
  • Se oggetto dell'obbligazione è invece la consegna di un bene immobile o la consegna di cose mobili , prevista in un luogo diverso dal domicilio del creditore, ovvero ancora la prestazione di un “facere”, l'offerta si fa intimando il creditore di ricevere la prestazione in un determinato tempo e in un determinato luogo, offerta per intimazione. B) Secondo gli usi : quando oggetto dell'obbligazione è una prestazione di facere. In ogni caso, l'offerta deve comprendere la titolarità della prestazione dovuta. L'offerta è rivolta a sollecitare il creditore a prestare la necessaria cooperazione all'adempimento. Se il creditore accetta la prestazione l'obbligazione si estingue. Se invece non lo accetta senza legittimo motivo, il creditore dovrà ritenersi costituito in mora:
  1. In caso di offerta solenne, dal giorno stesso dell'offerta, sempre che la stessa venga dichiarata valida con la sentenza passata in giudicato;
  2. In caso di offerta secondo gli usi, dal giorno in cui viene effettuato il deposito, sempre che lo stesso venga poi dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Tra gli effetti della mora del creditore non vi è quello dell'estinzione dell'obbligazione. Se intende liberarsi di essa il debitore deve: a) Se l’obbligazione ha ad oggetto la consegna di beni mobili , procedere al loro deposito; b) Se l’obbligazione ha invece ad oggetto la consegna di beni immobili , procedere alla loro consegna ad un sequestratario nominato dal giudice. Nell'ipotesi A) , l’obbligazione si estingue se il deposito è accettato dal creditore, nell’ipotesi B) dal momento in cui l’immobile è consegnato al sequestratario. Alle obbligazioni aventi ad oggetto un facere , si estinguono nel momento in cui il debitore non può più essere tenuto ad eseguire la prestazione o il creditore non ha interesse a conseguirla.

La compensazione

Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori e reciproci, i 2 rapporti possono estinguersi, totalmente o parzialmente, senza bisogno di procedere ai rispettivi adempimenti: e ciò mediante la compensazione. La compensazione richiede l'autonomia dei reciproci rapporti di credito/debito. La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito. Peraltro, alcuni crediti, esigono che la prestazione sia in ogni caso eseguita; perciò, non possono formare oggetto di compensazione. La compensazione non è ammessa tra un'obbligazione civile ed un’ obbligazione naturale : unico effetto di quest'ultima e la soluti retentio. La legge prevede tre tipi di compensazione: → La compensazione legale ; → La compensazione giudiziale ; → La compensazione volontaria. Compensazione legale , si ha quando i crediti reciproci presentino cumulativamente i caratteri:

  • Dell'omogeneità : i due crediti devono avere per oggetto o una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere;
  • Della liquidità : i due crediti devono essere determinati nel loro ammontare e non contestati nell'esistenza e nell'ammontare;
  • Dell'esigibilità : i due crediti devono essere suscettibili di richiesta, da parte del debitore, di immediato adempimento. Perché la compensazione legale operi, è necessario che la parte la faccia valere: il giudice non può cioè rilevarla d'ufficio. Tuttavia, i debiti reciproci si estinguono non dal giorno della sentenza e per effetto di questa, ma dal momento della loro coesistenza, per effetto della legge. Compensazione giudiziale , si ha quando nel corso di un giudizio, venga invocato un credito liquido ed esigibile, e l'altra parte opponga in compensazione un contro credito omogeneo, non contestato ed anch'esso esigibile, ma non ancora liquido: il giudice può dichiarare l'estinzione di due debiti fino alla quantità corrispondente, a condizione però che il credito opposto in compensazione, “ sia di facile e pronta liquidazione ”. Compensazione volontaria , si ha quando le parti rinuncino in tutto o in parte, ai rispettivi crediti, seppure gli stessi non presentano i requisiti per dar luogo a compensazione legale o giudiziale. Questa specie di compensazione può anche essere preventiva, cioè anteriore alla scadenza dei diritti. Della compensazione volontaria, si distingue quella facoltativa; che si ha quando la parte rinunzia a far valere un ostacolo che si sovrapporrebbe alla compensazione legale.

La confusione

Qualora la qualità di creditore e di debitore vengano a riunirsi nella stessa persona , l'obbligazione si estingue per confusione. L'estinzione del rapporto per confusione determina anche la liberazione degli eventuali terzi che abbiano prestato garanzia per il debitore.

La novazione

La “ novazione ” è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono a quello originario un nuovo rapporto obbligatorio. La novazione determina da un lato l' effetto estintivo dell'obbligazione originaria e dall'altro lato l' effetto costitutivo di una nuova obbligazione. Si distingue tra: A) Innovazione soggettiva , che si ha quando la sostituzione riguarda la persona del debitore che viene liberato; B) Innovazione oggettiva , che sia quando la sostituzione riguarda l'oggetto o il titolo. Perché si abbia la “ novazione oggettiva ”, debbono concorrere tre presupposti:

  • Uno oggettivo , consiste nella modificazione sostanziale dell'oggetto della prestazione, ovvero del titolo del rapporto, “ a liquid novi” ;
  • Uno soggettivo , consiste nella comune ed inequivoca volontà delle parti di estinguere l'obbligazione originaria, sostituendola con una nuova “ animus novandi ”;
  • Uno strutturale , consiste nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo “ causa novandi ”. Se l'obbligazione originaria era inesistente o nulla, la novazione manca di causa ed è senza effetto. La novazione non può avere ad oggetto un' obbligazione naturale , avendo quest'ultima quale unico effetto la soluti retentio. Distinzione tra novazione soggettiva e le varie figure di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio : nel primo caso si ha l'estinzione dell'obbligazione originaria e sua sostituzione con una nuova, nel secondo caso si ha invece la conservazione dell'obbligazione, che mantiene inalterata la propria identità originaria, seppure con modifica della persona, del creditore o del debitore.

La remissione

conseguito dal terzo a titolo di risarcimento. Al creditore è concesso di far valere direttamente contro il terzo i diritti che spettano al debitore.

L'inadempimento

Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta: se non lo fa incorre “ nell'inadempimento ”. Perché si abbia inadempimento è necessario che sia già maturato il tempo dell'adempimento. Può talora aversi inadempimento ancor prima che sia maturato il tempo dell'adempimento il che accade: quando il debitore non abbia tempestivamente svolto le attività preparatorie necessarie per l’effettuazione in termini della prestazione; - quando il debitore non proceda nell'esecuzione secondo le condizioni stabilite; quando sia ormai certo che il debitore non sarà in grado, alla scadenza, di eseguire la prestazione e quando il debitore abbia dichiarato che non è in grado o non intenda adempiere. L'inadempimento può essere:

  1. Totale : quando la prestazione è mancata interamente;
  2. Parziale : quando la prestazione è stata sì effettuata, ma non correttamente, “ adempimento inesatto ”. Nell'adempimento parziale , l'inesattezza dell'adempimento può riguardare la diligenza richiesta nell'adempimento, la perizia necessaria, la prudenza indispensabile, il luogo dove deve essere seguita la prestazione, l'adeguatezza dei mezzi, la quantità dovuta, la qualità della cosa dovuta. L'inadempimento può distinguersi in:
  1. Assoluto , quando è escluso che la prestazione possa essere eseguita in un futuro;
  2. Relativo , se la prestazione non è stata eseguita in termini, ma potrebbe esserlo in futuro, in tal caso si parla di ritardo , che è una situazione transitoria destinata a sfociare o in un adempimento tardivo , ovvero in un inadempimento definitivo.

La responsabilità contrattuale

“Il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L'obbligazione si estingue ed il debitore non è più tenuto ad adempiere; diversamente l'inadempimento obbliga il debitore al risarcimento del danno: si parla in questo caso di responsabilità contrattuale , per tale intendendosi la responsabilità per inadempimento non già del contratto, bensì dall'obbligazione, qualunque ne sia la fonte. In ipotesi di inadempimento assoluto, la prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione originaria rimasta ineseguita e che non potrà più esserlo. Nell'inadempimento relativo, la prestazione risarcitoria si aggiunge invece a quella originaria, la quale continua anch’essa ad essere dovuta, seppur tardivamente. Il debitore risponde sempre delle conseguenze dannose dal suo inadempimento, salvo che l'inadempienza è stata determinata da impossibilità della prestazione e derivante da causa non imputabile al debitore medesimo. Il regime della responsabilità contrattuale varierebbe a seconda del tipo di obbligazione. Il debitore va esente da responsabilità sol che abbia impiegato nell'adempimento la diligenza, prudenza e la perizia richiestagli: in tal caso il debitore risponde “per colpa”. Il principio per cui il debitore risponde “per colpa” varrebbe per le obbligazioni di mezzi, per tale intendendosi quelle in cui il debitore è impegnato a svolgere una determinata attività con diligenza. Il problema diviene quello di chiarire quale sia il grado di diligenza, prudenza, perizia richiesto al debitore. Il debitore deve usare la diligenza che ci si può attendere del buon padre di famiglia , cioè da una persona leale, onesta, attenta e coscienziosa. La diligenza richiesta varia a seconda del tipo di attività dovuta. All'operatore professionale, si richiede una diligenza diversa rispetto a quella che si può pretendere da un operatore occasionale, al soggetto dotato di specifiche competenze si richiede una diligenza diversa rispetto a quella da chi analoghe

competenze non ha, a chi effettua la prestazione a titolo gratuito si richiede un impiego diverso rispetto a quello che si può pretendere da chi la stessa prestazione effettua a fronte del pagamento di un corrispettivo. Alle obbligazioni del professionista intellettuale risponde solo in caso di dolo o di colpa grave dei danni che il cliente abbia sofferto in conseguenza della sua imperizia. Dei danni derivanti da imprudenza o negligenza il professionista risponde anche per colpa lieve. Vi sono ipotesi in cui il debitore risponde anche se nessuna negligenza, imprudenza e imperizia possa essere essergli imputata. Discorso simile si fa alle obbligazioni di consegnare una certa quantità di cose generiche. Si ritiene che il debitore risponda dei rischi inerenti all'organizzazione della prestazione. Anche il debitore di una somma di denaro risponde pur in assenza di una sua condotta colpevole. Il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei terzi da cui si è avvalso nell'adempimento dell'obbligazione. Il dominus risponde del fatto degli ausiliari anche quando non possa essergli imputata né un culpa in eligendo , né un culpa in vigilando. In tutte queste ipotesi si parla di responsabilità oggettiva. Nel nostro ordinamento il debitore è esonerato dalla responsabilità tutte le volte in cui l'adempimento risulti ostacolato da sopravvenienze che non possono essere pervenute, superate con condotte che siano esigibili del debitore stesso. Il creditore ha l'onere di fornire la prova del suo credito. Nel caso in cui contesti l'inadempimento di obbligazioni negative , il creditore ha l'onere di fornire la prova non solo del suo diritto di credito, ma anche quella dell’inadempimento dell'obbligato.

Il danno risarcibile

Il danno di cui il creditore insoddisfatto può richiedere il risarcimento, varia a seconda che si tratti di: a. Inadempimento assoluto : nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta; sicché il risarcimento del danno si sostituisce alla prestazione originaria; b. Inadempimento relativo : nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative del ritardo fatto registrare nell'esecuzione della prestazione dovuta, sicché il risarcimento del danno da ritardo si aggiunge alla prestazione originaria; Il risarcimento avviene “ per equivalente ”, cioè mediante l'attribuzione al creditore di una somma di denaro idonea a compensarlo del pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento. Il risarcimento potrebbe essere richiesto in “ forma specifica ”, cioè mediante l'attribuzione al creditore di una prestazione idonea a fargli acquisire un risultato del tutto analogo a quello che lo stesso poteva legittimamente attendersi da una corretta esecuzione della prestazione. Il risarcimento è dovuto solo nell'ipotesi in cui dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento al creditore sia derivato un danno. Il risarcimento del danno per equivalente deve comprendere “così la perdita subita dal creditore” ( danno emergente ), “come il mancato guadagno” ( lucro cessante ). Risarcibile è sia il danno patrimoniale e anche il danno non patrimoniale , quest'ultimo solo nelle ipotesi in cui l'inadempimento si sia tradotto nella lesione di diritti inviolabili della persona. Risarcibile è anche il danno conseguente ad un inadempimento che non sarebbe idoneo a legittimare la risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte. Risarcibile è solo il danno che sia conseguenza “ immediata e diretta ” dell'inadempimento. Se l'inadempimento o il ritardo non dipendono da “ dolo ”, il risarcimento è limitato al danno che “ poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione ”, è cioè limitato al “ danno prevedibile ”. Il danno prevedibile dovrebbe essere risarcito anche laddove la stessa sia caratterizzata da “ colpa grave ”. Quando ne richiede il risarcimento, il creditore ha l'onere di allegare e provare le singole voci di danno di cui pretende la riparazione. Il creditore può, con il debitore, pattuire una clausola penale in forza della quale le parti stabiliscono quanto il debitore dovrà in caso di una sua inadempienza, esonerando il creditore dall'onere di fornire la prova di aver subito un danno e della sua reale entità.