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RIASSUNTO DIRITTO COMUNE, Sintesi del corso di Diritto Comune

Il file contiene tutte le lezioni del semestre integrate con il libro (Civitas iuris); gli argomenti sono esposti in maniera riassunta e chiara. Inoltre, la parte finale degli appunti è dedicata a Dante con il riassunto dei capitoli assegnati da "La diritta via". Il documento è completo ed esaustivo, tale da sostituire la lettura dei manuali di testo e la presenza alle lezioni, dando la possibilità di dare l'esame comunque come frequentanti ed ottenere un buon esito.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 08/02/2024

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alice.marmotti 🇮🇹

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Alice Marmotti | Università degli studi di Torino
DIRITTO COMUNE
COS’È IL DIRITTO COMUNE:
Il diritto comune comprende l’eredità del diritto romano canonico e le consuetudini/usi locali. È la
reinterpretazione medievale del diritto romano giustinianeo fatta da giuristi come Irnerio, Accursio, etc.
STORIA DEL DIRITTO O PER IL DIRITTO?
a) DIMENSIONE ANTROPOLOGICA
Il diritto ha una dimensione antropologica, essendo un prodotto creato dall’uomo e a lui indirizzato per
regolare le relazioni in una dimensione sociale. La nostra concezione giuridica di diritto è relativa e
contingente, non assoluta: ci sono molti modelli e declinazioni diversi del fenomeno giuridico, ognuno con
un proprio contesto spazio temporale.
b) “SENSO COMUNE” E “VALORI COMUNI” DELLA SOCIETÀ
Oltre a un diritto comune basato su leggi che accomunavano tutti questi popoli, c’era anche alla base un
insieme di valori etici comuni. Prima della metà del 1500 vigeva ununiformità maggiore a livello etico, ma
poi problematico fu il forte pluralismo (sociale, economico, etnico, culturale).
c) LEGGE POSITIVA/NORMA MORALE
La legge non è la fonte unica e principale del diritto, ad essa è necessario accostare il concetto di “norma
che accorpa più significati. La legge infatti rimanda alla “legge positiva” posta da un legislatore, ma l’idea di
una norma ha più dimensioni (tra cui quella etico-morale).
d) FATTUALITÀ GIURIDICA - REICENTRISMO
L’idea per cui la norma è espressione del sentire umano e del bisogno sociale di autoregolamentarsi, rimanda
al concetto di fattualità giuridica (ex factor oritur ius). Alla base del diritto medievale vi era proprio il principio
di fattualità: il diritto nasce dai fatti che si verificano nella società à oggi c’è un’inversione dell’ordine logico
di priorità. L’attuale diritto nasce dalla mera volontà legislativa, senza guardare al fatto concreto (anzi, oggi
si cerca di ricondurre alla fattispecie generale e astratta della legge la realtà).
Sembra che oggi il diritto sia vicario della realtà e tutto ciò che non è vietato dalla legge è consentito, senza
che più nessuno sia in grado da solo e con i propri mezzi etico-morali di comprendere quando è giusto fare
o meno qualcosa.
Se prima il diritto era caratterizzato dalla centralità della res (REICENTRISMO = l’aspetto reale e concreto
prevale sull’aspetto astratto) che era predominante sulla formalizzazione teorica priva di agganci con la
realtà, oggi è necessario che i giuristi tornino a formulare tesi sulla base della realtà concreta.
e) STORICITÀ DEL DIRITTO
Il diritto si incarna nella storia e rappresenta i problemi umani di ieri e di oggi. Non è mai finito o assoluto,
poiché rispecchia costantemente l’evoluzione sociale e cambia nel tempo.
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DIRITTO COMUNE

COS’È IL DIRITTO COMUNE:

Il diritto comune comprende l’eredità del diritto romanocanonico e le consuetudini /usi locali. È la reinterpretazione medievale del diritto romano giustinianeo fatta da giuristi come Irnerio, Accursio, etc. STORIA DEL DIRITTO O PER IL DIRITTO? a) DIMENSIONE ANTROPOLOGICA Il diritto ha una dimensione antropologica, essendo un prodotto creato dall’uomo e a lui indirizzato per regolare le relazioni in una dimensione sociale. La nostra concezione giuridica di diritto è relativa e contingente , non assoluta: ci sono molti modelli e declinazioni diversi del fenomeno giuridico, ognuno con un proprio contesto spazio – temporale. b) “SENSO COMUNE” E “VALORI COMUNI” DELLA SOCIETÀ Oltre a un diritto comune basato su leggi che accomunavano tutti questi popoli, c’era anche alla base un insieme di valori etici comuni. Prima della metà del 1500 vigeva un’uniformità maggiore a livello etico, ma poi problematico fu il forte pluralismo (sociale, economico, etnico, culturale). c) LEGGE POSITIVA/NORMA MORALE La legge non è la fonte unica e principale del diritto, ad essa è necessario accostare il concetto di “ norma ” che accorpa più significati. La legge infatti rimanda alla “ legge positiva ” posta da un legislatore, ma l’idea di una norma ha più dimensioni (tra cui quella etico-morale). d) FATTUALITÀ GIURIDICA - REICENTRISMO L’idea per cui la norma è espressione del sentire umano e del bisogno sociale di autoregolamentarsi , rimanda al concetto di fattualità giuridica ( ex factor oritur ius ). Alla base del diritto medievale vi era proprio il principio di fattualità : il diritto nasce dai fatti che si verificano nella società à oggi c’è un’ inversione dell’ordine logico di priorità. L’attuale diritto nasce dalla mera volontà legislativa, senza guardare al fatto concreto (anzi, oggi si cerca di ricondurre alla fattispecie generale e astratta della legge la realtà). Sembra che oggi il diritto sia vicario della realtà e tutto ciò che non è vietato dalla legge è consentito , senza che più nessuno sia in grado da solo e con i propri mezzi etico-morali di comprendere quando è giusto fare o meno qualcosa. Se prima il diritto era caratterizzato dalla centralità della res ( REICENTRISMO = l’aspetto reale e concreto prevale sull’aspetto astratto) che era predominante sulla formalizzazione teorica priva di agganci con la realtà , oggi è necessario che i giuristi tornino a formulare tesi sulla base della realtà concreta. e) STORICITÀ DEL DIRITTO Il diritto si incarna nella storia e rappresenta i problemi umani di ieri e di oggi. Non è mai finito o assoluto, poiché rispecchia costantemente l’evoluzione sociale e cambia nel tempo.

f) RUOLO DEL GIURISTA – ESEGETA Sembra che oggi il giurista sia un mero applicatore tecnico del diritto, ma da sempre ha svolto un ruolo di interprete della legge: nel diritto comune l’ interpretatio era una procedura creativa dove si faceva mediatore del testo normativo attraverso l’osservazione delle esigenze fattuali della realtà.

PARADIGMI ED ESPERIENZE GIURIDICHE:

La storia del diritto può essere suddivisa in paradigmi definiti in base a coordinate di tempo e luogo:

  1. paradigma premoderno o classico (sec. V a.C. – XV d.C.) à abalietà/relazione o esperienza giuridica greca e romana (sec. VIII a.C. – III d.C.) o e.g. tardoantica (secc. IV – VIII d.C.) o e.g. medievale (a.m.e.: sec. VIII – X; b.m.e.: secc. XI – XIIV) o e.g. protomoderna (secc. XV – XVI)
  2. paradigma moderno (sec. XVI – prima metà XX sec.) à aseità/imperatività
  3. paradigma postmoderno (secondo metà XX sec. – 2000) à perseità/interazione
  4. paradigma transmoderno (2000 – oggi) à peralietà/vicarietà N.B. Si noti come diminuisce il tempo tra un paradigma e l’altro perché tutto è accelerato. I caratteri (elemento che contraddistingue) individuati per ciascuno sono tratti dalla Seconda Scolastica sulla scorta del pensiero di San Tommaso D’Aquino. Essi individuano la relazione degli enti esistenti rispetto a Dio. Le note dominanti invece lasciano il segno all’interno della storia:
  • ABALIETÀ = da ab + alio à la caratteristica di un essere che dipende da altro. Nel medioevo l’uomo NON si concepisce come fine ultimo, ma sa che c’è qualcosa che lo sovrasta. Così si definiva anche il rapporto delle creature con dio: rapporto di dipendenza da altro (ossia dio). RELAZIONE = il diritto si afferma mediante una dialettica giuridica, grazie ai rapporti e alle relazioni tra persone (membri di una comunità).
  • ASEITÀ = da aseitas à la caratteristica di un essere che sussiste da sé senza dipendere da altri (era solo dio a integrare tale attributo). Nel periodo moderno si afferma lo Stato legicentrico, laico e assoluto ; dove il legislatore ha il potere esclusivo della produzione del diritto. IMPERATIVITÀ = il diritto prende la forma del comando , manifestazione dell’assolutezza del potere
  • PERSEITÀ = da perseitas à la caratteristica di un essere in una dimensione di autonomia dinamica : si percepisce come centrale, ma comunque in rapporto con anche gli altri esseri. INTERAZIONE = il diritto nasce dagli individui che si percepiscono autonomi , ma che interagiscono anche con altre realtà.
  • PERALIETÀ/INALIETÀ = da in + alio/per + aliud à la caratteristica di un soggetto che si percepisce attraverso altri/altre cose. Tipico di una società liquida e incerta, mobile e insicura , in cui ogni individuo ha costantemente bisogno di un riferimento altro per definirsi. VICARIETÀ = il diritto sostituisce l’aspetto etico – morale dell’uomo (non più in grado di auto- normarsi) con il comando e la norma. Jean – Luc Marion coglie nella realtà attuale un forte nichilismo (teoria filosofica secondo cui nulla è certo e tutto è relativo, date le svariate percezioni umane ). Tale fenomeno nasce dalla negazione della dimensione metafisica , su cui si innestava il diritto delle origini à il fondamento etico-trascendente del diritto era la giustizia: la legge non è osservabile se non è sostenuta dalla giustizia. Oggi il relativismo genera una confusione di percezioni su ciò che è giusto e ingiusto , portando l’uomo ad abbandonare la propria sfera valoriale e capacità di giudizio per seguire cecamente ciò che il diritto positivo dice (unico valore certo). Sul rapporto DIRITTO – GIUSTIZIA si sono interrogati diversi autori come:

2. I SOFISTI

I sofisti erano dei maestri di sapienza morale , che fornivano lezioni dietro retribuzione. Essi si occupano anche di formare i giovani sulla legge, che consideravano dotata di una natura relativa e contingente. Bisogna però distinguere tra:

  • Nomos = la consuetudine , che si modifica ed evolve nel tempo
  • Physis = la natura , considerata un elemento immutabile dell’uomo Essi individuano due tipi di forme normative: il nomos physeos (legge di natura immutabile) e il nomos poleos (la legge della polis che cambia in base ai legislatori). Antifonte introdurrà il termine arrhytmiston per indicare la legge di natura comune a tutti gli uomini, ossia dominare gli altri e perseguire i propri interessi. Sembra quindi che il nomos poleos sia contronatura poiché vuole andare a inibire la tendenza naturale dell’uomo: secondo Antifonte, deve essere osservato solo se lo fanno anche gli altri à prospettiva nichilista e relativista della realtà. 3. SOCRATE Di Socrate non possediamo scritti autografi poiché lavorava mediante il dialogo (maieutica). Egli assume una posizione anti-anarchica (contro l’impostazione sofistica): il relativismo causa solo caos. Per Socrate, opporsi alle leggi della polis è un’ingiustizia , non perché si debba ossequiosamente rispettare l’autorità, bensì perché ciò va contro la nostra etica (obbedire alla legge è un dovere morale!) à fare il giusto per il proprio bene. Per cui, è meglio subire un’ingiustizia dalla legge ingiusta essendo nel giusto (rispettandola), piuttosto che disobbedire alla legge e commettere ingiustizia. Egli, infatti, sceglie di rispettare la sua condanna a morte, piuttosto che sottrarsi alla legge. Con Socrate viene posto un principio fondamentale: la priorità dell’ essere (dimensione etica) sul dover essere (dimensione giuridica). 4. PLATONE Nel Protagora , sostiene che per vivere civilmente è necessario che i genitori educhino i figli alla virtù. La virtù è qualcosa di insegnabile ed è spesso la legge che svolge questa funzione pedagoga : le previsioni di sanzioni permettono di educare gli uomini à insegna a vivere “ sulla riga e agire nel giusto. Inizialmente egli non considerava la legge positiva necessaria, pensando che bastasse il criterio di giustizia posto negli uomini a disciplinare la comunità. Nelle Leggi egli sottolinea invece l’importanza delle leggi scritte, che devono fondarsi appunto su una norma etica di giustizia che è inscritta nella natura delle cose (in ciò che è in sé buono e onesto ) à le leggi sono frutto della ragione (ossia anima/natura) dell’uomo. La ragione può essere:
  • ORTHOS LOGOS ( giusta ragione ) = ispira le leggi umane à la legge è autorevole poiché si fonda su una ratio giusta e viene messa in forma scritta dal legislatore.
  • LOGOS ALETHES ( retta ragione ) = ispira l’agire umano à presenta un intervento di Dio, che muove l’animo umano. Platone supera i concetti di themis e dike , con “ dikauisyne ” che indica la giustizia come simbolo delle relazioni umane , che nasce in un contesto comunitario e porta a una produzione legislativa che presenti una corrispondenza tra la norma posta dal legislatore e il principio di giustizia che ispira l’agire umano. 5. ARISTOTELE La natura delle cose è dinamica : ognuna tende al proprio fine. Il fine a cui tende la natura umana è la felicità e il bene supremo che si ottiene non facendo ciò che si vuole bensì attraverso la virtù (l’uso della ragione).

Ogni essere ha una sua essenza ( ousia ) ed è l’adeguamento a quest’ultima che porta a raggiungere uno stato

di perfezione à quindi, per Aristotele, solo seguendo con la ragione ciò che già è inscritto nella propria

natura assecondando le proprie attitudini (non osservare precetti) può portare alla felicità. L’istinto naturale dell’uomo è di unirsi in società ( polis ), il possesso delle virtù da parte dei consociati è il presupposto per l’esistenza di una società. Nell’ Etica Nicomachea si trova questa idea: l’uomo non necessita di leggi scritte che lo guidino, perché è esso stesso una legge vivente ( l’uomo è legge a sé stesso ) dal momento che è dotato di virtù (in particolare, la giustizia virtù politica per eccellenza).

N.B. Nel definire le virtù, Aristotele non si limita a prendere in considerazione il loro opposto (vizio),

ma introduce uno schema triadico : la virtù viene messa in rapporto con il suo eccesso (temerarietà) e il suo difetto (viltà) e ne costituisce il termine medio (coraggio). Individua 11 virtù con a capo la giustizia. La giustizia è il termine medio per eccellenza e non si inserisce nel sistema triadico: non si può essere troppo/troppo poco giusti. Nell’ Etica Nicomachea egli individua alcune tipologie di giustizia:

  • GIUSTIZIA UNIVERSALE = azione conforme a una norma universalmente valida , ossia alla legge ( giusto legale ).
  • GIUSTIZIA PARTICOLARE = affidata al senso del singolo. All’interno di essa c’è un’ulteriore divisione: o GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA à quella che proviene dall’autorità che, mediante leggi, distribuisce benefici o oneri e mira a realizzare pari trattamento tra le persone: si trattano in modo uguale gli uguali, ineguale i diseguali. Si realizza così il giusto mezzo , ossia l’equilibrio. o GIUSTIZIA COMMUTATIVA/GIUDIZIARIA à oggi identificata con Tribunali e Corti, serve a raddrizzare le storture e interviene nel momento in cui quell’equilibrio viene rotto. In tutto questo discorso, Aristotele individua una terza categoria:
  • PRINCIPIO dell’EQUITÀ = è quel giusto mezzo che interviene come correttivo (sorta di meta – giustizia). L’universalità delle norme potrebbe non fornire un corretto trattamento alla situazione di specie, per cui interviene l’equità che guarda alle concrete esigenze e va oltre il formalismo della legge. Aristotele usa l’esempio del REGOLO DI LESBO à il regolo di ferro (legge formale) funziona se le due pietre sono lisce, ma a Lesbo non lo sono ed è necessario ricorrere a un regolo di piombo (equità) che è meno rigido e si adatta alla conformazione delle pietre. ® Tale principio è particolarmente usato nel medioevo dove vige una giurisprudenza basata sull’eccezione. Aristotele afferma poi che non è sufficiente compiere un’azione giusta occasionalmente per essere considerati giusti; occorre infatti che chi la compie la conosca, la scelga e la compia con una disposizione d’animo ferma. Solo in questo modo si passa dall’idea astratta di giustizia all’uomo giusto. NEL MONDO ROMANO Le conquiste di Alessandro Magno portano alla caduta della polis , passando sul piano politico dalla piccola realtà autonoma alle grandi monarchie. La diffusione nel Mediterraneo della cultura greca, che si fonde con altre, dà avvio alla c.d. età ellenistica caratterizzata da una forte crisi morale con al centro il tema del rapporto tra virtù (etica) e diritto. In questo periodo inizia un forte avvicinamento del mondo romano alla cultura greca: i latini si rendono conto della propria arretratezza. Inizia così la formazione della scienza giuridica romana che fu essenzialmente “ filosofica ”, procedeva per principi più che per definizioni tecniche. L’esperienza giuridica romana subì diverse contaminazioni, in particolare: stoicismo, platonismo e aristotelismo.

o Far diventare gli uomini buoni non solo col timore delle pene, ma anche con l’incitamento a conseguire il premio della virtù à ci si allontana dall’approccio positivista (c’è la pena quindi devi agire così), per costruire una società migliore in cui l’uomo fa il bene razionalmente al dì la del comando. Inoltre, Ulpiano supera la bipartizione di Gaio presentando tra diritti: ius naturale (che coincide con gli istinti comuni a tutti gli esseri viventi ); ius gentium (nella natura razionale degli uomini ); ius civile (norme interne ai vari popoli , da temperare con l’ aequitas ).

IL PARADIGMA MODERNO

Nel corso dell’età moderna si afferma il c.d. positivismo giuridico caratterizzato da: statualismo, imperatività, legicentrismo. Lo Stato moderno, onnipresente e omnipervasivo, assume su di sé il carattere dell’ aseità (prima predicato solo di Dio) e la legge statuale diviene unica fonte del diritto, creata laicamente. Viene quindi abbandonato il modello classico e l’idea di una legge conforme alla giustizia e alla ragione: la legge moderna corrisponde alla volontà di chi detiene il potere (il comando sostituisce la giustizia). I grandi autori (dal ‘500 al ‘900) sono: Martin Lutero, Cartesio, Grozio, Hobbes, Kant e Kelsen.

  1. MARTIN LUTERO (1483 – 1546) È un monaco agostiniano che dà il via a una rivoluzione teologica nel 1517, quando affigge sulla porta della Cattedrale di Wittenberg 95 tesi contro la vendita delle indulgenze. Egli presenta una nuova prospettiva: la salvezza del cristiano non deriva dalle sue opere, bensì dalla sua fede. Si staglia contro la produzione normativa interna alla chiesa , definendo il diritto canonico come privo di legittimità e mezzo di controllo: il cristiano ha come unica legge la fede in Dio e non deve essere vincolato a leggi canoniche. Ciò porto alla sua scomunica da parte di Papa Leone X con una bolla papale che Lutero brucerà in segno di protesta. La contestazione di Lutero mina le basi della chiesa cattolica e porta al sorgere di una nuova corrente teleologica: il luteranesimo. La sua critica al diritto non è però sterile, egli propone una TEORIA DEL DIRITTO SOSTITUTIVA. Condanna il sistema di produzione normativa ecclesiastico, ritendo tuttavia legittime in nome dell’ordine sociale le legislazioni dei principi. Secondo lui, la legge deve essere riservata al potere laico (Stati), basata sulla spada e sulla volontà dell’autorità civile. Si compie così la frattura con il mondo classico: il diritto viene scollegato da un fondamento di giustizia e concepito come mero strumento volto a reprimere e sanzionare condotte lesive dell’ordine. La legge è valida se prodotta dal principe, senza scriminanti contenutistiche. Il diritto naturale per Lutero è un vago senso di giusto – ingiusto infusoci da Dio (ma tende a liquidare la tematica).
  2. CARTESIO (1596 – 1650) Egli è un matematico e parte da un’ osservazione scientifica della realtà fisica (fenomeni naturali), che in quel periodo era caratterizzata da guerre. Constata che: l’uomo non può essere sicuro di nulla , solo del proprio pensiero. È proprio questo nostro essere esseri pensanti ( cogito ergo sum ) l’unica sicurezza che abbiamo e che ci rende esistenti. Questa intuizione porta a cambiare l’idea di ragione: la ragione classica era al servizio delle realtà , mentre la ragione moderna diventa il modello di esistenza delle cose. Tutto il sapere (anche il diritto) deve essere costruito mediante la deduzione (strumento della ragione) che prende piene dalle nostre conoscenze innate. Per cui, con la ragione l’uomo crea ciò che è giusto , non solo lo “ riconosce ” com’era nel mondo classico.

3. UGO GROZIO (1583 – 1645)

È un giurista e teologo protestante che introduce il tema del giusnaturalismo di età moderna. Nel De iure belli ac pacis afferma che: esiste un diritto naturale insito nella ragione degli uomini che permette di riconoscere la norma giusta. Dato l’istinto naturale dell’uomo a unirsi in società ordinate, tale lex naturae impone di rispettare i diritti altrui e si identifica in ciò che lo Stato di appartenenza propone come giusto.

  1. THOMAS HOBBES (1588 – 1679) Hobbes ha una visione antropologica pessimistica : la condizione originaria dell’uomo allo stato di natura è quella di un individuo solo ed egoista , in preda a tutti gli altri uomini e in costante stato di apprensione ( homo homini lupus ). Per cui, l’unico modo per garantire la sopravvivenza e superare tale stato di guerra ( bellum omnium contra omnes ) è stringere un patto leonino con l’autorità, cedendo tutti i diritti al sovrano in cambio di una pace sociale mediante le sue leggi. Tale sovrano non è solo un signore che governa, ma lo si identifica con lo Stato stesso : ciò emerge dall’immagine di copertina del Leviatano (re il cui corpo è composto da facce di individui). Per cui, la volontà che conta è quella del sovrano, che rappresenta il volere di tutta la collettività. Tale volontà (valida per tutti) si esprime con la legge che viene emanata dall’autorità, unica in grado di emetterla perché ha già obbligato i consociati a obbedirgli. L’idea di morale, giustizia e la valutazione etica- razionale sul diritto del modello classico viene completamente subordinata alla volontà legislativa di chi comanda: è giusto/sbagliato ciò che il sovrano ritiene tale. La norma posta dal sovrano non può essere contraddetta o disobbedita (salvo dal sovrano che è soggetto solo a Dio e al dovere di garantire la pace), perché ciò sarebbe contrario al patto e controproducente (si tornerebbe allo stato di natura ) à per cui la questione etica viene sostituita con l’ obbedienza a un imperativo giuridico. ® La rimozione della sfera etica da quella giuridica emerge con Hobbes, con cui si afferma un paradigma semplificato e monista : c’è un legislatore che deve essere obbedito punto , non ci sono valori né giustizia.
  2. IMMANUEL KANT (1724 – 1804) L’illuminismo è un fenomeno che portò a un’epocale svolta antropologica e sociale , riguardava principalmente la sfera elitaria. L’idea centrale è che il progresso , attraverso la ragione, può portare alla felicità (una felicità utilitaristica). L’alto locazione degli illuministi li porta a voler superare il sistema di diritto comune originatosi “ dal basso ”, in una prospettiva contrattualistica: il sovrano ha il potere di realizzare la giustizia mediante leggi che sono espressione della sua volontà e vanno obbedite (assolutismo giuridico). Con Kant viene recuperata da dimensione etica – umanistica del diritto in una prospettiva però moderna. Infatti, nella sua TEORIA della GIUSTIZIA egli sostiene che nell’uomo esiste una esigenza morale e una pratica di giustizia : o Il dovere morale ( dover essere – zollen ) è un imperativo categorico concretizzabile in un impulso che spinge l’uomo ad obbedire a una legge che ha dentro di sé : agire senza recare pregiudizio alla libertà altrui à non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te (test di universalizzazione). o Il dovere pratico ( essere – zain ) è un imperativo che spinge l’uomo ad obbedire a ciò che è , ossia a rispettare la legge imposta dallo Stato che dovrebbe essere finalizzata a garantire la libertà di ognuno in accordo con la legge morale. Gli esiti a cui porta l’illuminismo è la Rivoluzione francese che porta al superamento dell’ ancien regime : viene cancellato il sistema del privilegio e si realizza una uguaglianza giuridico - formale che tuttavia porta alla

valorialità poiché vanno a riconoscere una serie di diritti fondamentali della persona. A ciò contribuirono anche la Dichiarazione dei diritti dell’uomo dell’ONU (1948) e la Carta di Nizza (2000/2007). I nuovi aspetti dell’epoca postmoderna sono anche segnalati dalla chiesa nelle encicliche : progressione economica, attenzione ai diritti e alla dignità della persona, l’ingresso della donna all’interno della vita pubblica. L’aspirazione è creare uno stato di diritto pluri-classe , che ponga al centro l’individuo e la sua dignità , sgretolando lo stato illuministico – borghese (Santi Romano). Riemerge così anche il r uolo interpretativo dei giudici , che riconsegna un certo dinamismo all’irrigidimento positivista. Tuttavia, l’epoca postmoderna mantiene la forma del “ codice anche se si inizia a parlare di decodificazione , per lasciare spazio a nuove forme di soft law. In ogni caso, molti sono stati i tentativi di recuperare una dimensione etica e valoriale del diritto, cercando di dare centralità alla costituzione come fonte ( neocostituzionalismo ). I CARATTERI: Di fatto tale modello si pone a difesa e tutela di valori etici, ma non si spinge alla ricerca del fondamento ontologico – metafisico del diritto fermandosi alla contingente applicazione formale delle norme. Per questo si caratterizza per la PERSEITÀ , data la rivendicazione di autonomia della prassi dalla sfera metagiuridica; inoltre, si propone un recupero della dimensione sociale e dell’ INTERAZIONE (tra organismi statali e singoli).

PARADIGMA TRANSMODERNO

Tra la fine degli anni ’90 e il 2000 inizia un nuovo paradigma che va oltre le categorie della postmodernità. I due fenomeni che segnarono il suo inizio furono:

  • GLOBALIZZAZIONE = che riguarda l’ambito economico, politico, informatico, sociale, culturale, giuridico à oggi tutto è concepito su scala globale , come se tutto il mondo fosse in collegamento. La realtà attuale così interconnessa porta vaghezza nei rapporti personali e flessibilità negli strumenti di regolamentazione (es. il diritto deve regolare la dimensione transnazionale).
  • RIVOLUZIONE DIGITALE = le dinamiche sociali sono cambiate a seguito della digitalizzazione che condiziona tutta la società (in particolare la generazione Z ), il reale sta venendo sostituito dal virtuale à la società moderna non è più in grado di concepirsi a prescindere dal digitale, ogni sfera della propria vita privata passa dalla mediazione digitale. I quattro elementi che caratterizzano il nuovo paradigma sono: (1) DEMATERIALIZZAZIONE La virtualità si afferma senza che vi sia una piena consapevolezza e porta a smaterializzare i significanti della vita e il valore loro attribuito (lo smart working sostituisce la forma di lavoro tradizionale; i social sostituiscono la socializzazione; la religione con l’ online religion ). La dematerializzazione investe: o LO SPAZIO = il principio di territorialità classico si eclissa a favore della c.d. glocalizzazione : simultaneamente si interagisce con individui in ogni parte del mondo à globale e locale coesistono. o IL TEMPO = non è più fatto di alternanze, ma vi è una costante interconnessione di tutti a qualunque ora. La dematerializzazione porta l’individuo a uno stato di costante tensione tra realtà e virtualità, spesso a causa del digitale si depotenzia (es. non si riesce più a lasciare il moroso di persona, ma si ricorre a un messaggio).

(2) LIQUEFAZIONE

Si parla di società liquida (Bauman) caratterizzata da una crisi della comunità e l’affermazione di un forte individualismo e nichilismo : i rapporti interni sono in continuo divenire, liquidi e liquefatti, non ispirati a principi di responsabilità. Ciò porta a relativizzare i valori e a creare una società dell’incertezza che genera uno stato di inquietudine e instabilità à la sola convinzione è che il cambiamento è l’unica cosa permanente ( l’unica certezza è l’ incertezza ) e ciò comporta due fenomeni: o Consumismo = possedere sempre più oggetti sia materiali che immateriali (affetti), che in poco vengono scartati perché divenuti obsoleti e non più in grado di renderci interessanti. o Estetizzazione (3) ESTETIZZAZIONE L’individuo transmoderno è sempre più solo e indifferente , inserito in forme relazionali omnipervasive: i social network che sostituiscono ai rapporti “ incarnati ” rapporti “ virtualibasati sulle immagini che si proiettano di sé. Ciò può generare rischi: non ci si relaziona più all’altro eseguendo una valutazione morale, bensì estetica à la conseguenza è il sorgere di un fenomeno sociale di imitazione : l’individuo rincorre costantemente canoni estetic i e si sente spesso inadeguato. Per cui, ciò che conta nel paradigma transmoderno non è tanto l’ essere quanto l’ essere interessante (l’immagine che si proietta è più importante della realtà). ® Le persone non si sanno più comportare, la società diventa i social e le storie le instagram stories. Cambiano i rapporti perché, se nel paradigma classico ( abalietà ) ci si percepiva dipendenti dall’altro, ora si instaura un forte egocentrismo: non c’è più spazio per prendersi cura dell’altro. Ogni individuo si concentra sulla realizzazione dei propri bisogni e non intende rinunciare al proprio bene per la collettività, ciò porta solitudine e perdita della capacità relazionale (ogni parere altrui è percepito come oppressivo). Tuttavia, tale impostazione sembra derivare da una serie di fattori globali esterni che inevitabilmente ci impediscono una vera scelta tra la cura degli altri e la realizzazione di sé. ES. spesso si spediscono i giovani lavoratori lontano e ciò impedisce loro legami stabili: la società obbliga a scegliere tra due valori (lavoro/famiglia) senza possibilità di coesistenza. Tali condizioni portano il soggetto a quella impostazione autocentrata. (4) AUTOPOIESI La difficoltà del relazionarsi all’altro porta all’ AUTOPOIESI ( autos + poieo = creare in modo autonomo ): mentre prima il diritto nasceva dall’altro e per l’altro , ora si basa su un meccanismo di autogenerazione della norma à il diritto non ha natura originaria, ma nasce in base alle scelte della società. Tale modello autopoeitico emerge evidentemente nel web 2.0 , dove le informazioni fornite all’utente dipendono dalle scelte da lui compiute. L’autogenerazione non fa che rendere i soggetti ancora più calati in una situazione di solitudine, paura, insicurezza e aggressività verso l’altro (tipico dello stato di natura hobbesiano). Il risultato è che il paradigma transmoderno è caratterizzato da:

  • PERALIETÀ e INALIETÀ = per + aliud (passare attraverso altro) / in + aliud (in altro trovo la sussistenza)

à l’individuo ha bisogno di mezzi e media per essere definito, egli è protagonista ma tutto accade

al di fuori di lui.

  • VICARIETÀ = l’egoismo e l’incertezza tipici della transmodernità generano una produzione nomotetica – vicaria di diritto: si sottrae all’individuo la sua capacità di giudizio e coscienza critica nel riconoscimento del corretto comportamento, rendendo il legislatore in grado di pilotare i comportamenti sociali mediante la legge che dice cosa si può/non si può fare.
  • Personalità à si applica il diritto non su base territoriale, ma in relazione all’appartenenza a un determinato popolo
  • Dimensione consuetudinaria à si affermano in via consuetudinaria (ripetizione nel tempo di comportamenti condivisi dalla comunità), la fonte è quindi il corpo sociale. Sebbene la maggior parte dei tratti fossero peculiari alle singole popolazioni, ci furono delle strutture comuni alle varie etnie barbare:
  • Diritto senza giuristi: scompare la figura del giurista tecnico poiché è inutile non essendoci una normativa omogenea da emanare/interpretare/applicare. Tutto ruota intorno alle dinamiche di forza
  • Prevalenza della forza sul diritto
  • Strutture sociali semplificate : ci sono micro-società feudali che dall’XI sec. iniziano a prendere la forma di Comuni in una dimensione più urbana.
  • Commistione di elementi magico – religiosi con quelli giuridici : le questioni giuridiche si risolvevano sulla base di elementi magico-religiosi, unici in grado di bloccare la violenza delle popolazioni
  • Primitività del diritto: il diritto prodotto è originale, ingenuo , semplice, non contaminato da strutture complesse. Esso nasce da un aspetto reale e fattuale, non concettuale. I tre ambiti del diritto barbarico in cui emergono tratti comuni sono: o AMBITO PUBBLICO – SOCIALE = sono tutte popolazioni nomadi , la cui economia si basa su razzie, caccia e allevamento. La struttura pubblica è caratterizzata da una primazia di natura militare, non c’è una legittimazione divina del potere ma meramente basata sulla forza (il migliore tra i capi militari è re). Accanto all’ exercitus che governa, composto da arimanni (= uomini che portano le armi dai 15 anni), si affianca il c.d. consiglio del re ( assemblea ) che prende decisioni sulle questioni più importanti. Il tipo di proprietà concepito è simile al possesso poiché si lega a una dimensione più nomade e di razzia (possedevano ciò che riuscivano a recuperare). o AMBITO PRIVATO – FAMILIARE = il nucleo sociale era la famiglia, che unita con le altre formava un clan e tutte insieme il populus. A capo vi era il pater familias (padre, marito o fratello) che esercitava i diritti in nome di moglie e figli. La donna non aveva una condizione giuridica autonoma, era sottoposta all’uomo mediante il mundio (potere di natura patrimoniale acquistato dal marito con il matrimonio). Vi erano alcune consuetudini, come la costituzione della dote per la figlia nubile e donazioni per la futura famiglia, che rimasero anche in alcune legislazioni dei Comuni medievali. o AMBITO PENALE – PROCESSUALE = quando si commetteva un crimine si ricorreva alla faida (vendetta), simile alla legge del taglione ; anche se era presente un meccanismo pecuniario alternativo volto a risarcire la famiglia della vittima e il fisco regio (la violazione lede anche l’ordine sociale ). Molti istituti rimarranno anche nel medioevo. Il processo avveniva secondo mezzi di prova magico-religiosi. Nelle ordalie ( giudizi divini ) veniva chiamata in causa la vittima che accusava il reo, costui veniva sottoposto a prove (es. camminare sui carboni ardenti) il cui superamento era sintomo di innocenza dettata dalla volontà divina. Molti elementi si mantengono dal V al VIII sec. per poi venire abbandonati, salvo alcuni tratti come: la dimensione consuetudinaria o il fenomeno feudale. Di certo il formante germanico ebbe una influenza ridotta sul diritto comune date le sue caratteristiche (es. all’oralità di sostituì la scrittura, alla personalità la territorialità). Nell’VIII sec. si crea un organismo nuovo a livello europeo con Carlo Magno: il Sacro Romano Impero. Tuttavia, si può dire che il S.R.I. fosse “ sacro ” ma non “ romano ”: fu infatti fondato dal re dei Franchi (popolazione germanica). La sacralità dipende dal fatto che Carlo Magno ambiva a costituire una christiana respublica , con l’ aiuto del Papa mediante una riorganizzazione culturale e giuridica.

Se l’unità culturale si raggiunse con l’inserimento di un sistema comune di scrittura , così come l’unità religiosa; l’unità giuridica che guarda al recupero del diritto romano come regolamentazione comune rimase un’utopia per ancora 200 anni. Di certo, il S.R.I. ebbe una forte valenza simbolica e portò un nuovo ordine unitario basato sull’alleanza formale tra l’ autorità secolare laica e quella religiosa à il rapporto tra i due diritti (civile/canonico) viene concepito come una simmetria en trompe l’oeil (si guardano, ma restano distinti e autonomi).

IL FORMANTE ROMANISTICO

Tra il V e il VI sec. l’arrivo delle popolazioni germaniche cambia la geografica sociopolitica dell’Impero. Nel VI

sec. , la crisi economica e gli scontri con i barbari, Giustiniano affida a una commissione di giuristi guidata da

Triboniano il compito di raccogliere il patrimonio giuridico romano in un unico testo. Emerge così il diritto romano giustinianeo con la redazione del Corpus Iuris Civilis :

1. CODEX IUSTINIANUS (costituzioni imperiali) 2. DIGESTO (testi della giurisprudenza classica) 3. INSTITUTIONES (dalle Istitutiones di Gaio su cui si formavano i giuristi) 4. NOVELLAE CONSTITUTIONES (costituzioni giustinianee) In oriente il Corpus ha successo, mentre in occidente l’avvento delle popolazioni barbariche porta a un

sottoutilizzo del diritto romano dal V al XI sec. (l’unica forma in cui circola è quella degli epitomi (riassunti)

principalmente nell’ ambiente ecclesiastico , depositario di questa tradizione). In questo arco temporale emergono le due altre declinazioni del formante storico (germanistica e cristiano – canonistica), finché circa cinque secoli dopo si testimonia un riutilizzo del diritto romano giustinianeo.

Tra l’ XI e il XII sec. la profonda trasformazione sociale rende inadeguato l’uso del solo diritto

consuetudinario ed emerge la necessità di strutture e regolamentazioni ordinate. A tale esigenza sembra rispondere l’ autorevolezza dei testi romanistici , intuizione che emerge soprattutto nel contesto di monasteri e chiese à nell’Italia centro – settentrionale, iniziano a registrarsi giudizi ( placiti ) che utilizzano il Digesto. Dalla fine dell’XI sec. inizia quindi questa grande operazione di recupero dei testi, sui quali vengono tuttavia compiute enormi opere interpretative così da adattarli alla nuova realtà e superare il loro anacronismo. Intorno a tale operazione sono circolate varie narrazione, possiamo citare Odofredo che in un passo narra: Un certo Pepo iniziò di sua autorità a legere in legibus (ossia leggere il diritto romano). Il maestro Irnerio insegnava nella città di Bologna le arti, quando furono portati in questa città i libri legales iniziò a studiarli e a docere in legibus (insegnarli). Egli fu quindi considerato il primo che ha illuminato la nostra scienza, che scrisse le glosse su questi libri e noi lo definiamo la “lucerna del diritto”. QUINDI : Sebbene alcuni considerino Pepo il vero iniziatore della Scuola di Bologna, la versione di Odofredo è quella che si è mantenuta. Egli fa riferimento a questo Irnerio che insegnava le arti liberali a Bologna , ossia le arti medievali del trivium/sermocinales (grammatica, retorica, dialettica) e del quadrivium/reales (aritmetica, geometria, musica, astronomia). Secondo la sua narrazione, i libri legales vennero misteriosamente scoperti a Roma, trasferiti a Ravenna e poi a Bologna; quando i libri legales arrivarono qua Irnerio iniziò a insegnarli mediante una nuova metodologia: la glossa. Per cui il diritto venne ricompreso tra le arti del trivium , non considerato una scienza autonoma. C’è un evidente concentrazione mitica intorno alla figura di Irnerio e a questa narrazione; nonostante ciò, viene considerata valida per tutto il medioevo. Questo probabilmente dipendeva dal fatto che, dato il ricompattamento sociale , vi era la necessità di regolamentare i nuovi rapporti con un diritto sia efficace che dotato di una legittimazione (datagli dalla narrazione mitica).

Il ruolo dei giuristi è fondamentale poiché è solo costui che può creare soluzioni concrete, utili ed efficaci per contrastare i problemi della società à è l’opposto del giurista burocrate e senza fantasia che si afferma con l’età moderna, visto come mero ripetitore e applicatore della legge formale. La scienza che aveva ispirato gli strumenti offerti ai giuristi è la teologia , un ramo della filosofia che studia le “ cose ultime ” e i modi con cui la ragione si avvicina al trascendente. Teologia e diritto sono il cuore del diritto comune e sono reciprocamente legati: lo scopo del giurista è far splendere la giustizia, ossia la verità che è Cristo (cit. Bartolo). Accursio ne “ Notitia ” si chiede se il giurista debba essere anche teologo, rispondendo negativamente e assegnando a ogni concetto una sua dimensione: o la giustizia è una virtù (un principio trascendente metafisico) FUNZIONE : serve a far sì che ognuno abbia ciò che gli spetta o il diritto è l’esecuzione e la traduzione pratica di quella virtù; FUNZIONE : coadiuva e fa sì che con la legge si vada ad attribuire a ciascuno ciò che merita o la giurisprudenza è la scienza che studia quel diritto FUNZIONE : insegna le tecniche con cui fare ciò, ossia far sì che ognuno riceva ciò che merita All’inizio del XIII sec. in Francia Papa Onorio III vieta l’apertura di una scuola di diritto romano a Parigi perché era espressione dell’impero. Per cui, il re di Francia decide di aprirla a Orleans nel 1219 e tra gli insegnanti più noti vi erano: J. de Revigny e P. de Belleperche. Costoro iniziano ad affrontare lo studio del diritto con un metodo nuovo , non tanto per le tecniche quanto per la finalità: non mirano alla coerenza del sistema, ma a ricercare la ratio e il principio alla base della norma, così da renderla applicabile per analogia a casi simili. La loro analisi è quindi molto più vasta, articolata, approfondita. Fu Cino da Pistoia a importare in Italia tali tecniche innovative che porteranno alla nascita della “ SCUOLA DEL COMMENTO ”. Nella Lectura Codicis di Cino da Pistoia vengono identificati 6 passaggi con cui i commentatori lavorano: o LECTIO = lettura del testo o EXPOSITIO = esegesi testuale o CASUS = formulazione di esempi o NOTABILIA = indicazione dei punti fondamentali della norma o OPPOSITIONES = discussione di possibili contrasti tra passi paralleli o QUAESTIO = formulazione del quesito finale con le argomentazioni pro/contro e la soluzione finale Nasce un nuovo genere letterario chiamato trattato (o commentario ), caratterizzato da testi molto articolati autonomi rispetto al Corpus. Sulle varie tematiche si costituiscono opiniones di giuristi, utilizzabili come sostegni argomentativi nelle controversie; le c.d. communis oppinio erano le opinioni che i dotti all’unanimità consideravano da dover far prevalere , conferendo carattere normativo ai giuristi. Tale sistema esprime la natura del diritto comune, creato non solo da “leggi” bensì da interpretazioni di giuristi. Personaggio la cui autorevolezza portò i dotti a riconoscere alle interpretazioni da lui fornite carattere prevalente rispetto alle altre fu Bartolo da Sassoferrato , allievo di Cino. Egli fornì soluzioni normative efficaci a cui spesso si ricorreva nella risoluzione di controversie. Il costante rimando all’ opinio Bartoli non fece che irrigidire il sistema che verrà denominato “ bartolismo ”, ciò porterà poi alla critica dall’umanesimo giuridico. Anche Baldo degli Ubaldi fu un commentatore di spicco, egli rifletteva sulla funzione dei giuristi : ordinare il sociale mediante l’uso dell’ interpretatio , che permette di adeguare un testo all’effettività. L’ interpretatio è quindi un’ attività creatrice , in grado di far fronte alle esigenze sostanziali di ordine ed equità.

IL FORMANTE CRISTIANO – CANONISTICO

Il diritto cristiano-canonico è espressione di un ordinamento di natura religiosa , ossia derivante da una dimensione trascendente à Dio, che è considerato trino (sintesi di tre persone): Padre, Figlio e Spirito. Dio si è rivelato per mezzo di Gesù che è morto e risorto per la salvezza di ogni uomo. L’ordinamento canonico non va solo a regolare questioni giuridiche esterne, ma anche la relazione interiore del fedele con Dio. Il fine, infatti, è portare l’individuo a condurre una vita retta così da poter giungere alla salvezza. Per questo, la norma giuridica cristiana è di fatto la traduzione di una norma etica, di un principio di giustizia sostanziale che l’uomo coglie grazie alla sua ragione. Tertulliano diceva infatti che le leggi scritte sono valide solo se conformi alla giustizia, identificabile nella legge naturale che abita in ogni uomo impressa da Dio stesso. L’esperienza giuridica sorge con la nascita della Chiesa ad opera di Cristo e la locuzione “ diritto canonico ” è stata utilizzare per indicarne in complesso di norme che regolamentano la comunità di fedeli. Il Cristianesimo ebbe un ruolo determinante soprattutto tra VI e XI sec. e un forte impatto su tutti gli aspetti della società medievale.

N.B. Spesso sono state aperte questioni circa la legittimità e la necessità di un ordinamento giuridico

per la Chiesa, scontrandosi due modelli: Chiesa spirituale basata solo sulla Parola di Dio e Chiesa istituzionale con una legislazione canonica. In questi secoli, la nascita del S.R.I. porta una forte intesa tra l’autorità secolare e religiosa , con la creazione di un’unica comunità di fede. Il legame permise di costituire una simmetria tra diritto civile e canonico generando il c.d. utrumque ius (ossia la convivenza delle due esperienze giuridiche).

LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO

Il Cristianesimo si innesta su una precedente esperienza religioso – normativa , ossia l’ ebraismo che ha due caratteristiche fondamentali:

  • Prevedeva un meccanismo di alleanza tra Javè e il popolo eletto (Israele) à basato su un patto : il popolo israeliano giura fedeltà a Javè in cambio della promessa di una terra in cui poter vivere liberi e non in schiavitù.
  • Forte ritualità giuridica à la legge divina viene rivelata a Mosè da Javè sul Monte Sinai, tramite le tavole dei dieci comandamenti ( Decalogo ). Esse si basano su principi di diritto naturale e sono contenute in due libri del Pentateuco ( Esodo e Deuteronomio ). Solo attraverso il loro rispetto può essere ottemperato il patto, ossia raggiungere una libertà. Il testo sacro ebraico è l’ Antico testamento che viene superato dal Cristianesimo con il Nuovo testamento che sancisce un nuovo meccanismo di alleanza basato non più su un rapporto obbligatorio bilaterale bensì sull’ eredità : Dio entra nella storia incarnandosi in Cristo, che con la Risurrezione vince la morte e i peccati che ogni uomo porta con sé dall’origine. Il sacrificio di Cristo segna la salvezza degli uomini e dà compimento alle promesse divine, rendendo tutti gli esseri umani figli ed eredi di Dio. Il messaggio cristiano inizia ad essere seguito da molti soggetti anche dopo la morte di Cristo poiché portato avanti da Apostoli e vescovi. Inizialmente vi sono due forme organizzative:
  • Comunità giudeo-cristiane = a Gerusalemme e Palestina, ancora legate alla tradizione ebraica
  • Comunità paoline = fondate da San Paolo e composte da persone pagane ( gentili ) Tuttavia, le eresie e le persecuzioni, portano alla Chiesa l’esigenza di darsi una struttura organizzativa gerarchica , composta da:

Importante è il TEMA DEL DIRITTO NATURALE su cui tutti i padri della chiesa si sono soffermati: esiste una forma di diritto naturale scritta nella coscienza di ogni uomo , esso permette a ciascuno di distinguere cosa è bene e cosa è male. Una riflessione sulla legge di natura viene affrontata da San Paolo:

  • Epistola ai Romani 2, 12 – 16 : non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l’osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri, che non hanno legge, adempiono per natura […] sono legge a sé stessi; essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza. San Paolo qua afferma che per essere giustificati di fronte a Dio non basta conoscere la legge, è fondamentale che venga messa in pratica. Per cui, l’ebreo osservante che ha seguito tutti i precetti verrà giudicato giusto da Dio, ma anche chi non ha conosciuto quella legge sarà giustificato se vi ha adempito per natura. Gli uomini hanno infatti già in sé la legge naturale, riconoscibile mediante la ragione.

RACCOLTE NORMATIVE

La complessa struttura della Chiesa delineatasi in età medievale portò all’esigenza di maggiore ordine nel sistema di diritto canonico. Il lavoro di riordinamento più importante fu effettuato da Graziano che raccolse e fornì interpretazioni coerenti delle fonti secondo il metodo della glossa , inserendo il tutto nel c.d. Decretum Gratiani à costituì per secoli la base ufficiale del diritto della Chiesa, insegnato e studiato dai decretisti. Sempre maggiore fu l’uso dei decretali (fonti normative di provenienza papale), che costituiranno gran parte del CORPUS IURIS CANONICI. Tale corpo raccoglie il complesso della legislazione canonica: o Decretum Gratiani di Graziano o Quinque Compilationes Antique à collezioni di decretali di vari pontefici, poi ripubblicata da Gregorio IX sotto il nome di Decretales Extravagantes Gregorii IX o Liber extra di Gregorio IX à a cui si dedicarono i c.d. decretalisti o Liber Sextus di Bonifacio VIII o Clementinae di Clemente V o Extravagantes Johannis di Giovanni XXII o Extravagantes Communes

L’UTRUMQUE IUS

Tra il XII – XIII sec. si delinea l’ umtrumque ius : compenetrazione del sistema di diritto comune romano e di diritto comune canonico. Nonostante, infatti, i due sistemi fossero autonomi (uno volto a regolare i rapporti umani e l’altro la salvezza dell’anima), di fatto sono sintetizzabili entrambi in un comune fondamento etico à il principio trascendente di giustizia e verità. La loro finalità ultima è l’ ottenimento della beatitudine nel Regno di Dio. Nel sistema di diritto romano canonico che si delinea vengono quindi a coesistere tutte le categorie giuridiche delle due legislazioni universali; in caso di contrasti normativi doveva prevalere la norma più equa. Emerge dunque un tema fondamentale nella composizione del sistema di giustizia occidentale: l’ EQUITAS. Tanto il diritto civile, quanto quello canonico venivano applicati secondo un principio di equità : il giudice non doveva limitarsi a un’ applicazione rigida e formale della legge , bensì graduare e mitigare la pena in base alla concreta esigenza. Tale elasticità aveva come scopo assicurare un’uguaglianza sostanziale e conformare il diritto umano alla perfetta giustizia, poiché una giustizia basata sull’ equitas è la più grande espressione della giustizia suprema. Aristotele e San Tommaso definivano l’ aequitas come la “ correzione del giusto legale ”.

RAPPORTO TRA IUS COMMUNE E IURA PROPRIA

Nel sistema del diritto comune, oltre al diritto dotto (insegnato nelle università), vi era il c.d. DIRITTO PROPRIO ( ius proprium ), composto dai diritti locali che vengono quotidianamente applicati nelle comunità. Tale forma di diritto si manifesta all’interno di contesti sociali come Statuti comunali e corporazioni e viene inserito nelle ordinanze e nella normativa principesca. L’idea verticistica medievale pone al centro una figura apicale (il dominus = dio) e intorno i c.d. ordini sociali (i milites /nobili, il clero e le città). Nel sistema del diritto comune vi era dunque:

  • diritto romano giustinianeo che rappresenta l’ universalismo imperiale
  • diritto canonico che rappresenta l’ universalismo cristiano
  • diritto particolare che non veniva insegnato né sottoposto a glosse/commenti, ma veniva prodotto a livello consuetudinario e locale Tali forme di diritto proprio consuetudinario emergono in tutta Europa: o SPAGNA = i fueros erano consuetudini poi messe per iscritto e patrocinate dal re o FRANCIA = le coutumes erano le consuetudini in vigore soprattutto nella zona francese del nord. o GERMANIA = vengono recepite norme di un antico diritto germanico consuetudinario finché poi sorge il Tribunale camerale dell’Impero che approva norme ed emettere decisiones basate su citazioni del diritto romano (riemersione della ricezione del diritto romano in Germania). PROBLEMA : Ci si chiede se ad essere applicato fosse il diritto proprio o il diritto romano canonico. Possiamo analizzare due posizioni sul tema:
  • ius commune contrapposto a iura propria à il primo è dotto e legato a ragionamenti di scuola; quindi, a essere applicato è il secondo.
  • ius commune come sistema unitario à con una graduazione interna delle fonti che vede prima il ricorso agli Statuti comunali e, laddove non dispongano, al diritto comune come norma integrativa. Il modello di molti storici è però intermedio, per cui si dice che esistono 3 sistemi di ius commune : (1) diritto comune canonico; (2) diritto comune romano; (3) diritto comune proprio. Non vanno considerati secondo un ordine gerarchico piramidale, bensì come compresenti à bisogna prendere a modello lo Statuto del comune lombardo di Derbo che prevende uno IUS TRIFORME (stesso diritto che si manifesta in tre forme diverse):
  • diritto romano
  • diritto canonico
  • diritto proprio I primi due esprimono dunque l’universalità dei principi, il terzo può invece mutare in base alle esigenze pratiche delle comunità. Bisogna considerarli secondo un principio di genere a specie : non possono fare a meno l’uno dell’altro poiché il diritto proprio per essere interpretato necessita di principi e strumenti del diritto romano canonico. Inoltre, spesso i giudici chiedevano consilia ai giuristi che emanavano un c.d. consilium sapientis iudiciale (pareri per risolvere la controversia) mediante citazioni del diritto romano canonico anche se era una questione di diritto locale.

IUS COMUNE e COMMON LAW

Una parte dell’Europa è portatrice di una storia autonoma data anche la sua costituzione geografica: la Gran Bretagna. Il sistema del diritto anglo è diverso dal nostro:

  • CIVIL LAW = caratterizzato dai Codici
  • COMMON LAW = rimanda al diritto comune e ne è la maggiore approssimazione vivente.