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I PROGRAMMI DI
CLEMENZA
SOTTOTITOLO
CARATTERISTICHE
- (^) Cd. «pentitismo antitrust»;
- (^) Rapporto di bilanciamento pubblico – privato;
- (^) Assenza di previsione nel Regolamento 1/2003.
I PROGRAMMI DI CLEMENZA NELL’UNIONE
EUROPEA (II)
- (^) La clemenza agisce sul punto debole dell’impresa timore di essere destinataria di un trattamento sanzionatorio
- (^) EFFETTO DETERRENTE + EFFETTI POSITIVI PER ANC (interruzione pratiche anticompetitive) & PER IMPRESE (evitare la sanzione);
- La minaccia dell’irrogazione dell’ammenda spinge l’impresa a considerare conveniente fornire all’autorità antitrust informazioni per svelare il cartello.
I PROGRAMMI DI CLEMENZA NELL’UNIONE
EUROPEA (III)
- (^) Quantunque la clemenza non sia esplicitata nel Regolamento del 2003 , essa si trova in linea con i principi ivi contenuti, in particolare con il passaggio da un modello puramente sanzionatorio ad un sistema orientato alla cura dell’interesse e al buon funzionamento dei mercati.
- Tale modello risulta inoltre di importazione statunitense, a cui la stessa Commissione si è ispirata. Al pari di altri poteri di public enforcement, anche in tal caso il potere in esame era riconosciuto nella prassi. In particolare, si riteneva che le risposte particolareggiate sui comportamenti dei partecipanti al cartello, che andavano oltre gli obblighi imposti dal regolamento (CEE) 17/1962, consentivano alla Commissione un accertamento più agevole dell’illecito, meritando una riduzione della sanzione.
- (^) Nel corso del tempo la casistica è stata poi resa oggetto di Comunicazioni.
EVOLUZIONE NORMATIVA - 2002
- 2002 : segue il modello statunitense, accrescendo l’appetibilità mediante la predisposizione di un modello più trasparente e flessibile, rendendo più prevedibile il conseguimento dell’immunità totale o parziale. a) la prima denunciante può beneficiare del trattamento favorevole; b) Possono essere avanzate richieste di carattere ipotetico , grazie alla quale gli elementi di prova concreti potevano essere forniti in un secondo momento. c) Impossibilità solo per l’impresa che aveva indotto altre imprese a partecipare all’infrazione di poter ottenere il beneficio. d)Ammissibilità della cd immunità condizionale (esenzione concessa prima facie).
LA COMUNICAZIONE DEL 2002: PROFILI CRITICI
- (^) Difficoltà per l’assolvimento dell’onere probatorio in capo alle imprese
- (^) Si richiedono « Prove sufficienti a consentire l’avvio di indagini da parte della Commissione»
- (^) Spesso insufficienti e necessitante pertanto un’indagine complementare da parte della Commissione …
LA COMUNICAZIONE DEL 2006
- (^) Può chiedere l’immunità totale solo l’impresa:
- che per prima si è denunciata quando il cartello non sia stato ancora individuato dalla Commissione; 2. OPPURE , qualora il cartello fosse già stato individuato, l’impresa deve fornire «elementi cruciali» in grado di provare l’esistenza e il fondamento dell’intesa.
- Possibilità di più richieste di clemenza; in questo caso, l’immunità sarà proporzionale alla prenotazione e alla partecipazione effettiva dell’impresa.
LA COMUNICAZIONE DEL 2006
- (^) Marker test : sistema di prenotazione con cui l’impresa si riserva di fornire la prova entro un certo lasso temporale.
- (^) L’impresa che ha costretto altre imprese ad aderire all’accordo o a continuare a parteciparvi non può beneficiare dell’immunità totale. Possibilità di beneficiare dell’immunità PARZIALE NB: tanto l’immunità quanto la riduzione sono subordinati alla piena cooperazione.
LA DISCIPLINA IN ITALIA
Assenza di alcuna previsione normativa prima del 2006 nel 2004 vi è stata qualche apertura del GA nel riconoscere la legittimità della concessione di immunità adottata dall’AGCM. Secondo l’Agcm, la lacuna normativa poteva essere colmata riferendosi ai principi in materia ricavabili dal diritto UE in tema di tutela dell’interesse pubblico alla libera concorrenza.
LA DISCIPLINA IN ITALIA
- (^) La legge 248/2006 introduce l’art 15 co 2 bis nella legge 287/1990: 2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.
- (^) Nel 2007 l’Agcm adotta la Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni, avendo come parametro il leniency programme dell’UE e al programma modello dell’ECN.
IL RAPPORTO TRA COMMISSIONE E ANC
Sentenza nella causa C-428/14 DHL Express (Italy) S.r.l. e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a. In materia di concorrenza, i programmi di clemenza dell’Unione e degli Stati membri coesistono in modo autonomo Tali programmi sono l’espressione del regime delle competenze parallele della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza
ACCESSO AGLI ATTI
- (^) Regolamento 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio: per le istituzioni vige il principio di trasparenza. Eccezione: art 4., per le materie coperte da «segretezza o sensibilità».
- (^) Necessità di bilanciare le tutele tra accesso e garanzia del buon esito dei programmi di clemenza.
- (^) Commissione VS Cgue: la prima è tesa a negare totalmente l’accesso, per garantire l’effettività dei programmi; la Cgue invece opta per la tutela della massima trasparenza, che soffre eccezioni solo dinanzi a oggetti e interessi specifici da tutelare.
ALESSIA
PALLADINO
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