PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO
2 fasce di gravità due tipi di procedimenti
1. Prima fascia: contravvenzioni, delitti puniti con la sola multa, delitti puniti con
pena detentiva fino a 4 anni nel massimo, altri reati con pena superiore come
violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rissa aggravato, furto aggravato etc
Procedimento con citazione diretta, mancanza udienza preliminare.
Il PM prima procede alla notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari (altrimenti nullità del decreto), poi esercita l’azione penale
emettendo decreto di citazione a giudizio che deve notificato a imputato e
persona offesa. Il decreto deve contenere: avviso della facoltà di nominare
difensore, avviso della facoltà di richiedere patteggiamento o rito abbreviato e
infine l’avviso che il fascicolo delle indagini è depositato nella segreteria del PM
e che le parti possono prenderne visione e estrarre copia.
Poi forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice insieme al
decreto di citazione.
Il giudice fissa la data della c.d. udienza di comparizione che è la sede in cui
l’imputato può richiedere un rito alternativo ed è la sede in cui le parti svolgono
delle attività che altrimenti troverebbero la loro sede nell’udienza
dibattimentale.
L’udienza si svolge con la costituzione delle parti, la discussione delle questioni
preliminari, e soltanto dopo possono richiedere rito speciale. In caso contrario il
procedimento prosegue alla fase del dibattimento secondo le norme previste il
rito ordinario con qualche eccezione.
2. Seconda fascia: delitti puniti con pena detentiva superiore a 4 anni e fino a 10
anni.
Il procedimento si svolge secondo le norme del rito ordinario innanzi al tribunale
collegiale con alcune differenze per quanto riguarda il dibattimento: l’esame
incrociato può essere condotto dal giudice su concorde richiesta delle parti sulla
base delle loro domande e contestazioni, il verbale può essere redatto in forma
riassuntiva se le parti vi consentono oppure se il giudice non ritiene necessaria
la forma integrale.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
È un procedimento semplificato in quanto: manca l’udienza preliminare e al posto del
GIP vi è la figura del giudice di pace circondariale con funzioni simili, ampliamento dei
poteri della PG e riduzione dell’intervento del PM e estensione dei poteri della persona
offesa.
Innanzitutto il giudice di pace è competente per quei reati non gravi puniti con multa,
ammenda, obbligo di permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità.
Il procedimento segue regole diverse rispetto al rito ordinario.
Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari bisogna distinguere due casi in
cui la notizia di reato è acquisita da:
- PG, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa tranne per accertamenti
tecnici irripetibili, interrogatori, perquisizioni e sequestri fuori dai casi di
flagranza per cui è necessaria autorizzazione del PM. Dopo aver svolto la propria
attività la PG deve consegnare al PM una relazione.