PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (23/11/23)!
Il procedimento legislativo è costituito da diverse fasi:" " !
1) Atto di iniziativa o di istruttoria che proviene da popolo, ciascun parlamentare, CNEL, regioni,
Governo (fase dell’iniziativa legislativa) !
2) Deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (fase costitutiva) " "
3) Promulgazione del Capo dello Stato (fase integrativa dell’efficacia) !
4) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (fase integrativa dell’efficacia)!
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Il procedimento legislativo inizia con la FASE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA, che consiste nella
presentazione di un progetto di legge a una Camera. In particolare, nel linguaggio tecnico, i progetti di
legge si chiamano disegni di legge se presentati dal Governo e proposte di legge negli altri casi. !
Ma in ogni caso un progetto di legge consta di due parti: il testo dell’articolato che il proponente
sottopone all’esame della Camera, nella speranza che venga trasformato in legge, e poi deve anche
esserci una relazione che accompagna l’articolato e che ne illustra le finalità generali dell’atto e la
disciplina specifica dei singoli articoli.!
I soggetti titolari del potere di iniziativa sono: (popolo/ ciascun parlamentare/CNEL/regioni/Governo)!
-al POPOLO—>l’art. 71.2 Cost sostiene che il popolo eserciti l’iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Ma l’iniziativa popolare,
seppur orientata a mettere in collegamento diretto i cittadini con le istituzioni parlamentari, è quella che
ha un impatto meno significativo nel nostro ordinamento, infatti, la struttura del nostro ordinamento è
ispirata a un principio di rappresentanza non diretta, ma veicolata dai partiti politici. !
-CIASCUN PARLAMENTARE—> i singoli parlamentari hanno un potere illimitato di presentare atti di
iniziativa legislativa, e, ogni deputato e ogni senatore può presentare progetti di legge alla Camera a cui
appartiene. Nella prassi è frequente che le proposte siano collettive, cioè siano sottoscritte da più
parlamentari (spesso dai capi di diversi gruppi parlamentari). !
-al CNEL—>è un organo disciplinato dal testo costituzionale (infatti gode della caratteristica di rilevanza
costituzionale) e ha un potere di iniziativa circoscritto all’ambito economico e sociale di cui il Consiglio
si occupa (tempo fa si raccontava di un solo atto di un solo atto di iniziativa proveniente dal CNEL, atto
di iniziativa riguardante la disciplina dei dottorati di ricerca). Ma questo tipo di iniziativa non determina
risultati particolarmente significativi, infatti, il suo impatto sul procedimento è quasi pari a 0.!
-alle REGIONI—>l’art 121.2 Cost riconosce ai Consigli regionali (cioè alle assemblee elettive delle
Regioni) il potere di presentare progetti di legge alle Camere. È chiaro che la regione esercita questa
potestà rispetto a proposte di legge aventi a oggetto materie che non sono di competenza della
regione, ma riguardano le materie di competenza legislativa dello Stato. Il più delle volte le Regioni
hanno depositato presso il Parlamento nazionale delle proposte di legge riguardanti delle modifiche al
testo costituzionale riguardo i rapporti tra Stato e Regioni, rapporti disciplinati dal titolo 5 Cost.!
-il GOVERNO—> è il vero dominus dei iniziativa legislativa, infatti, quasi la totalità delle leggi approvate
dal nostro Parlamento sono leggi di iniziativa governativa.!
Al Governo è ricollegata una struttura burocratica articolata, presente nel territorio attraverso uffici e
organi e ciò fa sì che il Governo sia nelle migliori condizioni per comprendere le esigenze della società
italiana. Inoltre il Governo è espressione di una maggioranza parlamentare e il continuum che si
determina tra esecutivo e maggioranza parlamentare consente all’esecutivo di governare il
procedimento legislativo e raggiungere i suoi obiettivi. !
L’art 81 ci dice che ci sono alcune materie la cui iniziativa è riservata soltanto al Governo, come ad
esempio il bilancio e il rendiconto consuntivo che ogni anno il Governo presenta alle Camere. !
Questo tipo di iniziativa è riservata al Governo ed è anche vincolata riguardo i tempi (il bilancio va
approvato entro il 31 dicembre di ogni anno). !
Il Governo è un organo costituzionale complesso, al cui interno vi sono il Presidente del Consiglio dei
ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli ministri.!
Si tratta di soggetti che nel testo costituzione hanno delle attribuzioni specifiche. !
Il Presidente del Consiglio e i singoli ministri controfirmano gli atti del PDR, che hanno valore legislativo,
invece, i decreti legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri.!
[Quando si parla di iniziativa legislativa del Governo viene chiamato in causa il Consiglio dei ministri.!
Inoltre per capire il modo in cui il Governo esercita questo suo potere di iniziativa devo tenere conto:!
-della legge 400 del 1988, che prevede quali siano le attribuzioni del Consiglio dei ministri!
-del regolamento interno del Consiglio dei ministri, che disciplina lo svolgimento delle attività di
Palazzo Chigi]!