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La deontologia giornalistica in Italia: tra libertà di informazione e tutela della privacy, Appunti di Teoria E Tecnica Delle Comunicazioni

Il concetto di deontologia giornalistica in italia, analizzando il conflitto tra il diritto di cronaca e i diritti della persona, in particolare il diritto alla privacy. Vengono approfonditi i principi sanciti dall'articolo 21 della costituzione italiana sulla libertà di stampa, le interpretazioni contrastanti di tale articolo, nonché l'assenza di un codice deontologico nazionale che ha portato a un vuoto normativo colmato dalla giurisprudenza.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 09/05/2024

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CAPITOLO 9. LA DEONTOLOGIA
1. Il diritto di cronaca e critica
Il termine deontologia, dal latino deon, significa bisogno di necessità, quindi
dovere, ma anche convenienza, è stato coniato dal filosofo e giurista Jeremy
Benthan, per definire la scienza di ciò che è conveniente, affinchè le azioni
umane possano conseguire i piaceri ed evitare i dolori. Benthan si preoccupò
di stabilire una tavola completa dei moventi dell’azione da servire come guida
per ogni legislazione. Questo concetto è stato sviluppato dal pensiero
filosofico e giuridico, in particolare attraverso Antonio Rosmini, fino alla
moderna definizione della deontologia come l’insieme dei doveri che riguarda
una categoria di persone.
L’idea è quella di tradurre i principi morali in una scienza esatta e in questo
senso è possibile distinguere la deontologia dall’etica, intesa come sistema
di valori che ispira la nostra condotta e fa appello alla nostra coscienza.
Ne deriva quindi che la deontologia riguarda le norme positive, l’etica
riguarda i principi ideali: la prima deve prevedere sanzioni sociali,
la seconda morali.
La deontologia riguarda anche il linguaggio giornalistico: nel momento in cui
si tracciano i confini oltre i quali si sorpassa il confine della notizia, la
deontologia concorre a definire la struttura del linguaggio giornalistico.
Il principio giuridico prevalso nella legislazione, con la carta costituzionale, è
stato quello del diritto di cronaca, che discendeva da una concezione della
libertà di stampa come diritto di chi la esercita più che della comunità che ne
fruisce. Dunque, alla libertà di stampa non corrisponde il diritto dei
cittadini di essere informati, il quale infatti non compare nell’articolo 21, il
quale afferma che:
-tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con lo scritto,
la parola o qualsiasi altro mezzo di diffusione
la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure
L’articolo 21 è stato oggetto di interpretazioni contrapposte, cioè quella
individualista e quella funzionalista.
-individualista: la libertà di informare è una sottospecie della libertà di
manifestazione del pensiero. Presuppone quindi un diritto soggettivo e non
un’utilità sociale. Si tutela, quindi, chi produce informazione.
-funzionalista: pone invece l’accento sui diritti del fruitore, il comune
cittadino che gode del diritto di essere informato.
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CAPITOLO 9. LA DEONTOLOGIA

1. Il diritto di cronaca e critica Il termine deontologia, dal latino deon, significa bisogno di necessità, quindi dovere, ma anche convenienza, è stato coniato dal filosofo e giurista Jeremy Benthan , per definire la scienza di ciò che è conveniente, affinchè le azioni umane possano conseguire i piaceri ed evitare i dolori. Benthan si preoccupò di stabilire una tavola completa dei moventi dell’azione da servire come guida per ogni legislazione. Questo concetto è stato sviluppato dal pensiero filosofico e giuridico, in particolare attraverso Antonio Rosmini, fino alla moderna definizione della deontologia come l’insieme dei doveri che riguarda una categoria di persone. L’idea è quella di tradurre i principi morali in una scienza esatta e in questo senso è possibile distinguere la deontologia dall’ etica , intesa come sistema di valori che ispira la nostra condotta e fa appello alla nostra coscienza. Ne deriva quindi che la deontologia riguarda le norme positive, l’etica riguarda i principi ideali: la prima deve prevedere sanzioni sociali, la seconda morali. La deontologia riguarda anche il linguaggio giornalistico: nel momento in cui si tracciano i confini oltre i quali si sorpassa il confine della notizia, la deontologia concorre a definire la struttura del linguaggio giornalistico. Il principio giuridico prevalso nella legislazione, con la carta costituzionale, è stato quello del diritto di cronaca, che discendeva da una concezione della libertà di stampa come diritto di chi la esercita più che della comunità che ne fruisce. Dunque, alla libertà di stampa non corrisponde il diritto dei cittadini di essere informati, il quale infatti non compare nell’ articolo 21 , il quale afferma che: -tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con lo scritto, la parola o qualsiasi altro mezzo di diffusione la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure L’articolo 21 è stato oggetto di interpretazioni contrapposte, cioè quella individualista e quella funzionalista. -individualista: la libertà di informare è una sottospecie della libertà di manifestazione del pensiero. Presuppone quindi un diritto soggettivo e non un’utilità sociale. Si tutela, quindi, chi produce informazione. -funzionalista: pone invece l’accento sui diritti del fruitore, il comune cittadino che gode del diritto di essere informato.

L’indirizzo individualista, dominante negli anni 50 e 60, è stato molto importante, soprattutto dal momento in cui è stato istituito L’ordine dei giornalisti , con la legge n.69 : il principio che la legge proclama è la libertà di informazione, cioè il diritto di cronaca, di cui contiene quindi i fondamenti. La legge che ha istituito l’Ordine rispecchia la diffidenza della categoria contro ogni forma di limite del diritto di cronaca e le posizioni coerenti con questo atteggiamento, proprio della classe politica dell’epoca, cosa che portò anche alla negazione di una codice deontologico, sebbene la legge preveda sanzioni a carico degli iscritti all’Ordine, tra cui avvertimento, censura, sospensione e radiazione dall’albo. A tali norme, però, non corrisponde una spiegazione dei comportamenti che possono oltrepassare il diritto di cronaca per garantire la correttezza e la completezza dell’informazione ai cittadini. In Italia, a differenza degli altri paesi, l’assenza di codice deontologico e la prevalenza del diritto di cronaca hanno aperto un vuoto normativo che la giurisprudenza ha tentato di colmare ogni volta che la libertà di informare riconosciuta ai giornalisti è entrata in conflitto con altri diritti, in particolare a tutela dell’integrità e identità della persona. Ricordiamo due pronunciamenti: il primo è la sentenza della corte costituzionale, la quale avanzava l’ipotesi che i grandi mezzi di diffusione del pensiero potessero essere considerati servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse. Il secondo è una sentenza della corte di cassazione, la quale fissò le condizioni di base affinchè una notizia possa essere pubblicata anche se danneggia la reputazione di una persona: deve essere vera e completa, deve esserci utilità sociale, deve essere improntata a leale chiarezza. Questa venne ironicamente definita sentenza del decalogo , perché conteneva concetti di difficile applicazione sul piano pratico. Non essendo previsto in alcuna norma esplicita, il diritto di cronaca è frutto di un’interpretazione del diritto. La sua corretta interpretazione deve far riferimento a due tipi di risorse normative: un quadro legislativo e una serie di documenti di autodisciplina. Ne fanno parte la legge sulla stampa, ma anche un’importante norma deontologica, ovvero il diritto di rettifica nei confronti di soggetti offesi da articoli lesivi della dignità o contrari alla verità. A rivestire una particolare posizione dell’insieme delle norme sul giornalismo, poi, è il reato di diffamazione. Questo reato però è stato successivamente chiarito per quanto riguarda l’intervista: le opinioni

Quindi, non tutte le notizie hanno gli stessi diritti e ci sono sicuramente quelle da dare e quelle da non dare, ma l’assenza di codice deontologico è stata un’enorme mancanza. Questa mancanza è stata finalmente colmata con la Carta dei doveri dei giornalisti italiani e la legge n.675 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali: per la prima volta venne limitato il diritto di cronaca, in favore della tutela dei diritti della persona. Il valore di questa legge è indiscutibile per quanto riguarda la forza che conferisce ai diritti dei singoli, come appare nell’art.1 che ne riassume i caratteri fondamentali: “garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei cittadini, nonché nella dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento all’identità personale”. L’art. 25, trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione giornalistica , affidava al garante l’obbligo di promuovere un codice deontologico, soprattutto per quanto riguarda il trattamento sullo stato di salute e sulla vita sessuale. Nel 1998, poi, fu elaborato il Codice sulla privacy, contenente 13 articoli: i primi due delineano il quadro deontologico entro cui si svolge la professione, ma il punto chiave del codice è la distinzione tra sfera privata e interesse pubblico: l’obiettivo è tutelare una serie di diritti personali , che appartengono alla vita privata, tra cui il diritto al riserbo sulle origini etniche, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, il luogo di domicilio, lo stato di salute, la sfera sessuale ecc. A ciò però si contrappone l’affermazione di un interesse pubblico che viene descritto come essenzialità dell’informazione. Il contenuto più significativo è la distinzione tra privati cittadini e persone pubbliche : la sfera privata delle persone pubbliche può essere violata solo se le notizie hanno un rilievo sul loro ruolo sociale e sulla loro vita pubblica, cioè se contribuiscono a formare l’opinione pubblica e se riguardano il controllo e la critica dei diversi poteri istituzionali e privati. L’unico vero divieto è quello di ritrarre le persone con ferri o manette ai polsi, mentre persone in stato di detenzione senza il loro consenso, è subordinato a rilevanti motivi di interesse pubblico. Mentre i diritti dei minori sono tutelati dalla Carta di Treviso, che si impegna a evitare la presenza di minori in trasmissioni televisive che possano ledere la loro dignità o turbare la loro privacy.

3. I poteri del direttore La responsabilità dell’organizzazione del quotidiano spetta al direttore, che da un lato è un giornalista, garante dei diritti della direzione, dall’altro difende gli interessi dell’editore, dal quale riceve un mandato dii fiducia. Subito dopo la nomina, il direttore è tenuto a presentare il proprio programma all’assemblea dei direttori, che può approvarlo o respingerlo con una votazione. Nella sostanza, è una formalità: i poteri riconosciuti al direttore gli conferiscono il ruolo di un monarca, ma non ha nessuna voce in capitolo sulla linea politica del giornale. Se non la approva, semplicemente si dimette. Infatti, l’ art. 32 prevede la clausola di coscienza valida per tutti i giornalisti, non solo quelli della politica: nel caso di sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale, il giornalista potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento, e stessa cosa per il giornalista che si trova in una condizione lesiva della sua dignità. In realtà, la norma non vieta al direttore il diritto di intervenire sul pezzo, per diverse ragioni: di chiarezza, di spazio, di linea politica, ma i giornalisti hanno in tal caso il diritto di ritirare la firma, poiché l’autore di un pezzo ha diritto al rispetto della sua interpretazione dei fatti. La norma non prevede una sanzione, motivo per cui la sua applicazione non è semplice: se una notizia è soppressa, se un titolo è cambiato ecc la redazione ha la facoltà di intervenire, ma la direzione non è tenuta a soddisfarne le richieste. Su questo argomento, è utile fare un passo indietro: tra il 72 e il 77, il Corriere è stato sede di uno scontro significativo tra potere del direttore e comitato di redazione. Il sindacato rivendicava un’autonomia dei redattori che incidesse sulla linea politica del giornale e sulla libertà e completezza dell’informazione. La tesi del governatore del sindacato era che si dovesse garantire ai giornali la dialettica e la conflittualità fra gerarchia redazionale e autonomia dei redattori: solo la cosiddetta ingovernabilità dei giornali ha finora ritardato il progetto di una stampa omogenea. Un altro esplicito scontro fra redazione e direzione si è verificato sempre al Corriere, quando il comitato di direzione fece pubblicare l’esito di una consultazione interna sul gradimento riscosso dal modello di giornale progettato dal direttore: l’esito, sfavorevole, era affiancato da un comunicato dell’editore che confermava piena fiducia al direttore. In queste vicende, è chiara la contrapposizione di poteri all’interno del giornale.

3. Presunzione di innocenza: il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non sono state giudicate tali da un processo. Inoltre, in caso di assoluzione di un imputato o inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla vicenda. 4. Incompatibilità professionali: le norme sull’incompatibilità vietano ai giornalisti una serie di comportamenti, tra cui: subordinare informazioni economiche e finanziarie al profitto personale o di terzi, scrivere articoli o notizie sulle cui quotazioni si ha un interesse, accettare pagamenti, vacanze gratuite, rimborsi ecc in cambio dell’attività giornalistica, assumere incarichi in contrasto con l’esercizio autonomo della professione. In un altro punto, la carta ha un’importanza fondamentale: la possibilità di separare informazione giornalistica e messaggi pubblicitari. I messaggi pubblicitari, devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Naturalmente, la carta non può sciogliere tutti i conflitti che il giornalista affronta nel lavoro su campo, ad esempio ci si chiede cosa sia di interesse pubblico o generale e quale sia il suo confine: cosa vuol dire discriminare una persona? Fino a che punto i giornalisti sono in grado di controllare gli effetti di una notizia? La Carta dei doveri, comunque, ha avuto l’effetto di modificare questo tipo di documenti e impegni: il Consiglio dei giornalisti ha approvato intese su informazione e malattia, informazione economica, giornalismo sportivo, tutela dei soggetti deboli del mondo straniero, come i richiedenti asilo, rifugiati ecc.

esempi: -Carta di Perugia : stabilisce che non si debbano creare false aspettative. Ad esempio, ogni notizia deve essere fornita da una forma dichiarata ed autorevole. -Decalogo dei giornalisti sportivi: sanziona comportamenti come ricevere rimborsi da enti e società sportive o trarre profitto dal lavoro di cronaca. -la Carta di Roma: prende atto di uno dei fenomeni sociali e culturali più acuti, l’ingresso nel paese di migliaia di immigrati. Si propone quindi un osservatorio incaricato di monitorare il modo in cui si produce informazione sull’immigrazione, con particolare riferimento alle minoranze deboli. Allegato alla carta c’è un glossario che chiarisce l’uso di termini come richiedente asilo, rifugiato, beneficiario di protezione, ecc. Da questo punto di vista, il giornalismo è fondamentale nell’eliminare gli ostacoli al riconoscimento degli immigrati come persone con una storia, una cultura, un destino.