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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, Sintesi del corso di Diritto del Lavoro

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 29/06/2014

riversong156
riversong156 🇮🇹

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ELABORAZIONE A CURA DELLA UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
COSA CAMBIA CON LA RIFORMA PREVISTA NEL D.LGS DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009.
L’OBBLIGO DI AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare,
recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti
alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
LA COMPETENZA AD IRROGARE LE SANZIONI
LE SANZIONI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO (Il
responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente
lavora):
RIMPROVERO VERBALE
RIMPROVERO SCRITTO
MULTA FINO A 4 ORE
SOSPENSIONE FINO A 10 GIORNI
LE SANZIONI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI (costituito presso ciascuna amministrazione):
SOSPENSIONE SUPERIORE A 10 GIORNI
LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
TUTTE LE SANZIONI QUALORA IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AMMINISTRATIVA NON ABBIA QUALIFICA
DIRIGENZIALE
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

COSA CAMBIA CON LA RIFORMA PREVISTA NEL D.LGS DI

ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009.

L’OBBLIGO DI AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. LA COMPETENZA AD IRROGARE LE SANZIONI LE SANZIONI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO (Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora) :  RIMPROVERO VERBALE  RIMPROVERO SCRITTO  MULTA FINO A 4 ORE  SOSPENSIONE FINO A 10 GIORNI LE SANZIONI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ( costituito presso ciascuna amministrazione ):  SOSPENSIONE SUPERIORE A 10 GIORNI  LICENZIAMENTO CON PREAVVISO  LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO  TUTTE LE SANZIONI QUALORA IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA NON ABBIA QUALIFICA DIRIGENZIALE

LA PROCEDURA

 RIMPROVERO VERBALE:

La procedura da seguire è prevista nel CCNL. Non vi sono particolari adempimenti per l’irrogazione di tale sanzione. Non è necessaria la contestazione scritta. La sanzione deve essere applicata entro venti giorni da quando il dirigente è venuto a conoscenza del fatto.  RIMPROVERO SCRITTO  MULTA FINO A 4 ORE  SOSPENSIONE FINO A 10 GIORNI Contestazione scritta entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto. Convocazione scritta con preavviso di 10 giorni per la difesa. In questa fase il dipendente può farsi assistere da un proprio procuratore o rappresentante sindacale cui conferisca mandato. Il dipendente può inviare una memoria scritta in luogo della presentazione. In caso di grave ed oggettivo impedimento , può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Il procedimento si conclude con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di 60 giorni è prorogato di un periodo corrispondente. IN CASO DI VIOLAZIONE DEI TERMINI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE SCATTA LA DECADENZA DALL’AZIONE DISCIPLINARE. SE LA VIOLAZIONE DEI TERMINI E’ COMMESSA DAL DIPENDENTE QUESTI DECADE DALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DIFESA.  SOSPENSIONE SUPERIORE A 10 GIORNI  LICENZIAMENTO CON PREAVVISO  LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO Per queste sanzioni il procedimento è analogo a quello previsto per le sanzioni meno gravi, con le seguenti particolarità:

I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione. RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Qualora sia instaurato procedimento penale per gli stessi fatti o per alcuni dei fatti per cui si procede , non è prevista la sospensione di quello disciplinare. Per le infrazioni di maggiore gravità (per le quali è previsto il licenziamento o la sospensione superiore a 10 giorni), nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, l’ufficio competente può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione (il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso), previa istanza del dipendente, da presentarsi entro sei mesi dalla pronuncia penale, l’amministrazione riapre il procedimento disciplinare per modificare o confermare la sanzione. “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso”art. 653 c. 1 cpp. Se il processo penale si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna , il procedimento disciplinare eventualmente concluso con l’archiviazione è riaperto per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. “ La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" art. 653, c.1bis cpp. Il procedimento disciplinare è ripreso o riaperto entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore

ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis d.lgs. 165/2001. IL SISTEMA SANZIONATORIO Oltre alle fattispecie previste nei CCNL vengono introdotte per legge nuove figure che danno luogo a procedimento disciplinare ed all’applicazione di sanzioni disciplinari.

- si applica il licenziamento disciplinare con preavviso nei seguenti casi : a) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; c) valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione - si applica il licenziamento senza preavviso per : a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; c) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; d) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

  • si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi per : a) condotte pregiudizievoli per aver provocato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa.