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Descrizione, presupposti, finalità, fasi, effetti delle procedure concorsuali (Fallimento-concordato preventivo-liquidazione coatta amministrativa-amministrazione straordinaria-amministrazione straordinaria (decreto Marzano)).
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Le procedure concorsuali sono particolari procedure che il nostro ordinamento prevede per far fronte allo stato di insolvenza in cui può venirsi a trovare l’imprenditore quando si trova in una situazione di natura economico-finanziaria che lo rende incapace di far fronte ai propri debiti. Tali procedure sono: fallimento ; concordato preventivo ; liquidazione coatta amministrativa ; amministrazione straordinaria ; amministrazione straordinaria speciale (Decreto Marzano). I caratteri comuni alle varie procedure sono:
ricavato fra i creditori.
debitore; Oggettivo: stato di insolvenza del debitore^1.
(^1) Stato di insolvenza: situazione del patrimonio del debitore.
Inadempimento: manifestazione dello stato di insolvenza, si riferisce ad una singola obbligazione. Costituisce presupposto oggettivo del fallimento il verificarsi di entrambe le condizioni.
Il tribunale emette “sentenza di accoglimento che dichiara il fallimento” (questa è esecutiva tra le parti immediatamente, mentre è esecu- tiva nei confronti di terzi dall’iscrizione nel re- gistro delle imprese). La sentenza: a. contiene la nomina del Giudice delegato; b. fissa l’udienza per l’accertamento dello stato passivo; c. ordina al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili/fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori entro 3 giorni.
Se viene accolto il fallimento si avvia la PROCEDURA FALLIMENTARE , che si compone di varie fasi:
Al termine della fase di accertamento il Giudice Delegato emette il “decreto di esecutività dello stato passivo”. Relativamente a questo decreto possono essere proposte opposizioni^2 ed impugnazioni^3.
(^2) Opposizioni: proposte dai creditori non ammessi (per ottenerne l’ammissione) o dai terzi esclusi o dai creditori ammessi con riserva (per l’ammissione definitiva. (^3) Impugnazioni: proposte dai creditori ammessi (per contestare l’accoglimento della domanda di altri creditori ammessi) o dai terzi titolari sui beni della massa o dal curatore.
Il tribunale emette “decreto motivato di non accoglimento”.
Il fallito e chiunque vi abbia interesse possono impugnare la “sentenza di accoglimento che dichiara il fallimento” entro 30 giorni dinanzi la Corte d’Appello.
dispone la revoca del fallimento.
conferma il fallimento.
Il fallito e chiunque vi abbia interesse possono impugnare il “decreto motivato di non accoglimento” dinanzi la Corte d’Appello.
o sostituisce i componenti del Comitato dei Creditori; o può chiedere chiarimenti ed informazioni.
N.B.:
La morte dell’imprenditore o la cessazione dell’attività d’impresa non impediscono la dichiarazione di fallimento. Nel caso di morte dell’imprenditore già dichiarato fallito la procedura fallimentare procede nei confronti dell’erede. Nel caso di cessazione dell’attività d’impresa il fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso più di 1 anno dalla cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese e se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno successivo alla cancellazione. Non sono soggetti né a fallimento né a concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino di: a. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a €300.000; b. aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di fallimento, ricavi annui non superiori a €200.000; c. avere debiti non superiori a €500.000; d. essere enti pubblici. Con la chiusura del fallimento decadono gli organi preposti alla procedura e cessano gli effetti del fallimento sia per il fallito sia per i creditori.
Il concordato preventivo
accordo fra debitore e creditori per stabilire le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni.
Oggettivo: stato di insolvenza e di crisi dell’impresa.
piano di risanamento). Se ricorrono i presupposti di ammissione al concordato preventivo, il Tribunale emette il “decreto di accoglimento al concordato preventivo”; se non ricorrono i presupposti, il Tribunale emette il “decreto di non accoglimento” e su istanza dei creditori o del P.M. dichiara il fallimento.
La liquidazione coatta amministrativa
dell’impresa.
Se ricorrono i presupposti l’autorità amministrativa emette il “decreto di liquidazione coatta amministrativa”. Vengono così nominati gli organi della procedura (commissario liquidatore e comitato di sorveglianza.
Amministrazione straordinaria
il salvataggio del complesso produttivo e del livello occupazionale.
Oggettivo: stato di insolvenza del debitore^5 e concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico^6.
(^4) Requisiti impresa commerciale non piccola:
5 -^ debiti per un importo pari ad almeno due terzi dell’attivo patrimoniale e dei ricavi dell’ultimo esercizio. Programma di cessione aziendale (programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa non superiore ad 1 anno). (^6) Programma di ristrutturazione aziendale (programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni).
Nei confronti dell’imprenditore Nei confronti dei creditori
Soggettivo: impresa commerciale soggetta a vigilanza dell’autorità amministrativa; Oggettivo: stato di insolvenza oppure gravi irregolarità nell’amministrazione oppure motivi di pubblico interesse.
Nei confronti dell’imprenditore Nei confronti dei creditori