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Il Diritto Fallimentare: Ragioni e Sistema Concorsuale in Diritto Commerciale Italiano - P, Slide di Diritto Commerciale

Le ragioni storiche e le finalità del diritto fallimentare, una parte specifica del diritto commerciale italiano dedicata alla regolazione concorsuale della crisi o dell'insolvenza di una determinata categoria di impresa. Le ragioni pubblicistiche, il sistema concorsuale italiano e le procedure concorsuali, incluso il fallimento, le soluzioni negoziate e la salvaguardia dei complessi produttivi. Vengono anche introdotti i presupposti per applicare le procedure concorsuali a diverse tipologie di imprese.

Tipologia: Slide

2018/2019

Caricato il 22/05/2019

Caterinaansanelli
Caterinaansanelli 🇮🇹

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La crisi dell’impresa (1)
L’attività di impresa ha un inizio e una fine, e può cessare per ragioni
fisiologiche legate alle vicende biologiche (morte della persona fisica)
o alla volontà (trasferimento d’azienda; scioglimento e liquidazione
della società) di chi la esercita.
Ma può cessare anche per ragioni «patologiche», legate
intrinsecamente al suo stesso andamento, in quanto venga a mancare il
c.d. equilibrio di impresa, ossia la capacità di esercitare la propria
attività secondo un metodo economico (art. 2082, c.c.) e quindi di
remunerare/coprire i costi di produzione con i ricavi di gestione
(tendenziale pareggio tra costi e ricavi).
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La crisi dell’impresa (1)

  • (^) L’attività di impresa ha un inizio e una fine, e può cessare per ragioni

fisiologiche legate alle vicende biologiche (morte della persona fisica)

o alla volontà (trasferimento d’azienda; scioglimento e liquidazione

della società) di chi la esercita.

  • (^) Ma può cessare anche per ragioni «patologiche», legate

intrinsecamente al suo stesso andamento, in quanto venga a mancare il

c.d. equilibrio di impresa , ossia la capacità di esercitare la propria

attività secondo un metodo economico (art. 2082, c.c.) e quindi di

remunerare/coprire i costi di produzione con i ricavi di gestione

(tendenziale pareggio tra costi e ricavi).

La crisi dell’impresa (2)

  • (^) Se il metodo che l’impresa segue nello svolgimento della sua attività produttiva non è economico, essa, anziché produrre nuova ricchezza, brucia quella esistente connessa ai fattori produttivi impiegati nell’attività: l’impresa, quindi, anziché generare ricavi che superano i costi (utile), viceversa, produce perdite , cioè una differenza negativa tra ricavi e costi; perdite che si traducono in debiti che l’impresa non paga.
  • (^) L’impresa che si trova nell’ impossibilità/incapacità di soddisfare regolarmente i propri debiti , versa in una situazione finanziaria che la legge fallimentare chiama insolvenza.

Le ragioni del diritto fallimentare (2)

  • (^) Si rende quindi opportuna una procedura unitaria , per mezzo della quale regolare in

modo collettivo l’attuazione coattiva e simultanea di tutti i rapporti obbligatori (i debiti

non pagati) facenti capo all’impresa commerciale.

  • (^) Procedura 1) unitaria, 2) collettiva, che è anche 3) universale , riguardando tutti i debiti

dell’impresa e coinvolgendo tutto il suo patrimonio , che secondo l’art. 2740 c.c. è

garanzia patrimoniale generica di tali debiti.

  • (^) Sul patrimonio dell’impresa in crisi o insolvente si apre un concorso dei creditori , che ha

come obiettivo la soddisfazione dei relativi interessi secondo un principio di

proporzionalità (c.d. par condicio creditorum ), stante l’insufficienza del patrimonio a

soddisfare per intero tutti i creditori.

  • (^) Le ragioni sopra esposte, trovano senso, nella disciplina concorsuale in vigore , con

riguardo all’insolvenza o alla crisi dell’ imprenditore commerciale non piccolo , la cui

situazione di dissesto, a causa della rilevanza e della complessità dell’organizzazione

produttiva con cui egli svolge la propria attività, è, appunto, in grado di generare

conseguenze negative tanto sull’intero mercato di riferimento, quanto sui reciproci rapporti

tra i diversi creditori.

Il sistema concorsuale italiano (1)

  • (^) La disciplina della crisi e dell’insolvenza delle imprese commerciali nel nostro ordinamento è regolata primariamente dal r.d. 267/1942 ( legge fallimentare ), al cui interno trovano posto una pluralità di procedure concorsuali :
  • (^) a) fallimento;
  • (^) b) concordato preventivo;
  • (^) c) liquidazione coatta amministrativa.
  • (^) Tuttavia, il sistema concorsuale italiano non è esaurito dalla legge fallimentare , contemplando anche la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal d.lgs. 270/1999 (c.d. legge Prodi-bis), nonché, in una sua variante, dal d.l. 347/2003 (c.d. decreto Marzano).
  • (^) Quali sono le ragioni di tale pluralità di procedure concorsuali , pur essendo le stesse rivolte, pur sempre, ad aprire un concorso sul patrimonio dell’impresa in crisi o insolvente al fine di regolare lo stesso fenomeno?

Il sistema concorsuale italiano (3)

  • (^) Una seconda ragione consiste nell’affiancamento alla tradizionale finalità liquidatoria/dissolutoria del fallimento di una maggiore attenzione alla regolazione concorsuale della crisi e dell’insolvenza che comporti la salvaguardia dei complessi produttivi.
  • (^) Ciò ha significato, nel corso del tempo, prendere atto che le modalità di liquidazione del patrimonio dell’impresa debitrice non per forza devono portare alla cessazione dell’attività di impresa e al disgregamento dell’organizzazione aziendale con cui si svolge tale attività, con dismissione dei singoli beni aziendali, ma, viceversa, ad una cessione unitaria dell’azienda sul mercato , cui può essere funzionale, al fine di conservare intatto il valore produttivo residuo , un prosecuzione temporanea dell’attività di impresa.
  • (^) La conservazione dei complessi produttivi, quindi, può essere funzionale sia ad un risanamento del debitore, sia ad una maggiore soddisfazione dei creditori, sia, infine, alla tutela degli interessi dei lavoratori dell’impresa.

Il sistema concorsuale italiano (4)

  • (^) L’ultima ragione che spiega la pluralità di procedure concorsuali presenti nell’ordinamento è da ricondurre alla « anomalia » propria del nostro sistema concorsuale: accanto alle procedure concorsuali giudiziarie – fallimento e concordati –, nelle quali la competenza spetta all’autorità giudiziaria, che opera nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale, sono presenti due procedure c.d. amministrate :
  • (^) a) la liquidazione coatta amministrativa;
  • (^) b) l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
  • (^) Tali procedure sono gestite dall’autorità amministrativa , che affianca, e talora sopravanza, l’autorità giudiziaria, nella regolazione dello stato di insolvenza di particolari tipologie di impresa al fine di garantire determinati interessi pubblici.

Il fallimento – Presupposti (2)

  • (^) Da questo punto di vista, l’imprenditore commerciale privato non

piccolo è la fattispecie di riferimento dell’attuale legge fallimentare:

tale figura, per la rilevanza dell’attività svolta, è infatti

antecedente/presupposto/referente di una serie di regole giuridiche

che formano il c.d. statuto dell’imprenditore commerciale , tra le

quali spiccano quelle della legge fallimentare.

  • (^) Ciò significa che altre figure soggettive di debitori in crisi o

insolventi, ad es. gli imprenditori agricoli , i piccoli imprenditori , i

debitori civili , non sono destinatari delle regole in tema di fallimento

e di concordato preventivo, non rientrando nel presupposto

soggettivo di loro applicazione.

Il fallimento – Presupposti (3)

  • (^) Tanto l’impresa agricola, quanto la piccola impresa, sono sottoposte al c.d. statuto generale dell’imprenditore/senza altra qualificazione , derivandone da ciò l’esclusione dall’applicazione della legge fallimentare.
  • (^) Per quanto riguarda l’impresa agricola, la non fallibilità viene spiegata sulla base del fatto che tale impresa:
  • (^) a) sconterebbe un rischio c.d. terra/ambientale , legato al ciclo biologico, oltre a quello tipico di impresa;
  • (^) b) farebbe scarso ricorso al credito per finanziare la propria attività, avendo per di più, nella normalità dei casi, la proprietà del fattore produttivo principale , cioè del fondo , ai fini del suo esercizio.
  • Tuttavia, l’attività agricola ha subito profondi mutamenti dall’epoca della codificazione (1942) ad oggi: la produzione agricola può essere svolta avvalendosi di tecniche e metodi industriali che non soltanto consentono di accrescere la produttività naturale del fondo, ma perfino di ottenere prodotti merceologicamente agricoli prodotti e coltivati al di fuori del fondo.

Il fallimento – Presupposti (5)

  • Per quanto riguarda la piccola impresa, l’esenzione dal fallimento viene spiegata in ragione della dimensione e della complessità dell’organizzazione aziendale con cui svolge l’attività, che nel caso della piccola impresa conduce ad uno stato di crisi o di insolvenza trascurabile dal punto di vista dell’impatto che ha sul mercato e della articolazione dei rapporti obbligatori. Nello schema originario del codice civile e della legge fallimentare
  • (^) a) la non fallibilità della piccola impresa era (ed è ancora) prevista dall’art. 2221 c.c., secondo il quale «i piccoli imprenditori insolventi non sono soggetti alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo»;
  • b) la fattispecie della piccola impresa si ricavava (e si ricava ancora) dall’art. 2083 c.c. in base ad un criterio qualitativo (la prevalenza nell’organizzazione imprenditoriale da parte del piccolo imprenditore e dei propri famigliari );
  • (^) c) tuttavia, la medesima fattispecie si ricavava anche dall’art. 1, co. 2, l. fall ., in base a dei criteri quantitativi , e non qualitativi, al fine di una maggiore esigenza di certezza nell’accertamento della piccolezza o meno dell’impresa ai fini dell’assoggettamento a fallimento.
  • (^) Ne derivava un sistema in cui la medesima regola (l’esclusione dal fallimento della piccola impresa) era ricollegata ad una fattispecie/ad un presupposto (la piccola impresa) disciplinata/o da due diverse norme con criteri diversi.

Il fallimento – Presupposti (6)

Nello schema attuale del codice civile e della legge fallimentare, l’art. 1, co. 2, l. fall. è stato riformulato a seguito della riforma organica degli anni 2006-2007, non facendo più alcun riferimento alla piccola impresa , ma fissando sempre parametri dimensionali/criteri quantitativi che valgono come «soglia di fallibilità», al di sotto dei quali qualsiasi impresa commerciale è esente dal fallimento. L’esclusione dal fallimento per ragioni dimensionali, quindi, è determinata dal possesso congiunto di tre parametri/criteri: 1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro , nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento; 2) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro , nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento; 3) debiti , scaduti e/o non scaduti, non superiori a cinquecentomila euro.

Il fallimento – Presupposti (8)

  • (^) Problemi di coordinamento tra artt. 2083 e 2221 c.c. e art. 1, co. 2, l. fall. ai fini della qualificazione e dell’accertamento dell’impresa commerciale esentata dal fallimento per ragioni dimensionali.
  • (^) Onere probatorio a carico del debitore di dimostrare il possesso congiunto dei parametri dimensionali al di sotto della soglia di fallibilità. Due tesi
  1. è esclusivamente l’art. 1, co. 2, l. fall. la regola da seguire ai fini dell’accertamento dell’impresa commerciale esclusa dal fallimento per ragioni dimensionali, non anche gli artt. 2083 e 2221 c.c.;
  2. a definire la fattispecie di impresa commerciale esentata dal fallimento per ragioni dimensionali concorrono anche gli artt. 2083 e 2221 c.c., potendo il debitore invocare la piccolezza della propria impresa nonostante il superamento (o la mancata prova del possesso) dei parametri dimensionali di cui all’art. 1, co. 2, l. fall.

Il fallimento – Presupposti (9)

  • (^) Il presupposto soggettivo è condizione necessaria , ma non sufficiente , ai fini dell’assoggettamento a fallimento. La legge fallimentare richiede infatti un’altra condizione : lo stato di insolvenza.
  • (^) L’ impresa commerciale privata non piccola ( presupposto soggettivo ) può essere dichiarata fallita «se si trova in stato di insolvenza » ( presupposto oggettivo ; art. 5, co. 1, l. fall .).
  • (^) L’ art. 5, co. 2, l. fall. definisce lo stato di insolvenza come quello stato che «si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori ( profilo estrinseco ), i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» ( profilo intrinseco ).

Il fallimento – Presupposti (11)

  • (^) Rapporto che non è necessariamente coincidente, e che viene spiegato dal concetto di regolarità dell’adempimento , cioè dalle modalità attraverso cui il debitore adempie le proprie obbligazioni.
  • (^) L’insolvenza può esservi anche laddove il debitore adempia le proprie obbligazioni ( irregolarità nella soddisfazione; mezzi anormali di adempimento).
  • (^) Viceversa, pur essendovi una serie di inadempimenti , il debitore potrebbe non essere insolvente ( capacità di adempiere regolarmente ).
  • (^) Un tale stato di incapacità finanziaria deve essere percettibile (profilo estrinseco): l’insolvenza deve manifestarsi all’esterno o con inadempimenti o con altri fatti esteriori ( art. 7 l. fall ., e soprattutto risultanze delle scritture contabili ).

Il fallimento – Apertura della procedura (1)

  • (^) Il fallimento è dichiarato da un tribunale civile su ricorso di uno o più creditori , del debitore stesso (iniziativa privata) o su richiesta del pubblico ministero (iniziativa pubblica) (art. 6, l. fall.).
  • (^) Tribunale competente è quello del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa (art. 9, co. 1, l. fall.), e l’eventuale trasferimento della medesima nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento non ha efficacia sulla competenza del tribunale.
  • (^) A seguito del ricorso o della richiesta, si instaura un procedimento per la dichiarazione di fallimento (c.d. istruttoria prefallimentare ; art. 15, l. fall.) che ha quale oggetto l’ accertamento dei presupposti del fallimento , e che si conclude o con una sentenza dichiarativa di fallimento o con un decreto di rigetto.
  • (^) Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento , pur essendosene accertati i presupposti, se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati dall’imprenditore commerciale insolvente è inferiore a trentamila euro (condizione di procedibilità).