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La Dichiarazione di Fallimento: Procedura, Effetti e Organi, Appunti di Diritto

Fallimento: nozione e presupposti. Effetti del fallimento. Organi del fallimento. Procedura fallimentare. Chiusura del fallimento.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 16/06/2021

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Le procedure concorsuali
L’imprenditore può trovarsi, per i più svariati motivi, nella condizione di non poter adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni.
La crisi economica dell’imprenditore commerciale coinvolge, generalmente, una
categoria di soggetti piuttosto vasta, normalmente in rapporti d’affari con l’imprenditore
medesimo.
L’ordinamento giuridico, tenuto conto che i singoli creditori hanno in egual modo riposto la
loro fiducia nella prosperità dell’impresa e che tutti devono subire in egual misura le
conseguenze della crisi economica della stessa, mira ad evitare le azioni esecutive
individuali, intervenendo mediante una procedura giudiziale che sottopone ad esecuzione
l’intero patrimonio dell’impresa, per assicurare il rispetto di quella che i latini chiamavano par
condicio creditorium, e cioè un trattamento paritario di tutti i rapporti che fanno capo
all’imprenditore.
In altri termini, il legislatore ha ritenuto opportuno ripartire su tutti i creditori il pregiudizio
derivante dalla crisi economica dell’impresa mediante una procedura esecutiva collettiva,
nella quale tutto i creditori chirografari concorrono in egual misura sul patrimonio del
debitore.
Tale particolare forma di esecuzione collettiva, che ha lo scopo di liquidare l’attivo
dell’imprenditore e cioè di convertire in denaro i beni di quest’ultimo per soddisfare i suoi
creditori, è detta procedura esecutiva concorsuale.
Le procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento sono il fallimento, la liquidazione
coatta amministrativa, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria.
Il fallimento: nozione e presupposti
Con l’espressione fallimento si indica quella procedura giudiziaria che si apre allora quando
un soggetto titolare di un’impresa commerciale si trova in stato di insolvenza, cioè quando
non ho più la capacità obiettiva di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni.
Secondo la legge fallimentare i presupposti della dichiarazione di fallimento sono
sostanzialmente due: la natura di imprenditore commerciale del debitore e lo stato di
insolvenza.
Per quanto concerne il presupposto soggettivo l’art.1 L.F. dispone che sono soggetti alle
disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli
enti pubblici.
Vi sono tre criteri dimensionali in presenza dei quali l’imprenditore non è soggetto al
fallimento.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore a 300.000 €;
avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi
lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 €;
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Le procedure concorsuali

L’imprenditore può trovarsi, per i più svariati motivi, nella condizione di non poter adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La crisi economica dell’imprenditore commerciale coinvolge, generalmente, una categoria di soggetti piuttosto vasta, normalmente in rapporti d’affari con l’imprenditore medesimo. L’ordinamento giuridico, tenuto conto che i singoli creditori hanno in egual modo riposto la loro fiducia nella prosperità dell’impresa e che tutti devono subire in egual misura le conseguenze della crisi economica della stessa, mira ad evitare le azioni esecutive individuali, intervenendo mediante una procedura giudiziale che sottopone ad esecuzione l’intero patrimonio dell’impresa, per assicurare il rispetto di quella che i latini chiamavano par condicio creditorium, e cioè un trattamento paritario di tutti i rapporti che fanno capo all’imprenditore. In altri termini, il legislatore ha ritenuto opportuno ripartire su tutti i creditori il pregiudizio derivante dalla crisi economica dell’impresa mediante una procedura esecutiva collettiva, nella quale tutto i creditori chirografari concorrono in egual misura sul patrimonio del debitore. Tale particolare forma di esecuzione collettiva, che ha lo scopo di liquidare l’attivo dell’imprenditore e cioè di convertire in denaro i beni di quest’ultimo per soddisfare i suoi creditori, è detta procedura esecutiva concorsuale. Le procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento sono il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria.

Il fallimento: nozione e presupposti

Con l’espressione fallimento si indica quella procedura giudiziaria che si apre allora quando un soggetto titolare di un’impresa commerciale si trova in stato di insolvenza , cioè quando non ho più la capacità obiettiva di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Secondo la legge fallimentare i presupposti della dichiarazione di fallimento sono sostanzialmente due: la natura di imprenditore commerciale del debitore e lo stato di insolvenza. Per quanto concerne il presupposto soggettivo l’art.1 L.F. dispone che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Vi sono tre criteri dimensionali in presenza dei quali l’imprenditore non è soggetto al fallimento. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: ● aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 €; ● avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 €;

● avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 €. Ulteriore importante novità introdotta dal decreto correttivo riguarda l’individuazione dell’onere della prova del presupposto soggettivo di fallibilità: secondo la nuova formula dell’art.1 L.F. spetta al debitore l’onere di fornire la prova dell’esistenza dei requisiti di non fallibilità. È quindi onere dell’imprenditore dimostrare di non aver superato, nel periodo di riferimento, alcuno dei tre parametri dimensionali previsti dalla norma. Sono inoltre sottratti al fallimento gli enti pubblici economici e gli imprenditori agricoli. Per quanto riguarda il presupposto oggettivo , può essere dichiarato fallito l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza, cioè in condizioni di squilibrio patrimoniale talmente grave da non poter pagare regolarmente i propri debiti. È opportuno rilevare che lo stato di insolvenza va tenuto distinto dalla semplice inadempimento. Mentre l’inadempimento consiste nella mancata esatta prestazione di ciò che era dovuto, riferendosi sempre ad una singola obbligazione, l’insolvenza non si riferisce ad una singola obbligazione, bensì a tutta la situazione patrimoniale del debitore, non consistendo necessariamente in una mancata prestazione. L’insolvenza acquista rilevanza per il diritto solo quando si manifesta all’esterno, quando, cioè, si esteriorizza. Soltanto allora, infatti, può considerarsi realizzato il presupposto oggettivo richiesto dalla legge, che non è l’insolvenza in quanto tale, ma la manifestazione dello stato di insolvenza.

La dichiarazione di fallimento

La procedura per ottenere la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale si apre in seguito al ricorso di uno o più creditori che si siano visti rifiutare il pagamento dei propri crediti da parte dell’imprenditore. La legge, tuttavia, consente che il fallimento possa essere aperto anche su ricorso dello stesso debitore o su richiesta del pubblico ministero. L’ istanza di fallimento , che va presentata al Tribunale territorialmente competente in considerazione del luogo in cui l’imprenditore abbia sede legale può, dunque, essere proposta dal creditore, sul quale incombe la prova dello stato di insolvenza del debitore. Il fallimento può, inoltre, essere richiesto dallo stesso debitore insolvente. Anche in questo caso, il tribunale deve accertare l’obiettiva esistenza dello stato di insolvenza, sulla base della documentazione presentata dal debitore insieme alla dichiarazione di fallimento (scritture contabili, bilancio, conto relativo alla gestione dei due anni precedenti, stato patrimoniale ed elenco dei creditori). Il pubblico ministero, invece, può proporre istanza di fallimento quando ravvisi un “interesse generale“, cioè di tutti creditori, e lo provi. I creditori, però, possono opporsi all’istanza. Il pubblico ministero, inoltre, deve proporre siffatta istanza qualora, nel corso di un procedimento penale, l’insolvenza risulti dalla fuga, dall’irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione e dalla diminuzione dell’attivo; oppure quando nel corso di un procedimento civile l’insolvenza si è rilevata dal giudice che ne dia segnalazione al P.M. Se il Tribunale ritiene non esistenti presupposti richiesti dalla legge, può rifiutare di emettere la dichiarazione di fallimento con decreto motivato. Il decreto di rigetto è impugnabile dal creditore istante con reclamo alla Corte di Appello e, qualora questo venga accolto, gli atti sono rimessi nuovamente al Tribunale che deve dichiarare il fallimento. Il provvedimento della corte di appello non è più impugnabile.

Permangono, però, le altre incapacità che il codice civile e leggi speciali collegano alla figura del fallito, quali, ad esempio: ● l’impossibilità di esercitare le professioni di avvocato, titolare di farmacia e geometra, con la cancellazione dagli albi professionali; ● l’impossibilità di assumere determinati incarichi, come il tutore o curatore, il giudice popolare, amministratore o liquidatore di società per azioni; ● la perdita della legittimazione processuale, che viene acquisita dal curatore. Per quanto riguarda gli effetti patrimoniali il fallito viene spossessato dei suoi beni, i quali vengono presi in consegna dal curatore che ne cura l’amministrazione. Tale spossessamento non comporta per il fallito la perdita della proprietà dei propri beni, essendosi gli privato soltanto dell’amministrazione e della disponibilità di essi. I beni restano così vincolati al fine di garantire un'equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l’esecuzione forzata, con la conseguenza che eventuali atti di disposizione dei beni compiuti dal fallito possono ritenersi inefficace nei confronti dei creditori. Lo spossessamento, tuttavia, non si estende a tutti i beni del fallito, in quanto ne restano esclusi i beni e i diritti strettamente personali, gli assegni aventi carattere alimentare, le cose non soggetti a pignoramento ai sensi dell’art. 514 c.p.c., la casa di abitazione nei limiti necessari al fallito e ed alla sua famiglia.

Effetti sui creditori del fallito

Per quanto riguarda la posizione giuridica dei creditori , effetto fondamentale della sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti di costoro è l’attribuzione ad essi del diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base dell’importo del credito come risulta al momento della dichiarazione di fallimento. Il concorso dei creditori sui beni del fallito deve avvenire nel rispetto del principio dell’uguale trattamento dei creditori per cui, dichiarato il fallimento, restano precluse ai singoli creditori le azioni esecutive e cautelari individuali sui beni del fallito. Il principio della par condicio, tuttavia, trova applicazione per i soli creditori chirografari, non anche per i creditori cui fanno capo cause specifiche di prelazione, come privilegi, il pegno e ipoteca. I creditori a avvantaggiati da un privilegio, da un pegno o da un’ipoteca, infatti, fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati e, solo allorché non siano soddisfatti interamente con il valore realizzato di tali beni, diventano per il residuo creditori chirografari e concorrono con costoro nelle ripartizioni del resto dell’attivo, in quanto sui beni non vincolati alla prelazione la loro situazione giuridica e identica alle altre.

Effetti sui terzi estranei al fallimento

Per quanto riguarda gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sulla posizione giuridica di terzi , cioè di coloro che non hanno avuto rapporti diretti con il fallito, va preliminarmente tenuto presente che nell’attivo fallimentare rientrano non solo i beni appartenenti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento, ma anche quei beni che hanno cessato di appartenere a lui anteriormente alla dichiarazione stessa, essendo stati trasferiti a terzi. Può infatti verificarsi, e di sovente succede, che un imprenditore in crisi, avendo sentore di una probabile dichiarazione di fallimento, intesti propri beni a persone di sua fiducia al solo scopo di sottrarli alla futura esecuzione; la legge si preoccupa di recuperare tali beni perché i creditori siano soddisfatti.

Il mezzo tecnico giuridico attraverso cui si attua questo recupero di attività al patrimonio del fallito è l’azione revocatoria fallimentare , la cui finalità è appunto quella di ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti dallo stesso che si manifestano dannosi per i creditori. L’atto revocato, in pratica, rimane pur sempre valido tra le parti, ma non ha effetto per i creditori del fallito: il bene non viene ritrasferito al fallito, ma viene acquisito al fallimento in modo da costruire una garanzia per tutti creditori. Può essere promossa solo dal curatore fallimentare al Tribunale fallimentare.

Effetti sui rapporti giuridici in corso

Ultimo aspetto è di una certa importanza riguarda gli effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione. Di regola accade che, al momento in cui un imprenditore viene dichiarato fallito, questi abbia concluso o abbia in corso di esecuzione una serie di contratti necessari allo svolgimento della sua attività. Nel disciplinare le conseguenze del fallimento sui contratti conclusi dall’imprenditore fallito, il legislatore ha dovuto contemperare molteplici interessi, a volte anche antitetici e quindi le soluzioni trovate sono spesso diverse tra loro. Un punto fermo, però, è che dal fallimento non può derivare la risoluzione di un contratto con effetto retroattivo: il fallimento può soltanto far cessare l’efficacia da quel momento, fermi rimanendo gli effetti già conseguiti e l’efficacia già tradotta per il tempo anteriore all’intervento della causa di scioglimento. In particolare, i contratti già eseguiti da una delle parti restano in vita; se, però, ad eseguirli è stato la controparte del fallito, questa, in quanto creditore, entrerà nel novero dei creditori concorrenti e dovrà accontentarsi della percentuale fallimentare. Per i contratti non ancora eseguiti , invece, bisogna distinguere tra: quelli a carattere personale, in cui cioè rilevano le qualità personali delle parti, si sciolgono automaticamente (il conto corrente, il mandato, la commissione, il rapporto sociale nelle società di persone, il contratto d’appalto quando la persona dell’appaltatore dichiarato fallito costituiscono elemento determinante del contratto); altri (quali l’assicurazione contro i danni e i rapporti di lavoro subordinato) proseguono necessariamente con subentro automatico del curatore nella posizione del fallito; altri ancora, infine, possono essere mantenuti in vita. In quest’ultimo caso, pertanto, il rapporto rimane sospeso in attesa che il curatore scelga di proseguire nell’esecuzione del contratto, assumendosi tutti gli obblighi da questi nascenti, ovvero di sciogliere il rapporto.

Possiamo inquadrare l’attività amministrativa del curatore nella seguente ripartizione: ● atti di ordinaria amministrazione , i quali rientrano nei pieni poteri del curatore, senza necessità di intervento di altri organi; ● atti di straordinaria amministrazione e quelli specificamente elencati, per il compimento dei quali occorre l’autorizzazione del comitato dei creditori; ● atti aventi valore superiore a 50.000 € e transazione di qualsiasi valore , per il compimento dei quali occorre la previa informazione al giudice delegato oltre all’autorizzazione del comitato dei creditori. Il comitato dei creditori è organo collegiale composto da tre o cinque creditori e nominato dal giudice delegato; ad esso spetta altresì la scelta del proprio presidente. Alla luce della riforma, il comitato è organo autorizzativo e gestorio , in particolare dell’attività posta in essere dal curatore. Autorizza infatti: tutti gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere eseguiti dal curatore; il curatore alla rinuncia ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento se i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al loro presumibile valore di realizzo; il curatore a subentrare nei contratti pendenti in luogo del fallito. Spetta inoltre al comitato decidere se interrompere l’esercizio provvisorio dell’impresa, qualora ne ravvisi la necessità nonché, approvare il programma di liquidazione predisposto dal curatore e le eventuali modificazioni allo stesso. Determinati atti, poi, compiuti dal giudice delegato, sono subordinata al previo parere favorevole del comitato. È infatti necessario il consenso del comitato per la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa; per affidare l’azienda, o rami d’azienda del fallito a terzi e per concedere il diritto di prelazione dell'affittuario nel caso di successiva vendita; infine, per l’ammissione della proposta di concordato fallimentare. Il comitato dei creditori hai inoltre una funzione consultiva ed anche poteri di controllo sull’operato degli altri organi fallimentari. Il parere del comitato è espresso collegialmente. Sotto il primo profilo, il comitato deve essere ascoltato in tutti casi previsti dalla legge e tutte le volte che il Tribunale o il giudice delegato lo ritengono opportuno. Sotto il secondo profilo, il comitato o i singoli suoi membri possono, di propria iniziativa, ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, nonché chiedere notizie e chiarimenti. Essi hanno diritto di essere informati specificamente su tutte le vicende del procedimento. A tale funzione può ricollegarsi la legittimazione a proporre reclamo contro gli atti del curatore e contro i decreti del giudice delegato, nonché a chiedere la revoca del curatore medesimo. Ai membri del comitato non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento degli obblighi del proprio incarico.

La procedura fallimentare

La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi successive, tra loro coordinate per il raggiungimento del medesimo fine. Tali fasi sono la conservazione e l’amministrazione del patrimonio del fallito, l’accertamento del passivo, la liquidazione dell’attivo, il riparto dell’attivo tra i creditori.

L’apposizione dei sigilli e l’inventario

La prima fase della procedura fallimentare è diretta all’apprensione materiale ed alla conservazione del patrimonio del fallito. L’atto iniziale che caratterizza tale fase è quello dell' apposizione dei sigilli , che viene disposta automaticamente con la sentenza dichiarativa del fallimento e segue immediatamente ad essa. Nella procedura fallimentare l’apposizione dei sigilli è di competenza del curatore e di essa viene redatto apposito verbale, in cui devono essere descritti tutti quei beni per i quali non è possibile procedere. L’apposizione dei sigilli è comunque un provvedimento temporaneo chi segue, nel più breve tempo possibile, la rimozione degli stessi e la redazione dell’inventario ad opera del curatore, alla presenza eventuale del fallito. Funzione dell’inventario non è solo quella di individuare i beni del fallito, ma anche quella di farli prendere in consegna dal curatore. Con la presa in consegna il curatore subentra nell’amministrazione dei beni del fallito. Egli, pertanto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre può compiere gli atti di straordinaria amministrazione solo a seguito di autorizzazione del comitato dei creditori. Attività caratteristica della prima fase è l’adozione dei provvedimenti necessari ad evitare il deterioramento o la perdita dei beni, ivi compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa. La continuazione dell’impresa del fallito può essere autorizzata dal Tribunale in due ipotesi nettamente distinte tra loro: quando dall’improvvisa interruzione dell’attività possa derivare un danno grave, nel qual caso il Tribunale, sentito il parere vincolante del comitato, può autorizzare la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori; successivamente, quando il curatore e il comitato dei creditori ritengono opportuno riprendere, in tutto o in parte, l’attività imprenditoriale sospesa, ovvero continuarla se era stata disposta precedentemente dal tribunale. In ogni caso, comunque, la continuazione ha carattere provvisorio e poi sempre ordinarsene la cessazione.

L’accertamento del passivo

La fase dell’ accertamento del passivo serve ad individuare i creditori ammessi al concorso, ammessi cioè a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari, al riparto dei beni al debitore. Essa ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori devono presentare almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Le domande sono esaminate dal curatore, il quale predispone elenchi separati dei creditori e dei terzi; egli deposita il progetto di stato passivo in cancelleria almeno 15 giorni prima dell’udienza per permettere ai creditori ed ai terzi di presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza.

Può beneficiare dell’esdebitazione solo il fallito persona fisica, essendo pertanto escluse dall’istituto le società dichiarate fallite. Presupposto oggettivo negativo di ammissione all’istituto è che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Il fallito può richiedere l’esdebitazione solamente qualora sia in possesso dei seguenti requisiti soggettivi positivi: ● abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; ● non abbia ritardato contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; ● non abbia violato le disposizioni riguardanti l’obbligo di consegna al curatore della corrispondenza inerente i rapporti relativi al fallimento; ● non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta; ● non si sia reso autore di una delle seguenti attività fraudolente: distrazione dell’attivo; esposizione di passività insussistenti; cauzione o aggravamento del dissesto, che abbia reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; ricorso abusivo al credito; ● non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica.

Il procedimento

Il beneficio dell’esdebitazione può essere concesso dal Tribunale, su ricorso presentato dal debitore, in due momenti: nel decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento; oppure successivamente, purché entro un anno dalla chiusura. Il Tribunale decide con decreto, dopo avere verificato la sussistenza delle condizioni richieste e tenuto conto dei comportamenti collaborativi del fallito. Devono essere previamente assunti i pareri del curatore e del comitato dei creditori. Con il decreto di esdebitazione, il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Contro il decreto di accoglimento o rigetto del ricorso si può proporre reclamo.

Effetti dell’esdebitazione

Il decreto del Tribunale che accoglie la richiesta di esdebitazione produce i seguenti effetti nei confronti dei creditori: ● i creditori che hanno partecipato al fallimento perdono ogni diritto di agire individualmente nei confronti del fallito per la parte di credito rimasta insoddisfatta; ● i creditori del fallito che, pur vantando un credito anteriore alla procedura di fallimento, non hanno partecipato allo stesso, non avendo presentato domanda di insinuazione, potranno agire individualmente nei confronti del fallito per la sola parte attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Sono esclusi integralmente dal beneficio dell’esdebitazione, per cui nei confronti di tali creditori il fallito rimane obbligato per l’intero, i seguenti debiti: ● gli obblighi di mantenimento e alimentari ed, in generale, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; ● i debiti per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale; ● le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Evoluzione normativa

La procedura fallimentare è stata disciplinata:

1_ dal Regio Decreto 267 del 1942 che costituisce la normativa fondamentale; 2_ una riforma del 2006-2007 che ha introdotto modifiche volte ad alleggerire le conseguenze negative e stigmatizzanti del fallimento; 3_ la legge 155 del 2017 legge delega per la riforma della disciplina fallimentare ha delegato il governo ad adottare entro un anno dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti criteri:

  • la sostituzione del termine “fallimento“ con il termine “liquidazione giudiziale“ anche nelle disposizioni penali.
  • ridurre i tempi e i costi della procedura
  • garantire una maggiore specializzazione professionale dei magistrati che operano nelle sezioni fallimentari.
  • sostituzione della notificazione all’imprenditore con comunicazioni via PEC.
  • maggiori poteri al curatore fallimentare.
  • rivisitazione della disciplina del concordato preventivo e dell’esdebitazione.
  • distinzione tra concetto di insolvenza e semplice stato di crisi come “probabilità di futura insolvenza“ allo scopo di facilitare l’emergere di stati critici prima che si trasformino in insolvenza conclamata.
  • facilitare il formarsi di procedure Stragiudiziali => di composizione assistita. 4_ dal D.L.gs n.14 2019, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge n.155 2017 è stata introdotta una fase che anticipa i meccanismi di rilevazione di una crisi imprenditoriale a momenti precedenti rispetto al concreto verificarsi del fallimento vero e proprio. In questo senso l’art.2 aggiunge alla già nota definizione di “crisi” come “stato di difficoltà economica finanziaria che rende probabile insolvenza del debitore” a causa di una “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” Allo scopo di monitorare e risolvere una crisi l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a farvi fronte senza ritardo. L’art.5 prevede procedure di allerta e composizione della crisi con la formazione di organismi e collegi e professionisti a ciò preposti.

Caratteristiche della procedura fallimentare

  • CONCORSUALITÁ : cioè tutti i creditori devono confluire in un’unica procedura non potendo, una volta aperto il fallimento, procedere individualmente al pignoramento.
  • GIURISDIZIONALITÁ : la procedura si svolge interamente sotto controllo, le decisioni, la supervisione gli organi giudiziari (tribunali fallimentari e giudice delegato).
  • ESECUTIVITÁ - COATTIVITÁ : la procedura produce effetti diretti e immediati sul patrimonio del fallito spossessandolo inoltre dei suoi beni.
  • UNIVERSALITÁ : la procedura colpisce tutti beni del fallito tranne quelli impignorabili in base all’articolo 514 del codice di procedura civile (c.p.c.)
  • UFFICIALITÁ : la procedura può essere iniziata anche d’ufficio su iniziativa del pubblico ministero.

Atti colpiti da revocatoria fallimentare

Atti colpiti da revocatoria fino a 6 mesi prima della dichiarazione di fallimento

  1. atti a titolo oneroso (anche senza anomalie);
  2. la costituzione di garanzie contestuali al debito;
  3. pagamento di debiti liquidi ed esigibili (scaduti). Il curatore ha l’onere di dimostrare che il terzo conosceva l’insolvenza.

Atti colpiti da revocatoria fino a 1 anno prima della dichiarazione di fallimento

  1. atti a titolo oneroso in cui la prestazione a carico dell’imprenditore sia più gravosa rispetto all’altra di oltre ¼;
  2. creazione di garanzie pegni o ipoteche per debiti preesistenti non scaduti;
  3. pagamento di debiti scaduti con mezzi diversi dal denaro e insoliti o anomali rispetto ai normali usi. Il terzo può dimostrare di ignorare o aver ignorato lo stato di insolvenza.

Atti colpiti da revocatoria fino a 2 anni prima della dichiarazione di fallimento

  1. atti a titolo gratuito, eccetto i regali d’uso e le donazioni per pubblica utilità, dovere morale o per spirito di liberalità proporzionali al patrimonio del donante.