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Il file tratta del principato e la tardo antichità nel diritto romano
Tipologia: Appunti
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● Periodo che va dal I secolo a.C. fino al III secolo d.C. ● Ci fu l’ascesa del primo principe della storia romana -> il principe Augusto e nel 284 d.C. ci fu l’ascesa al potere dell’imperatore Diocleziano. ● Questi avvenimenti segnano il passaggio dall’età della Repubblica all’età del principato, dove l’assetto del governo girava sempre, direttamente o indirettamente, attorno alla figura del principe seppur continuavano ad esistere le istituzioni repubblicane. ● Introduzione di un’altra figura molto importante -> il funzionario imperiale. Essi era scelto secondo la preferenza del principe e da ciò si determinava la sua durata in carica, a differenza del magistrato repubblicano che era espressione della volontà popolare, infatti veniva scelto in base alle elezioni e durava in carica 1 anno. ● Proprio con Ottaviano si avrà per la prima volta la punizione del reato di adulterio, configurato come un crimine pubblico, con lui abbiamo anche una legislazione che mira ad incentivare i matrimoni. Abbiamo una politica tesa ad incentivare gli ideali della famiglia. Ottaviano si propone anche come colui che vuole restaurare la pace sociale ( pax deorum).
Fratture e crisi della costituzione repubblicana. I decenni compresi tra la fine dell’ultimo sec a.C e gli esordi dell’età imperiale vengono di solito definiti come l’epoca in cui si attuò una forma di rivoluzione , si intese con questo termine un lento processo di mutamento; formazione di una NUOVA ÉLITE di governo. Mutamento riconducibile alla capacità politica di Ottaviano , figlio adottivo di Cesare, in seguito prese il titolo di Augusto. La genialità dell’uomo e la lunga durata del suo governo gli permisero di realizzare una parte fondamentale del disegno di Cesare, quella rappresentata dal progetto di aprire un varco nell’ordinamento costituzionale alle componenti sociali emerse con l’allargarsi dei confini romano-italici. Epoca mariana : si forma un’armata stabile composta da volontari, utilizzazione militari come forza politica per arrivare ai vertici istituzionali. Mario aveva contribuito a far sorgere un potere indipendente sia dal senato che dal comizio, mettendo così a nudo la scarsa vitalità del regime oligarchico della Repubblica. Cesare, essendosi attribuito, insieme con la direzione della vita religiosa e la tutela dei costumi, il diritto di nomina di una parte dei magistrati e dei governatori delle province, quello di concessione della cittadinanza romana e il comando militare supremo aveva uno scopo: arrivare alla creazione di una costituzione monarchica. Quella costituzione avrebbe però dovuto essere temperata dalla partecipazione al governo di elementi scelti anche nelle élites periferiche. È con la lex Titia che le tinte del crepuscolo istituzionale repubblicano si fanno + intense. Verso la fine del 43 a.C a seguito di un plebiscito proposto da P.Titius e subito votato, Lepido, Antonio ed Ottaviano ottengono il riconoscimento della magistratura straordinaria di triumviri rei publicae constituendae (triumviri per la riorganizzazione della Repubblica) che essi avevano deciso di istituire di durata quinquennale e con compiti costituenti. Avevano gli stessi poteri del console e la prerogativa di nominare magistrati. Essi consentirono comunque al senato e ai comizi di svolgere un ruolo politico e di governo. In seguito alla morte di Antonio = assoluta novità di contenuto conseguite dalle antiche istituzioni-> si svuota il ruolo egemone dell’aristocrazia. Si inaugurò un processo di universalizzazione basato sull’immissione dei provinciali nella vita delle realtà istituzionali. Il passaggio dall’ultima età repubblicana agli anni iniziali dell’impero è caratterizzato dal contatto con varie esperienze religiose, culturali, politiche e giuridiche di mondi lontani.
La nascita del principato Dal 31 a.C. al 23, che è l’anno in cui si perfeziona il nuovo assetto costituzionale, si ha uno sforzo continuo di Ottaviano per plasmare le forme del suo governo secondo schemi tratti dalle istituzioni antiche, affinchè non si interrompesse la continuità di una identità formale. Nell’ index rerum a se gesta rum (libro autobiografico ed anche un bilancio di quasi sessant’anni di governo) è Ottaviano
stesso a rivelare lo svolgimento di quelle vicende, esaltandone la legalità oltre che giustificandole moralmente. Per esempio il potere di cui ha fatto uso nella lotta contro Antonio è fatto discendere dall’impegno di fedeltà in base al quale fu conferito al figlio adottivo di Cesare il comando delle forze che sbaragliarono il rivale nello scontro decisivo: un giuramento che, potendo essere identificato con una manifestazione di consensus universo rum , finisce con il configurare un rapporto personalissimo tra Ottaviano e l’insieme dei cittadini. Nel 28 a.C Ottaviano pubblicò un editto , con il quale annunciò tutte le disposizioni illegali e contrarie al diritto eventualmente assunte durante il periodo triumvirale. Infine all’inizio del nuovo anno ebbe luogo la restituito rei publicae al senato e al popolo, il ripristino della normalità istituzionale. Il 15 e il 16 gennaio il senato e Ottaviano elaborarono un senatoconsulto , poi approvato con legge, che definì i termini di una divisione dei poteri e delle province : nascita del regime imperiale.
I rapporti tra principe e senato. L’assise senatoria : ruolo determinante non solo formalmente, ma anche sul piano sostanziale nella risoluzione di molte crisi che contraddistinsero tratti della storia imperiale. Creazione da parte di Augusto di una commissione senatoria con compiti di collegamento. Con il ricorso alla
Dopo Pertinace, al governo per 3 mesi, e Didio Giuliano x 60 gg, nel 193 Settimio Severo assunse lo scettro imperiale rendendosi protagonista di un’autoadozione. Presentandosi come figlio di Marco Aurelio Antonino egli tese con quest’espediente non solo a legittimare l’acquisizione di un patrimonio, ma anche a ribadire una continuità dinastica. Dopo il breve regno di Geta e quello di Caracalla, l’imperatore della constitutio Antoniniana al potere dal 211 al 217, e dopo la parentesi dell’impero di Macrino, il prefetto al pretorio che portò all’eliminazione del suo imperatore, questa continuità si snoderà attraverso le figure di Elagabalo e di Alessandro Severo, in nome del quale governarono, almeno per qualche tempo, la nonna Giulia Mesa e il giurista Ulpiano. Messo in difficoltà dalle pressioni barbariche esercitate sul Reno e sul Danubio, l’ultimo dei Severi viene eliminato, nel marzo del 235. Nonostante il governo di molti degli imperatori del II sec, da Traiano a Marco Aurelio tutti saliti al potere in seguito al ricorso al criterio adottivo, è tuttavia in direzione del principio di successione naturale che i Romani danno l’impressione di indirizzare in definitiva il loro favore. Privi di una base familiare, nei primi duecento anni del principato arrivarono al vertice istituzionale solo Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano e Nerva. Nel II sec e parte del III l’accesso al soglio imperiale avvenne per filiazione naturale o fittizia. L’assenza di una previsione normativa delle modalità attraverso le quali attuare la successione nel principato, contribuì a determinare le armate ad esprimere un loro candidato sempre più di frequente. Da allora in avanti il senato viene così costretto in molte occasioni a una condotta oscillante tra la tendenza ad innalzare alla porpora imperiale membri scelti al proprio interno, e quella, contrapposta per le necessità derivanti dai reali rapporti di forza, a legittimare o eredi designati da altri principi o imperatori proclamati dalle armate. Elemento militare entra nel meccanismo istituzionale dell’investitura nel potere : ciò che si verificò a partire da quando le legioni effettuarono l’elevazione al potere di Vespasiano, specie ove si tenga conto che questi scelse di considerare la data dell’adclamatio imperatoria da parte dei milites, e non quella dell’attribuzione dei poteri da parte del senato, come dies imperii , cioè come momento nel quale, per convenzione politica, si iniziava la nuova era di legalità con cui si chiudeva il trauma aperto dalla successione. Ma è il III sec a vedere l’esercito come arbitro dell’avvicendamento al vertice del potere: tra la fine dei Severi e Diocleziano. Dopo quest’ultimo imperatore quei momenti di incertezza istituzionale tenderanno a diradarsi in seguito all’idea della vocazione divina del sovrano. Nel cercare di ricostruire le linee del meccanismo successorio imperiale, si impone la necessità di comprendere il significato che hanno le dichiarazioni di usurpazione nei confronti di coloro che venivano investiti dell’ufficio. Nel I e III sec. il ricorso al conseguimento violento del potere scaturisce dall’aspirazione di talune popolazioni dell’impero ad esprimere un proprio candidato. Sono di solito questi scontri tra opposte fazioni ad essere all’origine di queste declaratorie, le quali possono intervenire lungo il compimento del tragitto che separa il futuro imperatore dal conseguimento del trono o a partire dal momento della scomparsa del principe considerato tiranno. Nel primo caso, che è quello della dichiarazione di hostis publicus, e nella seconda ipotesi, che è quella più frequente della damnatio memoriae gli effetti possono essere i medesimi -> vale a dire l’annullamento degli atti dell’usurpatore.
Riassunto : l’evoluzione del meccanismo successorio nell’Impero Romano, sottolineando come, a partire dalla scomparsa di un imperatore, fosse fondamentale garantire la continuità del potere. Inizialmente, non esisteva un regolamento formale per la successione, e prevaleva il principio della successione naturale, con la possibilità di combinarsi con l’adozione. Ad esempio, Cesare adottò Ottaviano per garantire la successione, mentre Augusto designò Tiberio come successore.
Il senato giocava un ruolo determinante nell’affermare il tipo di successione, mentre le crisi politiche, come quelle del 37 d.C., 41 d.C. e 68-69 d.C., evidenziavano la centralità del problema della successione. In alcuni casi, come quello di Vespasiano, si ricorse all’adozione per mantenere la continuità dinastica, e successivamente, imperatori come Traiano, Adriano e Antonino Pio adottarono i loro successori. Con Marco Aurelio, la successione adottiva continuò, ma fu seguita anche dalla
naturale, come nel caso di Commodo, figlio di Marco Aurelio. Nel III secolo, l’esercito divenne sempre più determinante nel decidere chi avrebbe assunto il potere, come evidenziato dall’ascesa di imperatori come Vespasiano. Durante questo periodo, le legioni esercitavano una crescente influenza sull’elezione del sovrano. Inoltre, l’idea di una vocazione divina del sovrano, emersa sotto Diocleziano, ridusse le incertezze istituzionali. Le dichiarazioni di usurpazione, spesso legate a conflitti tra fazioni, erano un altro aspetto importante, con conseguenze legali come l’annullamento degli atti dell’usurpatore.
In sintesi, il sistema successorio romano si è evoluto, passando dalla successione naturale e adottiva alla crescente centralità dell’esercito, fino a un’idea più divina del potere imperiale.
I nuovi organi imperiali dell’amministrazione centrale. I curatores aquarum, operum publicorum e viarum = sorveglianza acquedotti, opere pubbliche, vie di comunicazione militare. Poi c’è il praefectus annonae : questo funzionario ha il compito di sovrintendere ai problemi di una città in cui le difficoltà di reperimento e trasporto dei rifornimenti alimentari dovevano farsi sentire. Gli officia palatina : affidati ai liberti imperiali, che ebbero funzioni sia di governo che di amministrazione a partire dagli anni di Claudio. Tra gli esiti più significativi di quest’opera di burocratizzazione del governo dell’impero, si segnalano gli uffici: ● ab epistulis : che si occupa dell’evasione della corrispondenza imperiale; ● quelli a libellis e a cognitionibus cui sono affidati il disbrigo delle suppliche dei privati e la preparazione dei processi; ● quello a memoria cui competono certe pratiche amministrative; ● quello a rationibus la cui funzione è di sovrintendere all’amministrazione finanziaria. Sotto Augusto e i suoi successori + immediati coloro che affiancavano il principe per aiutarlo venivano considerati suoi dipendenti privati. Da Adriano in avanti invece diventano dipendenti pubblici. I funzionari imperiali furono divisi in 4 classi gerarchiche, con stipendi diversi, dando luogo ad una carriera parallela a quella magistratuale. Mentre il magistrato, eletto dal popolo, incontrava i limiti della temporaneità e della collegialità della carica e nulla riceveva per il suo servizio, il funzionario, di norma retribuito, non conosceva alcuna limitazione nell’esercizio delle sue attribuzioni, al di fuori di quelle stabilite dall’imperatore da cui dipendeva direttamente. I funzionari di grado + elevati detti procuratores ; al di sopra di essi le grandi praefecturae. Poi c’era il praefectus urbi x mantenere l’ordine pubblico; praefectus vigilum con funzione di polizia e di presidio stradale notturno. Ma è il praefectus praetorio il primo dignitario della corte imperiale: preposto al comando della guardia imperiale; agiva come sostituto del principe nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
L’amministrazione in Italia. La popolazione italica costituisce la minoranza privilegiata del nuovo ordinamento; alimenta la classe dirigente dell’impero; dispone dei vantaggi derivanti dal governo del mondo mediterraneo. Colonie e municipi erano amministrati secondo le forme della città-stato, nel pieno riconoscimento, oltre che delle tradizioni religiose e giuridiche ove compatibili, delle autonomie cittadine e dello loro istanze di autogoverno. Divisione dell’Italia in 11 regioni attuata da Augusto, per migliorare i livelli d’efficienza dell’amministrazione finanziaria e dei beni propri, fu il vincolo attraverso il quale cominciò a manifestarsi la tendenza del principe a deprimere le autonomie locali: devoluzione di competenze a funzionari nominati dal governo centrale-> per esempio pur essendo l’esercizio della giurisdizione civile e criminale riservata alle autorità del governo locale, ora passa la competenza per la giurisdizione criminale al prefetto urbi e al prefetto praetorio. Per la funzione giurisdizionale civile istituiti 4 legati Augusti pro praetore con compiti giurisdizionali e amministrativi. Successivamente Marco Aurelio introdusse i iuridici : funzionari con competenze giurisdizionali di rango pretorio. Guarnigioni imperiali militari furono installate nel territorio italico.
Amministrazione delle province.
attivi nel II sec d.C., al primo risale un’opera didattica che ci illustra la sequenza degli actors (giuristi) e alcuni aspetti del rapporto col potere imperiale. Della ricchezza dei dibattiti giurisprudenziali possiamo farci un’idea grazie ai giuristi severiani.
Il diritto giurisprudenziale e la sua controversialità. La selezione tra dottrine avveniva guardando al merito e al contenuto di ciascuna di esse, valutandone l’adeguatezza alla luce delle esigenze di una casistica sempre più articolata: dal che anche la presenza folta e determinante delle citazioni nella scrittura dei prudentes, al fine di un ininterrotto censimento delle impostazioni ancora accoglibili, o meritevoli di rettifiche. L’esigenza di riprodurre e selezionare gli apporti precedenti si fece pressante a partire dall’età degli Antonini. La persistente efficacia normativa delle soluzioni messe a punto in passato (i pareri espressi dai giuristi del passato continuarono ad essere produttivi di diritto e quindi spendibili in tribunale tramite la loro recitatio ) e l’eclissi della scienza giuridica aggravarono gli inconvenienti determinati dai contrasti tra dottrine. È con questo problema che il potere imperiale, ora unico creatore di diritto, dovette costantemente misurarsi.
La contrapposizione tra Cassiani (o sabiniani) e Proculiani. Tra le novità che vi sono in quest’epoca, troviamo la presenza di due scuole di diverso pensiero della giurisprudenza:
Sapere giuridico e potere imperiale. 2 fenomeni: l’introduzione del ius respondendi e il ruolo dei giuristi nel consilium di alcuni imperatori. In età imperiale possiamo ancora rinvenire esperti del diritto di notevole influenza sulla scena pubblica (Trebazio e Capitone) ma ciò illustra solo l’alto prestigio che conservò il sapere di cui essi erano esponenti, non che la conoscenza e creazione del ius dovessero mantenersi congiunte con (e legittimate da) l’esercizio di funzioni pubbliche. La figura del iuris consultus venne incarnandosi nel puro cultore e insegnante di diritto. Immediato ed esteso interesse dei principi, sin da Augusto, per il mondo del diritto: dalla sua produzione all’amministrazione della giustizia, civile e penale, sino all’istituzione di rapporti con la giurisprudenza. Inclinazione ad instaurare, da parte del principe, forme di cooperazione con i giuristi, incidendo anche sugli esiti del loro lavoro e le prassi che vi erano sottese. Fu soprattutto il consilium principis a offrire un luogo istituzionale di questa collaborazione, giacché, tra I e II sec d.C., i giuristi vennero sempre più spesso chiamati a prendervi parte, conferendovi competenze di cui essi soli erano ancora ritenuti titolari. Con l’introduzione del ius respondendi il principe non solo praticava una seconda via per attrarre a sé i più prestigiosi esponenti della scienza giuridica, ma tentava anche di incidere sul diritto controversiale cui essi davano vita. Alcuni giuristi ricevevano così un’autorizzazione a emanare responsi che risultavano sorretti dalla medesima auctoritas del principe, in modo tale non da impedire agli altri esperti di mettere a punto soluzioni casistiche, ma da far sì che queste dovessero cedere dinanzi alle elaborazioni di quanti fossero muniti di ius respondendi -> attraverso i pareri di questi ultimi era come se si esprimesse l’imperatore stesso. Possiamo considerare Giuliano la più felice espressione di questa nuova figura: protagonista di un lavoro scientifico di altissimo livello, ma anche di una decisiva collaborazione con il principe, che si espresse nel suo ruolo nei consilia (pareri) così come nella cristallizzazione dell’editto del pretore che egli, su incarico di Adriano, realizzò tra 130 e 138 d.C., in modo da sottrarre la principale fonte di ius honorarium all’attività creativa dei magistrati e consegnarla nelle mani
dell’imperatore e dei giuristi stessi. Questo modello giurisprudenziale venne ereditato e accentuato tra II e III sec d.C., allorchè i principali giuristi (Papiniano, Paolo, Ulpiano) accordarono produzione scientifica ed elevati ruoli istituzionali, sino a raggiungere i vertici della burocrazia imperiale.
Tecniche di lavoro e generi letterari. Per tutta l’età imperiale il terreno privilegiato della giurisprudenza rimase il diritto privato. I giuristi: mantengono impianto casistico, libertà e creatività dell’interpretatio , ma sviluppano anche un confronto con le altre fonti di produzione (diritto onorario; ius civile in senso stretto comprendente leggi e plebisciti). 3 sono i filoni di scritti frequentati con assiduità: ● i commenti lemmatici all’editto, ● le trattazioni di ius civile in senso stretto ● le raccolte di analisi casistiche disposte secondo una sequenza di materie inizialmente ricalcata sull’ordine edittale, poi su leggi e senatoconsulti. Nelle prime due ipotesi siamo di fronte a ricognizioni che coinvolgevano l’intera parabola del ius honorarium e del ius civile : le previsioni dei magistrati o le soluzioni dei giuristi precedenti vi erano ripercorse in modo analitico, con ampio ricorso a citazioni giurisprudenziali, per saggiarne le concrete modalità di applicazione nel vivo della casistica. Altre tradizioni letterarie emergono nella produzione giurisprudenziale del principato: commenti dedicati a leggi, opere connotate dal taglio monografico dei temi o da un metodo peculiare. Dal II sec d.C: nasce una letteratura manualistica in senso stretto : esempio sono le Istituzioni di Gaio che presentano una duplice peculiarità = è l’unica opera di un giurista romano per noi leggibile integralmente; e costituisce la prima esposizione didattica dell’intero diritto privato romano. Tale manuale dopo la sezione iniziale dedicata alle fonti del diritto presenta una trattazione disposta in 4 libri, ma 3 parti, dedicate a personae , res , actiones.
Nuovi interessi ed obiettivi tra II e III sec. Fra gli Antonini e i Severi l’attività scientifica della giurisprudenza presenta 3 fenomeni di rilievo: -In primo luogo la messa a punto di ricognizioni sempre più vaste che intendevano ricapitolare secoli di interpretatio in tema di ius honorarium e ius civile. -In secondo luogo l’affinarsi di una letteratura problematica , ove l’approfondimento di casi controversi e dei supporti argomentativi a sostegno delle possibili soluzioni raggiunse altissimi livelli. Da questa tipologia di opere proverà la parte più cospicua dei frammenti raccolti nel digesto giustinianeo. -In terzo luogo la menzionata dilatazione degli interessi, che dalla tarda età antoniniana in poi condusse i giuristi ad una riflessione su temi di diritto penale, fiscale e amministrativo. Nel momento in cui veniva riconosciuto che ciò che il principe ha disposto ha valore di legge, così da evocarne la forza vincolante, la giurisprudenza si riservava un ruolo estremo, ma ancora fondamentale: quello di coadiuvare e integrare le decisioni del potere politico, vigilando sulla loro corretta impostazione tecnica ma anche sulla rispondenza dell’intero diritto a valori etici pressoché immutabili e a logiche non arbitrarie, scritte nella realtà delle cose. Inoltre si aveva l’inclinazione non solo a servirsi di concetti astratti, ma anche a misurarsi, senza rinunciare alla vocazione casistica, con nozioni di respiro più ampio, tra le più rilevanti nel lessico del diritto (es. definizione diritto, giustizia, regola ecc..)
Il. Il diritto prodotto dai comizi, dal senato, dai magistrati, dal principe.
L’ ultima produzione legislativa dei comizi. La produzione del diritto sembra doversi ricondurre al ruolo della scienza giuridica , ma anche in sede di esercizio della iurisdictio , prima del pretore e poi del principe. Se guardiamo alle ultime leggi comiziali del periodo augusteo si comprende come in un primo momento fu proprio attraverso questi strumenti preesistenti che il principe cercò di realizzare la sua volontà riformatrice. Lo scopo era quello di puntualizzare la condizione dei liberti , al fine di contenere gli effetti che sull’assetto sociale
Il potere normativo imperiale: fondamento, forme della sua manifestazione e durata delle statuizioni. Modello imperiale caratterizzato dalla centralità dell’attività del principe con la corrispettiva riduzione dell’attività del pretore. È con il termine consitutio che si indicavano vari atti normativi del principe, diversi quanto a efficacia nel tempo e nello spazio. Le tipologie degli atti normativi imperiali erano costituite da: edicta, decreta, epistulae, rescripta, mandata. Il fondamento della legittimità e del carattere vincolante di tali costituzioni veniva riconosciuto dai giuristi ricollegando il potere normativo del principe a una lex de imperio con cui si effettuava, da parte di popolo e senato, un totale trasferimento di funzioni. L’esaltazione di questo atto formale di delega permetteva di ribadire la continuità con le attribuzioni del popolo in materia legislativa e faceva calare una sorta di penombra sugli aspetti autoritari che il potere aveva assunto. Il potere normativo imperiale costituiva l’esplicazione di una potestà nuova e straordinaria : conseguenza oltre che delle indeterminate funzioni discrezionali comunemente riconosciutegli, dalla posizione di preminenza costituzionale che il principe aveva raggiunto. Forme in cui si manifesta la volontà del principe: ● Edicta : contenevano disposizioni di carattere generale fondate sul ius edicendi, attributo dell’imperium. Conoscenza degli edicta mediante affissione. -Gli editti magistratuali/pretore contenevano un solo programma giurisdizionale e la loro durata risultava limitata dalla temporaneità della carica di chi lo aveva redatto. -Gli editti imperiali disciplinavano questioni generali e astratte, non solo sul piano processuale; la durata della loro validità andava bene oltre il tempo dell’uscita di scena del principe che li aveva emanati; la loro efficacia nello spazio si estendeva a tutto il territorio imperiale. Es. editto Caracalla che estese la cittadinanza romana o quello con cui Augusto ordinò il censimento di tutta la popolazione. ● Decreta : sentenze emanate dal principe a conclusione di un procedimento svoltosi dinanzi al tribunale imperiale, in unica istanza, o in sede di appello. Il decretum presupponeva un’attività completa da parte del principe, che doveva occuparsi anche dell’accertamento dei fatti, regolando ragioni e torti alla luce delle norme vigenti. Rispetto a queste i decreta avevano una funzione ricognitiva e confermativa, che diventa innovativa nel momento in cui si trattava di risolvere dubbi interpretativi o di rivedere l’applicazione di disposizioni già esistenti. Il prestigio della decisione imperiale e la connessa individuazione dei principi a cui attenersi, fecero dei decreta precedenti autorevoli per funzionari e giudici, sino ad assumere, una portata vincolante per i casi analoghi. ● Epistulae : erano risposte del principe a magistrati o funzionari che si rivolgevano a lui per ottenere delucidazioni su punti controversi del diritto. La pronuncia verteva su un problema concreto e si presentava come ricognitiva della disciplina esistente. Questi ultimi aspetti ricorrono in un’ulteriore forma di risposte che il principe emanava, in calce alle richieste rivoltegli, da privati (i rescripta ). Di solito adottati per fare fronte a domande volte ad ottenere benefici, concessioni e immunità, nel II sec d.C., essi sono attestati anche in riferimento a quesiti giuridici, che ogni suddito poteva sollevare per vedere accertato il principio di diritto da applicare. Né l’epistulae né i rescripta estendevano la loro efficacia al di là del caso concreto. È a partire dall’età degli Antonini che l’attività rescribente divenne il principale strumento di manifestazione della volontà normativa imperiale. Nella produzione di tali rescripta vediamo congiunte auctoritas del principe e sapienza dei giuristi, sempre più presenti nella cancelleria, nei consilia e negli alti ranghi della burocrazia. L’imperatore voleva mostrare di volere fare sua una duplice eredità : quella dell’attività respondente della giurisprudenza e quella volta ad individuare i principi giuridici relativi a una controversia, già propria della iurisdictio magistratuale. ● Mandata : istruzioni con carattere generale, in materia processuale, amministrativa e finanziaria, consegnate o trasmesse dal principe ai suoi funzionari e ai governatori delle province. Il principe a mezzo del mandato si rivolgeva a coloro che dovevano curare l’osservanza delle sue prescrizioni da parte di altri. L’efficacia dei mandata non sarebbe dovuta andare oltre il tempo di durata in carica del titolare dell’ufficio. L’uso di raccogliere tali
prescrizioni diede luogo al formarsi di libri mandato rum, il quale finirono per diventare un corpo stabile di istruzioni trasmesso dal principe al governatore in partenza per la provincia affidatagli. Gli editti = efficacia perpetua. Decreta, epistulae e rescripta= la loro efficacia si estese indefinitamente nel tempo. Ciò fu possibile grazie all’opera mediatrice degli interpreti che ne individuarono i principi estensibili a nuovi casi. Sin dal momento in cui si compì il passaggio dell’impero da Augusto a Tiberio è lecito supporre che tutte le manifestazioni dell’attività normativa di un principe abbiano avuto indefiniti confini temporali di vigenza, continuando ad avere valore, salvo revoca, dopo la scomparsa di colui cui potevano essere ricondotte. Non possiamo poi trascurare la parzialità degli effetti della rescissio actorum , che non investiva la totalità degli atti del principe damnatus , ma si limitava solo ad alcuni provvedimenti ben identificati. Sebbene la questione della vigenza nel tempo di privilegia e beneficia principalia non si ponga negli stessi termini rispetto all’analogo problema relativo alle costituzioni imperiali in senso proprio, va tuttavia sottolineato come le congetture avanzate sembrano essere confermate pure dal modo in cui gli imperatori si comportavano, nei confronti dei destinatari di quelle concessioni, al momento del passaggio dei poteri da un principe al suo successore (non venivano aboliti i privilegi già concessi, anzi ne sarebbero stati concessi altri: Nerva). La conferma di questi privilegia e beneficia sembra però si realizzasse solo su esplicita richiesta, e possiamo supporre che il timore dei concessionari scaturisse dall’eventualità che essa fosse respinta e quindi revocati i privilegi. La durata della loro validità doveva essere tendenzialmente illimitata sul piano temporale comunque.
Capitolo 3: Il diritto privato
Persone e famiglia. 1A. Sviluppi nel regime degli status personali.
La summa divisio gaiana e le trasformazioni del sistema schiavistico. Lo status giuridico rimase segnato dalla condizione di libero o schiavo e dalle posizioni assunte entro la comunità politica e la famiglia. Molti punti essenziali – modi di acquisto e perdita di tali status, articolazione dei relativi poteri – NON si discostarono troppo dalla fisionomia assunta in età repubblicana. Diverse sono le testimonianze, riguardo la classificazione tra liberi e schiavi, di cui disponiamo: gli scritti usati nel Digesto , nelle Istituzioni di Gaio ecc.. L’arrestarsi, dopo Traiano, delle guerre di conquista non aveva compresso l’approvvigionamento di servi, né il loro ruolo economico, e le maggiori innovazioni nel regime giuridico si esaurivano in alcune norme imperiali (II sec d.C.) tese a mitigarne il trattamento. Agli inizi del III sec d.C. emergerà, presso vari giuristi, la contrarietà al diritto naturale della schiavitù , il cui riconoscimento si sarebbe piuttosto realizzato sul piano del ius gentium. Nessuna difformità naturale sarebbe stata alla base della soggezione degli schiavi, ma solo esigenze calate nella storia, da mantenere ben salde, ma pur sempre contingenti. Tuttavia non scompaiono gli schiavi, ma c’è l'introduzione di vincoli diversi e non meno rigidi, con una società sempre più bloccata in categorie professionali ereditarie.
La nozione di persona. Persona viene a designare il ruolo assunto sulla scena del ius , ove la prima parte attribuita a ciascuno è quella di libero o di schiavo. Nella prospettiva romana lo schiavo è persona in quanto il diritto gli riconosce il ruolo di servus. La nozione di persona evocava il ruolo che erano chiamati a rivestire gli essere umani, ma la qualifica di persona non comportava in modo automatico la titolarità di diritti.
La cittadinanza romana nella cosmopoli imperiale.
dominata dal pater familias, che aveva autorità assoluta sui figli, sui nipoti e sulla moglie (se in matrimonio cum manus). I figli avevano una capacità giuridica limitata, potendo svolgere attività commerciali, ma le conseguenze di tali attività, come i debiti, ricadevano sul padre. I figli potevano ricevere un peculium, una sorta di fondo che il pater assegnava loro per necessità quotidiane, ma la proprietà restava sempre del pater. Questo peculio poteva crescere nel tempo e venire utilizzato in attività economiche, ma, in caso di debiti, il pater era responsabile.
Nel periodo del principato, emerge una novità importante con l’introduzione del PECULIUM CASTRENSE un patrimonio che il figlio accumulava grazie alla sua attività militare , comprendente sia il salario che eventuali bottini di guerra. A differenza del peculium ordinario, il peculium castrense veniva sempre più considerato proprietà del figlio, che acquisiva una maggiore autonomia, anche con la possibilità di disporne in vita o attraverso un testamento.
Per quanto riguarda le donne, in età repubblicana erano considerate giuridicamente inferiori e, se non sotto la tutela del pater familias, necessitavano di un tutore per compiere atti giuridici importanti. Con il principato, tuttavia, la situazione cambiò: vennero introdotte esenzioni dalla tutela , ad esempio per le donne con un numero sufficiente di figli (tre se ingenua, quattro se liberta). Inoltre, le donne acquisirono il diritto di scegliere il proprio tutore. Sebbene la tutela continuasse ad esistere formalmente, essa divenne sempre più simbolica, riflettendo un aumento dell’autonomia delle donne, anche sul piano economico.
Il matrimonio tra mutamenti sociali e legislazione imperiale. Questo discorso della evoluzione sempre più evidente della posizione della donna produce i suoi effetti anche con riferimento al MATRIMONIO, che poteva essere:
epoche successive e che di recente è stata presa in considerazione negli stati moderni contro il calo delle nascite.
Le successioni a causa di morte A proposito delle successioni, continua ad essere in vigore il sistema della successione legittima in base al ius civile e quello poi della successione testamentaria, in particolare per quanto riguarda la prima vi era ancora quell'ordine di successioni previsti dal ius civile (gli heredes sui , i parenti stretti sottoposti alla comune patria potestas di un soggetto, l'adgnatus proximus ovvero il fratello e infine i gentiles ), la categoria dei gentiles aveva particolare rilievo nell'età del principato; tende ad assumere rilievo nell'ambito del ius civile anche la cognatio e non più solo l'adgnatio (adgnatio era il vincolo di parentela più antico previsto dal ius civile basato sulla sottoposizione alla patria potestas che poteva prescindere dal legame di sangue, la cognatio era la parentela legata dal vincolo naturale); nell'età della repubblica qualche rilievo alla cognatio era stato dato nell'ambito della bonorium possessio pretoria, in età del principato si tende a riconoscere rilievo alla cognatio anche nell'ambito del ius civile con l'emanazione di due senatus consulta (due provvedimenti del senato che in età del principato hanno valore ci legge): •il senatus consulto Tertulliano che permette alla madre di succedere senza testamento al figlio premorto (morto prima della madre), basato quindi sul vincolo di sangue,
Per quanto riguarda la successione testamentaria , esiste ancora questo tipo di successione che si diffonde ancora di più, con il testamento librare in ambito civilistico che si rifaceva alla mancipatio familiae con formalità e tavolette cerate scritte; vengono chiariti meglio i principi che sono relativi alla cosiddetta capacità di fare testamento e i principi relativi alla capacità di essere istituiti eredi in un testamento: per poter fare testamento valido era necessaria la capacità giuridica e la capacità di agire del testatore , di fronte al principio generale c'è l'eccezione con i figli che possono disporre in via testamentaria del peculium castrense , questa capacità (quella di fare testamento) la doveva possedere nel momento della redazione del testamento ma doveva possederla fino all'ultimo istante di vita (atto negoziale personalissimo revocabile fino all'ultimo istante di vita), se un soggetto avesse fatto testamento rispettando tutte le formalità e poi per una serie di motivi perdeva la capacità il testamento sarebbe stato invalidato. Questo discorso presentava difficoltà in riferimento al caso in cui il cittadino romano veniva fatto prigioniero di guerra, il cittadino romano veniva ad essere ridotto in schiavitù e perdeva la libertà e il diritto di cittadinanza e la sua capacità giuridica, di conseguenza, ma poteva recuperarla qualora fosse riuscito a liberarsi e a tornare a Roma, nel caso di un cittadino che avesse fatto testamento rispettando tutte le formalità prima di partire in guerra, nel momento in cui veniva catturato quel testamento formalmente non era più valido; per ovviare a tale situazione che si verificava frequentemente, già in età repubblicana fu previsto una fictio (finzione) introdotta da una legge di Silla ( fictio legis corneliae ) che stabiliva che in quel caso si fingeva che il soggetto fosse morto da libero nell'ultimo istante prima di essere catturato, e con questa fictio si salvava il contenuto del testamento. Per quanto riguarda l'istituzione di erede c'era bisogno di capacità giuridica per l'erede, con l'eccezione dello schiavo che poteva essere istituito erede: se fosse stato di proprietà del testatore, doveva contestualmente essere manomesso e liberato (manumissione testamentaria), se fosse appartenuto non al testatore ma ad un altro soggetto, acquistava di fatto l'eredità non lo schiavo ma il dominus. Si prevedono nell'età del principato anche casi di indegnità a succedere e casi di incapacità ad acquistare l'eventuale eredità: •casi di indegnità -> soggetto definito indegno nel caso in cui un erede avesse ucciso o tentato di uccidere il de cuius ,
dovevano essere diseredati ingiustamente ma addirittura che i familiari stretti hanno diritto ad una quota del patrimonio, in diritto romano era pari almeno ad ¼ di quanto fosse spettato ai familiari in caso di successione legittima ( portio legittima, quota di riserva), si riconosce il diritto di agire entro 5 anni dall'acquisto dell'eredità da parte degli eredi di agire contro questi per richiedere il rispetto di questa quota. Questo principio si ritrova oggi alla base della cosiddetta legittimá, quella quota prevista dall'art 536 ss c.c. che prevede il riconoscimento di una quota a favore dei legittimari, una quota sempre riconosciuta ai parenti stretti (ascendenti, figli, moglie), il precedente storico va ravvisato nella querela inofficioso testamenti.
Il processo privato Da un lato esiste ancora il processo formulare (a seguito della Lex Iulia romanorum privatorum, Augusto prevede l'abolizione delle legis actiones ), nel contempo si ha l'affermarsi una nuova forma di processo che gli studiosi definiscono "cognitio extra-ordinem" (cognizione/processo al di fuori del processo ordinario, è espressione tipica di uno stato autoritario poiché tutto è legato all’intervento dell’autorità statale) con quest'espressione si è soliti indicare i processi straordinari introdotti nell'età del principato e che si ritroveranno poi nell'età tardoantica, al riguardo della terminologia è opportuno parlare di cognitiones più che cognitio perché sono più processi straordinari accomunati dal fatto di non rientrare nel processo ordinario (formulare), come la disciplina del fedecommesso ovvero i magistrati repubblicani che hanno competenze straordinarie, quando si parla di cognitiones extra-ordinem si tende a riferirsi al tipo di processo straordinario che si realizza dinnanzi all'imperatore e ai suoi funzionari imperiali. Quando cambia l'assetto di governo inevitabilmente si hanno conseguenza anche in ambito processuale, se nell'età del principato tutto ruota indirettamente o direttamente attorno alla figura del principe, anche il sistema processuale non può non subire modifiche a seguito del nuovo assetto governativo, in cui c'è il principe con l'autoritas quindi può anche risolvere le controversie (principio di avocazione, avocare a sé la risoluzione delle controversie sia di primo grado che anche in appello su sentenza già emessa), il princeps preso dalle vicende dell'impero non aveva il tempo di risolvere le controversie quindi c'era il principio di delegazione (delega i funzionari imperiale nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, uomini di fiducia come il praefectus urbi o il prefetto del pretorio che aveva competenze sul fondo italico, e anche altri funzionari nominati dal principe nei confronti del quale sono responsabili nei suoi confronti), la caratteristica significativa è data dal fatto di trattarsi di un tipo di processo che sin dalle prime battute e infine anche poi nella sentenza finale è caratterizzato dalla presenza dell'autorità statale (processo più pubblico rispetto al precedente tipo di processo dove in fondo era un processo che aveva notevole margine riconosciuto ai privati come la vocatio in ius, il giudice...), è espressione dell'autorità imperiale. Si ha una struttura amministrativa dove al vertice c'è il principe e in maniera subordinata i vari funzionari imperiali, che hanno potere giurisdizionale e anche a capo dell'amministrazione, non c'è un principio di separazione dei poteri con la cognitio extra-ordinem.
❗ COGNITIO EXTRA-ORDINEM E PROCEDURA FORMULARE: •Unità del procedimento: mentre il procedimento per legis actiones e formulare erano divisi in due fasi (i n iure e apud iudicem ), ora l'intero giudizio si svolge dinanzi ad un unico organo giudicante.
giudizio con atto di parte il convenuto ma è una grave offesa non rispondere alla chiamata che veniva a realizzare attraverso un funzionario imperiale.
MOTIVI DI NULLITÀ DELLA SENTENZA: Mentre nella procedura formulare, la sentenza era nulla solo per motivi di natura processuale, sentenza emessa oltre i termini previsti. Nella cognitio si introduce la disciplina della nullità della sentenza per motivi di diritto sostanziale, nello specifico nel caso di sentenze che dal punto di vista contenutistico sono in contrasto con le leggi imperiali (❗IMPORTANTE PER LA PARTE SPECIALE). Con riferimento alle sentenze, le sentenze dell'imperatore hanno una forza vincolante per il futuro, diventano precedenti giudiziali che inevitabilmente giudici futuri che esamineranno casi simili devono rispettare; le sentenze emesse dal giudice in processo formulare non avevano questa forza vincolare ma che rappresentavano solo esempi da seguire ma non avevano forza di precedenti giudiziali.
L'ISTITUTO DELL'APPELLO Si permette alle parti che hanno agito nel giudizio di primo grado e di regola alla parte soccombente di rivolgersi al giudice a quo (colui che aveva emesso la sentenza) per proporre l'appello; il giudice a
si sviluppò ulteriormente nei secoli successivi, fino alla distinzione odierna tra diritto sostanziale e procedurale.
I rapporti giuridici con le cose.
4a. I diritti reali Le distinzioni tra cose fissate in età repubblicana mantennero il loro rilievo (res mancipi e nec mancipi), nell'età della repubblica quando si parla di diritti reali (diritti sulla cosa) si ricorda il diritto di proprietà e si parlava del Dominium ex iure Quiritium (prima il mancipium poi accanto ad esso si aveva questa forma di proprietà) che aveva ad oggetto anche res nec mancipi a differenza del mancipio; accanto al dominium c'erano già nell'età della repubblica altre forme di proprietà, in particolare la proprietà pretoria (in bonis habere) che si aveva quando si verificava una traditio avente ad oggetto una res mancipi (come uno schiavo), in quel caso il pretore tutelava l'acquirente come se avesse già un diritto di proprietà sulla res. Già dalla fine della repubblica si parla di ulteriori forme di proprietà, una di queste è la proprietà provinciale: si configurava quando l’oggetto fosse costituito da beni solo immobili situati in una provincia (queste terre appartenevano al popolo romano). C’era una distinzione tra province senatorie e imperiali, in base a questa classificazione c’è un diverso tipo di imposta da pagare: stipendium o tributum. Il dominium spettava al popolo mentre la situazione di possesso veniva riconosciuta agli abitanti delle province; infatti, lo stesso Gaio con riguardo a questa situazione (forma di appartenenza) per evidenziarne la differenza col Dominium ex iure Quiritium e all' in bonis habere , definisce questa forma di appartenenza come " possessio vel usufructus ". Anche se questi soggetti erano possessori, si riconosce a favore di questi soggetti contro le pretese di terzi una tutela simile a quella riconosciuta ai proprietari, dal momento che viene riconosciuta, qualora fosse stata persa la forma di appartenenza, la possibilità di agire con un'actio in rem (azione reale) del tutto simile alla azione di rivendica del proprietario ( rei vindicati o). Si estende ai possessori dei fondi provinciali una tutela giuridica del tutto simile a quella riconosciuta ai proprietari, ecco perché proprietà provinciale. Con riferimento a questo tipo di proprietà provinciale, non poteva scattare l'usucapione poichè l'usucapione era un istituto di ius civile e in quanto tale non era estendibile ai peregrini, va segnalato che a favore di questi possessori fu riconosciuto un istituto per certi aspetti simile a quello dell'usucapione che risponde al nome della " praescriptio longi temporis " (prescrizione per il decorso di lungo tempo), prevedeva che nel caso in cui questo possessore fosse stato citato in giudizio da chi eventualmente vantava di essere titolare di un diritto su quel terreno e ne reclamava la restituzione, poteva opporre questa prescrizione e veniva tutelata la sua posizione se il possesso era un possesso esercitato da parecchi anni (almeno 10 anni se il possessore e l'eventuale proprietario o chi ne asseriva risiedevano nella stessa città, oppure 20 anni se risiedevano in città diverse); l'usucapio è una modalità di acquisto del diritto di proprietà mentre la praescriptio è un'azione difensiva contro le pretese di altri che avessero asserito la titolarità di diritto su quel terreno. Oggetto dell’usufrutto dovevano essere cose NON consumabili. Secondo alcuni studiosi si potrebbe parlare di un'ulteriore forma di proprietà, di una forma di appartenenza sui beni quando veniva indicato quel potere su di una cosa acquistato da un peregrino tramite la traditio (semplice consegna del bene), in questo caso questi peregrini sono tutelati con un actio reale ( actio in rem ) del tutto simile all'azione di rivendica riconosciuta ai proprietari, è una categoria concettuale non accolta da tutti ma che si indica come proprietà peregrina (non è ben definita e si usa per unificare il potere acquistato su una cosa dagli stranieri tramite la traditio); ovviamente tutte queste forme diversificate di proprietà già nel tardo principato e poi età tardoantica andranno ad unificarsi in una sorta di Dominium unificato (come con l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero nel 212 d. C, quando tutti diventeranno cittadini romani e non hanno più ragione di esistere alcune di queste forme di proprietà).
ALTRI DIRITTI REALI Diritti reali su cosa altrui, i cosiddetti " iura in re aliena ":
● Le servitù: nell'età del principato vengono ripresi dai giuristi e chiariti meglio i principi che disciplinavano le varie forme di servitù sia prediali sia urbani, ribadendo alcuni concetti come la neminis sua servit , utilità oggettiva… ● Usufrutto: una particolarità dell'usufrutto (diritto di utilizzare cosa altrui percependone i frutti, proprietario titolare della nuda proprietà) nel principato è che la classificazione dell'usufrutto tra le "servitù personali": gravava su di una cosa ma a favore di una persona (l'usufruttuario). Questa terminologia richiamata in epoche successive fu definitivamente abolita dopo la Rivoluzione francese perché poteva in maniera piuttosto equivoca rievocare il concetto della sottoposizione di un uomo ad un altro uomo. Un'altra novità nell'età del principato è data dal fatto che si ammette di avere usufrutto non solo a favore di una persona fisica (usufruttuario) ma anche a favore di una persona giuridica che nell'esperienza romana era una comunità, ente associativo (municipi, colonie...) e si ammette la possibilità di configurare usufrutto anche a favore di una comunità per esempio in relazione ad un fondo da poter usare; il problema che si pone è legato alla durata, per la persona fisica l'usufrutto di regola è limitato nel tempo (usufrutto che dura tutta la vita dell'usufruttuario), per le categorie degli enti associativi si stabilì che si poteva dare vita ad un usufrutto per un tempo massimo di 100 anni. A proposito dell'usufrutto si ha il "quasi usufrutto": è una costruzione frutto dell'attività dei giuristi perché quando si parlava di usufrutto di regola doveva avere come oggetto cose inconsumabili perché l'usufruttuario doveva consumarne i frutti senza modificarne l'essenza e restituire la cosa; accanto all'usufrutto regolare, si permette che in alcuni casi si possa avere come oggetto dell'usufrutto anche cose consumabili come denaro o alimenti, in questo caso l'usufruttuario consumava le cose con l'obbligo di restituire l'equivalente della cosa una volta estinto l'usufrutto, i giuristi parlavano con riferimento a queste particolari situazioni ad ipotesi di "quasi usufrutto". Emersione di nuove figure di diritti reali su cose altrui, di godimento: ● Superficie : si può definire come il diritto concesso ad un soggetto diverso dal proprietario del fondo di costruire su quel fondo un fabbricato (un edificio) mantenendone il godimento (potendone disporre) in maniera perpetua o comunque temporanea per lungo tempo in cambio del pagamento di un canone periodico a favore del proprietario del fondo. Questo diritto affermatosi molto lentamente perché era in contrasto con quel principio ricordato a proposito del Dominium ex iure Quiritium e del titolare della proprietà del fondo ovvero " superficies suolo cedit ", il proprietario del fondo acquistava anche la proprietà di tutto ciò che era costruito su quel fondo. Già verso la fine della repubblica veniva concesso ai privati, soprattutto artigiani e commercianti, la possibilità di costruire su suoli pubblici in cambio di un corrispettivo e di poterne disporre liberamente come fosse propria dietro un pagamento; lentamente quest'idea sorta in ambito pubblicistico viene ad essere accolta anche nell'ambito dei rapporti tra privati, dal momento che soprattutto quando si ebbe una notevole espansione edilizia di Roma, si verificava che proprietari di fondi permettevano di costruire su quei fondi e di poterne disporre pagando un canone, in questo caso si ha che la posizione del titolare del diritto di superficie era tutelata dal riconoscimento di un interdetto pretorio contro eventuali turbative a questo diritto da parte di terzi. ● Enfiteusi : nel tardo principato comincia ad emergere qualche aspetto rilevante ma la disciplina e l'affermarsi di questa nuova figura si avrà solo in età tardoantica; si ha enfiteusi quando un soggetto (enfiteuta) aveva il diritto di godere e di disporre in modo perpetuo o comunque per lungo tempo di un terreno appartenente ad un altro soggetto (concedente) a favore del quale era obbligato a pagare un canone annuo. In origine aveva ad oggetto fondi pubblici, poi si avrà la diffusione ad opera di grandi latifondisti che in riferimento soprattutto a terreni incolti o difficili da utilizzare potevano concederne (concessione per molto tempo) lo sfruttamento dietro il pagamento di un canone (se non fosse pagato si aveva l'estinzione del rapporto a favore dell'enfiteuta), l'enfiteusi sarà molto sviluppata in età tardoantica e ulteriormente regolamentata con Giustiniano.