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Procedura Fallimentare: Svolgimento e Fasi - Prof. Santagata De Castro, Slide di Diritto Commerciale

Le fasi e i requisiti della procedura fallimentare italiana, dalla definizione dello stato passivo alla liquidazione e ripartizione dell'attivo. Vengono trattate le attività preliminari, l'esercizio provvisorio dell'impresa, l'affitto d'azienda, la cessione dei beni e la ripartizione dell'attivo.

Tipologia: Slide

2018/2019

Caricato il 22/05/2019

Caterinaansanelli
Caterinaansanelli 🇮🇹

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Corso di diritto commerciale
Prof. Renato Santagata
a.a. 2018/2019
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
IL DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Effetti del fallimento sui rapporti pendenti; accertamento del passivo;
esercizio provvisorio dell’impresa ed affitto d’azienda; liquidazione e
ripartizione dell’attivo
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Corso di diritto commerciale

Prof. Renato Santagata

a.a. 2018/

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

IL DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Effetti del fallimento sui rapporti pendenti; accertamento del passivo;

esercizio provvisorio dell’impresa ed affitto d’azienda; liquidazione e

ripartizione dell’attivo

Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (1)

Prima del fallimento e quindi prima che la curatela subentri in luogo del fallito nella disponibilità del suo

patrimonio, il fallito avrà normalmente posto in essere nell’esercizio della sua attività, una fitta attività

contrattuale.

  • Potrà trattarsi di contratti che hanno già trovato integrale esecuzione , ed allora vi sarà la possibilità per il

curatore, eventualmente, di disconoscere gli effetti ricorrendo ad un’azione revocatoria che consenta di

recuperare quanto fuoriuscito dal patrimonio del fallito in esecuzione di quei contratti; analogo discorso varrà

quando una delle parti abbia integralmente eseguito la propria prestazione (es. la vendita di un bene) o

comunque l’effetto reale del trasferimento si sia già prodotto.

  • V’è anche la possibilità che all’apertura del fallimento un certo contratto (compreso un preliminare) sia ancora

del tutto ineseguito, o comunque non compiutamente eseguito da entrambe le parti. Gli artt. 72 ss. parlano

a questo riguardo di « rapporti giuridici preesistenti », disciplinando gli effetti che l’apertura del fallimento

produce su tali rapporti, più propriamente indicati come contratti pendenti. In questa ipotesi l’interesse della

curatela non sarebbe tanto quello di recuperare qualcosa che, in ipotesi, ancora non è fuoriuscito dal patrimonio

fallimentare; quanto, piuttosto, quello di svincolarsi da un impegno contrattuale ancora da adempiersi.

Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici

preesistenti (3)

IIb) Quando invece il curatore valuti più conveniente svincolarsi dagli impegni

contrattuali a suo tempo assunti dal fallito, potrà senz’altro farlo sciogliendo il

contratto (c.d. resiliazione ).

Una volta sciolto il contratto se il terzo avrà già adempiuto in parte alla sua

prestazione avrà diritto di far valere nel passivo il relativo credito , da

recuperarsi in moneta fallimentare. Infatti l’attribuzione da lui effettuata

resterebbe priva di giustificazione causale una volta che, perso il diritto di esigere

quanto gli sarebbe spettato secondo il contratto, o restituito quanto ricevuto, fosse

venuta meno la possibilità di rispettare il sinallagma prefigurato nel contratto. Non

avrà però diritto ad alcun risarcimento del danno per non aver ottenuto quanto

promesso dal fallito (art. 72, co. 3).

Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (4)

  • In caso di esercizio provvisorio dell’attività di impresa (art. 104), la regola

generale della sospensione dei contratti a far data dalla dichiarazione di fallimento,

è sostituita dal principio della prosecuzione automatica di tutti i rapporti

pendenti da parte del curatore, al quale è data, tuttavia, la possibilità di decidere di

sospendere l’esecuzione dei contratti in parola o di sciogliersi dagli stessi.

La regola generale espressa dall’art. 72 ammette, per espressa previsione di questo

stesso articolo, delle eccezioni contemplate da diverse disposizioni. Si tratta di

ipotesi particolari, rispetto alle quali la legge accorda particolare rilevanza ad

alcuni degli specifici interessi in gioco (non solo dell’impresa, ma talvolta anche

della controparte contrattuale) derogando alla regola generale e disponendo

invece:

talora la prosecuzione automatica ;

talaltra lo scioglimento altrettanto automatico ( ex lege );

talaltra ancora l’una o l’altra conseguenza a seconda di talune circostanze.

2) L’accertamento del passivo

  • La procedura fallimentare, essendo rivolta a regolare le pretese concorsuali,

presuppone che di tali pretese si verifichi l’effettivo fondamento giuridico :

che si verifichi cioè se chi le vanti sia effettivamente titolare del corrispondente

diritto.

  • Inoltre, poiché è sempre dalla massa attiva che dovrà attingersi quanto

necessario alla soddisfazione di quelle ulteriori pretese che non sono

concorsuali, derivando piuttosto dalla procedura stessa ( c.d. debiti della

massa ), anche di esse dovrà verificarsi il fondamento all’interno della procedura

e secondo le sue regole, benché esse poi vadano regolate in prededuzione (art.

111). Vi sarà dunque, anche per i relativi crediti, «concorso formale», anche se

non «concorso sostanziale» (venendo pagati in prededuzione).

  • È questa la regola del «concorso» posta dall’art. 52, comma 2.

2.1) La fase necessaria: l’accertamento dello stato passivo

  • Gli organi fallimentari dovranno attivarsi per la definizione della massa passiva : per

la ricognizione, cioè, degli effettivi aventi diritti su beni compresi nell’attivo

inventariato dal curatore e degli aventi diritto a partecipare, come creditori, ai riparti

del residuo attivo.

  • Un primo passo di ricognizione è rappresentato dagli « elenchi dei creditori e dei

titolari dei diritti su cose in possesso del fallito» che il curatore deve redigere ai sensi

dell’art. 89 già in fase di apertura della procedura.

  • Sulla base di tali elenchi e poi delle scritture dell’imprenditore e di ogni altra

informazione, il curatore comunica a tutti coloro che risultino vantare pretese

concorsuali:

  • i) che possono partecipare al concorso depositando domanda presso il tribunale;
  • ii) le date fissate per l’adunanza dei creditori in cui dovrà esaminarsi lo stato passivo

e per presentare, anticipatamente la relativa domanda;

  • iii) ogni altra utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

All’esito della verifica, il giudice deciderò con decreto «succintamente motivato»

su ciascuna domanda (art. 96):

  • dichiarandola inammissibile (perché non proposta nei termini o perché priva dei

suoi elementi necessari). Tali domande proprio perché non sottoposte a verifica

potranno essere riproposte come tardive;

respingendola in toto , non ravvisandone il fondamento;

ammettendola in toto , vale a dire negli stessi termini in cui essa è proposta;

ammettendola solo in parte (ad es. per una sola parte della somma richiesta,

ovvero come chirografaria, ma disconoscendo il titolo di prelazione invocato);

ammettendola con riserva (eventualmente pur riconoscendone, a tali condizioni,

il rango privilegiato).

  • Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma, nella stessa

udienza, lo stato passivo dichiarandolo esecutivo con decreto depositato in

cancelleria, che è provvedimento giurisdizionale avente natura decisoria su

ciascuna domanda, e quindi, benché unico, complesso ed impugnabile anche

con riferimento alle singole decisioni.

  • Tale provvedimento, ha efficacia endofallimentare , e cioè produce effetto

soltanto ai fini del concorso, statuendo il solo diritto di partecipare al riparto

dell’attivo fallimentare: senza però precludere fuori e dopo il fallimento,

un’eventuale contestazione del diritto su cui si è fondata la pretesa fatta valere

nel fallimento. Dall’esito della verifica e del relativo decreto depositato in

cancelleria il curatore darà infine comunicazione a tutti coloro che hanno

proposto domanda; e con ciò si chiude la fase necessaria dell’accertamento del

passivo.

Proposto il ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dello stato

passivo esecutivo (o dalla scoperta dell’elemento che giustifica la

revocazione) il giudizio di impugnazione , come visto contenzioso, in

contraddittorio col curatore e/o con altro creditore concorrente, si

svolgerà dinanzi al tribunale secondo il rito camerale, e quindi in

tempi piuttosto rapidi, sia pure con la possibilità per il creditore istante

di far acquisire nuovi mezzi di prova, e con la possibilità per ogni

interessato di intervenire (art. 99).

Il Tribunale deciderà, anche in questa sorta di giudizio di secondo

grado, con decreto motivato (entro sessanta giorni dall’udienza, a sua

volta da tenersi entro massimo sessanta giorni dal ricorso), a sua volta

ricorribile per Cassazione.

  • Il procedimento di accertamento del passivo appena descritto si pone come

logicamente preliminare alle altre fasi della procedura fallimentare : la

liquidazione dell’attivo e la sua ripartizione. Cronologicamente non è detto

che vi sia una netta consecuzione fra le diverse fasi , essendovi anzi, una

qualche sovrapposizione. Lo stesso accertamento del passivo potrebbe ancora

proseguire quando già siano in corso i riparti dell’attivo. È questa l’ipotesi che si

verifica nel caso delle domande tardive (art. 101).

  • Domande tardive : si tratta delle domande di ammissione al passivo proposte

dopo il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica del passivo, ma

non oltre il termine di dodici mesi dopo il deposito del decreto che dichiara

esecutivo lo stato passivo. Termine massimo, superato il quale si decadrebbe da

ogni possibilità di insinuarsi al fallimento, salvo il caso che l’istante dimostri

che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile ( c.d. domande

supertardive ).

3) L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto d’azienda

La procedura fallimentare opera come procedura esecutiva collettiva sull’intero patrimonio

del debitore: suo fine è pertanto la realizzazione dell’attivo e la destinazione del ricavato

alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Che questo sia l’obiettivo primario ma non l’unico emerge dallo stesso testo della legge e

in particolare dalla disciplina contenuta nel suo capo IV, rubricato « Dell’esercizio

provvisorio e della liquidazione dell’attivo» (artt. 104-109).

Se lo scopo della procedura è pur sempre la realizzazione dell’attivo (art. 104 ter, co.1), la

migliore realizzazione dell’attivo può spesso conseguirsi non tanto disgregando l’azienda

dell’impresa fallita e «svendendo» le sue parti, quanto piuttosto monetizzando il residuo

valore intrinseco alla sua organizzazione ed al suo avviamento. Un valore che potrà

misurarsi in base al reddito che l’azienda è ancora in grado di produrre, e che potrà

realizzarsi attraverso una cessione unitaria dell’azienda stessa o delle sue parti che

rispecchiano quel valore (c.d. rami di azienda).

La prosecuzione dell’attività dell’impresa fallita può giustificarsi proprio perché

strumentale ad una più proficua liquidazione.

La possibilità di esercitare provvisoriamente l’impresa, o dare in

affitto l’azienda di cui si avvale, sono infatti due delle principali

opzioni che il curatore deve considerare, effettivamente prevedendole

se reputate convenienti, nel pianificare la realizzazione nell’attivo

mediante il « programma di liquidazione » (art. 104 ter).

L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto d’azienda possono

svolgere una funzione tutt’altro che incompatibile con la finalità della

procedura fallimentare; è la legge stessa a prevedere che a quelle

opzioni si possa accedere, ove appaia opportuno, ancor prima che il

programma di liquidazione sia stato predisposto.

  • La prosecuzione dell’attività imprenditoriale comporta l’attribuzione al curatore del potere di

gestirne anche la parte strumentale a quell’attività, secondo criteri che comportano scelte

imprenditoriali, sia pure nella prospettiva della conservazione dell’avviamento aziendale, anziché

della massimizzazione degli utili.

È importante evidenziare che essendo in tal caso la gestione dell’impresa riferibile

esclusivamente a scelte della curatela, ogni nuova obbligazione che ne derivi costituirà un

debito della massa , come tale da pagarsi in prededuzione (art. 104, co. 8). Il che peraltro varrà

anche per i debiti derivanti da contratti pendenti che proseguono.

Funzionale alla prosecuzione dell’impresa è infatti la regola - alternativa a quella prevista in

via generale dall’art. 72 - della prosecuzione automatica di tutti i contratti pendenti , salva

sempre la possibilità per il curatore di valutare in un secondo momento se sciogliersene o

comunque sospenderne l’esecuzione.

Cessato l’esercizio provvisorio dell’impresa, invece, ai contratti ancora in corso tornerà ad

applicarsi la regola generale (sospensione salvo scelta del curatore di proseguirli o sciogliersene).

La cessazione prima della durata prevista , infatti, potrà essere ordinata sia dal giudice

delegato, ogniqualvolta il comitato dei creditori ne ravvisi l’opportunità; sia poi dallo stesso

tribunale, quando ne ravvisi l’opportunità, anche a prescindere dal parere favorevole del comitato

dei creditori.

b) L’affitto dell’azienda

  • Nel caso dell’ affitto dell’azienda o dei suoi rami (art. 104 bis ), non solo gli

organi della procedura concorsuali sono sollevati dall’onere di gestire

direttamente l’impresa, ma la legge stessa appronta regole volte a far sì che

la massa passiva non si aggravi delle nuove obbligazioni sorte per la

prosecuzione dell’attività. Al vantaggio della conservazione dell’avviamento

per mezzo della gestione dell’affittuario si aggiunge quello di accrescere la

massa, incassando, in attesa della cessione dell’azienda, i canoni del suo

affitto.

  • Lo scopo liquidatorio è sempre al vertice: non v’è dubbio infatti

(prescrivendolo la legge stessa: art 104 bis , co.1) che all’affitto dell’azienda

possa procedersi soltanto quando ciò « appaia utile al fine della più

proficua vendita dell’azienda ».