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sono gli appunti delle lezioni di procedura penale della Prof. Perugia Diletta di avezzano
Tipologia: Appunti
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Non perderti parti importanti!





























































Il Codice di Procedura penale del 1988 sulla legge delega n.81 del 1987 entra in vigore il 24 ottobre 1989. Esso si compone di 11 libri e dal 1988 ad ora non ha subito modifiche sostanziali. Il proposito della legge delega del 1987 è quello di condurre il codice ai principi fissati dalla Costituzione portandolo in un ottica di processo accusatorio a differenza del precedente che era inquisitorio.
Il processo penale nel codice abrogato era diverso rispetto al nuovo codice. Nel codice penale Rocco si avevano 2 fasi nettamente distinte: la fase istruttoria che era prevista in duplice forma, l'istruzione formale effettuata dal giudice istruttore e l'istruzione sommaria effettuata dal pm; e da quella dibattimentale. L'istruzione scritta, segreta e on scarsa attuazione del diritto di difesa presentava le caratteristiche di un processo inquisitorio mentre il dibattimento pubblico e orale consentiva l'attuazione del diritto di difesa e sembrava ispirato ai principi del processo accusatorio. Il dibattimento era caratterizzato dalla continuità (in quanto doveva svolgersi in maniera continuativa senza interruzioni affinchè il giudice al momento della decisione avesse presenti tutte le prove assunte in sede dibattimentale) dall'immediatezza (in quanto alla deliberazione della sentenza concorrevano gli stessi gli stessi giudici che avevano partecipato al dibattimento), dalla pubblicità, dalla oralità, dal contraddittorio nel momento di formazione della prova, dalla correlazione tra accusa e sentenza, dalla non regressione. Questi principi potevano essere disattesi: in primo luogo il principio di oralità e del
contraddittorio nel momento di formazione della prova erano vanificati cioè resi vani dalle letture che erano consentite in sede dibattimentale per cui il giudice poteva basare la sua decisione su tali letture vanificando sia l'oralità sia il contraddittorio. Era permessa a norma dell'art. 463 cpp la lettura che riguardava le ispezioni, perquisizioni, sequestri, ricognizioni e confronti compiuti dal giudice, dal pm o da ufficiali di polizia giudiziaria oppure a norma dell'art.466 cpp era consentita la lettura dei rapporti, dei referti, delle querele, delle istanze, delle denunce e di ogni altro atto o documento del procedimento. Infine a norma dell'art.466 cpp era consentita la lettura di ogni atto e documento non espressamente vietato. Da ciò emerge che era consentito l'inserimento di prove assunte senza la realizzazione del contraddittorio. La vanificazione dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova diminuiva il principio di continuità e della immediatezza. Anche il principio di correlazione tra accusa e sentenza era vanificato. Il vecchio sistema processuale era caratterizzato da una fondamentale ipocrisia: l'istruzione doveva essere destinata unicamente ad accertare l'utilità del dibattimento mentre il dibattimento doveva essere invece la fase centrale del processo destinata ad accertare la responsabilità o l'innocenza dell'imputato. Ma spesso l'istruzione dibattimentale consisteva nella riassunzione delle prove assunte nell'istruzione formale o sommaria che diventava quindi la fase fondamentale del processo penale. Ciò menomava la terzietà del giudice il quale giungeva al dibattimento dopo aver studiato il fascicolo contenente i verbali delle prove assunte in istruzione. Il sistema processuale abrogato ha subito nel corso degli anni numerose modifiche sia ad opera di riforme novellistiche sia ad opera delle sentenze della Corte Costituzionale che però non hanno seguito una linea coerente ma si sono ispirate alle esigenze del singolo momento storico. L'incoerenza del processo penale rendeva indispensabile un nuvo codice di procedura penale. Le prospettive di riforma delineate nel 1964 partivano da una premessa comune e cioè l'eliminazione della duplicità dei riti istruttori ed erano sostanzialmente 3: la prima che riteneva di mantenere una fase istruttoria antecedente il dibattimento da effettuarsi solo dal pm; la seconda sosteneva di mantenere una fase istruttoria antecedente il dibattimento che doveva essere compiuta solo dal giudice istruttore il quale solo come organo giurisdizionale riusciva a garantire l'imparzialità. La terza tesi sosteneva di eliminare completamente qualsiasi fase istruttoria prima del dibattimento riservando alla fase dibattimentale l'assunzione delle prove. Il codice di procedura penale del 1988 si rifà a questa terza tesi distinguendo tra procedimento e processo. Il procedimento si deve immaginare come una linea retta che inizia dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, ovvero nel Registro delle Notizie di Reato, a norma dell'art. 335cpp e termina con l'emanazione della sentenza definitiva. Tra la fase di inizio e l'emanazione della sentenza iniziano le:
processo accusatorio. Prima dell'emanazione di tale legge, l'art.111cost. imponeva unicamente l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e il ricorso in Cassazione per le sentenze e per i provvedimenti sulla libertà personale. Dopo tale legge costituzionale l'art.111cost. attribuisce rilevanza ai principi del c.d. giusto processo, parità delle parti, terzietà e imparzialità del giudice, durata ragionevole del processo e il contraddittorio nel momento di formazione della prova. Nel processo penale la legge prevede che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata della natura e dei motivi dell'accusa; disponga del tempo necessario per preparare la sua difesa, che abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Questi commi sono fondamentali per l'impugnazione del provvedimento. Art. 13 cost. che prevede l'inviolabilità della libertà personale. Art.14cost sull'inviolabilità del domicilio. Art.15cost. sulla libertà e segretezza della corrispondenza. Art.25 cost: il soggetto imputato deve sapere quale sia il giudice competente a livello territoriale. Art.27 che prevede la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, cioè fin quando non c'è una sentenza passata in giudicato nei suoi confronti l'imputato non può essere considerato colpevole. Art.97 che prevede l'imparzialità della p.a.
2- LEGGI: - Legge delega del novembre 1987. - Legge n.274 del 2000 sull'istituzione del giudice di pace. Già un tentativo era stato fatto nel 91 ma è fallito mentre con la legge del 2000 è stato istituito il giudice di pace che ha competenza per reati meno gravi. -DPR n.448 del 22 luglio 1988 che riguarda il procedimento nei confronti dei minorenni. Si tratta di un processo diverso poichè si vuole farli uscire dal circuito del processo. - Legge n.69/2005 in tema di criminalità transnazionale e riguarda l'arresto europeo. - Legge n.364 del 26 luglio 1975 che riguarda l'ordinamento penitenziario.
3- FONTI GIURISPRUDENZIALI: giurisprudenza della Corte Costituzionale, sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
GIURISDIZIONE PENALE E COMPETENZA. Il libro I del Codice parla dei soggetti e in particolare del giudice (è terzo e imparziale). Si deve fare una distinzione tra soggetti e parti: il giudice è un soggetto penale mentre le parti sono l'accusa e l'imputato assistito dall'avvocato. Le parti eventuali sono le parti civili (persona danneggiata) che non sempre devono essere presenti. La giurisdizione penale è disciplinata dall'art.1 cpp e dall'art.102 Cost. che prevede la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari. La giurisdizione viene ripartita tra giudici ordinari e giudici speciali. I primi
sono il giudice di pace, il tribunale e la Corte d'Assise mentre i secondi sono ad es. il tribunale militare. Altra distinzione è quella tra giudici monocratici che comprende il giudice di pace, il tribunale in composizione monocratica e il giudice dell'udienza preliminare; e tra giudici collegiali in cui rientrano il tribunale in composizione collegiale (3 giudici di cui 1 è presidente), la Corte d'Assise, la Corte d'Appello, la Corte d'Assise d'Appello e la Corte di Cassazione.
Giurisdizione vuol dire ripartizione tra giudici. L'art.33 cpp disciplina la capacità del giudice. Il difetto di capacità comporta nullità assoluta ma il vizio non attiene alla capacità del giudice secondo l'art.33 comma 2 bensì essa attiene alle condizioni in virtù delle quali il giudice può essere considerato come tale, ad es il fatto che abbia superato un concorso.
La competenza nasce dal fatto che esistono più giudici penali e quindi essa deve essere ripartita tra i vari organi individuati dal codice nell'ambito penale. Con questo criterio si va ad organizzare il loro lavoro andandolo a ripartire.
La competenza può essere:
Ci sono poi delle deroghe a queste regole: art.11 cpp intitolato "competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati" prevede che i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato o persona offesa o danneggiata da reato sono di competenza dell'organo giudicante che viene individuato dalla Tabella allegata alla fine delle norme di attuazione. Essa prevede che i processi dei magistrati sono dislocati in altre parti (ad es. da Roma a Perugia) e questo lo si fa per evitare la discrezionalità del giudice. L'art.10 cpp prevede che nel caso di reato commesso all'estero la competenza è determinata successivamente in base al luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di reati la competenza spetta la giudice competente per il maggior numero di essi. Se non è possibile determinare la competenza questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pm che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro.
Rispetto al Codice Rocco dove il criterio della connessione era molto utilizzato e questo dava origine ai maxiprocessi con gli inconvenienti che questo determinava come la lunghezza dei tempi processuali, ritardo nell'esecuzione della pena ecc, nel codice
vigente si è voluto ridurre l'ambito di operatività della connessione andando a sostituire ai maxiprocessi le maxindagini.
Accanto ai tre tipi di competenza (per materia, per territorio e per connessione) si delinea un 4 tipo di competenza che deriva dalla prassi e dalla giurisprudenza, non è previsto dal codice:
Ci sono poi delle DEROGHE ai criteri di competenza: 1) Art. 17cpp che disciplina la riunione dei processi. Essa si ha quando più reati appartengono alla competenza del medesimo giudice e ricorrano delle condizioni stabilite dalla legge, è previsto che possa venire celebrato un unico processo cumulativo attraverso la trattazione congiunta dei processi. La riunione dei processi viene disposta con ordinanza anche d'ufficio, sentite le parti a norma dell'art.19 cpp. La riunione a norma dell'art.17 cpp è consentita a 3 condizioni: 1- i processi devono essere pendenti nello stesso stato e grado davanti allo stesso giudice; 2- la riunione non deve determinare ritardo nella definizione dei processi; 3- i reato oggetto del processo cumulativo devono essere in rapporto tra di loro in quanto uniti dal vincolo della connessione ( nei casi previsti dall'art.12 e 371 bis cpp). La riunione prescinde dalla connessione; a differenza della connessione, la riunione non determina deroghe all'ordinaria competenza per materia o per territorio, in quanto interviene in un momento successivo all'individuazione del giudice competente e inoltre la riunione è consentita in tutti i casi di connessione ma non solo in questi. Inoltre una differenza con la connessione è che questa va rilevata nelle fasi delle indagini mentre la riunione nella fase processuale. 2) Art.18cpp che disciplina la separazione dei processi. Essa è disposta dal giudice con ordinanza salvo che egli ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti. I casi di separazione sono previsti tassativamente dall'art.18 comma 1 cpp. ma secondo il comma 2 essa può essere disposta dal giudice su accordo delle parti quando la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. Gli art.17 e 18 cpp operano nel momento in cui si passa alla fase processuale (3 fase).
L'art.22 cpp disciplina l'incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari. L'incompetenza è pronunciata nel dibattimento di I grado con sentenza e gli atti vengono trasmessi al giudice competente. In merito a ciò è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 76/1993 che ha sollevato una questione di incostituzionalità: gli atti non devono essere trasmessi al giudice competente ma devono regredire ed essere trasmessi al p.m. presso il giudice competente. Deve esserci una regressione del procedimento in modo tale da poter permettere all'imputato di andare a scegliere un rito alternativo. La regressione del procedimento è autorizzata solo in casi eccezionali in quanto il procedimento penale può solo progredire.
L'art.25 cpp prevede che è la Corte di Cassazione che decide in merito agli effetti derivanti dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione e di incompetenza. La decisione delle Corte è vincolante nel corso del processo salvo che ci siano nuovi fatti che comportino una modificazione della giurisdizione e la competenza di un giudice superiore.
L'art.26 cpp disciplina le prove acquisite dal giudice incompetente. Esso prevede che l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle norme già acquisite per cui esse sono efficaci.
L'art.27 cpp disciplina le misure cautelari disposte dal giudice incompetente. Esse conservano la loro efficacia ma entro 20 giorni devono essere ratificate dal giudice competente. La misura cautelare in questo modo è fatta salva. Però se i 20 giorni decadono senza che la misura cautelare venga ratificata, essa perde efficacia. Il legislatore si è ispirato al principio della conservazione degli atti che giova alla speditezza processuale.
L'art.28 cpp disciplina i casi di conflitto di giurisdizione e di competenza. La pluralità di organi giurisdizionali può comportare contrasti fra gli stessi sia in ordine alla giurisdizione sia in ordine alla competenza. I conflitti di giurisdizione sussistono quando il contrasto concerne uno o più giudici ordinari da un lato e uno o più giudici speciali dall'altro. Il conflitto di competenza si ha quando il contrasto riguarda due o più giudici ordinari. Il conflitto di giurisdizione e di competenza può essere positivo, quando due o più giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, oppure negativo, quando due o più giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, cioè quando ritiene di non doversene occupare. Il 2 comma dell'art.28 cpp prevede che le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli sopra enunciati per cui tale
normativa vale anche per risolvere contrasti che non riguardano organi dotati entrambi di potere giurisdizionale penale oppure contrasti che non riguardano il fatto oggetto dell'imputazione. Inoltre si esclude un ipotesi di conflitto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento stabilendo che nel caso di contrasto fra questi due giudice sarà la decisione del giudice del dibattimento a prevalere. Il 3 comma dell'art. cpp prevede che nel corso delle indagini preliminari non può essere proposto il conflitto positivo (quindi non possono ritenersi competenti per il medesimo fatto) fondato su ragioni di competenza per territorio determinata da connessione cioè quando il conflitto può derivare da procedimenti connessi e il giudice che si occupa del reato meno grave trasmette la competenza al giudice che si occupa del reato più grave. L'istituto del conflitto vale solo tra organi giudicanti (giudici), non è ammesso un conflitto tra giudice e pubblico ministero, non può riguardare mai le parti del processo.
Il codice di procedura penale prevede una disposizione che si occupa del procedimento di risoluzione del conflitto la quale dà luogo ad una mini procedura ed è l'art.30 cpp. Il conflitto può essere sollevato: 1) d'ufficio dal giudice il quale con ordinanza trasmette il conflitto alla Corte di Cassazione, che è l'organo che decide sul conflitto. 2) dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto. 3) dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto con dichiarazione scritta e motivata e munita di documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia presentata, la documentazione e la copia degli atti che sono necessari per la risoluzione del conflitto. L'istanza di conflitto sia da parte del giudice sia da parte del pm sia da parte delle parti private non ha effetto sospensivo sui procedimenti in corso. Secondo l'art.31 cpp la denuncia di conflitto deve giungere a conoscenza anche dell'altro giudice in conflitto il quale trasmette subito alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto. I conflitti vengono decisi dalla Corte di cassazione la quale emana una sentenza dopo aver giudicato in Camera di consiglio con il procedimento previsto all'art.127 cpp che prevede che Il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza dandone avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori (naturalmente se l'imputato è privo del difensore di fiducia l'avviso è dato al difensore d'ufficio). L'avviso è comunicato o notificato almeno 10 giorni prima della data dell'udienza e fino a 5 giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. L'udienza può essere rinviata in caso di legittimo impedimento. La riunione della Corte di Cassazione in Camera di Consiglio è privata, si svolge senza la presenza del pubblico e sono presenti solo il giudice, il pm e il difensore con l'imputato, indagato o interessato. In casi particolari il codice prevede delle deroghe all'art.127 cpp cioè casi in cui non è prevista
procedura vuol dire che non c'è udienza, non c'è contraddittorio, non c'è un procedimento istruttorio ma il giudice dichiara la propria astensione motivandola e il presidente della corte o del tribunale decide de plano (è una procedura semplificata). I motivi per i quali il giudice ha l'obbligo di astenersi sono previsti dall'art.36cpp quindi nel caso in cui abbia interessi personali, se è tutore o curatore di una delle parti, se ha dato consigli o pareri sull'oggetto del procedimento al di fuori delle funzioni giudiziarie, se c'è inamicizia grave, se il coniuge o i prossimi congiunti sono offesi dal reato.
In caso di ricusazione il giudice non può pronunciarsi, nè concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetta la ricusazione. Occorre quindi una procedura attraverso la qual si va ad accertare l'effettiva sussistenza o meno del requisito che prevede la ricusazione del giudice. La procedura di ricusazione del giudice è prevista dagli art.38-39-40-41 cpp. L'art.38 prevede che la dichiarazione di ricusazione può avvenire fino all'apertura dell'udienza preliminare ma se questa manca la dichiarazione può essere proposta direttamente nella fase del giudizio subito dopo ave compiuto l'accertamento della costituzione delle parti. Negli altri casi l'istanza di ricusazione va presentata prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Se la causa di ricusazione venga a conoscenza dopo, la dichiarazione può essere presentata entro 3 giorni. La dichiarazione deve contenere i motivi e le prove e deve essere proposta con atto scritto e presentata nella cancelleria del giudice chiamato a decidere. Quando la dichiarazione non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. La procura speciale è richiesta per atti personalissimi. L'art.39cpp disciplina l'ipotesi di concorso di astensione e di ricusazione stabilendo che la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice si astiene. Quindi l'astensione prevale sulla ricusazione. L'art.40 disciplina la competenza a decidere sulla ricusazione. La dichiarazione è dichiarata inammissibile in camera di Consiglio dalla Corte con ordinanza quando è stata proposta da chi non ne aveva il diritto oppure quando è stata proposta senza l'osservanza dei termini o delle forme prescritte oppure quando i motivi addotti sia manifestamente infondati. Se la dichiarazione è ammissibile la Corte può disporre con
ordinanza che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale oppure si limiti al solo compimento di atti urgenti. La decisione è effettuata dalla Corte in camera di Consiglio dopo aver assunto le opportune informazioni e decide con ordinanza comunicata al giudice ricusato, al pubblico ministero e notificata alle parti. Secondo l'art.42cpp prevede che se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Ma il provvedimento che accoglie la dichiarazione contiene anche le indicazioni in virtù delle quale gli atti svolti precedentemente hanno efficacia e validità. Comunque l'art.42 prevede che conservano efficacia atti in precedenza compiuti dal giudice ricusato e astenuto e cioè atti compiuti quando sussisteva già la situazione di incompatibilità ma questa non era stata dichiarata quindi questi atti non sono considerati nulli dal legislatore fin quando il giudice non venga dichiarato astenuto o ricusato. A norma dell'art.43cpp il giudice astenuto o ricusato è sostituito con un altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Se tale sostituzione è impossibile la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice egualmente competente per materia determinato a norma dell'art.11cpp (quest’ultimo articolo fa riferimento alla tabella situata alla fine delle norme di attuazione del cpp).
RIMESSIONE: ART.45 CPP che prevede che "In ogni stato e grado del processo di merito quando ci sono gravi situazioni locali ineliminabili tali da turbare lo svolgimento del processo oppure pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale rimette il processo ad altro giudice designato secondo l'art.11. La rimessione è lo spostamento dell'intero processo da un luogo ad un altro. Essa non rispetta il principio previsto dall'art.25Cost cioè il giudice naturale precostituito per legge. La rimessione serve a garantire la genuinità del processo penale e si vuole salvaguardare l'imparzialità dell'intero organo giudicante in tutte le fasi del procedimento, e non solo l'imparzialità del giudice che decide. La rimessione del processo si può avere per ipotesi tassative elencate nell'art.45cpp: situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e devo avere la connotazione di gravità; situazioni locali ineliminabili (questo si giustifica in ragione del carattere assolutamente eccezionale dell'istituto rispetto al principio del giudice naturale precostituito per legge); le situazioni di turbativa devono avere carattere locale (cioè situazioni esterne al processo radicate nell'ambiente che circonda il processo).... quindi deve ritenersi escluso ad es lo spostamento causato da ragioni di tipo soggettivo che riguardano i protagonisti del processo o i loro rapporti personali. L'art.45cpp è stato
rimessione con motivi diversi da quelli che hanno determinato il rigetto per manifesta infondatezza secondo l'art.49cpp. Inoltre anche quando la richiesta è stata accolta il pm o l'imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un nuovo giudice.
PUBBLICO MINISTERO: è la parte del processo, va a tutelare l'interesse dello Stato. Egli è il titolare delle indagini preliminari. Il pm svolge le indagini, archivia ed esercita l'azione penale. Entra in gioco quando ricevuta la notizia di reato la iscrive nel registro delle notizie di reato secondo l'art.335cpp. Il potere del pm deriva direttamente dalla Costituzione, art.101-102-107comma4-108-109-112). In particolare quest'ultimo articolo prevede che "Il pm ha l'obbligo di esercitare l'azione penale". L'art.50cpp disciplina l'azione penale. Esercitare l'azione penale vuol dire formulare l'imputazione nei confronti dell'imputato cioè una volta aver definito i fatti e individuato il reato, rinvia l'interessato a giudizio. Il pm una volta svolte le indagini preliminari può esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione. L'art.405cpp disciplina l'inizio dell'azione penale: il pm, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale. L'articolo detta le forme attraverso le quali il pm esercita l'azione penale: rinvio a giudizio, rito alternativo, citazione diretta a giudizio. Se il pm non raccoglie elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio allora richiede l'archiviazione e non esercita l'azione penale. L'art.50 e l'art.405 sono collegati tra loro e anche all'art.125 delle norme di attuazione che fa riferimento alla richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato. Il soggetto con l'esercizio dell'azione penale da parte del pm passa dall'essere indagato (cioè soggetto sottoposto a indagini) all'essere imputato (cioè soggetto sottoposto a processo). Il cambio di posizione del soggetto avviene alla fine delle indagini preliminari svolte dal pm. L'azione penale secondo l'art.50 comma 3 può essere sospesa o interrotta solo nei casi previsti dalla legge. Fissa il principio di irretrattabilità dell'azione penale: una volta formulata l'imputazione c'è l'impossibilità di tornare indietro (a meno che sussistano casi particolari indicati dal codice). Il pm può astenersi a norma dell'art.52cpp per gravi ragioni convenienza e lo fa attraverso la richiesta di astensione sulla quale deciderà il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore della Repubblica presso il tribunale o il procuratore speciale. Se viene accolta la dichiarazione di astensione, il pm astenuto è sostituito con un altro pm. Non è prevista l'ipotesi della ricusazione ma c'è l'art.54-quater che prevede la richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pm. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso, possono chiedere la trasmissione degli atti al pm
competente enunciando le ragioni. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pm che procede con l'indicazione del giudice competente. Entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, il pm se accoglie la richiesta trasmette gli atti al pm competente. Se non provvede, il richiedente entro i successivi 10 giorni può chiedere al procuratore generale di determinare quale pm deve provvedere il quale decide entro 20 giorni dalla richiesta e con decreto motivato ne da comunicazione alle parti e agli uffici interessati. Tra pubblici ministeri possono esserci CONTRASTI. L'art.54cpp disciplina i contrasti negativi: il pm se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso, trasmette immediatamente gli atti presso il giudice competente. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere il pm che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione, che determina quale pm deve procedere. Gli atti compiuti fino a quel momento possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. L'art.54-bis disciplina i contrasti positivi: quando il pm riceve la notizia che un altro ufficio sta indagando sulla stessa persona o sul medesimo fatto, richiede a questo ufficio la trasmissione degli atti. Quest’ultimo può trasmetterli o no. Se non li trasmette viene informato il procuratore generale che deciderà con decreto motivato quale pm deve procedere al quale vengono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. Se la motivazione manca l'atto è nullo. In ogni caso gli atti compiuti dal diverso pm nel corso delle indagini preliminari sono utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. Il pm può avvalersi dell'ausilio della POLIZIA GIUDIZIARIA disciplinata dall'art.55cpp ai sensi del quale anche di propria iniziativa, deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Quindi dalla lettura della disposizione emerge che la polizia giudiziaria svolge attività informativa (in quanto riceve la notizia di reato), investigativa (in quanto ricerca gli elementi di prova), assicurativa (in quanto garantisce le fonti di prova). Ai sensi dell'art.326cpp il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie all'esercizio dell'azione penale. Tuttavia secondo l'art.327cpp è il pm che dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria. L'attività svolta dalla PG deve essere riferita al pm, in quanto c'è una dipendenza funzionale della pg al pm. Infatti secondo l'art.347cpp la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce per iscritto al pm, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti; quando è possibile comunica le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti per la
e le persone che debbono rispondere per il fatto di lui.) può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno o dai suoi successori nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. La persona offesa del reato può scegliere se fare la richiesta di risarcimento del danno attraverso l'azione penale nel processo penale o se esercitare l'azione civile nel processo civile e l'art.75cpp disciplina i rapporti tra azione civile e azione penale. L'azione civile può essere trasferita nel processo penale se in sede civile non è stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio. L'azione civile prosegue in sede civile se non è stata trasferita nel processo penale o è stata iniziata o quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Se l'azione è proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di I grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale. A norma dell'art.76cpp l'azione civile nel processo penale è esercitata mediante la costituzione di parte civile. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza o vi sono ragioni di urgenza o conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pm può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. Il giudice provvede con decreto che è comunicato al pm. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace di infermità mentale o per età minore può essere esercita dal pm. L'art.78cpp disciplina le formalità di costituzione di parte civile. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. Tuttavia se si vuole presentare una lista di testimoni bisogna farlo a pena di decadenza 7 giorni prima dell'udienza. L'atto deve contenere, a pena di inammissibilità: le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante, le generalità dell'imputato nei cui confronti è esercitata l'azione civile, nome e cognome del difensore e la procura, esposizione delle ragione che giustificano la domanda, la sottoscrizione del difensore. Per costituirsi parte civile non basta che il difensore venga nominato come tale, ma occorre anche che gli venga conferita la procura speciale. Con essa la parte conferisce al difensore, che già fa le sue veci, un atto personalissimo. L'art.79cpp disciplina i termini per la costituzione di parte civile. Se c'è l'udienza preliminare, la parte civile si può costituire fino all'apertura dell'udienza preliminare altrimenti se ciò non è rispettato la facoltà di costituirsi parte civile decade. Se non c'è l'udienza preliminare la parte si può costituire entro l'apertura del dibattimento.
GLI ATTI: sono disciplinati dal II libro del codice di procedura penale. L'atto è qualcosa di diverso dal documento in quanto quest'ultimo è qualcosa che si forma al di fuori del procedimento penale mentre l'atto è il risultato di un'attività documentata ed è strettamente connesso al procedimento. Da un punto di vista soggettivo l'atto viene posto in essere da un soggetto del procedimento (dal giudice, dal pm) mentre da un punto di vista oggettivo gli elementi che caratterizzano l'atto processuale sono: l'attitudine dell'atto a produrre effetti giuridici e il suo realizzarsi all'interno del procedimento penale. Il primo atto del procedimento penale è l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di reato mentre l'atto finale è quello che chiude il procedimento (decreto di archiviazione, sentenza a non procedere, sentenza di primo grado). Nella categoria degli atti processuali penali rientrano i provvedimenti del giudice in relazione ai quali l'art.125cpp stabilisce che il provvedimento del giudice può assumere la veste di:
Sentenze: chiudono una fase processuale, un grado del procedimento, in quanto contengono una decisione. Esse devono essere motivate a pena di nullità e possono essere di merito se decidono sull'imputazione e in questa categoria rientrano le sentenze di condanna (art.533cpp) e le sentenze di assoluzione (art.530cpp) o meramente processuali se vanno a risolvere una questione processuale senza pronunciare una pretesa punitiva e in questa categoria rientrano le sentenze di proscioglimento per carenza di una condizione di procedibilità e le sentenze dichiarative di incompetenza per materia o per territorio.
Ordinanze: servono al giudice per risolvere delle questioni incidentali al processo. Non sono conclusive e possono essere revocate. L'ordinanza del giudice non può essere mai impugnata da sola ma solo con la sentenza che chiude il grado del processo per cui è nominata. L'ordinanza deve essere motivata a pena di nullità.
Decreto: esprime un comando dell'autorità procedente ed ha natura prevalentemente amministrativa. Può essere emanato dal giudice e dal pm e può essere revocato. I decreti, a differenze della sentenza e dell'ordinanza, devono essere motivati a pena di nullità solo nei casi in cui la motivazione sia espressamente richiesta dalla legge come art.127cpp procedimento in camera di consiglio, art.132cpp accompagnamento coattivo dell'imputato, art.244cpp ispezioni, art.247cpp perquisizioni, art.253cpp sequestro, art.321cpp sequestro preventivo, art409cpp richiesta di archiviazione, art.414 riapertura delle indagini. In queste ipotesi se manca la motivazione il decreto è nullo.
PROVVEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO : art.127cpp. Le regole d questo articolo si hanno per i procedimenti incidentali cioè per l'incidente probatorio, udienza