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Procedure decisionali UE, Appunti di Diritto Costituzionale

Le procedure decisionali utilizzate dagli organi dell'UE per l'adozione degli atti

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 06/07/2015

giusyvitale
giusyvitale 🇮🇹

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LE PROCEDURE DECISIONALI
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
Il Trattato di Roma aveva originariamente contemplato la procedura consultiva, strutturandola sulla
base di una stretta sinergia tra Commissione e Consiglio. Essa ha rappresentato per molti anni
l’unico canale di partecipazione del PE al processo decisionale. Il lungo processo evolutivo che ha
condotto a riconoscere un ruolo sempre più incisivo al PE, soprattutto il relazione alla sua
partecipazione all’attività di normazione, ha progressivamente attribuito alla procedura carattere
residuale. Fino ad oggi, quando i Trattati di Lisbona hanno mantenuto la procedura di
consultazione ma ascrivendola all’ambito delle PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI.
NEI CASI PREVISTI DAI TRATTATI, LA COMMISSIONE PRESENTA/FORMULA UNA
PROPOSTA LEGISLATIVA AL CONSIGLIO; QUEST’ULTIMO CONSULTA IL PE PRIMA DI
ADOTTARE LA DECISIONE. Il Consiglio è chiamato a tenere in debita considerazione la posizione
espressa dall’Assemblea di Strasburgo nonostante l’assenza di una esplicita vincolatività del
parere. La consultazione del PE, peraltro, assumere carattere di ELEMENTO SOSTANZIALE PER
LA VALIDITADELL’ATTO, CHE RISULTERA’ VIZIATO DA NULLITANEL CASO IN CUI SE NE
REGISTRI L’INOSSERVANZA. E’ prevista, inoltre, una nuova consultazione del PE nell’ipotesi in
cui il Consiglio decida di apportare emendamenti di natura sostanziale alla proposta originaria.
TALE PROCEDURA MOSTRA I SUOI LIMITI, RISPETTO AL RUOLO DEL PE, IN QUANTO ESSO
PUO’ SOLO “SPERARE CHE LE SUE OSSERVAZIONI VENGANO RECEPITE DALLA
COMMISSIONE IN UNA SUCCESSIVA PROPOSTA MODIFICATA.
NONOSTANTE LA CONSULTAZIONE DEL PE SIA OBBLIGATORIA SOLO NEI CASI
ESPRESSAMENTE PREVISTI DAI TRATTATI, IN VIA DI PRASSI IL CONSIGLIO SI E’
COMUNQUE IMPEGNATO A RICHIEDERE LA CONSULTAZIONE DEL PE NELLE QUESTIONI DI
MAGGIORE PESO SPECIFICO.
In particolare, attualmente, la CONSULTAZIONE OBBLIGATORIA del PE è prevista nei settori
della concorrenza, dell’armonizzazione fiscale, dell’occupazione e del diritto di voto dei cittadini
dell’Unione.
PROCEDURA DI COOPERAZIONE
Era stata introdotta dall’AUE per l’adozione di atti di regola collegati alla realizzazione del mercato
unico. Essa tentava di rafforzare ulteriormente i poteri del PE, mantenendo comunque inalterato il
ruolo centrale rivestito dalla Commissione e senza pregiudicare la posizione ricoperta dal
Consiglio. In un primo momento, l’ambito di applicazione della procedura era stato notevolmente
ampliato a materie non precedentemente contemplate come l’istruzione o l’ambiente.
Successivamente, il Trattato di Amsterdam aveva segnato un’inversione di tendenza favorendo la
procedura di codecisione a scapito di quella di cooperazione e LIMITANDO QUEST’ULTIMA AL
SOLO AMBITO DELLA UNIONE ECONOMICA E MONETARIA. I Trattati riformati a Lisbona hanno
oggi SOPPRESSO TALE PROCEDURA SOSTITUENDOLA CON LA GENERALIZZAZIONE
DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE, RIBATTEZZATA “PROCEDURA LEGISLATIVA
ORDINARIA”.
PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA - DI CODECISIONE
La procedura di codecisione è stata introdotta dal Trattato di Maastricht. ESSA HA
RAPPRESENTATO UNA DELLE MAGGIORI NOVITA’ ISTITUZIONALI INSERITE NEL
TRATTATO, ATTRIBUENDO AL PE IL POTERE DI ADOTTARE UNA SERIE DI ATTI
CONGIUNTAMENTE AL CONSIGLIO.
IL RISULTATO E’ STATO QUELLO DI RAFFORZARE ULTERIORMENTE IL RUOLO DI CO-
LEGISLATORE DEL PE, SU UN PIANO DI QUASI PARITA’ CON IL CONSIGLIO, IN
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LE PROCEDURE DECISIONALI

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il Trattato di Roma aveva originariamente contemplato la procedura consultiva, strutturandola sulla base di una stretta sinergia tra Commissione e Consiglio. Essa ha rappresentato per molti anni l’unico canale di partecipazione del PE al processo decisionale. Il lungo processo evolutivo che ha condotto a riconoscere un ruolo sempre più incisivo al PE, soprattutto il relazione alla sua partecipazione all’attività di normazione, ha progressivamente attribuito alla procedura carattere residuale. Fino ad oggi, quando i Trattati di Lisbona hanno sì mantenuto la procedura di consultazione ma ascrivendola all’ambito delle PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI. NEI CASI PREVISTI DAI TRATTATI, LA COMMISSIONE PRESENTA/FORMULA UNA PROPOSTA LEGISLATIVA AL CONSIGLIO; QUEST’ULTIMO CONSULTA IL PE PRIMA DI ADOTTARE LA DECISIONE. Il Consiglio è chiamato a tenere in debita considerazione la posizione espressa dall’Assemblea di Strasburgo nonostante l’assenza di una esplicita vincolatività del parere. La consultazione del PE, peraltro, assumere carattere di ELEMENTO SOSTANZIALE PER LA VALIDITA’ DELL’ATTO, CHE RISULTERA’ VIZIATO DA NULLITA’ NEL CASO IN CUI SE NE REGISTRI L’INOSSERVANZA. E’ prevista, inoltre, una nuova consultazione del PE nell’ipotesi in cui il Consiglio decida di apportare emendamenti di natura sostanziale alla proposta originaria. TALE PROCEDURA MOSTRA I SUOI LIMITI, RISPETTO AL RUOLO DEL PE, IN QUANTO ESSO PUO’ SOLO “SPERARE” CHE LE SUE OSSERVAZIONI VENGANO RECEPITE DALLA COMMISSIONE IN UNA SUCCESSIVA PROPOSTA MODIFICATA. NONOSTANTE LA CONSULTAZIONE DEL PE SIA OBBLIGATORIA SOLO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAI TRATTATI, IN VIA DI PRASSI IL CONSIGLIO SI E’ COMUNQUE IMPEGNATO A RICHIEDERE LA CONSULTAZIONE DEL PE NELLE QUESTIONI DI MAGGIORE PESO SPECIFICO. In particolare, attualmente, la CONSULTAZIONE OBBLIGATORIA del PE è prevista nei settori della concorrenza, dell’armonizzazione fiscale, dell’occupazione e del diritto di voto dei cittadini dell’Unione.

PROCEDURA DI COOPERAZIONE

Era stata introdotta dall’AUE per l’adozione di atti di regola collegati alla realizzazione del mercato unico. Essa tentava di rafforzare ulteriormente i poteri del PE, mantenendo comunque inalterato il ruolo centrale rivestito dalla Commissione e senza pregiudicare la posizione ricoperta dal Consiglio. In un primo momento, l’ambito di applicazione della procedura era stato notevolmente ampliato a materie non precedentemente contemplate come l’istruzione o l’ambiente. Successivamente, il Trattato di Amsterdam aveva segnato un’inversione di tendenza favorendo la procedura di codecisione a scapito di quella di cooperazione e LIMITANDO QUEST’ULTIMA AL SOLO AMBITO DELLA UNIONE ECONOMICA E MONETARIA. I Trattati riformati a Lisbona hanno oggi SOPPRESSO TALE PROCEDURA SOSTITUENDOLA CON LA GENERALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE, RIBATTEZZATA “PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA”.

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA - DI CODECISIONE

La procedura di codecisione è stata introdotta dal Trattato di Maastricht. ESSA HA RAPPRESENTATO UNA DELLE MAGGIORI NOVITA’ ISTITUZIONALI INSERITE NEL TRATTATO, ATTRIBUENDO AL PE IL POTERE DI ADOTTARE UNA SERIE DI ATTI CONGIUNTAMENTE AL CONSIGLIO. IL RISULTATO E’ STATO QUELLO DI RAFFORZARE ULTERIORMENTE IL RUOLO DI CO- LEGISLATORE DEL PE, SU UN PIANO DI QUASI PARITA’ CON IL CONSIGLIO, IN

PARTICOLARE NEI SETTORI RELATIVI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI,

ALL’ISTRUZIONE, AL MERCATO INTERNO, ALLA SANITA’, AI CONSUMATORI, AL

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DIPLOMI, ECC.

La posizione della Commissione è risultata invece attenuata e relegata al ruolo di MEDIATRICE TRA LE DUE ISTITUZIONI, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA SUA PROPOSTA POTEVA ESSERE EMENDATA DAL CONSIGLIO ANCHE A MAGGIORANZA QUALIFICATA. SOSTANZIALMENTE TALE PROCEDURA DI CODECISIONE SI PONEVA COME FINE QUELLO DI ATTENUARE IL PROBLEMA DEL DEFICIT DEMOCRATICO, CONFERENDO AL PARLAMENTO UN RUOLO DI RILEVANZA NEL PROCESSO DI NORMAZIONE EUROPEA (tale fine era raggiunto attraverso la previsione di tre letture e, dunque, un maggior numero di contatti tra i due colegislatori). Il Trattato di Amsterdam ha modificato la procedura di codecisione al fine di renderla maggiormente chiara e spedita, eliminando la c.d. “terza lettura” e rafforzando ulteriormente la posizione rivestita dal PE, estendendo la sua applicazione e, dunque, l’intervento del PE ad ulteriori materie del Trattato per le quali il Consiglio deliberava a maggioranza qualificata (es. trasporti, ambiente) nonché a nuove materie come le misure in materia di cittadinanza. Tuttavia, pur alla luce di tali modifiche, in molti ambiti permaneva il voto all’unanimità del Consiglio. Il successivo Trattato di Nizza ha voluto superare, anche se solo parzialmente, tale situazione ampliando sì i settori per i quali veniva ad applicarsi la procedura di codecisione, ma prevedendo il contestuale ricorso alla maggioranza qualificata in seno al Consiglio. I TRATTATI RIFORMATI A LISBONA GENERALIZZANO LA PROCEDURA DI CODECISIONE, RIBATTEZZANDOLA “PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA” ED ELEVANDO COSI’ IL PE AL RUOLO DI REALE CO-LEGISLATORE INSIEME AL CONSIGLIO. Tale generalizzazione ha determinato l’estensione dell’ambito di applicazione della procedura a più di 40 settori precedentemente non inclusi. LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA, IN PARTICOLARE : Ai sensi dell’ART. 294 TFUE, gli atti legislativi dell’Unione vengono oggi ADOTTATI CONGIUNTAMENTE DA PARLAMENTO E CONSIGLIO, secondo un iter che prevede LA PRESENTAZIONE DI UNA “PROPOSTA” LEGISLATIVA DA PARTE DELLA COMMISSIONE AI DUE ORGANI E TRE LETTURE. TALE PROCEDURA E’ LA REGOLA GENERALE PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI DELL’UE. 1^ LETTURA : LA PRIMA LETTURA E’ EFFETTUATA DAL PE IL QUALE ADOTTA LA PROPRIA POSIZIONE E LA TRASMETTE AL CONSIGLIO. SE QUEST’ULTIMO APPROVA LA POSIZIONE DEL PE, LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E’ ADOTTATA E DIVIENE ATTO LEGISLATIVO DELL’UE (nella forma di regolamento, direttiva o decisione); SE IL CONSIGLIO NON APPROVA LA POSIZIONE DEL PE, il primo adotterà la propria di posizione, motivandola e la trasmetterà a sua volta al PE. 2^ LETTURA : A QUESTO PUNTO, LA COMMISSIONE INFORMA ESAURIENTEMENTE IL PE DELLA SUA POSIZIONE E QUEST’ULTIMO DISPORRÀ DI 3 MESI PER ADOTTARE NUOVAMENTE UNA POSIZIONE. SE IL PARLAMENTO APPROVA LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO O NON SI PRONUNCIA, l’atto proposto si considera adottato; SE IL PARLAMENTO RESPINGE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI L’ATTO, quest’ultimo non si considera adottato. Il PE può anche proporre degli EMENDAMENTI alla posizione del Consiglio, deliberando a maggioranza assoluta, e trasmettere nuovamente il testo al Consiglio e alla Commissione. A QUESTO PUNTO, SI APRE UNA ULTERIORE FASE DELIBERATIVA PRESSO IL CONSIGLIO: quest’ultimo può pronunciarsi a maggioranza qualificata o all’unanimità su tali emendamenti, producendo quale conseguenza l’adozione definitiva dell’atto; laddove, viceversa, gli emendamenti non vengano approvati, il Presidente del Consiglio d’intesa con il Presidente del PE, convoca entro 6 mesi un

LA RIFORMA DELLE POCEDURE DECISIONALI CONTENUTA NEI TRATTATI

RIFORMATI A LISBONA

La Convenzione costituente europea e la CIG (Conferenza intergovernativa) del 2007 sono state investite del compito di portare ad una semplificazione degli atti e delle procedure decisionali, riducendole di numero e migliorandole nella sostanza. Si era manifestata, infatti, l’esigenza di una riforma del sistema nel suo complesso, che tendesse ad una maggiore efficienza, democraticità e trasparenza. In seno ai nuovi Trattati si assiste, anzitutto, ad una “generalizzazione” della procedura di codecisione, ribattezzata dall’ART. 294 TFUE come “PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA”, elevando il PE al ruolo di reale co-legislatore insieme con il Consiglio. Gli stessi Trattati, inoltre, introducono una PROCEDURA DI CONTROLLO PREVENTIVO detta “EARLY WARNING SYSTEM”, disciplinata dal “Protocollo sull’applicazione del principio di sussidiarietà”, CHE PERMETTE AI PARLAMENTI NAZIONALI, SULLA BASE DI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN ORDINE AI PROGETTI NORMATIVI, DI ESERCITARE ENTRO 8 SETTIMANE UN “CONTROLLO A MONTE” SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’ E PROPORZIONALITA’ DA PARTE DELLE ISTITUZIONI DELL’UE. Ove i PARERI CONTRARI raggiungano 1/3 dei voti attribuiti ai Parlamenti Nazionali ovvero 1/ (nell’ipotesi di progetto di atto concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) la Commissione sarebbe tenuta a ripensare la proposta RITIRANDOLA, MODIFICANDOLA O MANTENENDOLA. TALE SISTEMA DI ALLARME PREVENTIVO COMPORTA ULTERIORI E NUOVI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI, MINANDO L’ESIGENZA DI SNELLEZZA E SEMPLICITA’ RICHIESTA; INFATTI, L’INTERVENTO DEI PARLAMENTI NAZIONALI SI CONFIGURA COME UN’ “ANOMALIA” NELLO SCHEMA GENERALE DELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI EUROPEI, APPESANTENDO IL PROCESSO DECISIONALE DELL’UNIONE. Vanno menzionate, infine, alcune PROCEDURE SPECIALI riservate a materie specifiche:

  • ART. 76 TFUE. Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, l’iniziativa legislativa spetta alla Commissione e ad 1/4 degli Stati membri;
  • ART.^289 TFUE.^ In^ alcuni^ casi,^ gli^ atti^ legislativi^ possono^ essere^ adottati^ dal^ PE^ con^ la partecipazione del Consiglio o viceversa, secondo procedure legislative speciali;
  • Nel settore della politica estera e di sicurezza comune vengono mantenute le modalità tipiche del metodo intergovernativo (si delineano 3 strumenti: le azioni dell’Unione, le posizioni dell’Unione e l’attuazione delle azioni e delle decisioni; tali strumenti formano oggetto di una decisione).
  • Per quanto riguarda le MODALITA’ DI ADOZIONE DEGLI ATTI, la regola dell’unanimità viene parzialmente superata dal nuovo ART. 31 TUE che configura la possibilità per il Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in alcuni casi specifici;
  • Nel SETTORE FINANZIARIO viene semplificata la procedura di bilancio rispetto a quella prevista dal TCE, ma vengono introdotte ulteriori complicazioni rispetto al procedimento ordinario, dovute alla tecnicità delle materie cui si applica;
  • Anche nel settore relativo alla stipulazione di accordi internazionali, sono rinvenibili peculiarità procedurali.