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I Diritti Reali: La Proprietà - Un'Introduzione al Diritto Immobiliare, Appunti di Diritto Privato

 Diritto privato

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 29/05/2011

giusieconomia
giusieconomia 🇮🇹

4.4

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I DIRITTI REALI
LA PROPRIETA
L’art. 832 del c.c. enuncia il principio secondo cui il proprietario ha diritto di godere e disporre
delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti
dall’ordinamento giuridico.
Da tale principio si evince che il proprietario ha dei poteri sulla cosa che consistono nel:
Potere di godimento del bene, ossia il potere di ricavare utilità dalla cosa senza perderne la
proprietà (valore d’uso);
Potere di disposizione del bene, per tale intendesi la realizzazione del valore di scambio,
cioè il diritto di ricavare utilità rinunciando alla proprietà o alla piena proprietà del bene.
L’art. 832 precisa poi, che il potere di godimento e di disposizione che compete al proprietario è
pieno ed esclusivo. Da qui nasce l’idea che la proprietà sia caratterizzata dai connotati:
Dell’assolutezza, ossia dell’attribuzione al proprietario di fare della cosa tutto ciò che vuole;
Dell’esclusività, ossia dell’attribuzione al proprietario di vietare ogni ingerenza di terzi.
Ne costituiscono applicazione la norma per cui il proprietario può in qualunque tempo chiudere il
fondo (art. 841), e quella per cui non si può entrare nel fondo altrui per l’esercizio della pesca,
senza il consenso del proprietario del fondo (art. 842, c. 3).
D’altra parte i poteri di esclusione, e la corrispondente tutela contro le interferenze altrui,
incontrano dei limiti. Ad es. il proprietario di un fondo non può impedire l’accesso al fondo:
- a chi vuole entrarvi per l’esercizio della caccia (842 com. 1);
- al vicino che vuole entrarvi per costruire e riparare un suo uro o il muro comune ( 843 com. 1);
- a chi vuole entrarvi per recuperare suoi oggetti o animali che vi siano finiti (843 com. 3).
I poteri di esclusione incontrano poi un altro limite. In linea di principio, la proprietà di un fondo si
estende sia allo spazio aereo sovrastante, sia al sottosuolo. Tuttavia, il proprietario non può
impedire che altri compiano, nel sottosuolo del suo fondo o nello spazio sovrastante ad esso, attività
le quali si svolgano a profondità o rispettivamente ad altezza tale, che egli non abbia interesse ad
escludere (art. 84 c.c.).
Tutto ciò può ricollegarsi all’art. 832 il quale sottolinea che i poteri del proprietario sono limitati
dalla legge. L’ordinamento giuridico pone dei limiti all’esercizio del diritto del proprietario; perché
l’atto sia vietato occorrono due elementi, uno oggettivo (assenza di utilità per il proprietario), l’altro
soggettivo (l’intenzione di nuocere o arrecare molestia ad altri). I limiti della proprietà si
ripartiscono, tradizionalmente, in due categorie:
Limiti nell’interesse pubblico sono quelli imposti al proprietario per soddisfare superiori
interessi della collettività o, in altre parole, per realizzare la “funzione sociale” (art. 42 della
Costituzione);
Limiti nell’interesse privato sono quelli imposti al proprietario per soddisfare l’interesse di
altri privati, proprietari di fondi vicini.
L’art. 42 com. 3 della Costituzione dispone che “la proprietà privata può essere, nei casi previsti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.
La norma tende a ricercare un punto di equilibrio fra l’interesse del proprietario alla conservazione
dei suoi diritti sul bene e il contrapposto interesse della collettività ad utilizzarlo, ove occorra, a fini
di pubblico interesse.
A tal fine, la Costituzione prevede che la posizione del privato possa essere sacrificata solo in
presenza:
a) Di un interesse generale;
b) Di una previsione legislativa che lo consenta;
c) Di un indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce nell’interesse della
collettività.
In materia di espropriazione si pongono due problemi: che cosa si deve intendere per
“espropriazione” e che cosa si deve intendere per “indennizzo”.
Secondo la corte costituzionale il proprietario subisce espropriazione non solo togliendoli
completamente la proprietà, ma anche imponendogli delle limitazioni che, pur non determinando la
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I DIRITTI REALI

LA PROPRIETA’

L’art. 832 del c.c. enuncia il principio secondo cui il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Da tale principio si evince che il proprietario ha dei poteri sulla cosa che consistono nel:

  • Potere di godimento del bene, ossia il potere di ricavare utilità dalla cosa senza perderne la proprietà (valore d’uso);
  • Potere di disposizione del bene, per tale intendesi la realizzazione del valore di scambio, cioè il diritto di ricavare utilità rinunciando alla proprietà o alla piena proprietà del bene. L’art. 832 precisa poi, che il potere di godimento e di disposizione che compete al proprietario è pieno ed esclusivo. Da qui nasce l’idea che la proprietà sia caratterizzata dai connotati:
  • Dell’assolutezza, ossia dell’attribuzione al proprietario di fare della cosa tutto ciò che vuole;
  • Dell’esclusività, ossia dell’attribuzione al proprietario di vietare ogni ingerenza di terzi. Ne costituiscono applicazione la norma per cui il proprietario può in qualunque tempo chiudere il fondo (art. 841), e quella per cui non si può entrare nel fondo altrui per l’esercizio della pesca, senza il consenso del proprietario del fondo (art. 842, c. 3). D’altra parte i poteri di esclusione, e la corrispondente tutela contro le interferenze altrui, incontrano dei limiti. Ad es. il proprietario di un fondo non può impedire l’accesso al fondo:
  • a chi vuole entrarvi per l’esercizio della caccia (842 com. 1);
  • al vicino che vuole entrarvi per costruire e riparare un suo uro o il muro comune ( 843 com. 1);
  • a chi vuole entrarvi per recuperare suoi oggetti o animali che vi siano finiti (843 com. 3). I poteri di esclusione incontrano poi un altro limite. In linea di principio, la proprietà di un fondo si estende sia allo spazio aereo sovrastante, sia al sottosuolo. Tuttavia, il proprietario non può impedire che altri compiano, nel sottosuolo del suo fondo o nello spazio sovrastante ad esso, attività le quali si svolgano a profondità o rispettivamente ad altezza tale, che egli non abbia interesse ad escludere (art. 84 c.c.). Tutto ciò può ricollegarsi all’art. 832 il quale sottolinea che i poteri del proprietario sono limitati dalla legge. L’ordinamento giuridico pone dei limiti all’esercizio del diritto del proprietario; perché l’atto sia vietato occorrono due elementi, uno oggettivo (assenza di utilità per il proprietario), l’altro soggettivo (l’intenzione di nuocere o arrecare molestia ad altri). I limiti della proprietà si ripartiscono, tradizionalmente, in due categorie:
  • Limiti nell’interesse pubblico sono quelli imposti al proprietario per soddisfare superiori interessi della collettività o, in altre parole, per realizzare la “funzione sociale” (art. 42 della Costituzione);
  • Limiti nell’interesse privato sono quelli imposti al proprietario per soddisfare l’interesse di altri privati, proprietari di fondi vicini. L’art. 42 com. 3 della Costituzione dispone che “la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. La norma tende a ricercare un punto di equilibrio fra l’interesse del proprietario alla conservazione dei suoi diritti sul bene e il contrapposto interesse della collettività ad utilizzarlo, ove occorra, a fini di pubblico interesse. A tal fine, la Costituzione prevede che la posizione del privato possa essere sacrificata solo in presenza: a) Di un interesse generale; b) Di una previsione legislativa che lo consenta; c) Di un indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce nell’interesse della collettività. In materia di espropriazione si pongono due problemi: che cosa si deve intendere per “espropriazione” e che cosa si deve intendere per “indennizzo”. Secondo la corte costituzionale il proprietario subisce espropriazione non solo togliendoli completamente la proprietà, ma anche imponendogli delle limitazioni che, pur non determinando la

perdita del suo diritto, vadano a svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una profonda incisione del suo valore di scambio. Il problema principale però è quello dell’attribuzione dell’indennizzo. A partire dal 2001 vi è un testo unico che disciplina l’espropriazione (8 giugno 2001).

  • Area non edificabile. Se si tratta di un terreno non edificabile, l’indennizzo viene determinato in base al valore agricolo del terreno secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del testo unico.
  • Area edificata. Nel caso di area edificata invece, l’art. 38 stabilisce che l’indennizzo è calcolato in misura pari al valore di mercato. L’espropriazione è diversa dalla requisizione: la prima è definitiva, la seconda è temporanea.

LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA’

Al fine di contemperare i contrapposti interessi dei proprietari di fondi contigui, il codice detta tutta una serie di regole in materia di:

  • Atti emulativi (art. 833)
  • Immissioni (art. 844)
  • (^) Distanze (art. 873, 878 e seguenti)
  • Muri (art. 874)
  • Luci e vedute (art. 900 e seguenti)
  • Acque (art. 908) Le norme in discussione sono tese a conformare la proprietà immobiliare, in modo da assicurare un coordinamento fra i diritti riconosciuti ai singoli titolari.

Gli atti emulativi : il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Perché l’atto di godimento di un bene sia vietato, debbono concorrere due elementi: a) (^) Un elemento oggettivo, ossia l’assenza di utilità per il proprietario; b) Un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di nuocere o arrecare molestia ad altri. Si ritiene non incorra nel divieto di “atti emulativi” un comportamento omissivo del proprietario, anche se finalizzato a nuocere al vicino.

Le immissioni : “le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino”: il proprietario è tenuto a sopportarle, ma solo fino a che esse “non superano la normale tollerabilità” ( la quale va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto della condizione dei luoghi art. 844 com. 1). Conseguentemente, non ha diritto di farle cessare, né quello di vedersi riconosciuto un risarcimento per il disagio eventualmente sofferto. Se le immissioni superano la soglia della “normale tollerabilità”, ma sono giustificate da “esigenze della produzione”, saranno ammesse solo:

  • Se non sono eliminabili (o riducibili) attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici non particolarmente onerosi; e
  • Se la cessazione dell’attività produttiva causerebbe alla collettività un danno più grave del sacrificio inflitto al proprietario del fondo vicino. Chi le subisce, può ottenere un indennizzo in denaro per il pregiudizio eventualmente sofferto. Se, invece, le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità” senza essere giustificate da

“ esigenze della produzione”, chi le subisce ha diritto che, per il futuro, ne cessi la prosecuzione e, per il passato, che gli sia riconosciuto l’integrale risarcimento del danno eventualmente sofferto.

L’accessione di mobile ad immobile importa, che di regola, “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo” (art. 934 c.c.). Il proprietario del suolo acquista ex lege la proprietà di quanto venga incorporato nello stesso suolo: il suolo è sempre considerato “cosa principale”, quand’anche le cose incorporate dovessero avere un valore di mercato maggiore. Tale regola viene derogata nell’ipotesi di “accessione invertita” (art. 938 c.c.), ossia quando il proprietario del fondo confinante costruisce un edificio a cavallo tra due fondi: se la parte costruita sul fondo altrui non ha una propria autonomia funzionale, se l’autore dello sconfinamento dimostra la sua buona fede al momento della realizzazione, se il proprietario del fondo occupato non fa alcuna opposizione entro tre mesi dal giorno in cui la costruzione sul suo fondo ha avuto inizio, il proprietario “sconfinante” può ottenere, tramite sentenza costitutiva, che gli sia trasferita la proprietà del suolo occupato ( pagando al confinante un indennizzo pari al doppio del valore della superficie occupata).

L’accessione di immobile ad immobile si articola nelle seguenti figure: c)..a L’alluvione: il proprietario di un fondo acquista la proprietà delle unioni di terra e degli incrementi, formati successivamente e impercettibilmente dall’azione dei fiumi o torrenti che costeggiano il fondo stesso (art. 941 c.c.). Allo stesso modo acquista la proprietà del terreno lasciato scoperto da un corso d’acqua che si ritira da una riva, portandosi sull’altra (art. 942 c.c.). c)..b L’avulsione (art. 944 c.c.): se un corso d’acqua stacca improvvisamente una parte considerevole e riconoscibile di un fondo rivierasco, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso la riva opposta, il proprietario del fondo a cui si unisce la parte staccata ne acquista la proprietà, deve pagare al proprietario depauperato un’indennità nei limiti dell’arricchimento recato al suo fondo.

L’accessione di mobile a mobile dà luogo alle seguenti figure: c)..c L’unione: la figura ricorre quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono state unite così da formare una cosa unica, e non sono facilmente separabili (art. 939 c.c.). In tal caso occorre distinguere: c)..c..i Se le cose approssimativamente si equivalgono per funzione e valore economico, la proprietà diventa comune; c)..c..ii Se invece una delle cose è principale rispetto all’altra, o la supera di molto per valore, il proprietario di essa acquista da solo la proprietà del tutto, salvo il pagamento di un corrispettivo all’altro proprietario. Tale corrispettivo è di regola il valore della cosa accessoria; ma se l’unione è avvenuta per iniziativa unilaterale del proprietario di questa, il proprietario della cosa principale gli deve solo l’aumento di valore della cosa principale, se inferiore al valore della cosa accessoria. c)..d La specificazione: è l’attività di chi crea qualcosa con il proprio lavoro, utilizzando materiali altrui. Occorre distinguere: c)..d..i Se il valore della materia sorpassa notevolmente quello della manodopera, il proprietario della materia acquista la proprietà della nuova cosa, e paga il prezzo della manodopera; c)..d..ii In ogni altro caso, la nuova cosa spetta a chi l’ha creata, salvo il pagamento del prezzo della materia al proprietario di questa (art. 940 c.c.).

IL POSSESSO Il concetto di possesso si lega alla distinzione fra situazione di diritto e situazione di fatto, e alla circostanza che le due situazioni possano presentarsi scisse. Il possesso è la situazione di fatto di colui il quale svolge attività o esercita poteri che corrispondono al contenuto della proprietà o di un altro diritto reale (1140 com. 1 c.c.). Si può agevolmente intendere la differenza che corre tra ius possessionis e ius possidenti:

  • Il primo designa l’insieme dei vantaggi che il possesso, di per sé, genera a favore del possessore;
  • Il secondo designa la situazione di chi ha effettivamente diritto a possedere il bene: diritto che implica il potere di rivendicare il bene stesso presso chiunque lo possieda sine titulo. Il possesso, dunque, non è un diritto, bensì una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici. Oggetto del possesso sono le “cose”: cioè, i beni materiali, non importa se allo stato solido, liquido o gassoso. Possiamo introdurre una prima distinzione tra due tipi di possesso:
  • Possesso legittimo: il possessore può essere lo stesso titolare del diritto;
  • Possesso illegittimo: il possessore non ha il diritto, mentre il titolare del diritto ha perso il possesso. Una seconda distinzione può aversi in funzione dell’atteggiamento psicologico del possessore:
  • E’ possessore in mala fede colui che è consapevole che il possesso lede l’altrui diritto;
  • E’ possessore in buona fede colui che possiede il bene ignorando di ledere l’altrui diritto (art. 1147 com. 1 c.c.). Al possessore in buona fede sono attribuiti dei vantaggi anche se, successivamente, sia venuto a sapere che il suo possesso lede il diritto altrui: la mala fede sopravvenuta non gli nuoce. Inoltre la buona fede si presume: spetta al contro interessato provare che il possessore era in mala fede. Il possessore in buona fede non può avere i vantaggi previsti dalla legge, se la sua ignoranza dipende da colpa grave: egli avrebbe potuto accorgersi che il suo possesso ledeva diritti altrui (art. 1147 com. 2 e 3 c.c.). Si parla, invece, di possesso vizioso quando il possessore ha acquistato la materiale disponibilità del bene non solo in mala fede, ma addirittura con violenza, oppure clandestinità. Per avere il possesso sono necessari due elementi:
  • Un elemento oggettivo o materiale, consistente nell’avere la disponibilità della cosa;
  • Un elemento soggettivo o psicologico, consistente nella intenzione di esercitare sulla cosa poteri che corrispondono al contenuto della proprietà o di altro diritto reale: l’intenzione di comportarsi da titolare del diritto (c.d. animus possidendi). Quando manca l’animus possidendi, perché chi ha la cosa nella sua immediata disponibilità fisica non manifesta tale intenzione, si ha detenzione. Si parla, invece, di possesso mediato (art. 1140 com. 2 c.c.) quando sussiste solo un elemento soggettivo (animus possidendi), mentre la disponibilità materiale del bene compete al detentore. Secondo l’impostazione tradizionale, dunque, “possesso” (pieno) e “detenzione” sono caratterizzati dal medesimo elemento obiettivo: cioè, la materiale disponibilità del bene. Si distinguono invece tra loro in base all’elemento soggettivo (animus): animus detinendi nella detenzione, animus possidendi nel possesso. Ai fini della qualificazione di una situazione di fatto come possessoria o detentoria, rileva non tanto lo stato psicologico che il soggetto nutre, nel proprio interno, nel momento in cui acquisisce la materiale disponibilità del bene, bensì lo stato psicologico che, in quel momento il soggetto manifesta all’esterno e dipende anche dal titolo in forza del quale avviene siffatta acquisizione (es. nel momento stesso in cui prendo un libro dalla biblioteca con l’impegno di restituirlo senza danneggiarlo, mostro, all’esterno, di voler rispettare i diritti della biblioteca) oppure dalle modalità con cui detta acquisizione si realizza). Il mutamento della detenzione in possesso (c.d. inversione del possesso) può avvenire solo se la modificazione dello stato psicologico del detentore venga manifestata all’esterno: a) O in forza di “opposizione” dal detentore rivolta al possessore (art. 1141 com. 2 c.c.): in forza cioè di un atto con cui il detentore manifesti inequivocabilmente l’intenzione di continuare, per il futuro, a tenere la cosa per sé non più come detentore e, quindi, in nome del proprietario, bensì come possessore, per conto ed in nome proprio. b) O in forza di “causa proveniente da un terzo” (art. 1141 com. 2 c.c.).

A quest’ultimo proposito, va sottolineato che per usucapione possono acquistarsi solo la proprietà e i diritti reali di godimento (ad eccezione delle servitù non apparenti e, secondo alcuni, del diritto di superficie) con esclusione, quindi, dei diritti reali di garanzia. L’istituto dell’usucapione di giustifica innanzitutto per ragioni di certezza dei rapporti giuridici. E’ inopportuno che la non – coincidenza tra stato di fatto e stato di diritto duri indefinitamente, perché essa alimenterebbe dubbi sulla effettiva titolarità dei diritti, con grave danno per le relazioni economico – giuridiche. Conviene perciò che, a un certo punto, lo stato di diritto torni comunque a coincidere con lo stato di fatto. E questo si realizza stabilendo appunto che il fatto del possesso a un certo punto si trasformi in vero e proprio diritto. Ciò semplifica anche la prova del diritto di proprietà : per fornirla in modo rigoroso, chi ha acquistato un bene dovrebbe dimostrare che il suo dante causa ne era effettivamente il proprietario, che questi a sua volta lo aveva ricevuto da chi ne aveva la proprietà, e così via risalendo; in luogo di una prova così difficile (c.d. probatio diabolica), è invece sufficiente dimostrare che, sommando il proprio possesso con quello dei precedenti titolari (accessione o successione nel possesso), si raggiunge il periodo necessario per l’usucapione, e dunque per l’acquisto del diritto di proprietà. Vi sono poi, a giustificare l’usucapione, ragioni di favore per l’impegno produttivo delle risorse. Chi possiede a lungo una cosa anche senza averne il diritto, fa di essa un elemento della propria organizzazione economica, la quale verrebbe turbata se la cosa gli fosse a un certo punto sottratta. D’altra parte, più passa il tempo, e meno è forte l’esigenza di tutelare un proprietario rimasto lungamente inattivo. I PRESUPPOSTI DELL’USUCAPIONE Perché si verifichi l’usucapione, debbono concorrere i seguenti presupposti: a) Il possesso. Il possesso utile per l’usucapione deve essere non vizioso, cioè, non essere caratterizzato da violenza o clandestinità. Il possesso acquistato in modo violento o clandestino vale per l’usucapione solo dal momento in cui la violenza o clandestinità sono cessate (art. 1163 c.c.), perché solo da questo momento il titolare del diritto ha la possibilità di reagire contro di esso. Può usucapire anche il possessore di mala fede: questa gli impedisce solo di giovarsi dell’usucapione abbreviata. Inoltre il possesso deve essere continuo, cioè durare per tutto il tempo necessario a usucapire, senza subire interruzioni. L’usucapione può essere interrotta dalle stesse cause che determinano l’interruzione della prescrizione, e generalmente si tratterà di un’iniziativa del titolare del diritto. E’ interrotta, inoltre, quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno; se entro l’anno il possessore recupera il possesso esercitando l’apposita azione, l’interruzione si considera non avvenuta (art. 1167 c.c.). Avvenuta l’interruzione, la rilevanza del possesso anteriore è cancellata, e se il possesso continua o riprende si riparte da zero per calcolare un nuovo termine di usucapione. L’usucapione è sospesa, per le stesse cause che sospendono la prescrizione. E gli effetti sono analoghi: durante la sospensione, il possesso non è utile per usucapire; invece conserva efficacia quello anteriore alla sospensione, che si somma con quello che maturerà dopo la fine della sospensione. b) Il tempo. Si distingue tra una usucapione ordinaria e una usucapione abbreviata, di cui si avvantaggia solo il possessore di buona fede (sempre che sussistano altri requisiti).

  • Usucapione ordinaria. Si usucapiscono, di regola, in venti anni la proprietà e i diritti reali di godimento sia su beni immobili (art. 1158 c.c.), sia su mobili (art. 1161 com. 2), sia su universalità di mobili 8art. 1160 com. 1). Per i beni mobili registrati, il termine è invece di dieci anni (art. 1162 com. 2).
  • Usucapione abbreviata. Chi acquista in buona fede un immobile da chi non ne è il Proprietario, in base a un titolo idoneo a trasferire la proprietà, ed effettuata la Trascrizione del titolo stesso nei registri immobiliari, ne diventa proprietario per Usucapione in dieci anni che si calcolano dalla data di trascrizione del titolo (art. 1159 c.c.). In presenza degli stessi requisiti chi ha acquistato dal non – proprietario Beni mobili iscritti in pubblici registri, li usucapisce in tre anni (art. 1162 com. 1).

LA REGOLA DEL “POSSESSO VALE TITOLO”

In base al principio per cui nessuno può trasferire ad un altro un diritto che non ha, chi acquista un bene da chi non ne è il proprietario, a sua volta non potrebbe diventarne proprietario. Per la regola del “possesso vale titolo” ciò subisce un’eccezione (art. 1155 c.c.) quando il bene trasferito dal non proprietario è un bene mobile non registrato. In base a suddetta regola, chi acquista un bene da chi non ne è il proprietario (c.d. acquisto a non domino) ne diventa il proprietario, a condizione che:

  • L’acquirente acquisti il possesso del bene attraverso la consegna (traditio) fattagli dal dante causa: il legislatore, infatti, tutela l’acquirente solo se già vi sia stata la consegna a favore di quest’ultimo, altrimenti preferisce tutelare il proprietario precedente;
  • L’acquirente sia, nel momento della consegna, in buona fede, e cioè ignori che il dante causa non è il proprietario: del resto, a tal fine, non basta che l’acquirente ignori che l’alienante non aveva diritto di disporre della cosa, ma occorre anche che tale ignoranza non dipenda da sua colpa (art. 1147 com. 2 c.c.), colpa che sussisterebbe se la circostanza in cui l’acquisto ha avuto luogo avrebbero indotto in sospetto il buon padre di famiglia. Spetta a colui che intende contestare l’acquisto l’onere di provare la mala fede del possessore in quanto, ex. Art. 1147 com. 3, la buona fede, per chi si trova nella situazione di possesso di una cosa, è presunta. La buona fede è esclusa (art. 1154 c.c.) se l’acquirente conosce l’illegittima provenienza della cosa;
  • L’acquisto riguardi beni mobili eccezione fatta per i beni mobili registrati e le universalità di mobili. Per quanto riguarda i beni mobili registrati, trovano applicazione, i principi relativi alla trascrizione, in virtù dei quali viene tutelato non già chi per primo acquista il possesso in buona fede, bensì chi per primo provvede alla trascrizione del suo titolo. Per quanto riguarda le universalità di mobili, invece, trova applicazione il principio secondo cui nessuno può trasferire ad altri un diritto maggiore di quello che ha; conseguentemente non viene tutelato colui che per primo acquista il possesso in buona fede, bensì colui che può vantare un valido titolo di acquisto in data anteriore;
  • L’acquisto del bene si fondi su “un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”(art. 1153 c.c.) un esempio è la compravendita, anche se in concreto, inefficace, in quanto proveniente dal non proprietario. In ogni caso, quello realizzato in forza dell’applicazione della regola “possesso vale titolo” costituisce, secondo l’opinione, acquisto a titolo originario. Se sulla cosa trasferita esistevano diritti altrui (es. usufrutto), essi si cancellano e l’acquirente acquista la proprietà piena, a condizione che tali diritti non risultassero dal titolo e che egli fosse in buona fede (art. 1153 com. 2). L’acquisto in buona fede del possesso costituisce anche criterio per risolvere il conflitto tra più acquirenti della stessa cosa mobile: può darsi che taluno alieni il medesimo bene mobile a più persone, l’art. 1155 stabilisce che diventa proprietario chi per primo ha ottenuto in buona fede la consegna.

SUCCESSIONE NEL POSSESSO ED ACCESSIONE NEL POSSESSO

Si discorre di successione nelle ipotesi di possesso a titolo universale in cui un soggetto continui il possesso del precedente possessore defunto (un figlio che mantiene il possesso che era del padre)...mentre si discorre di accessione a titolo particolare qualora si decida di non continuare il possesso ma di unirlo a quello dell'autore al fine di beneficiare degli effetti (art. 1146). L’acquirente a titolo particolare acquista un possesso nuovo, diverso da quello del suo dante causa. Pertanto può essere in buona fede, benché il suo dante causa fosse in mala fede, e viceversa. Le qualifiche del possesso vanno, cioè, valutate nei confronti dell’acquirente, senza dare rilievo alla situazione in cui si trova l’alienante.