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Nuove Regole Trattamento Penitenziario: Sicurezza e Prevenzione Rischio Suicidio, Appunti di Diritto Penitenziario

Le nuove regole per il trattamento penitenziario in Italia, che introducono la responsabilità del detenuto verso l'istituzione, le offerte rieducitive e la distinzione tra attività trattamentali e intrattenimento. Viene inoltre richiamata l'importanza di una vita penitenziaria connotata da libertà di movimento e la necessità di valutare la risposta al trattamento penitenziario per assicurare forme di intervento professionale. Il documento conclude con la necessità di procedere alla piena attuazione del nuovo modello di erogazione dei servizi sanitari per attenuare gli effetti traumatici della privazione della libertà e prevenire atti di autolesionismo.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 11/03/2021

maxitroc
maxitroc 🇮🇹

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bg1
MOD.
40/255
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
UFFICIO
DEL
CAPO
DEL
DIPARTIMENTO
GDAP-0445330-2QH
j-GDAP-1aOO-24/11/2011-0445330-2011
e,
per
conoscenza:
Roma,
24
novembre
2011
Ai
Sigg.
Provveditori
Regionali
Ai
Sigg.
Direttori
degli
Istituti
Penitenziari
LORO
SEDI
Ai
Sigg.
Vice Capi
del
Dipartimento
Ai
Sigg.
Direttori
Generali
Al
Sig.
Direttore
dell'Istituto
Superiore
di
Studi
Penitenziari
Ai
Sigg.
Presidenti
dei
Tribunali
di
Sorveglianza
LORO
SEDI
Oggetto:
Modalità
di
esecuzione
della
pena.
Un
nuovo
modello
di
trattamento
che
comprenda
sicurezza,
accoglienza
e
rieducazione.
Richiamando
l'attenzione
delle
SS.LL.
sull'oggetto
specifico
della
presente
circolare,
ritengo
opportuno
sottolineare
la
centralità
del
principio
normativo
che
fa
discendere
il
positivo
esito di
qualunque
programma
o
iniziativa
trattamentale
dalla
garanzia
della
sicurezza
penitenziaria,
obiettivo
a
cui
concorrono
l'ordine
e
la
disciplina
attraverso
l'efficacia
della
"custodia".
Come
ho
più
volte
evidenziato,
il
concetto
di
"custodia"
è
termine
alto
il
cui
significato
etimologico
induce
a
prendere
le
distanze
da
ogni
riduttivo
richiamo
ad
una
funzione
meramente
segregatrice
dell'
istituzione carceraria,
chiamata,
per
mandato
costituzionale,
all'assiduo
e
costruttivo
impegno
di
"mantenere
nelle
migliori
condizioni"
i
soggetti
privati
della
libertà
personale
ed
assegnati
ai
vari
istituti
penitenziari.
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MOD. 40/

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

GDAP-0445330-2QH

j-GDAP-1aOO-24/11/2011-0445330-

e, per conoscenza:

Roma, 24 novembre 2011

Ai Sigg. Provveditori Regionali Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari LORO SEDI

Ai Sigg. Vice Capi del Dipartimento Ai Sigg. Direttori Generali Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza LORO SEDI

Oggetto: Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione.

Richiamando l'attenzione delle SS.LL. sull'oggetto specifico della presente circolare, ritengo opportuno sottolineare la centralità del principio normativo che fa discendere il positivo esito di qualunque programma o iniziativa trattamentale dalla garanzia della sicurezza penitenziaria, obiettivo a cui concorrono l'ordine e la disciplina attraverso l'efficacia della "custodia". Come ho più volte evidenziato, il concetto di "custodia" è termine alto il cui significato etimologico induce a prendere le distanze da ogni riduttivo richiamo ad una funzione meramente segregatrice dell' istituzione carceraria, chiamata, per mandato costituzionale, all'assiduo e costruttivo impegno di "mantenere nelle migliori condizioni" i soggetti privati della libertà personale ed assegnati ai vari istituti penitenziari.

MODULARIOGiustizia - 87

q

Mod. 40/

3 Sul versante dei bisogni primari, grande attenzione è stata riservata, fra l'altro, alla materia § degli acquisti dei detenuti per il tramite delle imprese di mantenimento attraverso atti di indirizzo | che hanno avviato, anche su scala regionale, utili percorsi tesi ad una maggiore efficacia del

| controllo sui prezzi dei generi sopravittuari ed all'organizzazione dei servizi.

I La presente circolare si colloca dunque all'interno di un più organico disegno, alla cui

" realizzazione finale potranno contribuire anche i risultati delle indagini e delle proposte di recente I formulate dai due Gruppi di studio per la definizione di programmi trattamentali per categorie § omogenee di condannati in esecuzione penale intramurale ed esterna, e di un correlato sistema di monitoraggio e di valutazione e per un progetto di riforma delle misure alternative alla detenzione; contributi che saranno a breve arricchiti dagli esiti di uno specifico studio sulle cause del sovraffollamento carcerario e di possibili rimedi da attuare in concreto ed in tempi brevi, a seguito di un incarico conferito al Vice Capo Vicario del Dipartimento.

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Per quanto necessariamente destinato a tutte le categorie di persone detenute, compresi i soggetti assegnati ai circuiti speciali, il trattamento - nelle sue finalità di sostegno degli imputati e di rieducazione dei condannati e degli internati- si rivolge, anche attraverso le indicazioni della nuova circolare, soprattutto alla generalità dei cosiddetti "detenuti comuni", i quali, a ben guardare, costituiscono la fascia di utenza maggiormente penalizzata dagli effetti negativi del sovraffollamento penitenziario. Il miglioramento della i6custodià", nell'accezione più sopra delineata, impone il massimo sforzo nella direzione risolutiva del grave problema; per questo, con ripetute e mirate sollecitazióni all'Ufficio del Gabinetto delPOn.le Ministro, ho anche di recente formulato suggerimenti concreti

che possano contribuire in tempi brevi ad una ragionevole stabilizzazione del sistema sia attraverso |

lo strumento legislativo (vd. proposta di modifica dell'alt. 558, comma 2, c.p.p., per ridurre il fenomeno del flusso di persone arrestate in flagranza e destinate a transitare nelle case circondariali per brevissimi periodi; proposta di modifica della Legge n. 199/2010, da far divenire sistemica, \

attraverso un innalzamento a 18 o 24 mesi del limite massimo di pena per la fruizione del beneficio) '

sia attraverso innovazioni di tipo organizzativo (vd. proposta di istituzione di un circuito di custodia! attenuta di secondo livello per soggetti a basso indice di pericolosità). ; ii II predetto obiettivo impone altresì un ammodernamento strutturale ed impiantistico dei! luoghi di detenzione che possa garantire dignitose condizioni di vita intramurale. Con riferimento ai posti detentivi attivati ex novo o ristrutturati nonché a quelli in via di prossima attivazione o ristrutturazione, nell'ultimo triennio, sfruttando l'intero ventaglio delle risorse disponibili a livello ordinario (opere edili a cura del Ministero delle Infrastnitture e lavori a cura della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi a cui si aggiungono più di 150 progetti di , edilizia finanziati dalla Cassa delle Ammende), i vari interventi hanno interessato un totale di oltre 5.500 posti detentivi. A ciò si sommano gli ulteriori progetti previsti, in via straordinaria, I dall'Ufficio del Commissario Delegato per il "Piano Carceri".

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

6DAP-0445732-

PU-GDAP-1a00-2B/11/2011-0448732-

CIRCOLARE

Roma,

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari

LORO SEDI

e, p.c, Ai Signori Vice Capo del Dipartimento Ai Signori Direttori Generali Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

LORO SEDI

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Oggetto: Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione.

  1. II trattamento penitenziario a partire dal nuovo ordinamento II nuovo ordinamento penitenziario ispirato dalla Costituzione repubblicana, e dettagliato nelle disposizioni della legge n. 354/1975 e nelle norme regolamentari del D.P.R. n. 230/2000, ha segnato nelle intenzioni del Legislatore un momento di grande discontinuità rispetto all'idea di carcere coltivata nel passato, riportando attorno all'uomo detenuto tutto il modello della organizzazione penitenziaria e segnando il superamento delle teorie efficientiste e meramente retribuzioniste della pena.

L'assetto principale nel quale si è sostanziato lo spirito della riforma è rappresentato dalle norme che hanno modellato la vita penitenziaria del recluso. Quest'ultimo, infatti, ai sensi delPart. 1, comma 1, dell'ordinamento penitenziario diviene soggetto nei cui

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Inteso in questa più ampia accezione, il trattamento riguarda altresì le iniziative e le attività che segnano i contenuti della vita penitenziaria dei soggetti che sono in attesa di giudizio. Ciò vale tanto con riferimento alle iniziative rivolte ai detenuti nuovi giunti dalla libertà, quanto con riguardo alle modalità di svolgimento della vita penitenziaria di coloro che permangono detenuti per consistenti periodi di tempo in ragione di titoli di custodia non definitivi.

Il trattamento "rieducativo", ne rappresenta una

specificazione di primaria rilevanza. Quest'ultimo, infatti, si

riferisce ai condannati definitivi e agli internati e si sostanzia nella realizzazione di tutti quegli interventi di osservazione e trattamento

che consentano di definire un progetto di rieducazione

individualizzato e, quindi, tale da "rispondere ai particolari bisogni

della personalità di ciascun soggetto", come indicato nell'art. 13,

comma 1, o.p. 2. Ma è estensibile anche agli imputati che ne

facciano richiesta, ai sensi dell'ari 15, comma 3. o.p.

  • Il detenuto è soggetto del diritto al trattamento, diritto cui corrisponde il dovere dell'Amministrazione penitenziaria a mettere in atto un trattamento rieducativo, un "obbligo a fare" per l'amministrazione stessa, così come definito da Cassazione, Sez. I, sent. 24 giugno 1982, Cagliari, e Cassazione Sez. I, sent. 9 ottobre 1981^ Verona,disciplina dovere all'interno cui adempiere degli Istituti. contestualmente al mantenimento dell'ordine e della

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

All'indomani della riforma la opportunità di organizzare e dettagliare i momenti della vita penitenziaria, in modo conforme ai principi dettati dalla legge n. 354 del 1975, trovò un grande ostacolo nella fase emergenziale originata dal fenomeno terroristico. La miniriforma del 1986, attuata con la legge n. 633 (ed. Gozzini), ha introdotto il concetto di premialità, con l'istituzione del permesso premio, e con l'ampliamento delle misure alternative, che hanno dato contenuti e speranze alla vita dei reclusi finalizzando il tempo trascorso in detenzione al conseguimento di benefici volti ad abbreviare la pena o a modificarne i contenuti. La riforma "Gozzini" è entrata in vigore senza specificare con chiarezza il significato dell'osservazione scientifica che gli operatori devono compiere per definire il programma rieducativo individualizzato. Programma da articolare, per i condannati e gli internati, avvalendosi dei cosiddetti elementi del trattamento enunciati nell'alt 15 o.p., estensibili agli imputati su loro richiesta. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ha

riformulato in maniera innovativa il concetto di osservazione,

uscendo da una visione meramente reo centrica e incidendo

significativamente sul ruolo degli operatori penitenziari. Questi

ultimi, infatti, sono chiamati - dalPart. 27, comma 1, reg.- a fornire

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

rieducative che ogni istituto definisce nel progetto pedagogico, responsabilità verso la vittima e la società. E' sul concetto di responsabilità che si riunificano il trattamento penitenziario e il trattamento rieducativo, senza

trascurare la dimensione sociale e generale del trattamento3.

Solo a partire dal 1992 vengono emanate una serie di

circolari che mirano alla definizione dell'assetto organizzativo e

gestionale degli istituti e servizi penitenziali, sia con riferimento al mandato istituzionale di garantire l'ordine e la sicurezza, sia in

ordine al mandato rieducativo sancito dalla Costituzione e recepito

dall'ordinamento penitenziario. In particolare, con la circolare 7 febbraio 1992, n. 3337-

57874, viene definito l'assetto organizzativo degli Istituti

penitenziari e dei CSSA (oggi Uepe) con l'istituzione delle diverse

aree funzionali. In proposito, viene richiamata "l'interconnessione e

Va infatti evitata una proiezione tutta individualistica del rapporto trattamentale volta a "risolvere la questione" nel proprio sé, ovvero nel rapporto esclusivo autore di reato - vittima. La vittima entra in gioco sotto due profili: quello individuale in quanto vittima e quello sociale in quanto espressione della lesione resa all'intero corpo sociale con il reato commesso. Ed è dunque nella dimensione sociale che deve realizzarsi tanto il percorso di reinserimento, quanto ogni altra azione di trattamento o di accoglienza, attraverso cui lo Stato si manifesta in concreto al recluso e determina le condizioni di vita penitenziaria. delle"Istituti aree".^ penitenziari^ e^ centri^ di^ servizio^ sociale:^ Costituzione^ e^ funzionamento

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

l'interdipendenza tra il fine della legalità e l'esigenza della sicurezza" ed affermato che la sicurezza non è soltanto lo scopo ma è anche il mezzo per conseguire gli obiettivi del trattamento rieducativo, nel contempo quest'ultimo da contenuti di civiltà e di umanità al trattamento penitenziario inteso come garanzia dell'ordine e della sicurezza. Fondamentale è detta circolare in ordine ad una prima definizione dei compiti peculiari di ciascuna area, contestualmente al richiamo alla necessaria convergenza e coordinamento di tutti gli operatori sotto la responsabilità del direttore di Istituto (o Uepe). Tuttavia, solo a partire dalla circolare del 9 ottobre 2003, n.

3593/6043, le funzioni dell'area educativa vengono sistematizzate,

in una con il tentativo di dare forma ad un progetto pedagogico in

grado di definire le risorse di ogni istituto e le diverse attività

trattamentali, utili per orientare i condannati e gli internati verso percorsi individualizzati, con il coinvolgimento di tutti gli operatori

delle diverse aree e con la collaborazione della comunità esterna.

Viene in tale circolare richiamata l'importanza della distinzione tra

le attività cosiddette trattamentali offerte ai ristretti come

intrattenimento e il programma di trattamento individualizzato (da

approvarsi da parte del Magistrato di Sorveglianza) definito per

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Mentre per i più pericolosi - rimanendo inalterate le

previsioni ordinamentali sui diritti e le prerogative loro riconosciuti

  • sono state previste cautele aggiuntive, tanto di ordine logistico e

sull'assegnazione ai reparti, quanto nelle concrete modalità della

vigilanza, nessuna norma specifica sulle modalità di gestione è

stata invece dettata sul ed. circuito di media sicurezza, sin dalla sua

introduzione avvenuta nel 1993. Le regole della media sicurezza

sono dunque rimaste inevitabilmente ispirate alla rigida disciplina

custodiale del relegamento all'interno della "camera" - o "locale" -

"di pernottamento" (definizioni ex art. 6, comma 2, o.p. nonché 8,

comma 3, e 40, comma 1, reg. pen.), divenuta così "camera di

detenzione", salvi i previsti momenti di permanenza all'aria aperta

o nelle sale comuni, a prescindere dalla posizione giuridica e da

valutazioni afferenti al grado di pericolosità dei ristretti.

1.2) La disciplina delle modalità di detenzione e

l'unificazione delle iniziative volte a disciplinare la vita di

reparto.

L'obiettivo della presente circolare è duplice. Da un lato, vi

è la volontà di disciplinare le modalità di detenzione con

riferimento alla media sicurezza, operazione questa sinora mai

compiuta. Dall'altro, vi è l'intento di legare tutte le iniziative intese

IO

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

a dettagliare interventi sulla vita di reparto, richiamando - laddove

necessario - i testi già vigenti, ovvero procedendo a modificazioni

di talune prassi sin qui seguite. In ultima analisi ciò cui si vuole

giungere è il superamento della dicotomia tra i concetti di sicurezza

e trattamento, originata, oltre che dalla cattiva interpretazione sopra

richiamata del termine trattamento, da una sostanziale discontinuità

nella trattazione della materia, che ha visto le iniziative finalizzate

all'accoglienza ed alla rieducazione sinora disciplinate in testi

separati da quelli relativi alle modalità di sicurezza da adottare

nella esecuzione delle misure privative della libertà. Ciò ha dunque

comportato in qualche caso perplessità e dubbi di applicazione, che

possono aver nociuto ad una autentica differenziazione del trattamento, ed in definitiva alla auspicata apertura verso modelli di

detenzione più consoni alle finalità costituzionali della pena.

Con riguardo alla disciplina dei nuovi giunti occorrerà

coordinare le disposizioni già emanate con nuove norme che

superino lo schema custodialistico, descritto dalle circolari tuttora

vigenti sulle misure volte alla prevenzione del suicidio. Ciò appare

dettato, da un lato, dalla necessità di coordinare l'intervento con le

nuove competenze regionali circa l'assistenza sanitaria, nel caso di

specie psichiatrica, per la parte incidente sulla materia. Dall'altro,

per assicurare forme di intervento professionale basate sulla

11

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Una nuova filosofia nella complessiva gestione penitenziaria deve dunque prendere le mosse dalla necessità di introdurre un modello di sicurezza differenziato per i detenuti ed. comuni, siano essi imputati ovvero condannati. Ed ecco la ragione per la quale se ne tratta anticipatamente. La differenziazione verso il basso, attuata

in via generale, rappresenta una novità assoluta nel nostro sistema,

essendo stata nel passato sperimentata solo per categorie specifiche

di detenuti (tossicodipendenti, giovani di primaria esperienza

detentiva) ed in modo alquanto frammentato e marginale. Essa,

tuttavia, rappresenta l'attuazione di un modello previsto nel nuovo

regolamento penitenziario e, nell'attuale momento storico, si

apprezza come un irrinunciabile adattamento alle mutate condizioni sociali e personali dei reclusi.

Essa dovrà realizzarsi, per soggetti di scarsa pericolosità,

attraverso il graduale superamento del criterio di perimetrazione

della vita penitenziaria all'interno della camera di pernottamento.

In linea di principio - prima di delineare più nel dettaglio alcuni

aspetti - va chiarito che il perimetro della detenzione dovrà

estendersi quanto meno ai confini della sezione, ovvero, dove

possibile, anche agli spazi aperti esterni alla stessa, seguendo così

l'indicazione dell'ordinamento penitenziario, sin qui non

adeguatamente attuata. Dentro il nuovo perimetro dovrà concepirsi

13

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

una vita penitenziaria connotata da libertà di movimento, secondo precise regole di comportamento che ne condizionino l'andamento. Qualsiasi intervento volto a operare una distinzione di modalità custodiali deve, naturalmente, partire da un'approfondita e razionale conoscenza della popolazione detenuta presente in

istituto, per larga parte della quale è possibile e saggio applicare un

regime penitenziario più aperto. L'esperienza dice che tale scelta, se connotata dalle necessarie cautele, può trovare terreno fertile presso la popolazione

detenuta, elevando il grado di responsabilizzazione di ciascuno,

potendo ogni ristretto contribuire con la propria condotta alla

adozione per tutti del regime meno afflittivo. Il presupposto della

attuazione del regime aperto rimane in ogni caso ancorato

all'adesione a precise regole di disciplina interna, la cui violazione

comporterebbe chiaramente il ritorno nella camera di pernottamento, ossia al metodo detentivo basato sulla perimetrazione dello spazio.

Per operare con gradualità la scelta di coloro che da subito

potranno fruire del regime aperto, occorrerà effettuare una analitica

valutazione della idoneità di ciascun soggetto. Andranno esclusi

coloro per i quali sussistano concreti pericoli di evasione o che

potrebbero utilizzare la maggior libertà di movimento per

14

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

dissociali. Sono questi, infatti, i parametri che possono fornire la conferma della assenza di presupposti di pericolosità individuale desumibili dal fatto-reato evidenziato nel titolo che ha originato la detenzione; ovvero che possono condurre ad una rilettura di quella condotta e consentire l'ammissione a regime aperto. Appare evidente come ogni valutazione del genere anzidetto, specie se finalizzata a superare un precedente giudizio di pericolosità, vada formulata nel tempo e testata rispetto alle situazioni critiche. Dunque la buona condotta del detenuto dovrà essere valutata con

riferimento alle reazioni mantenute nei momenti difficili, al

contegno conseguente al non accoglimento di eventuali richieste, al rispetto non meramente formale né strumentale delle disposizioni interne, al modo di relazionarsi con gli altri ristretti, con tutti gli operatori e la comunità esterna. Mentre un parametro accessorio e talvolta fuorviante può essere rappresentato dal breve Fine pena. L'esperienza ha insegnato

che, anche a ridosso del fine pena, soggetti fortemente determinati

hanno posto in essere piani di evasione, ovvero mantenuto condotte

in grave pregiudizio della sicurezza penitenziaria. Il breve fine pena

va dunque valutato solo come elemento accessorio per rafforzare

una prognosi positiva fondata sulla valutazione favorevole in esito

all'osservazione.

L

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

II nuovo modello di sicurezza involge la creazione di nuove

competenze, tipicamente ricadenti nell'area sicurezza. Esse

finalizzano l'attività di osservazione rimessa a quel settore,

delineando i nuovi compiti di polizia cui deve attendere il Corpo di

polizia penitenziaria - con il contributo essenziale dell'area

educativa -, in linea con lo spirito della riforma del 1990. Tali

competenze dovranno trovare una loro sintesi nella proposta che il

comandante di reparto formulerà al direttore d'istituto con riguardo

al numero dei soggetti che potranno essere ammessi al regime

aperto, ed alle concrete modalità e caratteristiche della nuova

perimetrazione della vita detentiva, in relazione alle caratteristiche

dell'istituto. Rimane il fatto che la scelta finale con riferimento al

numero ed alle caratteristiche dei soggetti da ammettere al regime

aperto risulta fortemente connotata da aspetti di discrezionalità

tecnica. Essa infatti dipende oltre che da valutazioni soggettive ed

oggettive, anche dalle caratteristiche logistiche e di sicurezza

dell'istituto, dal personale in dotazione e dalla disponibilità dei

mezzi, oltre che dalle informazioni riservate in possesso dei

responsabili della sicurezza dell'istituto.

Con riguardo invece ai compiti di sicurezza interna la nuova

organizzazione comporterà una nuova e più dinamica impostazione

della sicurezza, in linea con i compiti di polizia svolti all'esterno

17