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Le fasi e i requisiti della procedura fallimentare italiana, dalla definizione dello stato passivo alla liquidazione e ripartizione dell'attivo. Vengono trattate le attività preliminari, l'esercizio provvisorio dell'impresa, l'affitto d'azienda, la cessione dei beni e la ripartizione dell'attivo.
Tipologia: Slide
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Corso di diritto commerciale
Prof. Renato Santagata
a.a. 2018/
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (1)
Prima del fallimento e quindi prima che la curatela subentri in luogo del fallito nella disponibilità del suo
patrimonio, il fallito avrà normalmente posto in essere nell’esercizio della sua attività, una fitta attività
contrattuale.
curatore, eventualmente, di disconoscere gli effetti ricorrendo ad un’azione revocatoria che consenta di
recuperare quanto fuoriuscito dal patrimonio del fallito in esecuzione di quei contratti; analogo discorso varrà
quando una delle parti abbia integralmente eseguito la propria prestazione (es. la vendita di un bene) o
comunque l’effetto reale del trasferimento si sia già prodotto.
del tutto ineseguito, o comunque non compiutamente eseguito da entrambe le parti. Gli artt. 72 ss. parlano
a questo riguardo di « rapporti giuridici preesistenti », disciplinando gli effetti che l’apertura del fallimento
produce su tali rapporti, più propriamente indicati come contratti pendenti. In questa ipotesi l’interesse della
curatela non sarebbe tanto quello di recuperare qualcosa che, in ipotesi, ancora non è fuoriuscito dal patrimonio
fallimentare; quanto, piuttosto, quello di svincolarsi da un impegno contrattuale ancora da adempiersi.
Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (4)
2) L’accertamento del passivo
presuppone che di tali pretese si verifichi l’effettivo fondamento giuridico :
che si verifichi cioè se chi le vanti sia effettivamente titolare del corrispondente
diritto.
necessario alla soddisfazione di quelle ulteriori pretese che non sono
concorsuali, derivando piuttosto dalla procedura stessa ( c.d. debiti della
massa ), anche di esse dovrà verificarsi il fondamento all’interno della procedura
e secondo le sue regole, benché esse poi vadano regolate in prededuzione (art.
111). Vi sarà dunque, anche per i relativi crediti, «concorso formale», anche se
non «concorso sostanziale» (venendo pagati in prededuzione).
la ricognizione, cioè, degli effettivi aventi diritti su beni compresi nell’attivo
inventariato dal curatore e degli aventi diritto a partecipare, come creditori, ai riparti
del residuo attivo.
titolari dei diritti su cose in possesso del fallito» che il curatore deve redigere ai sensi
dell’art. 89 già in fase di apertura della procedura.
informazione, il curatore comunica a tutti coloro che risultino vantare pretese
concorsuali:
e per presentare, anticipatamente la relativa domanda;
udienza, lo stato passivo dichiarandolo esecutivo con decreto depositato in
cancelleria, che è provvedimento giurisdizionale avente natura decisoria su
ciascuna domanda, e quindi, benché unico, complesso ed impugnabile anche
con riferimento alle singole decisioni.
soltanto ai fini del concorso, statuendo il solo diritto di partecipare al riparto
dell’attivo fallimentare: senza però precludere fuori e dopo il fallimento,
un’eventuale contestazione del diritto su cui si è fondata la pretesa fatta valere
nel fallimento. Dall’esito della verifica e del relativo decreto depositato in
cancelleria il curatore darà infine comunicazione a tutti coloro che hanno
proposto domanda; e con ciò si chiude la fase necessaria dell’accertamento del
passivo.
logicamente preliminare alle altre fasi della procedura fallimentare : la
liquidazione dell’attivo e la sua ripartizione. Cronologicamente non è detto
che vi sia una netta consecuzione fra le diverse fasi , essendovi anzi, una
qualche sovrapposizione. Lo stesso accertamento del passivo potrebbe ancora
proseguire quando già siano in corso i riparti dell’attivo. È questa l’ipotesi che si
verifica nel caso delle domande tardive (art. 101).
dopo il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica del passivo, ma
non oltre il termine di dodici mesi dopo il deposito del decreto che dichiara
esecutivo lo stato passivo. Termine massimo, superato il quale si decadrebbe da
ogni possibilità di insinuarsi al fallimento, salvo il caso che l’istante dimostri
che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile ( c.d. domande
supertardive ).
3) L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto d’azienda
gestirne anche la parte strumentale a quell’attività, secondo criteri che comportano scelte
imprenditoriali, sia pure nella prospettiva della conservazione dell’avviamento aziendale, anziché
della massimizzazione degli utili.
È importante evidenziare che essendo in tal caso la gestione dell’impresa riferibile
esclusivamente a scelte della curatela, ogni nuova obbligazione che ne derivi costituirà un
debito della massa , come tale da pagarsi in prededuzione (art. 104, co. 8). Il che peraltro varrà
anche per i debiti derivanti da contratti pendenti che proseguono.
Funzionale alla prosecuzione dell’impresa è infatti la regola - alternativa a quella prevista in
via generale dall’art. 72 - della prosecuzione automatica di tutti i contratti pendenti , salva
sempre la possibilità per il curatore di valutare in un secondo momento se sciogliersene o
comunque sospenderne l’esecuzione.
Cessato l’esercizio provvisorio dell’impresa, invece, ai contratti ancora in corso tornerà ad
applicarsi la regola generale (sospensione salvo scelta del curatore di proseguirli o sciogliersene).
La cessazione prima della durata prevista , infatti, potrà essere ordinata sia dal giudice
delegato, ogniqualvolta il comitato dei creditori ne ravvisi l’opportunità; sia poi dallo stesso
tribunale, quando ne ravvisi l’opportunità, anche a prescindere dal parere favorevole del comitato
dei creditori.
b) L’affitto dell’azienda
organi della procedura concorsuali sono sollevati dall’onere di gestire
direttamente l’impresa, ma la legge stessa appronta regole volte a far sì che
la massa passiva non si aggravi delle nuove obbligazioni sorte per la
prosecuzione dell’attività. Al vantaggio della conservazione dell’avviamento
per mezzo della gestione dell’affittuario si aggiunge quello di accrescere la
massa, incassando, in attesa della cessione dell’azienda, i canoni del suo
affitto.
(prescrivendolo la legge stessa: art 104 bis , co.1) che all’affitto dell’azienda
possa procedersi soltanto quando ciò « appaia utile al fine della più
proficua vendita dell’azienda ».