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PROCEDURA PENALE - UNICAL, Dispense di Diritto Processuale Penale

Diritto processuale penale. Università della Calabria

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 17/03/2026

Maggie_28
Maggie_28 🇮🇹

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CAPITOLO 1: ATTIVITA’ PG -ATTIVITA’ PM - ATTIVITA’ DIFENSORE - ATTIVITA’ GIP

Il procedimento penale si compone di una serie obbligata di a3 concatena4 tra loro:

  1. no4zia di reato
  2. indagini preliminari
  3. esercizio dell’azione penale - o archiviazione
  4. processo (eventuali impugnazioni)
  5. esecuzione La no4zia di reato cos4tuisce il primo aCo del procedimento penale. In par4colare, essa dà avvio alla fase delle indagini preliminari. Tale fase ha inizio nel momento in cui una no4zia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero. La no4zia di reato rappresenta l’informazione che ci possa essere stata la violazione di una norma di caraCere penale, infa3 con l’espressione “no4zia di reato” (o no4zia cirminis) si intende un’informazione acquisita o ricevuta dagli organi inquiren4, rappresenta4va di un’ipotesi di reato. In questa fase vi è la no4zia che un soggeCo sembra aver violato una norma penale, ma non è certo che questo si accaduto: saranno poi gli accertamen4 condo3 nel corso del procedimento penale a stabilire, in concreto, se quel faCo evidenziato nella no4zia criminis sia o meno riconducibile ad un reato. Pertanto, con l’acquisizione della no4zia di reato il PM e la PG devono iniziare ad indagare (non può indagare prima della no4zia di reato). L’art. 330 c.p.p. stabilisce che “il PM e la PG prendono no4zia di rea4 di propria inizia4va e ricevono le no4zie di reato presentate o trasmesse loro da parte di pubblici ufficiali o incarica4 di pubblico servizio, oppure da parte dei priva4 o da chi ha l’obbligo di referto, oppure quando la PG riceve la no4zia di reato deve riferirla al PM”. Ciò significa che il PM prende no4zia di reato e non vuol dire però che va a cercarle (per esempio il PM non può u4lizzare lo strumento più pericoloso, le interceCazioni, per cercare una no4zia di reato), non può quindi andare a scoprire la no4zia di reato ed inves4gare per vedere se c’è un reato, ma deve aCendere che vi sia una no4zia di reato, salvo si imbaCa autonomamente nella commissione di un reato. Generalmente, le no4zie di reato possono essere recepite in modi diversi. Le no4zie di reato ricevute dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria possono essere dis4nte in no8zie di r eato qualificate (a3 regolamenta4 dalla legge come denuncia, referto, querela, istanza, richiesta, no4zie acquisita di inizia4va dal PG, le quali vanno a confluire nell’informa4va che la polizia comunica al pubblico ministero. Una volta che la no4zia di reato perviene alla polizia giudiziaria - o è dalla stessa acquisita autonomamente - quest’ul4ma ha l’obbligo di riferire, senza ritardo e per iscriCo al PM indicando gli elemen4 essenziali del faCo e gli elemen4 sino a quel momento raccol4 indicando le fon4 di prova e le a3vità compiute di cui si trasmeCe anche la documentazione questo perché il PM è il domus delle indagini, cioè assume la direzione delle indagini) e non qualificate (no4zie che pervengono agli organi inquiren4 per mezzo di strumen4 informa4vi diversi da quali disciplina4 dal legislatore (Es. no4zie criminis conosciute autonomamente dal PM). Inoltre le no4zie di reato possono essere recepite:
  • in maniera facolta8va qui il privato ha la facoltà di presentare una denuncia, non l’obbligo. L’obbligo di denuncia da parte dei ciCadini sorge soltanto qualora essi abbiano conoscenza di un deliCo contro la personalità dello stato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo

- in maniera obbligatoria:

- I dipenden4 dello Stato che contribuiscono al governo della funzione pubblica, in virtù

dell’Art. 331 c.p.p. “Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incarica4 di un pubblico servizio”, obbligo penalmente sanzionato ex ArC. 361 “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” e 362 c.p. “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio”.

- I sogge3 deputa4 alla redazione di un referto, che altro non è una denuncia qualificata,

chiamata così perché con4ene una descrizione medico-clinica di ciò che viene contestato e la cui omissione è sanzionata ex Art. 365 c.p.

- Il privato ha l’obbligo di denuncia solo nel caso di cui all’Art. 364 c.p.: “Il ciCadino, che, avendo

avuto no4zia di un deliCo contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'ar4colo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa.”

- La polizia giudiziaria è composta da forze dell’ordine cui lo Stato ha aCribuito poteri di polizia,

di sicurezza, amministra4va o a3vità di prevenzione, e sono la prevalente produzione di no4zie di reato: molto spesso durante l’a3vità di controllo e prevenzione si imbaCono in una no4zia di reato e quindi prendono aCo della no4zia di reato e lo trasmeCono - aCraverso la cd informa4va di reato. C’è da precisare che il legislatore ha stabilito che la sanzione, qualora sia stata accertata la violazione di una norma di caraCere penale, non sia applicata direCamente da chi accerta il faCo (cioè non può essere irrogata dal PM) ma ha previsto che - quando il PM accerta la violazione di una norma e ri4ene che la conseguenza sia una sanzione – essa debba essere applicata dal giudice: si necessita dell’intervento della giurisdizione che dà massima garanzia-> questo in virtù del modello di processo accusatorio: siccome il nostro ordinamento si basa sul processo accusatorio, cioè prevede un momento di accertamento del faCo da parte del pm, egli non può irrogare la sanzione ma ha l’obbligo di chiedere l’intervento del giudice. Registro delle no8zie di reato. Quando la no4zia crimis perviene al PM, egli ha l’obbligo di provvedere all’immediata iscrizione della no4zia nell’apposito registro delle no4zie di reato ex art 335 c.p.p. Tale iscrizione cos4tuisce il primo aCo del procedimento penale. Contestualmente all’iscrizione della no4zia, il PM deve iscrivere il nome della persona alla quale il reato è stato aCribuito e devono essere indicate la qualificazione giuridica del faCo e le circostante.i Inoltre, il comma 2 dell’art 335 stabilisce che se nel corso delle indagini preliminari, ques4 elemen4 dovessero subire dei cambiamen4, il PM deve provvedere a curarne l’aggiornamento senza procedere a nuove iscrizioni. Al momento dell’acquisizione della no4zia di reato, il PM e la PG devono informare la persona offesa dal reato che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che ha la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato. Condizioni di procedibilità. Sono a3 giuridici necessari e indispensabili affinchè si possa esercitare l’azione penale, esse variano a seconda del 4po di reato. L’ Art. 333 c.p.p. dispone che il privato può presentare una denuncia per ogni reato perseguibile d’ufficio, mentre se non sono perseguibili di ufficio sono previste delle condizione di procedibilità che sono una specie di bilanciamento che il legislatore ha posto tra l’obbligatorietà dell’azione penale - che è bilaterale in quanto ogni qualvolta che si ha una no4zia di reato fondata è indispensabile che su di essa si esprima un giudice e quindi non può esservi un alterna4va all’intervento della giurisdizione, così come non

Una delle caraCeris4che, importan4, delle indagini preliminari - principio fondamentale - è la segretezza ex Art. 329 c.p.p. Tale obbligo è importante perché le indagini preliminari vivono di segretezza e durante le stesse, il p.m. e il p.g. devono rispeCare il segreto inves4ga4vo in quanto le indagini sono efficien4 e possono avere una capacità di svolgimento di ricerca delle prove laddove il p.m. e il p.g. possano lavorare in segreto - mol4 a3 di indagine sono a sorpresa. In linea di massima, l’indagato non partecipa agli a3 compiu4 dal p.m. e tale segretezza rimane fino a conclusione delle indagini preliminari, che non hanno durata indefinita, difa3 il legislatore ha previsto dei termini di durata in cui vi sono dei momen4 nei quali l’indagato potrebbe venire a conoscenza del procedimento, ma in linea di massima non dovrebbe sapere delle indagini. L’Art. 114 c.p.p. dispone anche il divieto di pubblicazione: “E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli a3 coper4 dal segreto o anche solo del loro contenuto.” Gli a3 di indagini coper4 da segreto non possono essere pubblica4 neppure sulla stampa. Quando c’è l’iscrizione della no4zia di reato non esiste la possibilità da parte della persona iscriCa di conoscere se è stato iscriCo nel registro della no4zia di reato. Il pm ha interesse a tenere nascosta l’iscrizione, per contro l’indagato ha interesse a conoscere l’iscrizione al registro perché può andare dal difensore per meCere in moto, da subito, le indagini difensive. Per bilanciare gli interessi il legislatore ha stabilito che l’indagato può chiedere al procuratore della repubblica se è indagato. Il legislatore ha previsto un triplice binario delle indagini: segre4ssime (criminalità organizzata-> non si chiede), segrete con possibilità di deroga (si può richiedere tra 3 mesi). Quindi, in linea di massima, al soggeCo indagato non viene comunicata l’iscrizione del suo nomina4vo nel registro delle no4zie di reato. TuCavia, è prevista una deroga. Infa3, l’art. 335, co. 3 c.p.p. stabilisce che, ad eccezione dei casi in cui si procede per uno dei deliS di cui all’art. 407, co. 2, leW. a ) , le iscrizioni nel registro delle no4zie di reato possono essere comunicate alla persona il cui reato è aWribuito (e quindi al soggeCo indagato, il cui nomina4vo è iscriCo), alla persona offesa e ai rispeSvi difensori qualora ne facciano richiesta. Però, se sussistono specifiche esigenze aSnen8 all’aSvità di indagine , il PM, nel decidere sulla richiesta di comunicazione dell’iscrizione nel registro delle no8zie di reato , può disporre, con decreto mo8vato , il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile : quindi, in tal caso, qualora il PM lo ritenga necessario per specifiche esigenze rela4ve alle indagini, potrà anche disporre il segreto e quindi non comunicare l’iscrizione nel registro delle no4zie di reato anche a seguito di tale esplicita richiesta, ma per un periodo non superiore a 3 mesi , periodo non rinnovabile. Inoltre, come abbiamo deCo, la comunicazione non potrà avvenire qualora si proceda per uno dei deliS previs8 dall’art. 407, co. 2, leW. a ) c.p.p. , che prevede una serie di rea4 gravi, specie lega4 all’a3vità criminale organizzata. Definizioni PM e PG. I sogge3 che svolgono le indagini sono PM e PG. Le aCribuzioni del PM sono regolate dagli art 50-54 c.p.p, mentre le aCribuzioni della pg sono regola4 dagli art. 55-59 c.p.p. PM—> Per quanto riguarda il PM, egli esercita l’azione penale quando non sussistono i presuppos per la richiesta di archiviazione, infa3 il PM, alla fine delle indagini preliminari avrà un’alterna4va:

  • se la no4zia di reato non è fondata, allora si procede con l’archiviazione
  • se la no4zia di reato è fondata, allora si procede con l’esercizio dell’azione penale L’art. 112 Cost stabilisce che il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale: ciò significa che quando il Pm si imbaCe in una no4zia di reato, la acquisisce, la registra nell’apposito registro (la registrazione

è importante anche per capire i tempi delle indagini)e successivamente svolge a3vità di indagine per stabilire, in base al materiale raccolto, se esercitare l’azione penale o decidere per l’archiviazione, se dal materiale raccolto emerge che c’è stata effe3vamente la violazione di una norma di caraCere penale, il PM sarà costreCo ad esercitare l’azione penale. Inoltre, c’è da dire con riferimento al PM, che il PM è un ufficio che racchiude in sé tan4 uffici: è un organo che ha determina4 poteri e al suo interno vi sono diversi uffici, vi è un’ar4colazione di uffici:

  • procura generale presso il tribunale: Organo dell’accusa - delle indagini e dell’azione penale - che svolge le indagini per stabilire se la no4zia di reato sia fondata o no. Ve ne sono 140. A capo vi è il procuratore della Repubblica presso il Tribunale - es. GraCeri per Catanzaro - che è il p.m. che esercita l’azione penale quando non sussistono i presuppos4 per la richiesta di archiviazione. Egli è coadiuvato da dei collaboratori, cd sos4tu4 procuratori: di regola vi è una pianta organica che stabilisce il n. dei magistra4 assegna4 ad un certo ufficio. Le procure in Italia sono dis4nte in grandi, medie e piccoli. Quelle grandi sono Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo. La competenza per territorio è definita dai circondari.
  • procura generale presso la corte di appello A capo vi è il procuratore generale presso la Corte d’Appello, che rappresenta l’accusa nell’ambito dei processi che si svolgono dinanzi la corte d’appello, quindi non svolge indagini, in quanto in appello queste non si svolgono. La competenza per territorio è definita dai distre3.

- procura generale presso la corte di cassazione Ve ne è 1.

A capo vi è il procuratore generale presso al Corte di Cassazione - anch’egli non svolge indagini, in quanto in Cassazione queste non si svolgono - coadiuvato da altri magistra4, anch’essi sos4tu4 generali presso la Corte di Cassazione. [Tale sistema si basa sul principio per cui il nostro sistema processuale è organizzato su tre gradi di giudizio: primo grado, Corte d’Appello e Corte di Cassazione. Non si traCa di un’organizzazione gerarchica, in quanto l’art 101 Cost stabilisce l’indipendenza di ciascun magistrato. Presso ogni ufficio giurisdizionale vi è una procura e ogni ufficio è 4tolare di proprie funzioni, rappresenta la pubblica accusa dinnanzi all’autorità giurisdizionale presso il quale è is4tuito. Esercita l’azione penale dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale è is4tuito, e soltanto il PM può esercitarla, una volta conclusa le indagini preliminari e, concluse queste, si ravvisino i presuppos4 per poterla esercitare. E l’azione penale è esercitata d’ufficio qualora non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, le quali sono tuCe condizioni di procedibilità. Il territorio italiano è suddiviso in circondari, e presso ogni circondario vi è un tribunale. Presso ogni tribunale vi è una Procura della Repubblica, e ciascuna Procura della Repubblica presso il tribunale esercita l’azione penale nel circondario e svolge le indagini preliminari nel proprio circondario. Poi vi sono i distre3 delle Cor4 di Appello, e presso ogni Corte di appello vi è una Procura generale della Repubblica. Infine vi è 1 procura generale presso la Corte di Cassazione. Quanto all’organizzazione dei singoli uffici, vi è il Procuratore della Repubblica, che svolge le funzioni previste dall’art. 51, leC. a) c.p.p., ossia nelle indagini preliminari e nei procedimen4 di primo grado

II. Dalle sezioni di p.g. presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria. All’interno di ogni tribunale devono esservi degli uffici - compos4 da varie forze di polizia - che lavorano direCamente all’interno degli uffici della procura della repubblica, quindi qui il rapporto è tra procuratore e singoli ufficiali e agen4 di polizia giudiziaria. III. Dagli ufficiali e dagli agen8 di p.g. appartenen4 agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una no4zia di reato. RAPPORTI TRA PM E PG NELLE INDAGINI (collegamento 327 e 347 c.p.p. e art 109 cost) Prima di parlare delle rispe3ve a3vità del PM e PG occorre far riferimento all’art. 327 c.p.p. che stabilisce “Il pm dirige le indagini e dispone direCamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della no4zia di reato, con4nua a svolgere a3vità di propria inizia4va secondo le modalità indicate nei successivi ar4coli”. Da questo ar4colo si desume che il PM è il domus delle indagini, cioè assume la direzione delle indagini in quanto sarà quest’ul4mo ad esercitare l’azione penale (sarà lui a decidere se il materiale raccolto sarà u4le o meno) e per questo si trova in una posizione sovra-ordinata rispeCo la PG. La PG dovrà infa3, una volta acquisita la no4zia di reato, riferire al pubblico ministero gli elemen4 essenziali del faCo e gli altri elemen sino ad allora raccol4, ai sensi dell’ art 347 c.p.p. Questo accade perchè, sebbene l’ordinamento affidi anche alla PG il potere di svolgere le indagini, quest’ul4ma non può svolgerle senza il controllo dell’autorità giudiziaria. Quanto appena esposto rappresenta a pieno 4tolo il contenuto dell’ art 109 Cos t che sancisce che: “l’autorità giudiziaria dispone direCamente della polizia giudiziaria”. Quando suddeCa norma stabilisce che l’autorità giudiziaria “dispone” della polizia giudiziaria sta a significare che tra i due c’è un vincolo di subordinazione solo di 4po funzionale e non una subordinazione di 4po gerarchico. Infa3 la PG non dipende dalla magistratura, ma è subordinata all’esecu4vo, sarà sempre un organo della pubblica amministrazione e pertanto con4nuerà a svolgere le proprie funzioni ordinarie. Quando si parla di subordinazione funzionale significa che il PM si avvale della PG al momento dell’acquisizione della no4zia crimis. ATTIVITA’ DELLA PG - a"vità di inizia+va****. La PG svolge le sue funzioni generali di cui all’ art. 55 c.p.p (“prendere no4zia di rea4, impedire che vengono porta4 a conseguenze ulteriori, compiere a3 necessari per assicurare le fon4 di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni indagini e a3vità disposta o delegata dall’autorità giudiziaria”) La polizia giudiziaria oltre a svolgere a3vità delegate dal pm, può svolgere a3vità di sua inizia4va (arW. 327 e 348) , quindi anche al di fuori di una delega specifica da parte del PM, a3vità che sono fuori il controllo da parte del pm: ciò significa che la PG può svolgere una serie di a3vità che prescindono dall’assunzione della direzione delle indagini da parte del PM (sempre ai fini della no4zia di reato). Le a3vità di inizia4va possono essere svolte sia prima della comunicazione della no4zia di reato al PM e sia dopo la comunicazione della no4zia di reato. A Svità di inizia8va prima della comunicazione—> Quando l’a3vità di inizia4va viene svolta prima della comunicazione della no4zia di reato, si traCa di un arco temporale breve, che va dall’acquisizione della no4zia di reato da parte della PG al momento della comunicazione della no4zia di reato al PM, la comunicazione al PM deve essere faCo entro le 48h successive. In aWesa che il PM assuma le indagini—> La PG può svolgere a3vità di propria inizia4va anche dopo la comunicazione al PM della no4zia di reato, in aCesa che il PM assuma la direzione delle indagini.

Una volta che il PM ha assunto la direzione delle indagini, la PG dovrebbe svolgere a3vità delegata dal PM ed eseguire le sue dire3ve. Dopo che il PM ha assunto la direzione delle indagini—> Generalmente, una volta che il PM acquisisce la no4zia di reato e quindi ha già assunto la direzione delle indagini, la PG dovrebbe svolgere a3vità delegata del PM ed eseguire l’a3vità del PM. In realtà, ai sensi dell’art. 348 comma 3 del c.p.p., stabilisce che la PG svolge a3vità di propria inizia4va anche dopo la comunicazione della no4zia di reato e quindi anche dopo la direzione delle indagini da parte del PM. Nello specifico l’art. 348.3—> stabilisce che la pg, anche dopo la comunicazione della no4zia di reato ed aver oCenuto l’eventuale delega o dire3va può svolgere di propria inizia4va qualunque a3vità ritenga di dover svolgere, purché non res4no inadempiute le dire3ve e le deleghe del PM e sempre che informi prontamente il PM. Quindi anche dopo che il PM ha assunto la direzione delle indagini, la PG può svolgere di propria inizia4va a3vità diverse e ulteriori rispeCo a quelle che sono state delegate dal PM purché non res4no inadempiute le deleghe e le dire3ve impar4te dal pm e purché quest’ul4mo sia prontamente informato. L’A rt. 348.3 c.p.p. dispone: “Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli a= ad essa specificamente delega4 a norma dell'ar4colo 370, esegue le dire=ve del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria inizia4va, informandone prontamente il pubblico ministero, tuLe le altre a=vità di indagine per accertare i rea4 ovvero richieste da elemen4 successivamente emersi e assicura le nuove fon4 di prova” L’a=vità ad inizia4va della p.g. è quella che compie subito - quando si imbaLe nella no4zia di reato - ma può con4nuare a svolgere a=vità anche dopo la comunicazione della no4zia di reato e lo può fare perché il terzo comma lo consente. Il codice del 1988 aveva previsto che in realtà il p.m. avesse una direzione totale delle indagini con completa de-responsabilizzazione della p.g., che dopo il codice si senU defraudata. Nel vecchio codice si era potenziata molto più la p.g. rispeLo al p.m. - codice fascista. Il 1988, dopo il codice del 30, ha stravolto l’impianto della struLura potente della p.g. Si ha un processo inverso: la p.g. succube e subordinata al p.m. Dopo pochi anni vi sono sta4 i grandi aLenta4 di mafia e quel sistema non ha più funzionato, quindi dire che la p.g. non abbia una propria autonomia non ha funzionato. Nuovo asseLo: il p.m. man4ene la direzione, la p.g. compie quello che il p.m. dice, ma può con4nuare a svolgere indagini di propria inizia4va purché riferisca prontamente ciò che ha compiuto, al p.m. La p.g. cosa può fare di propria inizia4va? Dall’Art. 349 al 350 c.p.p.

- Art. 349. Iden4ficazione della persona nei cui confron4 vengono svolte le indagini e di altre persone. Perché

un processo deve farsi contro una persona, non esistono i processi contro gli igno4 né tanto meno contro agli animali, come accadeva nel medioevo,. Quindi primario compito della pg è l’iden4ficazione della persona: si può anche ad arrivare ad un prelievo del dna,

- Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confron4 vengono svolte le indagini

- InterceCare plichi e corrispondenze.

Quali sono le aSvità di propria inizia8va della PG. Le a3vità della PG possono essere dis4nte in a3vità 4piche e in a3vità a4piche. Le aSvità 8piche , invece, sono quelle a3vità che incidono sulla libertà personale ex art. 13,14,1. Queste a3vità condizionano i diri3 e le garanzie cos4tuzionalmente riconosciute e per questo mo4vo devono essere necessariamente previste dal legislatore e si rinvengono nella leWera c) dell’art. 348 e negli arW. 349 e seguen Le aSvità a8piche -> sono quelle a3vità che non incidono sulla libertà personale ex art. 13.14.15 cost. Esse si rinvengono nella leWera a) e b) del comma 2 dell’art 348 e sono: ricerca di cose e delle tracce per4nen4 al

Le aSvità 8piche: aWo mo8vato dell’autorità giudiziaria e aS su inizia8va della pg. Le principali a3vità lesive della libertà personale e domiciliare sono le ispezioni, perquisizioni e sequestri , essendo a3vità lesive della libertà personale occorre, per procedervi, o un provvedimento dell’autorità giudiziaria che “le autorizza” oppure casi di necessità e urgenza previs4 dalla legge dove non è necessario il provvedimento dell’autorità giudiziaria. I casi in cui è possibile procedere con la perquisizione da parte della pg della pg si rinvengono nell’art. 352 c.p.p, mentre sequestri e ispezioni sono disciplina4 dall’art. 354 c.p.p in4tolato “accertamen4 urgen4 sui luoghi e sulle persone. Sequestro.” L’art 354 sebbene non contenga, nel 4tolo, la parola ispezioni, quest’ul4ma si può rinvenire nel terzo comma di suddeCa norma, che consente alla pg anche le ispezioni, purché diverse dall’ispezione personale. Gli ar4 352 e 354 non definiscono cosa sono le perquisizioni, ispezioni e sequestri: essi indicano solo i casi in cui è possibile procedervi. Infa3, per capire cosa sono le ispezioni, perquisizioni e sequestri occorre far riferimento al libro terzo che si in8tola “prove”. In par4colare, negli arC. 224 e seguen4, soCo il 4tolo di mezzi di ricerca della prova, sono disciplina4 sudde3 is4tu4. Le perquisizioni e le ispezioni consistono in un esercizio di energie fisiche - che limitano la libertà personale - finalizzate ad una ricerca di persone o cose (deCaglio: queste a3vità possono essere disposte solo dopo l’acquisizione della no4zia di reato, perché queste a3vità non possono essere u4lizzate per andare alla ricerca di una no4zia di reato). Differenza tra perquisizioni e ispezioni:

- Ispezioni: finalizzate ad accertare le tracce del reato, quindi consiste in un’a3vità di osservazione delle

conseguenze del reato, che non possono essere acquisite ma possono solo essere susce3bili di descrizione (es. c’è stata una sparatoria , il proie3le ha scalfito il muro—> questa è una traccia, un effeCo materiale del reato. L’effeCo materiale del reato si cerca mediante l’ispezione, che si conclude aCraverso una descrizione di cosa si è visto. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta quando occorre accertare le tracce e gli altri effe3 materiali del reato. Inoltre, siccome le ispezioni incidono notevolmente sulla libertà personale, è disposta con aCo mo4vato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi previs4 dalla legge.

- - Perquisizioni : sono finalizzate alla ricerca del corpo del reato o delle cose per4nen4 al reato, può essere

personale o locale (cioè sui luoghi). Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il rato è stato commesso, es: strumento aCraverso il quale viene commesso un reato (Arma del deliCo è corpo del reato), le cose sulle quali è stato commesso il reato (Es. la macchina aCraverso la quale è stat effeCuata un’importazione di sostanze stupefacen4: essa è una cosa mediante la quale è stato commesso il reato. La perquisizione è funzionale al sequestro, nel senso che la cosa trovata, successivamente alla perquisizione, potrà essere oggeCo di sequestro e quindi potrà essere appreso dalla legge. La perquisizione, che incide sulla libertà personale, è disposta con aCo mo4vato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi previs4 dalla legge. Infa3, la perquisizione è ammessa quando:

  1. vi sia fondato mo4vo di ritenere che qualcuno occul4 sulla persona il corpo del reato o cose per4nen4 al reato: in tal caso viene disposta la perquisizione personale.
  2. vi sia fondato mo4vo di ritenere che il corpo del reato o le cose per4nen4 al reato si trovino in un determinato luogo, oppure che in quel determinato luogo possa trovarsi l’imputato o l’evaso. Perquisizioni e ispezioni senza aWo mo8vato dell’autorità giudiziaria - necessità e urgenza. Si è deCo che perquisizioni e ispezioni violano la libertà personale, pertanto per poterle esercitare e quindi per violare la libertà personale, occorre un aCo mo4vato dell’autorità giudiziaria. TuCavia, il terzo comma dell’art 13 cost stabilisce “in casi di necessità e urgenza indica4 tassa4vamente dalla legge, l’autorità pubblica di sicurezza (pg) può adoCare dei provvedimen4 provvisori che poi dovranno essere convalida4 dall’autorità giudiziaria”.

I casi di necessità e urgenza dove è possibile procedere a una perquisizione su inizia4va della pg sono elenca nell’art 352 c.p.p. e quindi sono tassa4vamente indica4 dal legislatore. I casi sono:

- flagranza di reato—> cioè quando la pg è tes4mone del reato, quindi viene commesso in sua presenza

- evasione

- Quando si deve procedere all’esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine

che dispone la carcerazione nei confron4 di persona imputata o condannata per uno dei debi4 previs dall’art 380

- Nel caso di esecuzione del fermo di una persona indiziata di deliCo

Quando la pg effeCua la perquisizione senza decreto ma di propria inizia4va essa deve trasmeCere senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al PM il luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il PM, se ne ricorrono i presuppos4, nelle 48 ore successive convalida la perquisizione. Pertanto, alla luce di ciò, si può dire che negli arL. 352 e 354 sono disciplina4 i casi in cui è possibile procedere con le perquisizioni, ispezioni e sequestri (che sono a=vità compiute dalla pg e che in base agli arL. 13 e 14 cost possono essere compiute solo in casi eccezionali di necessità e urgenza tassa4vamente previs4 dalla legge). Ciò significa che all’interno di ques+ ar+colo sono +pizzate le a"vità nelle quali la polizia giudiziaria può compiere di propria inizia+va, quindi senza provvedimento della magistratura, del PM. Le perquisizioni non sono solo quelle previste dall’art 352 c.p.p., ma ci sono perquisizioni che sono previste da leggi speciali. Sono a3vità 4piche non disciplinate dal codice che hanno implementato l’a3vità della pg e sono:

- a3vità mirata alla ricerca di sostanze stupefacen

- Ricerca delle armi

- Materiali esploden

Anche in ques4 casi la pg può compiere le perquisizioni Altre aSvità 8piche della pg. Le altre a3vità 4piche della pg sono:

- iden4ficazione della persona nei cui confron4 vengono svolte le indagini ex art 349 c.p.p.

- Sommarie informazioni della persona nei cui confron4 vengono svolte le indagini ex art 350 c.p.p.

- Altre sommarie informazioni ex art 351 c.p.p.

- Acquisizioni di plichi o di corrispondenza ex art 353 c.p.p.

- Accertamen4 urgen4 ex art 354 (già ne avevamo parlato)

Vediamo una a una: Art 349-> iden4ficazione della persona soCoposta a indagini. L’iden4ficazione può avvenire:

- sia per la persona soCoposta alle indagini

- Sia per le persone che possono riferire circostanze o fa3 u4li alla ricostruzione del faCo. Queste persone

che possono riferire circostanze o fa3 saranno potenzialmente i tes4moni durante il diba3mento. l legislatore dà una definizione diversa di tes8moni : infa3, per il legislatore i tes4moni sono coloro che vengono sen44 in diba3mento ai fini dell’acquisizione delle prove (stante la vigenza, nel nostro ordinamento, di un processo di 4po accusatorio), e quindi si diviene tes4moni solo quando si viene ascolta in diba3mento. Durante le indagini, invece, il soggeCo sen4to, che è diverso da colui che è soCoposto alle indagini, viene definito come persona in grado di riferire su circostanze rilevan4 per la ricostruzione dei fa3, ossia, come si suol dire nella prassi, quella persona informata sui faS e che potrà essere un possibile tes4mone in diba3mento.

La sommaria informazione potrà non avere valenza probatoria, mentre l’interrogatorio sì: ecco spiegato l’impiego di termini diversi.

  1. Seconda condizione:
    • La persona deve essere necessariamente assis8ta dal difensore e la PG quindi invita il soggeWo nominarne uno , e qualora non lo nomini allora ne verrà nominato uno di ufficio. La PG deve quindi dare tempes8vo avviso al difensore. Oltre alla garanzia della libertà nel proprio stato, è necessaria l’ulteriore garanzia della presenza del difensore. Si parla qui di diriCo di difesa, in quanto il difensore potrà tutelare la figura dell’indagato il quale avrà il diriCo a non rispondere e a tal fine la p.g. invita la persona a nominarne uno. Pertanto, la pg può assumere informazioni parte del soggeCo indagato solo in presenza del difensore, sia di fiducia che di ufficio, il quale deve essere presente al compimento dell’aCo. Delle sommarie informazioni deve essere redaCo un verbale. La Pg potrà assumere informazioni da parte dell’indagato senza la necessaria assistenza del difensore oppure quando la persona è arrestata in due casi (quindi in assenza del difensore - dichiarazioni non assis8te - la p.g. può assumere dichiarazioni dalla persona soCoposta ad indagini anche se arrestato o fermata). I due casi sono:

- Sul luogo o nell'immediatezza del faCo solo per acquisire no4zie indispensabili ai fini della immediata

prosecuzione delle indagini. Queste informazioni non sono né verbalizzate né u4lizzabili infa3 vi è il divieto di ogni documentazione e u4lizzazione - non possono comunque formare oggeCo di tes4monianza nonché di verbalizzazione art 64 c.p.p.. È totalmente inu8lizzabile ai fini processuale , serve solo per la prosecuzione delle indagini.

- Spontanee dichiarazioni: queste vengono rese spontaneamente dalla persona soCoposta alle indagini, ma

non sono u4lizzabili in diba3mento, salvo quanto previsto dall’art 503 , quindi soltanto ai fini della contestazione della deposizione da parte dell’imputato. (queste informazioni sono verbalizzabili ed u4lizzabili solo ai fini dell’Art. 503.3 c.p.p). Poniamo il caso di un soggeCo che ha reso spontaneamente tali informazioni, senza la presenza del difensore, e successivamente, in sede di diba3mento, il soggeCo contesta tali informazioni oppure descrive una dinamica dei fa3 diversa e quindi le versioni non coincidono e sono contrastan4 tra loro. In questo caso le informazioni rese non possono essere usate come prova, ma potranno solo incidere sulla credibilità del soggeCo: pertanto il giudice potrebbe condannare ugualmente un soggeCo che contesta le informazioni rese precedentemente in modo spontaneo, proprio perché potrebbe valutare il soggeCo non credibile. In questo caso la condanna dovrà basarsi su altri elemen4 di prova e non esclusivamente sulle informazioni spontanee rese e successivamente “ritraCate”, stante proprio la loro inu4lizzabili in diba3mento. Il difensore della persona nei cui confron4 vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diriCo di essere preven4vamente avvisato:

- Alle perquisizioni.

- All’immediata apertura del plico autorizzata dal p.m.

- Agli accertamen4 urgen4.

Il difensore è mero garante della legalità: tanto per l’indagato quanto per chi svolge a3vità di indagine, si pensi all’indagatore he sos4ene che la sostanza stupefacente sia stata inserita nella propria borsa dalla p.g. La nomina del difensore è disciplinato dall’ Art. 114 disp. aW. in quanto accanto al c.p.p. vi sono le disposizioni si aCuazione che integrano le norme del codice e tante garanzie sono contenute nelle norme di aCuazione e riguardano mol4 aspe3 della disciplina processuale, una di queste è la nomina del difensore. La p.g. quando compie gli a3 - tanto di sommarie informazioni quanto per perquisizioni, accertamen4 urgen4 e apertura dei plichi - deve chiedere alla persona soCoposta alle indagini se ha un difensore, e se ne è privo, verrà nominato di ufficio.

351-> altre sommarie informazioni La differenza tra le sommarie informazioni ex art 350 c.p.p. e quelle ex art. 351 c.p.p. sta nel soggeCo che le rende: infa3, nel primo caso le sommarie informazioni vengono rese dalla persona soCoposta alle indagini, mentre nel caso previsto dall’art 351 c.p.p. le sommarie informazioni vengon rese da sogge3 diversi dalla eroina soCoposta alle indagini, e quindi da possibili tes4moni. La pg assume informazioni anche:

- da persone che possono riferire su circostante u4li ai fini delle indagini

- Da persona imputa in un procedimento connesso

- Da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso presto dall’art 371 c.p.p.

- Da persona minori nei procedimen4 rela4vi a determina4 rea4 ma sempre con l’ausilio di un espero in

psicologia o psichiatria infan4le, nominato dal pm

- Dalla persona offesa, anche maggiorenne, in condizioni di par4colare vulnerabilità: in tal caso si procede

allo stesso modo previsto per l’assunzione di sommarie informazioni da parte dei minori e ci si deve assicurare che in occasione della richiesta di sommarie informazioni la persona offesa in condiizioni di par4colare vulnerabilità non abbia conta3 con la persona soCoposta alle indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, tranne nel caso si assoluta necessità per le indagini. 353-> acquisizioni di plichi o di corrispondenza, collegamento con l’art. 15 cost. L’ Art. 353 c.p.p. disciplina l’acquisizione di plichi. In par4colare: I. Plichi sigilla8 o altrimen8 aper8 : l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmeCe inta3 al pubblico ministero per l'eventuale sequestro. Il pubblico ministero può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto se ha fondato mo4vo di ritenere che:

- I plichi contengano no4zie u4li alla ricerca e all'assicurazione di fon4 di prova

- Le no4zie u4li potrebbero andare disperse a causa del ritardo

II. LeWere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggeS di corrispondenza, anche se in forma eleWronica o se inoltra8 per via telema8ca : gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano la sospensione dell'inoltro, in caso di urgenza, a chi e' preposto al servizio postale , telegrafico, telema+co o di telecomunicazione. Il pubblico ministero entro quarantoCo ore dall'ordine della polizia giudiziaria può disporre il sequestro. Altrimen4: gli ogge3 di corrispondenza sono inoltra4. “Quando vi è necessità di acquisire plichi sigilla4 o altrimen4 chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmeLe inta= al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.” In par4colari, le tracce e le cose per4nen4 al reato e lo stato dei luoghi e delle cose:

- Non devono essere muta4 prima dell'intervento del pubblico ministero.

- Devono essere soCopos4 ai necessari accertamen4 e rilievi

L’acquisizione di plichi o di corrispondenza si inserisce nel novero delle aSvità 8piche che può svolgere la PG , e che incide sulla segretezza della corrispondenza. Infa3, quando vi è la necessità di acquisire plichi sigilla8 o altrimen8 chiusi e la corrispondenza di un soggeCo la PG deve trasmeWerli intaS al PM per l’eventuale sequestro. Questo significa che l’ufficiale di PG non potrà effeWuare l’apertura del plico sigillato o altrimen8 chiuso o della corrispondenza , ma solo il PM potrà farlo, essendo autorità giudiziaria, e potrà provvedere all’eventuale sequestro qualora il loro contenuto possa cos4tuire fonte di prova. Si intende pertanto bilanciare la necessità di acquisire fon4 di prove per l’esercizio dell’azione penale con il diriCo del soggeCo, cos4tuzionalmente tutelato, di corrispondere e comunicare liberamente e in modo riservato.

La funzione del pm è quella di svolgere a3vità di indagine, ciò e rappresentato dall’ art. 326 c.p.p. che stabilisce “il pm e la pg svolgono, nell’ambito delle rispe3ve aCribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni ineren4 all’esercizio dell’azione penale”. Una volta acquisita la no4zia di reato, direCamente o tramite la pg (che manda l’informa4va di reato al pm), il pm assume la direzione delle indagini e pone in essere tuCe le a3vità necessarie all’assunzione delle determinazioni ineren4 all’esercizio dell’azione penale—> art 358 c.p.p. L’art 358 fa espressamente obbligo al pm di svolgere i necessari accertamen4 sui fa3 e circostanze favorevoli all’indagato. Infa3, a differenza dell’avvocato che può non raccogliere una prova contro il suo assis4to, il pm, essendo pubblico ufficiale, dev’essere indipendente e imparziale. Bada bene, l’art. 358 non stabilisce che egli deve svolgere le indagini in favore del soggeCo soCoposto alle indagini, ma stabilisce che se dovesse trovare una prova in favore del suo accusato non può non acquisirla e non può omeCerla. Pertanto, il pm a l’obbligo di meCere in evidenza, di assumere prove a favore dell’indagato qualora queste emergano in quanto si traCa di un obbligo giudico (obbligo giuridico che è stato ridimensionato nel 2000 con l’introduzione dell’art 327 bis che prevede le indagini inves4ga4ve da parte del difensore, il quale permeCe al difensore di svolgere inves4gazioni per individuare e raccogliere elemen4 di prova a favore de proprio assis4to). Inoltre, stando all’art 370 c.p.p. esso stabilisce che “il pm compie personalmente ogni a3vità di indagine. Può avvalersi della pg per il compimento di a3vità di indagine e di a3 specificatamente delega4, compresi interrogatori ed i confron4 cui partecipi la persona soCoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore. Dunque, il pm può compiere personalmente ogni a3vità di indagine: per es. può fare da solo una perquisizione oppure può avvalersi della pg. Subito dopo l’ iscrizione della no8zia di reato viene aperto un fascicolo in cui vengono inseri4 i verbali delle a3vità del PM, e il fascicolo del PM è disciplinato dall’art. 373 c.p.p. Precisamente, salvo quanto disposto in relazione a specifici a3, è redaCo verbale:

. a) delle denunce , querele e istanze di procedimento presentate oralmente ; . b) degli interrogatori e dei confron8 con la persona soWoposta ad indagini ; . c) delle ispezioni , perquisizioni e sequestri ; . d) delle sommarie informazioni ; . e) dell’ interrogatorio di persona imputata in procedimento connesso. E i verbali di tali a3vità vengono conserva4 in apposito fascicolo presso l’ufficio del PM, assieme agli a trasmessi dalla PG. Le a3vità necessarie ai fini ex Art. 326 c.p.p. sono accorpa4 **in tre macro-categorie:

  1. AS non garan88.** A3 per i quali non è prevista la partecipazione del difensore della persona soCoposta ad indagini. Si traCa di a3 non ripe4bili, cioè a3 che in diba3mento dovranno essere ripetu4 in diba3mento (nelle indagini sono u4li solo ai fini dell’esercizio dell’azione penale) i: il giudice, infa3 in fase diba3mentale, dovrà assumere nuovamente tali a3 e quindi dovranno essere ripetu4 in diba3mento.:
  • Nomina di consulen8 tecnici - Art. 359 c.p.p. L’ar4colo stabilisce “il pm, quando procede ad accertamen4, rilievi segnale4ci, descri3vi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenza che non possono rifiutare la loro opera”. Prevede la possibilità per il pm di avvalersi di un consulente tecnico, ciò è esperibile sia in fase di indagini preliminari, sia nel processo-> nel diba3mento l’accertamento viene affidato al perito. Il consulente viene scelto tra gli iscri3 negli albi dei peri4 - ma anche persone non iscriCe - ed il loro contributo può interessare tanto l'analisi e la verifica di da4 materiali per4nen4 al reato, quanto la rela4va elaborazione e valutazione cri4ca. Non possono rifiutare la loro opera e la nomina del consulente.

è des4nata a confluire nel fascicolo del p.m.

- Individuazione di persone e di cose - Art. 361 c.p.p. - che in fase di diba3mento viene definita ricognizione. L’individuazione consiste nel riconoscere persone, cose, possibile autore del reato o di quanto altro può essere oggeCo di percezione sensoriale. L'individuazione e l'a3vità di ricognizione di persona o cosa rilevante ai fini del procedimento in corso, è effeCuata da chi ne ha avuto precedentemente percezione aCraverso i sensi. II legislatore non l'ha inclusa nel novero degli a3 garan44, non essendo prevista in capo al difensore la facoltà di presenziare al compimento dell'aCo. E par4colarmente ricorrente l'uso dello strumento dell'individuazione fotografica.

- Assunzione di informazioni - Art. 362 c.p.p. - che in fase di diba3mento si chiama tes4monianza. E la

raccolta di informazioni da parte di potenziali tes4moni.

- Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso - Art 363 c.p.p - _Prelievo coa"vo di campioni biologici su persone viven+ - Art. 359-bis - rinvio GIP._*

- *InterceMazioni telefoniche devono essere autorizzate dal GIP- rinvio

ATTI GARANTITI si suddividono in: non a sorpresa e a sorpresa Gli a= di indagini che sono garan44 sono a= rispeLo ai quali partecipano la persona soLoposta alle indagini e il suo difensore (interrogatorio, confronto, individuazione di persona, ispezione, perquisizione e sequestro). Quando un pm deve svolgere un aLo garan4to per cui il difensore ha diriLo di assistere, il pm deve mandare un’informazione di garanzia ex art 369 c.p.p. infa=, quando è prevista la partecipazione del difensore, deve no4ficare l’informazione di garanzia. Con essa, l’indagato viene a conoscenza di essere indagato e lo invita a nominare un difensore (dopodichè invia l’invito a comparire e il successivo deposito degli a=). Se l’indagato non dovesse provvedere a nominare un suo difensore di fiducia, nell’informazione di garanzia viene comunicato all’indagato il nome e il numero telefonico del difensore d’ufficio “scelto” dal pm, sulla base del sistema centralizzato dei difensori d’ufficio. Il faLo che ci sia nome, cognome e recapito telefonico rende possibile al ciLadino che è sprovvisto di un difensore di fiducia di rivolgersi immediatamente al difensore d’ufficio per stabilire i conta= necessari per l’aLuazione del diriLo alla difesa. II. AS garan88 non a sorpresa. Sono quegli a3 che richiedono la necessaria partecipazione e presenza del difensore, è anche necessario il preavviso al difensore almeno 24h prima del loro compimento. Si traCa degli a3 previs4 dall’art. 364 c.p.p. ossia:

- Interrogatorio: è un aCo garan4to. Quando si parla di interrogatorio si parla dell’assunzione di informazioni

da parte della persona soCoposta alle indagini (si ascolta la persona soCoposta ad indagini). L’interrogatorio è da tener dis4nto dall’esame dell’imputato, il quale si ha in diba3mento, mentre l’interrogatorio si ha in indagini. E’ disciplinato dall’art 364 c.p.p. Tale ar4colo cita l’interrogatorio ma non spiega né come si fa nè quali sono le garanzie. TuCavia, l’interrogatorio non è un aCo disciplinato nella parte dell’a3vità di indagine, ma è disciplinato nella parte generale (nella parte generale è disciplinato che cosa deve far il pm per condurre validamente e lealmente l’aCo di interrogatorio). Infa3, per scelta sistema4ca tuCo ciò che riguarda quest’a3vità è contenuta nel 4tolo IV dedicato ai sogge3, e in par4colare nel caso di specie quando si parla di dell’imputato (la qualità dii imputato si ha quando il pm esercita l’azione penale). L’art. 61 stabilisce l’estensioni dei diri3 e delle garanzie dell’imputato all’indagato, pertanto si parla di causa di equivalenza tale per cui tuCo ciò che è previsto per l’imputato si applica anche all’indagato. L’art. 62 prevede il divieto di tes4monianza, dichiarazione indiziarie, in par4colare prevede che le dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona soCoposta alle indagini non possono formare oggeCo di tes4monianza. L’art. 64 c.p.p. prevede le regole generali per l’interrogatorio e stabilisce, al primo comma, che la persona soCoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene LIBERA nell’interrogatorio, salve la cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga

aCo di indagine che si chiama allo stesso modo nel diba3mento, il legislatore non è riuscito a trovare un ulteriore locuzione.

- Accertamen8 tecnici non ripe8bili ex Art. 360 c.p.p.-> collegamento con l’incidente probatorio ex art 392 c.p.p.(vedi pagine successive) Tali accertamen4 tecnici non possono essere rimanda4, poiché le cose potrebbero deteriorarsi, modificarsi con il passare del tempo. L’ar4colo prevede che quando gli accertamen4 previs4 dall’art.359 c.p.p. riguardino persone cose o luoghi il cui stato è soggeCo a modificazione, il pm avvisa - senza ritardo - la persona soCoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissa4 per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulen4 tecnici (quindi il pm nomina un consulente tecnico per fare l’accertamento, invia al difensore, all’indagato e alla persona offesa l’informazione che vuole fare tale accertamento e dà la possibilità a tuCe queste par4 di nominare, a loro volta, un consulente tecnico). E’ come se in questa fase venisse instaurato una specie di contraddiCorio (che consente a ciascuna delle par di presentare da4 ritenu4 più idonei a sostegno della propria tesi) ma senza la presenza della giurisdizione. Essendo aCo garan4to è previsto che il pm debba inviare un’informazione di garanzia ex art 369 c.p.p. che prevede la partecipazione del difensore, il quale può partecipare alle operazioni, al conferimento dell’incarico, può nominare un consulente tecnico che può partecipare alle a3vità del consulente del pm. Di regola, gli a di indagini preliminari compiu4 dal pm e dalla pg non sono u4lizzabili ai fini della prova, essendo la prova des4nata a formarsi in diba3mento. TuCavia a tale regola sono previste delle deroghe in quanto determinate categorie di a3 compiu4 nella fase di indagini, come gli accertamen4 tecnici non ripe4bili, possono essere valuta4 anche come prova in giudizio, tanto che vengono inseri4 ab ini4o nel fascicolo per il diba3mento. Per questa ragione si prevede l’obbligo per il pm di avviare una specie di contraddiCorio in fase di indagine mediante l’informazione di garanzia che permeCe al difensore di partecipare. Per questa ragione, sebbene si parli di un aCo non ripe4bile, potrà essere u4lizzato come prova nel diba3mento (perchè anche in questa fase di indagini è previsto una specie di contraddiCorio). III. AS garan88 a sorpresa. A3 per i quali è prevista la partecipazione del difensore ma non il suo preavviso infa3 non è prevista la preven4va informazione di garanzia: ciò non significa che non ci sia il diriCo alla difesa ma significa solo che è diversa la modalità aCraverso la quale avviene. Tali a3 sono a3 dove non partecipa la persona soCoposta alle indagini. Sono a3 a sorpresa poiché il soggeCo indagato, se dovesse venire a conoscenza prima, potrebbe ostacolare tali a3vità occultando, nascondendo, facendo sparire il corpo del reato. Pertanto la sorpresa dell’aCo serva della ra4o dell’is4tuto. Si parla degli a3 previs4 dall’art. 365 c.p.p.p: perquisizione e sequestro. Presenza del difensore: La ragione per cui è prevista la presenza obbligatoria del difensore è da ricercarsi nel faCo che tali a3vità incidono sulla libertà personale. Il difensore, quindi, evita che durante il compimento di tali a3 ci sia un’eccessiva ingerenza in tali libertà e supervisiona la legalità dell’aCo: la presenza del difensore è una garanzia per la persona soCoposta alle indagini. DEPOSITO DEGLI ATTI GARANTITI EX ART 366 C.P.P. Quanto all’ art. 366 c.p.p. questo prevede il deposito dei verbali degli aS compiu8 dal PM e dalla PG ai quali il difensore ha diriWo di assistere , e quindi degli a3 garan44 a sorpresa e non a sorpresa. Tali verbali sono deposita8 nella segreteria del PM entro il terzo giorno successivo al compimento dell’aWo , con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei 5 giorni successivi. I verbali degli a3 compiu4 dal pm e della pg ai quali il difensori ha diriCo di assistere sono deposita4 nella segreteria entro il terzo giorno successivo al compimento dell'aCo, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.

I l difensore ha diriCo alla no4fica dell'avviso di deposito (e decorrenza del termine dal ricevimento della no4ficazione) e facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si traCa di documen4, di estrarne copia. Si vuole evitare che un giorno qualcuno dica che gli a3 erano diversi. I l pubblico ministero può disporre con decreto mo4vato per gravi mo4vi: •che il deposito e l'esercizio della facoltà del difensore siano ritarda4 per non oltre trenta giorni. La persona soWoposta ad indagini ed il difensore :

  • possono proporre opposizione al giudice contro il decreto del pubblico ministero •Il GIP provvede ai sensi dell’art.127. Quando il difensore si oppone a un aCo del pm è necessario un organo superiore per dirimere una controversia: il giudice per le indagini preliminari. Come si svolge il contraddiCorio? Vi sono vari modelli. Spesso il contraddiCorio è orale, per procedimen4 non decisori che non emeCono dunque sentenza, ha definito un modello generale che sono i procedimen4 in camera di consiglio regola4 dall’art 127 (procedimento camerale con contraddiCorio orale *La pg deve inviare la no4zia di reato senza ritardo, ma ci sono casi in cui la deve mandare entro le 48 ore. E’ stato stabilito entro 48 ore perché si ricollega alla necessità per il pm di depositare, nella sua segreteria, entro il terzo giorno successivo dal compimento dell’aCo. DEPOSITO DEGLI ATTI NON GARANTITI - RIPETIBILI

- Per quanto riguarda gli accertamen8 tecnici , il consulente viene nominato quando occorre procedere a:

accertamen4, rilievi segnale4ci, rilievi descri3, rilievi fotografici, Qlq altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze.

- Per quanto riguarda l’individuazione di persone e di cose , si procede alla individuazione di cose o persone,

tuCo ciò che è susce3bile di valutazione sensoriale: 1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini

  1. ACraverso la presentazione ovvero la soCoposizione in immagine a chi deve eseguire la individuazione
  2. Con le cautele previste dall’art. 214 co. 2. quando vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire in4midazione o altra influenza dalla presenza di quella soCoposta a individuazione

- Per quanto riguarda le assunzioni di informazioni sono le tes4monianze e infa3 il legislatore richiama la

norme indicate dalla tes4monianza. NB—> Il fascicolo del dibaSmento → Viene portato al giudice del diba3mento ed è una cartella con sigillo dello Stato all’interno del quale vi sono gli a3 non ripe4bili compiu4 nelle indagini preliminari da PG e PM, assicura4 nella loro legalità dalla presenza del difensore e che hanno già valenza probatoria. Tu3 gli a3 compiu4 da PG e PM ai quali il difensore ha diriCo di assistere, devono essere deposita4 nella segreteria del PM entro il terzo giorno successivo al compimento dell’aCo, con la facoltà del difensore nei giorni successivi di prendere visione del verbale e delle cose che sono state sequestrate, di esaminarlo e di estrarre copia di eventuali documen4. Questo deposito serve proprio per poter fare delle contestazioni al PM, per s4molare un contraddiCorio tra difensore e PM, proprio per questo la legge obbliga il Pubblico Ministero a rendere visibili le a3vità che sono state compiute. Il PM ha la possibilità di ritardare questo deposito per garan4re la segretezza con un provvedimento mo4vato per un tempo massimo di 30 giorni, quindi ritarda di 30 gg il diriCo di visione, avverso questo provvedimento è possibile un’opposizione al giudice delle indagini preliminari. L’obbligo di riferire la no4zia di reato deve avvenire entro 48h per gli a3 nei quali è richiesta la presenza del difensore, questo serve perché vi è l’obbligo del PM di depositare in segreteria entro 3 gg ex art. 366 cpp; immediatamente, anche in forma orale, per i rea4 previs4 dall’art 407, comma 2, leCera A, cpp.