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Spiegazione procedimenti speciali
Tipologia: Appunti
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Il legislatore ha pensato che se tutti i procedimenti fossero stati celebrati con rito ordinario, il sistema della giustizia si sarebbe ingolfato. Procedimenti acceleratori : direttissimo e immediato.
della pena. Ho la certezza che, se venisse accolta la mia richiesta, la pena verrebbe applicata; in abbreviato, infatti, potrei anche essere assolto.
Non può mai mancare la volontà dell’imputato: nell’abbreviato la richiesta viene dall’imputato, nel patteggiamento può venire anche dal pm ma poi l’imputato deve essere d’accordo. Nel patteggiamento e nell’abbreviato non c’è il dibattimento e, quindi, non c’è il contraddittorio! L’imputato sceglie liberalmente di rinunciare a un’importante garanzia. Nell’abbreviato la pena base è decisa dal giudice, nel patteggiamento è frutto di un accordo tra il pubblico ministero e l’imputato con il suo difensore.
Il rito ordinario non è l’unico modello ordinario che abbiamo visto, c’è anche la citazione diretta a giudizio: dalle indagini si passa direttamente al dibattimento (art. 450). Ma allora in questi casi non si può fare il patteggiamento o l’abbreviato? Il legislatore ha previsto che le richieste debbano avvenire alla prima udienza dibattimentale! In questo caso non c’è il GIP ma il giudice del dibattimento che, però, decide sulla base del fascicolo delle indagini! Questa ipotesi capita anche quando il GUP respinge la richiesta durante l’udienza preliminare: la difesa, infatti, può reiterare la richiesta alla prima udienza del dibattimento. Può capitare così che davanti ad una Corte d’assise si svolga un abbreviato condizionato. Dobbiamo distinguere tra i procedimenti che hanno natura premiale: patteggiamento, rito abbreviato (sconto premiale) e i procedimenti speciali che non comportano una riduzione della pena: giudizio direttissimo, giudizio immediato. Ma dobbiamo tenere conto che ci sono anche dei procedimenti che hanno natura deflativa, in relazione a quella che è l’economia processuale e la speditezza del procedimento stesso. Le indagini preliminari sono sempre previste, ma poi possiamo avere dei riti che comportano il giudizio in udienza preliminare o, al contrario, che prevedono l’omissione della stessa per celebrare subito il dibattimento. Il patteggiamento e il rito abbreviato sono decisi in udienza preliminare; il direttissimo e l’immediato, invece, conducono subito al dibattimento. Rito abbreviato Chi può scegliere di procedere con il rito abbreviato? Esclusivamente l’imputato, il quale, eventualmente, può rilasciare al proprio difensore una procura speciale perché chieda il rito abbreviato. In assenza di una procura, il difensore non può chiedere il rito abbreviato perché lo stesso comporta una rinuncia di un’importante garanzia. Quando può essere chiesto? Entro quando? Entro la fine dell’udienza preliminare e, in particolare, entro la formulazione delle conclusioni da parte del difensore.
Per i reati con l’utilizzo di armi ed esplosivi Il giudizio direttissimo si svolge molto velocemente. I testimoni possono essere presentati direttamente in dibattimento (senza citazione). Nel corso del giudizio direttissimo, l’imputato può chiedere di accedere ai riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova). Può anche essere chiesto il termine a difesa. Le indagini ci sono sempre, semplicemente sono state velocissime: evidenza della prova. Dibattimento ordinario / rito alternativo. Rito immediato Quando la prova è evidente ma non si rientra in una di queste ipotesi possiamo avere il rito immediato. Non prevede l’udienza preliminare. Non ha natura premiale. A differenza del giudizio direttissimo, può essere richiesto sia dal pm che dall’imputato ed è prevista una valutazione del GIP! Il giudice per le indagini preliminari emette un decreto, senza il contraddittorio, con il quale, valutati i presupposti, dispone il procedersi con le forme del rito immediato. 3 ipotesi (art. 453 cpp)
interrogatorio dell’indagato ovvero è stato invitato ma ha deciso di non renderlo / facoltà di non rispondere. Entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Se il pm presenta la richiesta oltre 90 giorni, il GIP può decidere comunque di accoglierla e la sua decisione non può essere sindacata.
carcere o agli arresti domiciliari. Entro 180 giorni dall’esecuzione della misura. Non si applica ai latitanti (colui che si sottrae all’esecuzione della misura, non sono trascorsi i 180 giorni). È possibile purché ciò non pregiudichi le indagini. Non si può procedere se misura revocata, annullata etc… se il reato per cui è richiesto è connesso con altri reati per cui mancano le condizioni per procedere con il giudizio immediato.
(ci rinuncia) / dopo la notifica del decreto penale di condanna. Con l’opposizione al decreto penale di condanna si può scegliere di accedere ai riti alternativi oppure si può scegliere di procedere con le forme del giudizio immediato. Il procedimento prevede che il pm trasmetta la richiesta al GIP (insieme agli atti!!!!). il GIP o emette giudizio di decreto immediato o respinge. Decreto notificato entro 30 giorni dalla data dell’udienza. Lo avvisa che ha 15 giorni di tempo per analizzare gli atti, prenderne copia ed, eventualmente, avanzare la richiesta di riti alternativi. In questo caso non si svolge l’udienza ma la richiesta dell’imputato viene trasmessa ad un GIP (diverso) che valuta la possibilità di procedere con un rito alternativo. Non ha natura premiale ma deflativa. C’è l’evidenza della prova. Sospensione del procedimento con messa alla prova Ci sono poi altri riti, come la sospensione del procedimento con messa alla prova, che hanno una natura mista. La sospensione del procedimento con messa alla prova ha una duplice connotazione e, da un lato, viene annoverata tra le cause di estinzione del reato; dall’altro, c’è una definizione del procedimento che omette tutta la fase relativa all’istruttoria in dibattimento. Viene introdotta con la l. 67/2014 e, attraverso un percorso di tipo rieducativo, all’esito di questo percorso, l’imputato non viene condannato con una sentenza di condanna ma il reato verrà dichiarato estinto (art. 464 bis e seguenti). Il codice penale individua i presupposti per poter procedere con questo rito (art. 16 bis). Dobbiamo distinguere due grandi tipologie di reato: i reati per cui è prevista una pena edittale non superiore ai 4 anni (secondo un’interpretazione delle Sezioni Unite, per calcolare la pena edittale, non bisogna tenere conto delle circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale) / i reati indicati dall’art. 550 secondo comma del cpp. L’art. 550 disciplina la citazione diretta in giudizio. Il secondo comma contiene un elenco tassativo di reati che non sarebbero citazione diretta a giudizio perché sono puniti con una pena superiore ai 4 anni (dovrei avere l’udienza preliminare). Il vero vantaggio non è la citazione diretta a giudizio ma la possibilità, in caso di esito positivo, di dichiarare il reato come estinto. Individuati i reati, abbiamo poi delle preclusioni di carattere soggettivo: sono esclusi i delinquenti abituali,
professionali o per tendenza. La messa alla prova, tra l’altro, può essere chiesta una sola volta nella vita! Nel momento in cui viene richiesta e portata a termine, non può essere richiesta una seconda volta. Ma se ci sono due procedimenti diversi? È vero che può essere richiesta una sola volta ma, poiché l’iscrizione delle notizie di reato è rimessa ad una valutazione del pubblico ministero, le Sezioni Unite ritengono che, se nella sostanza c’è un legame tra questi due reati (medesimo disegno criminoso), io posso accedere all’istituto della messa alla prova per ben due volte. Che cosa comporta la messa alla prova? Innanzitutto, comporta una prestazione di condotte per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, anche il risarcimento del danno. Ulteriore conseguenza dell’accesso alla messa alla prova è che l’imputato viene affidato al servizio sociale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (ore di lavoro non retribuito in favore della collettività). La prestazione non deve essere inferiore a 10 giorni - anche non continuativi - ma ha dei limiti massimi (non più di 8 ore al giorno). Il soggetto può anche essere sottoposto a delle restrizioni sul proprio movimento es. obbligo di dimora nel proprio comune. Si tratta di un programma che ha un contenuto articolato e che, di fatto, va ad intaccare la libertà del soggetto sotto diversi aspetti. Ma ricordiamoci che non ho una sentenza di condanna! Non sto eseguendo una pena! Impongo un comportamento pur non avendo avuto un accertamento del reato. E allora, in relazione ai principi costituzionali, quale potrebbe essere la ratio individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per giustificare queste limitazioni di libertà del soggetto che non è stato condannato? La giustificazione che viene data è che vi è un consenso dell’imputato. Tre fasi
opposizione. La richiesta di archiviazione non viene notificata all’indagato, salvo in un caso: quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis (perché il fatto è particolarmente tenue). L’indagato potrebbe avere un interesse ad avere un proscioglimento nel merito! L’archiviazione per fatto tenue significa che il fatto c’è e l’indagato l’ha commesso. In questo modo l’indagato può fare l’opposizione. Non c’è persona offesa o la persona offesa non ha fatto la richiesta di essere avvisata. La richiesta arriva al GIP, il GIP è d’accordo con le argomentazioni e archivia il procedimento con decreto. Se il GIP non è d’accordo, fissa un’udienza in Camera di Consiglio (art. 127) in cui le parti possono far valere le proprio posizioni. Se si rende conto che il pm aveva ragione, dispone l’archiviazione con ordinanza; se invece ritiene che il pm non abbia ragione: restituisce gli atti al pm ordinando investigazioni suppletive (indicando quali) / ordina al pm di formulare l’imputazione entro 10 giorni (imputazione coatta). Persona offesa. Il pm notifica alla persona offesa la richiesta di archiviazione e la avvisa che ha 20 giorni di tempo (o 30 nei reati con violenza alle persone) per fare copia degli atti ed eventualmente presentare opposizione motivata. Deve indicare ulteriori elementi di prova a pena dell’inammissibilità dell’opposizione! L’opposizione arriva sul tavolo del GIP. Se l’opposizione è inammissibile torniamo alla strada di prima. Se è ammissibile il GIP deve obbligatoriamente fissare l’udienza in Camera di Consiglio, i cui esiti saranno quelli di prima. PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO Nell’ambito dei reati che appartengono alla cognizione del giudice monocratico il legislatore ha distinto due fasce di gravità. Nella prima fascia rientrano i seguenti reati ( art. 550 ):
- le contravvenzioni , purché non siano di competenza del giudice pace; - i delitti puniti con la sola multa , purché non siano di competenza del giudice di pace; - i delitti puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo anche congiunta a multa, purché non siano di competenza del giudice di pace; - altri reati puniti con pena superiore , indicati nominativamente nell’ art. 550 c.. In relazione a questa prima fascia di reati, è predisposto un rito caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare ➜ in esso il P.M. esercita l’azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio. Nella seconda fascia , determinata in via residuale, rientrano tutti i reati che appartengono alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, e cioè i delitti puniti, nel massimo, con pena detentiva superiore a 4 anni e fino a 10 anni. Per tali delitti è predisposto un procedimento eguale a quello collegiale, che prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare. Ai sensi dell’ art. 551 , quando vi è connessione tra reati rientranti nella prima fascia e reati rientranti nella seconda, si applica il procedimento che prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare per tutti. Il procedimento monocratico con udienza preliminare Sia il procedimento monocratico predisposto per i reati più gravi, sia quello predisposto per i reati meno gravi sono modellati sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione collegiale, che nel codice è concepito come il rito ordinario. Nell’ art. 549 si rinvia al rito ordinario «per tutto ciò che non è previsto nel presente libro (ottavo) o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili ». Il procedimento monocratico peri reati più gravi ➜ Poiché non viene dettata alcuna regolamentazione specifica, trovano applicazione le norme in materia di procedimento collegiale. Pertanto, si applica la disciplina comune relativa: alle indagini preliminari e alla proroga dei relativi termini; all’incidente probatorio; all’archiviazione e all’esercizio dell’azione penale; all’udienza preliminare. II dibattimento ➜ Si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili ( art. 559 c.1 ).
Sono comunque previste alcune peculiarità. I dichiaranti sono sentiti con esame incrociato, ma, su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere «condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal P.M. e dai difensori» ( art. 559 c.3 ). Inoltre, il verbale dimudienza è redatto soltanto in forma riassuntiva «se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale». Vi sono molti procedimenti di fronte al tribunale in composizione monocratica che presentano un rilevante grado di complessità dal punto di vista istruttorio (es. omicidio colposo o lesioni gravi dovute a colpa medica) ovvero suscitano un considerevole allarme sociale (es. omicidio colposo a seguito di violazione delle norme in materia di circolazione stradale). Il procedimento monocratico con citazione diretta Si tratta di un procedimento che ha una disciplina identica a quella finora tratteggiata in relazione al rito monocratico predisposto per i reati più gravi. Vi è però una particolarità: nel rito con citazione diretta non è previsto lo svolgimento dell’udienza preliminare. Il P.M. esercita l’azione penale con citazione diretta a giudizio ed emette il decreto di citazione a giudizio ( art. 552 ) e lo fa notificare all’imputato e alla persona offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Immediatamente dopo la notificazione, il P.M. forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice (del dibattimento) unitamente al decreto ( art. 553 c.1 ). All’imputato non è riconosciuta la garanzia dell’udienza preliminare che consente un vaglio preventivo sulla idoneità degli elementi raccolti nel corso delle indagini a sostenere l’accusa in giudizio. Inoltre, l’imputato è estromesso dalla formazione del fascicolo per il dibattimento , che è formato unilateralmente dal P.M. Comunque, l’imputato ed il suo difensore possono, in sede di questioni preliminari prima che venga dichiarato aperto il dibattimento, chiedere che vengano esclusi dal fascicolo del dibattimento tutti quegli atti che non potevano esservi inseriti. Prima di emettere il decreto di citazione a giudizio , il P.M., a pena di nullità, deve aver fatto notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché, ove l’indagato abbia chiesto di essere interrogato, l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ( art. 552 c.2 ). Il decreto di citazione a giudizio ha un contenuto più complesso rispetto a quello del rito collegiale e del rito monocratico per i reati più gravi; deve contenere tre elementi ulteriori:
assistito dal difensore d’ufficio ( art. 552 c.1lett. e );
abbreviato o il patteggiamento, o presentare domanda di oblazione ( art. 552 c.1lett. f );
prenderne visione ed estrarne copia ( art. 552 c.1 lett. g ). L’udienza di comparizione ➜ Il legislatore del 1999 ha previsto un’apposita udienza, denominata udienza di comparizione ( art. 555 ). ➜ È una sorta di trait d’union tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio. L’udienza di comparizione ha almeno due funzioni:
polizia giudiziaria, le c.d. camere di sicurezza , se non sono idonei l’abitazione dell’arrestato o un altro luogo di privata dimora o un luogo pubblico di cura o di assistenza o comunque, se l’arresto è dovuto a rapina o ad estorsione semplice o a furto in abitazione con strappo. In caso di mancanza o indisponibilità delle camere di sicurezza, o se ricorrono ragioni di necessità ed urgenza, il P.M. ordina con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale.
464 - bis c.1 , nel rito monocratico con citazione diretta trova applicazione la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, istituto introdotto dalla legge n. 67 del 2014. L’ambito applicativo di quest’ultimo procedimento, infatti, coincide con quello del rito monocratico senza udienza preliminare. L’imputato può presentare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e, in tal caso, si applicano le disposizioni previste dal titolo V- bis del libro sesto.