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sintesi sul capitolo del Principato storia del diritto romano
Tipologia: Dispense
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OPTIMI STATUS AUCTOR: IL PRINCIPATO DI AUGUSTO: Tra il 31 e il 27, si affermò, in ambito politico, la cd. tendenza al compromesso , la quale favorì la creazione di un nuovo equilibrio sociale, in cui si cercò di contemperare le esigenze degli equites e dei proletari e quelle dei senatori. Terminate le guerre con l’instaurazione della pace, Ottaviano (forte di un larghissimo consenso sociale), cercò di restaurare la normalità nei vari settori della vita sociale e politica. Tale normalizzazione fu condotta in modo del tutto esemplare: il risultato fu la nascita del regime augusteo. L’azione politica di Ottaviano, fu lenta e prudente ma estremamente abile. Egli e il suo gruppo affrontarono il problema costituzionale tenendo conto sia delle aspettazioni ideali e culturali, sia delle situazioni pratiche concrete. Che il problema non fosse facile è dimostrato dalla gradualità con cui venne affrontato e dalla riluttanza di Ottaviano ad abbandonare una reale posizione di potere finché non fosse pronta una soluzione alternativa valida. La sistemazione dell’Egitto è un caso molto significativo: Ottaviano, infatti, procedette in modo lento ma efficace. L’Egitto rappresentava una situazione molto particolare, culla della cultura egizia ed ellenistica, a cui si stava per aggiungere quella romana. Con grande abilità, egli aggiunse l’Egitto all’impero del popolo romano in questo modo, esso riceveva un’amministrazione direttamente gestita dall’imperatore. Il suo governo venne affidato ad un funzionario di rango equestre, mentre ai senatori fu vietato l’accesso all’Egitto. Tornando a Roma, il rapporto con il senato fu uno dei punti cruciali della politica di Ottaviano. Il divieto per i senatori di entrare in Egitto, rifletteva i sentimenti di diffidenza e di sospetto che provava Ottaviano nei confronti del senato. Subito dopo la morte di Antonio, il senato emanò tre senato consulti, con i quali si conferiva ad Ottaviano il ius auxilii , esteso oltre il pomerium: si trattava del potere di giudicare sugli appelli proposti contro atti di magistrati e il calcus Minervae, cioè il potere di integrare con un suo atto di grazia il voto mancante, per l’assoluzione di un reo, nel caso appunto in cui fosse necessario un solo voto. Intanto venivano gettate le basi per un nuovo ordinamento: quello repubblicano era ormai agli sgoccioli. Ben presto Ottaviano raggiunse il suo obiettivo: quello di avere un corpo più omogeneo e più malleabile agli sviluppi della sua nuova politica. Da questo corpo, egli si fece chiamare princeps, assumendo il praenomen di imperatore, un titolo significativo e autoritativo che segnava la demolizione del vecchio ordinamento. LE FORME COSTITUZIONALI DEL PRINCIPATO: Il problema fondamentale di Augusto era quello di tradurre in forme costituzionali il suo potere enorme. Il biennio 28-27 a.C. fu dedicato a tale scopo. Indubbiamente questi anni rappresentavano un momento di svolta nel sistema di ingegneria costituzionale. Con ogni probabilità, già nel 28, cominciò il processo di normalizzazione, per poi giungere al 27, con cui venne adottata la nuova sistemazione costituzionale. Fondamentali, a questo riguardo, risultano essere le sedute con cui venne a definirsi l’auctoritas di Ottaviano. L’auctoritas era un arcaico concetto giuridico e sacrale, che esprimeva perfettamente la posizione del nuovo princeps all’interno dello Stato. Al fine di poter parlare di una restaurazione della Repubblica, Augusto cercò di restituire al governo alcune forme repubblicane, come i comizi e le elezioni dei magistrati. Inoltre, assecondando spesso la volontà dei senatori, Augusto nel contempo cercava di vanificarne i massimi poteri effettivi, creando nel 27 il consilium principis: cioè una commissione preposta all’esame e alla discussione di quanto avrebbe costituito oggetto dei lavori dell’assemblea, che in tal modo poteva
essere chiamata soltanto a ratificare le deliberazioni prese nel più ristretto concesso dominato dal princeps. La vera e propria svolta per il principato si presentò nel 23, quando depose il consolato ed assunse l’imperium proconsulare su tutto l’impero (l’impeirum proconsulare era un’istituzione che conferiva potere sulle province, di rango superiore rispetto ai governatori delle province stesse). Le fonti ci spiegano che l’impero fu privo di qualsiasi limitazione spaziale e fu superiore a quello dei proconsoli nelle province. Successivamente, Augusto assunse la potestà tribunizia (cioè l’autorità di cui godevano i tribuni della plebe) ma finiva per assumere tutta la potestas dei tribuni: come i veri tribuni egli poteva far votare plebisciti con valore di legge, convocare il senato, usare il diritto di veto. Imperium proconsulare e potestà tribunizia dunque finirono per rappresentare i pilastri portanti del principato. Abile com’era, Augusto non aveva bisogno di altri poteri: rifiutò così la dittatura diverse volte ed assunse, solo in circostanze particolari, il consolato. Fondamentale, a questo punto, risultava essere la ridefinizione dei poteri con il senato. Compito tutt’altro che semplice, data la natura poco definita del senato, legato in maniera rigorosa al vecchio ordinamento e restio a limitare le proprie prerogative. Augusto, da bravo mediatore, seppe conservare al senato funzioni prerogative che da sempre lo caratterizzavano, come ad es. il potere d’investitura, consistente nella designazione del princeps nonché quello di ratificare legalmente la scelta. Furono rari i casi in cui il senato intervenne nella scelta del princeps. Il ruolo del senato, in un certo senso, fu durante il principato, tutt’altro che marginale, nel senso che il senato collaborò con il princeps nella gestione quotidiana dello stato, fu mantenuto costantemente informato delle problematiche dello Stato ed intervenne più volte nell’approvazione formale degli atti del principe. Dunque, per il princeps il problema non stava tanto nel diminuire in assoluto i poteri del senato ma di controllarlo e di volgere i suoi poteri ai fini della propria politica. Anche gli stessi senatoconsulti, che rappresentavano un efficace strumento legislativo nelle mani del senato, finirono per divenire delle semplici ratifiche formali di provvedimenti del principe e del suo consilium, andando a limitare l’autonomia stessa del senato; autonomia ed indipendenza di cui quest’organo godeva in precedenza. La creazione di una vera e propria amministrazione è opera del principato. Venne gestita dall’ordine equestre anche se il senato mantenne un ruolo effettivo, seppur modesto e poco conosciuto. Al senato, venne lasciato il potere di coniare la moneta enea, di amministrare il tesoro dello Stato, di gestire la cassa speciale, con cui venivano ricompensati i veterani al loro congedo. Inoltre, vennero affidate all’autorità eminente ma non esclusiva del senato le province senatorie : cioè province molto importanti sotto il profilo economico e militare, per messo delle quali il senato esplicava in tutta la loro pienezza poteri giurisdizionali e amministrativi. Quello tra il principe e i senatori, in un certo senso, finisce per configurarsi come un rapporto tutt’altro che speciale: più che il senato, sono i senatori a partecipare al governo dello Stato. Forte è la loro dipendenza nei confronti dell’imperatore: da lui, dipende il loro ingresso in senato e il procedere stesso della loro carriera; inoltre, il senato stesso era troppo debole per poter organizzare un’opposizione ferrea ed efficace nei confronti dei princeps. I RAPPORTI CON IL SENATO \ORDINAMENTO DEL SENATO: Per cercare di comprendere la sostanza del rapporto fra il principe e il senato sotto Augusto, occorre considerare in concreto la composizione di tale organo e fermare l’attenzione sulle tre letture del senato che Augusto stesso dichiara di aver adoperato:
un’eredità naturale o fittizia. Risulta quindi essere evidente che, nella prassi, il principio dinastico era determinante nella scelta del futuro imperatore. Tuttavia, da un punto di vista politico, si trattava di trovare una giustificazione teorica alla prassi; e l’ideologia dell’adozione si rivelò adatta allo scopo. L’adozione, infatti, rappresentava un importante strumento nella lotta politica. Con l’adozione, nelle famiglie più facoltose si trasmetteva in eredità potenza economica e potenza politica, vincoli gentilizi e parentele, legami politici e clientelari. Politicamente parlando, l’adozione trasmetteva un’eredità spirituale: essa assicurava una filiazione spirituale valida, più accetta di quella per sangue, nella mentalità senatoria. Dunque, riassumendo, da un punto di vista del diritto privato, la filiazione dinastica assicura una trasmissione patrimoniale, mentre da un punto di vista politico, trasmette la vocazione all’investitura da princeps. L'ATTIVITA’ NORMATIVA DEL PRINCEPS. EDICTA, MANDATA, RESCRIPTA, EPISTULAE, DECRETA: Mentre la legge comiziale cade rapidamente in disuso, sono le costituzioni imperiali a rappresentare, sotto il profilo normativo, la novità saliente del principato. I giuristi romani distinguevano diversi tipi di costituzioni imperiali:
riferisce ad un proprio editto emanato sulla base di mandata. Questo tipo di costituzione trova attuazione attraverso l’imperium del destinatario delle istruzioni impartite così: le norme contenute in tali istruzioni non sono immediatamente vincolanti per i soggetti dell’ordinamento ma soltanto nei confronti del funzionario chiamate ad applicarle. Nel II secolo d.C., le costituzioni imperiali assumono tutte forza di legge. Per quanto concerne il diritto privato, sorge un problema piuttosto rilevante: quello di attribuire a tali costituzioni, effetti civili, molti si sono domandati se i mandata avessero efficacia anche dopo la morte dell’imperatore che li aveva emessi. Si è fatto quindi riferimento sul carattere privatistico dei rapporti fra il princeps e i propri funzionari, onde si sarebbero considerati i caratteri essenziali del mandato fra privati, il quale si estingue con la morte del mandante. Tuttavia, non vi sono delle tracce che attesterebbero una perdita di efficacia dei mandata alla morte dell’imperatore. Altri tipi di costituzione imperiale sono tutti rivolti alla decisione dei casi concreti. Essi assumono una stretta relazione col processo, sia privato che criminale. Nasce, a questo punto, il problema della loro portata generale nonché della loro funzionalità, essendo comunque tipologie di costituzione che si rivolgono a dei singoli casi concreti.
Il giudice non si sarebbe mai sentito autorizzato a disattendere il parere di un giurista. In tutto questo, giocava anche l’influsso del modello offerto dall’interpretatio dei pontifices, il cui carattere vincolante non era mai stato posto in dubbio e che rispetto al’interpretatio prudentium, si presentava come unitaria. Il ius controversum nasce quando i prudentes si sostituiscono ai pontifices e l’unitarietà dell’interpretatio lascia spazio alla pluralità delle opinioni: per l’auctoritas che veniva riconosciuta anche ai giuristi laici, ogni sententia emessa dai singoli prudentes era sentita vincolante, con il limite del concorso delle altre e diversamente orientate sententiae. Tutte costituivano diritto poiché tutte potevano essere scelte dal giudice per essere applicate al caso concreto: e nessuno avrebbe imputato al giudice stesso di non aver applicato il diritto vigente. Ma nel caso in cui vi fossero più sententiae divergenti applicabili nel caso concreto, nessuna di esse veniva considerata, più delle altre, legittimata ad essere considerata come diritto vigente. Questa attività della giurisprudenza finisce però per confrontarsi con la nuova realtà istituzionale del principato, e con le constitutiones principis. Per quanto concerne il rapporto fra princeps e giuristi, va sottolineato come i giuristi e le loro personalità, durante il principato, non risultassero essere appiattite dal princeps, in modo totale. In ambito privatistico, non vi è più la tendenza ad utilizzare costituzioni a carattere generale. Il tutto sicuramente è dovuto anche all’incertezza sulla qualifica dei loro effetti, la quale sarebbe stata superata dal riconoscimento avvenuto agli inizi del II secolo d.C, sulla loro forza di legge. La svolta avviene con certezza con Adriano, con cui il numero dei rescripta tende a crescere. Ma questo non significa assolutamente il venir meno dell’attività dei giuristi. Sotto Adriano , si adottano dei modelli molto simili a quelli dell’età repubblicana. Appare del tutto marginale, la normazione di carattere generale ed astratto. Nell’ambito delle costituzioni relative all’ordinamento privato, un problema particolare è posto dal ius novum o extraordinarium. Si è già visto come i principi fissati nelle costituzioni particolari rilevassero, sul piano del diritto civile o del diritto onorario, a seconda del contesto su cui andavano ad incidere. Ma non sempre era questa l’operatività delle formazioni imperiali. Da una parte, sul piano processuale, sulla base del potere giurisdizionale del princeps si viene organizzando una nuova forma di processo, la cognitio extra ordinem, che rappresenta sul piano della tutela civile dei diritti il corrispondente della cognitio criminale. Dall’altra, si vengono a configurare delle situazioni giuridiche soggettive che trovano della cognitio stessa la loro esclusiva protezione. Il problema delle origini extra ordinem è molto discusso in dottrina. Si è soliti pensare che alle origini, non siamo in presenza di un fenomeno a carattere unitario: esistono cognitiones quanti ne sono i casi di applicazione. Ciò significa che siffatte cognitiones sono tutte contrassegnate da alcuni tratti che rappresentano le caratteristiche essenziali di questa nuova tipologia di processo.Scompare, inoltre, la distinzione fra fase in iure e fase apud iudicem. Nella cognitio, il magistrato o funzionario cui è affidata la causa è competente dell’intero processo. Essi assumono la qualificazione di iudices. Inoltre, tale forma di processo assumeva determinate peculiarità: nel caso in cui non acconsentisse al processo, il convenuto era esposto alle sanzioni previste per l’indefensio, le quali potevano configurarsi come uno svantaggio rispetto all’accettazione del giudizio, ma comunque non si arrivava alla sentenza che accertasse la questione controversa, alla res iudicata. Nella cognitio, si poteva giungere alla condanna in contumacia del convenuto che non avesse ottemperato all’obbligo di comparizione in giudizio: comparizione che appare, dunque, come un elemento essenziale. Si tratta, in un certo senso, di un processo pubblicistico. Per la prima volta, nell’ambito del processo privato, si riconosce che la funzione di procedere all’accertamento della controversia appartiene completamente allo stato, presupponendo la
partecipazione di un’autorità pubblica come organo giudicante. La cognitio sicuramente ha una duplice funzione:
o Nerazio Prisco: appartiene al mondo politico e culturale italico che sostiene Nerva e Traiano. La sua ideologia è quindi molto vicina a quella di Plinio il Giovane nel Panegirico. Trattasi di un atteggiamento tipicamente conservatore, che valorizza il compromesso fra il princeps e l’aristocrazia senatoria. Nerazio fa parte del consilium di Traiano, nell’ambito in cui esercita un forte prestigio politico. A Nerazio delle Regulae, dei Responsa, le Epistulae, i Libri septem membranarum. o Publio Giuvenzo Celso: fa anch’egli parte del consilium di Adriano ma muore prima dell’imperatore. Una delle caratteristiche più importanti del giurista è il ricorso alla deductio ad absurdum, un procedimento argomentativo che trova, in Prisco, particolare spazio. o Salvio Giuliano: invece, è una delle maggiori personalità della giurisprudenza romana. E’ membro del consilium di Adriano e dei suoi successori, sino a Marco Aurelio. o Giuliano: altro giurista romano, è autore di 90 libri dei Digesta, trattando nella prima parte la materia edittale, nella seconda una serie numerosa di leggi e senatoconsulti, sempre tenendo presente la varietà dei casi concreti. Nella sua opera, si rileva un particolare interesse per la problematica delle fonti del diritto, e a questo proposito vede nell’interpretatio e nelle costituzioni imperiali gli strumenti adatti per lo sviluppo dell’ordinamento. Un suo allievo è stato Sesto Cecilio Africano, fedele al pensiero del suo maestro e profondamente interessato alle dispute teoriche, legate a casi tratti dalla prassi o immaginati. o Sesto Pomponio: autore di numerose opere, tra cui il Liber singularis enchiridii. La storiografia ha molto discusso dell’autenticità di questo testo, che rivela in più punti i segni della manipolazione postclassica. Pomponio è autore anche di 150 Libri ad edictum, sette Libri ex Plautio, in cui fondamentale risulta essere la trattazione del ius honorarium, trentanove Ad Quintum Mucium e trentasei Ad Sabinum, in cui dominante risulta essere la trattazione della materia civilistica. o Gaio: invece, è autore delle Institutiones: sono l’unica opera della giurisprudenza classica che ci sia pervenuta all’infuori della compilazione giustinianea. Il testo delle Institutiones è stato pubblicato agli inizi del secolo scorso, dopo essere stato ritrovato nella Biblioteca Capitolare di Verona, nonostante del contenuto di quest’opera si avessero già notizie. Il manoscritto appartiene senza dubbio la V secolo e si pone come un esemplare strumento di studio del diritto romano. Sulla vita di Gaio, abbiamo poche notizie: sappiamo che, in un primo momento, si dedicò all’attività politica e successivamente all’insegnamento. Nella sua opera, egli illustra gli aspetti fondamentali del diritto privato romano, dedicandosi alla trattazione del diritto delle persone, delle res, dei modi di acquisto delle cose, delle successioni, delle obbligazioni da contratto e da delitto, per poi giungere alla trattazione del processo civile e all’individuazione dei suoi caratteri essenziali. o Fiorentino: scrive un manuale di Institutiones, suddiviso in 12 libri, che non segue però l’ordine di Gaio e tratta prima i contratti, poi la condizione delle persone, infine la materia ereditaria. o Cervidio Scevola: è, invece, autore di 40 Libri digesto rum, che per tre quarti seguono l’ordine edittale e negli ultimi dieci libri trattano le leggi e i senatoconsulti. o Emilio Papiano: grande giurista vissuto durante il periodo dei Severi. Fondamentale, nel corso della sua corriera, fu l’aver ricoperto la carica di praefectus praetorio, carica sottrattagli da Caracalla, successivamente, per non aver ottemperato alle richieste dell’imperatore. Egli è autore dei Libri quaestionum, molto simili ai Digesta nella loro struttura, dei Responsa, in cui viene dato spazio, oltre ai pareri dell’autore, anche a quelli degli altri giuristi nonché all’analisi delle costituzioni imperiali.
o Paolo: a cui si riconduce la composizione di più opere destinate all’insegnamento: i Libri Manualium, le Institutiones, le Regulae. Muovendo poi dalla prassi e dall’attività del tribunale imperiale, elabora 23 libri Responsorum. Alcuni responsi contenuti in quest’opera appaiono letteralmente identici a costituzioni imperiali contemporanee pervenuteci attraverso il Codice giustinianeo. o Ulpiano: autore dei Libri ad edictum praetoris, seguiti da due libri che commentano l’editto degli edili curuli. LA LEX IULIA E L’ORDO IUDICIORUM PUBLICORUM: Il sistema delle quaestiones perpetuae trovò definitiva ed organica sistemazione nella lex Iulia iudiciorum publicorum , fatta votare da Augusto nel 17 a.C., contemporaneamente alla lex Iulia iudiciorum privatorum, riordinatrice del processo privato. Del vasto complesso legislativo ci sono pervenute solo frammentarie testimonianze, che comunque mostrano con chiarezza le linee e la portata del disegno di Augusto. Tutti i punti più importanti del procedimento avanti alle giurie costituiscono oggetto di dettagliata regolamentazione:
Tiberio risulta attratta all'assemblea la cognizione di reati d'ogni genere. La giurisdizione del senato continua ad esercitarsi sino agli ultimi decenni del II secolo: poi cede progressivamente il campo alla giurisdizione imperiale. Il procedimento senatorio, risente l'influenza del sistema accusatorio delle quaestiones e ricalca la procedura seguita dinanzi alle giurie. Il principe può influenzare tutte le fasi del processo. L'accusa è presentata ai consoli, che, se l'accettano, rimettono la causa all'assemblea. Non raramente è l'intero senato a deliberare sull'ammissibilità della domanda. All'accusato è assegnato un termine per comparire; nel frattempo egli non è sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Il giorno stabilito per la discussione, l’imputato deve presentarsi in senato, e la sua presenza può essere assicurata anche con mezzi coercitivi. Il dibattimento inizia con la relazione introduttiva del magistrato presidente, alla quale fanno seguito le orationes dell'accusatore e dell'accusato (o dei loro patroni), divise dall'audizione dei testimoni a carico e a discarico. Terminato il dibattimento, i senatori sono invitati ad esprimere il loro parere, ma, mentre i giurati delle quaestiones si pronunciano unicamente sulla colpevolezza o sulla innocenza dell'accusato, essi possono pronunciarsi anche in merito alla pena da applicare. Il magistrato presidente mette quindi ai voti le proposte che appaiono degne d'approvazione e i senatori manifestano il loro volere. La decisione finale ha la forma di un senatoconsulto, ma l'efficacia di un provvedimento giudiziario. Essa è redatta per iscritto e può essere immediatamente eseguita. Inoltre la sentenza senatoria divenuta irrevocabile può essere resa inoperante da un provvedimento di clemenza emanato dal principe o dallo stesso senato; dubbio è invece se la decisione dell'assemblea possa formare oggetto di appello a Cesare. L'AMMINISTRAZIONE IMPERIALE E LE MAGISTRATURE REPUBBLICANE: Anche nell’amministrazione, il principato rappresentò un compromesso tra le forme di governo repubblicane e la monarchia del nuovo regime. Si trattò di un compromesso fortemente squilibrato, che portò comunque alla prevalenza delle esigenze del nuovo regime. Augusto può considerarsi il vero creatore del sistema dell’amministrazione imperiale. Da buon politico, era perfettamente consapevole del fatto che una buona amministrazione avrebbe necessariamente comportato un controllo reale del nuovo stato. In sintesi, la politica di Augusto nei confronti dell’amministrazione si fonda su due principi basilari:
Dal punto di vista del prestigio, la prefettura del pretorio rappresentava, insieme alla prefettura d’Egitto, il culmine della carriera equestre. Con questa nuova carica, non si indica la funzione di guardia del corpo ma di un corpo speciale al servizio dell’imperatore, che godeva di privilegio di trattamento e di carriera. Con il prefetto al pretorio, il titolare è spessissimo vicino all’imperatore, fa parte del consilium, è quasi un viceré. Ovviamente la sua importanza cresce con l’aggravarsi della situazione militare; in ogni caso, in periodi di guerra. Tuttavia, anche nei periodi di pace, egli possiede dei poteri molto rilevanti : a partire ds Nerone, ad esempio, gli viene affidato l’approvvigionamento dell’esercito, ciò che comportava l’esazione della annona militaris, una tassa in natura. Altrettanto importanti sono le sue funzioni giudiziarie: col passare del tempo, infatti, egli divenne l’organo più elevato, dopo l’imperatore, per l’amministrazione della giustizia. In Italia, inoltre, a questa figura si riconduce l’esercizio della giurisdizione criminale nonché, in ambito civile, la competenza a giudicare in appello in luogo dell’imperatore da tutte le province dell’impero. Il costituirsi del principato come stabile regime costituzionale impose necessariamente la necessità di uffici amministrativi. L’imperatore aveva naturalmente dei compiti cui doveva necessariamente far fronte, come la cura delle finanze e la contabilità, la corrispondenza, la classificazione e la redazione degli atti ufficiali. Augusto, molto spesso, impiegò schiavi e liberti della sua domus, caratterizzati da una prospettiva privatistica. Vennero, a questo punto, organizzati diversi uffici, tra cui l’ufficio delle finanze, che divenne in poco tempo il centro di gestione delle finanze del principe. Ma con Adriano, siamo in una prospettiva amministrativa diversa. E’ a lui che si riconduce la più importante riforma della burocrazia centrale, a cui di li a poco verranno esclusi i liberti nel rivestire simili cariche, attribuite invece ai cavalieri. Sempre in quest’ambito, centrale fu l’istituzione da parte di Augusto di nuove cariche, come il praefectus urbi, titolo ricoperto da un esponente del senato, a cui si affidava la cura e la tutela della città. Essa rappresenta una carica nuova. Tuttavia, intorno a questa carica, sono nate diverse perplessità. In primis, a differenza di quanto avveniva per l’omonima prefettura, il praefectus urbi esplicava la propria funzione indipendentemente dall’assenza dei consoli da Roma. Per di più, aveva il comando delle coorti urbane che passarono da un numero di 3 ad un numero di 4. La durata della carica non era prefissata e i suoi poteri derivavano da una rappresentanza del principe. Il praefectus urbi, inoltre, possedeva poteri di polizia, nel senso di disciplina dell’ordine pubblico, come attività di sorveglianza dei luoghi pubblici, di controllo delle associazioni, delle cambiavalute. Altrettanto importanti sono poi le sue competenze giurisdizionali e civili, sempre legate all’esercizio di queste funzioni. Oltre alla figura del praefectus urbi, venne introdotta da Augusto una nuova figura, quella del praefectus vigilum, di estrazione equestre. Ovviamente, questo prefetto era di rango inferiore e agiva in una sfera più limitata. Oltre alle attività di prevenzione degli incendi e di intervento in relazione ad essi, si può caratterizzare come un organo di polizia con numerosi punti in comune col praefectus urbi. Egli, infatti, si occupa anche dei furti, degli scassi, delle rapine, delle ricettazioni. A Roma, operava anche il praefectus annonae, che apparteneva all’ordine equestre. Egli doveva provvedere all’approvvigionamento del grano e degli altri generi di prima necessità e ala loro conservazione. Doveva, poi, intervenire sul mercato per impedire la speculazione e sorvegliare i prezzi, sorvegliare sulla qualità dei generi, ect… Anche ai titolari di questa carica, vennero presto attribuite delle competenze giudiziarie connesse al ramo dell’amministrazione. LA CONSTITUTIO ANTONINIANA: E’ un provvedimento voluto dall’imperatore Caracalla, riguardante la regolamentazione dello status civitatis, con cui l’imperatore concesse a tutti gli abitanti dell’impero, che ne fossero sprovvisti, la cittadinanza romana.
Diversi dibattiti sono sorti in capo ai limiti soggettivi del provvedimento. Mommsen aveva sempre sostenuto, ad esempio, che da tale provvedimento fossero esclusi i peregrini nullius civitatis, gli abitanti cioè dei territori amministrati direttamente dalle autorità romane e che non godevano in alcun modo di un’autonomia cittadina. Tuttavia, non esistono prove concrete che ci possano far pensare alla Constitutio antoniniana come ad un provvedimento discriminatorio, a danno dei sudditi dell’impero che non fossero cittadini di una qualche città. Soprattutto dalla documentazione proveniente dall’Egitto, abbiamo una prova sicura del fatto che tali sudditi non erano esclusi dalla concessione della cittadinanza. Se la cittadinanza fu, quindi, attribuita a tutti gli abitanti dell’impero, compresi i peregrini nullius civitatis, questo non significa che non vi fossero eccezioni. Mentre è discusso se la concessione si estendesse anche alle popolazioni barbariche da poco inserite nei confini dell’impero stesso, è sicuro che la cittadinanza non venne concessa ai soggetti che avessero perso lo status civitatis in seguito a condanna penale ed alle persone che appartenevano a quelle categorie di soggetti, per cui l’attribuzione di un particolare status civitatis esprimeva, invece, una condizione diversa sul piano dello status libertatis. I problemi che sollevano maggiori perplessità sono quelli oggettivi, riguardanti gli effetti dell’acquisto della cittadinanza romana in ordine alle organizzazioni territoriali in cui si venivano a trovare i novi cives ed alla tematica del diritto che andava loro applicato. Quanto al primo aspetto, bisogna notare come l’editto di Caracalla non contenesse alcuna previsione al riguardo e come neppure nell’epoca successiva risultino emanati provvedimenti di carattere generale su questo punto. La constitutio non ha, dunque, creato nessun mutamento nell’ambito dell’autonomia cittadina e in quella dell’amministrazione diretta da parte del governatore provinciale. Le civitates Latinae diventano tutte città romane, anche se inizialmente mantengono la tipologia istituzionale e amministrativa propria. Per quanto concerne, invece, la giurisdizione, bisogna sottolineare come l’uniformazione del regime per le nuove città romane sembra essere stata attuata con gradualità. La struttura della polis, dunque, che caratterizzava l’organizzazione cittadina, continua a guadagnare spazio nei confronti dell’amministrazione diretta da parte del governo centrale, anche in un periodo in cui le forme dell’impero assoluto, ormai in via di progressiva affermazione, sembrerebbero dover favorire quest’ultima forma di amministrazione. Per quanto concerne l’aspetto normativo, tutte le città romane si sono venute a trovare, dopo il 212 d.C, nella stessa situazione rispetto al potere del governo centrale. Ma dal punto di vista della normazione, il problema più rilevante è quello dell’individuazione del diritto da applicare ai novi cives. Un punto dal quale si è spesso partiti è quello offerto dall’osservazione per cui gli appartenenti ad una determinata civitas debbono condividerne il diritto oggettivo. E in base a ciò si perveniva facilmente alla considerazione che, ai peregrini abitanti nell’impero divenuti cives Romani non si sarebbe potuto applicare che il diritto della nuova cittadinanza che avevano assunta. Alcuni autori, tuttavia, fra cui lo stesso Mitteis, ad esempio, sottolineano come, nonostante l’assunzione della cittadinanza romana da parte di questi popoli, nei loro territori continuassero a sopravvivere le vecchie norme e i vecchi istituti. Si noti, comunque, come si tratti di una sopravvivenza di fatto e non di diritto. Più di recente tende ad avere una larga diffusione l’opinione variamente formulata, in base alla quale i diritti locali avrebbero continuato ad aver formale vigore. Trattasi comunque di consuetudini locali vigenti nell’ambito dell’impero che non avrebbero mai potuto derogare alle norme d’ordine pubblico dell’ordinamento romano.