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Corso di Diritto Tributario: Natura Commutativa delle Tasse e Monopolio Fiscale, Appunti di Diritto Tributario

Sulla natura commutativa delle tasse, distingue la tassa da un corrispettivo di diritto privato e introduce il concetto di monopolio fiscale. Il documento illustra la differenza tra tasse commutative e imposte, il ruolo autoritativo della tassa e il caso della tassa universitaria. Inoltre, viene analizzato il monopolio fiscale e le sue implicazioni in relazione ai principi fondamentali della comunità europea.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 30/04/2013

martagang
martagang 🇮🇹

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Corso di diritto Tributario 05/10/12
Ripartiamo dall'istituto della tassa, vi ricordate avevamo parlato di tassa dovuta a fronte della fruizione di
pubblici servizi o in occasione dell'esercizio di pubbliche funzioni. Mentre rispetto al primo caso la natura
commutativa è piuttosto evidente nel caso di tasse dovute in occasione dell'esercizio di pubblici poteri la
natura commutativa apparentemente è meno evidente. Innanzitutto trattiamo della tassa dovuta all'esercizio
di pubbliche funzioni che si ha quando lo stato esercita un potere, talvolta l'amministrazione esercita un
potere ad esempio la concessione di una licenza, dopo una valutazione di interessi in gioco effettuata la
quale c'è un provvedimento che: a) riguarda un singolo soggetto; b) in senso lato apporta una utilità a questo
singolo soggetto. Perché la natura commutativa in questo caso è più difficile da comprendere? Spesso
l'amministrazione deve esercitare il potere con un esercizio doveroso di questo a fronte della domanda del
privato, non un potere esercitato perché viene pagata la tassa si può dire che in occasione di quel potere
doveroso citato si può imporre una tassa, non in rapporto sinallagmatico ma in un contesto di scambio di
utilità, viene arrecata una utilità ad un singolo (es: tassa per il rilascio del passaporto, sarà il soggetto che si
gioverà di questa attività per il fatto di avere il passaporto), esercizio dunque di una attività pubblica che
arreca una utilità al singolo. In alcuni casi è più difficile distinguere l'utilità arrecata, pensiamo alla tassa
pagata dal soggetto in occasione dell'espletamento del processo penale che in qualche maniera consiste
anche in un vantaggio-utilità per il soggetto interessato a far stabilire la verità. Mentre nelle distinzioni
teoriche i caratteri delle singole entrate possono essere facilmente enucleati ci sono degli istituti, che in
concreto, presentano delle caratteristiche un po' ambigue, dove alcune caratteristiche non sono evidentissime,
in alcuni casi l'esame del singolo istituto può arrecare qualche perplessità. Ciò che conta è percepire la
grande distinzione tra imposta-tassa / contributiva-retributiva , all'interno del vasto mondo delle tasse la
presenza di un nucleo di tasse quelle che stanno a fronte dell'erogazione di pubblici servizi in cui
particolarmente evidente è la natura commutativa e di altre che sono legate all'esercizio di pubblici poteri
dove la natura commutativa è meno evidente ma c'è pur sempre uno scambio di utilità.
La natura commutativa che differenzia la tassa dall'imposta è facile da capire ma a questo punto bisogna
vedere perché la tassa rappresenta qualcosa di diverso dal corrispettivo di diritto privato: Innanzitutto emerge
il carattere autoritativo della tassa, la tassa è dovuta per legge con una assenza di contrattazione tra i privati,
tutto il rapporto è disciplinato dalla legge senza possibilità di stabilire di volta in volta il contenuto della
prestazione o l'ammontare della prestazione stessa, che sono fissati in maniera autoritativa dalla legge
(esempio in slide sulla tassa universitaria). La tassa universitaria si distingue dal corrispettivo di diritto
privato, proprio perché è dovuta alla Stato con funzione commutativa, ha un tetto massimo: il costo del
servizio, non si può richiedere a titolo di tassa un importo maggiore del costo. L'imposta invece trova il suo
limite nella capacità contributiva del soggetto, sono due limiti completamente diversi. Gli studenti
contribuiscono alla copertura del costo del servizio (richiamo ai servizi divisibili di interesse sociale spiegati
nelle precedenti lezioni) significa che con riferimento a questo servizio specifico il legislatore ha stabilito
che la tassa non solo non può andare oltre il costo (tetto naturale che concerne tutte le tasse) ma deve stare al
di sotto, si sostiene una parte del costo non il tutto ed infatti l'altra parte è finanziata con le imposte, che
finanziano un servizio divisibile ma di interesse sociale mediante il pagamento di contributi. Nella seconda
parte dell'articolo 3 è evidente la scelta di diversificare la tassa universitaria graduando i contributi secondo
criteri di equità e solidarietà. Emerge che si vuole commisurare l'ammontare della tassa entro ovviamente il
limite del sottocosto in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto utilizzando una metodologia che
garantisca l'effettiva progressività (già vista nella trattazione dell'imposta, più alta è la base imponibile più
elevata è l'imposta), non solo ma qui si parla di condizione economica dell'iscritto che si menzionano in uno
sfondo nel quale per l'imposta più è alta la capacità contributiva più essa è elevata mentre per la tassa queste
considerazioni devono essere calate in una realtà nella quale c'è un tetto massimo rappresentato dal costo.
Nessuno pagherà più del costo, anzi tutti pagheranno al di sotto di questo. Ulteriore scelta riguarda come si
gradua entro questo tetto stabilito il pagamento del costo? Subentrano degli istituti che considerano
progressività e condizioni economiche ma che tuttavia non trasformano la tassa in imposta poiché la
graduazione si relazionerà sempre ai limiti del servizio, c'è una graduazione sempre nel limite del costo del
servizio. Poi ci sarà la scelta di far pagare a chi ha condizioni può agiate di più ed un po' meno a chi ha
condizioni meno avvantaggiate (ecco la progressione). Per riepilogare, l'istituto non perde la sua funzione
strettamente commutativa, pago perché ricevo un servizio ed il tetto è quella del costo, fermo che del costo
se ne paghi solo una parte e nello stabilire quanta parte far pagare a ciascuno introduco dei criteri di equità in
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Corso di diritto Tributario 05/10/

Ripartiamo dall'istituto della tassa, vi ricordate avevamo parlato di tassa dovuta a fronte della fruizione di pubblici servizi o in occasione dell'esercizio di pubbliche funzioni. Mentre rispetto al primo caso la natura commutativa è piuttosto evidente nel caso di tasse dovute in occasione dell'esercizio di pubblici poteri la natura commutativa apparentemente è meno evidente. Innanzitutto trattiamo della tassa dovuta all'esercizio di pubbliche funzioni che si ha quando lo stato esercita un potere, talvolta l'amministrazione esercita un potere ad esempio la concessione di una licenza, dopo una valutazione di interessi in gioco effettuata la quale c'è un provvedimento che: a) riguarda un singolo soggetto; b) in senso lato apporta una utilità a questo singolo soggetto. Perché la natura commutativa in questo caso è più difficile da comprendere? Spesso l'amministrazione deve esercitare il potere con un esercizio doveroso di questo a fronte della domanda del privato, non un potere esercitato perché viene pagata la tassa si può dire che in occasione di quel potere doveroso citato si può imporre una tassa, non in rapporto sinallagmatico ma in un contesto di scambio di utilità, viene arrecata una utilità ad un singolo (es: tassa per il rilascio del passaporto, sarà il soggetto che si gioverà di questa attività per il fatto di avere il passaporto), esercizio dunque di una attività pubblica che arreca una utilità al singolo. In alcuni casi è più difficile distinguere l'utilità arrecata, pensiamo alla tassa pagata dal soggetto in occasione dell'espletamento del processo penale che in qualche maniera consiste anche in un vantaggio-utilità per il soggetto interessato a far stabilire la verità. Mentre nelle distinzioni teoriche i caratteri delle singole entrate possono essere facilmente enucleati ci sono degli istituti, che in concreto, presentano delle caratteristiche un po' ambigue, dove alcune caratteristiche non sono evidentissime, in alcuni casi l'esame del singolo istituto può arrecare qualche perplessità. Ciò che conta è percepire la grande distinzione tra imposta-tassa / contributiva-retributiva , all'interno del vasto mondo delle tasse la presenza di un nucleo di tasse quelle che stanno a fronte dell'erogazione di pubblici servizi in cui particolarmente evidente è la natura commutativa e di altre che sono legate all'esercizio di pubblici poteri dove la natura commutativa è meno evidente ma c'è pur sempre uno scambio di utilità.

La natura commutativa che differenzia la tassa dall'imposta è facile da capire ma a questo punto bisogna vedere perché la tassa rappresenta qualcosa di diverso dal corrispettivo di diritto privato: Innanzitutto emerge il carattere autoritativo della tassa, la tassa è dovuta per legge con una assenza di contrattazione tra i privati, tutto il rapporto è disciplinato dalla legge senza possibilità di stabilire di volta in volta il contenuto della prestazione o l'ammontare della prestazione stessa, che sono fissati in maniera autoritativa dalla legge (esempio in slide sulla tassa universitaria). La tassa universitaria si distingue dal corrispettivo di diritto privato, proprio perché è dovuta alla Stato con funzione commutativa, ha un tetto massimo: il costo del servizio, non si può richiedere a titolo di tassa un importo maggiore del costo. L'imposta invece trova il suo limite nella capacità contributiva del soggetto, sono due limiti completamente diversi. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo del servizio (richiamo ai servizi divisibili di interesse sociale spiegati nelle precedenti lezioni) significa che con riferimento a questo servizio specifico il legislatore ha stabilito che la tassa non solo non può andare oltre il costo (tetto naturale che concerne tutte le tasse) ma deve stare al di sotto, si sostiene una parte del costo non il tutto ed infatti l'altra parte è finanziata con le imposte, che finanziano un servizio divisibile ma di interesse sociale mediante il pagamento di contributi. Nella seconda parte dell'articolo 3 è evidente la scelta di diversificare la tassa universitaria graduando i contributi secondo criteri di equità e solidarietà. Emerge che si vuole commisurare l'ammontare della tassa entro ovviamente il limite del sottocosto in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto utilizzando una metodologia che garantisca l'effettiva progressività (già vista nella trattazione dell'imposta, più alta è la base imponibile più elevata è l'imposta), non solo ma qui si parla di condizione economica dell'iscritto che si menzionano in uno sfondo nel quale per l'imposta più è alta la capacità contributiva più essa è elevata mentre per la tassa queste considerazioni devono essere calate in una realtà nella quale c'è un tetto massimo rappresentato dal costo. Nessuno pagherà più del costo, anzi tutti pagheranno al di sotto di questo. Ulteriore scelta riguarda come si gradua entro questo tetto stabilito il pagamento del costo? Subentrano degli istituti che considerano progressività e condizioni economiche ma che tuttavia non trasformano la tassa in imposta poiché la graduazione si relazionerà sempre ai limiti del servizio, c'è una graduazione sempre nel limite del costo del servizio. Poi ci sarà la scelta di far pagare a chi ha condizioni può agiate di più ed un po' meno a chi ha condizioni meno avvantaggiate (ecco la progressione). Per riepilogare, l'istituto non perde la sua funzione strettamente commutativa, pago perché ricevo un servizio ed il tetto è quella del costo, fermo che del costo se ne paghi solo una parte e nello stabilire quanta parte far pagare a ciascuno introduco dei criteri di equità in

riguardo alle condizioni economiche. Abbiamo visto ed evidenziato da un lato la natura commutativa della tassa ma dall'altro la differenziazione dal corrispettivo di diritto privato, per quella serie di ragioni viste in precedenza la regolamentazione non va lasciata ai singoli ma nel momento in cui sorge un problema non regolamentato dalla legge da dove si attinge la soluzione? Dalla natura commutativa o dal corrispettivo di diritto privato? (slide comune di Napoli vicenda Tarsu ) Nel caso della richiesta del rimborso della tassa per rifiuti solidi urbani per mancato servizio, mancata rimozione della spazzatura, il giudice di pace ha dato ragione all'attore, il comune dovrà restituire quanto ricevuto, poiché la tassa è commutativa la mancata erogazione del servizio da diritto al rimborso. Ma non mancano pronunce in senso contrario poiché ciascuno potrebbe lamentarsi del modo di erogazione del servizio e decidere di non pagare, ci potrebbero essere delle controversie strumentali che comporterebbero la pretesa di non pagare, molto spesso il legislatore cerca di atteggiare la disciplina in modo tale che il pagamento sia obbligatorio per il solo fatto di trovarsi in una determinata situazione in presenza dell'erogazione di un servizio senza analizzarne la qualità effettiva del servizio, non ci si può appellare ad anomalie di funzionamento ma alla sola mancata espletazione del servizio che assegna al soggetto il diritto alla ripetizione dell'importo pagato (ad esempio se la legge riguarda la disponibilità di un immobile il solo fatto che si verifichi la disponibilità di questo obbliga al pagamento, non si tiene conto dell'efficienza del servizio).

La distinzione da noi fatta, come tutte quelle di carattere teorico è facile a comprendersi in astratto molto più difficile se ci troviamo difronte ad una singola legge tributaria è distinguere la tassa dall'imposta, poiché c'è grande confusione terminologica. Ci sono stati casi nei quali si è contrabbandato un istituto per l'altro per una questione di convenienza come nel caso molto noto affrontato dalla Corte di Giustizia nel 1993 che riguardava le imposte indirette per la raccolta di capitali (“ tassa sulle società ” che aveva come presupposto la mera esistenza di una società, il fatto che esistesse una società determinava il pagamento di un importo, più elevato era il capitale della società maggiore era la tassa). Tale prelievo finiva per avere una incidenza decisamente alta. La legislazione comunitaria (che prevale su quella interna anche nel campo tributario, per quei settori devoluti alla comunità, le norme interne emanate dallo Stato non possono contrastare con le direttive in virtù di questa devoluzione, nella specie la direttiva c'era e vietava un tributo annuale dovuto in ragione della mera esistenza di una società di capitali. Lo spirito della direttiva era quella di rendere indifferente per il cittadino comunitario l'istituzione di una società in un paese piuttosto che in un altro, vietando l'imposta che gravi sulla mera esistenza, sulla sola esistenza → una direttiva dunque armonizzante). La Commissione Europea richiamò l'Italia che si difese sostenendo che la direttiva parlava di imposta mentre per lo Stato si trattava di una tassa (corrispettivo di un servizio pubblico), la questione giunge alla Corte di giustizia che esamina la causa e sostiene la natura dell'imposta, poiché correlare l'ammontare della tassa all'importo preteso, al capitale sociale della società, non significa chiedere un corrispettivo per l'esercizio di un servizio pubblico, che l'Italia sosteneva essere costituito dall'adempimento della registrazione nel registro delle imprese ma non era questo un servizio meritevole di tale gravosa tassazione. Dunque si trattava di un prelievo strutturato come imposta e dunque contrario alla direttiva, l'Italia fu condannata a restituire tutte le imposte mascherate da tassa, si è arrivati ad un lungo contenzioso con molteplici presentazioni di istanze di rimborso, con il provvedimento si è cercato successivamente in qualche maniera di arginare i rimborsi opponendo l'avvenuta decadenza dei termini, per evitare la falla apertasi nei bilanci dello Stato dovuta alla inesigibilità del prelievo contrastante con la direttiva. I casi di imposte ambigue sono molteplici, anche al momento dell'ingresso dell'Italia in Europa vi fu una addizionale sulle aliquote: la tassa sull'Europa, che in realtà era un aumento sull'imposta non una tassa ma una sovraimposta. In un altro periodo c'era stata la così detta tassa sulla salute (introdotta per far fronte alla spesa sanitaria) che riguardava anche lì un importo che in realtà era una imposta, la verità è che spesso si contrabbanda un istituto per un altro forzando un po' la mano, ma si deve vedere oltre le righe ed applicare le giuste norme di riferimento se è necessario reclamare questi prelievi mascherati, che in quanto tali violano le regole fondamentali.

Monopolio fiscale e contributi speciali:

Contributo-tributo speciale : non si tratta di una categoria autonoma neanche in questo caso, secondo qualcuno era qualcosa di diverso dall'imposta e dalla tassa, un ibrido, con caratteristiche di entrambi, in realtà sono casi nei quali è più difficile ricondurre l'istituto alla imposta o alla tassa ma si tratta o dell'una o l'altra, senza la necessità di introdurre una terza categoria diversa da imposta o tassa. Qualche esempio: c ontributo di utenza stradale , poi abolito, consisteva in una tassa dovuta dai soggetti che, in ragione della loro attività, oltre alla tassa di circolazione dovevano pagare un contributo di utenza stradale perché più inclini a logorare il manto stradale con i loro mezzi pesanti, l'anima era quella commutativa della tassa. Mentre la così detta tassa sulla salute ( contributo al servizio sanitario ) era una imposta perché si applicava a ciascun contribuente in ragione del suo reddito, senza che il soggetto fruisse o meno del servizio, anche se prevista in una somma piuttosto modesta si ancorava alla sua ricchezza. Tutto ciò che è catalogato come contributo o tributo speciale o è tassa o è imposta, senza terze categorie, le categorie essenziali restano due.

A questo punto la domanda sorge spontanea, abbiamo parlato di 4 cose: imposta, tassa, monopolio e contributi speciali che sono in realtà diventate due, ovvero, l'imposta e la tassa che si differenziano per il fatto che una contributiva e l'altra commutativa. Ma chi ha messo insieme queste 4 cose e le ha definite entrate tributarie? In tutti i manuali troviamo la distinzione tra imposte e tasse, dunque a cosa è dovuto questo accorpamento? Questa tipologia di entrate ha dei punti in comune ad esempio; tanto le imposte quanto le tasse rientrano nell'ambito di applicazione della riserva di legge , l' articolo 23 della costituzione afferma: “nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge”. Sono soggette alle riserva di legge sia le tasse commutative che le imposte contributive, le imposte perché la chiamata alla contribuzione deve essere fissata dalla legge (fissata dai rappresentanti) e poi c'è un profilo autoritativo anche nelle tasse, prestazioni imposte perché talvolta il servizio è fondamentale o addirittura obbligatorio il ricorso, inoltre sono imposte per le quali non si può contrattare sulla disciplina (come nel regime della tassa universitaria, il quantum innanzitutto ed il modo di erogazione del servizio è fissato dalla parte pubblica, che lo fa con legge per consentire attraverso la rappresentanza la partecipazione alla formazione della disciplina della materia). Ci sono altri aspetti che accomunano questo tipo di prestazione con qualcosa di autoritativo ad esempio particolari privilegi previsti per la riscossione delle relative somme, come le leggi che riguardano l'aggressione del patrimonio del soggetto che non paga le tasse, un credito qualificato dalle esigenze che va a soddisfare. Addirittura in passato c'era il principio del solve et repete ossia “prima paga poi eventualmente chiedi il rimborso” se il servizio non arriva poi potrai richiedere il rimborso, ma il pagamento garantirà l'afflusso e la regolarità delle entrate. Non è necessaria la creazione di una categoria concettuale ulteriore, imposta e tassa sono due cose diverse, come tali rimangano ma entrambe sono soggette alla riserva di legge, tutto il resto sono profili di differenziazione profonda già visti.

Vediamo le norme costituzionali che governano il mondo delle imposte , in particolare gli articoli 23 e 53 riguardano l'aspetto procedurale e quello sostanziale, il 23 il modo di istituzione delle imposte mediante la legge mentre l'articolo 53 la fissazione del dovere di concorrere ed i limiti a tale dovere (capacità contributiva). → Evoluzione storica della riserva di legge (in slide). Nello Stato assoluto la riserva nasce come strumento per regolare i rapporti politici tra sovrano e sudditi colpiti dai tributi istituiti dal sovrano, il quale istituisce il tributo mette l'imposta a carico dei cittadini ma anche decide quali cittadini colpire. Altro fondamentale aspetto del potere assoluto, quindi, è decidere come utilizzare il tributo ad esempio, l'imposta sul macinato che colpisce gli agricoltori può essere utilizzata a vantaggio di altri soggetti. Ciò provoca la reazione dei sudditi colpiti che in origine portò alla reclamazione in Parlamento, rivendicando il diritto all'autoimposizione, cioè i sudditi richiedono di contribuire alla decisione del tributo. Altro aspetto è il diritto al bilancio, i sudditi richiedevano di contribuire alla decisione di come reimpiegare le entrate, contribuzione alla destinazione del gettito, il principio del no taxation without representatio , i soggetti tassati hanno voce in capitolo nello stabilire i tributi. Ma è così anche adesso? In un sistema costituzionale non c'è più un sovrano che detta il tributo ma la materia è regolata con legge piuttosto che con fonte secondaria, poiché il tributo è stabilito con legge, ne discute il Parlamento (eletto dai cittadini) nel quale è presente anche la minoranza, dunque si ha un maggior pluralismo (non solo la volontà dell'esecutivo), un maggior dibattito sulla formazione, viene impedita nel sistema costituzionale la discrezionalità assoluta. La riserva di legge in concreo significa appunto che la materia è regolata con legge piuttosto che con fonte secondaria garantendo il pluralismo e la sottoposizione della legge al controllo della Corte Costituzionale (organo che per come viene eletto risente dell'indirizzo politico), che valuta la compatibilità del tributo alla carta costituzionale e le

conseguenze di una eventuale abrogazione del tributo nel bilancio dello stato. Molto spesso quando si tratta di giudicare la validità di un tributo si tiene conto anche degli effetti che questa decisione avrà sullo Stato. La riserva di legge garantisce questo, ma quale ambito di operatività ha la riserva di legge? Non ha ad oggetto ovviamente le norme comunitarie nel senso che per quel meccanismo già visto, la riserva non funziona laddove lo Stato ha deciso di attribuire la potestà legislativa ad un sistema differente, ma funziona solo all'interno di una gerarchia nella quale c'è competenza a disciplinare la materia. Per definire l'ambito di operatività dell'articolo 23 ci dobbiamo chiedere in cosa consistono le prestazioni patrimoniali imposte citate nell'articolo, queste comprendono ogni prestazione di natura patrimoniale imposta al soggetto in via autoritativa prescindendo dal consenso del soggetto, il problema particolare che si è posto è cosa significasse prestazione patrimoniale. E' richiesta una decurtazione del patrimonio a titolo definitivo? Non necessariamente. Se leggessimo l'espressione come soltanto quelle prestazioni patrimoniali che impoveriscono il soggetto in via definitiva, già sorgerebbe il dubbio se le tasse vi rientrino poiché in realtà il soggetto paga e fruisce di un servizio, oppure, supponiamo un fenomeno particolare come il prestito forzoso (ad esempio investimento obbligatorio richiesto ad ogni cittadino di una somma in titoli di Stato con la restituzione della somma dopo un certo periodo con annessi gli interessi) non sarebbe una decurtazione definitiva o comunque vera e propria, pur sempre restando una prestazione patrimoniale. La norma non parla esclusivamente di decurtazione definitiva quindi tutte le prestazioni sono sottoposte alla riserva di legge comportino o non comportino una decurtazione a titolo patrimoniale del soggetto (si ricordi l'utilità ai fini dell'esame dell'esempio del prestito forzoso, che non comporta impoverimento ma certamente deve essere sottoposto a riserva di legge). Secondo profilo da valutare è quello dell'aggettivo imposte; significa coattive o tout court (in breve) come l'imposta oppure coattive sotto il profilo dell'an, del quantum e della disciplina del rapporto (leggi come se fosse il caso della tassa). La tassa ha una disciplina autoritativa, una prestazione imposta perché non trattabile, perché fissata per legge come lo è per la disciplina dei rapporti, anche la tassa sotto questo profilo è una prestazione patrimoniale imposta. Tassa che come per l'imposta rientra come avevamo visto nell'ambito di operatività dell'articolo 23.