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Riassunto comparato Svizzera, Appunti di Diritto Costituzionale Italiano E Comparato

Riassunto di diritto costituzionale comparato della Svizzera

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 25/02/2017

Adry040594
Adry040594 🇮🇹

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LA SVIZZERA.
1. Un patto secolare di alleanza.
Nel 1291 le comunità di tre vallate a nord del San gottardo (Uri, Svitto, Untervaldo),
stipularono il PATTO DEL GRUTLI, ossia un'alleanza militare a scopo difensivo
contro le forze straniere; questa prima unione inaugurò un processo aggregativo che
continua fino ai nostri giorni. L'attuale assetto politico e istituzionale della Svizzera si è
poi consolidato soprattutto a partire dal XIX secolo, quando Napoleone, con L'ATTO
DI MEDIAZIONE del 1803 ne riconobbe l'intrinseca configurazione cantonale e
confederale. Con il PATTO DEL 7 AGOSTO 1815, si consolida tra i cantoni una
confederazione di stati sovrano, dotati di un istituzione centrale chiamata DIETA, la
quale possedeva dei poteri molto limitati in ambito politico, mentre il Congresso di
Vienna nello stesso anno sanciva gli attuali confini politico-territoriali svizzeri. A partire
dal 1830 si diffondono idee liberali che trovano spazio soprattutto tra i Cantoni, in
particolare in quelli protestanti e industriali, nel periodo della c.d. RIGENERAZIONE;
questi adottarono nuove costituzioni che consacravano il principio della separazione dei
poteri, i diritti fondamentali e alcuni strumenti di democrazia diretta, sostenendo un
modello statunitense di Confederazione. Tuttavia i Cantoni liberali ebbero dei contrasti
con i Cantoni conservatori. Le tensioni sfociarono in un conflitto militare nel 1847 che
vide vittoriosi i liberali e l'affermazione del progetto federale suggellato nella
Costituzione del 1848. Questa Carta costituzionale disegnava l'architettura di un nuovo
Stato, di natura federale. Fu introdotto un bicameralismo ispirato al modello statunitense,
mentre il potere esecutivo venne affidato a un organo collegiale, in cui ciascun membro
era a capo di un dipartimento. Questa Costituzione si dimostrava sensibile anche alle
istanze della democrazia diretta che, insieme al federalismo, costituiscono uno dei tratti
peculiari dell'ordinamento elvetico, prevedendo l'iniziativa popolare per la revisione
totale della Carta e il referendum. Nel 2000 è entrata in vigore una nuova Costituzione,
mentre nel 2008 vi è stata un'ampia riforma della perequazione finanziaria e del riparto
delle competenze tra Confederazione e Cantoni. La Svizzera seppur viene definita una
Confederazione, ha la forma dello Stato Federale.
1. LO STATO FEDERALE SVIZZERO.
1. Principali caratteristiche del federalismo elvetico.
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LA SVIZZERA.

  1. Un patto secolare di alleanza.

Nel 1291 le comunità di tre vallate a nord del San gottardo (Uri, Svitto, Untervaldo), stipularono il PATTO DEL GRUTLI, ossia un'alleanza militare a scopo difensivo contro le forze straniere; questa prima unione inaugurò un processo aggregativo che continua fino ai nostri giorni. L'attuale assetto politico e istituzionale della Svizzera si è poi consolidato soprattutto a partire dal XIX secolo, quando Napoleone, con L'ATTO DI MEDIAZIONE del 1803 ne riconobbe l'intrinseca configurazione cantonale e confederale. Con il PATTO DEL 7 AGOSTO 1815, si consolida tra i cantoni una confederazione di stati sovrano, dotati di un istituzione centrale chiamata^ DIETA, la quale possedeva dei poteri molto limitati in ambito politico, mentre il Congresso di Vienna nello stesso anno sanciva gli attuali confini politico-territoriali svizzeri. A partire dal 1830 si diffondono idee liberali che trovano spazio soprattutto tra i Cantoni, in particolare in quelli protestanti e industriali, nel periodo della c.d. RIGENERAZIONE; questi adottarono nuove costituzioni che consacravano il principio della separazione dei poteri, i diritti fondamentali e alcuni strumenti di democrazia diretta, sostenendo un modello statunitense di Confederazione. Tuttavia i Cantoni liberali ebbero dei contrasti con i Cantoni conservatori. Le tensioni sfociarono in un conflitto militare nel 1847 che vide vittoriosi i liberali e^ l'affermazione^ del^ progetto^ federale^ suggellato^ nella Costituzione del 1848. Questa Carta costituzionale disegnava l'architettura di un nuovo Stato, di natura federale. Fu introdotto un bicameralismo ispirato al modello statunitense, mentre il potere esecutivo venne affidato a un organo collegiale, in cui ciascun membro era a capo di un dipartimento. Questa Costituzione si dimostrava sensibile anche alle istanze della democrazia diretta che, insieme al federalismo, costituiscono uno dei tratti peculiari dell'ordinamento elvetico, prevedendo l'iniziativa popolare per la revisione totale della Carta e il referendum. Nel 2000 è entrata in vigore una nuova Costituzione, mentre nel 2008 vi è stata un'ampia riforma della perequazione finanziaria e del riparto delle competenze tra Confederazione e Cantoni. La Svizzera seppur viene definita una Confederazione, ha la forma dello Stato Federale.

  1. LO STATO FEDERALE SVIZZERO.
    1. Principali caratteristiche del federalismo elvetico.

Dal 1848 la forma di Stato federale costituisce uno dei pilastri del sistema politico- costituzionale della Svizzera in quanto ha saputo garantire la coesistenza di molte comunità linguistiche, culturali e religiose. Dal 1848 con il passare del tempo si è venuto a rafforzare la collaborazione tra Cantoni e Confederazione, per poi accentuare, in tempi più recenti, i profili di un vero e proprio FEDERALISMO DI ESECUZIONE. La forma di Stato svizzera rivela innanzitutto i caratteri di un federalismo cooperativo e “di partecipazione”, i cui principi ispiratori sono indicati nella Costituzione federale, la quale si richiama a un principio generale di collaborazione e aiuto reciproco tra Cantoni e Confederazione nell'adempimento dei rispettivi compiti e, inoltre, a un dovere di rispetto. La Costituzione federale stabilisce inoltre la necessaria partecipazione dei Cantoni all'elaborazione delle decisioni federali, in particolare all'elaborazione del diritto. A partire dagli anni '50 del XX secolo, si è venuto a garantire un potenziamento del ruolo cantonale nell'attuazione ed esecuzione delle politiche federali, garantendo così ai Cantoni MASSIMA LIBERTà D'AZIONE, ma anche la possibilità di concordare con la Confederazione degli obiettivi da raggiungere. Il federalismo di esecuzione si armonizza quindi con quello cooperativo.

  1. I Cantoni.

La Confederazione elvetica è composta da 26 Cantoni elencati nell'art. 1 della Costituzione; il termine “cantone” viene dal francese e si è imposto a partire dal XVIII secolo per indicare gli enti territoriali che compongono la confederazione. I Cantoni sono molto eterogenei per dimensioni e caratteristiche del territorio, densità di popolazione, identità linguistiche e religiose. Nella maggior parte dei Cantoni si parla una lingua sola, ma in alcuni si parla anche due lingue e, nei Grigioni le lingue sono addirittura tre: tedesco, italiano, lingua romancia. L'art. 70 precisa che le lingue ufficiali sono:^ tedesco, francese e italiano. Il Cantone è definito come l’elemento base della struttura federale svizzera. Le modifiche territoriali tra Cantoni non necessitano di una revisione della Costituzione, ma richiedono il consenso delle popolazioni e dei Cantoni interessati e l'approvazione con decreto da parte del Parlamento. Il federalismo è basato sull'uguaglianza tra i Cantoni, i quali, nonostante forti differenze di dimensioni territoriali, demografiche e socio economiche, possiedono tutti le stesse competenze e si trovano in una posizione di parità. L'unica differenza è che i Cantoni chiamati SEMI-CANTONI (ossia più piccoli) hanno solo un parlamentare al Consiglio degli Stati invece che due come gli altri Cantoni.

  • la Confederazione emana i principi relativi all’armonizzazione delle imposte dirette;
  • anche i Comuni hanno una loro autonomia fiscale a livello locale.
  • Esiste un sistema di perequazione finanziaria che prevede trasferimenti finanziari tra i vari Cantoni – dai ricchi ai poveri -. 1. IL FEDERALISMO COOPERATIVO ELVETICO. 1. L’obbligo di cooperazione e lealtà federale.

Il titolo III della Costituzione federale prevede un principio di collaborazione e aiuto reciproco fra Confederazione e Cantoni nell’adempimento dei rispettivi compiti di tipo amministrativo e giudiziario, e un dovere di rispetto e reciproca assistenza. In caso di contrasto, Confederazione e Cantoni debbono ricorrere in primo luogo alla negoziazione e mediazione. Il principio di lealtà federale è un principio non scritto ma che si è affermato progressivamente grazie anche alla giurisprudenza del tribunale federale, che ha risolto numerose controversie competenziali.

2.4.2.0 La partecipazione dei Cantoni al processo decisionale federale.

La Costituzione traccia un FEDERALISMO DI PARTECIPAZIONE quando afferma il coinvolgimento cantonale all’elaborazione delle decisioni federali; ciò rende possibile un azione coordinata tra i diversi livelli di governo; la partecipazione può avvenire in maniera diretta; o in maniera indiretta attraverso il Consiglio degli Stati, organo rappresentativo dei Cantoni.

2.4.2.1 Il Consiglio degli Stati e il bicameralismo.

L'Assemblea federale, organo legislativo della Confederazione, si compone di due Camere parlamentari:

  • CONSIGLIO NAZIONALE, rappresentativo del popolo svizzero. È composto da 200 deputati eletti a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni cantone forma un circondario elettorale e i seggi sono ripartiti tra i Cantoni in base alla loro popolazione. Ogni cantone ha diritto ad almeno un seggio.
  • CONSIGLIO DEGLI STATI, organo di rappresentanza dei Cantoni. È composto da 46 deputati; ogni Cantone elegge 2 deputati, i semi-Cantoni solo

uno. La Costituzione non fissa la durata in carica dei membri che è stabilita dai singoli Cantoni.

Le due Assemblee hanno gli stessi poteri secondo i principi del bicameralismo perfetto.

  1. La revisione costituzionale.

La costituzione individua e differenzia le revisioni costituzionali PARZIALI E TOTALI. I Cantoni sono chiamati, insieme al corpo elettorale, ad approvare qualsiasi revisione della Costituzione sia totale che parziale. L'entrata in vigore di ogni riforma della Costituzione è soggetta a referendum; si tratta di un REFERENDUM OBBLIGATORIO nel quale la revisione costituzionale deve ottenere il consenso della maggioranza dei Cantoni e di quella dell'intero corpo elettorale federale, secondo lo schema della c.d. DOPPIA MAGGIORANZA. La necessità del voto cantonale garantisce il peso anche dei cantoni più piccoli. La vera peculiarità della revisione costituzionale elvetica consiste nel peso attribuito alla partecipazione popolare e in particolare al peso del principio di sovranità popolare e agli istituti di democrazia diretta. Il corpo elettorale ha il diritto di iniziativa di revisione costituzionale ed è chiamato a pronunciarsi anche nell'avvio di una procedura di revisione costituzionale.

  1. Consultazione, iniziativa legislativa e referendaria.

La Confederazione informa e consulta i Cantoni delle sue iniziative legislative; i pareri dei Cantoni non vincolano la federazione, ma hanno un rilevante peso politico. I Cantoni vengono infatti consultati nella preparazione delle leggi federali, e svolgono un ruolo rilevante soprattutto nella loro qualità di principali esecutori del diritto federale. Possono indire un referendum su una legge federale condizionando quindi l’operato della Confederazione. Ogni Cantone è titolare di iniziativa legislativa federale.

  1. La collaborazione intercantonale.

La CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI è un organo attivo dal 1933 finalizzato ad organizzare e promuovere la collaborazione intercantonale. Nel tempo la Conferenza si è fatta sempre più portavoce unitario degli interessi cantonali e ha gradualmente aumentato il suo peso politico, svolgendo un ruolo rilevante nella discussione sulla revisione costituzionale del 1999, ma anche divenendo l'organo

qualifica di Capo dello Stato spetti all'intero Consiglio, il quale ha sia funzione di governo, sia di Capo dello Stato. Il Consiglio federale è titolare dell'iniziativa legislativa, nonché di competenze normative e di esecuzione della legislazione federale. Elabora il piano finanziario, il progetto di preventivo e il consuntivo della Confederazione. Cura gli affari esteri; tutela la sicurezza, l'indipendenza e neutralità della Svizzera. In casi urgenti può mobilitare le truppe; provvede alle relazioni tra Confederazione e Cantoni.

  1. Rapporti tra Legislativo ed Esecutivo.

Assemblea e Consiglio federale NON SONO LEGATI da alcun rapporto di fiducia; per cui l'esecutivo non può essere revocato dal Parlamento il quale non ha NESSUNO STRUMENTO per revocare o obbligale alle dimissioni il Consiglio prima della sua scadenza. Parallelamente, anche l'Assemblea non può essere sciolta anticipatamente: questi fattori rivelano i caratteri di una forma di governo che si ispira a una separazione dei poteri marcata, su modello americano. Il sistema di governo svizzero viene definito forma di GOVERNO DIRETTORIALE, poiché il Consiglio federale, in quanto organo più ristretto, ha una maggiore capacità di perseguire con più efficacia e omogeneità l'indirizzo politico. Il Consiglio è notevolmente stabile grazie al PRINCIPIO DELL'IRREVOCABILITà ma anche per la continuità del mandato dei Consiglieri e il rapporto costante delle coalizioni politiche. La dottrina svizzera insiste sull'esistenza di un sistema di CHECKS AND BALANCES, ossia un sistema nel quale non è presente una preminenza di un organo sull'altro, ma un rapporto di continua e necessaria collaborazione. Si parla di una guida duale del sistema: l’Assemblea svolge un ruolo legislativo, mentre il Consiglio un ruolo esecutivo, il tutto in un sistema di mediazioni consensuali e ampie convergenze che garantiscono stabilità.

  1. Il sistema politico.

Dal 1959 il Governo svizzero è stato sempre formato dai quattro partiti principali: Partito liberale-radicale, Partito socialista, Partito popolare democratico, Unione democratica di centro. Si tratta di una integrazione dei principali schieramenti politici che rappresentato circa 80% dell’elettorato; questo garantisce stabilità. Essi concorrono a determinare l'indirizzo politico del governo secondo il sistema della c.d. CONCORDANZA. Il sistema politico svizzero è stabile e rivela un impostazione fortemente consociativa, basata sulla

spartizione del potere politico tra i maggiori partiti e sulla continua ricerca di soluzioni di compromesso. Il sistema svizzero ha integrato progressivamente nel Governo le maggiori forze di opposizione, le quali, grazie ai numerosi istituti di democrazia diretta, avrebbero potuto ricorrere ad essi rischiando di vanificare il lavoro parlamentare.

  1. Gli istituti di democrazia diretta.

L'ordinamento giuridico svizzero da una particolare importanza al principio di SOVRANITà POPOLARE, infatti prevede molti istituti di democrazia diretta, i quali vengono spesso utilizzati. Praticamente in nessuno altro Stato la partecipazione democratica del corpo elettorale è cosi ampia come in Svizzera. Nelle Costituzioni cantonali sono^ disciplinate^ svariate^ tipologie^ di COSULTAZIONI REFERENDARIE. In tutti i Cantoni è previsto il Referendum obbligatorio per le revisioni costituzionali, in quanto imposto dalla Costituzione federale. Sono inoltre disciplinati il Referendum in materia legislativa e il Referendum in materia finanziaria; il Referendum riguardante tipologie di trattati intercantonali. A livello federale, il^ corpo elettorale^ viene a operare come organo dello Stato federale, potendo in alcuni casi persino contrapporsi al Parlamento federale nell'ambito di una revisione parziale della Costituzione; infatti l'Assemblea federale esercita il potere supremo della Confederazione “fatti salvi i diritti del Popolo”.

Tra gli istituti di democrazia diretta federali, vi sono:

  • REFERENDUM OBBLIGATORIO: riguarda le modifiche costituzionali, ma anche l'adesione a organizzazioni sovranazionali e leggi federali dichiarate urgenti superiori a un anno, prive di base costituzionale. Gli atti sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti del copro elettorale e della maggioranza dei Cantoni, in base alla c.d. “doppia maggioranza”.
  • REFERENDUM FACOLTATIVO: per quanto riguarda le leggi federali, i decreti federali, le leggi federali dichiarate urgenti e con validità superiore a un anno, alcune tipologie di trattati internazionali. Non è richiesta la doppia maggioranza, ma soltanto l'approvazione da parte del popolo.

Quando il referendum obbligatorio viene approvato, entra in vigore automaticamente ciò che è stato votato; mentre quando è facoltativo (si svolge solo se richiesto da 50 mila elettori o da 8 Cantoni), costituisce una condizione sospensiva dell'atto preso in considerazione.

I TRATTATI INTERCANTONALI, si collocano in una posizione intermedia tra diritto federale e cantonale. Questi debbono rispettare le fonti federali, ma prevalgono sul diritto cantonale. Le LEGGI CANTONALI, sono adottate dal Parlamento cantonale con la partecipazione del corpo elettorale, attraverso (come già detto prima) la possibilità di referendum obbligatori o facoltativi. Il GOVERNO CANTONALE, adotta fonti normative di esecuzione della legge, ma può anche essere delegato dal Parlamento per l'adozione di atti normativi.

  1. L’ordinamento giudiziario.

Le funzioni giurisdizionali sono distribuite tra Confederazione e Cantoni, riconoscendo a quest'ultimi una notevole autonomia. A livello federale PRIMA^ esisteva^ un'unica^ autorità^ giurisdizionale,^ il^ Tribunale federale, mentre ogni Cantone organizzava e amministrava autonomamente il proprio sistema giudiziario civile, penale e amministrativo. Ciò ha condotto all'esistenza di 26 distinti codici di procedura civile e penale, arrivando così a una frammentazione che ha determinato conseguenze come: lacune nella protezione giurisdizionale dei diritti; costante sovraccarico di lavoro per il Tribunale Federale; ostacoli nella lotta alla criminalità. A partire dal 2000 è stato avviato un processo di RINNOVAMENTO dell'organizzazione e della struttura del sistema giudiziario svizzero. Alla Confederazione è stata affidata la competenza a disciplinare in modo uniforme la procedura civile e penale; mentre ai Cantoni il compito di organizzare e amministrare la giustizia istituendo, nel proprio territorio, organi atti a giudicare le controversie in ogni materia. Il Tribunale Federale dopo la riforma è stato riorganizzato e sono state istituite due nuove autorità giudiziarie: IL TRIBUNALE PENALE FEDERALE, che giudica, in prima istanza, sulle controversie penale che rientrano nelle competenze federali; IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE, che si pronuncia sui ricorsi contro le decisioni dell'amministrazione federale. Le sentenze di queste nuove autorità giudiziarie sono impugnabili davanti al Tribunale Federale, che è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

  1. Il controllo di costituzionalità e leggi federali.

Il Tribunale federale ha il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione federale e delle Costituzioni cantonali. A questo controllo sono state sottratte, tuttavia, le leggi federali a causa di una disposizione costituzionale che viene interpretata come precludere allo stesso la possibilità di sindacarne la legittimità costituzionale. Quando infatti fu introdotto il controllo di costituzionalità, con la Costituzione del 1874 , la dottrina e la giurisprudenza elvetica sostennero l'esclusione delle leggi federali da tale controllo, esprimendo la convinzione che il potere giudiziario federale non potesse contraddire il potere legislativo, essendo l'Assemblea autorità suprema della Confederazione. Solo il Parlamento poteva svolgere il ruolo di guardiano della Costituzione federale. Si deve sottolineare che nel 1874 la principale preoccupazione era quella di rafforzare il potere della Confederazione sui Cantoni: l'istituzione del Tribunale federale fu cosi finalizzata ad assicurare il rispetto del diritto federale da parte delle fonti cantonali. Venne prevista la competenza del Tribunale federale per la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra Confederazione e Cantoni e l'originario ricorso c.d. “di diritto pubblico”, che consentiva ai privati di rivolgersi al Tribunale quando ritenevano che un atto cantonale violasse i loro diritti. Inoltre il controllo giudiziario sulle leggi federali si sarebbe scontrato con il controllo sulla legislazione federale esercitato dal corpo elettorale mediante referendum. Ne derivò una sorta di IMMUNITà delle leggi federali, così sottratte da ogni forma di controllo della loro conformità alla costituzione da parte del Tribunale. Tuttavia a partire dalla fine degli anni '60 del 1900, questa regola ha cominciato a incrinarsi grazie a una serie di pronunce importanti del Tribunale federale che hanno affermato l'obbligo dell'interpretazione conforme a Costituzione delle leggi federali.

  1. Il controllo pregiudiziale generale.

Ogni autorità federale o cantonale incaricata di applicare una norma giuridica a un caso concreto deve valutare se essa sia conforme alle fonti gerarchicamente superiori, e in caso contrario rifiutarsi di applicarla. Si realizza una forma di controllo diffuso; ad esempio se una legge cantonale non è conforme a quella federale, non deve essere applicata; lo stesso vale per i trattati internazionali.

  1. La giurisdizione costituzionale del Tribunale Federale.

Il Tribunale Federale, come giudice ordinario supremo, assicura l’applicazione delle leggi federali di diritto civile, penale, amministrativo; come giudice costituzionale. Assicura il rispetto del diritto federale con riferimento alla Costituzione ed ai diritti fondamentali, ma anche al diritto internazionale e intercantonale. I membri del