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Procedimenti speciali, Appunti di Istituzioni di Diritto Penale

Spiegazione procedimenti speciali

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 03/02/2026

carola.rossi
carola.rossi 🇮🇹

14 documenti

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PROCEDIMENTO PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI
PROCEDIMENTI SPECIALI
Il legislatore ha pensato che se tutti i procedimenti fossero stati celebrati con rito ordinario, il sistema della
giustizia si sarebbe ingolfato.
Procedimenti acceleratori: direttissimo e immediato.
1. Nel direttissimo non c’è l’udienza preliminare. Presupposti: arresto in flagranza che viene convalidato
/ confessione dell’indagato. La probabilità di condanna è elevatissima. Il vaglio giurisdizionale sulla
fondatezza dell’accusa non è necessario.
2. Il giudizio immediato si fonda su una qualificata evidenza probatoria, che è qualcosa di più della
sostenibilità dell’accusa ed è qualcosa di meno dell’arresto in flagranza. Il pm, se ritiene che la prova è
evidente, può chiedere al GIP di emettere un decreto di giudizio immediato. Non si fa l’udienza
preliminare e il GIP, se è d’accordo con il pubblico ministero, emette il decreto di giudizio immediato e
a va in dibattimento.
Sono conformi al 111 comma 4? Si, la prova si forma in dibattimento!
Riti premiali o consensuali.
1. Patteggiamento. Che beneficio c’è? Con il patteggiamento posso ottenere una riduzione fino a 1/3
della pena. Ho la certezza che, se venisse accolta la mia richiesta, la pena verrebbe applicata; in
abbreviato, infatti, potrei anche essere assolto.
2. Rito abbreviato. Riduzione di 1/3 della pena.
3. Procedimento con decreto.
Non può mai mancare la volontà dell’imputato: nell’abbreviato la richiesta viene dall’imputato, nel
patteggiamento può venire anche dal pm ma poi l’imputato deve essere d’accordo. Nel patteggiamento e
nell’abbreviato non c’è il dibattimento e, quindi, non c’è il contraddittorio! L’imputato sceglie liberalmente di
rinunciare a un’importante garanzia.
Nell’abbreviato la pena base è decisa dal giudice, nel patteggiamento è frutto di un accordo tra il pubblico
ministero e l’imputato con il suo difensore.
- RITI PREMIALI
Patteggiamento
Può esserne avanzata la richiesta durante la fase delle indagini preliminari e, come nel rito abbreviato, non si
può superare il termine dell’udienza preliminare.
Come succede? O il pubblico ministero o il difensore prendono l’iniziativa e contattano l’altra parte per
accordare congiuntamente una pena.
- Patteggiamento tradizionale: pena fino a 2 anni. Ci sono una serie di benefici ulteriori come il non
pagamento delle spese processuali, la non applicabilità delle pene accessorie o la non applicabilità delle
misure di sicurezze salvo la confisca quando obbligatoria.
- Patteggiamento allargato: pena fino a 5 anni. L’unico beneficio è la riduzione di pena fino ad 1/3 in
concreto. Ci sono una serie di preclusioni soggettive, che riguardano la qualifica dell’imputato es. i
delinquenti per tendenza e abituali non possono patteggiare/ed oggettive, che sono inerenti al reato per
cui si procede es. pedofilia.
Il patteggiamento è equiparato ad una sentenza di condanna!
Che ruolo ha il giudice? Una volta che c’è l’accordo, il giudice non si limita a prenderne atto ma deve:
- verificare che non ci siano cause di non punibilità (sentenza di proscioglimento)
- verificare che la pena sia congrua
- verificare che la qualificazione giuridica fornita dalle parti sia corretta.
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➢ PROCEDIMENTO PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Il legislatore ha pensato che se tutti i procedimenti fossero stati celebrati con rito ordinario, il sistema della giustizia si sarebbe ingolfato. Procedimenti acceleratori : direttissimo e immediato.

  1. Nel direttissimo non c’è l’udienza preliminare. Presupposti: arresto in flagranza che viene convalidato / confessione dell’indagato. La probabilità di condanna è elevatissima. Il vaglio giurisdizionale sulla fondatezza dell’accusa non è necessario.
  2. Il giudizio immediato si fonda su una qualificata evidenza probatoria, che è qualcosa di più della sostenibilità dell’accusa ed è qualcosa di meno dell’arresto in flagranza. Il pm, se ritiene che la prova è evidente, può chiedere al GIP di emettere un decreto di giudizio immediato. Non si fa l’udienza preliminare e il GIP, se è d’accordo con il pubblico ministero, emette il decreto di giudizio immediato e a va in dibattimento. Sono conformi al 111 comma 4? Si, la prova si forma in dibattimento! Riti premiali o consensuali.

1. Patteggiamento. Che beneficio c’è? Con il patteggiamento posso ottenere una riduzione fino a 1/

della pena. Ho la certezza che, se venisse accolta la mia richiesta, la pena verrebbe applicata; in abbreviato, infatti, potrei anche essere assolto.

2. Rito abbreviato. Riduzione di 1/3 della pena.

3. Procedimento con decreto.

Non può mai mancare la volontà dell’imputato: nell’abbreviato la richiesta viene dall’imputato, nel patteggiamento può venire anche dal pm ma poi l’imputato deve essere d’accordo. Nel patteggiamento e nell’abbreviato non c’è il dibattimento e, quindi, non c’è il contraddittorio! L’imputato sceglie liberalmente di rinunciare a un’importante garanzia. Nell’abbreviato la pena base è decisa dal giudice, nel patteggiamento è frutto di un accordo tra il pubblico ministero e l’imputato con il suo difensore.

  • RITI PREMIALI Patteggiamento Può esserne avanzata la richiesta durante la fase delle indagini preliminari e, come nel rito abbreviato, non si può superare il termine dell’udienza preliminare. Come succede? O il pubblico ministero o il difensore prendono l’iniziativa e contattano l’altra parte per accordare congiuntamente una pena.
  • Patteggiamento tradizionale : pena fino a 2 anni. Ci sono una serie di benefici ulteriori come il non pagamento delle spese processuali, la non applicabilità delle pene accessorie o la non applicabilità delle misure di sicurezze salvo la confisca quando obbligatoria.
  • Patteggiamento allargato : pena fino a 5 anni. L’unico beneficio è la riduzione di pena fino ad 1/3 in concreto. Ci sono una serie di preclusioni soggettive, che riguardano la qualifica dell’imputato es. i delinquenti per tendenza e abituali non possono patteggiare/ed oggettive, che sono inerenti al reato per cui si procede es. pedofilia. Il patteggiamento è equiparato ad una sentenza di condanna! Che ruolo ha il giudice? Una volta che c’è l’accordo, il giudice non si limita a prenderne atto ma deve:

- verificare che non ci siano cause di non punibilità (sentenza di proscioglimento)

- verificare che la pena sia congrua

- verificare che la qualificazione giuridica fornita dalle parti sia corretta.

Il rito ordinario non è l’unico modello ordinario che abbiamo visto, c’è anche la citazione diretta a giudizio: dalle indagini si passa direttamente al dibattimento (art. 450). Ma allora in questi casi non si può fare il patteggiamento o l’abbreviato? Il legislatore ha previsto che le richieste debbano avvenire alla prima udienza dibattimentale! In questo caso non c’è il GIP ma il giudice del dibattimento che, però, decide sulla base del fascicolo delle indagini! Questa ipotesi capita anche quando il GUP respinge la richiesta durante l’udienza preliminare: la difesa, infatti, può reiterare la richiesta alla prima udienza del dibattimento. Può capitare così che davanti ad una Corte d’assise si svolga un abbreviato condizionato. Dobbiamo distinguere tra i procedimenti che hanno natura premiale: patteggiamento, rito abbreviato (sconto premiale) e i procedimenti speciali che non comportano una riduzione della pena: giudizio direttissimo, giudizio immediato. Ma dobbiamo tenere conto che ci sono anche dei procedimenti che hanno natura deflativa, in relazione a quella che è l’economia processuale e la speditezza del procedimento stesso. Le indagini preliminari sono sempre previste, ma poi possiamo avere dei riti che comportano il giudizio in udienza preliminare o, al contrario, che prevedono l’omissione della stessa per celebrare subito il dibattimento. Il patteggiamento e il rito abbreviato sono decisi in udienza preliminare; il direttissimo e l’immediato, invece, conducono subito al dibattimento. Rito abbreviato Chi può scegliere di procedere con il rito abbreviato? Esclusivamente l’imputato, il quale, eventualmente, può rilasciare al proprio difensore una procura speciale perché chieda il rito abbreviato. In assenza di una procura, il difensore non può chiedere il rito abbreviato perché lo stesso comporta una rinuncia di un’importante garanzia. Quando può essere chiesto? Entro quando? Entro la fine dell’udienza preliminare e, in particolare, entro la formulazione delle conclusioni da parte del difensore.

  • Abbreviato semplice/secco. L’imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti. Il GUP deve verificare che l’accusa sia sostenibile in giudizio: se c’è una richiesta di rito abbreviato, l’udienza preliminare si trasforma e diventa un’udienza di merito! Non si giudica più sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio, ma si giudica sulla responsabilità dell’imputato secondo il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Dopo la discussione del pm e del difensore, però, può capitare che il giudice non si senta di giudicare allo stato degli atti e chieda un’integrazione del materiale probatorio (art. 421).
  • Un po’ più complesso è l’abbreviato subordinato ad integrazione probatoria. L’imputato subordina la propria richiesta ad un’integrazione probatoria. In questo caso, però, non c’è un automatismo come prima, non è un diritto insindacabile dell’imputato: il giudice deve valutare che le prove richieste siano effettivamente rilevanti / e che le prove di cui si chiede l’acquisizione siano compatibili con le finalità deflative del rito. Nel caso di rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria il pubblico ministero può dire che i parametri non sussistono oppure può chiedere prova contraria (proprio consulente); anche in questo caso il giudice può chiedere un’integrazione probatoria (art. 421). Può capitare che il pm, a fronte delle nuove prove acquisite, modifichi l’imputazione! Questa modifica dell’imputazione è possibile solo se c’è stata l’integrazione probatoria (anche quando viene disposta dal giudice). Se modifica l’imputazione, però, l’imputato può ritirare la propria richiesta di rito abbreviato e tornare al rito ordinario. Per i reati per cui è previsto l’ergastolo, non è possibile chiedere di agire per rito abbreviato. Il difensore presenta al pm o al giudice le investigazioni difensive (nella fase delle indagini preliminari / o in udienza preliminare). Se le presenta in udienza preliminare e poi viene chiesto il rito abbreviato il pm potrebbe chiedere un termine di massimo 60 giorni per svolgere le proprie investigazioni suppletive. Procedimento per decreto (deflativo) È un procedimento che potremmo definire cartolare. Al termine delle indagini, il pubblico ministero chiede al GIP di emettere il decreto penale di condanna. È una condanna su carta. Fino a questo momento l’imputato non ha ricevuto alcun atto. Requisito perché il pm possa chiedere e il GIP possa emettere il decreto penale di condanna è che venga erogata la sola sanzione pecuniaria, (multa o ammenda), anche se risultante dalla conversione di una pena detentiva. Altro requisito è che la richiesta del pm arrivi sul tavolo del GIP entro e

Per i reati con l’utilizzo di armi ed esplosivi Il giudizio direttissimo si svolge molto velocemente. I testimoni possono essere presentati direttamente in dibattimento (senza citazione). Nel corso del giudizio direttissimo, l’imputato può chiedere di accedere ai riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova). Può anche essere chiesto il termine a difesa. Le indagini ci sono sempre, semplicemente sono state velocissime: evidenza della prova. Dibattimento ordinario / rito alternativo. Rito immediato Quando la prova è evidente ma non si rientra in una di queste ipotesi possiamo avere il rito immediato. Non prevede l’udienza preliminare. Non ha natura premiale. A differenza del giudizio direttissimo, può essere richiesto sia dal pm che dall’imputato ed è prevista una valutazione del GIP! Il giudice per le indagini preliminari emette un decreto, senza il contraddittorio, con il quale, valutati i presupposti, dispone il procedersi con le forme del rito immediato. 3 ipotesi (art. 453 cpp)

- Giudizio immediato ordinario. Su richiesta del pm quando vi è evidenza della prova e vi è stato un previo

interrogatorio dell’indagato ovvero è stato invitato ma ha deciso di non renderlo / facoltà di non rispondere. Entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Se il pm presenta la richiesta oltre 90 giorni, il GIP può decidere comunque di accoglierla e la sua decisione non può essere sindacata.

- Giudizio immediato cautelare. Su richiesta del pm quando l’indagato si trova o in custodia cautelare in

carcere o agli arresti domiciliari. Entro 180 giorni dall’esecuzione della misura. Non si applica ai latitanti (colui che si sottrae all’esecuzione della misura, non sono trascorsi i 180 giorni). È possibile purché ciò non pregiudichi le indagini. Non si può procedere se misura revocata, annullata etc… se il reato per cui è richiesto è connesso con altri reati per cui mancano le condizioni per procedere con il giudizio immediato.

- Giudizio immediato su richiesta dell’imputato. O dopo la notifica della fissazione dell’udienza preliminare

(ci rinuncia) / dopo la notifica del decreto penale di condanna. Con l’opposizione al decreto penale di condanna si può scegliere di accedere ai riti alternativi oppure si può scegliere di procedere con le forme del giudizio immediato. Il procedimento prevede che il pm trasmetta la richiesta al GIP (insieme agli atti!!!!). il GIP o emette giudizio di decreto immediato o respinge. Decreto notificato entro 30 giorni dalla data dell’udienza. Lo avvisa che ha 15 giorni di tempo per analizzare gli atti, prenderne copia ed, eventualmente, avanzare la richiesta di riti alternativi. In questo caso non si svolge l’udienza ma la richiesta dell’imputato viene trasmessa ad un GIP (diverso) che valuta la possibilità di procedere con un rito alternativo. Non ha natura premiale ma deflativa. C’è l’evidenza della prova. Sospensione del procedimento con messa alla prova Ci sono poi altri riti, come la sospensione del procedimento con messa alla prova, che hanno una natura mista. La sospensione del procedimento con messa alla prova ha una duplice connotazione e, da un lato, viene annoverata tra le cause di estinzione del reato; dall’altro, c’è una definizione del procedimento che omette tutta la fase relativa all’istruttoria in dibattimento. Viene introdotta con la l. 67/2014 e, attraverso un percorso di tipo rieducativo, all’esito di questo percorso, l’imputato non viene condannato con una sentenza di condanna ma il reato verrà dichiarato estinto (art. 464 bis e seguenti). Il codice penale individua i presupposti per poter procedere con questo rito (art. 16 bis). Dobbiamo distinguere due grandi tipologie di reato: i reati per cui è prevista una pena edittale non superiore ai 4 anni (secondo un’interpretazione delle Sezioni Unite, per calcolare la pena edittale, non bisogna tenere conto delle circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale) / i reati indicati dall’art. 550 secondo comma del cpp. L’art. 550 disciplina la citazione diretta in giudizio. Il secondo comma contiene un elenco tassativo di reati che non sarebbero citazione diretta a giudizio perché sono puniti con una pena superiore ai 4 anni (dovrei avere l’udienza preliminare). Il vero vantaggio non è la citazione diretta a giudizio ma la possibilità, in caso di esito positivo, di dichiarare il reato come estinto. Individuati i reati, abbiamo poi delle preclusioni di carattere soggettivo: sono esclusi i delinquenti abituali,

professionali o per tendenza. La messa alla prova, tra l’altro, può essere chiesta una sola volta nella vita! Nel momento in cui viene richiesta e portata a termine, non può essere richiesta una seconda volta. Ma se ci sono due procedimenti diversi? È vero che può essere richiesta una sola volta ma, poiché l’iscrizione delle notizie di reato è rimessa ad una valutazione del pubblico ministero, le Sezioni Unite ritengono che, se nella sostanza c’è un legame tra questi due reati (medesimo disegno criminoso), io posso accedere all’istituto della messa alla prova per ben due volte. Che cosa comporta la messa alla prova? Innanzitutto, comporta una prestazione di condotte per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, anche il risarcimento del danno. Ulteriore conseguenza dell’accesso alla messa alla prova è che l’imputato viene affidato al servizio sociale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (ore di lavoro non retribuito in favore della collettività). La prestazione non deve essere inferiore a 10 giorni - anche non continuativi - ma ha dei limiti massimi (non più di 8 ore al giorno). Il soggetto può anche essere sottoposto a delle restrizioni sul proprio movimento es. obbligo di dimora nel proprio comune. Si tratta di un programma che ha un contenuto articolato e che, di fatto, va ad intaccare la libertà del soggetto sotto diversi aspetti. Ma ricordiamoci che non ho una sentenza di condanna! Non sto eseguendo una pena! Impongo un comportamento pur non avendo avuto un accertamento del reato. E allora, in relazione ai principi costituzionali, quale potrebbe essere la ratio individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per giustificare queste limitazioni di libertà del soggetto che non è stato condannato? La giustificazione che viene data è che vi è un consenso dell’imputato. Tre fasi

  1. Presentazione della richiesta
  2. Esecuzione del programma, dopo l’accoglimento della richiesta
  3. Verifica della messa alla prova Può essere richiesta dall’imputato o da un procuratore speciale: il giudice deve verificare la volontà del richiedente. Non c’è nessun parere vincolante del pubblico ministero. A fronte della richiesta il giudice deve chiedere all’ufficio competente UEFE di elaborare un programma. L’imputato deve acconsentire di sottoporsi al programma. Il giudice ha poteri istruttori perché può decidere di ampliare ulteriormente questo programma. Se vi è un’aggiunta di contenuti da parte del giudice, è necessario verificare nuovamente che ci sia il consenso dell’imputato ad ampliare questo programma. Il consenso dell’imputato va verificato sempre! La richiesta di messa alla prova è rimessa a dei tempi di preclusione. Se c’è l’udienza preliminare la richiesta deve esser presentata prima della sua conclusione (in questo caso deve trattarsi di un reato punito con una pena edittale non superiore ai 4 anni). Devo comunque formulare la mia richiesta se ritengo che il reato possa essere riqualificato (a pena di decadenza)! Se non è prevista l’udienza preliminare deve essere richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ma può essere richiesta anche in altri riti speciali come per esempio il procedimento per decreto: se c’è un decreto penale di condanna, può essere presentata l’opposizione con la richiesta di messa alla prova. La richiesta può essere presentata anche nel giudizio direttissimo. La richiesta può essere fatta anche durante la fase delle indagini preliminari (quando non c’è un’imputazione): l’indagato presenta la propria richiesta al giudice, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero e il pubblico ministero deve prestare il proprio consenso. Se c’è un diniego deve indicarne le ragioni. Se nega il consenso l’imputato ha diritto a riproporre la propria richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice può non condividere le ragioni di dissenso del pubblico ministero e ammettere ugualmente l’imputato alla messa alla prova. Perché il giudice dovrebbe negarla? Il giudice deve indicare una prognosi di non commissione di ulteriori reati durante il periodo di messa alla prova. Se li commette, la messa alla prova viene revocata. Ma il reato deve essere commesso e accertato! Se viene valutata la situazione dell’imputato e il giudice formula una prognosi di non astensione della commissione di ulteriori reati, allora rifiuta la richiesta. Ma attenzione! Non può essere rifiutata solo perché al reato viene contestata la recidiva. Bisogna fare una valutazione più

opposizione. La richiesta di archiviazione non viene notificata all’indagato, salvo in un caso: quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis (perché il fatto è particolarmente tenue). L’indagato potrebbe avere un interesse ad avere un proscioglimento nel merito! L’archiviazione per fatto tenue significa che il fatto c’è e l’indagato l’ha commesso. In questo modo l’indagato può fare l’opposizione. Non c’è persona offesa o la persona offesa non ha fatto la richiesta di essere avvisata. La richiesta arriva al GIP, il GIP è d’accordo con le argomentazioni e archivia il procedimento con decreto. Se il GIP non è d’accordo, fissa un’udienza in Camera di Consiglio (art. 127) in cui le parti possono far valere le proprio posizioni. Se si rende conto che il pm aveva ragione, dispone l’archiviazione con ordinanza; se invece ritiene che il pm non abbia ragione: restituisce gli atti al pm ordinando investigazioni suppletive (indicando quali) / ordina al pm di formulare l’imputazione entro 10 giorni (imputazione coatta). Persona offesa. Il pm notifica alla persona offesa la richiesta di archiviazione e la avvisa che ha 20 giorni di tempo (o 30 nei reati con violenza alle persone) per fare copia degli atti ed eventualmente presentare opposizione motivata. Deve indicare ulteriori elementi di prova a pena dell’inammissibilità dell’opposizione! L’opposizione arriva sul tavolo del GIP. Se l’opposizione è inammissibile torniamo alla strada di prima. Se è ammissibile il GIP deve obbligatoriamente fissare l’udienza in Camera di Consiglio, i cui esiti saranno quelli di prima. PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO Nell’ambito dei reati che appartengono alla cognizione del giudice monocratico il legislatore ha distinto due fasce di gravità. Nella prima fascia rientrano i seguenti reati ( art. 550 ):

- le contravvenzioni , purché non siano di competenza del giudice pace; - i delitti puniti con la sola multa , purché non siano di competenza del giudice di pace; - i delitti puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo anche congiunta a multa, purché non siano di competenza del giudice di pace; - altri reati puniti con pena superiore , indicati nominativamente nell’ art. 550 c.. In relazione a questa prima fascia di reati, è predisposto un rito caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare ➜ in esso il P.M. esercita l’azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio. Nella seconda fascia , determinata in via residuale, rientrano tutti i reati che appartengono alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, e cioè i delitti puniti, nel massimo, con pena detentiva superiore a 4 anni e fino a 10 anni. Per tali delitti è predisposto un procedimento eguale a quello collegiale, che prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare. Ai sensi dell’ art. 551 , quando vi è connessione tra reati rientranti nella prima fascia e reati rientranti nella seconda, si applica il procedimento che prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare per tutti. Il procedimento monocratico con udienza preliminare Sia il procedimento monocratico predisposto per i reati più gravi, sia quello predisposto per i reati meno gravi sono modellati sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione collegiale, che nel codice è concepito come il rito ordinario. Nell’ art. 549 si rinvia al rito ordinario «per tutto ciò che non è previsto nel presente libro (ottavo) o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili ». Il procedimento monocratico peri reati più gravi ➜ Poiché non viene dettata alcuna regolamentazione specifica, trovano applicazione le norme in materia di procedimento collegiale. Pertanto, si applica la disciplina comune relativa: alle indagini preliminari e alla proroga dei relativi termini; all’incidente probatorio; all’archiviazione e all’esercizio dell’azione penale; all’udienza preliminare. II dibattimento ➜ Si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili ( art. 559 c.1 ).

Sono comunque previste alcune peculiarità. I dichiaranti sono sentiti con esame incrociato, ma, su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere «condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal P.M. e dai difensori» ( art. 559 c.3 ). Inoltre, il verbale dimudienza è redatto soltanto in forma riassuntiva «se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale». Vi sono molti procedimenti di fronte al tribunale in composizione monocratica che presentano un rilevante grado di complessità dal punto di vista istruttorio (es. omicidio colposo o lesioni gravi dovute a colpa medica) ovvero suscitano un considerevole allarme sociale (es. omicidio colposo a seguito di violazione delle norme in materia di circolazione stradale). Il procedimento monocratico con citazione diretta Si tratta di un procedimento che ha una disciplina identica a quella finora tratteggiata in relazione al rito monocratico predisposto per i reati più gravi. Vi è però una particolarità: nel rito con citazione diretta non è previsto lo svolgimento dell’udienza preliminare. Il P.M. esercita l’azione penale con citazione diretta a giudizio ed emette il decreto di citazione a giudizio ( art. 552 ) e lo fa notificare all’imputato e alla persona offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Immediatamente dopo la notificazione, il P.M. forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice (del dibattimento) unitamente al decreto ( art. 553 c.1 ). All’imputato non è riconosciuta la garanzia dell’udienza preliminare che consente un vaglio preventivo sulla idoneità degli elementi raccolti nel corso delle indagini a sostenere l’accusa in giudizio. Inoltre, l’imputato è estromesso dalla formazione del fascicolo per il dibattimento , che è formato unilateralmente dal P.M. Comunque, l’imputato ed il suo difensore possono, in sede di questioni preliminari prima che venga dichiarato aperto il dibattimento, chiedere che vengano esclusi dal fascicolo del dibattimento tutti quegli atti che non potevano esservi inseriti. Prima di emettere il decreto di citazione a giudizio , il P.M., a pena di nullità, deve aver fatto notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché, ove l’indagato abbia chiesto di essere interrogato, l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ( art. 552 c.2 ). Il decreto di citazione a giudizio ha un contenuto più complesso rispetto a quello del rito collegiale e del rito monocratico per i reati più gravi; deve contenere tre elementi ulteriori:

1. L ’avviso all’imputato che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà

assistito dal difensore d’ufficio ( art. 552 c.1lett. e );

2. L’avviso all’imputato che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può chiedere il giudizio

abbreviato o il patteggiamento, o presentare domanda di oblazione ( art. 552 c.1lett. f );

3. L’avviso che il fascicolo delle indagini è depositato nella segreteria del P.M. e i loro difensori possono

prenderne visione ed estrarne copia ( art. 552 c.1 lett. g ). L’udienza di comparizione ➜ Il legislatore del 1999 ha previsto un’apposita udienza, denominata udienza di comparizione ( art. 555 ). ➜ È una sorta di trait d’union tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio. L’udienza di comparizione ha almeno due funzioni:

  • da un lato l’imputato può scegliere un rito alternativo;
  • dall’altro se si va al dibattimento, le parti svolgono una serie di attività, che altrimenti troverebbero la loro sede nell’udienza dibattimentale. In ogni caso è previsto che le parti, a pena di inammissibilità, debbano depositare 7 giorni prima della data fissata per l’udienza, le liste «dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’ art. 210 di cui intendono chiedere l’esame» ( art. 555 c.1 ). Ove infatti non si instauri alcun rito speciale, l’udienza di comparizione può sfociare nel dibattimento.

polizia giudiziaria, le c.d. camere di sicurezza , se non sono idonei l’abitazione dell’arrestato o un altro luogo di privata dimora o un luogo pubblico di cura o di assistenza o comunque, se l’arresto è dovuto a rapina o ad estorsione semplice o a furto in abitazione con strappo. In caso di mancanza o indisponibilità delle camere di sicurezza, o se ricorrono ragioni di necessità ed urgenza, il P.M. ordina con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale.

  • Il giudizio direttissimo per iniziativa della polizia giudiziaria Se il P.M. non ordina alla polizia di mettere l’arrestato a propria disposizione, questi entro 48 ore deve essere condotto davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio, direttamente dagli ufficiali o agenti che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato ( artt. 558 c.1 ). La formulazione dell’imputazione è comunque riservata al P.M. Se il giudice non tiene udienza la polizia giudiziaria è obbligata a fornirgli immediata notizia dell’arresto in modo che egli possa fissare l’udienza entro 48 ore dalla avvenuta limitazione della libertà personale.
  • Il giudizio direttissimo per iniziativa del P.M. Spetta alla pubblica accusa il potere di ordinare che l’arrestato sia posto a propria disposizione ( art. 386 ); in tal caso il P.M. presenta direttamente in udienza l’imputato entro 48 ore dall’arresto per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo ( art. 558 c.4 ). Svolgimento del rito direttissimo ➜ Se l’arresto non è convalidato, il giudice deve restituire gli atti al P.M., salvo che questi e l’imputato consentano al giudizio direttissimo. In caso di mancata convalida il P.M. potrà comunque esercitare l’azione penale nelle forme ordinarie. Se l’arresto è convalidato, si deve svolgere il rito direttissimo. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento; in tal caso «il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento» ( art. 558 c.8 ). Se l’imputato intende affrontare il dibattimento, può chiedere un termine non superiore a 5 giorni per preparare la difesa ( art. 558 c.7 ). La convalida dell’arresto davanti al G.I.P. ➜ anche in assenza di un’espressa previsione legislativa, quando il P.M. chiede la messa a disposizione del soggetto arrestato è possibile che il giudizio di convalida e quello sulla responsabilità seguano strade separate. Il P.M. infatti può optare per la sola convalida dell’arresto davanti al G.I.P. entro 48 ore dalla richiesta della pubblica accusa, per poi procedere con le forme ordinarie o con un procedimento speciale; oppure ai sensi dell’ art. 386 c.4 , resta salva la normativa sull’arresto domiciliare o sull’uso delle camere di sicurezza. a. Il giudizio immediato. All’interno del codice non è dato rinvenire alcuna menzione del giudizio immediato. Tuttavia, deve ritenersi applicabile il giudizio immediato nel procedimento monocratico con udienza preliminare in forza del rinvio , contenuto nell’ art. 549 , alle disposizioni relative al tribunale in composizione collegiale «in quanto applicabili». Pertanto, nel giudizio immediato per procedimenti di competenza del tribunale monocratico per i quali è prevista l’ udienza preliminare , se il P.M. decide di accedere al giudizio immediato, non deve essere inviato l’avviso di conclusione delle indagini ( art. 415 - bis ). Il problema dell’applicabilità del giudizio immediato si pone differentemente nel procedimento monocratico senza udienza preliminare, e cioè con citazione diretta. Il punto di partenza del ragionamento sta nella constatazione che la specialità del giudizio immediato consiste proprio nella possibilità di far transitare immediatamente il procedimento dalle indagini preliminari alla fase del giudizio, senza il necessario passaggio attraverso l’udienza preliminare. Poiché il procedimento monocratico per citazione diretta si atteggia già per sua natura come “immediato”, prevenendo direttamente alla fase processuale, deve ritenersi con esso incompatibile la normativa sul giudizio immediato, che ottiene il medesimo effetto. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai costante: il giudizio immediato non è applicabile nel procedimento monocratico a citazione diretta. b. La sospensione del procedimento con messa alla prova. In forza del richiamo contenuto nell’ art.

464 - bis c.1 , nel rito monocratico con citazione diretta trova applicazione la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, istituto introdotto dalla legge n. 67 del 2014. L’ambito applicativo di quest’ultimo procedimento, infatti, coincide con quello del rito monocratico senza udienza preliminare. L’imputato può presentare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e, in tal caso, si applicano le disposizioni previste dal titolo V- bis del libro sesto.