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Diritto privato
Tipologia: Appunti
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L’art. 832 del c.c. enuncia il principio secondo cui il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Da tale principio si evince che il proprietario ha dei poteri sulla cosa che consistono nel:
perdita del suo diritto, vadano a svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una profonda incisione del suo valore di scambio. Il problema principale però è quello dell’attribuzione dell’indennizzo. A partire dal 2001 vi è un testo unico che disciplina l’espropriazione (8 giugno 2001).
Al fine di contemperare i contrapposti interessi dei proprietari di fondi contigui, il codice detta tutta una serie di regole in materia di:
Gli atti emulativi : il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Perché l’atto di godimento di un bene sia vietato, debbono concorrere due elementi: a) (^) Un elemento oggettivo, ossia l’assenza di utilità per il proprietario; b) Un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di nuocere o arrecare molestia ad altri. Si ritiene non incorra nel divieto di “atti emulativi” un comportamento omissivo del proprietario, anche se finalizzato a nuocere al vicino.
Le immissioni : “le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino”: il proprietario è tenuto a sopportarle, ma solo fino a che esse “non superano la normale tollerabilità” ( la quale va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto della condizione dei luoghi art. 844 com. 1). Conseguentemente, non ha diritto di farle cessare, né quello di vedersi riconosciuto un risarcimento per il disagio eventualmente sofferto. Se le immissioni superano la soglia della “normale tollerabilità”, ma sono giustificate da “esigenze della produzione”, saranno ammesse solo:
“ esigenze della produzione”, chi le subisce ha diritto che, per il futuro, ne cessi la prosecuzione e, per il passato, che gli sia riconosciuto l’integrale risarcimento del danno eventualmente sofferto.
L’accessione di mobile ad immobile importa, che di regola, “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo” (art. 934 c.c.). Il proprietario del suolo acquista ex lege la proprietà di quanto venga incorporato nello stesso suolo: il suolo è sempre considerato “cosa principale”, quand’anche le cose incorporate dovessero avere un valore di mercato maggiore. Tale regola viene derogata nell’ipotesi di “accessione invertita” (art. 938 c.c.), ossia quando il proprietario del fondo confinante costruisce un edificio a cavallo tra due fondi: se la parte costruita sul fondo altrui non ha una propria autonomia funzionale, se l’autore dello sconfinamento dimostra la sua buona fede al momento della realizzazione, se il proprietario del fondo occupato non fa alcuna opposizione entro tre mesi dal giorno in cui la costruzione sul suo fondo ha avuto inizio, il proprietario “sconfinante” può ottenere, tramite sentenza costitutiva, che gli sia trasferita la proprietà del suolo occupato ( pagando al confinante un indennizzo pari al doppio del valore della superficie occupata).
L’accessione di immobile ad immobile si articola nelle seguenti figure: c)..a L’alluvione: il proprietario di un fondo acquista la proprietà delle unioni di terra e degli incrementi, formati successivamente e impercettibilmente dall’azione dei fiumi o torrenti che costeggiano il fondo stesso (art. 941 c.c.). Allo stesso modo acquista la proprietà del terreno lasciato scoperto da un corso d’acqua che si ritira da una riva, portandosi sull’altra (art. 942 c.c.). c)..b L’avulsione (art. 944 c.c.): se un corso d’acqua stacca improvvisamente una parte considerevole e riconoscibile di un fondo rivierasco, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso la riva opposta, il proprietario del fondo a cui si unisce la parte staccata ne acquista la proprietà, deve pagare al proprietario depauperato un’indennità nei limiti dell’arricchimento recato al suo fondo.
L’accessione di mobile a mobile dà luogo alle seguenti figure: c)..c L’unione: la figura ricorre quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono state unite così da formare una cosa unica, e non sono facilmente separabili (art. 939 c.c.). In tal caso occorre distinguere: c)..c..i Se le cose approssimativamente si equivalgono per funzione e valore economico, la proprietà diventa comune; c)..c..ii Se invece una delle cose è principale rispetto all’altra, o la supera di molto per valore, il proprietario di essa acquista da solo la proprietà del tutto, salvo il pagamento di un corrispettivo all’altro proprietario. Tale corrispettivo è di regola il valore della cosa accessoria; ma se l’unione è avvenuta per iniziativa unilaterale del proprietario di questa, il proprietario della cosa principale gli deve solo l’aumento di valore della cosa principale, se inferiore al valore della cosa accessoria. c)..d La specificazione: è l’attività di chi crea qualcosa con il proprio lavoro, utilizzando materiali altrui. Occorre distinguere: c)..d..i Se il valore della materia sorpassa notevolmente quello della manodopera, il proprietario della materia acquista la proprietà della nuova cosa, e paga il prezzo della manodopera; c)..d..ii In ogni altro caso, la nuova cosa spetta a chi l’ha creata, salvo il pagamento del prezzo della materia al proprietario di questa (art. 940 c.c.).
IL POSSESSO Il concetto di possesso si lega alla distinzione fra situazione di diritto e situazione di fatto, e alla circostanza che le due situazioni possano presentarsi scisse. Il possesso è la situazione di fatto di colui il quale svolge attività o esercita poteri che corrispondono al contenuto della proprietà o di un altro diritto reale (1140 com. 1 c.c.). Si può agevolmente intendere la differenza che corre tra ius possessionis e ius possidenti:
A quest’ultimo proposito, va sottolineato che per usucapione possono acquistarsi solo la proprietà e i diritti reali di godimento (ad eccezione delle servitù non apparenti e, secondo alcuni, del diritto di superficie) con esclusione, quindi, dei diritti reali di garanzia. L’istituto dell’usucapione di giustifica innanzitutto per ragioni di certezza dei rapporti giuridici. E’ inopportuno che la non – coincidenza tra stato di fatto e stato di diritto duri indefinitamente, perché essa alimenterebbe dubbi sulla effettiva titolarità dei diritti, con grave danno per le relazioni economico – giuridiche. Conviene perciò che, a un certo punto, lo stato di diritto torni comunque a coincidere con lo stato di fatto. E questo si realizza stabilendo appunto che il fatto del possesso a un certo punto si trasformi in vero e proprio diritto. Ciò semplifica anche la prova del diritto di proprietà : per fornirla in modo rigoroso, chi ha acquistato un bene dovrebbe dimostrare che il suo dante causa ne era effettivamente il proprietario, che questi a sua volta lo aveva ricevuto da chi ne aveva la proprietà, e così via risalendo; in luogo di una prova così difficile (c.d. probatio diabolica), è invece sufficiente dimostrare che, sommando il proprio possesso con quello dei precedenti titolari (accessione o successione nel possesso), si raggiunge il periodo necessario per l’usucapione, e dunque per l’acquisto del diritto di proprietà. Vi sono poi, a giustificare l’usucapione, ragioni di favore per l’impegno produttivo delle risorse. Chi possiede a lungo una cosa anche senza averne il diritto, fa di essa un elemento della propria organizzazione economica, la quale verrebbe turbata se la cosa gli fosse a un certo punto sottratta. D’altra parte, più passa il tempo, e meno è forte l’esigenza di tutelare un proprietario rimasto lungamente inattivo. I PRESUPPOSTI DELL’USUCAPIONE Perché si verifichi l’usucapione, debbono concorrere i seguenti presupposti: a) Il possesso. Il possesso utile per l’usucapione deve essere non vizioso, cioè, non essere caratterizzato da violenza o clandestinità. Il possesso acquistato in modo violento o clandestino vale per l’usucapione solo dal momento in cui la violenza o clandestinità sono cessate (art. 1163 c.c.), perché solo da questo momento il titolare del diritto ha la possibilità di reagire contro di esso. Può usucapire anche il possessore di mala fede: questa gli impedisce solo di giovarsi dell’usucapione abbreviata. Inoltre il possesso deve essere continuo, cioè durare per tutto il tempo necessario a usucapire, senza subire interruzioni. L’usucapione può essere interrotta dalle stesse cause che determinano l’interruzione della prescrizione, e generalmente si tratterà di un’iniziativa del titolare del diritto. E’ interrotta, inoltre, quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno; se entro l’anno il possessore recupera il possesso esercitando l’apposita azione, l’interruzione si considera non avvenuta (art. 1167 c.c.). Avvenuta l’interruzione, la rilevanza del possesso anteriore è cancellata, e se il possesso continua o riprende si riparte da zero per calcolare un nuovo termine di usucapione. L’usucapione è sospesa, per le stesse cause che sospendono la prescrizione. E gli effetti sono analoghi: durante la sospensione, il possesso non è utile per usucapire; invece conserva efficacia quello anteriore alla sospensione, che si somma con quello che maturerà dopo la fine della sospensione. b) Il tempo. Si distingue tra una usucapione ordinaria e una usucapione abbreviata, di cui si avvantaggia solo il possessore di buona fede (sempre che sussistano altri requisiti).
In base al principio per cui nessuno può trasferire ad un altro un diritto che non ha, chi acquista un bene da chi non ne è il proprietario, a sua volta non potrebbe diventarne proprietario. Per la regola del “possesso vale titolo” ciò subisce un’eccezione (art. 1155 c.c.) quando il bene trasferito dal non proprietario è un bene mobile non registrato. In base a suddetta regola, chi acquista un bene da chi non ne è il proprietario (c.d. acquisto a non domino) ne diventa il proprietario, a condizione che:
Si discorre di successione nelle ipotesi di possesso a titolo universale in cui un soggetto continui il possesso del precedente possessore defunto (un figlio che mantiene il possesso che era del padre)...mentre si discorre di accessione a titolo particolare qualora si decida di non continuare il possesso ma di unirlo a quello dell'autore al fine di beneficiare degli effetti (art. 1146). L’acquirente a titolo particolare acquista un possesso nuovo, diverso da quello del suo dante causa. Pertanto può essere in buona fede, benché il suo dante causa fosse in mala fede, e viceversa. Le qualifiche del possesso vanno, cioè, valutate nei confronti dell’acquirente, senza dare rilievo alla situazione in cui si trova l’alienante.