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procedimenti speciali, Appunti di Diritto Penale

esamina dei diversi tipi di procedimenti speciali

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 25/01/2022

Federicapalocassino
Federicapalocassino 🇮🇹

16 documenti

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PROCEDIMENTI SPECIALI
È il PM che sceglie la forma ordinaria dell'esercizio dell'azione penale o quelle alternative normalmente agisce lui in
quando il titolare dell'azione penale e quindi è colui che da impulso alla fase processuale e determina il passaggio dalle
indagini preliminari al processo con l'esercizio dell'azione penale ossia con la formulazione dell'imputazione. In conseguenza
la difesa può effettuare la propria scelta processuale. Ci sono delle eccezioni a questa regola: l'indagato può fare la prima
volta cioè può sollecitare in via anticipata il procedimento penale, evitando il giudizio dibattimentale. Questo avviene in due
casi:
- applicazione della pena su richiesta delle parti (PATTEGGIAMENTO)--> può provenire dall'indagato già nella
fase delle indagini preliminari
- messa alla prova con conseguente estinzione del reato che prima riguardava solo i procedimenti penali nei
confronti dei minorenni mentre oggi è stata estesa anche gli imputati maggiorenni, ed anche in questo caso la
richiesta può intervenire nella fase delle indagini preliminari.
Fino a questo momento abbiamo parlato del procedimento ordinario da cui si distinguono due modelli processuali:
- PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI che contiene quei riti che hanno la medesima struttura del rito
ordinario (dalle ip alle impugnazioni), ma che rispetto al modello base si caratterizzano per alcune particolarità che
riguardano ho il giudice o il tipo di responsabilità da accertare procedimento presso il Tribunale monocratico,
presso il giudice di pace, presso il Tribunale dei Minorenni e quello che accerta la responsabilità amministrativa
dell'ente;
- PROCEDIMENTI SPECIALI contiene quei riti che si distaccano dal modello base perché si limitano ad
omettere una delle fasi processuali cioè ho l'udienza preliminare o il dibattimento o entrambe giudizio
abbreviato, patteggiamento, sospensione del procedimento con messa alla prova, giudizio immediato, procedimento
direttissimo e procedimento per decreto
Il pm formula l'imputazione in diverse modalità:
- FORME ORDINARIE 1)Richiesta di rinvio al giudizio nei casi in cui il processo transita nel udienza
preliminare-> la richiesta è rivolta al GIP che assume la competenza funzionale di un giudice del GUP quando non
è previsto lo svolgimento dell'udienza prima del giudizio dibattimentale; 2)Decreto di citazione diretta a giudizio
del pm dopo aver fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini all'indagato per esercitare la possibilità di
avvalersi delle facoltà difensive-> si passa direttamente dalla fase delle indagini alla fase dibattimentale con un
decreto che emette il pm,Definito diretto perché non c'è il filtro dell' udienza preliminare.
- FORME ALTERNATIVE 1) richiesta di giudizio immediato, 2) Decreto di citazione a giudizio direttissimo,
con la presentazione dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per il giudizio direttissimo
(IMPUTAZIONE ORALE), 3) richiesta di decreto penale di condanna rivolta al GIP quando il pm vuole definire
il procedimento senza il giudizio dibattimentale in via anticipata, 4) richiesta di patteggiamento, il pm assume
l'iniziativa chiedendo all'indagato divenuto imputato a seguito della richiesta del pm di concordare una pena
controllata poi dal GIP e valutata.
Forme diverse di esercizio dell'azione penale danno luogo a processi diversi:
- GIUDIZIO ORDINARIO IP-UP-Atti preliminari al dibattimento- DIB ( atti introduttivi del dibattimento e
fase dibattimentale in senso stretto)--> il termine dibattimento indica in senso lato l'intero giudizio dibattimentale
mentre in senso stretto intendiamo l'espletamento dell'attività istruttoria
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PROCEDIMENTI SPECIALI

È il PM che sceglie la forma ordinaria dell'esercizio dell'azione penale o quelle alternative→ normalmente agisce lui in quando il titolare dell'azione penale e quindi è colui che da impulso alla fase processuale e determina il passaggio dalle indagini preliminari al processo con l'esercizio dell'azione penale ossia con la formulazione dell'imputazione. In conseguenza la difesa può effettuare la propria scelta processuale. Ci sono delle eccezioni a questa regola: l'indagato può fare la prima volta cioè può sollecitare in via anticipata il procedimento penale, evitando il giudizio dibattimentale. Questo avviene in due casi:

  • applicazione della pena su richiesta delle parti (PATTEGGIAMENTO)--> può provenire dall'indagato già nella fase delle indagini preliminari
  • messa alla prova con conseguente estinzione del reato→ che prima riguardava solo i procedimenti penali nei confronti dei minorenni mentre oggi è stata estesa anche gli imputati maggiorenni, ed anche in questo caso la richiesta può intervenire nella fase delle indagini preliminari. Fino a questo momento abbiamo parlato del procedimento ordinario da cui si distinguono due modelli processuali:
  • PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI→ che contiene quei riti che hanno la medesima struttura del rito ordinario (dalle ip alle impugnazioni), ma che rispetto al modello base si caratterizzano per alcune particolarità che riguardano ho il giudice o il tipo di responsabilità da accertare→ procedimento presso il Tribunale monocratico, presso il giudice di pace, presso il Tribunale dei Minorenni e quello che accerta la responsabilità amministrativa dell'ente;
  • PROCEDIMENTI SPECIALI→ contiene quei riti che si distaccano dal modello base perché si limitano ad omettere una delle fasi processuali cioè ho l'udienza preliminare o il dibattimento o entrambe→ giudizio abbreviato, patteggiamento, sospensione del procedimento con messa alla prova, giudizio immediato, procedimento direttissimo e procedimento per decreto Il pm formula l'imputazione in diverse modalità:
  • FORME ORDINARIE→ 1)Richiesta di rinvio al giudizio nei casi in cui il processo transita nel udienza preliminare-> la richiesta è rivolta al GIP che assume la competenza funzionale di un giudice del GUP quando non è previsto lo svolgimento dell'udienza prima del giudizio dibattimentale; 2)Decreto di citazione diretta a giudizio del pm dopo aver fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini all'indagato per esercitare la possibilità di avvalersi delle facoltà difensive-> si passa direttamente dalla fase delle indagini alla fase dibattimentale con un decreto che emette il pm,Definito diretto perché non c'è il filtro dell' udienza preliminare.
  • FORME ALTERNATIVE→ 1) richiesta di giudizio immediato, 2) Decreto di citazione a giudizio direttissimo, con la presentazione dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per il giudizio direttissimo (IMPUTAZIONE ORALE), 3) richiesta di decreto penale di condanna rivolta al GIP quando il pm vuole definire il procedimento senza il giudizio dibattimentale in via anticipata, 4) richiesta di patteggiamento, il pm assume l'iniziativa chiedendo all'indagato divenuto imputato a seguito della richiesta del pm di concordare una pena controllata poi dal GIP e valutata. Forme diverse di esercizio dell'azione penale danno luogo a processi diversi:
  • GIUDIZIO ORDINARIO→ IP-UP-Atti preliminari al dibattimento- DIB ( atti introduttivi del dibattimento e fase dibattimentale in senso stretto)--> il termine dibattimento indica in senso lato l'intero giudizio dibattimentale mentre in senso stretto intendiamo l'espletamento dell'attività istruttoria
  • RITI ALTERNATIVI→ Che presentano caratteristiche diverse rispetto al modello ordinario. sul piano Strutturale li possiamo distinguere in due categorie: 1)Riti che evitano il giudizio dibattimentale, 2) Riti che accelerano l'accesso al giudizio dibattimentale RITI CHE EVITANO IL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE→ Determinano una definizione in via anticipata del procedimento penale con una pronuncia di merito-> cioè una pronuncia in merito della fondatezza dell'impugnazione;Cioè una decisione e stabilisce se alla luce delle prove acquisite può dirti fondata o meno l'accusa formulata dal pm all'atto di esercizio dell'azione penale-> che decide se l'imputato debba essere prosciolto o condannato→ SERVE IL CONSENSO DELL’IMPUTATO. (Decreto o ordinanza di archiviazione emessa dal GIP a seguito di opposizione della persona offesa definisce il procedimento penale ma non è una pronuncia di merito perché stabilisce solo che allo stato degli atti non ci sono gli estremi per procedere al giudizio dibattimentale→ GIUDIZIO ABBREVIATO, DECRETO PENALE DI CONDANNA, PATTEGGIAMENTO, MESSA ALLA PROVA (PER IL DALIA ANCHE OBLAZIONE CHE DIVIDIAMO IN SEMPLICE -> AMMENDE, E SPECIALE-> AMMENDE O ARRESTO CHE PERO’ NON E’ CONSENTITA PER GLI ILLECITI PUNITI CON L’ERGASTOLO E PER LE CONTRAVVENZIONI PUNITE CONGIUNTAMENTE CON ARRESTO E AMMENDA→ la richiesta di oblazione è richiesta al GIP-> se ammessa l’indagato paga ed il gip emette sentenza di non doversi procedere→ NON E’ UN RITO ALTERNATIVO!!!! I RITI ALTERNATIVI SONO QUELLI CHE PORTANO IL GIUDICE AD EMETTERE UNA PRONUNCIA DI MERITO PROSCIOGLIMENTO O CONDANNA) RITI CHE ELIMINANO L’UP→ Per arrivare più velocemente al dibattimento; di solito prescindono dal consenso dell'imputato→ GIUDIZIO DIRETTISSIMO E GIUDIZIO IMMEDIATO DIFFERENZA TRA ARCHIVIAZIONE E SENTENZE DI MERITO→ Le sentenze di archiviazione e di non doversi procedere sono decisioni allo stato degli atti per cui se subentrano elementi di prova nuovi il procedimento può essere riaperto. La sentenza di merito per il ne bis in idem può essere riaperta solo in un caso che rappresenta un'eccezione ed è la REVISIONE. La revisione è un fatto atipico ed è il punto di equilibrio tra esigenze di certezza delle situazioni giuridiche ed esigenze di giustizia. Se sopravvengono nuove prove che dimostrano l'ingiustizia della condanna dell'imputato, se la sentenza di condanna è diventata irrevocabile comunque l'esigenza di giustizia e più forte di quella di certezza per cui legislatore consente di rivedere il giudizio di condanna anche se è divenuta irrevocabile. Non si può rivedere il giudizio assolutorio se non nell'unico caso della collaboratore di giustizia. Archiviazione sentenza di non luogo a procedere sono invece pronuncia meramente processuali per cui la loro forza di resistenza e minore→ nel caso di archiviazione ai fini dell'eventuale riapertura del procedimento penale è sufficiente dimostrare l'esigenza di nuove attività investigative→ Tutto questo per dire quindi che l'oblazione non rientra propriamente all'interno dei riti alternativi come accade invece ad esempio per l'abbreviato o per il patteggiamento. Nel Patteggiamento il giudice riceve la richiesta congiunta delle parti e può-> accogliere la richiesta ed emettere la sentenza che applica la pena concordata dalle parti; rigettare la richiesta; prosciogliere l'imputato se dagli atti deriva l'insussistenza degli elementi per poter attribuire quel fatto all'imputato. Allo stesso modo per il decreto penale di condanna→ il GIP che riceve la richiesta di decreto penale di condanna dal pm può accogliere la richiesta oppure rigettare La richiesta se ritiene in sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto e prosciogliere l'imputato→ con L’OBLAZIONE QUESTO NON C’E’!!! il giudice può ammettere o rigettare la richiesta dell'imputato per il pagamento ma non può MAI PROSCIOGLIERE→ Perché mentre nel patteggiamento se la richiesta dell'imputato è nella fase delle indagini preliminari e ottiene il consenso del pm-> Il consenso alla richiesta avanzata dall'imputato costituisce l'atto di esercizio dell'azione penale che implica inevitabilmente la necessità di una pronuncia di merito; sulla richiesta di oblazione formulata dall'indagato

sono riti che accelerano l'accesso al DIBATTIMENTO→ per cui non è previsto il consenso dell'imputato in quanto questi ritmi hanno una natura, una logica diversa c'è quella di consentire l'accesso più rapido al dibattimento. Il PM non può d'autorita elidere il giudizio dibattimentale che rappresenta la sintesi delle garanzie costituzionali concessi all'imputato la cui tutela è ineludibile senza il suo consenso ma può porre in essere dei riti che prevedono un accesso più rapido al dibattimento stesso che comunque elidono una garanzia ma che tuttavia non è una garanzia di rango costituzionale. Il legislatore a presto l'udienza preliminare per i reati di maggiore allarme sociale prevedendo anche il vaglio che ci sia un giudice che valuta la correttezza della determinazione assunta dall'organo incoerente un favore dell'esercizio dell'azione penale→ la regola è che è prevista l'udienza preliminare solo per i reati di maggiore allarme sociale e cioè per i reati con una pena edittale massima SUPERIORE a 4 ANNI. Diverso è il discorso degli atti preliminari al dibattimento, la fate interposta tra il provvedimento di rinvio a giudizio, fino alla data della prima udienza dibattimentale→ ci deve essere appunto uno spazio di tempo per consentire il rispetto del termine dilatorio minimo consenso all'imputato prima dell'inizio del giudizio dibattimentale. Infatti il decreto di citazione diretta a giudizio deve essere notificato all'imputato almeno 60 giorni prima del giudizio dibattimentale il decreto che dispone il giudizio il giudice dell'udienza dibattimentale deve essere notificato all'imputato almeno 20 giorni prima in quanto essendoci stata l'udienza preliminare, all'imputato serve un termine dilatorio minimo per attuare il diritto di difesa→ il problema qui è leggermente diverso perché il pm porta via all'imputato il tempo per preparare la propria difesa in vista del giudizio dibattimentale, considerata una garanzia con qualità costituzionale che non si può sopprimere radicalmente in quanto il riso rischierebbe di non superare il vaglio di legittimità costituzionale→ una garanzia dell'imputato strumentale e funzionale al riconoscimento del giusto processo→ infatti questa garanzia non viene completamente compressa ma solo LIMITATA. ANALIZZIAMO I DIVERSI RITI

  1. GIUDIZIO ABBREVIATO Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare già al momento dell'udienza preliminare quella decisione di merito che di regola è emanata al termine del dibattimento; ai fini della decisione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.  PRESUPPOSTO RICHIESTA IMPUTATO→ Che ha una doppia possibilità:
  • formulare una richiesta NON CONDIZIONATA, limitandosi a chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini;
  • presentare una richiesta CONDIZIONATA, subordinando lo svolgimento del rito abbreviato all'assunzione di determinate prove; All’esito del giudizio abbreviato il giudice se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti può disporre d'ufficio l'integrazione probatoria necessaria; il processo si conclude nel udienza preliminare con una sentenza di condanna o di proscioglimento senza che sia necessario arrivare al dibattimento. In caso di condanna, la pena determinata dal giudice è RIDOTTA DI ⅓ e all'ergastolo è sostituita la reclusione di 30 anni→ la riduzione della pena costituisce un incentivo per l'imputato e lo compensa per la scelta di rinunciare ai diritti che gli spettano in dibattimento.  il giudizio abbreviato comporta una modifica dell'udienza preliminare che, da filtro destinato ad accertare la necessità del dibattimento, diventa la sede in cui si deve decidere sulla responsabilità dell'imputato GIUDIZIO ABBREVIATO SU RICHIESTA NON CONDIZIONATA→ Il termine finale per la presentazione della richiesta è la formulazione delle CONCLUSIONI NELL UP→ a seguito della richiesta il giudice deve disporre il giudizio abbreviato con ordinanza, ovviamente se la richiesta proviene da un soggetto legittimato. Il giudizio si svolge in camera di consiglio anche se è possibile procedere in pubblica udienza se tutti gli imputati ne fanno richiesta. ART 441 C 1, Si devono

osservare le disposizioni previste per UP, fatta eccezione per quella relativa alla modifica dell’imputazione→ il giudizio abbreviato non condizionato non permette la modifica dell'imputazione, salvo il caso in cui il giudice provveda all'integrazione probatoria. Al termine del procedimento il giudice valuta discrezionalmente la possibilità di decidere allo stato degli atti:

  • se lo ritiene possibile pronuncia sentenza utilizzando come base probatoria gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e quelli eventualmente acquisiti nel udienza preliminare fino a quel momento
  • se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assumo su richiesta di parte o d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione-> INTEGRAZIONE PROBATORIA ART 441 C5-> sollecita le parti a presentare le proprie conclusioni e decide→ all'assunzione delle prove si deve procedere secondo le forme stabilite dal 422 in relazione allo svolgimento eccezionale dell’UP: l'audizione delle persone è condotta dal giudice al quale pubblico ministero e difensori possono chiedere di porre determinate domande. Sempre nel caso in cui il giudice disponga l'integrazione probatoria si rende applicabile in via eccezionale l'art 423-> il pubblico ministero potrà modificare l'imputazione ed effettuare nuove contestazioni in udienza con le regole previste per l'udienza preliminare. Terminata la discussione, il giudice provvede a redigere la sentenza in base alle norme vigenti per il dibattimento-> l'esito potrà essere condanna o proscioglimento. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, la documentazione delle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio e le prove assunte in udienza. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso. GIUDIZIO ABBREVIATO SU RICHIESTA CONDIZIONATA→ L’imputato, anziché limitarsi a chiedere semplicemente il giudizio abbreviato, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione→ deve quindi indicare le prove di cui chiede l'ammissione. In questo caso il giudice tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta dell'imputato risulta:
  • NECESSARIA ai fini della decisione→ in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, le ulteriori prove si devono configurare come INTEGRATIVE e non sostitutive del materiale già acquisito e utilizzabile come base cognitiva-> il giudice deve rigettare la richiesta del mezzo di prova se tende a far entrare in forma diversa un elemento già esistente negli atti scritti. L’integrazione deve prefigurarsi come INDISPENSABILE ad assicurare il completo accertamento di tutti quei fatti che sono oggetto di prova ai sensi dell'art 187.
  • COMPATIBILE con le finalità di economia processuale proprie del rito in questione→ la Corte Costituzionale ha neutralizzato sostanzialmente la portata di questo requisito quando ha precisato che il giudizio abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale-> ci sarà sempre una considerevole economia processuale. Se il giudice accoglie la richiesta, sì fa luogo a giudizio abbreviato con assunzione di tutte quelle prove che sono state indicate dall'imputato→ in questo caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prove contrarie. Se dopo l'assunzione delle prove richieste dall'imputato, il giudice ritiene ancora di non poter decidere può assumere l'ufficio ulteriori prove. Se il giudice rigetta la richiesta condizionata di giudizio abbreviato, l'imputato può proporre una nuova richiesta→ l'originaria richiesta condizionata rigettata dal giudice dell'udienza preliminare, può comunque essere REITERATA senza modificazioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il giudice del dibattimento IN LIMINE LITIS deve prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e, all'esito, verificare se effettivamente c'era la necessità di assumere le prove richieste:
  • se accerta che era necessaria l'integrazione probatoria, il giudice instaura il giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento→ sul presupposto che il rigetto della richiesta condizionata di giudizio abbreviato, se ingiustificato o il legittimo circa il profilo della necessità della prova ai fini della decisione, appare IDONEO a pregiudicare definitivamente l'aspettativa di una riduzione premiale della pena in caso di condanna essendo indubbio che il diniego del rito comporta effetti rilevanti in tema di individuazione della pena legale;

giudizio abbreviato è posto il termine di 15 GIORNI dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato e le stesse formalità si applicano qualora l'imputato intenda chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il GIP valuta l'ammissibilità della richiesta dell'imputato-> una volta accolta la richiesta il GIP fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio e ne dà avviso almeno 5 GIORNI PRIMA al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se a seguito di sopravvenuta modifica dell'imputazione, l'imputato revoca la richiesta di giudizio abbreviato, il giudice dispone che si proceda al dibattimento nelle forme del giudizio immediato. C. PROCEDIMENTO PER DECRETO→ L'imputato può presentare OPPOSIZIONE SCRITTA e può chiedere il giudizio abbreviato→ ricevuta la richiesta, il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno 5 GIORNI PRIMA al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. In questa udienza sarà valutata la richiesta e se accolta si procederà giudizio abbreviato con le consuete norme dell'udienza preliminare in quanto applicabili. Se si tratta di richiesta condizionata di giudizio abbreviato ed il giudice la rigetta, il medesimo emette il decreto di giudizio immediato e si procederà al dibattimento→ l'imputato può rinnovare la richiesta PRIMA della dichiarazione di apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene ragionevole il rigetto, dispone il rito abbreviato. Al dibattimento si arriva anche quando, a seguito di sopravvenuta modificazione dell'imputazione, l'imputato revoca la richiesta di giudizio abbreviato. Nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel rito della applicazione della pena su richiesta delle parti→ la scelta compiuta dall'imputato di scegliere il rito abbreviato è da considerarsi INCOMPATIBILE con quella di chiedere il patteggiamento. INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E GIUDIZIO ABBREVIATO L 479/99 che ha modificato la normativa del giudizio abbreviato ha dato luogo ad alcuni problemi di compatibilità con la nuova regolamentazione delle investigazioni difensive così come modificate dalla L 397/2000 La documentazione delle investigazioni difensive può essere presentata nel corso delle indagini preliminari→ se è esercitata l'azione penale, la documentazione segue il fascicolo delle indagini che viene depositato presso la cancelleria del GUP→ il pubblico ministero e il difensore possono ancora svolgere un supplemento integrativo; le parti sono invitate a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. All’inizio dell’ UP i difensori possono chiedere l'ammissione gli atti e documenti tra cui ci può essere la documentazione delle investigazioni difensive. Dopo che il giudice ha ammesso la documentazione, questa diventa utilizzabile per la decisione sul rinvio a giudizio→ il pubblico ministero può avere la necessità di presentare prove contrarie, ma può ritenere che il quadro probatorio per il rinvio a giudizio sia sufficiente e quindi può decidere di rinviare l'espletamento di eventuali indagini ad un momento successivo. Se prima che siano formulate le conclusioni dell'udienza preliminare, l'imputato chiede il giudizio abbreviato non condizionato, il pubblico ministero può valutare il quadro probatorio non sufficiente per tale rito e può chiedere un rinvio per compiere indagini. Con la sentenza 184/2009 la Corte Costituzionale ha valutato la compatibilità di questa disciplina con i principi del giusto processo; il giudice delle leggi ha precisato che nell'ambito di un giudizio abbreviato gli atti di investigazione difensiva acquistano valore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'intera indagine preliminare, sono equiparati agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero in quanto c'è una rinuncia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova→ l'utilizzabilità di questi atti in forza del CONSENSO del solo imputato appare rispettosa del principio di parità tra le parti adeguato alla diversità dei ruoli e dei poteri che hanno le parti nell'ambito delle varie fasi del procedimento penale. Secondo la Corte l'utilizzabilità degli atti di investigazione difensiva appare giustificata anche in una prospettiva di COMPLESSIVO RIEQUILIBRIO dei poteri dei contendenti. La giurisprudenza di legittimità ha accolto le impostazioni della Consulta affermando che coincidendo il termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato con quello per la formulazione delle conclusioni, il materiale probatorio utilizzabile dal giudice per la decisione comprende anche i risultati delle indagini difensive depositati in sede di udienza preliminare.  I LIMITI ALL’APPELLO NEL GIUDIZIO ABBREVIATO

SENTENZE DI CONDANNA→ le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria DELL’AMMENDA non sono appellabili→ l'imputato può proporre appello contro la condanna pronunciata nel rito abbreviato, purché la condanna non consista solo in un'ammenda Il PM NON può proporre appello contro la condanna, può farlo solo quando il giudice ha modificato il titolo di reato. SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO→ In seguito a 2 dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art 443, modificato dalla LEGGE PECORELLA 46/2006 Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate con qualsiasi formula. L’imputato di regola NON può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ma può appellare le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente. Al di fuori dei limiti menzionati valgono le regole ordinarie sulle impugnazioni→ la decisione emessa al termine del giudizio abbreviato è assimilabile a quella dibattimentale per cui ai fini delle impugnazioni, si osserva la disciplina sui termini prevista per le settembre dibattimentali. L’appello, quando è ammesso, si svolge in camera di consiglio e non in pubblica udienza. Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, quando non sono sottoponibili a d'Appello, sono comunque passabili di ricorso per cassazione ART 568 C2.  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE→ 1999-2001→ Sul piano STRUTTURALE le riforme hanno determinato la contemporanea presenza di due modelli con caratteristiche assolutamente opposte: PROCEDIMENTO ORDINARIO regolato dai principi del giusto processo, si svolge in dibattimento ed è fondato sul contraddittorio e sulla conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in modo unilaterale. La decisione per i reati più gravi è affidata ad un giudice collegiale e si fonda su elementi acquisiti con il metodo dell'esame incrociato in pubblica udienza. GIUDIZIO ABBREVIATO→ Il consenso dell'imputato permette lo svolgersi di un rito che si discosta dei principi del giusto processo. La decisione è presa nell’UP, ed è fondata su prove raccolte in modo unilaterale dalle parti ed è affidata ad un giudice singolo che ha poteri discrezionali di iniziativa probatoria d'ufficio. All’udienza non è presente il pubblico e non si svolge l'esame incrociato. Il rito abbreviato soddisfa l'esigenza di celerità e deflazione del dibattimento con unico meccanismo di carattere negoziale, basato sulla riduzione della pena.

  1. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI La denominazione RITO sta a significare che il giudice con sentenza applica quella pena che è stata precisata da una CONCORDE RICHIESTA DELLE PARTI, cioè imputato e pubblico ministero→ il giudice deve controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta. La decisione avviene allo stato degli atti e quindi sulla base del fascicolo delle indagini ed eventualmente del fascicolo del difensore→ semplificazione consiste nell'eliminare l'assunzione delle prove e nell'utilizzare i verbali degli atti di indagine ai fini della decisione. Una volta pronunciata la sentenza di regola non è appellabile ma può essere sottoposta a ricorso per cassazione. Nel determinare la pena, sulla quale si fonda all'accordo, si deve applicare una DIMINUZIONE FINO AD ⅓ che opera dopo che è stato effettuato il computo delle circostanze. DIFFERENZA TRA:
  • PATTEGGIAMENTO→ L'imputato sa in ANTICIPO qual è la quantità di pena che sarà applicata se il giudice accoglierà l'accordo→ il sacrificio del diritto alla prova e compensato dal fatto che l'imputato, accordandosi con il pubblico ministero. incide DIRETTAMENTE SULLA QUANTITA’ E SULLA QUALITA’ DELLA PENA, in modo da poter valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie che il dibattimento offre.
  • RITO ABBREVIATO→ L'imputato nel momento in cui chiede il rito abbreviato non conosce l'esito del processo e in caso di condanna non conosce l'entità della PENA BASE che il giudice sceglierà e sulla quale sarà operata la riduzione di ⅓ → SCELTA AL BUIO.

MESI. Se le attenuanti prevalgono sulle aggravanti, sono teoricamente negoziabili i reati punibili con una pena base fino ad 11 anni di reclusione. Rientrano nel patteggiamento allargato, almeno in senso astratto-> il tentato omicidio, il peculato, la concussione, la rapina a mano armata→ il patteggiamento allargato diventa uno strumento di deflazione dibattimentale di rilievo nella prassi giudiziaria; tuttavia non può comportare i benefici della figura tradizionale.  DISCIPLINA COMUNE Possono prendere l'iniziativa tendente all'accordo l'imputato, il difensore munito di procura speciale, il PM→ l'imputato può rinunciare a difendersi nei confronti degli elementi raccolti durante le indagini e ritenere preferibile un accordo con la pubblica accusa sulla quantità della pena. Il PM, per evitare l'incognita del dibattimento, può SONDARE la disponibilità dell'indagato. Una richiesta UNILATERALE, che provenga da una sola delle parti potenziale nel corso delle indagini preliminari, obbliga il giudice a fissare un termine affinché la controparte esprima un eventuale consenso: prima della scadenza la richiesta non è revocabile. La sede naturale per le esplicarsi dell'accordo è UP, quando l'imputato ha già avuto modo di conoscere l'intero fascicolo delle indagini e di ponderare la sua strategia difensiva. Il TERMINE FINALE per la presentazione della richiesta di patteggiamento è la PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL’UP→ la soluzione si armonizza con il nuovo assetto dell'udienza preliminare, come sede di approfondito ovaio dell'imputazione con possibilità di integrazione probatoria. La richiesta può essere presentata anche a termine della nuova udienza fissata con ordinanza per l'integrazione delle indagini.  PROBLEMA AMMISSIONE REITA’-->Il codice non impone all'imputato che riconoscere esplicitamente la propria responsabilità nel momento in cui vive l'applicazione della pena o stipula l'accordo con il pubblico ministero→ la richiesta di patteggiamento da parte dell'imputato non equivale ad un’AMMISSIONE DI REITA’->Se anche avesse reso una confessione questa sarebbe liberamente valutabile dal giudice, che comunque può disporre la comparizione dell'imputato per verificare la volontarietà della richiesta o del consenso. RIGETTO DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA E CONTROLLO DEL GIUDICE→ Il PM ed il giudice hanno una discrezionalità VINCOLATA nel valutare la richiesta di patteggiamento proveniente dall'imputato; le loro determinazioni sono sottoposte un successivo controllo→ il PM tuo rispetto alla richiesta formulata dall'imputato ma deve enunciarne le ragioni che possono essere eseguita della pena proposta o non corretta qualificazione del fatto da parte del richiedente. Il diniego del PM impedisce al GUP di decidere sulla richiesta unilaterale dell'imputato. Il giudice valuta la legittimità e la fondatezza dell'accordo delle parti sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini ed eventualmente nelle documentazioni delle attività investigative difensive. Il giudice deve valutare che la pena indicata sia CONGRUA-> sull' accordo intercorso tra il pubblico ministero e l'imputato il giudice svolge un controllo di carattere SOSTANZIALE, non si limita a recepire solo la volontà delle parti. La necessità di un simile controllo scaturisce dalla Costituzione che considera la libertà personale come inviolabile e cioè non rinunciabile neanche dallo stesso titolare→ la Carta fondamentale impedisce di lasciare la quantificazione della pena nella piena disponibilità delle parti. Quella applicata non è la PENA GIUSTA determinata attraverso una valutazione esclusivamente penalistica ma tiene conto dell'incentivo che il legislatore ha concesso alla scelta dell'imputato di non esercitare il suo diritto di difesa in dibattimento. LE DECISIONI DEL GIUDICE→ In presenza di una concorde richiesta dell'imputato e del pubblico ministero il giudice:

  • se ritieni corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti nonché congrua la pena, pone con sentenza l'applicazione della pena ed enuncia nel dispositivo che c'è stata richiesta delle parti;
  • in caso contrario, con ordinanza rigetta la richiesta e ordina di procedere con il rito ordinario;
  • può ritenere che, sulla base degli atti, l'imputato deve essere prosciolto→ in questo caso pronuncia ufficio sentenza con una delle formule terminative previste dall'art 129 perché riconosce: che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato, che non è previsto come reato, che il reato è estinto, che manca

una condizione di procedibilità→ il giudice deve prosciogliere solo se risulta provata una delle cause di non punibilità di cui all'art 129 C1. Il giudice, al quale è sottoposto il progetto di sentenza sul quale concordano accusa e difesa, deve applicare una regola di giudizio diversa da quella di cui all'art 530 C2→ in dibattimento il giudice proscioglie se ci sono prove dell'innocenza oppure in presenza di dubbio sulla reità; nel caso di concorde richiesta della pena, il giudice, se anche per ipotesi ritenesse che il pubblico ministero non ha eliminato ogni ragionevole dubbio sulla reità, deve pronunciare sentenza di patteggiamento perché l'art 444 C2 non gli lascia alternativa. COMPORTAMENTO DELL’IMPUTATO La richiesta di applicazione di pena, formulata dall'imputato e non accolta dal pubblico ministero dal giudice, non possono essere utilizzate nella motivazione di una successiva sentenza come argomento al fine di dimostrare la reità. Il comportamento dell'imputato è solo una rinuncia difendersi e può essere fondato su diversi motivi, come quello di evitare i costi e la pubblicità del dibattimento→ quindi è opportuno che al giudice si è sempre consentito di valutare la possibilità di prosciogliere l'imputato per art 129 anche se è stato perfezionato un patteggiamento tra accusa e difesa. MANCATA TUTELA DELLA PARTE CIVILE→ la parte civile e il soggetto maggiormente sacrificato dal patteggiamento→ ART 444 C2, il giudice, quando accoglie la concorde richiesta dell'imputato e del pubblico ministero, non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante dal reato→ la sentenza di patteggiamento non rende giustizia al danneggiato, che è costretta ad iniziare un processo civile-> il danneggiato può proporre l'azione di danno in sede civile senza che vi sia sospensione di tale processo. poiché l'art 444 C2, deroga espressamente all'art 75 C3. Il giudice quando accoglie la concorde richiesta di applicazione della pena, deve condannare l'imputato a risarcire le spese processuali sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi compensazione totale o parziale. CASI NEI QUALI IL PATTEGGIAMENTO E’ CONDIZIONATO ALLA RESTITUZIONE DEL PROFITTO DEL REATO→ Ci sono norme che ammettono il patteggiamento solo quando l'imputato ha restituito il PREZZO o IL PROFITTO DEL REATO-> ci riferisce alla disciplina di alcuni reati tributari riguardanti la dichiarazione dei redditi ea quella dei delitti contro la pubblica amministrazione. LA NON MENZIONE NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RICHIESTO DALL’INTERESSATO→ Nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non devono essere riportati i provvedimenti previsti dall'art 445 CPP--> poiché il richiamo è fatto genericamente la non menzione si applica ad entrambe le forme di patteggiamento.  NATURA ED EFFETTI DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO PROBLEMI DI COMPATIBILITA’ COSTITUZIONALE→ l'applicazione della pena su richiesta delle parti ha creato molte perplessità in ordine alla sua compatibilità con alcuni principi costituzionali che sono dovute alla difficile conciliabilità tra le due componenti: quella NEGOZIALE e quella GIURISDIZIONALE. La compatibilità dell'istituto in esame con i principi costituzionali dipende da come vengono bilanciati questi due aspetti→ si tratta di stabilire in maniera adeguata fino a che punto possono spingersi I POTERI DISPOSITIVI delle parti che scelgono di accordarsi e quali sono i DOVERI ACCERTATIVI del giudice. Il legislatore non ha fissato con chiarezza sul punto di equilibrio tra la componente negoziale e quella giurisdizionale, ecco perché una delle questioni maggiormente dibattute materie di patteggiamento continua ad essere quella relativa alla NATURA della sentenza che applica la pena richiesta dalle parti. L’EQUIPARAZIONE TRA LA SENTENZA CHE APPLICA LA PENA SU RICHIESTA E LA CONDANNA→ ART 445 C 1 BIS, Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna-> dal punto di vista dei contenuti l'art 444 C2, afferma solo che la sentenza in esame viene emessa quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (129) e sulla base degli atti, la norma non prevede nulla in merito al contenuto probatorio. Dalla lettura dell'art 445 si ricava che il codice del 1988 non ha voluto qualificare come condanna la sentenza di patteggiamento→

dell'oltre ogni ragionevole dubbio prendendo più limite l'onere del pubblico ministero→ il giudice non può rigettare la richiesta di patteggiamento per incompletezza delle indagini: in presenza di un minimo di prove di reità in mancanza di una prova piena di innocenza nel dubbio non può rigettare la richiesta e non può disporre l'acquisizione di nuove prove, ma deve emettere sentenza di patteggiamento.  SI PERMETTE UN ACCERTAMENTO DI INTENSITA’ MINORE→ La differenza tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento risiede nel DIVERSO GRADO DI APPROFONDIMENTO della cognizione del giudice. DIRITTO DI DIFENDERSI NEGOZIANDO: IL CONTROLLO SULLA RAGIONEVOLEZZA DEL RIGETTO DELLA RICHIESTA Aspetti procedimentali del patteggiamento:

  • l'imputato può aver chiesto al pubblico ministero di patteggiare una determinata quantità di pena e quest'ultimo può aver negato il proprio consenso;
  • l'accordo stipulato tra imputato e accusa su una determinata quantità di pena può essere stato rigettato dal giudice per vari motivi Il dissenso manifestato dal pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte del giudice comportano lo obbliga torio proseguimento del rito ordinario→ l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, presentando una richiesta identica o differente rispetto alla precedente. CONSENSO DEL PM IN DIBATTIMENTO→ se il pubblico ministero presenta in udienza CONSENTE, il giudice del dibattimento ha il potere di valutare la richiesta-> se la ritiene fondata pronuncia immediatamente sentenza. Questa disciplina consente il controllo sul precedente diniego o rigetto, ed è una ita semplificazione in quanto non impone di celebrare il dibattimento. DISSENSO DEL PM IN DIBATTIMENTO→ ipotesi in cui Il pubblico ministero, di fronte alla richiesta di pena rinnovata dell'imputato prima dell'apertura del dibattimento, NEGHI IL CONSENSO→ Il giudice del dibattimento non può accogliere immediatamente la richiesta formulata dall'imputato perché sacrificherebbe il diritto alla prova spettante la pubblica accusa; il potere di pronunciare sentenza di patteggiamento malgrado il dissenso del pubblico ministero può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento quando il giudice stesso un grado di valutare, alla luce delle prove raccolte, se le ragioni del dissenso della pubblica accusa erano giustificate. REGOLA DELLA NON APPELLABILITA’ DELLA SENTENZA CHE APPLICA LA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI→ ART 448 C2, Quando il pubblico ministero non ha consentito il patteggiamento ed il giudice ha applicato la pena su richiesta dell'imputato, la pubblica accusa può proporre appello contro la sentenza→ negli altri casi la sentenza è inappellabile si può proporre soltanto ricorso per cassazione. CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE→ ART 448 C1, Prevede che il giudice dell'impugnazione posso emettere sentenza di applicazione della pena se ed in quanto ritiene ingiustificato il precedente rispetto da parte del giudice di primo grado→ l'ordinanza di rigetto emessa dal giudice del dibattimento di primo grado può diventare oggetto di impugnazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza di condanna-> motivo del GRAVAME sarà la non ragionevolezza del diniego. Le norme esposte costituiscono un acquazzone della GIUSTIZIA CONSENSUALE-> in base all'art 24 C2 COST l'imputato detenuto in passato il riconoscimento del diritto di difendersi provando; oggi l'esistenza di una ragionevole durata del processo porta ad un nuovo sviluppo→ diverse norme riconosce all'imputato il diritto di difendersi NEGOZIANDO→ d'accordo sulla quantità della pena, con i conseguenti incentivi di carattere sostanziale, costituisce un diritto che deve essere riconosciuto all'imputato sia dal pubblico ministero che dal giudice. Se questi lo vengano irragionevolmente ci sarà un controllo in dibattimento e nel corso delle informazioni in merito alla fondatezza della richiesta, da parte dell'imputato, di applicazione immediata di una determinata pena.

 L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un istituto che assume varie forme, la natura pare essere plurimodulare, l'Istituto opera in presenza di un accordo tra pubblico ministero e l'imputato ma efficace anche se il giudice rigetta ingiustamente l'accordo; e anche se il pubblico ministero si oppone irragionevolmente alla richiesta avanzata dall'imputato→ il tratto comune resta quello della semplificazione del procedimento penale.

  1. GIUDIZIO IMMEDIATO Il giudizio immediato elimina l’UP→ dalle indagini preliminari si transita direttamente all'udienza dibattimentale, abbiamo: il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, il giudizio immediato richiesto dall'imputato. La semplificazione a portata dal giudizio immediato comporta il sacrificio del diritto al controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio. Tale diritto, di cui è titolare l'imputato, alla sua origine nel COMMON LAW INGLESE, è previsto nel quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti ed è allo stesso modo riconosciuto dalla Costituzione più garantista tra quelle che sono state approvate durante la Rivoluzione Francese → è noto che la pubblicità del dibattimento costituisce una sofferenza che è ingiustamente inflitta all'imputato quando questi è innocente; da questo deriva che i sistemi processuali garantisti prevedono un udienza preliminare nella quale una giuria popolare un collegio formato da giudici di carriera controlla la fondatezza dell'accusa formulata dal pubblico ministero. Il diritto al controllo giurisdizionale sul rinvio a giudizio è tradizionalmente ritenuto rinunciabile da parte dell'imputato-> Il giudizio immediato su richiesta dell'imputato appartiene al sistema accusatorio. Diverso è il discorso per il giudizio immediato che si svolge in mancanza del consenso dell'imputato, su richiesta del pubblico ministero. GIUDIZIO IMMEDIATO CHIESTO DALL’IMPUTATO→ L'imputato può disporre della garanzia dell'udienza preliminare rinunciando al controllo giurisdizionale sulla necessità di rinvio a giudizio→ può presentare richiesta di giudizio immediato solo dopo che il pubblico ministero ha formulato l'imputazione, ed il giudice ha fissato l'udienza preliminare per cui il difensore dell'imputato ha già avuto la possibilità di prendere visione del fascicolo degli atti di indagine. La richiesta va presentata nella cancelleria del giudice almeno 3 GIORNI PRIMA DELL’UP e deve essere notificata al pubblico ministero e alla persona offesa→ con la richiesta, l'imputato PERDE la possibilità di ottenere il rito abbreviato o il patteggiamento. Di fronte alla richiesta formulata dall'imputato, il giudice è OBBLIGATO a disporre il giudizio immediato→ la scelta dell'imputato di rinunciare alla garanzia dell'udienza preliminare, è libera e insindacabile e può essere determinata da varie ragioni: può farlo per non scoprire in anticipo la strategia difensiva, ritenendo probabile il proscioglimento può preferire di passare direttamente all'udienza pubblica per motivi di immagine o per ottenere l'effetto preclusivo del giudicato (..). GIUDIZIO IMMEDIATO RICHIESTO DAL PM→ secondo il testo originario,il pubblico ministero poteva chiedere il giudizio immediato qualora la prova fosse apparsa evidente-> l'iniziativa dell'instaurazione del rito immediato era lasciata ad una valutazione discrezionale della pubblica accusa che anche davanti ad una situazione di evidenza probatoria poteva scegliere per la prosecuzione del rito nelle forme ordinarie. il DECRETO-LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA 92/2008 ha reso obbligatoria per il pubblico ministero la richiesta di giudizio immediato nel caso di evidenza della prova ed ha introdotto un nuovo caso di giudizio immediato cioè qualora l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare→ questa tipologia è preordinata ad assicurare ai tempi rapidi di svolgimento ai processi nei quali l'imputato si trovi in stato di detenzione; l'accelerazione impressa al rito mira ad evitare la scarcerazione automatica per decorrenza dei termini di custodia cautelare. In entrambi i casi il pubblico ministero è esentato dal DOVERE di chiedere il rito immediato quando ciò pregiudichi gravemente le indagini-> di regola la richiesta di giudizio immediato deve essere presentata entro un termine inferiore rispetto a quello ordinario per le indagini quindi ci può essere pregiudizio quando la completa ricostruzione del fatto richiede tempi più lunghi di quelli che siano concessi alla legge per instaurare il giudizio immediato. Allo stesso modo, le indagini di criminalità organizzata potrebbero subire un pregiudizio quando il deposito degli atti nei confronti di un indagato può compromettere la segretezza di altre richieste a procedimenti collegati nei confronti di altri indagati:
  • IL GIUDIZIO IMMEDIATO CUSTODIALE→ Il decreto legge ha introdotto l'obbligo per il pubblico ministero di chiedere il giudizio immediato per quel reato per il quale la custodia cautelare a carico di un indagato assunto un determinato GRADO DI STABILITA’, dovuto alla conferma del Tribunale della Libertà o alla mancata proposizione della richiesta di riesame→ la situazione è probatoria è costituita dall'esistenza di GRAVI INDIZI DI REITA’ DELL’INDAGATO (ELEMENTI idonei a sostenere l’accusa in giudizio) tali da giustificare l'applicazione della misura custodiale→ Per questo motivo il legislatore ha considerato superfluo quel controllo sulla fondatezza dell'accusa che si svolge nel udienza preliminare perché assorbito nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi. I termini per la richiesta di giudizio immediato custodiale decorrono non dall'iscrizione della notizia di reato, ma DALL’ESECUZIONE DELLA MISURA, quindi a seconda del momento in cui la custodia è stata applicata, è possibile che si svolgono indagini di una durata anche CONSIDEREVOLE. Il PM deve chiedere il rito immediato al GIP:
  1. Riconoscimento del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza
  2. se al momento della richiesta l'indagato sia in stato di CUSTODIA CAUTELARE (carcere, arresti domiciliari, ricovero in casa di cura) per il medesimo reato per il quale chiesto il rito immediato;
  3. l'ordinanza di misura cautelare deve aver superato il vaglio del Riesame-> il impegnato o l'impugnazione è stata rigettata dal tribunale de libertate→ se il provvedimento custodiale, adottato nel relativo procedimento, abbia raggiunto un determinato GRADO DI STABILITA’, e cioè sia stato confermato dalla decisione in sede di riesame o siano decorsi termini per la proposizione di tale rimedio→ se permane la valutazione DEI GRAVI INDIZI nel procedimento incidentale DE LIBERTATE→ il codice precisa che il giudice deve rigettare la richiesta di giudizio immediato se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata REVOCATA o ANNULLATA per sopravvenuta INSUSSISTENZA dei gravi indizi di colpevolezza→ lo stato di custodia cautelare deve essere presente al momento della richiesta di rito immediato, ma potrebbe non esserlo al momento in cui il giudice decide sulla richiesta: è irrilevante a tal fine che la custodia sia revocata per sopravvenuta attenuazione o insussistenza delle esigenze cautelari
  4. se non siano decorsi 180 GIORNI DALL’ESECUZIONE DELLA MISURA; RICHIESTA DEL PM→ La richiesta del p.m. viene indirizzata GIP che fa una valutazione→ il GIP decide insegreto sulla base del fascicolo delle indagini preliminari trasmesso dal pubblico ministero e senza sentire la difesa. Il codice non prevede che il pubblico ministero aveva previamente invitare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini→ quindi il GIP sente esclusivamente la parte pubblica e sulla base di verbali di atti che possono essere conosciuti solo in parte dal difensore dell'imputato, decide il rinvio a giudizio nella forma del rito immediato→ IL GIP SVOLGE LA FUNZIONE DI GUP SENZA L’UDIENZA, SENZA IL CONTRADDITTORIO. Il PM può avere una REMORA a disporre il giudizio immediato quando ci sono procedimenti connessi e per alcuni casi di essi mancano i presupposti che legittimano il rito speciale→ egli può supera separare i procedimenti e chiedere il giudizio immediato solo per quello per i quali sussistano i presupposti; ma questo può pregiudicare gravemente le indagini→ se i procedimenti restano riuniti, secondo la legge deve prevalere il rito ordinario CONTROLLO OPERATO DAL GIUDICE→ Il GIP, Dopo aver esaminato gli atti contenuti nel fascicolo, se non ritiene sussistente i requisiti indicati nell'art 453, rigetta la richiesta con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero; se invece ritieni esistenti presupposti dispone con decreto il rito immediato e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno 30 GIORNI PRIMA della data fissata per il giudizio. Entro lo stesso termine al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio→ le parti ei difensori hanno la facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del GIP, del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di giudizio immediato. All’imputato é Dato ulteriore avviso che può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta→ il termine di 15 giorni per la richiesta di rito semplificato decorre dall'ultima notificazione intervenuta tra quella riguardante il decreto comunicato

all'imputato e quella riguardante la avviso al difensore. Spetta al GIP decidere sulla domanda di patteggiamento presentata dall'imputato e sull' eventuale richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria→ se rigettata la richiesta, l'imputato può rinnovarla prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Decorso il termine per la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento, il GIP trasmette il decreto che dispone il rito immediato ed il fascicolo per il dibattimento da lui stesso predisposto al giudice competente per il giudizio→ il giudice del dibattimento non può sindacare l'evidenza della prova di tenuta dal GIP; un eventuale provvedimento del giudice dibattimentale, che restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale, è abnorme. Se il gip rileva che:

  • la richiesta è stata presentata fuori termine-> oltre i 90 giorni
  • non è stata concessa la possibilità all'indagato di difendersi con l'interrogatorio
  • l'evidenza contestata non ha sufficienti elementi di prova  restituisce gli atti al pubblico ministero affinché proceda NECESSARIAMENTE con le forme ordinarie. L'ultimo RITO che rimane al PM legato all'evidenza della prova che potrebbe maturare anche dopo aver svolto nuove indagini nei limiti di 6 mesi, è il decreto penale di condanna.  PROBLEMA→ ho scelto l'immediato, ed ho scelto quindi di saltare UP l'ho fatto per i reati di particolare gravità→ il decreto penale di condanna invece applica la pena pecuniaria. Tra le incompatibilità del giudice, abbiamo l'incompatibilità FUNZIONALE-> GIP→ GUP nello stesso procedimento-> il GUP non può aver svolto la funzione di GIP nello stesso procedimento→ questa incompatibilità però non riguarda il giudice delle indagini preliminari a cui si presenta la richiesta di giudizio immediato→ ANOMALIA!!! perché sostanzialmente il gip che riceve la richiesta di immediato svolge una funzione di gup, fa esattamente quello che fa il gup, con una alternativa decisoria diversa ossia decide per l'immediato: decreto che dispone il giudizio immediato o restituzione degli atti al pm.  L’Incongruenza non è prevista perché i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale sono:
  • la non manifesta infondatezza della questione→ se prevedi incompatibilità GIP-GUP non puoi non prevedere quella GIP-GIP IMMEDIATO che svolge nella sostanza le funzioni di gup
  • la rilevanza→ poiché il GIP decide sulla richiesta del PM inaudita altera parte, l'unico che può sollevare la questione è il gip stesso perché quando ha deciso e ha emesso il decreto di giudizio immediato e si alza l'imputato questo può contestare di essere stato rinviato a giudizio da un giudice incompatibile ma che ha già deciso→ la questione non è più sollevabile, non è più rilevante PROBLEMA→ il gip fa parte di un ufficio-> incompatibilità GIP-GIP IMM porterebbe un carico organizzativo maggiore e disfunzionale perché in tutti i procedimenti con immediato bisognerebbe cambiare il Gip ecco perché quest'ultimo è disincentivato a sollevare la questione.
  1. DECRETO PENALE DI CONDANNA Comporta eliminazione dell’UP per quella dibattimentale→ si tratta di un procedimento che secondo la terminologia civilistica si definirebbe MONITORIO: il pubblico ministero chiede al giudice l'applicazione della pena inaudita altera parte. Imputato successivamente informato, ha la possibilità di opporsi o tenendo l'attivazione delle garanzie che gli spettano→ e opposizione c'è una sorta di CONSENSO POSTUMO alla semplificazione procedimentale-> ART 111 C5. Il rito si basa sulla scelta del pubblico ministero di presentare al GIP una richiesta motivata di irrogare la sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva→ il PM può chiedere l'applicazione di una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Per l'ammissibilità al rito occorrono altri due presupposti:

messa alla prova o l'oblazione-> in questo ultimo caso il GIP decide sulla domanda stessa prima di provvedere sulla richiesta degli altri procedimenti speciali→ se viene accolta la richiesta di uno dei procedimenti speciali il decreto penale di condanna è revocato. In mancanza della specifica richiesta di uno dei riti speciali l'imputato che ha presentato opposizione è citato per il dibattimento attraverso l'istituto del giudizio immediato ed il decreto penale di condanna è revocato→ nel giudizio conseguente all'opposizione l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. IRREVOCABILITA’ DECRETO PENALE DI CONDANNA→ Il decreto penale notificato e non opposto diventa irrevocabile e non è ricorribile per cassazione, è esecutivo; a differenza della sentenza ha efficacia del giudicato soltanto AI FINI PENALI e non per fini extrapenali→ quindi ai sensi dell'art 649 C1, ha l'efficacia preclusiva del giudicato ma non costituisce accertamento ai fini extrapenali

  1. IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO Sotto il profilo STRUTTURALE, il rito direttissimo presenta una forte somiglianza con il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero→ in entrambi i casi l’iniziativa della pubblica accusa consente di passare rapidamente dalla fase delle indagini a quella del dibattimento, omettendo UP. La diversità tra i procedimenti riguarda i presupposti→ l'instaurazione del giudizio immediato consegue o avuto una valutazione giurisdizionale di esistenza di gravi indizi che fondano una misura custodiale, oppure ad una valutazione del pubblico ministero che ritiene EVIDENTE la prova di reità; la richiesta del rito immediato è controllata dal GIP che decide in segreto sulla base di altri scritti; per instaurare il RITO DIRETTISSIMO sono richiesti come presupposti l'arresto in flagranza o la confessione resa dall'indagato sulla cui esistenza il giudice si pronuncia in udienza nel pieno contraddittorio. Il DL SULLA SICUREZZA PUBBLICA 92/2008 ha disciplinato il rito direttissimo prevedendo due ipotesi obbligatorie ed una facoltativa. Le ipotesi di rito direttissimo sono:
  2. il PM DEVE procedere con rito direttissimo quando l'indagato è stato arrestato in flagranza di reato e l'arresto è stato convalidato dal GIP-> come ulteriore condizione di ammissibilità, la giurisprudenza richiede che all'arrestato sia stata applicata una misura cautelare custodiale→ il PM instaura il rito direttissimo facendo condurre l'accusato in udienza ENTRO 30 GIORNI dall'arresto;
  3. il PM DEVE procedere con giudizio direttissimo anche quando l'indagato abbia reso CONFESSIONE (rapida che deve intervenire entro 15 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro 335→ deve essere una CONFESSIONE GENUINA) all'autorità giudiziaria nel corso di un interrogatorio→ l'imputato libero e citato a comparire ad un udienza entro 30 GIORNI dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato
  4. il PM ha la FACOLTA’ di procedere con giudizio direttissimo con la modalità della presentazione al giudice del dibattimento quando ritiene di chiedere a quest'ultimo la convalida dell'arresto→ l'arrestato in flagranza deve essere condotto direttamente nell'aula dibattimentale non oltre il termine di 48 ORE dall'inizio della limitazione della libertà personale. La convalida dell'arresto è un presupposto del rito quindi se l'arresto è convalidato, si procede al direttissimo; se invece l'arresto non viene convalidato il direttissimo non ha luogo e gli atti sono restituite al pubblico ministero che procederà secondo il rito ordinario oppure attraverso il giudizio immediato se sono presenti i presupposti. Il codice prevede un ulteriore possibilità per il rito direttissimo di instaurarsi anche in mancanza di convalida-> ART 449 C2, si deve procedere con il direttissimo quando la pubblica accusa e l'imputato vi CONSENTONO→ in questo caso l'esistenza di una base consensuale costituisce il presupposto per l'omissione del udienza preliminare. Per procedere al direttissimo il PM deve verificare che l’indagato sia libero o in vinculis. Si è in vinculis se si è sottoposti a misura pre-cautelare o cautelare di natura custodiale; in tutte le altre ipotesi se è libero (è considerato libero anche quando è

sottoposto a misure restrittive o meramente coercitive o interdittive). Esistono 3 STATUS sotto il profilo della libertà personale dell’indagato:

  • LIBERO SENZA OBBLIGO→ LIBERO VERAMENTE
  • LIBERO CON OBBLIGO→ LIBERO MA CON MISURA MERAMENTE COERCITIVA
  • IN VINCULIS→ SOTTOPOSTO A MISURA PRECAUTELARE O CAUTELARE CUSTODIALE La distinzione non sta nel grado di afflittività della restrizione, ma nella possibilità di equiparare la restrizione alla pena→ Se io sto 6 mesi all'obbligo di dimora nel mio comune di residenza e vengo condannato ad 1 anno di reclusione, devo scontare 1 anno di reclusione; non viene detratto neanche un giorno dei 6 mesi di obbligo di dimora, perché la misura non custodiale non è equiparabile alla pena detentiva; viceversa la misura custodiale, carcere, arresti domiciliari, Casa di Cura, è equiparabile alla pena→ per cui va scomputata dalla pena, che poi eventualmente dovrà espiare il condannato all'esito del giudizio definitivo di condanna (presofferto) → Se devi fare 1 anno, ed il presofferto e di 8 mesi, la pena da espiare sarà solo di 4 mesi. INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO→ All'instaurazione del rito provvede il pubblico ministero seguendo forme diverse:
  • Il PM nei casi in cui l'accusato si trovi in stato di arresto o in custodia cautelare→ Fa condurre la persona IN VINCULIS direttamente in udienza dove gli contesta oralmente l'imputazione
  • Nei Casi in cui l'accusato sia libero (con o senza obblighi) o sottoposto a misure cautelari non custodiali→ il PM fa notificare all'imputato una citazione a comparire è rendere interrogatorio, per capire se si avvale della facoltà di non rispondere oppure per chiarire la vicenda nella quale deve essere enunciato il fatto addebitato In tutti i casi di giudizio direttissimo è la pubblica accusa formare il fascicolo per il dibattimento che viene trasmessa la cancelleria del giudice competente→ gli atti di indagine restano depositati presso la segreteria del pubblico ministero, in modo da consentire al difensore di prenderne visione. SVOLGIMENTO GIUDIZIO DIRETTISSIMO→ non viene svolta la fase degli atti preliminari al dibattimento in quanto il codice prescrive che si osservano le disposizioni degli art 470 E SEGUENTI→ quindi non ci sono liste testimoniali; la persona offesa i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria; il pubblico ministero, l'imputato, e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione. Il presidente controlla la regolare costituzione delle parti secondo le disposizioni ordinarie e si possono svolgere le questioni preliminari→ la particolarità del rito sta nel fatto che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato ha la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; inoltre il presidente avverte l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento ed è avvisato anche della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa NON SUPERIORE A 10 GIORNI→ quando l'imputato si avvale di questa facoltà il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine; una volta dichiarato aperto il dibattimento prosegue secondo le cadenze ordinarie con la richiesta di ammissione delle prove.  DISCRIMINE TRA DIRETTISSIMO SI E DIRETTISSIMO NO→ NECESSITA’ DI PARTICOLARI INDAGINI Non posso andare direttamente al giudizio direttissimo: Faccio una valutazione strategicamente diversa e procedo con le forme ordinarie del processo, se si dovesse scegliere il giudizio direttissimo il tutto si definirebbe in una o due udienze, anche se poi posso procedere a nuove indagini non posso utilizzare l'arresto quando possibile fonte di prova nel ulteriore caso; in nel caso in cui ad un soggetto venga fatto un alcol test che è immediato a giudizio ci posso andare perché non servono ulteriori indagini quindi direttissimo sì. Anche quando il GIP ha convalidato l'arresto del PM, visto che i tuoi provvedimenti indipendenti, il PM menù 15 giorni dall'arresto può comunque scegliere di procedere con le forme del direttissimo→ tutto dipende dalle indagini che ritiene