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Il Fallimento: Procedura Concorsuale e suoi Aspetti Legali, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

Descrizione, presupposti, finalità, fasi, effetti delle procedure concorsuali (Fallimento-concordato preventivo-liquidazione coatta amministrativa-amministrazione straordinaria-amministrazione straordinaria (decreto Marzano)).

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 17/09/2018

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mari__d. 🇮🇹

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Le procedure concorsuali
Le procedure concorsuali sono particolari procedure che il nostro ordinamento prevede per far fronte allo stato di insolvenza in cui
può venirsi a trovare l’imprenditore quando si trova in una situazione di natura economico-finanziaria che lo rende incapace di far
fronte ai propri debiti.
Tali procedure sono:
fallimento;
concordato preventivo;
liquidazione coatta amministrativa;
amministrazione straordinaria;
amministrazione straordinaria speciale (Decreto Marzano).
I caratteri comuni alle varie procedure sono:
- l’universalità : le procedure colpiscono tutti i beni dell’imprenditore;
- la concorsualità : le procedure coinvolgono tutti i creditori;
- la par condicio creditorum : le procedure mirano ad assicurare la parità di trattamento di tutti i creditori.
Il fallimento
Definizione procedura concorsuale “giudiziaria” che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e ripartire il
ricavato fra i creditori.
Presupposti Soggettivo: qualità di imprenditore commerciale (di natura privata, non pubblica) del
debitore;
Oggettivo: stato di insolvenza del debitore
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Finalità
Fasi
Accoglimento richiesta fallimento ?
1
Stato di insolvenza: situazione del patrimonio del debitore.
Inadempimento: manifestazione dello stato di insolvenza, si riferisce ad una singola obbligazione.
Costituisce presupposto oggettivo del fallimento il verificarsi di entrambe le condizioni.
-determinazione dei crediti e soddisfacimento dei creditori concorrenti;
-salvaguardia del valore produttivo del complesso aziendale attraverso l’esercizio provvisorio dell’impresa e la
vendita in blocco dei beni aziendali.
1) Richiesta da parte di:
-uno o più creditori;
-debitore (se la mancata richiesta può aggravare il dissesto il debitore è obbligato a chiedere il proprio fallimento,
altrimenti è penalmente sanzionato);
-pubblico ministero (in quanto la dichiarazione di fallimento mira a tutelare interessi generali).
2) Istruttoria prefallimentare da parte del tribunale del luogo dove vi è la sede principale dell’impresa. In questa fase
vengono sentiti il debitore e i creditori che hanno presentato la richiesta (possono: presentare memorie, depositare
documenti, richiedere l’assunzione di prove) o il P.M. che ha richiesto il fallimento.
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Le procedure concorsuali

Le procedure concorsuali sono particolari procedure che il nostro ordinamento prevede per far fronte allo stato di insolvenza in cui può venirsi a trovare l’imprenditore quando si trova in una situazione di natura economico-finanziaria che lo rende incapace di far fronte ai propri debiti. Tali procedure sono:  fallimento ;concordato preventivo ;liquidazione coatta amministrativa ;amministrazione straordinaria ;amministrazione straordinaria speciale (Decreto Marzano). I caratteri comuni alle varie procedure sono:

  • l’universalità : le procedure colpiscono tutti i beni dell’imprenditore;
  • la concorsualità : le procedure coinvolgono tutti i creditori;
  • la par condicio creditorum : le procedure mirano ad assicurare la parità di trattamento di tutti i creditori.

Il fallimento

Definizione procedura concorsuale “giudiziaria” che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e ripartire il

ricavato fra i creditori.

Presupposti Soggettivo: qualità di imprenditore commerciale (di natura privata, non pubblica) del

debitore; Oggettivo: stato di insolvenza del debitore^1.

Finalità

Fasi

Accoglimento richiesta fallimento?

(^1) Stato di insolvenza: situazione del patrimonio del debitore.

Inadempimento: manifestazione dello stato di insolvenza, si riferisce ad una singola obbligazione. Costituisce presupposto oggettivo del fallimento il verificarsi di entrambe le condizioni.

  • determinazione dei crediti e soddisfacimento dei creditori concorrenti;
  • salvaguardia del valore produttivo del complesso aziendale attraverso l’esercizio provvisorio dell’impresa e la vendita in blocco dei beni aziendali.
  1. Richiesta da parte di:
  • uno o più creditori ;
  • debitore (se la mancata richiesta può aggravare il dissesto il debitore è obbligato a chiedere il proprio fallimento, altrimenti è penalmente sanzionato);
  • pubblico ministero (in quanto la dichiarazione di fallimento mira a tutelare interessi generali).
  1. Istruttoria prefallimentare da parte del tribunale del luogo dove vi è la sede principale dell’impresa. In questa fase vengono sentiti il debitore e i creditori che hanno presentato la richiesta (possono: presentare memorie, depositare documenti, richiedere l’assunzione di prove) o il P.M. che ha richiesto il fallimento.

NO

Il tribunale emette “sentenza di accoglimento che dichiara il fallimento” (questa è esecutiva tra le parti immediatamente, mentre è esecu- tiva nei confronti di terzi dall’iscrizione nel re- gistro delle imprese). La sentenza: a. contiene la nomina del Giudice delegato; b. fissa l’udienza per l’accertamento dello stato passivo; c. ordina al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili/fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori entro 3 giorni.

Se viene accolto il fallimento si avvia la PROCEDURA FALLIMENTARE , che si compone di varie fasi:

  1. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (che serve ad accertare: quali creditori hanno diritto di partecipare al fallimento, qual è l’ammontare dei crediti, gli eventuali diritti di prelazione, gli eventuali diritti di terzi sui beni del fallito), in cui:  i creditori devono presentare, 30 giorni prima dell’udienza, la “domanda di ammissione al passivo”;  i terzi devono presentare la “domanda di restituzione o rivendicazione dei beni”;  il curatore predispone, 15 giorni prima dell’udienza, un “progetto di stato passivo” che prevede l’elenco dei creditori (indicante: crediti ammessi, crediti non ammessi, crediti ammessi con riserva) e l’elenco dei terzi (indicante i titolari di diritti sui beni del fallito);  il tribunale (sempre con la sentenza che dichiara il fallimento) fissa l’udienza per l’accertamento dello stato passivo. Durante l’udienza il Giudice Delegato esamina le posizioni dei singoli creditori e decide su ogni singola domanda.

Al termine della fase di accertamento il Giudice Delegato emette il “decreto di esecutività dello stato passivo”. Relativamente a questo decreto possono essere proposte opposizioni^2 ed impugnazioni^3.

Sono proposte opposizioni ed impugnazioni?

(^2) Opposizioni: proposte dai creditori non ammessi (per ottenerne l’ammissione) o dai terzi esclusi o dai creditori ammessi con riserva (per l’ammissione definitiva. (^3) Impugnazioni: proposte dai creditori ammessi (per contestare l’accoglimento della domanda di altri creditori ammessi) o dai terzi titolari sui beni della massa o dal curatore.

Il tribunale emette “decreto motivato di non accoglimento”.

Il fallito e chiunque vi abbia interesse possono impugnare la “sentenza di accoglimento che dichiara il fallimento” entro 30 giorni dinanzi la Corte d’Appello.

La Corte accoglie il reclamo?

Sì : emette una “sentenza di accoglimento del reclamo” e

dispone la revoca del fallimento.

NO : emette una “sentenza di non accoglimento del reclamo” e

conferma il fallimento.

Il fallito e chiunque vi abbia interesse possono impugnare il “decreto motivato di non accoglimento” dinanzi la Corte d’Appello.

La Corte accoglie il reclamo?

Sì : rimette d’ufficio gli atti al tribunale.

NO : il fallimento rimane non accolto.

o sostituisce i componenti del Comitato dei Creditori; o può chiedere chiarimenti ed informazioni.

  1. Giudice Delegato  competenze: o nomina e revoca i componenti del Comitato dei Creditori; o forma lo stato passivo del fallimento; o emette provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio.
  2. Curatore
  3. Comitato dei Creditori  competenze: o vigila sull’operato del Curatore; o autorizza gli atti del Curatore; o esprime pareri obbligatori ma non vincolanti.

N.B.:

 La morte dell’imprenditore o la cessazione dell’attività d’impresa non impediscono la dichiarazione di fallimento.  Nel caso di morte dell’imprenditore già dichiarato fallito la procedura fallimentare procede nei confronti dell’erede.  Nel caso di cessazione dell’attività d’impresa il fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso più di 1 anno dalla cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese e se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno successivo alla cancellazione.  Non sono soggetti né a fallimento né a concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino di: a. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a €300.000; b. aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di fallimento, ricavi annui non superiori a €200.000; c. avere debiti non superiori a €500.000; d. essere enti pubblici.  Con la chiusura del fallimento decadono gli organi preposti alla procedura e cessano gli effetti del fallimento sia per il fallito sia per i creditori.

Il concordato preventivo

Definizione procedura concorsuale che consiste al debitore di evitare la gravosa procedura fallimentare; consiste in un

accordo fra debitore e creditori per stabilire le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni.

Presupposti Soggettivo: qualità di imprenditore commerciale del debitore;

Oggettivo: stato di insolvenza e di crisi dell’impresa.

Finalità -liquidazione del patrimonio del debitore;

  • ritorno “in bonis” dell’imprenditore e continuazione dell’attività d’impresa.

Fasi 1)^ Domanda di ammissione al concordato preventivo^ da parte del debitore al Tribunale (corredata da un

piano di risanamento). Se ricorrono i presupposti di ammissione al concordato preventivo, il Tribunale emette il “decreto di accoglimento al concordato preventivo”; se non ricorrono i presupposti, il Tribunale emette il “decreto di non accoglimento” e su istanza dei creditori o del P.M. dichiara il fallimento.

  1. Voto della proposta da parte dei creditori. Se la proposta è approvata, il Tribunale emette “decreto di omologazione”; se la proposta non è approvata, il Tribunale dichiara il fallimento.

Effetti del concordato preventivo

La liquidazione coatta amministrativa

Definizione procedura concorsuale “amministrativa” (e non giudiziale) con la quale si provvede alla liquidazione coatta

dell’impresa.

Presupposti

Se ricorrono i presupposti l’autorità amministrativa emette il “decreto di liquidazione coatta amministrativa”. Vengono così nominati gli organi della procedura (commissario liquidatore e comitato di sorveglianza.

Finalità

Fasi

Effetti della liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

Definizione procedura concorsuale, sia “giudiziaria” che “amministrativa”, che tende a conciliare le pretese dei creditori con

il salvataggio del complesso produttivo e del livello occupazionale.

Presupposti Soggettivo: qualità di impresa commerciale non piccola^4.

Oggettivo: stato di insolvenza del debitore^5 e concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico^6.

Finalità

(^4) Requisiti impresa commerciale non piccola:

  • n° dipendenti pari almeno a 200 da minimo 1 anno;

5 -^ debiti per un importo pari ad almeno due terzi dell’attivo patrimoniale e dei ricavi dell’ultimo esercizio. Programma di cessione aziendale (programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa non superiore ad 1 anno). (^6) Programma di ristrutturazione aziendale (programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni).

Nei confronti dell’imprenditore Nei confronti dei creditori

Soggettivo: impresa commerciale soggetta a vigilanza dell’autorità amministrativa; Oggettivo: stato di insolvenza oppure gravi irregolarità nell’amministrazione oppure motivi di pubblico interesse.

  • eliminazione dal mercato dell’impresa non più in grado di svolgere la propria attività in maniera regolare;
  • soddisfacimento dei diritti dei creditori.
  1. Accertamento del passivo compiuto d’ufficio dal Commissario liquidatore;
  2. Liquidazione dell’attivo compiuta dal Commissario liquidatore;
  3. Riparto dell’attivo.

Nei confronti dell’imprenditore Nei confronti dei creditori

  • liquidazione dell’azienda mediante il programma di cessione;
  • ristrutturazione dell’azienda con ritorno “in bonis” dell’imprenditore.