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Le nuove regole per il trattamento penitenziario in Italia, che introducono la responsabilità del detenuto verso l'istituzione, le offerte rieducitive e la distinzione tra attività trattamentali e intrattenimento. Viene inoltre richiamata l'importanza di una vita penitenziaria connotata da libertà di movimento e la necessità di valutare la risposta al trattamento penitenziario per assicurare forme di intervento professionale. Il documento conclude con la necessità di procedere alla piena attuazione del nuovo modello di erogazione dei servizi sanitari per attenuare gli effetti traumatici della privazione della libertà e prevenire atti di autolesionismo.
Tipologia: Appunti
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MOD. 40/
j-GDAP-1aOO-24/11/2011-0445330-
e, per conoscenza:
Roma, 24 novembre 2011
Ai Sigg. Provveditori Regionali Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari LORO SEDI
Ai Sigg. Vice Capi del Dipartimento Ai Sigg. Direttori Generali Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza LORO SEDI
Oggetto: Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione.
Richiamando l'attenzione delle SS.LL. sull'oggetto specifico della presente circolare, ritengo opportuno sottolineare la centralità del principio normativo che fa discendere il positivo esito di qualunque programma o iniziativa trattamentale dalla garanzia della sicurezza penitenziaria, obiettivo a cui concorrono l'ordine e la disciplina attraverso l'efficacia della "custodia". Come ho più volte evidenziato, il concetto di "custodia" è termine alto il cui significato etimologico induce a prendere le distanze da ogni riduttivo richiamo ad una funzione meramente segregatrice dell' istituzione carceraria, chiamata, per mandato costituzionale, all'assiduo e costruttivo impegno di "mantenere nelle migliori condizioni" i soggetti privati della libertà personale ed assegnati ai vari istituti penitenziari.
MODULARIOGiustizia - 87
q
Mod. 40/
3 Sul versante dei bisogni primari, grande attenzione è stata riservata, fra l'altro, alla materia § degli acquisti dei detenuti per il tramite delle imprese di mantenimento attraverso atti di indirizzo | che hanno avviato, anche su scala regionale, utili percorsi tesi ad una maggiore efficacia del
" realizzazione finale potranno contribuire anche i risultati delle indagini e delle proposte di recente I formulate dai due Gruppi di studio per la definizione di programmi trattamentali per categorie § omogenee di condannati in esecuzione penale intramurale ed esterna, e di un correlato sistema di monitoraggio e di valutazione e per un progetto di riforma delle misure alternative alla detenzione; contributi che saranno a breve arricchiti dagli esiti di uno specifico studio sulle cause del sovraffollamento carcerario e di possibili rimedi da attuare in concreto ed in tempi brevi, a seguito di un incarico conferito al Vice Capo Vicario del Dipartimento.
Per quanto necessariamente destinato a tutte le categorie di persone detenute, compresi i soggetti assegnati ai circuiti speciali, il trattamento - nelle sue finalità di sostegno degli imputati e di rieducazione dei condannati e degli internati- si rivolge, anche attraverso le indicazioni della nuova circolare, soprattutto alla generalità dei cosiddetti "detenuti comuni", i quali, a ben guardare, costituiscono la fascia di utenza maggiormente penalizzata dagli effetti negativi del sovraffollamento penitenziario. Il miglioramento della i6custodià", nell'accezione più sopra delineata, impone il massimo sforzo nella direzione risolutiva del grave problema; per questo, con ripetute e mirate sollecitazióni all'Ufficio del Gabinetto delPOn.le Ministro, ho anche di recente formulato suggerimenti concreti
lo strumento legislativo (vd. proposta di modifica dell'alt. 558, comma 2, c.p.p., per ridurre il fenomeno del flusso di persone arrestate in flagranza e destinate a transitare nelle case circondariali per brevissimi periodi; proposta di modifica della Legge n. 199/2010, da far divenire sistemica, \
sia attraverso innovazioni di tipo organizzativo (vd. proposta di istituzione di un circuito di custodia! attenuta di secondo livello per soggetti a basso indice di pericolosità). ; ii II predetto obiettivo impone altresì un ammodernamento strutturale ed impiantistico dei! luoghi di detenzione che possa garantire dignitose condizioni di vita intramurale. Con riferimento ai posti detentivi attivati ex novo o ristrutturati nonché a quelli in via di prossima attivazione o ristrutturazione, nell'ultimo triennio, sfruttando l'intero ventaglio delle risorse disponibili a livello ordinario (opere edili a cura del Ministero delle Infrastnitture e lavori a cura della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi a cui si aggiungono più di 150 progetti di , edilizia finanziati dalla Cassa delle Ammende), i vari interventi hanno interessato un totale di oltre 5.500 posti detentivi. A ciò si sommano gli ulteriori progetti previsti, in via straordinaria, I dall'Ufficio del Commissario Delegato per il "Piano Carceri".
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
PU-GDAP-1a00-2B/11/2011-0448732-
CIRCOLARE
Roma,
Ai Signori Provveditori Regionali
Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
LORO SEDI
e, p.c, Ai Signori Vice Capo del Dipartimento Ai Signori Direttori Generali Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Oggetto: Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione.
L'assetto principale nel quale si è sostanziato lo spirito della riforma è rappresentato dalle norme che hanno modellato la vita penitenziaria del recluso. Quest'ultimo, infatti, ai sensi delPart. 1, comma 1, dell'ordinamento penitenziario diviene soggetto nei cui
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Inteso in questa più ampia accezione, il trattamento riguarda altresì le iniziative e le attività che segnano i contenuti della vita penitenziaria dei soggetti che sono in attesa di giudizio. Ciò vale tanto con riferimento alle iniziative rivolte ai detenuti nuovi giunti dalla libertà, quanto con riguardo alle modalità di svolgimento della vita penitenziaria di coloro che permangono detenuti per consistenti periodi di tempo in ragione di titoli di custodia non definitivi.
Il trattamento "rieducativo", ne rappresenta una
riferisce ai condannati definitivi e agli internati e si sostanzia nella realizzazione di tutti quegli interventi di osservazione e trattamento
facciano richiesta, ai sensi dell'ari 15, comma 3. o.p.
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All'indomani della riforma la opportunità di organizzare e dettagliare i momenti della vita penitenziaria, in modo conforme ai principi dettati dalla legge n. 354 del 1975, trovò un grande ostacolo nella fase emergenziale originata dal fenomeno terroristico. La miniriforma del 1986, attuata con la legge n. 633 (ed. Gozzini), ha introdotto il concetto di premialità, con l'istituzione del permesso premio, e con l'ampliamento delle misure alternative, che hanno dato contenuti e speranze alla vita dei reclusi finalizzando il tempo trascorso in detenzione al conseguimento di benefici volti ad abbreviare la pena o a modificarne i contenuti. La riforma "Gozzini" è entrata in vigore senza specificare con chiarezza il significato dell'osservazione scientifica che gli operatori devono compiere per definire il programma rieducativo individualizzato. Programma da articolare, per i condannati e gli internati, avvalendosi dei cosiddetti elementi del trattamento enunciati nell'alt 15 o.p., estensibili agli imputati su loro richiesta. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ha
uscendo da una visione meramente reo centrica e incidendo
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rieducative che ogni istituto definisce nel progetto pedagogico, responsabilità verso la vittima e la società. E' sul concetto di responsabilità che si riunificano il trattamento penitenziario e il trattamento rieducativo, senza
Solo a partire dal 1992 vengono emanate una serie di
gestionale degli istituti e servizi penitenziali, sia con riferimento al mandato istituzionale di garantire l'ordine e la sicurezza, sia in
dall'ordinamento penitenziario. In particolare, con la circolare 7 febbraio 1992, n. 3337-
Va infatti evitata una proiezione tutta individualistica del rapporto trattamentale volta a "risolvere la questione" nel proprio sé, ovvero nel rapporto esclusivo autore di reato - vittima. La vittima entra in gioco sotto due profili: quello individuale in quanto vittima e quello sociale in quanto espressione della lesione resa all'intero corpo sociale con il reato commesso. Ed è dunque nella dimensione sociale che deve realizzarsi tanto il percorso di reinserimento, quanto ogni altra azione di trattamento o di accoglienza, attraverso cui lo Stato si manifesta in concreto al recluso e determina le condizioni di vita penitenziaria. delle"Istituti aree".^ penitenziari^ e^ centri^ di^ servizio^ sociale:^ Costituzione^ e^ funzionamento
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l'interdipendenza tra il fine della legalità e l'esigenza della sicurezza" ed affermato che la sicurezza non è soltanto lo scopo ma è anche il mezzo per conseguire gli obiettivi del trattamento rieducativo, nel contempo quest'ultimo da contenuti di civiltà e di umanità al trattamento penitenziario inteso come garanzia dell'ordine e della sicurezza. Fondamentale è detta circolare in ordine ad una prima definizione dei compiti peculiari di ciascuna area, contestualmente al richiamo alla necessaria convergenza e coordinamento di tutti gli operatori sotto la responsabilità del direttore di Istituto (o Uepe). Tuttavia, solo a partire dalla circolare del 9 ottobre 2003, n.
trattamentali, utili per orientare i condannati e gli internati verso percorsi individualizzati, con il coinvolgimento di tutti gli operatori
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previsioni ordinamentali sui diritti e le prerogative loro riconosciuti
custodiale del relegamento all'interno della "camera" - o "locale" -
reparto.
IO
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necessario - i testi già vigenti, ovvero procedendo a modificazioni
e trattamento, originata, oltre che dalla cattiva interpretazione sopra
possono aver nociuto ad una autentica differenziazione del trattamento, ed in definitiva alla auspicata apertura verso modelli di
nuove competenze regionali circa l'assistenza sanitaria, nel caso di
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Una nuova filosofia nella complessiva gestione penitenziaria deve dunque prendere le mosse dalla necessità di introdurre un modello di sicurezza differenziato per i detenuti ed. comuni, siano essi imputati ovvero condannati. Ed ecco la ragione per la quale se ne tratta anticipatamente. La differenziazione verso il basso, attuata
apprezza come un irrinunciabile adattamento alle mutate condizioni sociali e personali dei reclusi.
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una vita penitenziaria connotata da libertà di movimento, secondo precise regole di comportamento che ne condizionino l'andamento. Qualsiasi intervento volto a operare una distinzione di modalità custodiali deve, naturalmente, partire da un'approfondita e razionale conoscenza della popolazione detenuta presente in
regime penitenziario più aperto. L'esperienza dice che tale scelta, se connotata dalle necessarie cautele, può trovare terreno fertile presso la popolazione
comporterebbe chiaramente il ritorno nella camera di pernottamento, ossia al metodo detentivo basato sulla perimetrazione dello spazio.
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dissociali. Sono questi, infatti, i parametri che possono fornire la conferma della assenza di presupposti di pericolosità individuale desumibili dal fatto-reato evidenziato nel titolo che ha originato la detenzione; ovvero che possono condurre ad una rilettura di quella condotta e consentire l'ammissione a regime aperto. Appare evidente come ogni valutazione del genere anzidetto, specie se finalizzata a superare un precedente giudizio di pericolosità, vada formulata nel tempo e testata rispetto alle situazioni critiche. Dunque la buona condotta del detenuto dovrà essere valutata con
contegno conseguente al non accoglimento di eventuali richieste, al rispetto non meramente formale né strumentale delle disposizioni interne, al modo di relazionarsi con gli altri ristretti, con tutti gli operatori e la comunità esterna. Mentre un parametro accessorio e talvolta fuorviante può essere rappresentato dal breve Fine pena. L'esperienza ha insegnato
all'osservazione.
L
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competenze, tipicamente ricadenti nell'area sicurezza. Esse
responsabili della sicurezza dell'istituto.
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