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diritto romano appunti, Appunti di Diritto Romano

diritto romano appunti prof buzzacchi

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 06/04/2025

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andrea-giuliani-21 🇮🇹

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L’editto pretorio
Il ricorso all’editto da parte dei pretori non dovette avere,in origine una cadenza fissa, ma solo
quando si presentassero problemi. Fu probabilmente tra il I e il II secolo a.C. che si stabilì la
frequenza. All’inizio dell’anno il pretore, pubblicava nel foto il programma annuale della sua
giurisdizione; nell’editto si configuravano specifici mezzi processuali (actiones, exceptiones …).
Non erano precetti che trattavano fattispecie come i precetti attuali, ma trattavano situazioni
pratiche e situazioni per cui il diritto avrebbe fornito tutela giudiziaria a coloro che la richiedevano.
Per far fronte a istanze e circostanze emerse in seguito e su cui egli doveva provvedere emanava
gli edictum repentinum. La vasta raccolta di disposizioni venne chiamata ius honorarium. Questo
ius honorarium aveva il ruolo come si dice nel Digesto di aiutare, integrare e correggere lo ius
civile per il pubblico interesse. Nel momento in cui si consolidò il diritto pretorio, si costituirono due
complessi normativi per la disciplina giuridica dei rapporti tra privati : da un lato lo ius civile,
formato da mores, dalle XII tavole, interpretatio pontificale, responsa dei giuristi, dalle leges
comiziali e dai plebisciti. Dall’altro lato lo ius honorarium non agiva solo sui cives, ma anche sugli
stranieri, cosicché quella parte di ius honorarium applicabile anche ai cittadini fu chiamata ius
gentium.
Un’altra fonte di produzione importante sono i senatus consulta, delibere del senato, a cui fu
assegnata forza di legge in seconda battuta. Il nucleo del diritto arcaico restano i mores.
Fonti del diritto in età imperiale
Dopo il periodo rovinoso derivante da Azio, dall’assassinio di Cesare, Ottaviano diventa Augustus
e si forma il principato. Tutto in mano a un solo uomo. Nascono nuove figure, quelle dei funzionari
sottomesse al principe, ma i pilastri dell'ordinamento repubblicano rimangono solo formalmente, in
realtà perdono di autonomia. L’ascesa degli imperatori limita del tutto le fonti di diritto repubblicane.
Vengono sciolti i comizi, l’editto pretorio si cristallizza con Adriano. Nel corso del II secolo
l’imperatore invalse l’uso del senato, ormai il testo normativo era costituito non dalla delibera
senatoria ma dalla volontà resa manifesta nella oratio principis. La cosa più importante è che
all’imperatore viene riconosciuta la facoltà di agire per il bene della res publica anche senza
osservare le leggi e i plebisciti esistenti. L’imperatore emanava provvedimenti normativi, detti
constitutiones. Nei primi due secoli e mezzo dell’età imperiale, l’ordinamento romano si regge sulle
constitutiones principium e sui responsa prudentium (importante per l’interpretazione dello ius
civile e del ius honorarium). Il rapporto tra giuristi e imperatori non fu roseo, ma per alcuni, i giuristi
autorevoli, fu concesso di far parte del consilium principis.
All’incirca a metà del III secolo d.C. viene meno la forza creativa della giurisprudenza romana.
In tutto questo c’era l’essenziale parte dello ius controversum, essenziale fonte di diritto che si
basava sul potere di respondere dei giuristi. Cicerone sosteneva che un giurista fosse colui
esperto nel respondere, agere (inteso come agire processuale), cavere (allestire congegni verbali
necessari ai privati per compiere affari e concludere contratti). La facoltà di respondere e il loro
ruolo nella società permetteva ai giuristi la possibilità di compiere il cursus honorum, grazie alle
responsa con i clientes, poteva salire di grado ogni anno e fondare un suo circolo di sostenitori e
allievi.
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L’editto pretorio Il ricorso all’editto da parte dei pretori non dovette avere,in origine una cadenza fissa, ma solo quando si presentassero problemi. Fu probabilmente tra il I e il II secolo a.C. che si stabilì la frequenza. All’inizio dell’anno il pretore, pubblicava nel foto il programma annuale della sua giurisdizione; nell’editto si configuravano specifici mezzi processuali (actiones, exceptiones …). Non erano precetti che trattavano fattispecie come i precetti attuali, ma trattavano situazioni pratiche e situazioni per cui il diritto avrebbe fornito tutela giudiziaria a coloro che la richiedevano. Per far fronte a istanze e circostanze emerse in seguito e su cui egli doveva provvedere emanava gli edictum repentinum. La vasta raccolta di disposizioni venne chiamata ius honorarium. Questo ius honorarium aveva il ruolo come si dice nel Digesto di aiutare, integrare e correggere lo ius civile per il pubblico interesse. Nel momento in cui si consolidò il diritto pretorio, si costituirono due complessi normativi per la disciplina giuridica dei rapporti tra privati : da un lato lo ius civile, formato da mores, dalle XII tavole, interpretatio pontificale, responsa dei giuristi, dalle leges comiziali e dai plebisciti. Dall’altro lato lo ius honorarium non agiva solo sui cives, ma anche sugli stranieri, cosicché quella parte di ius honorarium applicabile anche ai cittadini fu chiamata ius gentium. Un’altra fonte di produzione importante sono i senatus consulta, delibere del senato, a cui fu assegnata forza di legge in seconda battuta. Il nucleo del diritto arcaico restano i mores. Fonti del diritto in età imperiale Dopo il periodo rovinoso derivante da Azio, dall’assassinio di Cesare, Ottaviano diventa Augustus e si forma il principato. Tutto in mano a un solo uomo. Nascono nuove figure, quelle dei funzionari sottomesse al principe, ma i pilastri dell'ordinamento repubblicano rimangono solo formalmente, in realtà perdono di autonomia. L’ascesa degli imperatori limita del tutto le fonti di diritto repubblicane. Vengono sciolti i comizi, l’editto pretorio si cristallizza con Adriano. Nel corso del II secolo l’imperatore invalse l’uso del senato, ormai il testo normativo era costituito non dalla delibera senatoria ma dalla volontà resa manifesta nella oratio principis. La cosa più importante è che all’imperatore viene riconosciuta la facoltà di agire per il bene della res publica anche senza osservare le leggi e i plebisciti esistenti. L’imperatore emanava provvedimenti normativi, detti constitutiones. Nei primi due secoli e mezzo dell’età imperiale, l’ordinamento romano si regge sulle constitutiones principium e sui responsa prudentium (importante per l’interpretazione dello ius civile e del ius honorarium). Il rapporto tra giuristi e imperatori non fu roseo, ma per alcuni, i giuristi autorevoli, fu concesso di far parte del consilium principis. All’incirca a metà del III secolo d.C. viene meno la forza creativa della giurisprudenza romana. In tutto questo c’era l’essenziale parte dello ius controversum, essenziale fonte di diritto che si basava sul potere di respondere dei giuristi. Cicerone sosteneva che un giurista fosse colui esperto nel respondere, agere (inteso come agire processuale), cavere (allestire congegni verbali necessari ai privati per compiere affari e concludere contratti). La facoltà di respondere e il loro ruolo nella società permetteva ai giuristi la possibilità di compiere il cursus honorum, grazie alle responsa con i clientes, poteva salire di grado ogni anno e fondare un suo circolo di sostenitori e allievi.

Corpus iuris civilis Gli umanisti diedero il nome di Iuris Corpus Civilis al monumento del diritto antico. E’ il lavoro di maestri bizantini, incaricati da Giustiniano di realizzare un’impresa eccezionale per vastità e complessità. Il progetto inizia a prendere forma all’ascesa di Giustiniano nel 527. Si componeva di leges tratte dai codici precedenti, e di alcune costituzioni successive.