Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Forma di governo svizzera - Diritto pubblico comparato, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Forma di governo svizzera - Diritto pubblico comparato

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 05/10/2020

nene.18
nene.18 🇮🇹

4.7

(29)

25 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LA FORMA DI GOVERNO SVIZZERA
-la Costituzione svizzera del 1848, revisionata del 1874 e parzialmente altre volte, è stata revisionata
totalmente nel 1999/2000 ordinamento federale con forma di governo DIRETTORIALE dotata di
soluzioni originali e caratteristiche del paese
-la Confederazione è composta da 4 comunità linguistiche (tedesca, francese, italiana e romanza) e da
una condizione di neutralità permanente --ampie autonomie ai Cantoni/mezzi-Cantoni dotati di
attribuzioni legislative, amministrative e giurisdizionali (sono elencate in costituzione le competenze della
Confederazione, lasciando ai Cantoni le competenze residue) risoluzione dei conflitti affidato al
Tribunale federale
-ampia garanzia di forme di intervento diretto dei cittadini sull'attività degli organi rappresentativi
(=democrazia semi-diretta):
-assemblee formate dalla partecipazione diretta dei cittadini per decidere annualmente alcune
questioni determinanti per l'indirizzo delle comunità cantonali
-istituto della revoca di titolari di organi elettivi + iniziativa popolare
-revisione totale della costituzione (proposta da almeno 100mila elettori), seguita da referendum
-revisione parziale della costituzione (proposta da almeno 100mila elettori), seguita da
referendum e intervento delle camere
-referenda a livello cantonale e federale
obbligatori in tema di revisione
obbligatori relativamente ai trattati relativi alla sicurezza o alla partecipazione a comunità
sovra-statali
facoltativi in connessione al procedimento di formazione delle leggi ordinarie (richiesti da
50mila elettori o 8 Cantoni)
facoltativi relativamente ad alcuni trattati internazionali (richiesti da 50mila elettori o 8
Cantoni)
facoltativi relativamente alla conferma dei decreti federali urgenti (richiesti da 50mila
elettori o 8 Cantoni)
-IL PARLAMENTO è a struttura bicamerale. È composto da:
-Consiglio nazionale → composto da membri eletti per 4 anni in ogni Cantone proporzionalmente
alla popolazione
-Consiglio degli stati → formato dai rappresentanti dei Cantoni (2 per ogni Cantone; 1 per ogni
mezzo-Cantone)
-ruolo equivalente delle due camere
-siedono in seduta comune (Assemblea federale) per:
-elezione del Consiglio federale e del Tribunale federale
-assegnazione della carica di Presidente federale
-siedono separatamente per esercizio di competenze in tema di:
-legislazione ordinaria + revisione costituzionale
-controllo sul Consiglio federale
-indirizzo politico mozioni e postulati per indurre il governo a presentare un disegno di legge
-Atti:
a) legge = atto legislativo generale ed astratto di durata illimitata
b) decreto federale = atto generale con durata limitata nel tempo
c) decreto federale semplice = atto con contenuto amministrativo o di esecuzione della costituzione
o di leggi non è assoggettabile a referendum abrogativo
-ruolo significativo delle commissioni parlamentari (si occupano dell'esame preliminare di ogni delibera
parlamentare)
-spettano alle camere le materie che la costituzione definisce federali e che non vengono espressamente
assegnate ad altra autorità
-IL CONSIGLIO FEDERALE titolare del potere esecutivo conosciuto come direttorio
-organo collegiale, formato da 7 membri, che ricoprono a turno le funzioni di Presidente federale
-vertice dello stato federale e gabinetto ministeriale
-eletto dall'Assemblea federale per 4 anni
-ogni membro è responsabile di diversi settori e si trova in posizione paritaria rispetto agli altri
-la composizione tiene conto dell'esigenza di conciliare le differenze etniche, religiose,
geografiche e politiche
-ha competenze prevalentemente amministrative e anche legislative (cfr. decreti)
-IL TRIBUNALE FEDERALE massimo organo giudiziario dello stato
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Forma di governo svizzera - Diritto pubblico comparato e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico Comparato solo su Docsity!

LA FORMA DI GOVERNO SVIZZERA

-la Costituzione svizzera del 1848, revisionata del 1874 e parzialmente altre volte, è stata revisionata totalmente nel 1999/2000  ordinamento federale con forma di governo DIRETTORIALE dotata di soluzioni originali e caratteristiche del paese -la Confederazione è composta da 4 comunità linguistiche (tedesca, francese, italiana e romanza) e da una condizione di neutralità permanente --ampie autonomie ai Cantoni/mezzi-Cantoni  dotati di attribuzioni legislative, amministrative e giurisdizionali (sono elencate in costituzione le competenze della Confederazione, lasciando ai Cantoni le competenze residue)  risoluzione dei conflitti affidato al Tribunale federale -ampia garanzia di forme di intervento diretto dei cittadini sull'attività degli organi rappresentativi (=democrazia semi-diretta):

- assemblee formate dalla partecipazione diretta dei cittadini per decidere annualmente alcune questioni determinanti per l'indirizzo delle comunità cantonali - istituto della revoca di titolari di organi elettivi + iniziativa popolare - revisione totale della costituzione (proposta da almeno 100mila elettori), seguita da referendum - revisione parziale della costituzione (proposta da almeno 100mila elettori), seguita da referendum e intervento delle camere - referenda a livello cantonale e federale - obbligatori in tema di revisione - obbligatori relativamente ai trattati relativi alla sicurezza o alla partecipazione a comunità sovra-statali - facoltativi in connessione al procedimento di formazione delle leggi ordinarie (richiesti da 50mila elettori o 8 Cantoni) - facoltativi relativamente ad alcuni trattati internazionali (richiesti da 50mila elettori o 8 Cantoni) - facoltativi relativamente alla conferma dei decreti federali urgenti (richiesti da 50mila elettori o 8 Cantoni) -IL PARLAMENTO  è a struttura bicamerale. È composto da: - Consiglio nazionale → composto da membri eletti per 4 anni in ogni Cantone proporzionalmente alla popolazione - Consiglio degli stati → formato dai rappresentanti dei Cantoni (2 per ogni Cantone; 1 per ogni mezzo-Cantone) -ruolo equivalente delle due camere -siedono in seduta comune (Assemblea federale) per: - elezione del Consiglio federale e del Tribunale federale - assegnazione della carica di Presidente federale -siedono separatamente per esercizio di competenze in tema di: - legislazione ordinaria + revisione costituzionale - controllo sul Consiglio federale - indirizzo politico  mozioni e postulati per indurre il governo a presentare un disegno di legge -Atti: a) legge = atto legislativo generale ed astratto di durata illimitata b) decreto federale = atto generale con durata limitata nel tempo c) decreto federale semplice = atto con contenuto amministrativo o di esecuzione della costituzione o di leggi  non è assoggettabile a referendum abrogativo -ruolo significativo delle commissioni parlamentari (si occupano dell'esame preliminare di ogni delibera parlamentare) -spettano alle camere le materie che la costituzione definisce federali e che non vengono espressamente assegnate ad altra autorità -IL CONSIGLIO FEDERALE  titolare del potere esecutivo  conosciuto come direttorio - organo collegiale, formato da 7 membri, che ricoprono a turno le funzioni di Presidente federale - vertice dello stato federale e gabinetto ministeriale - eletto dall'Assemblea federale per 4 anni - ogni membro è responsabile di diversi settori e si trova in posizione paritaria rispetto agli altri - la composizione tiene conto dell'esigenza di conciliare le differenze etniche, religiose, geografiche e politiche - ha competenze prevalentemente amministrative e anche legislative (cfr. decreti) -IL TRIBUNALE FEDERALE  massimo organo giudiziario dello stato

- composto attualmente da 35 giudici eletti dalle due camere per 6 anni, rispettando gli equilibri fra i partiti della coalizione - opera come garante dell'ordinamento federale e come giurisdizione di ultima istanza di garanzia del diritto cantonale - si occupa di soluzione dei conflitti di attribuzione fra stato federale e fra cantoni - decide sui ricorsi su controversie implicanti l'applicazione del diritto federale - ha anche giurisdizione di diritto pubblico per ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini ad opera di atti di cantoni e i ricorsi contro atti amministrativi adottati da autorità federali o cantonali - non ha la competenza di controllo di costituzionalità sulle leggi e atti normativi federali  ma dal '93 ha sviluppato una propria giurisprudenza in tema di controllo della rispondenza delle leggi federali ai trattati internazionali -per quanto riguarda i rapporti fra parlamento e governo  rigida separazione  il Consiglio non può essere revocato (=stabilità) e le Camere non possono essere sciolte in anticipo  apparente contraddizione dovuta al fatto che il Consiglio è eletto dalle Camere ed è sottoposto all'ispezione parlamentare