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Prove del processo penale, Dispense di Diritto Processuale Penale

Capitolo delle prove. Conso-Grevi

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 06/02/2020

erica-ericu-pellegri
erica-ericu-pellegri 🇮🇹

9 documenti

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MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Il codice denomina mezzi di ricerca della prova:
-le ispezioni
- le perquisizioni
- i sequestri
- le intercettazioni di comunicazioni.
Tali atti si distinguono dai mezzi di prova sotto numerosi profili:
- l'elemento probatorio si forma in seguito all'esperimento del mezzo di prova,
- mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un
elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso;
- i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice nel dibattimento o
nell'incidente probatorio;
- i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal PM e, in
alcune ipotesi, possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria;
- i mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore "sorpresa" e quindi non
consentono il preventivo avviso al difensore dell'indagato quando sono compiuti
nella fase delle indagini;
- mentre i mezzi di prova possono essere assunti durante le indagini preliminari solo
con la piena garanzia del contraddittorio mediante l'istituto dell'incidente
probatorio.
Ispezioni
L'ispezione (art. 244) è disposta dall'autorità giudiziaria con decreto motivato
quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato; essa consiste
nell'osservare e descrivere persone luoghi o cose allo scopo appunto di accertare
le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni
altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e
ad impedirne l'alterazione.
Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o
sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo
stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di
individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.
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MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Il codice denomina mezzi di ricerca della prova:

-le ispezioni

**- le perquisizioni

  • i sequestri
  • le intercettazioni di comunicazioni.** Tali atti si distinguono dai mezzi di prova sotto numerosi profili:
  • l'elemento probatorio si forma in seguito all'esperimento del mezzo di prova,
  • mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso;
  • i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice nel dibattimento o nell'incidente probatorio;
  • i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal PM e, in alcune ipotesi, possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria;
  • i mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore "sorpresa" e quindi non consentono il preventivo avviso al difensore dell'indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini;
  • mentre i mezzi di prova possono essere assunti durante le indagini preliminari solo con la piena garanzia del contraddittorio mediante l'istituto dell'incidente probatorio.

Ispezioni

L'ispezione (art. 244) è disposta dall'autorità giudiziaria con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato; essa consiste nell'osservare e descrivere persone luoghi o cose allo scopo appunto di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica , anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.

Se necessario l'ispezione si svolge con l'impiego di poteri coercitivi: sia il giudice che il PM possono chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica. L'ispezione personale. Questo tipo di ispezione ha una normativa tutta particolare. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni. L'ispezione di luoghi o di cose****. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. L'ispezione è disposta con decreto motivato. Nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale l'ispezione è disposta dal giudice. Durante le indagini preliminari l'ispezione è disposta di regola dal PM , che può delegare la polizia giudiziaria È compiuta dalla polizia di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di "accertamenti e rilievi" (rilievi sulle perone che sono diversi dall'ispezione personale). Quando il PM procede ad ispezione personale, il difensore dell'indagato deve essere preavvisato almeno 24 ore prima. Tuttavia nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione della prova, il PM può procedere anche prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo. Se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce possano essere alterate, il PM può procedere prima del termine fissato anche senza darne avviso. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire. Inoltre quando omette l'avviso o procede prima del termine, il PM deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

-la polizia giudiziaria può procedere di sua iniziativa a perquisizione personale o locale, ma solo in flagranza di reato o nel caso di evasione;

  • la polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale delle operazioni senza ritardo al PM del luogo nel quale la perquisizione è stata eseguita e la pubblica accusa convalida la perquisizione nelle 48 ore successive, se ne ricorrono i presupposti.

Sequestri

Il codice prevede tre distinte forme di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo. Il primo è un mezzo di ricerca della prova, gli altri due sono misure cautelari. Comune ai tre tipi di sequestro è la caratteristica di creare un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile od immobile, attraverso uno spossessamento coattivo. Il sequestro probatorio consiste nell'assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima (il vincolo di indisponibilità serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell'accertamento dei fatti). Devono sussistere due requisisti:

  • requisito naturalistico: è necessario che vi sia un bene materiale, requisito giuridico
  • occorre che si tratti del corpo del reato o di una cosa pertinente al reato e, soprattutto, che la cosa sia necessaria per l'accertamento dei fatti.

Il sequestro è mantenuto fin quando sussistono le esigenze probatorie; il limite massimo è la sentenza irrevocabile, dopodiché la cosa deve essere restituita, salvo che ne sia stata ordinata la confisca. Il sequestro è disposto dall'autorità giudiziaria con decreto motivato; al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. Nel corso del dibattimento il sequestro probatorio è disposto dal giudice. nel corso delle indagini preliminari il decreto è emanato, di regola, dal PM ; la polizia giudiziaria, se vi è fondato pericolo nel ritardo e il PM non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini Essa effettua il sequestro; il relativo verbale è trasmesso entro 48 ore al PM del luogo dove i sequestro è stato eseguito, il quale, nelle 48 ore successive, convalida il sequestro con decreto motivato, se ne ricorrono i presupposti. Quando si contesta la legittimità o il merito del provvedimento di sequestro, contro il decreto di sequestro (ovvero il decreto di convalida) l'indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame , sulla quale decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Quando invece sorge la questione sulla necessita di mantenere o meno il sequestro (in quanto si discute se questo è ancora utile a fini probatori), durante le indagini preliminari la persona interessata può presentare al PM richiesta motivata di restituzione della cosa sequestrata. Il PM decide con decreto motivato, contro il quale l'interessato può presentare opposizione al giudice per le indagini preliminari, che provvede in camera di consiglio. È possibile infine impugnare il provvedimento del giudice con ricorso per cassazione ex articolo 127.7. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria; quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.