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Lo studio della storia del diritto è di rilevante importanza poiché fornisce una rappresentazione dell'evoluzione e dello sviluppo delle società (si parla in tal senso di storicità del diritto). Il diritto è infatti un prodotto dell’uomo volto a regolare i rapporti all’interno della società tra individui. Non esiste un modello di diritto assoluto, ogni epoca storica possiede un suo complesso di norme e per comprenderlo è necessario studiare il contesto sociale e antropologico in cui si sviluppa. IUS COMMUNIS Il diritto comune è il modello giuridico sviluppatosi in Europa a partire dall’XI secolo. Esso era composto dal corpus iuris civilis e dal corpus iuris canonici ed era considerato non solo il diritto comune a tutta l’umanità allora conosciuta ma anche il modello valoriale comune a tutto l’impero medievale cristiano. Alla base del diritto comune vi era quindi l’idea di universalità ovvero l’idea di appartenere tanto ad una comunità giuridica quanto più ad una comunità valoriale. Nel diritto comune la dimensione etica influiva su quella giuridica ovvero si dava rilevante importanza a quei valori sentiti come comuni. Ad oggi questa universalità di valori è andata sbiadendo a favore del relativismo etico. Nel diritto comune la legge NON era l’unica fonte del diritto. Alla legge positiva espressione della volontà del legislatore si affiancava infatti la norma. Nel diritto comune la norma constava di una duplice dimensione: a. Etica b. Giuridica Il concetto di norma era quindi un concetto polivoco che possedeva una dimensione etica e morale capace di restituire il tessuto umano della regolamentazione delle relazioni umane. Essa era infatti l’espressione del bisogno della società di autoregolarsi. Nel diritto comune si riteneva che il diritto nascesse dai fatti “ ex facto orito iuris ”. Vi era una fattualità del diritto ovvero si riteneva che il diritto fosse il prodotto della capacità della società di autoregolarsi ovvero il prodotto della capacità di individuare i problemi della convivenza sociale e risolverli tramite il diritto. Nel modello giuridico medioevale i giuristi attribuivano quindi centralità alla res e non alla legge (reicentrismo). Essi erano chiamati a svolgere un’interpretazione creativa della norma ovvero erano chiamati ad attuare una mediazione fra testo e realtà. Nel modello giuridico odierno si attribuisce centralità non più alla res ma alla legge ovvero la realtà per essere rilevante deve rientrare nella fattispecie. Il giurista diviene così un mero applicatole della legge e la legge diviene la fonte principale del diritto. Al concetto di norma si attribuisce infatti una dimensione monista in forza della quale viene ad essere concepita unicamente come la legge proveniente dall’alto.
È possibile suddividere l’evoluzione del diritto occidentale in paradigmi ovvero è possibile suddividerlo sulla base di coordinate spazio tempo.
Arco cronologico : tra i paradigmi è il più longevo, da V secolo a.c. a XV d.c. Carattere : abalietà. Il termine abalietà deriva da abalietas che a sua volta deriva da ab alio , locuzione latina utilizzata per indicare “ ciò che proviene da altro ”.Nel periodo scolastico tale termine veniva utilizzato per indicare il rapporto di dipendenza dell’uomo con Dio. Il periodo premoderno è caratterizzato dalla percezione che l’uomo dipenda da altro. Tale dipendenza non è necessariamente da Dio ma da tutti quei fattori esterni all’uomo come ad esempio la natura. Tale paradigma nasconde quindi una profondo idea di unità ovvero l’idea che l’uomo non sia né al centro dell’universo né artefice di ogni cosa. Nota dominante : relazione. Nel paradigma classico i rapporti di diritto si formano in modo relazione ovvero tramite il rapporto di persone. In tale epoca l’uomo di concepisce sempre all’interno di una relazione. Werner Jaeger) filologo del 1900, sostiene che vi sia una dimensione di continuità tra l’esperienza giuridica greco romana e l’esperienza postmoderna. Jeager ha scritto una serie di testi tra i più famosi ed importanti troviamo:
Platone distingue 2 tipologie di ragione :
Il diritto romano si sviluppa e si diffonde a partire dal II secolo a.C. fino al VI secolo d.C. Nel sistema giuridico romano le regole tecniche vengono dopo il presupposto concettuale derivante da una riflessione filosofica. Esso entra in contatto con il diritto greco a partire dal periodo di decadenza delle Polis ovvero nell'epoca ellenistica. In questa epoca si porta alla luce il rapporto tra etica e diritto. In tal senso è necessario fare riferimento allo stoicismo ovvero a quella corrente di pensiero, così denominata perché i filosofi appartenenti riflettevano sotto i portici; che pone al centro della sua dottrina un tema di tipo etico. Lo stoicismo ritiene che la natura della giustizia e dell'etica sia una natura che valorizzi l'aspetto comune a tutti gli uomini e ponga l'uomo al di fuori di ogni passione ed emozioni. L’uomo giusto non ha bisogno di essere coinvolto nelle attività politiche della Polis poiché agisce secondo le leggi di natura. Cicerone) retore e avvocato romano che si è ispirato nelle sue opere allo stoicismo greco, a Platone e ad Aristotele. Cicerone ha scritto diverse orazioni contenenti molteplici contenuti legati alla giustizia e al diritto. Egli riprende dallo stoicismo l'idea della forza del legame tra ciò che è giusto e che si traduce in legge e ciò che è ingiusto. Cicerone sostiene che la forma più alta della legge sia la giustizia e che quindi non possa esistere un diritto positivo non giusto (un diritto ingiusto equivale a un non diritto, una iniuria). Sostiene inoltre che l'applicazione formale del diritto sia la massima espressione dell'ingiustizia perché priva il diritto del suo aspetto etico (paradosso). Cicerone riprende poi da Aristotele due concetti:
Arco cronologico : dal XV secolo d.c. fino al primo dopo guerra 1900. Carattere : aseità. Il termine aseità deriva da asietas che a sua volta deriva da ad se , locuzione latina utilizzata per indicare ciò che “ sussiste da se ” ovvero ciò che non dipende da altri. Nel paradigma moderno lo Stato si concepisce come l’unico protagonista della vita giuridica. Il principe diviene privo di vincoli, detentore di un potere assoluto ed immagine di un dio civile. Nota caratterizzante : imperatività , lo Stato vuole comandare. Martin Lutero) è un monaco agostiniano tedesco, docente di teologia all’Università di Wittenberg noto come il padre della riforma protestante. Nel 1517 aprì una disputa accademica sulle indulgenze, una c.d. disputatio, affiggendo sulle porte della cattedrale di Wittenberg 95 tesi in latino sul valore e sull’efficacia di queste ( le indulgenze erano delle donazione attraverso cui i credenti compravano uno scontro di cena in purgatorio). Le tesi rappresentavano una forma di protesta contro la chiesa cattolica. Lutero sostena infatti che il diritto canonico fosse l’espressione del diritto della chiesa del diavolo e che venisse ad essere utilizzato da questa come uno strumento di potere. All’interno delle sue 95 tesi Lutero offre quindi una nuova idea di diritto ovvero evidenzia come nella sua ottica sia necessario che il diritto sia prodotto ed amministrato da un potere laico basato sulla spada ovvero sulla forza del principe di punire i trasgressori. Per Lutero, come per Sant’Agostino il diritto naturale corrisponde ad un sentimento interno inerente al discernimento tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Verrà scomunicato da pappa Leone X e brucerà in segno di protesta la bolla di scomunica insieme ad una serie di testi di diritto canonico. Renè de Cart, Cartesio) in tale contesto di tensione religiosa si afferma, grazie al matematico Renè de Cart, anche noto come Cartesio; una nuova idea di ragione. Cartesio osservando la realtà fisica ovvero la realtà dei fenomeni naturali constata come a fronte di una realtà che cambia velocemente l’uomo non possa esser certo di nulla (scetticismo). L’unica certezza sui cui si fonda la sua esistenza è il fatto di essere un soggetto pensante, ovvero un soggetto capace di capire e porre in essere una riflessione sulle cose. Cogito ergo sum, penso e quindi sono. La ragione passa quindi dall’essere uno strumento a servizio della realtà all’essere l’atto prioritario, la misura delle cose capace di stabilire e non più distingue, cosa sia giusto. (Il criterio di razionalità alla base delle scienze fisiche viene ad essere applicato anche a quelle scienze non fisiche come la metafisica). Ugo Grozio) le istanze di Cartesio vengono unite a quelle di Lutero da Ugo Grozio all’interno del de iure belli ac pacis. Grozio sostiene che il diritto naturale sia una sorta di derivato dello ius gentium che si applica a tutti coloro che hanno in comune una regione o uno stato ed è basato su un criterio di ragione che serve a riconoscere la norma giusta. Tale teoria diventa il punto di passaggio tra il razionalismo Cartesiano e il giusnaturalismo moderno che ha come presupposto la ragione. Thomas Hobbes) filosofo britannico giusnaturalista. Di rilevante importanza è poi l’opera di filosofia politica di Thomas Hobbes intitolata il “leviatano”. All’interno del “leviatano” Hobbes analizza il passaggio dalla stato di natura alla società civile. Egli ritiene che lo stato di natura sia caratterizzato da un’antropologia negativa ovvero dall’egoismo dell’uomo. Gli uomini sono “homo homini lupus” ovvero in continua lotta fra di loro per la sopravvivenza. Dalla realtà conflittuale dello stato di natura si passa alla società civile grazie alla stipulazione di due contratti: a. Un patto di unione con il quale gli uomini rinunciano ai loro diritti; b. Un patto di soggezione con il quale rimettono alla volontà del sovrano la formulazione e l’emanazione delle leggi. La società civile è quindi governata da un sovrano, il leviatano, che Hobbes identifica nello Stato, soggetto che non partecipa alla stipulazione dei contratti poiché super partes e sciolto da qualsiasi vincolo. La stato impone, attraverso la legge, la propria volontà e ciò fa si che questa sia privata della sua dimensione etica e morale e diventi vincolate in forza della sua dimensione giuridica. La morale dello Stato si sostituisce alla morale individuale e viene imposta. Con Hobbes quindi la sfera giuridica si distacca da quella etica ovvero viene rimosso il collegamento tra realtà e legge tipico del diritto della società greca.
Da Hobbes in poi lo Stato assume quella caratteristica prima attribuita all’altro, alla trascendenza, alla natura, a Dio, ovvero diviene l'autorità massima. Kant) rappresenta la sintesi del mutamento del paradigma. Egli ritiene che all’interno dell’uomo vi sia: a) un’esigenza morale di giustizia; b) un’esigenza pratica di giustizia. Per quanto riguarda l’esigenza morale di giustizia Kant ritiene che la morale sia un dovere categorico che riguarda l’AGIRE del singolo in rapporto alla propria responsabilità personale. Tale esigenza riguarda la sfera del dover essere e si rifà all’idea giusnaturalista per cui ogni individuo possiede una sua morale, delle sue regole naturali e sà cos’è giusto per natura. Per quanto concerne invece l’esigenza pratica di giustizia questa riguarda il rispetto della legge in quanto legge. Tale esigenza si rifà alla sfera dell’essere e all’idea giuspositivista per cui sia giusto ciò che indica essere giusto la legge dello Stato. L’estremizzazione del giuspositivismo si avrà con la Rivoluzione Francese. Con la caduta dell’ancien regime si affermeranno due nuove categorie giuridiche, ad esemplificazione dell’importanza e della forza che assume la legge dello Stato: i codici e le Costituzioni. Il Codice napoleonico rappresenta il compimento della distruzione del diritto comune, in quanto non solo abroga le leggi romane, gli statuti e le convenzioni locali ma identifica la giustizia esclusivamente nella legge. Kelsen) si afferma l’idea che la validità dell’ordinamento dipenda dalla forma e non dal contenuto della legge. Viene quindi ad essere rimossa l’esigenza morale di Kant ad esclusivo favore dell’esigenza pratica. La norma diviene vincolante in quanto norma.
Arco cronologico : dalla metà del 1900 fino anni 90 ’, det. dall’avvento della digitalizzazione. Carattere : perseità. Il termine perseità deriva da perseitas che a sua volta deriva da per se , locuzione latina utilizzata per la predicazione del soggetto in autonomia dinamica ovvero utilizzata per esemplificare la centralità dell’uomo in rapporto ad altri esseri. Nel paradigma postmoderno l’uomo rivendica la sua autonomia ma attraverso una dimensione comunitaria. Nota caratterizzante : interazione. In tale epoca gli individui si percepiscono come autonomi ma interagiscono con altre realtà. Nel periodo post moderno si recuperano gli elementi in parte svaniti con il formalismo ed il positivismo giuridico, il criterio di validità viene sostituito con quello di effettività e rinascono i corporativismi. Queste novità vengono ad esser incanalate nelle Costituzioni moderne aventi presupposti differenti rispetto a quelle dell’epoca illuminista espressione della volontà borghese. Le Carte Costituzionali del secondo dopoguerra sono infatti un fiorire di ottimismo e di valorialità, al loro interno vengono riconosciuti i diritti fondamentali della persona spostando l’attenzione sulla dignità dell’individuo e aggiungendo al principio di uguaglianza formale illuministico un principio di uguaglianza sostanziale. In questo nuovo contesto al legicentrismo si affianca il ruolo dell’interprete, ruolo rilevante poiché capace di attribuire dinamicità all’ordinamento giuridico. Papa Giovanni XXIII ha elencato 3 elementi caratterizzanti la post-modernità:
Il “ formante ” è una categoria inventata dal giurista Rodolfo Sacco negli anni 60 per rappresentare le categorie di fondo che ricorrono nei sistemi giuridici di ogni epoca e società. Tali categorie sono:
Un tempo si credeva esistesse un diritto pangermanico , ovvero si credeva che la totalità delle popolazioni germaniche facesse affidamento su un unico modello di diritto. Tale concezione è stata rivalutata dalla scuola storica che ha ritenuto fosse più corretto parlare di diritti volgari ovvero di diritti derivanti dalla tradizione popolare, basati su un criterio personale e composti da consuetudini tramandate oralmente. Tale diritti presentavo degli elementi comuni:
Le invasioni barbariche avevano consolidato come modello di diritto il diritto volgare. Il corpus iuris civilis di Giustiniano (529 d.c.) composto dal codice giustinianeo, dal digesto, dalle pandette e dalle novelle venne infatti disapplicato in occidente a favore delle consuetudini locali continuando però a circolare in forma ridotta nei così detti epitomi ovvero compendi di diritto. Il diritto romano custodito e tramandato grazie all’opera amanuense ecclesiastica, venne ad essere riscoperto a partire dalla seconda metà dell’anno 1000 quando nel contesto ecclesiastico, vennero ad essere riutilizzate alcune categorie giuridiche ritenute più efficaci rispetto alle consuetudini volgari. Nell’Italia centro settentrionale, ad esempio, si diffuse l’utilizzo dei c.d. giudizi placiti , ovvero decisioni basate sul diritto romano e nello specifico sul Digesto. In tal senso trova rilevante importanza il placito di Marturi , placito all’interno del quale si cita un passo del digesto relativo alla reintegrazione del possesso per redimere una controversia sorta tra un signore toscano ed un monastero locale. LA SCUOLA DELLA GLOSSA In via ufficiale la riscoperta del diritto romano e dei testi giustinianei viene ad essere ricondotta all’anno 1088, anno della nascita dell’Università di Bologna (anno stabilito nel 1888 da Carducci). La narrazione comune che si dà della riscoperta dei libri giustinianei è una narrazione mitica volta ad attribuire validà ed autorevolezza al diritto romano. In quel periodo era infatti necessario, essendo indispensabile regolare i rapporti insorti nella nuova struttura sociale caratterizzata dalla nascita dei comuni; che il diritto fosse efficace, valido e sorretto da un principio di sacralità, di grande autorità. I libri giustinianei vengano infatti ad essere descritti come dei libri “scesi dal cielo”, riscoperti a Roma, la città della chiesa, trasportati a Ravenna la città dell’esarcato, e giunti a Bologna dove uno studioso, ovvero Irnerio, facendone materia di studio e di insegnamento ne ha diffuso il contenuto. Secondo la rappresentazione fornita dalla testimonianza di Odofredo Denari fu però un maestro di nome Pepo a riscoprire e a rileggere i testi giustinianei; tesi sostenuta anche da Rudulfus Niger. Irnerio nella realtà dei fatti fu probabilmente un ecclesiastico incaricato e finanziato da Matilde di Canossa,di ricostruire, insieme ad un gruppo di studiosi, il corpus iuris civilis giustinianeo. La sua attività diede vita ai libri legales , testi all’interno dei quali il testo giustinianeo venne inevitabilmente modificato e riorganizzato. Lo studio dei libri legales si basava sul metodo della glossa. Le glosse erano annotazioni prese a margine del testo che avevano lo scopo di esemplificarne il contenuto. I glossari spesso riadattavano il testo antico per farlo corrispondere alle esigenze della società servendosi della glossa per dare un’interpretazione adatta e conforme alla nuova realtà. L’opera di armonizzazione dei glossatori portò ad una grande quantità di materiale giuridico rendendo necessario mettere un pò d’ordine. Le glosse vennero infatti riordinate in “summae”.
Il cristianesimo si innesta su una precedente esperienza religioso-normativa ovvero si innesta sulla cultura ebraica. L’ebraismo prevedeva un meccanismo di alleanza tra Dio ed il suo popolo, Israele ; meccanismo fondato sul patto: la fedeltà del popolo di Israele a Javè in cambio della terra promessa. Alla base di tale alleanza vi erano i 10 comandamenti ovvero le 10 norme di diritto naturale contenute nel decalogo consegnato, nella narrazione tradizionale, da Dio a Mosè su un monte nel deserto del Sinai dopo l’esodo dall’Egitto. Con tali norme Dio ottemperava al suo patto di alleanza rendono il popolo ebraico libero. Osservando i 10 comandamenti l’uomo sarebbe infatti stato libero dalle passioni e dai restanti vincoli.
Alla base del formante cristiano vi è quindi la nuova legge, la nuova alleanza basata su 2 regole comportamentali: a. La prima riportata dall’apostolo Giovanni: “ amatevi gli uni e gli altri come Cristo ha amato voi ”. b. La seconda riportata dall’apostolo Matteo: “ ama il signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente. Ama il prossimo tuo come te stesso ”. Questi comandamenti si basano sul concetto di amore. Nella cultura greca esistevano due diverse tipologie d’amore: l’eros l’amore carnale, passionale possessivo che esige reciprocità; e la filia ovvero l’amicizia profonda basta anch’essa sulla reciprocità. A queste due forme in epoca ellenistica e nello specifico con il neoplatonismo ne si è aggiunta una terza ovvero l’agape : (in latino caritas) costituisce un amore disinteressato, offerto senza chiedere nulla in cambio. Tal tipo di amore è quell’amore incondizionato con cui Dio ha amato l’umanità. Esso costituisce il primo comandamento dell’agire di ogni Cristiano ed offre una rilettura dei comandamenti e delle regole di comportamento ebraiche: ad esempio solo se mi comporto nei confronti degli altri volendo il loro bene mi riconosco in essi e non faccio loro ciò che non vorrei venisse fatto a me. Da questo comandamento ne discendono altri che ribaltano le regole dell’esistenza umana come ad esempio: a. “ amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano e benedite coloro che vi maledicono ”. Non c’è merito, nella logica cristiana, ad amare chi ci ama, a fare del bene a chi ci fa del bene. Per crescere interiormente è necessario dare senza sperare di ricevere, idea alla base del divino delle usure; b. “ Non giudicate e non sarete giudicati ” tale comandamento si basa su un criterio di reciprocità ed evidenzia come il comportamento umano incida sul giudizio divino. Se sarò generoso, gli altri lo saranno con me e Dio lo sarà nel giudicarmi. Il messaggio di Cristo è quindi un messaggio sovversivo che ribalta la logica del tempo basata sulla legge del taglione, sull’idea del dare per ricevere. LE FONTI DEL DIRITTO CRISTIANO
- Il diritto divino Si distingue in: a. Diritto divino positivo: costituito da quanto contenuto nelle sacre scritture, sia nell’antico che nel nuovo testamento. b. Diritto divino naturale : costituito dalle regole morali scritte nella coscienza dell’uomo. Al diritto divino naturale farà riferimento San Paolo nella lettera scritta alla comunità di Roma analizzando il rapporto tra coloro che seguono la legge ebraica e coloro che sono senza legge. Per San Paolo come gli ebrei saranno giudicati da Dio in base alla legge anche coloro che hanno vissuto senza conoscerla saranno giudicati in base ad essa ovvero dovranno dimostrare di aver osservato la legge scritta nei loro cuori, di aver riconosciuto con la ragione ciò che è giusto;
Il sistema di common law britannico nacque con l’ascesa di Guglielmo il conquistatore e con la sottomissione da parte dei normanni degli Angli e dei Sassoni. Guglielmo importò in Inghilterra il sistema feudale : il territorio, proprietà della corona, venne diviso in contee , amministrate da conti o sceriffi. La giustizia in un primo momento venne affidata a quest’ultimi e successivamente demandata alla corona. Nacquero così le King’s court ovvero le corti del re, nello specifico:
Sono 3 le strutture perimetrali che delimitano ed individuano il diritto comune o in altri termini sono 3 gli elementi che definiscono la sua struttura: a. COMUNITÀ (condivisibilità): la comunità è il primo elemento che caratterizza il diritto comune. Lo ius commune era infatti un diritto di natura comunitaria basato sulla communitas ovvero sul gruppo sociale e sulla communio ovvero sulla comunione. Le forme comunitarie tipiche del paradigma premoderno erano 3:
per la libertà personale poiché si riteneva, in continuità con il pensiero di Sant’Agostino, che la libertà maggiore fosse la possibilità di esprimere liberamene se stessi in rapporto con gli altri. L’idea medioevale della comunità come corpus ovvero come corpo sociale che dipende dal funzionamento delle sue molteplici parti è venuta meno all’interno del contesto digitale in cui oggi siamo immersi. L’idea del corpus sociale è stata ripresa da molti autori: Agrippa : ad esempio all’interno di un suo discorso evidenzia come non sarebbe possibile per i patrizi fare la guerra senza i plebei e per i plebei vivere senza i patrizi. San Paolo : nella lettera ai romani descrive la chiesa come un corpo formato da tante membra, la cui testa è Cristo. Esso evidenzia quanto siano fondamentali tutte le membra per il funzionamento del corpo. Sant’Agostino : si rifà anch’esso al tema dell’organicità della comunità sottolinenando come la comunità sia un insieme armonico e come ogni parte contribuisca all’armonia del cosmo. San Tommaso d’Aquino : individua nella civitas la forma più perfetta di comunità ed evidenzia come solo attraverso la comunità la persona possa esprimere al massimo la sua libertà e realizzare se stessa, raggiungendo il proprio fine, giovando così a tutta la comunità. d. ORDINE (misura): il termine ordine può essere espresso in latino o:
Il fondamento filosofico del diritto comune deriva dalle due scuole di pensiero derivanti dalle teorie di Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino. SANT’AGOSTINO D’IPPONA Biografia Sant'Agostino di Ippona nacque a Tagaste in Algeria nel 354 d.c. e ricoprì nei primi anni della sua gioventù il ruolo di funzionario dell’impero. All'età di 25 anni si recò, per ragioni diplomatiche, a Milano dove incontrò Sant’Ambrogio, vescovo che si era aspramente opposto alle ingerenze dell'impero nella giurisdizione ecclesiastica. Tale incontro fu il punto d’inizio del suo percorso di conversione spirituale. Nel 385 d.c. si converti infatti al cristianesimo e nel 395 d.c. venne nominato vescovo di Ippona. Da questo momento in poi la sua produzione letteraria diventerà il fondamento dell’ecclesiologia cristiana e Agostino diventerà così uno dei padri della chiesa. Opere letterarie Sant'Agostino costituisce una linea di continuità tra i classici e l'epoca tardo antica. Le sue opere si rifanno infatti sia alla cultura greca e nello specifico alla filosofia platonica e neoplatonica, sia al cultura cristiana e nello specifico alla filosofia di Paolo di Tarso (San Paolo). Esistono diverse fasi del pensiero agostiniano: Opere polemiche : in gioventù scrisse le cosiddette opere polemiche ovvero una serie di opere contro le eresie dell’epoca ed in particolare contro l’eresia:
La città di Dio) “ il de civitate dei” è un’opera escatologica scritta da Agostino successivamente al saccheggio di Roma del 410 per risponde ai pagani che avevano accusato i cristiani di aver provocato lo sfaldamento e la caduta dell’Impero romano. All’interno di tale Trattato Agostino sostiene che l’universo proponga agli esseri umani due luoghi per vivere: la città degli uomini e la città di Dio (con città si intende non solo il luogo fisico della città, ma il clima, il pensiero). La città degli uomini nasce dall’ amore di sé spinto fino al disprezzo di Dio mentre la città celeste nasce dall’ amore di Dio spinto fino al disprezzo di sè. La città degli uomini trova gloria in sé stessa, è dominata dalla passione per il potere e per la forza ed è la forza a giustificare il diritto; la città celeste trova invece gloria in Dio, è dominata dall’amore per Dio e riconosce nell’abalietà il principio di perfezione. La città degli uomini corrisponde alla civitas legis ovvero alla città della legge positiva, dall’auto- giustificazione; la città di Dio corrisponde ad un’ideale utopico. La città degli uomini è la civitas confusioni ovvero Babilonia la civitas della perdizione, la città di Dio è la Gerusalemme celeste ovvero la civitas a cui gli uomini ambiscono nell’aldilà. Sant’Agostino ritiene che tra la città della legge e la città dell’amore perfetto vi sia la civitas iuris ovvero la CIVILTÀ DEL DIRITTO , caratterizzata dal tentativo di legare il principio divino di giustizia alla legge per allontanarsi dal male. Egli ritiene che per amministrare uno Stato sia necessario che venga rispettato il principio di giustizia e che questo venga tradotto in diritto, questo perchè? Perchè se il diritto fosse slegato dalla giustizia lo Stato sarebbe paragonabile ad una banda di briganti e sarebbe legittimato unicamente dall’uso della forza. “ che cos’è in fondo uno stato se non è rispettato il principio di giustizia? Che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di briganti?…” Per Sant'Agostino l'atto che si compie secondo diritto, si compie secondo giustizia ed è quindi impossibile che si compia secondo diritto un atto contro la giustizia. Non possono essere quindi definite diritto le istituzioni illegali di certi individui poiché un atto compiuto contro giustizia non è un atto di diritto e non è un atto giusto. Le istituzioni illegali sono quindi tali in base a un principio di conformità alla giustizia e non di ossequio alla legge. Per Agostino esiste una dimensione di giustizia reale non legittimata da un atto legale ma dalla realtà delle cose, ovvero esistono cose oggettivamente giuste e cose oggettivamente ingiuste e accettare il tipo di giustizia che proviene da chi non è giusto equivale a legittima un’istituzione illegale. Il pensiero di Sant'Agostino è il pensiero che principalmente ha influenzato la prima scolastica medievale ovvero il pensiero teologico sviluppatosi tra il IX e X secolo volto a studiare, tramite gli strumenti logici (logica di Aristotele) ed il pensiero dei padri della chiesa, la teologia ed il diritto. Nello specifico Agostino influenzerà in particolar modo i glossatori I quali indirizzeranno il loro lavoro alla glossatura di passi di diritto romano attinenti alla distinzione fra diritto naturale, diritto civile e diritto delle genti. Gli scolastici formularono il processo della sinderesi ovvero il processo attraverso cui il bene il male divengono auto riconoscibili grazie alla nostra coscienza. Il principio di sinderesi è ciò che per loro determina il passaggio dal diritto naturale al diritto positivo.
Biografia San Tommaso d'Aquino nacque nel 1224 a Roccasecca. Ultimo di sette figli intraprese la carriera ecclesiastica per entrare nell'ordine dei benedettini, carriera che fu interrotta da una serie di disguidi politici nell'abbazia di Montecassino. Tommaso decise quindi di recarsi a Napoli e riprendere gli studi all'interno dell'università fondata da Federico II. Qui entrò in contatto con l'ordine dei frati predicatori ovvero con l'ordine dei domenicani e divenne, sotto la guida del teologo e canonista Giovanni teutonico, un membro dell'ordine. Grazie alla sua spiccata intelligenza venne inviato a studiare teologia prima a Colonia e poi a Parigi. Tornato in Italia morirà nel 1274 all'età circa di quarant’anni.