

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Forma di governo svizzera - Diritto pubblico comparato
Tipologia: Appunti
1 / 2
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


-la Costituzione svizzera del 1848, revisionata del 1874 e parzialmente altre volte, è stata revisionata totalmente nel 1999/2000 ordinamento federale con forma di governo DIRETTORIALE dotata di soluzioni originali e caratteristiche del paese -la Confederazione è composta da 4 comunità linguistiche (tedesca, francese, italiana e romanza) e da una condizione di neutralità permanente --ampie autonomie ai Cantoni/mezzi-Cantoni dotati di attribuzioni legislative, amministrative e giurisdizionali (sono elencate in costituzione le competenze della Confederazione, lasciando ai Cantoni le competenze residue) risoluzione dei conflitti affidato al Tribunale federale -ampia garanzia di forme di intervento diretto dei cittadini sull'attività degli organi rappresentativi (=democrazia semi-diretta):
- assemblee formate dalla partecipazione diretta dei cittadini per decidere annualmente alcune questioni determinanti per l'indirizzo delle comunità cantonali - istituto della revoca di titolari di organi elettivi + iniziativa popolare - revisione totale della costituzione (proposta da almeno 100mila elettori), seguita da referendum - revisione parziale della costituzione (proposta da almeno 100mila elettori), seguita da referendum e intervento delle camere - referenda a livello cantonale e federale - obbligatori in tema di revisione - obbligatori relativamente ai trattati relativi alla sicurezza o alla partecipazione a comunità sovra-statali - facoltativi in connessione al procedimento di formazione delle leggi ordinarie (richiesti da 50mila elettori o 8 Cantoni) - facoltativi relativamente ad alcuni trattati internazionali (richiesti da 50mila elettori o 8 Cantoni) - facoltativi relativamente alla conferma dei decreti federali urgenti (richiesti da 50mila elettori o 8 Cantoni) -IL PARLAMENTO è a struttura bicamerale. È composto da: - Consiglio nazionale → composto da membri eletti per 4 anni in ogni Cantone proporzionalmente alla popolazione - Consiglio degli stati → formato dai rappresentanti dei Cantoni (2 per ogni Cantone; 1 per ogni mezzo-Cantone) -ruolo equivalente delle due camere -siedono in seduta comune (Assemblea federale) per: - elezione del Consiglio federale e del Tribunale federale - assegnazione della carica di Presidente federale -siedono separatamente per esercizio di competenze in tema di: - legislazione ordinaria + revisione costituzionale - controllo sul Consiglio federale - indirizzo politico mozioni e postulati per indurre il governo a presentare un disegno di legge -Atti: a) legge = atto legislativo generale ed astratto di durata illimitata b) decreto federale = atto generale con durata limitata nel tempo c) decreto federale semplice = atto con contenuto amministrativo o di esecuzione della costituzione o di leggi non è assoggettabile a referendum abrogativo -ruolo significativo delle commissioni parlamentari (si occupano dell'esame preliminare di ogni delibera parlamentare) -spettano alle camere le materie che la costituzione definisce federali e che non vengono espressamente assegnate ad altra autorità -IL CONSIGLIO FEDERALE titolare del potere esecutivo conosciuto come direttorio - organo collegiale, formato da 7 membri, che ricoprono a turno le funzioni di Presidente federale - vertice dello stato federale e gabinetto ministeriale - eletto dall'Assemblea federale per 4 anni - ogni membro è responsabile di diversi settori e si trova in posizione paritaria rispetto agli altri - la composizione tiene conto dell'esigenza di conciliare le differenze etniche, religiose, geografiche e politiche - ha competenze prevalentemente amministrative e anche legislative (cfr. decreti) -IL TRIBUNALE FEDERALE massimo organo giudiziario dello stato
- composto attualmente da 35 giudici eletti dalle due camere per 6 anni, rispettando gli equilibri fra i partiti della coalizione - opera come garante dell'ordinamento federale e come giurisdizione di ultima istanza di garanzia del diritto cantonale - si occupa di soluzione dei conflitti di attribuzione fra stato federale e fra cantoni - decide sui ricorsi su controversie implicanti l'applicazione del diritto federale - ha anche giurisdizione di diritto pubblico per ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini ad opera di atti di cantoni e i ricorsi contro atti amministrativi adottati da autorità federali o cantonali - non ha la competenza di controllo di costituzionalità sulle leggi e atti normativi federali ma dal '93 ha sviluppato una propria giurisprudenza in tema di controllo della rispondenza delle leggi federali ai trattati internazionali -per quanto riguarda i rapporti fra parlamento e governo rigida separazione il Consiglio non può essere revocato (=stabilità) e le Camere non possono essere sciolte in anticipo apparente contraddizione dovuta al fatto che il Consiglio è eletto dalle Camere ed è sottoposto all'ispezione parlamentare