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Schema sui procedimenti differenziati, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Schema riassuntivo sui procedimenti differenziati

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 19/05/2021

cossyra92
cossyra92 🇮🇹

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PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO
2 fasce di gravità due tipi di procedimenti
1. Prima fascia: contravvenzioni, delitti puniti con la sola multa, delitti puniti con
pena detentiva fino a 4 anni nel massimo, altri reati con pena superiore come
violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rissa aggravato, furto aggravato etc
Procedimento con citazione diretta, mancanza udienza preliminare.
Il PM prima procede alla notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari (altrimenti nullità del decreto), poi esercita l’azione penale
emettendo decreto di citazione a giudizio che deve notificato a imputato e
persona offesa. Il decreto deve contenere: avviso della facoltà di nominare
difensore, avviso della facoltà di richiedere patteggiamento o rito abbreviato e
infine l’avviso che il fascicolo delle indagini è depositato nella segreteria del PM
e che le parti possono prenderne visione e estrarre copia.
Poi forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice insieme al
decreto di citazione.
Il giudice fissa la data della c.d. udienza di comparizione che è la sede in cui
l’imputato può richiedere un rito alternativo ed è la sede in cui le parti svolgono
delle attività che altrimenti troverebbero la loro sede nell’udienza
dibattimentale.
L’udienza si svolge con la costituzione delle parti, la discussione delle questioni
preliminari, e soltanto dopo possono richiedere rito speciale. In caso contrario il
procedimento prosegue alla fase del dibattimento secondo le norme previste il
rito ordinario con qualche eccezione.
2. Seconda fascia: delitti puniti con pena detentiva superiore a 4 anni e fino a 10
anni.
Il procedimento si svolge secondo le norme del rito ordinario innanzi al tribunale
collegiale con alcune differenze per quanto riguarda il dibattimento: l’esame
incrociato può essere condotto dal giudice su concorde richiesta delle parti sulla
base delle loro domande e contestazioni, il verbale può essere redatto in forma
riassuntiva se le parti vi consentono oppure se il giudice non ritiene necessaria
la forma integrale.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
È un procedimento semplificato in quanto: manca l’udienza preliminare e al posto del
GIP vi è la figura del giudice di pace circondariale con funzioni simili, ampliamento dei
poteri della PG e riduzione dell’intervento del PM e estensione dei poteri della persona
offesa.
Innanzitutto il giudice di pace è competente per quei reati non gravi puniti con multa,
ammenda, obbligo di permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità.
Il procedimento segue regole diverse rispetto al rito ordinario.
Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari bisogna distinguere due casi in
cui la notizia di reato è acquisita da:
- PG, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa tranne per accertamenti
tecnici irripetibili, interrogatori, perquisizioni e sequestri fuori dai casi di
flagranza per cui è necessaria autorizzazione del PM. Dopo aver svolto la propria
attività la PG deve consegnare al PM una relazione.
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PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

2 fasce di gravità due tipi di procedimenti

  1. Prima fascia: contravvenzioni, delitti puniti con la sola multa, delitti puniti con pena detentiva fino a 4 anni nel massimo, altri reati con pena superiore come violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rissa aggravato, furto aggravato etc Procedimento con citazione diretta, mancanza udienza preliminare. Il PM prima procede alla notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (altrimenti nullità del decreto), poi esercita l’azione penale emettendo decreto di citazione a giudizio che deve notificato a imputato e persona offesa. Il decreto deve contenere: avviso della facoltà di nominare difensore, avviso della facoltà di richiedere patteggiamento o rito abbreviato e infine l’avviso che il fascicolo delle indagini è depositato nella segreteria del PM e che le parti possono prenderne visione e estrarre copia. Poi forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice insieme al decreto di citazione. Il giudice fissa la data della c.d. udienza di comparizione che è la sede in cui l’imputato può richiedere un rito alternativo ed è la sede in cui le parti svolgono delle attività che altrimenti troverebbero la loro sede nell’udienza dibattimentale. L’udienza si svolge con la costituzione delle parti, la discussione delle questioni preliminari, e soltanto dopo possono richiedere rito speciale. In caso contrario il procedimento prosegue alla fase del dibattimento secondo le norme previste il rito ordinario con qualche eccezione.
  2. Seconda fascia: delitti puniti con pena detentiva superiore a 4 anni e fino a 10 anni. Il procedimento si svolge secondo le norme del rito ordinario innanzi al tribunale collegiale con alcune differenze per quanto riguarda il dibattimento: l’esame incrociato può essere condotto dal giudice su concorde richiesta delle parti sulla base delle loro domande e contestazioni, il verbale può essere redatto in forma riassuntiva se le parti vi consentono oppure se il giudice non ritiene necessaria la forma integrale. PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE È un procedimento semplificato in quanto: manca l’udienza preliminare e al posto del GIP vi è la figura del giudice di pace circondariale con funzioni simili, ampliamento dei poteri della PG e riduzione dell’intervento del PM e estensione dei poteri della persona offesa. Innanzitutto il giudice di pace è competente per quei reati non gravi puniti con multa, ammenda, obbligo di permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità. Il procedimento segue regole diverse rispetto al rito ordinario. Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari bisogna distinguere due casi in cui la notizia di reato è acquisita da:
  • PG, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa tranne per accertamenti tecnici irripetibili, interrogatori, perquisizioni e sequestri fuori dai casi di flagranza per cui è necessaria autorizzazione del PM. Dopo aver svolto la propria attività la PG deve consegnare al PM una relazione.
  • PM, se non ritiene necessari atti di indagine direttamente esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione, se invece ritiene necessari atti di indagine deve trasmettere la notizia alla PG e impartisce le direttive per lo svolgimento delle indagini. Alla fine la PG deve consegnare relazione. Alla fine delle indagini, ricevuta la relazione, il PM può disporre ulteriori indagini, o chiedere archiviazione al giudice di pace circondariale, o esercita l’azione penale formulando l’imputazione disponendo la citazione a giudizio dell’imputato. Per i reati di competenza del giudice e precedibili a querela la persona offesa può presentare ricorso affinché si procede a citazione a giudizio. Si svolge poi l’udienza di comparizione che è la sede in cui richiedere l’attività di conciliazione svolta dal giudice di pace se il reato è perseguibile a querela oppure di scegliere i riti di definizione alternativa ovvero: esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Se ciò non avviene il procedimento prosegue alla fase dibattimentale che si apre con la richiesta di ammissione delle prove richieste dalle parti, il giudice invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, si procede poi con l’esame dei testimoni, periti etc che può essere condotto dal giudice. Infine il giudice prende la decisione di merito. In caso di condanna, oltre a multa e ammenda, il giudice può comminare la pena della permanenza domiciliare durante il fine settimana ma anche durante i giorni feriali oppure in alternativa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità. PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI Si celebra innanzi al tribunale per i minorenni presso ogni sede di corte d’appello, costituito da due magistrati togati e due giudici onorari membri laici appartenenti all’ambito pedagogico, psichiatrico etc, è competente per i reati commessi da soggetti che non hanno compiuto il 18esimo anno di età. È previsto un apposito ufficio del PM presso il tribunale per i minorenni. Si svolge un accertamento sull’età dell’imputato al momento della commissione del fatto. Nel caso in cui questo accertamento si svolga nella fase delle indagini preliminari, si ritiene che si debba procedere a perizia mediante incidente probatorio. Dopo le indagini preliminari, ha luogo l’udienza preliminare che oltre alle ordinarie funzioni di garanzia, svolge la funzione di sede primaria in cui viene definito il procedimento. Alla fine dell’udienza preliminare il giudice può:
  1. Emettere decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere
  2. Emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale
  3. Può disporre sospensione del processo con messa alla prova È stato introdotta la necessità che nell’udienza preliminare il giudice prima dell’inizio della discussione chieda all’imputato se consente alla definizione del procedimento in quella fase. Con il consenso il procedimento viene definito nella fase dell’udienza preliminare, tuttavia anche senza il consenso il giudice può emettere sentenza di non luogo a procedere con formula ampiamente liberatoria.