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appunti sulla prestazione altro
Tipologia: Appunti
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La prestazione a cui è tenuto il debitore deve: A) essere suscettibile di valutazione economica , “patrimonialità della prestazione”; B) rispondere ad un interesse del creditore ; Le obbligazioni si distinguono a seconda che la stessa consista:
L' oggetto dell'obbligazione è la prestazione dovuta. Con riferimento alle obbligazioni di dare si distinguono:
La distinzione fra obbligazioni alternativa e obbligazione facoltativa assume importanza quando: a) in caso di obbligazione alternativa , se una delle due prestazioni diviene impossibile, l'obbligazione si considera semplice ed il debitore è tenuto ad eseguire l'altra prestazione; b) in caso di obbligazione facoltativa , se l'unica prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue.
L'obbligazione più diffusa è quella pecuniaria , quella in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro. I debiti pecuniari vengono estinti mediante “ moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento ”. Le obbligazioni pecuniarie possono essere dal debitore estinte mediante qualsiasi altro mezzo di pagamento, che garantisca al creditore il medesimo effetto del pagamento in contanti. a) Se il debitore paga in moneta avente corso legale, il creditore non può rifiutare il pagamento e l'effetto liberatorio si verifica al momento della consegna della somma di denaro; b) Se il debitore paga mediante assegno circolare o assegno bancario, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo. Ciò che importa non è già il suo valore nominale (cioè il suo valore numerico), bensì il suo valore reale , (cioè il suo potere d'acquisto). Principio nominalistico : è il principio secondo cui il debitore si libera pagando la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissata, nonostante il tempo passato dalla costituzione del debito. Al fine di cautelarsi contro gli effetti delle oscillazioni di valore della moneta, le parti possono concordare delle clausole di indicizzazione , ovvero di ancorare l'importo pecuniario dovuto a parametri al cui variare si modificherà parallelamente l'entità della somma da corrispondere. Il principio nominalistico trova applicazione non a tutte le obbligazioni destinate ad essere estinte mediante la consegna di una somma di denaro, bensì a quelle obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto, una somma di denaro, obbligazioni di valuta. Si sottraggono invece all'applicazione del principio nominalistico tutte quelle obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una prestazione diversa dalla somma di denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostituivo di una prestazione con diverso oggetto. La liquidazione dell'obbligazione “ di valore ” va effettuata attraverso una triplice operazione:
Gli interessi si distinguono in base alla fonte :
i) Da un lato per indicare il contratto con il quale creditore ( cedente ) pattuisce con un terzo ( cessionario ) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto di credito nei confronti del debitore ( ceduto ); ii) D'altro lato, per indicare l'effetto di tale contratto: cioè il trasferimento del credito in capo al cessionario. Qualunque credito può formare oggetto di cessione, principio della libera cedibilità dei crediti. La cessione non è però consentita qualora:
Per quanto concerne gli “ effetti inter partes ” il credito è dal cedente trasferito al cessionario nel momento stesso in cui si perfeziona l'accordo di cessione. Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto , occorre che a quest'ultimo la cessione venga notificata , ovvero sia da lui accettata. Fino a quel momento, il debitore potrebbe ritenere di essere ancora obbligato nei confronti del creditore originario. Di conseguenza, se il debitore ( ceduto ) paga al creditore originario ( cedente ) non può essere tenuto ad effettuare, una seconda volta, la prestazione a favore del nuovo creditore ( cessionario ). L'accettazione o la notificazione della cessione servono a renderla opponibile a terzi. Notificazione ed accettazione della cessione sono atti a forma libera. Quanto agli effetti della cessione, l'obbligazione rimane inalterata. La “ cessione del credito ” non deve confondersi con la “ cessione del contratto ”, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale del cedente, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto in quanto è limitata al solo diritto di credito.
I rapporti tra cedente e cessionario possono essere: a) Se la cessione è a titolo oneroso , il cedente garantisce al cessionario l'esistenza del credito al momento della cessione, ( veritas nominis ). Se il cedente non garantisce la solvenza del debitore, cioè la realizzabilità del credito ( bonitas nominis ), in tal caso si parla di “ cessione pro-soluto "; b) Se la cessione è a titolo gratuito , il cedente garantisce al cessionario, la veritas nominis , solo se l’ha espressamente promessa. Non garantisce neppure la bonitas nominis, anche in tal caso si tratta di “ cessione pro-soluto ". Peraltro, il cedente, con apposito patto, può assumersi anche la garanzia della solvenza del debitore, in tal caso si parla di “ cessione pro solvendo ”. Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario ( gestione solutoria ), si presume che la cessione avvenga pro solvendo: ossia che la liberazione del cedente si verifichi solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto.
Il factoring è una figura contrattuale in forza della quale un imprenditore specializzato si impegna a fornire all'impresa cliente una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei crediti. Il factor rende all'impresa cliente anche l'ulteriore prestazione consistente nell'effettuare un'anticipazione finanziaria , quella di accollarsi il rischio dell'insolvenza, è di uno o più dei debitori dell'impresa stessa (funzione assicurativa). Per realizzare questa complessa operazione, la prassi contrattuale fa perno sull'istituto della “cessione del credito”: l'impresa cede al factor i crediti della stessa vantati e/o che la stessa vanterà in futuro nei confronti di uno o più o tutti i propri clienti. Ciò consente al factor da un lato la gestione di detti crediti, dall'altro lato l'erogazione dell'anticipazione finanziaria eventualmente richiesta dall'impresa cliente. Se l'impresa cliente richiede di essere sollevata dal rischio e dell'eventuale insolvenza di uno o più debitori ceduti, sarà sufficiente che la cessione a favore del factor venga effettuata pro-soluto. In tal caso il factor non potrà pretendere dall'impresa cliente la restituzione degli anticipi della stessa già versati. Diversamente la cessione avverrà pro solvendo , con la conseguenza che l'impresa cliente dovrà restituire al factor le anticipazioni relative ai crediti che non si siano potuti incassare. Al fine di eliminare taluni ostacoli dell'operazione di factoring la normativa ha portato talune deroghe alla disciplina solo con riferimento all'ipotesi in cui:
La “ delegazione attiva ” consiste in un accordo in forza del quale il creditore ( delegante ) delega il debitore ( delegato ) ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo ( delegatario ). Per effetto della delegazione attiva, il delegato può divenire debitore nei confronti sia del delegante che del delegatario. Delegazione cumulativa , ovvero debitore del solo delegatario con liberazione nei confronti del delegante, delegazione liberatoria. A differenza di quanto avviene nella cessione del credito nella delegazione attiva l'accordo vede come parte anche il debitore. Inoltre, l'effetto della delegazione attiva può essere cumulativo : al creditore originario (delegante), non si sostituisce, ma si aggiunge un nuovo creditore (delegatario).
La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi a titolo particolare , mediante le figure: A) Della delegazione passiva ; B) Dell' estromissione e; C) Dell' accollo. Trattandosi del soggetto passivo del rapporto, occorre tener presente che per il creditore non è affatto indifferente avere come debitore un soggetto anziché un altro. Perciò la sostituzione del debitore non è possibile senza l'espressa volontà del creditore.
La figura della delegazione passiva si distingue dalla ( delegazione a promettere ) e dalla ( delegazione di pagamento ). La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore, creditore e un terzo a forma libera, in forza del quale il primo (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore (delegatario). La delegazione presuppone che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario. Il fatto che il delegato si assuma l'obbligo di effettuare la prestazione del delegante non libera quest'ultimo dal debito originario, il delegante resta infatti obbligato insieme al delegato, delegazione cumulativa.
L'obbligazione è un rapporto temporaneo destinato ad estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l'adempimento : ossia l'effettuazione della prestazione dovuta che consente al creditore di ottenere il risultato utile perseguito. Il rapporto obbligatorio si estingue anche nel caso di morte del debitore quando si tratti di prestazioni infungibili , ossia di prestazioni per il cui adempimento sono essenziali le qualità personali dell'obbligato. Altri modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento sono: **_1) Compensazione;
L'adempimento (o pagamento ) consiste nell'esatta realizzazione della prestazione dovuta. Nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia: deve curare con attenzione, prudenza e perizia sia i preparativi dell'adempimento sia la conformità della prestazione. Il grado di diligenza esigibile nell'adempimento della prestazione varia a seconda del tipo di attività dovuta. Sarebbe nullo il patto con cui convenissero di escludere o limitare la responsabilità del debitore per inadempienze derivanti da dolo o colpa grave. Il creditore può rifiutare un pagamento parziale che il debitore abbia ad offrirgli, sempreché il rifiuto non sia contrario a buona fede. Il debitore può adempiere personalmente per mezzo di dipendenti o ausiliari del cui comportamento è pur sempre responsabile di fronte al creditore. Il debitore quando effettua la prestazione dovuta può richiedere che il creditore gli lasci la quietanza , cioè una dichiarazione di scienza in forza della quale il primo asserva il fatto di aver ricevuto l'adempimento. Il solvens , (ovvero colui che paga), potrà avvalersi per fornire la dimostrazione dell'avvenuto adempimento. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di ricevuto pagamento, ( scientificamente falsa ), sia frutto di un'intesa fra debitore e creditore diretto a creare un'appartenenza di solutio, si parla di quietanza di favore o di comodo. Nell'ipotesi in cui
l’accipiens , (colui che riceve), dichiari non solo di aver ricevuto la prestazione, ma anche di nulla aver più a pretendere dal debitore, si parla di quietanza liberatoria.
Il debitore esegue la prestazione direttamente al creditore. Occorre che egli si accerti che quest'ultimo abbia la capacità di ricevere , altrimenti il debitore potrebbe essere obbligato a pagare una seconda volta. Talvolta il debitore deve seguire il pagamento non già nelle mani del creditore, ma in quelle del suo rappresentante legale. Il debitore può pagare al soggetto che lo stesso creditore, gli abbia indicato come legittimato a ricevere il pagamento, adicteus solutions causa (“o indicatario ”)
Per quanto riguarda il luogo dell'adempimento , esso è indicato nel titolo costitutivo del rapporto, ovvero è determinato dagli usi o dalla natura della prestazione.
Per quanto riguarda il tempo dell'adempimento si deve osservare che: A) Se l'obbligazione è ad esecuzione continuata , ovvero ad esecuzione periodica, occorre determinare il momento iniziale e il momento finale della prestazione dovuta; B) Se l'obbligazione invece ad esecuzione istantanea , ovvero ad esecuzione differita, occorre determinare il dies solutions. Il termine è indicato nel titolo costitutivo dell'obbligazione.
Quando la prestazione è infungibile, il creditore può rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto, così come la prestazione che gli venga spontaneamente offerta da un terzo. Se la prestazione è fungibile il creditore non può rifiutare la prestazione che gli venga spontaneamente offerta da un terzo, consapevole di non essere obbligato personalmente. Soltanto se il debitore gli abbia comunicato la propria opposizione, il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo. L'adempimento del terzo estingue l'obbligazione stessa, con conseguente liberazione del debitore. Il terzo, quando adempie un obbligo altrui, agisce d'accordo con il debitore che sarà obbligato a restituire al terzo quanto da quest'ultimo pagato al creditore. Ma può anche accadere che il terzo opera, per spirito di liberalità verso il debitore. L'adempimento dell'obbligo altrui non va confuso con la promessa di adempiere un obbligo altrui.
e qualitativo, non corretta; o può accadere che il creditore trascuri le attività necessarie per rendere possibile l'adempimento. Qualora senza legittimo motivo , il creditore rifiuti di ricevere l'adempimento offerto dal debitore, oppure senza legittimo motivo , trascuri di compiere gli atti preparatori necessari per il ricevimento della prestazione, il debitore può costituirlo in mora credendi. Dopo la costituzione in mora , il debitore continua ad essere obbligato all'adempimento. L' offerta assume forme diverse a seconda dell'oggetto dell'obbligazione e del luogo previsto per l'adempimento, essa può essere: A) Solenne : quando è compiuta da un pubblico ufficiale.
Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori e reciproci, i 2 rapporti possono estinguersi, totalmente o parzialmente, senza bisogno di procedere ai rispettivi adempimenti: e ciò mediante la compensazione. La compensazione richiede l'autonomia dei reciproci rapporti di credito/debito. La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito. Peraltro, alcuni crediti, esigono che la prestazione sia in ogni caso eseguita; perciò, non possono formare oggetto di compensazione. La compensazione non è ammessa tra un'obbligazione civile ed un’ obbligazione naturale : unico effetto di quest'ultima e la soluti retentio. La legge prevede tre tipi di compensazione: → La compensazione legale ; → La compensazione giudiziale ; → La compensazione volontaria. Compensazione legale , si ha quando i crediti reciproci presentino cumulativamente i caratteri:
Qualora la qualità di creditore e di debitore vengano a riunirsi nella stessa persona , l'obbligazione si estingue per confusione. L'estinzione del rapporto per confusione determina anche la liberazione degli eventuali terzi che abbiano prestato garanzia per il debitore.
La “ novazione ” è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono a quello originario un nuovo rapporto obbligatorio. La novazione determina da un lato l' effetto estintivo dell'obbligazione originaria e dall'altro lato l' effetto costitutivo di una nuova obbligazione. Si distingue tra: A) Innovazione soggettiva , che si ha quando la sostituzione riguarda la persona del debitore che viene liberato; B) Innovazione oggettiva , che sia quando la sostituzione riguarda l'oggetto o il titolo. Perché si abbia la “ novazione oggettiva ”, debbono concorrere tre presupposti:
conseguito dal terzo a titolo di risarcimento. Al creditore è concesso di far valere direttamente contro il terzo i diritti che spettano al debitore.
Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta: se non lo fa incorre “ nell'inadempimento ”. Perché si abbia inadempimento è necessario che sia già maturato il tempo dell'adempimento. Può talora aversi inadempimento ancor prima che sia maturato il tempo dell'adempimento il che accade: quando il debitore non abbia tempestivamente svolto le attività preparatorie necessarie per l’effettuazione in termini della prestazione; - quando il debitore non proceda nell'esecuzione secondo le condizioni stabilite; quando sia ormai certo che il debitore non sarà in grado, alla scadenza, di eseguire la prestazione e quando il debitore abbia dichiarato che non è in grado o non intenda adempiere. L'inadempimento può essere:
“Il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L'obbligazione si estingue ed il debitore non è più tenuto ad adempiere; diversamente l'inadempimento obbliga il debitore al risarcimento del danno: si parla in questo caso di responsabilità contrattuale , per tale intendendosi la responsabilità per inadempimento non già del contratto, bensì dall'obbligazione, qualunque ne sia la fonte. In ipotesi di inadempimento assoluto, la prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione originaria rimasta ineseguita e che non potrà più esserlo. Nell'inadempimento relativo, la prestazione risarcitoria si aggiunge invece a quella originaria, la quale continua anch’essa ad essere dovuta, seppur tardivamente. Il debitore risponde sempre delle conseguenze dannose dal suo inadempimento, salvo che l'inadempienza è stata determinata da impossibilità della prestazione e derivante da causa non imputabile al debitore medesimo. Il regime della responsabilità contrattuale varierebbe a seconda del tipo di obbligazione. Il debitore va esente da responsabilità sol che abbia impiegato nell'adempimento la diligenza, prudenza e la perizia richiestagli: in tal caso il debitore risponde “per colpa”. Il principio per cui il debitore risponde “per colpa” varrebbe per le obbligazioni di mezzi, per tale intendendosi quelle in cui il debitore è impegnato a svolgere una determinata attività con diligenza. Il problema diviene quello di chiarire quale sia il grado di diligenza, prudenza, perizia richiesto al debitore. Il debitore deve usare la diligenza che ci si può attendere del buon padre di famiglia , cioè da una persona leale, onesta, attenta e coscienziosa. La diligenza richiesta varia a seconda del tipo di attività dovuta. All'operatore professionale, si richiede una diligenza diversa rispetto a quella che si può pretendere da un operatore occasionale, al soggetto dotato di specifiche competenze si richiede una diligenza diversa rispetto a quella da chi analoghe
competenze non ha, a chi effettua la prestazione a titolo gratuito si richiede un impiego diverso rispetto a quello che si può pretendere da chi la stessa prestazione effettua a fronte del pagamento di un corrispettivo. Alle obbligazioni del professionista intellettuale risponde solo in caso di dolo o di colpa grave dei danni che il cliente abbia sofferto in conseguenza della sua imperizia. Dei danni derivanti da imprudenza o negligenza il professionista risponde anche per colpa lieve. Vi sono ipotesi in cui il debitore risponde anche se nessuna negligenza, imprudenza e imperizia possa essere essergli imputata. Discorso simile si fa alle obbligazioni di consegnare una certa quantità di cose generiche. Si ritiene che il debitore risponda dei rischi inerenti all'organizzazione della prestazione. Anche il debitore di una somma di denaro risponde pur in assenza di una sua condotta colpevole. Il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei terzi da cui si è avvalso nell'adempimento dell'obbligazione. Il dominus risponde del fatto degli ausiliari anche quando non possa essergli imputata né un culpa in eligendo , né un culpa in vigilando. In tutte queste ipotesi si parla di responsabilità oggettiva. Nel nostro ordinamento il debitore è esonerato dalla responsabilità tutte le volte in cui l'adempimento risulti ostacolato da sopravvenienze che non possono essere pervenute, superate con condotte che siano esigibili del debitore stesso. Il creditore ha l'onere di fornire la prova del suo credito. Nel caso in cui contesti l'inadempimento di obbligazioni negative , il creditore ha l'onere di fornire la prova non solo del suo diritto di credito, ma anche quella dell’inadempimento dell'obbligato.
Il danno di cui il creditore insoddisfatto può richiedere il risarcimento, varia a seconda che si tratti di: a. Inadempimento assoluto : nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta; sicché il risarcimento del danno si sostituisce alla prestazione originaria; b. Inadempimento relativo : nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative del ritardo fatto registrare nell'esecuzione della prestazione dovuta, sicché il risarcimento del danno da ritardo si aggiunge alla prestazione originaria; Il risarcimento avviene “ per equivalente ”, cioè mediante l'attribuzione al creditore di una somma di denaro idonea a compensarlo del pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento. Il risarcimento potrebbe essere richiesto in “ forma specifica ”, cioè mediante l'attribuzione al creditore di una prestazione idonea a fargli acquisire un risultato del tutto analogo a quello che lo stesso poteva legittimamente attendersi da una corretta esecuzione della prestazione. Il risarcimento è dovuto solo nell'ipotesi in cui dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento al creditore sia derivato un danno. Il risarcimento del danno per equivalente deve comprendere “così la perdita subita dal creditore” ( danno emergente ), “come il mancato guadagno” ( lucro cessante ). Risarcibile è sia il danno patrimoniale e anche il danno non patrimoniale , quest'ultimo solo nelle ipotesi in cui l'inadempimento si sia tradotto nella lesione di diritti inviolabili della persona. Risarcibile è anche il danno conseguente ad un inadempimento che non sarebbe idoneo a legittimare la risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte. Risarcibile è solo il danno che sia conseguenza “ immediata e diretta ” dell'inadempimento. Se l'inadempimento o il ritardo non dipendono da “ dolo ”, il risarcimento è limitato al danno che “ poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione ”, è cioè limitato al “ danno prevedibile ”. Il danno prevedibile dovrebbe essere risarcito anche laddove la stessa sia caratterizzata da “ colpa grave ”. Quando ne richiede il risarcimento, il creditore ha l'onere di allegare e provare le singole voci di danno di cui pretende la riparazione. Il creditore può, con il debitore, pattuire una clausola penale in forza della quale le parti stabiliscono quanto il debitore dovrà in caso di una sua inadempienza, esonerando il creditore dall'onere di fornire la prova di aver subito un danno e della sua reale entità.