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Procedimento legislativo, Appunti di Diritto Costituzionale

Appunti sul procedimento legislativo

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 29/12/2024

dalia-cusumano
dalia-cusumano 🇮🇹

2 documenti

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PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (23/11/23)!
Il procedimento legislativo è costituito da diverse fasi:" " !
1) Atto di iniziativa o di istruttoria che proviene da popolo, ciascun parlamentare, CNEL, regioni,
Governo (fase dell’iniziativa legislativa) !
2) Deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (fase costitutiva) " "
3) Promulgazione del Capo dello Stato (fase integrativa dell’ecacia) !
4) Pubblicazione nella Gazzetta Uciale (fase integrativa dell’ecacia)!
""""!
Il procedimento legislativo inizia con la FASE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA, che consiste nella
presentazione di un progetto di legge a una Camera. In particolare, nel linguaggio tecnico, i progetti di
legge si chiamano disegni di legge se presentati dal Governo e proposte di legge negli altri casi. !
Ma in ogni caso un progetto di legge consta di due parti: il testo dell’articolato che il proponente
sottopone all’esame della Camera, nella speranza che venga trasformato in legge, e poi deve anche
esserci una relazione che accompagna l’articolato e che ne illustra le finalità generali dell’atto e la
disciplina specifica dei singoli articoli.!
I soggetti titolari del potere di iniziativa sono: (popolo/ ciascun parlamentare/CNEL/regioni/Governo)!
-al POPOLO—>l’art. 71.2 Cost sostiene che il popolo eserciti l’iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Ma l’iniziativa popolare,
seppur orientata a mettere in collegamento diretto i cittadini con le istituzioni parlamentari, è quella che
ha un impatto meno significativo nel nostro ordinamento, infatti, la struttura del nostro ordinamento è
ispirata a un principio di rappresentanza non diretta, ma veicolata dai partiti politici. !
-CIASCUN PARLAMENTARE—> i singoli parlamentari hanno un potere illimitato di presentare atti di
iniziativa legislativa, e, ogni deputato e ogni senatore può presentare progetti di legge alla Camera a cui
appartiene. Nella prassi è frequente che le proposte siano collettive, cioè siano sottoscritte da più
parlamentari (spesso dai capi di diversi gruppi parlamentari). !
-al CNEL—>è un organo disciplinato dal testo costituzionale (infatti gode della caratteristica di rilevanza
costituzionale) e ha un potere di iniziativa circoscritto all’ambito economico e sociale di cui il Consiglio
si occupa (tempo fa si raccontava di un solo atto di un solo atto di iniziativa proveniente dal CNEL, atto
di iniziativa riguardante la disciplina dei dottorati di ricerca). Ma questo tipo di iniziativa non determina
risultati particolarmente significativi, infatti, il suo impatto sul procedimento è quasi pari a 0.!
-alle REGIONI—>l’art 121.2 Cost riconosce ai Consigli regionali (cioè alle assemblee elettive delle
Regioni) il potere di presentare progetti di legge alle Camere. È chiaro che la regione esercita questa
potestà rispetto a proposte di legge aventi a oggetto materie che non sono di competenza della
regione, ma riguardano le materie di competenza legislativa dello Stato. Il più delle volte le Regioni
hanno depositato presso il Parlamento nazionale delle proposte di legge riguardanti delle modifiche al
testo costituzionale riguardo i rapporti tra Stato e Regioni, rapporti disciplinati dal titolo 5 Cost.!
-il GOVERNO—> è il vero dominus dei iniziativa legislativa, infatti, quasi la totalità delle leggi approvate
dal nostro Parlamento sono leggi di iniziativa governativa.!
Al Governo è ricollegata una struttura burocratica articolata, presente nel territorio attraverso uci e
organi e ciò fa sì che il Governo sia nelle migliori condizioni per comprendere le esigenze della società
italiana. Inoltre il Governo è espressione di una maggioranza parlamentare e il continuum che si
determina tra esecutivo e maggioranza parlamentare consente all’esecutivo di governare il
procedimento legislativo e raggiungere i suoi obiettivi. !
L’art 81 ci dice che ci sono alcune materie la cui iniziativa è riservata soltanto al Governo, come ad
esempio il bilancio e il rendiconto consuntivo che ogni anno il Governo presenta alle Camere. !
Questo tipo di iniziativa è riservata al Governo ed è anche vincolata riguardo i tempi (il bilancio va
approvato entro il 31 dicembre di ogni anno). !
Il Governo è un organo costituzionale complesso, al cui interno vi sono il Presidente del Consiglio dei
ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli ministri.!
Si tratta di soggetti che nel testo costituzione hanno delle attribuzioni specifiche. !
Il Presidente del Consiglio e i singoli ministri controfirmano gli atti del PDR, che hanno valore legislativo,
invece, i decreti legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri.!
[Quando si parla di iniziativa legislativa del Governo viene chiamato in causa il Consiglio dei ministri.!
Inoltre per capire il modo in cui il Governo esercita questo suo potere di iniziativa devo tenere conto:!
-della legge 400 del 1988, che prevede quali siano le attribuzioni del Consiglio dei ministri!
-del regolamento interno del Consiglio dei ministri, che disciplina lo svolgimento delle attività di
Palazzo Chigi]!
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PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (23/11/23)

Il procedimento legislativo è costituito da diverse fasi:

  1. Atto di iniziativa o di istruttoria che proviene da popolo, ciascun parlamentare, CNEL, regioni, Governo ( fase dell’iniziativa legislativa )
  2. Deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ( fase costitutiva )
  3. Promulgazione del Capo dello Stato ( fase integrativa dell’efficacia )
  4. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( fase integrativa dell’efficacia ) Il procedimento legislativo inizia con la FASE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA, che consiste nella presentazione di un progetto di legge a una Camera. In particolare, nel linguaggio tecnico, i progetti di legge si chiamano disegni di legge se presentati dal Governo e proposte di legge negli altri casi. Ma in ogni caso un progetto di legge consta di due parti: il testo dell’articolato che il proponente sottopone all’esame della Camera, nella speranza che venga trasformato in legge, e poi deve anche esserci una relazione che accompagna l’articolato e che ne illustra le finalità generali dell’atto e la disciplina specifica dei singoli articoli. I soggetti titolari del potere di iniziativa sono: (popolo/ ciascun parlamentare/CNEL/regioni/Governo) -al POPOLO—>l’art. 71.2 Cost sostiene che il popolo eserciti l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Ma l’iniziativa popolare, seppur orientata a mettere in collegamento diretto i cittadini con le istituzioni parlamentari, è quella che ha un impatto meno significativo nel nostro ordinamento, infatti, la struttura del nostro ordinamento è ispirata a un principio di rappresentanza non diretta, ma veicolata dai partiti politici. -CIASCUN PARLAMENTARE—> i singoli parlamentari hanno un potere illimitato di presentare atti di iniziativa legislativa, e, ogni deputato e ogni senatore può presentare progetti di legge alla Camera a cui appartiene. Nella prassi è frequente che le proposte siano collettive, cioè siano sottoscritte da più parlamentari (spesso dai capi di diversi gruppi parlamentari). -al CNEL—>è un organo disciplinato dal testo costituzionale (infatti gode della caratteristica di rilevanza costituzionale) e ha un potere di iniziativa circoscritto all’ambito economico e sociale di cui il Consiglio si occupa (tempo fa si raccontava di un solo atto di un solo atto di iniziativa proveniente dal CNEL, atto di iniziativa riguardante la disciplina dei dottorati di ricerca). Ma questo tipo di iniziativa non determina risultati particolarmente significativi, infatti, il suo impatto sul procedimento è quasi pari a 0. -alle REGIONI—>l’art 121.2 Cost riconosce ai Consigli regionali (cioè alle assemblee elettive delle Regioni) il potere di presentare progetti di legge alle Camere. È chiaro che la regione esercita questa potestà rispetto a proposte di legge aventi a oggetto materie che non sono di competenza della regione, ma riguardano le materie di competenza legislativa dello Stato. Il più delle volte le Regioni hanno depositato presso il Parlamento nazionale delle proposte di legge riguardanti delle modifiche al testo costituzionale riguardo i rapporti tra Stato e Regioni, rapporti disciplinati dal titolo 5 Cost. -il GOVERNO—> è il vero dominus dei iniziativa legislativa, infatti, quasi la totalità delle leggi approvate dal nostro Parlamento sono leggi di iniziativa governativa. Al Governo è ricollegata una struttura burocratica articolata, presente nel territorio attraverso uffici e organi e ciò fa sì che il Governo sia nelle migliori condizioni per comprendere le esigenze della società italiana. Inoltre il Governo è espressione di una maggioranza parlamentare e il continuum che si determina tra esecutivo e maggioranza parlamentare consente all’esecutivo di governare il procedimento legislativo e raggiungere i suoi obiettivi. L’art 81 ci dice che ci sono alcune materie la cui iniziativa è riservata soltanto al Governo, come ad esempio il bilancio e il rendiconto consuntivo che ogni anno il Governo presenta alle Camere. Questo tipo di iniziativa è riservata al Governo ed è anche vincolata riguardo i tempi (il bilancio va approvato entro il 31 dicembre di ogni anno). Il Governo è un organo costituzionale complesso, al cui interno vi sono il Presidente del Consiglio dei ministri , il Consiglio dei ministri e i singoli ministri. Si tratta di soggetti che nel testo costituzione hanno delle attribuzioni specifiche. Il Presidente del Consiglio e i singoli ministri controfirmano gli atti del PDR, che hanno valore legislativo, invece, i decreti legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri. [Quando si parla di iniziativa legislativa del Governo viene chiamato in causa il Consiglio dei ministri. Inoltre per capire il modo in cui il Governo esercita questo suo potere di iniziativa devo tenere conto: -della legge 400 del 1988 , che prevede quali siano le attribuzioni del Consiglio dei ministri -del regolamento interno del Consiglio dei ministri , che disciplina lo svolgimento delle attività di Palazzo Chigi]

Modalità di esercizio dell’iniziativa legislativa del Governo:

  1. prima che il Consiglio dei ministri approvi il disegno di legge viene convocato il pre-consiglio dei ministri; un ministro, competente per materia, si fa carico di una proposta di disegno di legge, e quest’atto, in via informale, viene trasmesso dal ministro proponente, attraverso i suoi uffici, agli altri componenti dell’esecutivo affinché esprimano il loro punto di vista in merito alla proposta di disegno di legge del ministro.
  2. così si raccolgono i pareri e si rielabora una seconda proposta di disegno che andrà discussa prima nel pre-consiglio dei ministri, e, poi al consiglio dei ministri verrà scritta tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del disegno di legge
  3. quindi il Consiglio dei ministri è convocato per l’approvazione del disegno di legge
  4. esso si riunisce e approva il disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una o più relazioni che ne illustrano le finalità e l’impatto complessivo sul sistema
  5. al Quirinale il Pres del Consiglio dei ministri comunica che il Governo ha approvato il disegno di legge
  6. il PDR autorizza con un suo decreto la presentazione del disegno di legge al Parlamento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
  7. ricevuto il decreto di autorizzazione, il Presidente del Consiglio dei ministri con una sua nota comunicherà a uno dei 2 presidenti dei 2 rami del Parlamento la presentazione del disegno di legge [Poco importa a quale dei due rami del Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri darà la comunicazione. Inoltre, per prassi istituzionale, alcuni atti di iniziativa ciclici un anno iniziano il loro viaggio in Camera dei deputati, l’anno dopo in Senato (si tratta di una regola interna non disciplinata da nessuna fonte scritta del nostro ordinamento costituzionale). Ma l’iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la Camera di deliberare. Il progetto di legge presentato è stampato e distribuito ai membri della Camera a cui il presidente dà notizia: ma che la sua discussione sia inserita nei programmi di lavoro della Camera dipende dalla valutazione politica della Conferenza dei capigruppo, cui spetta il potere di selezionare gli argomenti da trattare. Quindi la pratica del c.d “insabbiamento” è il risultato del disinteresse che i gruppi parlamentari dimostrano nei confronti della proposta di legge. Inoltre è importante sapere che il Governo ha delle strutture burocratiche che gli consentono di accompagnare il disegno di legge una valutazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e con la verifica tecnico-normativa del disegno di legge (VTN), e sono delle schede che in termini sintetici stabiliscono l’impatto del disegno di legge tradotto in legge nel nostro ordinamento. Inoltre il Governo utilizza la “bollinatura”, un accertamento tecnico che riguarda i costi che l’iniziativa legislativa può produrre nella finanza pubblica]
  8. Dopo la fase dell’iniziativa abbiamo la FASE COSTITUTIVA o DELIBERATIVA La fase costitutiva o deliberativa chiama in causa l’organo costituzionale titolare della funzione legislativa, che la esercita approvando o non approvando il disegno di legge in discussione. Art 72 Cost: “ogni disegno di legge, presentato a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale” [L’art 72 è indirizzato alla fase costitutiva del procedimento legislativo (la fase in cui il Parlamento approva) ed è una procedura che immagina una dialettica tra la commissione e aula]. Quando la proposta di legge proveniente da uno dei soggetti titolari dell’iniziativa arriva al Presidente della Camera o del Senato, la prima cosa da fare è affidare la proposta a una commissione, infatti, sia i deputati che i senatori lavorano prevalentemente all’interno delle commissioni. In particolare in proporzione ai gruppi parlamentari e alla loro consistenza vengono costituiti: -le COMMISSIONI, organi collegiali che si incaricano delle funzioni parlamentari (servono per approvare le leggi e mettono in movimento le attività e le potestà del Parlamento) -le GIUNTE, organi collegiali destinati alla tutela delle prerogative del Parlamento (ex. verifica delle elezioni o del regolamento). Le commissioni si possono presentare secondo tipologie diverse: -COMMISSIONE PERMANENTE= le commissioni che si trovano individuate in modo stabile dai regolamenti di Camera e Senato -COMMISSIONE SPECIALE= è una commissione d’inchiesta, una commissione speciale che accompagna gli organi costituzionali Parlamento e Governo e che può essere rivolta a qualsiasi materia. Un tipo di commissione speciale può anche essere una commissione bicamerale, cioè una commissione che ha un certo numero sia deputati che di senatori.