Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Procedimenti Speciali nel Diritto Processuale Penale: Schemi e Sintesi, Slide di Diritto Processuale Penale

Slide 7 prof. Virgoni, docente di diritto processuale penale presso Università di Milano

Tipologia: Slide

2016/2017
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 06/12/2017

sarah_zarrillo
sarah_zarrillo 🇮🇹

3.4

(17)

27 documenti

1 / 8

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
PROCEDIMENTI SPECIALI (DIRITTO PROCESSUALE PENALE - prof. Daniela Vigoni - a/a 2015-2016)
PROCEDIMENTI SPECIALI Tav. 1
Giudizio abbreviato
Presupposti: v. art. 438
UDIENZA PRELIMINARE
Applicazione della pena su richiesta delle parti
Presupposti: v. art. 444
INDAGINI PRELIMINARI UDIENZA PRELIMINARE
Procedimento per decreto penale di condanna
Presupposti: v. art. 459
INDAGINI PRELIMINARI
Sospensione del procedimento con messa alla prova
nel corso delle INDAGINI PRELIMINARI UDIENZA PRELIMINARE
Giudizio direttissimo
Presupposti: v. art. 449
GIUDIZIO
Giudizio immediato
Presupposti: v. artt. 453-454
GIUDIZIO
Riti deflattivi del dibattimento
Riti acceleratori verso il dibattimento
pf3
pf4
pf5
pf8
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimenti Speciali nel Diritto Processuale Penale: Schemi e Sintesi e più Slide in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

PROCEDIMENTI SPECIALI Tav. 1

 Giudizio abbreviato

Presupposti: v. art. 438

UDIENZA PRELIMINARE

 Applicazione della pena su richiesta delle parti

Presupposti: v. art. 444

INDAGINI PRELIMINARI UDIENZA PRELIMINARE

 Procedimento per decreto penale di condanna

Presupposti: v. art. 459

INDAGINI PRELIMINARI

 Sospensione del procedimento con messa alla prova

nel corso delle INDAGINI PRELIMINARI UDIENZA PRELIMINARE

 Giudizio direttissimo

Presupposti: v. art. 449

GIUDIZIO

 Giudizio immediato

 Presupposti: v. artt. 453-

GIUDIZIO

Riti deflattivi del dibattimento

Riti acceleratori verso il dibattimento

GIUDIZIO ABBREVIATO (artt. 438-443) Tav. 2.

L’imputat o con

richiesta semplice richiesta condizionata

ad un’integrazione probatoria

il giudice con ordinanza il giudice con ordinanza se (art.438.5):

  • l’integrazione è necessaria ai fini della decisione, ed
  • è compatibile con le finalità di economia processuale

dispone il giudizio abbreviato dispone il giudizio abbreviato

il giudice ritiene di poter il giudice ritiene di non poter il P.M. può chiedere

decidere allo stato degli atti decidere allo stato degli atti l’ammissione della

(non è possibile modifica (art. 441.5) ed assume anche prova contraria

dell’imputazione ex art. 423) d’ufficio gli elementi necessari (art. 438.5); è possibile

ai fini della decisione; è possibile modifica dell’imputazione

modifica dell’imputazione ex art. ex art. 423

423

se il P.M. PROCEDE A MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE (art. 441- bis )

l’IMPUTATO PUO’ CHIEDERE: termine a

difesa e A) L’ AMMISSIONE DI NUOVE PROVE e il

decisione (artt. 529 ss.) P.M. è ammesso alla PROVA CONTRARIA

OPPURE B) LA PROSECUZIONE NELLE FORME

ORDINARIE (revoca ordinanza che aveva disposto

l’abbreviato ) UDIENZA PRELIMINARE

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (artt. 444-448) Tav. 3

imputato e p.m. richiesta imputato e

dissenso (motivato) p.m.

chiedono l’applicazione della pena

il giudice

applica la pena ex art. 444 pronuncia sentenza ex art. 129 rigetta la richiesta

ricorso per cassazione il procedimento prosegue

l’imputato rinnova la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

il giudice se la ritiene fondata

pronuncia sentenza di applicazione di pena ridotta

 il giudice in esito al dibattimento o al giudizio d’impugnazione quando ritiene ingiustificato:

  1. il dissenso del p.m.; o
  2. il rigetto della richiesta

pronuncia sentenza di condanna a pena ridotta

PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA (artt. 459-464) Tav. 4

richiesta di decreto penale di condanna da parte del p.m. (art. 459)

il giudice

emette decreto penale di condanna pronuncia sentenza ex art. 129 non accoglie la richiesta

e restituisce gli atti al p.m.

il decreto l’imputato

diventa presenta

esecutivo opposizione e richiede (art. 464.1):

 oblazione

 giudizio abbreviato

 applicazione della pena su richiesta

 la messa alla prova

 giudizio immediato

 nulla = il giudice emette decreto di giudizio

immediato

… se il giudice non dichiara inammissibile l’opposizione

revoca il decreto penale di condanna

e si procede nella forma alternativa richiesta con l’opposizione o

con giudizio immediato

GIUDIZIO IMMEDIATO a richiesta del p.m. (artt. 453-458) Tav. 6

Il p.m. trasmette al giudice la richiesta:

a) quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini

 se l’indagato è stato interrogato sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova o se l’invito a presentarsi ex art. 375.3 è rimasto senza effetto

 entro 90 gg. dalla iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335

b) quando per il reato per cui si procede l’indagato è in custodia cautelare

 entro 180 gg. dall’esecuzione della misura, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini

 purché la richiesta sia formulata dopo la definizione del procedimento di riesame o dopo il decorso del termine per proporlo

il giudice

emette decreto con il quale rigetta la richiesta

dispone il giudizio immediato ordinando la trasmissione degli atti al p.m.

L’imputato può chiedere: il giudizio abbreviato (art. 451.5); l’applicazione

della pena su richiesta delle parti (art. 451.5); la messa alla prova (art. 464- bis .2)

GIUDIZIO IMMEDIATO a richiesta dell’ imputato (art. 419.5,6)

L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato

almeno 3 gg. prima della data dell’udienza

il giudice emette decreto di giudizio immediato

GIUDIZIO IMMEDIATO quale conseguenza dell’opposizione a decreto penale di condanna (artt.

461 e 464)

LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO tav. 7

CON MESSA ALLA PROVA

(artt. 168- bis - 168- quater c.p.; artt. 464- bis - 464- nonies c.p.p.)

Richiesta dell’imputato + programma di trattamento elaborato d’intesa con

UEPE (o richiesta di elaborazione del programma)

Condotte riparatorie/restitutorie

Affidamento ai servizi sociali con

prescrizioni e obblighi

Lavoro di pubblica utilità

il giudice

con ordinanza

sospende il procedimento pronuncia sentenza ex art. 129 rigetta la richiesta

con messa alla prova

stabilendo un termine

(non superiore a 2 anni

o a 1 anno: cfr. art. 464- quater. 5)

NEI CASI DI CUI ALL’ART. 168 - quater c.p. ordinanza di REVOCA e ripresa del procedimento

ESITO POSITIVO della messa alla prova con sentenza il giudice dichiara estinto il reato

ESITO NEGATIVO della messa alla prova

con ordinanza il giudice dispone che i procedimento riprenda il suo corso