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pubblico comparato lezioni, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

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Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 26/07/2019

rappazzosara
rappazzosara 🇮🇹

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1. REGNO UNITO
Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è uno stato unitario la cui formazione ha avuto luogo in
forza della fusione tra sistemi istituzionali precedentemente dotati di tradizioni autonome , ad opera di
alcuni atti legislativi fondamentali.
E’ composto da Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda del Nord.
Lorganizzazione del potere è data da un insieme di:
a. Fonti non scritte: abbiamo una Costituzione non scritta (l’organizzazione del potere che ha il suo
fondamento nell’istituzione rappresentativa) ed il common law (formato fonti giurisprudenziali,
pronunciate e non scritte normativamente);
b. Fonti scritte: gli antichi documenti (Magna Carta), gli atti politici parlamentari (Bill of Rights) e vere
e proprie leggi (Acts of Parliament);
c. Fonti internazionali, dati soprattutto dall’influenza dell’integrazione europea: lo European
Communities Act 1972 e lo Human Rights Act 1988 fermo restando che attraverso un referendum
popolare reso possibile dall’ascesa di un partito euroscettico nazionalista, il Regno Unito è uscito
dall’ U.E. con la c.d. Brexit.
La Costituzione inglese ha iniziato il suo moderno percorso nel Medioevo normanno, ma è soltanto con la
Gloriosa Rivoluzione che ha definito il proprio assetto costituzionale, creando un sistema di governo
caratterizzato da una forte dialettica ed una peculiare flessibilità, che sono frutto:
dell’inesistenza di una carta scritta in cui sono trascritti i principi fondamentali della forma di Stato e
dell’assetto costituzionale;
della natura fondamentalmente procedimentale del sistema istituzionale.
Pertanto, lo sviluppo del sistema costituzionale può essere interpretato come il prodotto dell’avvicendamento
di fasi di quiescenza e fasi di accelerazione.
Per una migliore esposizione, possiamo dividere la storia inglese in 2 periodi principali:
(Dal Medioevo normanno alla Gloriosa rivoluzione)
Durante il Medioevo sono state poste le basi del sistema giuridico e costituzionale dominante nelle
isole britanniche, attraverso(6):
a. la propensione dei primi monarchi a valorizzare le preesistenze giuridico-istituzionali, come
la Leges Henrici Primi che fu un riepilogo generale delle antiche forme consuetudinarie;
b. ed in particolar modo significativa fu la conquista normanna decisa dalla battaglia di
Hastings del 1066 ad opera di Guglielmo il Conquistatore, per risolvere la controversia che
opponeva il duca di Normandia al pretendente anglosassone Harold.
In questo periodo assisteremo alla diffusione del diritto attraverso le Corti di Giustizia ed i trattati
dei legisti;
c. la riduzione dei contropoteri feudali e borghesi culminanti nella creazione delle comunità di
autogoverno locale (c.d. parlamenta locali, antesignani dell’assemblea che avrebbe dato
vita al Parlamento di Westminster, attraverso la loro riunione nell’abbazia);
d. le concessioni delle c.d. carte delle libertà , come la Magna Carta 1215 inizialmente
concepita per sostenere le rivendicazioni baronali nei confronti del Monarca e
successivamente estesa a tutti gli uomini liberi, ed infine giuridicizzata dopo alcuni decenni;
e. la nascita del Parlamento inglese attraverso la riunione ad opera di Simon de Monfort
dell’Assemblea parlamentare in assenza del Re nel 1297;
f. la successiva emanazione della Confirmatio Cartarum del Re riformatore Edoardo I:
riepilogativa dei numerosi cataloghi dei diritti che si erano accumulati fino a quel periodo;
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1. REGNO UNITO

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è uno stato unitario la cui formazione ha avuto luogo in

forza della fusione tra sistemi istituzionali precedentemente dotati di tradizioni autonome , ad opera di

alcuni atti legislativi fondamentali. E’ composto da Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda del Nord.

L’ organizzazione del potere è data da un insieme di:

a. (^) Fonti non scritte: abbiamo una Costituzione non scritta (l’organizzazione del potere che ha il suo fondamento nell’istituzione rappresentativa) ed il common law (formato fonti giurisprudenziali, pronunciate e non scritte normativamente); b. Fonti scritte: gli antichi documenti ( Magna Carta ), gli atti politici parlamentari ( Bill of Rights ) e vere e proprie leggi ( Acts of Parliament ); c. Fonti internazionali, dati soprattutto dall’influenza dell’integrazione europea: lo European Communities Act 1972 e lo Human Rights Act 1988 − fermo restando che attraverso un referendum popolare reso possibile dall’ascesa di un partito euroscettico nazionalista, il Regno Unito è uscito

dall’ U.E. con la c.d. Brexit.

La Costituzione inglese ha iniziato il suo moderno percorso nel Medioevo normanno, ma è soltanto con la Gloriosa Rivoluzione che ha definito il proprio assetto costituzionale, creando un sistema di governo

caratterizzato da una forte dialettica ed una peculiare flessibilità , che sono frutto:

  • dell’inesistenza di una carta scritta in cui sono trascritti i principi fondamentali della forma di Stato e dell’assetto costituzionale;
  • della natura fondamentalmente procedimentale del sistema istituzionale.

Pertanto, lo sviluppo del sistema costituzionale può essere interpretato come il prodotto dell’avvicendamento

di fasi di quiescenza e fasi di accelerazione.

Per una migliore esposizione, possiamo dividere la storia inglese in 2 periodi principali:

▲ ( Dal Medioevo normanno alla Gloriosa rivoluzione )

Durante il Medioevo sono state poste le basi del sistema giuridico e costituzionale dominante nelle

isole britanniche, attraverso(6): a. la propensione dei primi monarchi a valorizzare le preesistenze giuridico-istituzionali, come la Leges Henrici Primi − che fu un riepilogo generale delle antiche forme consuetudinarie; b. ed in particolar modo significativa fu la conquista normanna decisa dalla battaglia di Hastings del 1066 ad opera di Guglielmo il Conquistatore, per risolvere la controversia che opponeva il duca di Normandia al pretendente anglosassone Harold. In questo periodo assisteremo alla diffusione del diritto attraverso le Corti di Giustizia ed i trattati dei legisti;

c. la riduzione dei contropoteri feudali e borghesi culminanti nella creazione delle comunità di

autogoverno locale (c.d. parlamenta locali, antesignani dell’assemblea che avrebbe dato

vita al Parlamento di Westminster, attraverso la loro riunione nell’abbazia);

d. le concessioni delle c.d. carte delle libertà , come la Magna Carta 1215 − inizialmente

concepita per sostenere le rivendicazioni baronali nei confronti del Monarca e successivamente estesa a tutti gli uomini liberi, ed infine giuridicizzata dopo alcuni decenni;

e. la nascita del Parlamento inglese attraverso la riunione ad opera di Simon de Monfort

dell’Assemblea parlamentare in assenza del Re nel 1297;

f. la successiva emanazione della Confirmatio Cartarum del Re riformatore Edoardo I:

− riepilogativa dei numerosi cataloghi dei diritti che si erano accumulati fino a quel periodo;

− fissativa della composizione del Parlamento in 2 cavalieri per ogni contea e 2 borghesi per ogni città; − ed infine dichiarativa del principio del no taxation without representation , quale collegamento tra rappresentanza parlamentare e capacità contributiva. g. il Seicento fu testimone infine di ben 2 momenti accelerativi di grande intensità:

• il primo oppose il Parlamento alla Corona e culminò con l’ esecuzione di Carlo I e

con la produzione del colpo di mano Cromwelliano che decimò il Parlamento e

instaurò il Commonwealth repubblicano − ufficialmente forma di governo a carattere presidenziale, ma in realtà vera e propria dittatura dello spezzone del Parlamento rimasto in vita;

• il secondo momento fu la Gloriosa Rivoluzione , data dalla ricomposizione del

bipolarismo dei tories e dei whigs quali fazioni unite nella comune accettazione della monarchia come base del potere pubblico.

▲ ( Dalla transizione settecentesca alla metamorfosi post-vittoriana )

Nonostante il settecento sia stato periodo privo di accelerazioni costituzionali, fu un periodo molto

importante per lo sviluppo delle istituzioni parlamentari, attraverso (9):

a. la trasformazione della forma di governo in una monarchia parlamentare ad opera del

premier Walpole; b. un accordo politico nel 1688 tra tories e whigs , che aveva portato al trono Guglielmo d’Orange, il quale si impegnava a sottoscrivere la dichiarazione che noi oggi conosciamo

come Bill of Rights − attraverso cui le due fazioni parlamentari vincolavano il Re

all’osservanza dei diritti dei suoi sudditi e formavano alcuni fondamentali documenti costituzionali inglesi, tutti invariabilmente di natura pattizia:

  • l’ Act of Settlement (fondatore di una forma di governo basata sulla successione protestante al trono),

• l’ Act of Union (che fondeva i parlamenti inglese e scozzese e quindi creava

la moderna Gran Bretagna),

• il controverso Septennial Act (che prolungava la durata del Parlamento,

trasformandolo in autoritario e per questo rischiosamente privo di freni).

c. la finzione giuridica del King in Parliament quale luogo della sovranità − che si proponeva

come un trust di natura giuspubblicistica che riuniva virtualmente l’autorità della Corona ed

i due rami del Legislativo di Westminster, consacrando cosi la dottrina della sovereignty of

Parliament (descritta per la prima volta da Dicey);

d. la devolution , che creava un sistema di assemblee decentrate (in Scozia, Galles, Irlanda del

Nord e Greater London), delle quali almeno una (cioè il Parlamento scozzese) legiferava regolarmente; e. l’abolizione del Lord Chancellor (un tempo confessore del Monarca);

f. l’instaurazione di un bicameralismo non più paritario , che ha portato un rapido

mutamento dell’identità costituzionale inglese negli anni poco prima del primo conflitto mondiale;

g. il welfare state del Novecento, quale forma complessa di organizzazione del potere che

segna il definitivo superamento del liberalismo e configurante una vera e propria forma di Stato;

h. la ricomposizione radicale della Camera dei Pari con l’ House of Lords Act 1998 , a seguito

degli scontri con la Camera dei Comuni;

i. l’istituzione della Supreme Court nel 2005 , non del tutto assimilabile ad una Corte

costituzionale, ma che molto le somiglia.

Alla grande riorganizzazione del partito laburista negli anni 30 si devono la nascita dell’ Opposizione di Sua Maestà e la restaurazione del bipartismo, per permettere effettive alternanze politiche e quindi periodi di stabile governabilità. Nella seconda metà del Novecento, schieramenti politici molto attivi in Scozia e Galles hanno operato con

successo alla realizzazione della devolution nelle rispettive aree sub statali; mentre assistiamo − da un

ventennio a questa parte − alla nascita di partiti di protesta molti dei quali impegnati in direzione dell’euroscetticismo.

L’elezione dei deputati ( members of Parliament ) della Camera dei Comuni è il first past the post system ,

un sistema grossolano che comunque all’atto pratico permette condizioni di concreta governabilità del paese: in base a questo sistema vince chi taglia per primo il traguardo del maggior numero di voti rispetto ai suoi avversari considerati singolarmente (permettendo così la vittoria non già sempre della maggioranza, ma più spesso della più alta delle minoranze) attraverso la suddivisione del territorio nazionale in tanti collegi quanti sono i membri.

Affinché il sistema elettorale possa essere meglio sfruttato, ciascun partito aggiorna le proprie posizioni nei collegi, attraverso l’aiuto dei sondaggi di opinione , formando una graduatoria di: − collegi di sicuro successo, − collegi di incerto orientamento, − collegi che hanno poche o nulle speranze di vittoria; di maniera tale da concentrare le tattiche elettorali in quelli intermedi.

Tradizionalmente, il partito laburista ha i suoi collegi più affidabili nelle aree industriali, quello dei tories nelle aree residenziali, e quelli nazionalisti in Scozia e Galles; fermo restando che con Tony Blair tale equilibrio è sensibilmente mutato.

Il sistema maggioritario si è affermato per via di prassi e pertanto non ha origine scritta. Caratteristiche del voto sono la segretezza, la regolazione nazionale della propaganda politica e delle sanzioni per reati in materia elettorale. Il past the post system non è mai stato messo in discussione, se togliamo i tentativi di un referendum nel 2011 che voleva introdurre un alternative vote implicante doppia preferenza, che però non è mai stato indetto.

♦ PARLAMENTO ED ESECUTIVO: STRUTTURE E RAPPORTI

Dopo la crisi parlamentare del 1909, si sono delineati i caratteri del welfare state britannico attraverso una crescita esponenziale degli apparati di governo, in cui ad istituzioni di antica derivazione si sono affiancate e sovrapposte nuove istituzioni. Caratteri salienti del rapporto fra Parlamento ed esecutivo sono:

▲ per quanto riguarda il rapporto fiduciario, si ha la coincidenza tra premiership di governo e

leadership del partito maggioritario.

Tale rapporto è disciplinato da prassi istituzionali ed intese politiche.

▲ la corporation nota come King (oggi Queen ) in Parliament , quale istituzione complessa e finzione

giuridica che compone una piramide alla cui base troviamo il Parlamento ( Camera dei Lords e Camera dei Comuni ) e alla cui sommità troviamo la Corona, pur ridotta negli ultimi tempi ad un ruolo simbolico di Capo di Stato: infatti dalla prima metà del 700, la forma di governo è regolata esclusivamente dalla dialettica evolutiva instauratasi fra il Parlamento e la Premiership maggioritaria.

Il poteri del Parlamento sono:

a. il potere della borsa , attribuito alla Camera dei Comuni (camera elettiva) in maniera esclusiva dal

b. la funzione legislativa , attribuita all’intero Parlamento

Essa si articola in 4 fasi: la lettura formale, la commissione di analisi, la discussione ed il dibattito approfondito. Dobbiamo ricordare comunque che la Camera dei Pari potremmo dire si trovi in una situazione inferiore rispetto alla Camera dei Comuni , e cioè è dato:

• dall’esautoramento dei Pari del 1911 di deliberare in materia di bilancio,

  • dalla limitazione del 1949 degli spazi di intervento della Camera dei Pari nel procedimento legislativo
  • ed infine dalla circoscrizione ad una sola sessione della possibilità di esercizio del potere di respingere un procedimento legislativo già approvato dai Comuni;

c. il controllo sull’operato dell’esecutivo , riservato alla Camera dei Comuni attraverso delle

Commissioni speciali.

♦ I RAPPORTI CENTRO-PERIFERIA: STRUTTURE AUTONOMISTICHE E DEVOLUTIVE

Sotto il nome di devolution si indica un processo riformatore, un’importante novità costituzionale che

consiste nell’inserire nella dimensione mediana, cioè tra governo centrale ed amministrazioni locali, delle

entità a carattere regionale.

Essa ha avuto inizio nell’ambito del welfare state del 1960. Si è provveduto così alla ristrutturazione delle autonomie locali, instituendo in Inghilterra e Galles un

doppio livello di amministrazione secondo il modello contea-distretto (mentre in Scozia erano già

attribuite limitate possibilità di self-government ad entità aventi carattere regionale).

Negli anni Settanta infatti i partiti nazionalisti in Scozia e Galles enfatizzavano il decentramento amministrativo, diffondendo la convinzione attraverso la propaganda che la regionalizzazione potesse essere preliminare all’indipendenza.

Nonostante nel periodo Tatcheriano il processo di devoluzione risentì di un brusco blocco, successivamente esso è ripartito, contribuendo a restituire uno status democratico ed istituzionale alle autorità di local government e valorizzando così le loro funzioni: − nelle utilities (scuola, assistenza, strade, rifiuti ecc., alle quali aggiungiamo i sevizi antincendio, la tutela del consumatore ed il sostegno all’occupazione del periodo blairiano); − nonché nelle funzioni di vigilanza sul rispetto degli standards inerenti all’azione amministrativa del governo centrale ed all’applicazione delle direttive comunitarie.

La natura della devolution britannica si può descrivere come un processo di riorganizzazione della

funzione di governo, consistente in un flusso di poteri che ha trasformato l’assetto costituzionale del Paese,

originariamente applicata alle sole aree sub-statali (Scozia e Galles), nel 1999 realizzata anche in Irlanda del Nord ed a Londra, e successivamente estesa all’intera Inghilterra ove però ha subito una battuta di arresto. Nonostante ciò, possiamo dire già dalla fine degli anni Novanta che la devolution non è più una mera concessione ai nazionalismi regionali, ma una vera e propria trasformazione costituzionale; che preceduta dal referendum popolare ha dato vita ad una nuova Assemblea metropolitana ed a un Esecutivo presieduto da un

Così, nei secoli passati le Corti avevano osteggiato o agevolato i tentativi di codificazione, combattuto le giurisdizioni ecclesiastiche ed i Tribunali speciali che adottavano il processo inquisitorio, moderato i conflitti tra la Corona ed il Parlamento, fino ad assecondare il processo di incorporation nel diritto domestico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con l’ Human Rights Act del 1998.

Volendo presentare un excursus storico del loro ruolo ed loro assetto nel corso della storia, possiamo dire che le Corti:

  • Nell’età vittoriana, l’apparato fu oggetto di importanti modernizzazioni tendenti ad affrancare i giudici dalla politica;
  • Nella transizione post-vittoriana, le contrapposizioni della politica hanno coinvolto anche i giudici, le cui nomine erano soggette alla fluttuazione di un first past the post system non ancora equilibrato ed all’applicazione dello spoils system anche ai giudici ad opera degli esponenti di Governo che instaurava una forma di egemonia del potere politico sulla giurisdizione, portando quest’ultima a rifugiarsi un tecnicismo eccessivamente esasperato che voleva sottolineare l’orientamento conservatore;
  • Negli anni Settanta, durante la Crisi dello stato sociale e dell’integrazione del Regno Unito nell’Europa Comunitaria, i giudici si proponevano come gli esponenti più propensi a rendere permeabile l’ordinamento alle influenze aliene;
  • Nel periodo tatcheriano, si è assistito alla riluttanza di molti magistrati ad avallare l’aggressività governativa nei riguardi delle politiche sociali (numerose sono infatti state le controversie tra le Corti superiori e i ministri Esecutivi tatcheriani;
  • Infine, nella fase neolaburista di Tony Blair, si è rivalutata l’autonomia delle Corti e la loro funzione interpretativa delle leggi che postula un’elevata creatività giudiziale. Tale ripresa del ruolo dei giudici quali soggetti attivi è stata favorita dall’ Human Rights Act 1998 , attraverso il quale le Corti hanno acquistato una funzione di certification della compatibilità della legislazione domestica con i principi dell’U.E. (ed anche delle leggi devolutive in Scozia).