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PRINCIPATO, Sintesi del corso di Storia del Diritto Romano

sintesi del Principato dal libro lineamenti di storia del diritto romano

Tipologia: Sintesi del corso

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giogio1993
giogio1993 🇮🇹

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PRINCIPATO
75. IL PRINCIPATO DI AUGUSTO
Dalla guerra Aziaca Ottaviano usciva con un enorme potere ma anche con gravi problemi . Egli godeva di
un potere e un prestigio straordinaria doveva dare a questo potere personale una veste legale doveva creare
i presupposti costituzionali per l’esercizio di questo potere. Si trattava della creazione di un regime da ciò
il procedere della politica di augusto tendente al “compromesso” favorendo la creazione di un nuovo
equilibrio sociale. Normalizzazione sia nella vita sociale che politica. L’azione politica di Ottaviano fu
estremamente abile. Nel 32 scaduti i poteri straordinari conferiti dalla lex titia ai triumviri (nel 43) egli
poteva contare, per giustificare la sua posizione, sul giuramento dell’Italia e delle province occidentali.
non ebbe esitazione assumere ogni anni o il consolato e dopo la morte di Antonio in tre successivi
senatusconsultum si faceva conferire altre potestà tribunizie che definivano il suo immenso potere .
La sistemazione dell’Egitto appare un esempio significativo della strategia con cui Ottaviano si
mosse nella costruzione del nuovo ordinamento. L Egitto rappresentava una formazione con caratteri
singolari. Ottaviano riuscì ad escogitare un ordinamento provinciale che tenesse conto di questa
situazione egli aggiunse l’egitto all’impero del popolo romano
esso riceveva un’amministrazione direttamente ordinata dall’imperatore
il suo governo veniva affidato ad un funzionario di rango equestre il prefectus Alexandre et egypti
mentre ai senatori fu vietato l’accesso all’egitto.
Ottaviano agì con decisione sul tessuto sociale della provincia. Il sistema fiscale fu riordinato e venne
orientato per tutto il mantenimento della plebe , l’autorità della casta sacerdotale fu fortemente
ridimensionata. Il rapporto con il senato fu uno dei punti crociali della politica di Ottaviano l’interdizione ai
senatori di entrare nel territorio egizio rifletteva i sentimenti di diffidenza che provava Ottaviano nei
confronti del senato.
Subito dopo la morte di Antonio il senato emanò tre senatusconsultum nei quali si conferiva ad
ottaviano il ius auxilii il potere di giudicare sugli appelli proposti contro atti di magistrati.
Ottaviano temeva quel consesso e dopo la sistemazione dell’Egitto nel 29 Ottaviano fece la prima
lectio senatus .Ottaviano raggiunse l’obbiettivo che si era prefisso, quello di avere un corpo più
malleabile e omogeneo. Da questo corpo egli si fece proclamare princeps e infine assunse il
pronome di imperator.
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PRINCIPATO

75. IL PRINCIPATO DI AUGUSTO

Dalla guerra Aziaca Ottaviano usciva con un enorme potere ma anche con gravi problemi. Egli godeva di un potere e un prestigio straordinaria doveva dare a questo potere personale una veste legale doveva creare i presupposti costituzionali per l’esercizio di questo potere. Si trattava della creazione di un regime da ciò il procedere della politica di augusto tendente al “compromesso” favorendo la creazione di un nuovo equilibrio sociale. Normalizzazione sia nella vita sociale che politica. L’azione politica di Ottaviano fu estremamente abile. Nel 32 scaduti i poteri straordinari conferiti dalla lex titia ai triumviri (nel 43) egli poteva contare, per giustificare la sua posizione, sul giuramento dell’Italia e delle province occidentali. non ebbe esitazione assumere ogni anni o il consolato e dopo la morte di Antonio in tre successivi senatusconsultum si faceva conferire altre potestà tribunizie che definivano il suo immenso potere.

  • (^) La sistemazione dell’Egitto appare un esempio significativo della strategia con cui Ottaviano si mosse nella costruzione del nuovo ordinamento. L Egitto rappresentava una formazione con caratteri singolari. Ottaviano riuscì ad escogitare un ordinamento provinciale che tenesse conto di questa situazione egli aggiunse l’egitto all’impero del popolo romano
  • esso riceveva un’amministrazione direttamente ordinata dall’imperatore
  • il suo governo veniva affidato ad un funzionario di rango equestre il prefectus Alexandre et egypti mentre ai senatori fu vietato l’accesso all’egitto.

Ottaviano agì con decisione sul tessuto sociale della provincia. Il sistema fiscale fu riordinato e venne orientato per tutto il mantenimento della plebe , l ’autorità della casta sacerdotale fu fortemente ridimensionata. Il rapporto con il senato fu uno dei punti crociali della politica di Ottaviano l’interdizione ai senatori di entrare nel territorio egizio rifletteva i sentimenti di diffidenza che provava Ottaviano nei confronti del senato.

  • Subito dopo la morte di Antonio il senato emanò tre senatusconsultum nei quali si conferiva ad ottaviano il ius auxilii il potere di giudicare sugli appelli proposti contro atti di magistrati.
  • Ottaviano temeva quel consesso e dopo la sistemazione dell’Egitto nel 29 Ottaviano fece la prima lectio senatus .Ottaviano raggiunse l’obbiettivo che si era prefisso, quello di avere un corpo più malleabile e omogeneo. Da questo corpo egli si fece proclamare princeps e infine assunse il pronome di imperator.

76. le forme costituzionali del principato.

Il problema fondamentale per augusto era quello di tradurre in forme costituzionali il suo potere. Il biennio 28-27 fu dedicato a tale scopo. Il biennio rappresenta un momento importantissimo nel delicato sistema costituzionale che Ottaviano seppe realizzare in quegli anni. Nel 28 cominciò il processo di normalizzazione: Ottaviano divise i fasci consolari con l’altro collega , restituì all’amministrazione senatoria la provincia d’Asia abolì le norme triunvirali eccezionali ripristinando la legislazione ordinaria propose provvedimenti riguardanti l’amministrazione finanziaria. E così si andò alle decise sedute senatorie del 13 e del 16 gennaio del 27

  • Nella seduta del 13 gennaio augusto dichiarò al senato di voler restituire la repubblica ,il popolo, il senato e le magistrature avrebbero ripreso l’esercizio legittimo.
  • (^) Il 16 gennaio il senato tornò a riunirsi per ringraziare Ottaviano del gesto e gli fu conferito il titolo di Augustus riconoscimento della sua posizione eccezionale che veniva a spettare nel quando costituzionale.
  • veniva così fondato lo stato dell’ Auctoritas

L’Auctoritas costituiva l’asse su cui poteva reggersi un equilibrio fra il potere monarchico di augusto e la costituzione formalmente repubblicana. Auctoritas era un arcaico concetto giuridico sacrale esso serviva ad esprimere la particolare posizione del Princeps dentro lo stato romano e gli consentiva di aprire nuovi spazi nei suoi interventi nella vita politica. In questa posizione si muove Augusto negli anni successivi al

  1. Augusto era un genio politico sapeva concedere solo quello che non andava contro i suoi disegni fondamentali.
    • (^) Augusto provvide al ripristino dei comizi alle elezioni per le magistrature. (attraverso le prassi della commendatio della suffragatio della nominatio espedienti tecnici con i quali il princeps interveniva direttamente nei comizi e assicurava il controllo delle elezioni magistratuali ).
    • Nel 26 fu instituita la praefectura urbis e augusto seppe comprendere le esigenze dell’ ordo senatorio nominando alla carica non un membro dell’ordine equestre ma senatorio.

Augusto non cessa di tributare omaggi al massimo organo, i Patres andavano controllati, ma tenta di vanificarne al massimo i poteri effettivi creando nel 27 il consilium principis. L’assetto costituzionale del 23 che può considerarsi come la vera data di inizio del principato.

  • Egli depose il consolato ed assunse l’imperium proconsolare su tutto l’impero ( un imperio maius ed infinitum ) superiore a quelle degli altri proconsoli nelle province.
  • (^) Il 1 luglio del 23 assunse la tribunizia potestas a titolo vitalizio ( poteva far votare plebiscita con valore di legge ,dotato di ius agendi cum patribus et intercessio).

Imperium proconsolare e tribunicia potestas diventarono i pilastri del principato. Augusto non aveva bisogno di altri poteri infatti rifiutò sempre la dittatura.

78. L’ORDINAMENTO DEL SENATO

Per intendere la sostanza del rapporto fra il principe ed il senato sotto augusto occorre considerare la composizione di tale organo e fermare l’attenzione sulle tre lectiones del senato

  • La prima di tale revisioni può essere identificata con quella effettuata negli anni 29-28 che comporta una rimozione di un numero di senatori
  • (^) La successiva revisione fu effettuata nel 18.augusto scelse i primi 30 membri dell’assemblea nella nuova composizione e stabilì che il numero complessivo dei componenti di essa si dovesse integrare attraverso operazioni miste di cooptazione e di sorteggio
  • La terza revisione deve essere quella compiuta negli anni 13-

a parte l’esigenza di un censo che ammontava ad un milione di sesterzi il titolo per far parte al senato continuò ad essere rappresentato dal fatto di aver rivestito una delle magistrature il che comportava la fissazione dell’età minima al 25 anno.

79. I SENATUSCONSULTA DELL’Età DEL PRINCIPATO

Lo sviluppo del senatusconsulta culmina in età imperiale nell’affermazione che riconosce ai provvedimenti normativi del senato forza di legge. si è visto come interventi normativi del senato fossero stati scarsi soprattutto sul piano del diritto privato ,senza prendere in considerazione i provvedimenti di carattere concreto e quelli di natura amministrativa. Nel corso del primo secolo si manifesta un cambiamento di tendenza. Nel I secolo il senatoconsulto resta lo strumento normativo volto a porre norme di carattere generale e astratto e viene utilizzato per le innovazioni che si vogliono sanzionare esso prende il posto della lex .per quanto concerne il diritto privato è indubbio che i più importanti senatusconsultum vengono attuati dai pretori mediante l’esercizio dell’suo imperium ed ella sua iurisdictio.

  • Il senatusconsultum con effetti civili diviene l’unico tipo pratico nel corso del II secolo.
  • Con il riguardo alla repressione criminale i senatusconsulta non individuano figure criminose nuove essi allargano i contorni delle fattispecie estendendo le competenze delle singole questiones potevano essere considerati come singoli provvedimenti interpretativi
  • Dal punto di vista politico è evidente l’influsso della volontà del princeps. il coinvolgimento della volontà imperiale nel procedimento di formazione del senatoconsulto portò al superamento di questa forma di provvedimento normativo .l’imperatore interveniva in varie forme nel procedimento dinanzi al senato. È attestata che l’imperatore prendesse l’iniziativa di proporre il senatusconsultum

mediante una sua Oratio. Rafforzandosi sempre più il potere dell’imperatore i giuristi presero l’abitudine di riferirsi più all’ oratio principis .Questa vale di per se, e la rappresentazione del senato, funge soltanto come una sorta di pubblicazione del provvedimento legislativo il quale trova nella volontà dell’imperatore il fondamento della sua efficacia civilistica.

80. IL PROBLEMA DELLA SUCCESSIONE

Costituzionalmente augusto era un magistrato anche se nella sua persona cumulava più magistratura e più poteri di quanto mai avesse fatto altri prima poteri che per augusto furono l’effetto di attribuzioni successive ,ma che ai successori furono concessi con una formula prima approvata dal senato e poi dal popolo. L’ auctoritas poneva augusto al disopra degli altri magistrati dello stato romano da un punto di vista strettamente costituzionale.

  • Ma era possibile trasmettere questa situazione? La successione era un problema difficile. L’idea dinastica non ebbe difficoltà a impiantarsi. l’accesso al trono di più della metà degli imperatori del principato si svolge all’interno di un quadro dinastico sul presupposto di un eredità naturale o fittizia. dei 16 imperatori che si sono successi da Augusto a Commodo nove di essi pervennero regolarmente al trono in base al principio dinastico .il principio dinastico era determinante per la scelta del futuro imperatore esso viene presto configurandosi come una struttura portante del principato.
  • Dal punto di vista politico il problema era di prospettare una giustificazione alla prassi e l’ideologia dell’adozione si rilevò adatta .l’adozione era uno strumento importante per la lotta politica. Con tale strumento si trasmetteva in eredità potenza economica e potenza politica. politicamente l’adozione trasmetteva un’eredità spirituale l’adottato è l’erede spirituale del princeps. Dal punto di vista del diritto privato la filiazione dinastica assicura una trasmissione patrimoniale. l’adozione costituiva una mossa fondamentale per la designazione del nuovo princeps. In questo dualismo di privato e pubblico si poteva trovare una giustificazione costituzionale il presupposto che essendo l’uomo migliore , il princeps scegliesse per virtù l’uomo migliore. Vespasiano inaugura un nuovo sistema egli dichiara che soli figli gli succederanno .egli designa direttamente il figlio scavalcando senato e comizi. l’importanza dell’atto di vespasiano è enorme il principato ne esce totalmente trasformato.

Costituzioni di carattere generale sono anche i mandata istituzioni date dall’imperatore ai propri funzionari. alle origini i mandata erano istruzioni personalizzate date ai singoli cittadini ma poi si venne a formare un corpus mandato rum non di carattere generale ma articolato in relazione alle singole cariche

  • Un problema è quello del fondamento del carattere vincolante dei mandata e della qualifica da dare all’operatività degli stessi.

83. RESCRITA EPISTULAE,DECRETA.

Gli Altri tipi di costituzione sono tutti rivolti alla decisione di casi concreti essi vengono ad avere una stretta relazione col processo sia privato che criminale sia nelle fome dell’ordo iudiciorium privatorum o pubblicorum.

  • Il termine decretum in senso tecnico il decreta principis sono le sentenze emanate dall’imperatore nell’esercizio della sua giurisdizione ( non v’è alcun dubbio sul carattere vincolante delle pronunce dell’imperatore).
  • (^) Ad una diversa funzione adempiono i rescripta e le epistule in quanto provvedimenti ad incidere sulle decisioni di singole controversie. Rescripta ed epistule si inseriscono in un processo in corso o posso essere richiesti ed emanati in previsione del futuro [essi hanno uno scopo in comune quello di risolvere una questione di diritto in via vincolante per gli organi competenti alla decisione di un determinato processo]. l’epistula è una normale comunicazione scritta del princeps con cui l’imperatore risponde ad un’altra epistula inviatagli da un magistrato. Nell’ epistula di risposta l’imperatore risolveva la questione così proportagli

il rescriptum è la risposta data dall’imperatore alla richiesta di un privato. Il rescriptum ha rispetto all’ epistula una struttura diversa che dipende dal differente modo in cui il privato si è rivolto all’imperatore stesso.

Per epistula e rescriptum si pone il problema dell’efficacia sul caso specificamente deciso .l’imperatore decideva la sola questione di diritto sulla base dell’esposizione di fatti forniti dall’istante [dal magistrato o funzionario che l’avevano interpellato]tale esposizione non costituiva un accertamento definitivo ed era l’organo giudicante a cui veniva demandato tale definitivo accertamento. questa circostanza ero un primo limite all’efficacia di questo tipo di costituzione. Il fondamento del carattere vincolante dell’ epistula e dei rescriptum è stato trovato nell’auctoritas del princeps che conferisce al parere da lui espresso un autorevolezza che né i magistrati né i funzionari erano in grado di opporsi. Il problema per l’ epistule e rescriptum è quello del valore che ha la decisione emanata dall’imperatore per un determinato caso concreto. la soluzione prospettata dall’imperatore per il singolo caso concreto entra munita di tutta l’ auctoritas del princeps nel contesto del ius controversium. I giuristi trattavano le costituzioni di carattere particolare come soluzioni di massima le quali potevano lasciare il campo a soluzioni diverse. l’operatività dei recripta e delle epistule ma anche dei decreta poteva articolarsi diversamente a seconda della branca del diritto su cui andavano ad incidere. sul piano del ius extraordinarium l’imperatore aveva piena libertà di innovare attraverso la massima di decisione.

LE COSTITUZIONI IMPERIALI NEL SISTEMA NORMATIVO DEL PRINCIPATO. IL

IUSEXTRAORDINARIUM E LA COGNITO EXTRA ORDINEM.

Fra il II e III secolo giuristi davano una descrizione statica del sistema delle fonti del diritto ,rifacendosi cioè a quei fatti di produzione normativa che avevano prodotto le formazioni vigenti nell’ordinamento romano [ le leges rogatae i senatusconsulta gli edicta magistratum la costitutiones principum ]. La tendenza sostanziale che si era trasformato in una realtà formale era di accentrare nel princeps idoneità a produrre nuovo diritto. le leges non vengono più utilizzate come strumento normativo ma l’ultima grande stagione delle stesse è da collocarsi sotto il principato agusteo. Esse sono le rappresentando lo strumento di cui si serviva augusto per proseguire i suoi scopi di riforma e di restaurazione. Una profonda trasformazione si ebbe per quanto riguarda l’editto del pretorio durante il regno di adriano quando si procedette alla codificazione dell’editto. Già precedentemente i pretori urbano e peregrino avevano perso qualsiasi libertà di iniziativa per quanto riguarda le riforme di qualche importanza, era il princeps stesso che personalmente o per mezzo di un senatusconsultum interveniva ad indicare al pretore quali fossero le modificazioni indispensabili da introdurre dell’editto. Dopo la codificazione Adrianea i pretori che si succedevano alla carica erano tenuti a proporre l’editto nella redazione codificata e che poteva essere quindi modificata soltanto in base ad un ulteriore senatoconsulto. Il pretore restava libero di concedere azioni decretali o di denegare mezzi edittali. La posizione della giurisprudenza come fonte del diritto da una parte costituisce la fonte mediante il quale si viene a conoscenza di quella parte del ius civile che si fondava sulle XII tavole ma che trovava la sua fonte effettiva nell’interpretatio prudentium. Al di là del ruolo particola dell’interpretatio prudentium l’opera dei giuristi investe tutto l’ordinamento giuridico si riferisce anche a quella parte del ius civile che si fondano direttamente su un atto normativo nonché al ius honorarium del pretore. il mondo romano è caratterizzato dall’assenza di una giurisprudenza in senso moderno intesa come l’insieme delle dottrine alle quali si ispirano le decisioni delle corti e soprattutto delle corti supreme [ nel processo delle leges actiones ed in quello formulare i giudice è un privato, sono le prati ed il magistrato ad attribuire valore decisivo ai fini della risoluzione della controversia e l’assenza di una motivazione della decisione elemento essenziale per la formazione della giurisprudenza. È soltanto nel ius extra ordinem si afferma il principio della motivazione. I pareri dei giuristi erano sentiti di per se vincolanti per il giudice privato. La giurisprudenza continua ad assolvere nel principato una un azione che è rivolta all’applicazione dell’ordinamento vigente cioè che la consuetudine non riesca ad trovare ingresso nei cataloghi delle fonti del diritto. questa attività della giurisprudenza viene a confrontarsi con la nuova realtà del principato e con lo strumento normativo tipico di essi e cioè la constitutiones principis. È rilevante l’aspetto del modo in cui la nuova realtà istituzionale del princeps e gli strumenti normativi vengono ad inserirsi nelle vicende dell’esperienza giuridica romana.[ per quanto riguarda l’l’ordinamento privatistico l’imperatore procede attraverso l’uso del strumenti giuridici della costituzione repubblicana. le costituzioni a carattere generale non vengono adoperate sul piano del diritto privato ma servono per l’organizzazione dell’attività amministrativa e soprattutto delle provincie ] l’exemplum delle costituzioni particolari s limita ai dereta mentre si deve sottolineare l’assenza dei rescripta. in tal modo è lasciato alla giurisprudenza di far progredire l’ordinamento. Da questo punto di vista la svolta si produce con Adriano con l’esaurirsi dell’attività letteraria dei giuristi che lascia il campo alla cancelleria imperiale. non bisogna pensare però ad una contrapposizione fra cancelleria imperiale e giuristi. i singoli giuristi erano integrati nel consilium principis. sulla base del potere giurisdizionale del princeps si viene organizzando una nuova forma di processo la cognito extra ordinem. In questa scompare la distinzione fra fase in iure e fase apud iudicem. Nella cognito il magistrato il magistrato o il funzionario presso il quale s’introduce la causa è competente per l’intero processo. Magistrati e funzionari nella cognito sono detti iudices il carattere che esso ha di procedimento sulla pubblica autorità e non sulla volontà delle parti. […]

La cognito extra ordinem in materia criminale.

Il sistema delle questiones perpetue incominciò fin dai primi tempi del principato a subire la concorrenza di un nuovo tipo di procedimento criminale più conforme al nuovo assetto costituzionale dello stato. Il compito di giudicare era attribuito a privati cittadini le liste erano troppo ampie per consentire una decisiva interferenza del princeps nella loro composizione. ciò doveva portare ad un lento declino dei tribunali ordinari l’affermarsi al di sopra degli antichi organi repubblicani della figura del princeps. Le corti di giustizia permanenti vennero cedendo il campo ad un nuovo procedimento senza partecipazione di giurati in cui l’intera questione era affidata all’imperatore o ad un suo delegato. Tale procedimento definito con il nome di cognito extra ordinem si sviluppa al di fuori del sistema processuale e criminale dell’ ordo iudiciorum e vene a sostituire al procedimento delle questiones dando luogo alla formazione di un diritto criminale straordinario. :

  • una costituita dall’imperatore con l’assistenza del suo consilium
  • (^) l’altra dal senato sotto la presidenza dei due consoli [ si individua il fondamento e la giustificazione costituzionale della giurisdizione del principe nell auctoritas imperiale.]

L’esercizio di tale potere evoca tre aspetti fondamentali.

  • L’avocazione , l’appello e la delega di giurisdizione.

Le fattispecie sottoposte al imperatore sono tra le più varie si tratta di accuse relative a crimina maiestatis che hanno rapporto con la persona del principe oppure a reati commessi da ufficiali dell’amministrazione pubblica .il principe ha il potere di conoscere in grado di appello le decisioni emanate da magistrati o funzionari da lui dipendenti. ma più per cognizione dirette o in seguito ad appello l’imperatore esercita la sua giurisdizione per delegazione cioè attribuendo la cognizione di determinate materie ai propri funzionari. La competenza giudiziaria del prefectus urbi, originariamente limitata alle materie connesse alle sue attività di polizia si estende ad ogni reato commesso in Roma nel raggio di cento miglia da Roma. Nel restante territorio della penisola l’esercizio della repressone è affidato ai prefetti del pretorio i quali sono investiti del compito di giudicare in grado d’appello delle accuse provenienti da tutte le parti dell’impero. Ai prefecti annonae e vigilum è attribuito il potere di provvedere nei confronti dei responsabili di atti dilettosi rientranti nell’ambito delle loro competenze amministrative. Un discorso più ampio merita il tema della competenza criminale dei funzionari preposti al governo delle province. All’inizio del principato i poteri repressivi dei governatori provinciali variavano a seconda dell’illecito fosse stato commesso da un peregrino o da una persona godente la cittadinanza romana. nei confronti di non cittadini il governatore poteva esplicarsi liberamente. quando invece si trattava di reati commessi da cittadini romani punibili con pena capitale i governatori erano limitati nei loro poteri di repressione penale erano tenuti ad inviare l’accusato a Roma perché vi fosse un regolare processo. Siffatto regime era destinato a subire profonde trasformazioni nel principato, già nel I secolo gli imperatori avevano inaugurato la prassi del delegare il ius glaudii cioè l’alta giurisdizione capitale ad essi spettante sui cives. le frequenti concessioni della cittadinanza romana agli abitanti della civitate provinciale e la conseguente facoltà di avvalersi del ius procvocationis doveva convincere gli imperatori sull’impossibilità di mantenere accentrata a roma la giurisdizione capitale sui cittadini e quindi indurli a delegare il ius glaudii anche al di là del ristretto ambito militare. i cittadini poi furono privati dell’antica guarentigia della provocatio. Essi potevano far ricorso al principe mediante l’esercizio dell’appello. Per ciò che concerne l’origine e il fondamento della competenza giurisdizionale del senato una ricerca mette in luce come tali interventi non configurano un diretto esercizio di attività giurisdizionale ma siano provvedimenti di natura politica mediante i quali conferiva ai consoli poteri straordinari di repressione nei riguardi dei cittadini. L’opinione tende a individuare il fondamento giuridico della competenza criminale del senato in una delega da parte dell’imperatore. Tale delega intesa a compensare la sensibile riduzione della sua attività di governo. Naturalmente il principe aveva la possibilità di intervenire in maniera determinante in ogni fase della cognito senatoria sia impedendo l’ammissione dell’accusa o l’emanazione di una sentenza. l’intervento del senato sembra essere limitato ai crimina maiestatis ad as cimen repetudarum.

L’amministrazione imperiale e le magistrature repubblicane.

Anche nell’amministrazione il principato significo un compromesso tra le forme di governo repubblicane e la sostanza monarchica del nuovo regime con il fatto cioè che tutto il potere reale erano nelle mani

dell’imperatore. Augusto può considerarsi come il vero creatore di un sistema amministrativo imperiale. in primo luogo perché in epoca repubblicana era quasi inesistente mancando di un specifico assetto di organi e di personale. In secondo luogo perché augusto sapeva che l’amministrazione significava il controllo reale del nuovo stato. Così la politica di augusto nei confronti dell’amministrazione si fonderà su due principi il primo del depotenziamento delle magistrature repubblicane e la creazione di un amministrazione parallela affidata ai cavalieri, la centralizzazione con le relative autonomie di ordine amministrativo. Va considerato il depotenziamento delle magistrature repubblicane. Se in linea di principio il senato conservò ‘amministrazione di Roma ciò significava poco. I magistrati di origine repubblicana , privi di ogni rilevanza politica scelti da un senato in cui l’interferenza del princeps era massima svolgevano ormai funzioni amministrative di facciata. I supremi magistrati i consoli non esercitavano che 2 o 3 mesi e non avevano che una ridotta attività giudiziale. Gli edili conservano ancora qualche funzione di sorveglianza. ormai le magistrature servono in quanto attraverso la loro gestione è aperto l’accesso alle funzioni imperiali questorie. Passando ad una considerazione più analitica delle singole magistrature va osservato che il consola lato pur conservando le sue prerogative formali ha subito un effettiva limitazione di poteri e un reale svuotamento di controllo politico. se i consoli mantengono la loro funzione di supremi magistrati dello stato da un punto di vista sostanziale tali poteri sono di per se diminuiti dall’attribuzione al principe di poteri analoghi che il princeps stesso esercitava nella stessa amministrazione di Roma. In seguito in aggiunta ai consoli che sarebbero dovuti entrare in carica dall’inizio dell’anno furono creati in numero sempre maggiore altri consoli chiamati a subentrare gli ordinari. Si rilevano ai consoli specifiche competenze nell’ambito del diritto privato e della giurisdizione in materia di fidecommessi. Quanto alla pretura va posto in risalto che le leggi giudiziarie augustee hanno riconosciuto la funzione esplicata dai pretori urbani e peregrino. Durante il principato augusteo il numero dei pretori ha subito oscillazioni dal numero di 10 pretori ad un massimo di 16.[augusto ha indicato a tiberio il numero di 16 pretori] la censura fu riprestata da augusto nel 22 per risolvere esigenze concrete sempre nell’ambito di queste. La magistratura cessa di avere rilevanza autonoma con l’esercizio delle funzioni proprie da parte di domiziano. Sia pur svuotato della importanza che lo caratterizzava i tribunato è stato mantenuto da augusto lasciando integrato lo stesso numero di 10 tribuni. Ai tribuni compete l’intercessio il ius auxili i il potere di coercizione la multae dictio il potere di convocare e di dirigere le adunanze della plebe quello di convocare il sanato. anche l’edilità non ha risentito del nuovo assetto costituzionale a parte della sostanziale riforma rappresentata dall’affidamento a 2 pretori. Il numero complessivo dei questori fu ridotto da augusto da 40 a 20. 12 di essi operavano nelle provincie alle dipendenze dei proconsoli ed esplicavano funzioni giurisdizionali analoghe a quelle esercitate dagli edili curiali. I magistrati cosiddetti minori furono ridotti a 24.

La burocrazia imperiale ed il consilium principis.

Al proposito della creazione di un amministrazione parallela augusto creò una stabilità della struttura sociale dell’impero. La concorrenza tra i due ordini non ebbe ragione di esistere l’uno e l’altro ordine erano posti al servizio dello stato. L’ordine equestre che doveva fornire funzionari amministrativi che riscuotessero personalmente le tasse oppure ne sorvegliassero la riscossione effettuata da altri. Augusto fu l’iniziatore organizzando in modo rivoluzionario l’amministrazione delle sue provincie introdusse le grandi prefetture.

personale. nel prefetto del pretorio in certo senso si assommavano tutte le peculiarità del corpo che era designato a comandare e da queste derivava il prestigio ed il suo potere. Egli vicino all’imperatore e gli conferisce una grande influenza, fa parte del consilium. In progresso di tempo si ampliarono i poteri militari demandati ai praefecti pratorio. per la sua posizione militare egli diventa una specie di capo di stato maggiore che conduce delle campagne. Inoltre erano estremamente importanti le sue funzioni giudiziarie egli divenne l’organo più elevato dopo l’imperatore per l’amministrazione della giustizia. In Italia essi esercitavano la giurisdizione criminale in prima istanza oltre il centesimo miliario da Roma. una costituzione di Alessandro severo ha riconosciuto il valore vincolante delle norme formulate dai prefecti pretorio. Il costruirsi del principato come stabile Regime costituzionale impose la necessità di uffici amministrativi. L’imperatore aveva compiti a cui doveva far fronte. la classificazione e la redazione di atti ufficiali la preparazione e la formulazione di atti ufficiali. Poiché mancavano le strutture di una burocrazia si dovette progressivamente crearle. E qui si distinsero imperatori come Claudio ed Adriano

  • Augusto tentò di risolvere il problema utilizzando gli schiavi ed i liberti della sua domus e quindi con una prospettiva privatistica
  • Claudio provvide all’organizzazione dei veri servizi specialistici a capo dei quali furono posti grandi liberti del suo regno e fu così riorganizzato l’ufficio delle finanze a ratioibus.
  • Rimontava ad augusto l’ufficio ab epistulis che si occupava della corrispondenza amministrativa del principe.
  • Da claudio fu approvato l’ufficio a cognitionibusa che si occupava di istruire il materiale per le cause in appello trattate dal’imperatore.
  • Sotto adriano fu duplicato con l’a memoria che costituiva l’ufficio per la documentazione necessaria agli atti pubblici.
  • Ma con adriano siamo in un’altra prospettiva amministrativa è a lui che si doveva la più importante riforma della burocrazia centrale. La sostituzione di sciavi e liberti con cavalieri un'altra fu quella di creare dei posti di procuratori residenti a roma sia per sostituire i senatori incaricati di servizi pubblici sia e creare nuove funzioni.

Come sempre augusto cercò di mediare fra il vecchio e il nuovo. Egli creò il prefectus urbi affidandola ad un senatore scelto tra gli ex consoli formalmente esso affidava la cura della città. Il prefectus urbi a differenza degli altri prefetti era tratto non solo dagli appartenenti all’ordine senatorio ma fra i consulare. In quanto custode della città ha poteri di polizia nel senso di disciplinare l’ordine pubblico. Il riconoscimento al prefectus urbi di una funzione giurisdizionale è da porre in relazione con il potere do polizia che gli aspetta.. in materia civile la competenza del prefectus urbi non ha precisa delimitazione. nel settore dell’ordine pubblico stava anche il prefectus vigilum di estrazione senatoria. ovviamente questo prefetto era inferiore a quello urbano. Lo sviluppo a roma di vaste costruzioni a più piani facilitava la propagazione degli incendi ed accentuava i pericoli che potevano derivare dai frequenti crolli. la mancanza di un illuminazione notturna imponeva un attività di sorveglianza .augusto istituì un corpo di vigili ed una nuova funzione la prefectura vigilum. Furono create sette corti di vigili ciascuna delle quali comprendeva 1000 uomini al comando di un tribuno. A roma operava anche il prefectus annonae che apparteneva all’ordine equestre ed in questo aveva un rango dei più elevati. Il compito del prefetto dell’annona era delicato. Egli doveva provvedere all’approvvigionamento del grano e degli altri generi di prima necessità doveva intervenire sul mercato per impedire la speculazione e sorvegliare i prezzi. Ovviamente anche al prefetto dell’annona spettarono progressivamente competenze giudiziarie connesse al ramo della sua amministrazione. con il tempo i compiti sia del prefecto annona che quello dei vigili si fecero sempre più gravosi e con Traiano vediamo loro affiancati 2 subpraefecti.

La constitutio antoniniana.

All’inizio del regno di antoniono caracalla nel 212 fu emanata la constitutio antoniniana un provvedimento che conclude la storia dell’assetto istituzionale dell’impero. Con tale provvedimento l’imperatore concesse a tutti gli abitanti dell’impero la cittadinanza romana. ci sono una serie di questioni sul’effettiva portata del provvedimento. Una questione riguarda i limiti soggettivi del provvedimento. Già prima della pubblicazione mommsen aveva fatto prevalere l’opinione che dalla concessione fossero stati esclusi i peregrini nullius civitatis gli abitanti dei territori amministrati direttamente dalle autorità romane e che non godevano neppure di un autonomia cittadina. Non esistono parve nel senso che nell’applicazione della constitutio fossero avvenute discriminazioni a danno di sudditi dell’impero che non fossero cittadini di una qualche città. Nella documentazione proveniente dall’egitto abbiamo una prova sicura del fatto che tali sudditi non erano esclusi dalla concessione della cittadinanza. Dopo 212 d.C anche gli abitanti egiziani assumono il sistema romano. Se la cittadinanza fu attribuita a tutti gli abitanti dell’impero questo non significa che non

vi fosse eccezione. Mentre è discusso se la concessione si estendesse anche alle popolazioni barbariche da poco inserite nei confini dell’impero è sicuro che la cittadinanza non venne concessa ai soggetti che avessero perso lo status civitatis in seguito a condanna penale. I problemi che ancora oggi sollevano le maggiori perplessità sono quelli degli effetti dell’acquisto della cittadinanza romana in ordine alle organizzazioni territoriali in cui si venivano ad trovare i novi cives del diritto che andava loro applicato. Per quanto concerne il primo aspetto bisogna notare come l’editto di Caracalla non contenesse alcuna previsione al riguardo. La constitutio non ha comportato alcun mutamento nell’ambito dell’autonomia cittadina ed in quella dell’amministrazione diretta da parte del governatore provinciale. Una modificazione si è avuta nello status delle autonomie locali. Le civitates latinae o peregrine diventano tute delle città romane anche se inizialmente mantengono la tipologia istituzionale che era loro propria. In ordine dalla giurisprudenza bisogna avvertire che l’uniformazione del regime per le nuove città romane sembra essere stata attuata con gradualità .per quanto riguarda l’aspetto normativo tutte le città romane si sono venute a trovare nella stessa situazione rispetto al potere del governo centrale. ma dal punto di vista della formazione il problema più rilevante è quello dell’individuazione del diritto da applicare ai novi cives. Un punto da cui si è spesso partiti è quello offerto dall’osservazione per cui gli appartenenti ad una determinata civica debbono condividere il diritto oggettivo e in base a ciò si perveniva che ai peregrini abitanti dell’impero divenuti cives romani non si sarebbe potuto applicare che il diritto della cittadinanza che avevano assunto. sotto altri aspetti si è sottolineato come la romanizzazione giuridica rendesse il problema meno drammatico in quanto larghe zone dell’impero erano già state romanizzate mentre sotto un altro profilo si si sosteneva che l’opera di applicazione del diritto romano richiedeva un ceto di esperti del diritto e quindi il diritto romano non veniva applicato in quanto mancavano le conoscenze necessarie per farlo