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Questo documento tratta dei principi fondamentali del procedimento disciplinare nei rapporti di lavoro, compresi i limiti delle sentenze penali irrevocabili, le procedure di conciliazione per infrazioni minori, la procedura per le dimissioni, il trasferimento tra organi pubblici e le modalità di comunicazione. Il documento illustra anche i termini per contestare un addebito, la durata del procedimento e le sanzioni per infrazioni gravi.
Tipologia: Appunti
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Le sentenze penali irrevocabili (di assoluzione o condanna) hanno efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare. I contratti collettivi per le infrazioni meno gravi possono prevedere procedure di conciliazione. In caso di dimissioni il procedimento (se è previsto il licenziamento o la sospensione dal servizio) avrà comunque corso e le determinazioni finali avranno effetti giuridici. In caso di trasferimento presso un'altra PA il procedimento è avviato o continuato presso quest’ultima e la sanzione è applicata presso quest’ultima. Tutte le comunicazioni devono essere fatte per: -consegna a mani -raccomandata con ricevuta di ritorno -PEC o fax Il dipendente può farsi assumere da un procuratore o da un sindacalista. Il procedimento inizia con la contestazione scritta dell’addebito , che deve avvenire (a pena di decadenza) entro 20 gg dalla conoscenza dell’infrazione o entro 40 gg per infrazioni più gravi. Esso poi deve concludersi entro 60 gg o entro 120 gg per infrazioni più gravi. Per le infrazioni più gravi provvede l’ ufficio disciplina. Per la sospensione fino a 10 gg provvede il dirigente resp. della struttura o l’ ufficio disciplina. Per il rimprovero verbale dispone il contratto collettivo. La competenza del proc. disciplinare varia a seconda della gravità dell’infrazione. Continuo POTERE DISCIPLINARE rispetto ai dipendenti della PA