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procedimenti differenziati e speciali. diritto processuale penale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

procedimenti differenziati e speciali. diritto processuale penale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022
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Caricato il 28/02/2023

martaincanti
martaincanti 🇮🇹

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PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI E SPECIALI
Esistono due fondamentali “tipi” di modelli processuali che si distinguono da quello
ordinario (che si svolge presso il tribunale collegiale e la corte d’assise)
PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI PROCEDIMENTI SPECIALI
riti che si staccano dal procedimento presso il
tribunale collegiale nel senso che hanno una
struttura completa (dalle indagini preliminari
alle impugnazioni), MA rispetto al modello base
si caratterizzano per alcune particolarità
quello presso il tribunale
monocratico
quello presso il giudice di pace
quello presso il tribunale per i
minorenni
quello che accerta la responsabilità
amministrativa dell’ente
riti che si distaccano dal modello base
perché si limitano ad omettere una
delle fasi processuali, e cioè l’udienza
preliminare o il dibattimento
IN PARTICOLARE
OMETTONO IL
DIBATTIMENTO
OMETTONO L’UDIENZA
PRELIMINARE
OMETTE IL
ENTRAMBI
il giudizio abbreviato
il patteggiamento
IN TAL CASO l'imputato viene
giudicato sulla base dei dati
contenuti nel fascicolo del P.M. è
necessario il consenso
dell’imputato in quanto gode di
minori garanzie, poiché rinuncia
all'acquisizione delle prove nella
dialettica del dibattimento,
sottoponendosi ad un giudizio allo
stato degli atti.
Al fine di incentivare la scelta dei riti
alternativi si prevedono riduzioni di
pena ed altri benefici, concessi in
misura fissa (nel giudizio abbreviato) o
variabile, entro un limite prefissato
il giudizio immediato
il giudizio direttissimo
IN TAL CASO i presupposti per la loro
attivazione rendono superflua tale
fase di filtro, diretta alla delibazione
preliminare sull'accusa.
INFATTI presupposto del
giudizio immediato è l'evidenza della
prova,
giudizio direttissimo l'arresto in
flagranza o la confessione.
Pertanto, alla loro attivazione segue
direttamente la fase dibattimentale.
N.B. su richiesta del p.m. l’eliminazione
dell’udienza preliminare avviene in modo
imperativo, e cioè in base ad un
provvedimento emesso senza il consenso
dell’imputato .
il giudizio
per decreto
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PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI E SPECIALI

Esistono due fondamentali “tipi” di modelli processuali che si distinguono da quello ordinario (che si svolge presso il tribunale collegiale e la corte d’assise)

PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI PROCEDIMENTI SPECIALI

riti che si staccano dal procedimento presso il tribunale collegiale nel senso che hanno una struttura completa (dalle indagini preliminari alle impugnazioni), MA rispetto al modello base si caratterizzano per alcune particolarità  quello presso il tribunale monocratico  quello presso il giudice di pace  quello presso il tribunale per i minorenni  quello che accerta la responsabilità amministrativa dell’ente

riti che si distaccano dal modello base perché si limitano ad omettere una delle fasi processuali , e cioè l’udienza preliminare o il dibattimento

IN PARTICOLARE

OMETTONO IL

DIBATTIMENTO

OMETTONO L’ UDIENZA

PRELIMINARE

OMETTE IL

ENTRAMBI

 il giudizio abbreviato  il patteggiamento

IN TAL CASO l'imputato viene giudicato sulla base dei dati contenuti nel fascicolo del P.M. è necessario il consenso dell’imputato  in quanto gode di minori garanzie, poiché rinuncia all'acquisizione delle prove nella dialettica del dibattimento, sottoponendosi ad un giudizio allo stato degli atti.

Al fine di incentivare la scelta dei riti alternativi si prevedono riduzioni di pena ed altri benefici, concessi in misura fissa (nel giudizio abbreviato) o variabile, entro un limite prefissato

 il giudizio immediato  il giudizio direttissimo  IN TAL CASO i presupposti per la loro attivazione rendono superflua tale fase di filtro, diretta alla delibazione preliminare sull'accusa.

INFATTI  presupposto del  giudizio immediato  è l'evidenza della prova,  giudizio direttissimo  l'arresto in flagranza o la confessione. Pertanto, alla loro attivazione segue direttamente la fase dibattimentale.

N.B. su richiesta del p.m. l’eliminazione dell’udienza preliminare avviene in modo imperativo , e cioè in base ad un provvedimento emesso senza il consenso dell’imputato****.

 il giudizio per decreto

(come nel patteggiamento).

I PROCEDIMENTI SPECIALI

…che OMETTONO IL DIBATTIMENTO

 IL GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell’imputato,di pronunciare già al momento dell’udienza preliminarela decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata al termine del dibattimento ;

AL FINE DI INCENTIVARE LA SCELTA  in caso di condanna è concessa la riduzione di pena nella misura  issa di 1/3 in caso di delitti e  della metà in caso di contravvenzioni

 esso è applicabile a tutti i reati N.B. Dalla del 2019 n. 33  “Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo". (Tale norma si applica ai fatti commessi successivamente al 20 aprile

La richiesta di accedere al rito abbreviato è un atto personalissimo , proponibile personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale; deve essere presentata entro, e non oltre, la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare ,

 TIPOLOGIE

Si distinguono 2 tipologie di richiesta di giudizio abbreviato:

SECCO (o semplice) o CONDIZIONATA alla concessione di un'integrazione probatoria nel corso dell'udienza preliminare.

limitandosi a chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini(del PM)

s ubordinando lo svolgimento del rito abbreviato all’ assunzione di determinate prove

B. Il giudizio abbreviato su richiesta condizionata

L’imputato, (ex art 438 c.5) anziché limitarsi a chiedere semplicemente il giudizio abbreviato, può subordinare la richiesta ad un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. (indicando le prove di cui chiede l’ammissione, SOLO INTEGRATIVE e NON sostitutive del materiale già acquisito)

IN TAL CASO il giudice può valutare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, o accogliendola in toto o oppure rigettandola.

(DIVERSAMENTE la richiesta non condizionata è insindacabile)

ACCOGLIMENTO della richiesta condizionata

RIGETTO della richiesta condizionata

Se il giudice accoglie la richiesta  si fa luogo a giudizio abbreviato con assunzione di tutte quelle prove che sono state indicate dall’imputato;

in tal caso il p.m. “può chiedere l’ammissione di prova contraria”.

Quando, dopo aver procedute all’assunzione delle prove richieste dall’imputato, il giudice ritiene ancora di non poter decidere, può assumere anche d’ufficio ulteriori prove.

Ove il giudice rigetti la richiesta condizionata di giudizio abbreviato,  l'imputato può riproporre una nuova richiesta entro il termine ordinario, e cioè fino alle conclusioni in udienza preliminare.

IN CASO DI ULTERIORE RIGETTO (quindi il processo prosegue nelle forme ordinarie)  è ammessa la riformulazione della richiesta in sede dibattimentale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, purché non sia modificata nel contenuto.

Il giudice del dibattimento  se ritiene fondata la richiesta così come reiterata, instaura il giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento.

 Se rigetta la richiesta MA POI , al termine del dibattimento, accerta che esistevano i presupposti di necessità per accoglierla

 egli dovrà applicare la riduzione di pena che sarebbe spettata all'imputato. In tal modo, la richiesta è recuperabile , in limine litis, alla fine del dibattimento se il giudice accerta la erroneità del provvedimento reiettivo.

VICENDE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO A SEGUITO DI NUOVE CONTESTAZIONI

Sia nel giudizio abbreviato

SECCO (o semplice)  in cui il giudice abbia disposto l’integrazione probatoria

A richiesta CONDIZIONATA

 è possibile che , a seguito dell’integrazione probatoria (quindi dall’assunzione di nuove prove) emerga la necessità di modificare l’imputazione. CIOE’ il p.m. può contestare o un fatto “diverso”, o un reato connesso o o una circostanza aggravante

IN QUESTI CASI il giudice (su istanza dell’imputato o suo difensore)  assegna un termine a difesa non superiore a 10 giorni , entro il quale l’imputato ha la possibilità di comunicare la sua scelta:

La richiesta di procedersi con il RITO ORDINARIO

Il proseguimento nelle forme del RITO ABBREVIATO Se l’imputato chiede che si prosegua con giudizio ordinario, il giudice:  revoca l’ordinanza con la quale ha disposto il giudizio abbreviato  e fissa l’udienza preliminare o la prosecuzione della stessa.

N.B. Una volta scelta la prosecuzione con il rito ordinario non è più possibile chiedere il giudizio abbreviato.

Se l’imputato non si è attivato chiedendo lo svolgimento del rito ordinario, il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato;

 L’APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA

DELLE PARTI

Con il patteggiamento  si omette la fase del dibattimento ed il giudice perviene ad una sentenza (di regola già nell’udienza preliminare)

 Tale sentenza si basa su un ACCORDO tra le parti circa il quantum di pena da irrogare

 IN PARTICOLARE al giudice spetta di controllare: o la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e o la congruità della pena richiesta.

La decisione avviene “allo stato degli atti”  e cioè sulla base del fascicolo delle indagini e dell’eventuale fascicolo del difensore (contenente la documentazione delle investigazioni difensive).

(La sentenza , una volta pronunciata, di regola non è appellabile, ma può essere sottoposta a ricorso per cassazione)

N.B. Il sacrificio del diritto alla prova in dibattimento è compensato dal fatto che l’imputato, accordandosi col p.m. incide direttamente sulla qualità e quantità della pena

 E l’incentivo per l’imputato sta nel fatto che nel determinare la pena, sulla quale si forma l’accordo, si deve applicare una diminuzione “fino ad 1/3 ”; (la diminuzione opera dopo che è stato effettuato il computo delle circostanze).

La DIFFERENZA tra patteggiamento e giudizio abbreviato :

 l’imputato, nel momento in cui chiede il GIUDIZIO ABBREVIATOnon conosce

  • né l’esito del processo (proscioglimento o condanna)
  • ne l’entità della “pena base” che il giudice sceglierà e sulla quale sarà operata la riduzione di 1/ la scelta avviene “al buio”

 nel PATTEGGIAMENTO , invece  l’imputato sa in anticipo qual è la quantità di pena che sarà applicata se il giudice accoglierà l’accordo.

 TIPOLOGIE:

è possibile distinguere due distinti tipi di patteggiamento

TRADIZIONALE ALLARGATO

1) PATTEGGIAMENTO TRADIZIONALE

Il patteggiamento tradizionale permette all’imputato ed al p.m. di accordarsi su di

  • una sanzione sostitutiva o pecuniaria
  • o su di una pena detentiva ,

che al netto della riduzione fino a 1/3 , non supera 2 anni sola o congiunta a pena pecuniaria;

NON VI SONO LIMITI oggettivi né soggettivi  QUINDI si può applicare  A TUTTI I REATI (anche gravi (mafia e terrorismo))  A TUTTI I SOGGETTI (anche delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati)

BENEFICI

Vari sono i benefici per l’imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale col p.m.:

1) la parte (di regola l’imputato) può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice; (che se ritiene di non concedere il beneficio, deve rigettare la richiesta di patteggiamento )

2) la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale ;

3) la sentenza che applica la pena non comporta l’irrogazione di pene accessorie di matrice penalistica; (es. sospensione dall’esercizio di una professione o arte)

4) la sentenza che applica la pena non comporta l’applicazione di misure di sicurezza ; viceversa, consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell’art 240 c.p. è obbligatoria o facoltativa

5) il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di

  • 5 anni in caso di patteggiamento per delitto,
  • o di 2 anni in caso di patteggiamento per contravvenzione.

 se la richiesta proviene da una sola parte  il G.I.P. fissa con decreto un termine perché l'altra parte esprima il consenso o il dissenso.

DOPO DI CHE il giudice procederà a valutare la richiesta delle parti in presenza di 2 PRESUPPOSTI , uno positivo ed uno negativo:

in primo luogo, è necessario che le parti (accusa e difesa) abbiano raggiunto un accordo in ordine al quantitativo di pena da applicare

in secondo luogo, è necessario che NON ricorra una causa di non punibilità ;  infatti, in presenza di una di tali cause, il giudice pronuncerà direttamente una sentenza di proscioglimento

Ricorrendo i presupposti, il giudice  procederà ad un controllo di carattere sostanziale sul contenuto dell'accordo , valutandone la correttezza;  CIOE’ in particolare, dovrà verificare che le parti:

a) abbiano dato una corretta qualificazione giuridica al fatto; b) abbiano correttamente applicato e comparato le circostanze del reato; c) abbiano indicato una pena congrua.

Il giudice può ACCOGLIERE RIGETTARE Se la ritiene corretta pronuncia sentenza di applicazione della pena

In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

se viene ulteriormente rigetta  è preclusa definitivamente la possibilità di ripresentare la richiesta ad altro giudice.

è equiparata alla sentenza di condanna MA solo sotto il profilo degli effetti , e non anche con riferimento alla colpevolezza INFATTI  la sentenza di condanna  è emanata laddove il giudice, alla luce del compendio probatorio risultante dal processo, abbia ritenuto l'imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio;

 la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta  non entra affatto nel merito della responsabilità dell'imputato, limitandosi il giudice ad accettare una "proposta di pena" allo stato degli atti. (INFATTI il giudice può solo accettare tout court la proposta o rigettarla integralmente, non potendo esprimere alcun giudizio al riguardo)

QUINDI la scelta del patteggiamento non costituisce affatto una implicita ammissione della propria responsabilità

…che OMETTONO L’ UDIENZA PRELIMINARE

 IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Il giudizio direttissimo è un rito che omette l'udienza preliminare  Esso è instaurato su esclusiva del P.M. in presenza di situazioni di evidenza qualificata della prova (arresto in flagranza e confessione)  TIPOLOGIE

L'art. 449 c.p.p. disciplina 3 ipotesi di direttissimo: UNA FACOLTATIVA 2 OBBLIGATORIE

arresto in flagranza di reato 1) arresto già convalidato dal G.I.P.;

  1. confessione nel corso dell'interrogatorio

DIRETTISSIMO “FACOLTATIVO”

in caso di arresto in flagranza di reato  il P.M. PUÒ instaurare il giudizio direttissimo presentando direttamente l'imputato in stato di arresto innanzi al giudice del dibattimento (collegiale o monocratico), entro 48 ore dall'arresto  al fine di ottenerne la convalida e la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo.

All'esito dell'udienza di convalida: se l’arresto è CONVALIDATO se l’arresto NON viene CONVALIDATO

si procede a giudizio direttissimo il giudizio direttissimo non ha luogo e gli atti sono restituiti al p.m.

(che procederà secondo il rito ordinario o mediante il giudizio immediato se sono presenti i requisiti di questo)

 DIRETTISSIMO "OBBLIGATORIO".

Il P.M. deve, invece, instaurare il giudizio direttissimo in due casi:

arresto già convalidato dal G.I.P. confessione nel corso dell'interrogatorio

quando l'arresto è già stato convalidato dal il P.M. procede al giudizio direttissimo, nei

 IL GIUDIZIO IMMEDIATO

Il giudizio immediato omette l’udienza preliminare  PERTANTO dalle indagini preliminari  si passa direttamente all’udienza dibattimentale;  quindi la semplificazione comporta il sacrificio del diritto al controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio.

 TIPOLOGIE

Si distinguono 2 procedimenti assai diversi:  giudizio immediato

chiesto dall’ IMPUTATO (art 453 c.3) chiesto dal PUBBLICO MINISTERO (art 453 c.1)

1) Il giudizio immediato chiesto dal PUBBLICO MINISTERO

Il giudizio immediato deve essere chiesto dal pm quando:

IPOTESI TRADIZIONALE NUOVA IPOTESI (2008) Quando è stata raccolta una prova evidente di reità

Quando è stata applicata una misura cautelare di tipo custodiale

A. giudizio immediato ORDINARIO

il p.m. deve chiedere al GIP il giudizio immediato se concorrono i seguenti presupposti:

a) che la prova appaia evidente; (cioè già esistono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio”)

b) che la persona sottoposta alle indagini

  • sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova
  • o comunque sia stata invitata a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell’ ART 375 c. 3 e abbia omesso di comparire (sempre che non sia stato adotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile)

c) che non siano decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.

B. giudizio immediato CUSTODIALE

introdotto dal c.d. pacchetto sicurezza (d.l. 23 maggio 2008, n. 92) presuppone necessariamente l'esecuzione di una misura cautelare  QUINDI non può essere promosso ad es. contro il latitante.

Può essere richiesto dal P.M. al G.I.P., anche fuori il predetto termine di 90 giorni, ma comunque entro 180 giorni dall'esecuzione della misura quando:

A) l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare per il medesimo reato per cui si procede; B) l'ordinanza impositiva abbia assunto il carattere della stabilità  in quanto

  • sono decorsi i termini per proporre la richiesta di riesame oppure
  • perché, in sede di riesame, il Tribunale delle libertà ha confermato la decisione.

La richiesta viene trasmessa dal P.M.alla cancelleria del G.I.P. ( insieme al fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate nonché i verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P.)

Il Giudice decide soltanto sulla base degli atti forniti dalla pubblica accusa , dunque inaudita altera parte , Se il giudice RIGETTA la richiesta di giudizio immediato

Se ACCOGLIE la richiesta

ordina la trasmissione degli atti al pm entro 5 giorni emette il decreto che dispone il giudizio immediato (artt. 455 e 456 c.p.p.) il quale è:

 comunicato al pubblico ministero;  notificato, unitamente alla richiesta del P.M., all'imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per il giudizio (il difensore è avvisato nello stesso termine della data fissata per il giudizio immediato).

Il giudizio immediato si svolge innanzi al giudice del dibattimento al quale è trasmesso il decreto che dispone il giudizio immediato nonché il fascicolo del dibattimento.

N.B. Il decreto che dispone il giudizio deve altresì contenere l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento.  I riti alternativi possono essere richiesti (a pena di decadenza) entro 15 giorni dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, concernente rispettivamente il decreto o l'avviso della data fissata per il giudizio immediato, depositando la richiesta presso la cancelleria del G.

2) Il giudizio immediato chiesto dall’ IMPUTATO

…che OMETTE ENTRAMBE

 IL PROCEDIMENTO PER DECRETO

Il procedimento per decreto è il rito speciale  che consente di pervenire ad una CONDANNA omettendo  sia l’udienza preliminare,  sia il dibattimento.  La fase dibattimentale si avrà SOLO a seguito dell’eventuale OPPOSIZIONE

 PROCEDIMENTO

Il PM può inoltrare al GIP  richiesta motivata di irrogare la sola pena pecuniaria , anche se inflitta in sostituzione della pena detentiva.

 IN PARTICOLARE l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

 La richiesta (contenente l’imputazione )deve

a) essere formulata entro 6 mesi dalla data in cui il nome dell’indagato è iscritto nel registro delle notizie di reato

b) e non deve essere necessario applicare una misura di sicurezza personale a causa della pericolosità dell’autore del reato.

Il giudice valuta se la pena proposta é congrua e decide SOLO sulla base degli atti delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del PM (QUINDI la decisione avviene inaudita altera parte )

ACCOGLIMENTO della richiesta del pm: RIGETTO della richiesta del pm:

quando ritiene congrua la pena proposta, il giudice pronuncia il decreto di condanna alla pena richiesta dal pm.

il giudice restituisce gli atti al pm , che procederà in altro modo.

 BENEFICI PREMIALI

Per “indurre” l’imputato ad accettare la condanna  è previsto:

 il decreto penale esecutivo non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile od amministrativo;  non possono essere applicate pene accessorie (salvo la confisca obbligatoria)  che il decreto non comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento  ed il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”nel termine di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di 2 anni, quando il decreto concerne una contravvenzione,  che la condanna non deve essere menzionata nei certificati del casellario giudiziale

 SCELTE DELL’IMPUTATO:

L’imputato al quale il decreto penale è notificato, ha varie possibilità di scelta:

presentare opposizione unitamente all’atto di opposizione (a pena di inammissibilità) + l’imputato può chiedere uno tra i procedimenti speciali

non presentando opposizione, può accettare il rito

entro 15 giorni dalla notificazione del decreto

Ed ottenere così lo svolgimento del dibattimento con la garanzia della formazione della prova in contraddittorio. (con il rischio cmq di una reformatio in peius)

 il giudizio immediato,  il giudizio abbreviato  il patteggiamento  oblazione

rispettato il dettato dell’ART 111 c.5 Cost  che consente una deroga al contraddittorio in presenza del “ consenso dell’imputato”

il decreto penale notificato e non opposto diventa IRREVOCABILE e

 non è ricorribile per cassazione(per il principio di tassatività delle impugnazioni)  è esecutivo ai sensi dell’art 650 c.  ha efficacia del giudicato soltanto ai fini penali, non per fini extra penali (a differenza della sentenza)  PERTANTO ai sensi dell’art 469 c.1 ha l’efficacia preclusiva del giudicato (ne bis in idem)  MA NON costituisce accertamento ai fini extra penali (per es: per la responsabilità civile)

alla richiesta è allegato un programma di trattamento , elaborato di intesa con l’ufficio Di Esecuzione Penale Esterna. (UEPE) che deve prevedere:

 le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale.  Gli impegni specifici che l’imputato assume, anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato (risarcimento del danno, le condotte riparatorie, le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità a attività di volontariato di rilievo sociale.)  Le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

LA DECISIONE DEL GIUDICE : sulla richiesta decide il giudice sentite le parti e la persona offesa ( che esprimono un semplice parere non vincolante) con ordinanza (revocabile)

In caso di

ACCOGLIMENTO RIGETTO la richiesta può essere riproposta nel giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

DURATA DELLA SOSPENSIONE:

Il procedimento NON può essere sospeso per un periodo SUPERIORE :

2 ANNI 1 ANNO

quando si procede per reati per i quali è prevista una  pena detentiva , sola , congiunta o alternativa alla pena pecuniaria

quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

Tali termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell’imputato.

ESITI DELLA PROVA

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, esso ha avuto ESITO

POSITIVO NEGATIVO il giudice dichiara con sentenza estinto il reato

dispone con ordinanza che il processo riprende il suo corso e la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può più essere riproposta.

 L’OBLAZIONE

E ‘ quel pagamento volontario di una somma che produce l’effetto di estinguere il reato

SI DIFFERENZIA dalle altre cause di estinzione del reato (morte del reo,amnistia,prescrizione del reato ecc) in quanto ha ulteriore effetti processuali.  IN PARTICOLARE l’oblazione è l’unica legata all’ iniziativa volontaria dell’imputato e che deve necessariamente intervenire “ prima dell’apertura del dibattimento”.

 TIPOLOGIE

Si distinguono 2 forme di oblazione:

OBBLIGATORIA (art 162 cp) FACOLTATIVA (art 162 bis cp)

concerne le contravvenzioni punite con la sola ammenda.

Il contravventore è ammesso a pagare una somma pari ad 1/3 del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione che gli è addebitata, oltre alle spese del procedimento.

In tal caso  Il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta se l’imputato l’ha presentata entro il termine prescritto.

si applica alle contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda ;

il contravventore può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda , oltre alle spese del procedimento;

l’oblazione facoltativa è subordinata alla discrezionalità del giudice

che può respingere la richiesta se ritiene che: o il fatto sia grave, o che l’imputato si trovi in condizioni soggettive tali da farne presumere la pericolosità (recidivo reiterato, delinquente abituale o professionale) o che permangono le conseguenza dannose o pericolose del reato