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Rapporto stato-chiesa, Schemi e mappe concettuali di Religione

Il rapporto tra stato e chiesa nel corso del tempo

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 08/01/2022

serena-magli
serena-magli 🇮🇹

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“QUESTIONE ROMANA”

  • Dopo il 1961, la Destra storica deve affrontare due questioni relative al Veneto e ai territori pontifici, rimasti fuori dal Regno d’Italia (Questione romana). Tutte le trattative proposte dai governi si scontrano con l’irremovibilità di papa Pio IX che trova appoggio in Napoleone III.
  • Dopo il tentativo di marciare su Roma di Garibaldi, il governo firma la Convenzione di Settembre.
  • Il papa emana il Sillabo, una raccolta di 80 proposizioni che la Chiesa condanna in modo assoluto.
  • Dopo la sconfitta di Napoleone III a Sedan, un corpo di bersaglieri entra a Roma nel 1871.
  • Il governo approva la legge delle guarentigie, ma papa Pio IX si dichiara prigioniero dello Stato Italiano e vieta a tutti I cattolici di partecipare alla vita politica (Non expedit).

ACCORDO DI VILLA MADAMA

Il 18 febbraio 1984, i Patti Lateranensi vengono modificati con l’Accordo di Villa Madama, dopo essere stati riconosciuti come validi dall’articolo 7 della Costituzione della Repubblica Italiana. I punti salienti dell’Accordo sono:

  • Neutralità religiosa dello Stato italiano;
  • Parità tra laici e chierici;
  • Riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico, che per la Chiesa è un vincolo indissolubile fino alla morte di uno dei coniugi, mentre per lo Stato può venir meno in caso di divorzio;
  • Insegnamento della religione cattolica non più obbligatorio.

BELGIO, RAPPORTO STATO CHIESA Lo Stato si mantiene neutrale, sia perché non c'è un'etica religiosa che sottostà alla legiferaziome, sia perché nei luoghi pubblici è vietata l'esposizione dei simboli religiosa.

Nessun crocefisso o cose simili nei

tribunali, nelle scuole ecc. a meno

che non abbiano un valore

artistico.

L'ora di religione e l'ora di etica

sono alternative ed entrambe

non obbligatorie.

Scontro tra Stato-Chiesa oggi

La chiesa e lo stato non sono sempre d'accordo su alcune questioni all’ordine del giorno come l'aborto, divorzio e matrimoni gay. ABORTO Il 22 maggio 1978 veniva approvata la “storica” legge 194, con la quale si riconosceva il diritto della donna a interrompere, gratuitamente e nelle strutture pubbliche, la gravidanza indesiderata. Invece nel 1995 Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Evangelium Vitae, ha ribadito che «…nessuno può autorizzare l’uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia…», arrivando a definire le leggi che autorizzano l’interruzione di gravidanza «del tutto prive di autentica validità giuridica». DIVORZIO Le cause di scioglimento del matrimonio possono essere diverse e sono definite dalla legge. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, il divorzio segue la separazione personale dei coniugi: questa può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso è un semplice accordo tra i coniugi omologato dal giudice, nel secondo invece il giudice deve intervenire in una situazione di conflitto non sanabile.Nel caso di matrimonio cattolico il vincolo resta indissolubile per la Chiesa. MATRIMONI GAY Il 31 gennaio 2017, per la prima volta in Italia, la Cassazione riconobbe con sentenza numero 2487 il primo matrimonio tra due persone dello stesso sesso. «Nel contempo, la Chiesa rammenta che Dio stesso non smette di benedire ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui siamo più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare, ma non benedice né può benedire il peccato: benedice l'uomo peccatore, affinché riconosca di essere parte del suo disegno d'amore e si lasci cambiare da Lui. Egli infatti 'ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo. Per i suddetti motivi, la Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso nel senso sopra inteso».

Articolo 8 della costituzione italiana

Libertà religiosa

• “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di

organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con

l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati

per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”

• Con l’articolo 7, questo articolo regola la professione della religione in

Italia dove, basandosi su questo articolo, possono essere professate tutte

le confessioni religiose purché si rispetti la legge italiana. La repubblica si

impegna quindi a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose