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La Protezione dei Dati Personali nell'Era Digitale: Reti, Calcolatori e Diritti, Sintesi del corso di Informatica Giuridica

Il rapporto tra diritto e tecnologia, con un focus sulla fecondazione artificiale e la protezione dei dati personali. Esplora le reti locali e world wide, la storia del trattamento dei dati personali e i relativi diritti, come quello alla riservatezza, alla conoscenza e all'accesso. Discussione sui documenti di identità elettronici, la privacy online e i nuovi approcci per disciplinare il trattamento dei dati.

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 26/05/2012

g.consonni
g.consonni 🇮🇹

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L’ERA DIGITALE
INTRODUZIONE:
Rapporto fra diritto e tecnologia: importante per affrontare temi come: fecondazione artificiale.
Che cosa è l’era digitale?
In inglese digit significa numero, noi usiamo come sistema di numerazione quella di notazione
posizionale in base 10 (decimale). Mentre quella in base 2 è quella più semplice (0 e 1).
RETE INTERNET: sistema che permette di collegare temporaneamente più di 2 dispositivi; se
invece sono collegati gli elaboratori parliamo di rete di computer (computer network).
Di solito distinguiamo:
LAN: local area network (collegano al massimo macchine collocate all’interno di un
medesimo edificio),
WAN: Wide area network (collegano calcolatori posti in sedi anche molto distanti tra loro).
La regina delle reti è internet: è una rete di reti che adoperano protocolli di comunicazione comuni.
Oggi è un’insieme di reti collegate tra loro da protocolli tecnici comuni che consentono agli utenti
di una certa rete di comunicare con utenti di un’altra rete o di utilizzare servizi propri di questa.
Il protocollo di comunicazione comune di base è denominato Tcp/Ip: Trasmission control protocol/
Internet protocol, costituito da un insieme di regole pubbliche, aperte a tutti (open system).
Il Tcp/Ip definisce una unità di trasmissione dati e le regole da seguire per trasmettere quella unità
in una particolare rete.
Internet si struttura su più livelli:
applicativo,
del trasporto e
della spedizione dei pacchetti.
NIR: Network information retrival cioè software di navigazione, quello più diffuso è WWW: World
Wide Web con architetture ipertestuali. I NIR hanno propri protocolli di comunicazioni. Quello del
Web è denominato http (HyperText transfer protocol) è un protocollo applicativo.
DAL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ALLA COMPUTER PRIVACY:
In Italia il problema della riservatezza si è posto nel secondo dopoguerra in relazione alla
divulgazione di fatti interenti alla sfera personale di personaggi famosi. A metà degli anni ’70 il dir.
Alla riservatezza trova pieno riconoscimento nel ns ordinamento; in quel momento il contenuto del
dir. Alla riservatezza era uguale al diritto ad essere lasciati soli.
Par.1
I calcolatori inizialmente, anni ’70, erano molto costosi e di conseguenza solo la PA poteva
permetterseli con il rischio di un controllo governativo e quindi col rischio di discriminazioni legate
alla raccolta dei dati (dati sensibili).
Anni ’80: i computer costano meno e diventano poco ingombranti, possono essere anche utilizzati
da grandi imprese private (banche).
Metà anni ’90: emanazione della legge italiana sul trattamento dei dati personali. I computer
costano meno e sono presenti in molte case. La legge italiana può essere annoverata tra quelle del
terzo gruppo. Anche l’UE è intervenuta nel settore con la direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24/10/95 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
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Scarica La Protezione dei Dati Personali nell'Era Digitale: Reti, Calcolatori e Diritti e più Sintesi del corso in PDF di Informatica Giuridica solo su Docsity!

L’ERA DIGITALE

INTRODUZIONE:

Rapporto fra diritto e tecnologia: importante per affrontare temi come: fecondazione artificiale.

Che cosa è l’era digitale? In inglese digit significa numero, noi usiamo come sistema di numerazione quella di notazione posizionale in base 10 (decimale). Mentre quella in base 2 è quella più semplice (0 e 1).

RETE INTERNET: sistema che permette di collegare temporaneamente più di 2 dispositivi; se invece sono collegati gli elaboratori parliamo di rete di computer (computer network).

Di solito distinguiamo:

  • LAN: local area network (collegano al massimo macchine collocate all’interno di un medesimo edificio),
  • WAN: Wide area network (collegano calcolatori posti in sedi anche molto distanti tra loro).

La regina delle reti è internet: è una rete di reti che adoperano protocolli di comunicazione comuni. Oggi è un’insieme di reti collegate tra loro da protocolli tecnici comuni che consentono agli utenti di una certa rete di comunicare con utenti di un’altra rete o di utilizzare servizi propri di questa. Il protocollo di comunicazione comune di base è denominato Tcp/Ip: Trasmission control protocol/ Internet protocol, costituito da un insieme di regole pubbliche, aperte a tutti (open system). Il Tcp/Ip definisce una unità di trasmissione dati e le regole da seguire per trasmettere quella unità in una particolare rete. Internet si struttura su più livelli:

  • applicativo,
  • del trasporto e
  • della spedizione dei pacchetti.

NIR: Network information retrival cioè software di navigazione, quello più diffuso è WWW: World Wide Web con architetture ipertestuali. I NIR hanno propri protocolli di comunicazioni. Quello del Web è denominato http (HyperText transfer protocol) è un protocollo applicativo.

DAL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ALLA COMPUTER PRIVACY:

In Italia il problema della riservatezza si è posto nel secondo dopoguerra in relazione alla divulgazione di fatti interenti alla sfera personale di personaggi famosi. A metà degli anni ’70 il dir. Alla riservatezza trova pieno riconoscimento nel ns ordinamento; in quel momento il contenuto del dir. Alla riservatezza era uguale al diritto ad essere lasciati soli.

Par.

I calcolatori inizialmente, anni ’70, erano molto costosi e di conseguenza solo la PA poteva permetterseli con il rischio di un controllo governativo e quindi col rischio di discriminazioni legate alla raccolta dei dati (dati sensibili). Anni ’80: i computer costano meno e diventano poco ingombranti, possono essere anche utilizzati da grandi imprese private (banche). Metà anni ’90: emanazione della legge italiana sul trattamento dei dati personali. I computer costano meno e sono presenti in molte case. La legge italiana può essere annoverata tra quelle del terzo gruppo. Anche l’UE è intervenuta nel settore con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/10/95 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali e con la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/12/97 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Abbiamo:

  • canonizzazione di princ. gen. in ordine alle modalità del trattamento: i dati personali oggetto di trattamento devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza,
  • (^) riconoscimento in capo ai titolari dei dati di posizioni tutelate riconducibili ai seguenti diritti: - diritto di conoscenza, - diritto di accesso ai dati, - diritto di modifica e aggiornamento di dati incompleti o obsoleti, - diritto all’oblio e - diritto di opporsi al trattamento,
  • disciplina specifica dei dati sensibili.

Par.

Facciamo rif. ai:

  • cookies e
  • log.

COOKIES: file di piccole dimensioni che contengono info di base relative ad un utente in relazione ad un server. LOG: file di testo in cui viene registrata e documentata l’attività di applicazioni software installate su un computer. E’ autenticamente generato presso il fornitore di accesso ad Internet (provider) e documenta tutta l’attività che il singolo navigatore ha svolto sulla rete durante il collegamento. Il gestore quindi può conoscere quanti sono i visitatori, da dove arrivano, cosa fanno, etc..

Par.

COMMERCIO ELETTRONICO:

con il commercio elettronico però i clienti si sentono poco sicuri. Chi raccoglie i dati non è animato dall’obiettivo di discriminare qualcuno ma servire meglio i clienti.

Par.

Raccomandazione del Consiglio d’Europa n° (99) 5; esso è importante perché:

  1. si rivolge agli attori principali di Internet: navigatori-utenti,
  2. contiene guide-lines: suggerimenti rivolti ad entrambe le categorie,
  3. quest’ultime possono essere ricondotte in CODICI DI CONDOTTA.

Par.

La raccomandata sceglie come interlocutori, non i soggetti tradizionali, ma quelli direttamente interessati.

Importante riferire una certa volontà ad un soggetto determinato, si deve essere certi del contenuto della volontà e si deve poter contare sul fatto che quella volontà resti inalterata nel tempo.

Par.2:

La CARTA: rende stabile ed immodificabile il messaggio, facilita la sua conservazione e circolazione e agevola la sottoscrizione ed il segno che imputa a qualcuno il messaggio stesso; vi è quindi un legame indissolubile fra documento e supporto cartaceo proprio perché vi è l’esistenza nel doc. di una parte materiale contrapposta al contenuto immateriale e il doc. è una cosa.

DOCUMENTO: è una cosa (materiale).

Par.

L. n° 59 del 1997: sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge gli atti, dati e doc. formati dalla PA e dai privati con strumenti informatici e telematici. Le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale, dei doc. informatici sono state fissate nel ’99. Importante anche la direttiva 1999/93/CEE relativa alle firme elettroniche.

Il doc. informatico sottoscritto con firma digitale fa piena prova fino a querela di falso. Il doc. informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questo dichiarato. La data e l’ora di trasmissione o di ricezione di un doc. informatico sono opponibili ai terzi. Trasmissione doc. informatico per via telematica è = alla notificazione per mezzo della posta.

Par.

Sottoscrizione: attesta la volontà dell’autore di far proprio il contenuto del doc.. Nel 1997 è stata introdotta nel ns Paese la firma digitale ed è il risultato della proc. informatica della validazione basata su un sist. di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un doc. informatico o un’insieme di doc. informatici. Nella coppia di chiavi asimmetriche, quella privata è destinata ad essere conosciuta dal solo sogg. titolare, mentre quella pubblica è destinata ad essere resa di dominio pubblico. Un algoritmo genera i 2 elementi che sono utilizzabili per ottenere una serie di risultati. Il mittente può cifrare il doc. con la chiave pubblica del destinatario, facendo acquisire a quest’ultimo la certezza in ordine alla segretezza del doc., poiché è l’unico a poterlo decifrare con la propria chiave privata. Il mittente può anche cifrare il doc. con la propria chiave privata dando al destinatario la garanzia in ordine alla provenienza del messaggio. Il doc. può essere cifrato dal mittente con la propria chiave privata e con quella pubblica del destinatario. Il certificatore in particolare garantisce 3 cose:

  1. corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e sogg. titolare cui essa appartiene,
  2. l’identità del sogg. titolare della chiave,
  3. (^) il periodo di validità della chiave.

DIFFERENZE fra FIRMA AUTOGRAFA e FIRMA DIGITALE:

  • modalità: è frutto di un’associazione fra soggetto e chiave,
  • criterio di imputazione: la firma digitale deve essere ripudiabile,
  • sogg. coinvolti: per poter apporre la firma digitale è necessaria l’esistenza di un terzo esterno, di elementi di affidabilità e di sicura indipendenza,
  • ruolo dei tecnici,
  • contenuti e fonte.

TITOLI DI CREDITO: DEMATERIALIZZAZIONE

Par.

TITOLI di CREDITO: incorporare un diritto di credito in un bene materiale (la carta).

Par.

STRUMENTI FIN.: sono una serie di titoli di massa.

DEMATERIALLIZZAZIONE degli STRUM. FIN.: 2 tappe:

  1. quella di secondo livello cioè la dematerializzazione della sola circolazione dei titoli di credito e
  2. quella di primo livello cioè il doc. cartaceo scompare del tutto, il titolo viene sostituito da mere iscrizioni contabili.

GESTIONE ACCENTRATA di STRUM. FIN. DEMATERIALIZZATI: prevede 4 sogg.:

  1. l’emittente,
  2. la società di gestione accentrata,
  3. l’intermediario ed
  4. il titolare.

La società di gestione accentrata apre per ogni mittente un conto (possibile che esso sia suddiviso da sottoconti); uno per ciascuno degli strum. fin.. Il trasferimento degli strum. fin. de materializzati e l’es. dei relativi diritti patrimoniali possono essere effettuati tramite intermediari autorizzati.

Titoli cartacei sostituiti da iscrizioni o registrazioni, si verificano situazioni di legittimità e di titolarità, l’es. dei diritti avviene solo tramite intermediari autorizzati, trasferimento della legittimazione dei titoli dematerializzati avviene secondo una unica legge di circolazione, cambiano le modalità di imposizione dei vincoli e sono annullate le questioni originate da smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo.

PUBBLICITA’ IMMOBILIARE E CIRCOLAZIONE DEI BENI:

Il diritto si serve della tecnologia per raggiungere determinati obiettivi. In Italia sono importanti 2 elementi:

  1. princ. consensualistico e
  2. impostazione a base personale del sistema di pubblicità.

Par.

1985: meccanizzazione dei registri mobiliari tramite la L. n° 52 dello stesso anno. Il passaggio dalla carta al bip ha determinato un mutamento di molti istituti. Per quanto riguarda la pubblicità immobiliare l’era digitale ha portato:

La moneta digitale segna la fine della sovranità monetaria.

Par.

Raccomandazione 97/489/CE della Commissione del 30/07/1997; la direttiva definisce come moneta elettronica: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione dei fondi, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dell’emittente. L’emissione di moneta elettronica è riservata soltanto agli enti creditizi e agli istituti di moneta elettronica. Princ. cardine del sistema è quello della rimborsabilità.

Decollo moneta digitale:

  • idoneità giuridica dello strumento ed estinguere le obbligazioni,
  • funzionamento efficiente dei meccanismi tecnici,
  • lotta agli abusi.

COMMERCIO ELETTRONICO:

Art. 11 del d.p.r 445/2000: i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente Testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Rif. al D.Lgs del 1992 n° 50 che estendeva le disposizioni in materia di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, affidandone quindi, implicitamente, la validità. Tale decreto si applica ai contratti tra operatore commerciale e consumatore riguardanti la fornitura di beni o la prestazioni di servizi. La possibilità’ di stipulare contratti telematici porta all’introduzione del diritto di recesso.

DIRETTIVA 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/1997 attuata in Italia con il D.Lgs del 1999: disciplina i contratti aventi per oggetto: beni e servizi stipulati tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che impiega una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto medesimo. Una delle tecniche di comunicazione è la POSTA ELETTRONICA.

Cardini dell’intervento normativo:

  • obbligo di fornire al consumatore una serie di informazioni,
  • il diritto del consumatore a ricevere conferma per iscritto o su un altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, tutte le informazioni dinanzi richiamate, prima o al moneto dell’esecuzione del contratto,
  • il divieto di servire beni o servizi al consumatore in mancanza di previa ordinazione,
  • inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (per i reati civili inerenti all’applicazione di tale decreto),
  • i diritti riconosciuti al consumatore sono irrinunciabili.

E’ stata poi emanata una nuova normativa dall’UE con lo scopo di stabilire un quadro gen. Chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico del mercato interno: è la DIRETTIVA 200/31/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8/06/2000. Gli istituti presi in considerazione in questa direttiva sono:

  • informazioni sui prestatori di servizi: difficoltà di avere certezza circa la reale identità e la qualifica del sogg. Che vende beni e/o servizi,
  • comunicazioni commerciali,
  • contratti per via elettronica: gli stati membri devono provvedere che il prestatore fornisca in modo chiaro le informazioni su: - varie fasi del tecniche della conclusione del contratto, - modalità di archiviazione ed accesso al contratto concluso, - mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine, - le lingue a disposizione per concludere un contratto.
  • (^) (gli stati membri provvedono affinché si applichino i seguenti principi),
  • responsabilità degli intermediari: esenzione di responsabilità del fornitore qualora la trasmissione di informazioni via reti di comunicazione se il fornitore di servizi svolge un ruolo passivo consistente nel trasportare le informazioni per conto di terzi (destinatari del servizio). Gli stati membri devono provvedere affinché nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consiste nel trasmettere informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia resp. delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
  • (^) non di origine alla trasmissione,
  • non selezioni il destinatario della trasmissione,
  • non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. La resp. è esclusa se il provider si limita a fornire i cavi e a trasportare i bit.

Codici di condotta: gli stati membri devono intervenire con leggi da emanare per perseguire gli obiettivi di volta in volta indicati.

Par.

TRADING ON-LINE:

utilizzo di internet quale canale di contatto della clientela per l’esecuzione dei servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini. Tale fenomeno pone dei problemi.

La Consob, con la comunicazione del D.Lgs n° DI/30396 del 200, ha chiarito che la conclusione del contratto potrà avvenire via internet ove sia effettivamente realizzabile la firma digitale. La Consob ha chiarito le circostanze necessarie per presumere che un det. sito web non promuova in Italia e le circostanze in presenza delle quali si può presumere che il sito promuova in Italia.

Gli intermediari che prestano servizi di trading on-line devono dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire il rispetto dell’obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori.

Par.

Rifkin: def. di mercato, sec XII: spazio fisico in cui venditori trovano merci e bestiame. Fine sec. XVIII: mercato: ogni legame con qualsiasi riferimento geografico ed era utilizzato per descrivere il processo di compravendita dei beni.

L’avvento della rete: Conseguenze:

  • individuazione dell’approccio più efficiente per disciplinare il commercio elettronico,
  • divario digitale: frattura sociale che le moderne tecnologie digitali causano fra loro che hanno accesso ai nuovi strumenti di formazione e di comunicazione, con la capacità di
  1. produttore,
  2. esperto del contenuto,
  3. progettista multimediale,
  4. grafico,
  5. informatico e
  6. implementatore.

Le potenzialità creative sono accresciute (delle macchine stesse). Le nuove tecnologie ridefinisco il rapporto fra autore e fruitore della stessa. Il lettore diventa protagonista come l’autore perché può scegliere come proseguire nella lettura.

La digitalizzazione permette di creare nuovi contenuti attraverso combinazioni diverse. La possibilità di combinazione è infinita. Il dir. d’autore dell’era digitale deve tutelare i dir. degli autori evitando in ogni caso di creare ostacoli all’utilizzo degli elementi di base che possono far raggiungere nuovi risultati.

SAMPLING: incorporazione di opere registrate in precedenza in nuove composizioni musicali, ciò permette agli artisti di manipolare elettronicamente brani già esistenti, il fenomeno interessa anche opere audiovisive. Il codice digitale di un determinato brano musicale incorpora quel cod. in una nuova composizione musicale o al fine di combinare o manipolare quel cod. binario per creare una nuova composizione musicale.

BANCHE di DATI: nuove tecnologie digitali garantiscono una copia veloce e poco costosa della raccolta dei dati. La direttiva comunitaria 96/9/CE mira a dare una doppia protezione. Per i database che non hanno nulla di originale viene creato il diritto SUI GENERIS (diritto in capo all’investitore sull’estrazione e reimpiego dei dati).

Nuove tecnologie: si affermano i modelli di copyright che presuppongono l’esistenza degli intermediari. La rete ha ampliato il mercato delle opere creative sotto un duplice profilo: spaziale e quantitativo. Rif. DIRETTIVA n° 2001/29/CE del Parlamento eu e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del dir. d’autore e dei dir. connessi nella società dell’informazione: la tecnologia crea gli strumenti per aggirare la tutela giuridica apprestata nei diversi contesti ma la stessa può anche divenire uno strumento di protezione degli interessi coinvolti. Iniziative per la protezione dei diritti d’autore sulle opere digitali:

  • identificatori e sistemi di marchiatura,
  • (^) secure digital music initiative foundation,
  • digital object identifier system.

Il diritto dell’era digitale:

DIRITTO DELL’ERA DIGITALE:

Ogni singolo computer interconnesso con Internet ha un unico indirizzo, denominato INDIRIZZO INTERNET o INDIRIZZO IP: è un num. a 32 bit; ogni computer della rete è identificato da un num., gli indirizzi numerici sono gestibili dalle macchine.

SISTEMA FQDN: FULLY QUALIFIED DOMAIN NAME:

Sistema che individua i computer interconnessi nella rete. E’ un sistema basato sui domini; es.: Host.second level domain (SLD) e Top level domain (TLD). Viene indicata la macchina host, poi l’organizzazione in cui è inserita cioè il dominio principale. Il dominio di livello principale (TLD) è di tipo generico quando individua il tipo di organizzazione cui appartiene l’host. Quindi l’indirizzo IP e l’indirizzo basato sui domini sono intercambiabili. DNS (domain name system) indica un database distribuito di informazioni che traduce i nomi di dominio in num. IP. I gestori delle reti devono ottenere un indirizzo IP cui corrisponde un nome di dominio. Tale att. prende il nome di registrazione. La registrazione di un nome a dominio consiste bell’assegnazione di un nome unico a livello globale. I nomi di dominio devono essere unici a livello mondiale: necessaria una registrazione. Tanto gli indirizzi num. IP quanto gli indirizzi basati sui nomi dei domini non vengono decisi arbitrariamente ma assegnati da apposite autorità.

I domini generici sono attribuiti da organismi accreditati da ICANN, per la gestione dei TDL è stato istituito un root server system: è formato da 13 file server che contengono i database di tutti i TLD.

Globalizzazione del diritto: la rivoluzione digitale è fattore e prodotto.

CRISI DELLA NOZIONE di SOVRANITA’: tale crisi è stata determinata dall’avvento della rete. TERRITORIO VS. STATUS: la dinamica della rete accredita l’idea di un dir. basato sulla qualità/ sullo status dei soggetti. Il soggetto appare vincolato a det. regole perché fa parte ad una comunità virtuale e indipendentemente dal luogo fisico sul quale si trova ad operare nel mondo reale. MODELLO PIU’ ADATTO PER IL GOVERNO DELLA RETE: bisogna individuare i soggetti più idonei a porre le norme e le tipologie di norme più efficaci.

Par.

CYBERCRIME: elaborato dal Consiglio d’Europa e sottoscritta dagli Stati a Budapest. Tale convenzione è un trattato internazionale sui reati commessi via Internet o altre reti di computer e si occupa principalmente di: violazione di copyright, frodi telematici, pedofilia, etc..

Par.

DEMATERIALIZZAZIONE: sequenza di bit che rilevano in quanto costitutivi di beni o di rapporti. Gli strumenti fin. de materializzati non possono più essere rappresentati da titoli cartacei. I titoli sono sostituiti da iscrizioni o registrazioni contabili presso una società di gestione accentrata.

CONTRATTO E TECNICA:

Par.

/

Par.

I software applicativi i protocolli sono sequenze 0 e 1. Una negoziazione sulla rete è sicura perché un protocollo di comunicazione viene creato per garantire la sicurezza. Tecnica come tutela, tutela di determinati interessi.

METODI ALTERNATIVI:

EEJ-NET: rete extragiudiziale europea.