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Trattamento penitenziario minorile, Dispense di Diritto Penitenziario

Estratto dal manuale di diritto penitenziario L. Filippi - G. Spangher - M. F. Cortesi del trattamento penitenziario minorile.

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 17/07/2021

NVM
NVM 🇮🇹

4.1

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IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO MINORILE!
Il d.lgs 121/2018 disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, regolamenta l’esecuzione penitenziaria nei confronti di soggetti minorenni
ovvero di soggetti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età in relazione ad una
condanna a pena detentiva per reati commessi da minore. !
L’articolo 1 di questo decreto legislativo traccia le linee ispiratrici dell’intero sistema
ove rammenta che l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di
comunità devono favorire percorsi di giustizia ripartiva e di mediazione con le
vittime da reato; tende a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno
sviluppo psico-fisico del minorenne. !
Si vuole preparare il minorenne alla vita libera, attraverso inclusione sociale e la
prevenzione dalla commissione di ulteriori reati anche attraverso un percorso di
istruzione, di formazione professionale e di educazione alla cittadinanza nonché all'attività
culturali e sportive.!
Nei confronti degli infradiciottenni e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato
quando erano minore degli anni diciotto le funzioni del tribunale di sorveglianza e del
magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni
e dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni (art. 79 ord. pen.). !
A favore dei minorenni sono istituiti i centri per la giustizia minorile: !
Uci di servizio sociale per minorenni;!
Istituti penali per minorenni,!
Centri di prima accoglienza;!
Comunità;!
Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. !
La permanenza negli istituti penali per i minorenni si svolge in conformità ad un
progetto educativo, è redatto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione, progetto che
deve essere elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la
flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato e tenuto conto delle sua attitudini e
della sua personalità. !
All'ingresso in istituto viene garantito al minore un supporto psicologico da parte del
personale specializzato e teso sia alla predisposizione del progetto educativo sia alla
prevenzione del rischio di atti di suicidio o autolesionismo.!
Possono essere organizzate delle sezioni a custodia attenuata dove vengono ospitati
detenuti che non presentino profili di spiccata pericolosità o comunque prossimi o alle
dimissioni o ammessi al lavoro all’esterno.!
Come per il trattamento penitenziario per adulti, anche per il trattamento penitenziario
rivolta ai minorenni vale il principio della territorialità dell’esecuzione. !
Il trattamento penitenziario e le sue regole sono generalmente applicate anche al
trattamento penitenziario minorile: proprio come per gli adulti, ai detenuti minori è
consentito di rimanere all'aria aperta per un periodo non inferiore a quattro ore che può
essere ridotto per specifici motivi (qui rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 10 ord.
pen. per gli adulti, abbiamo una lacuna normativa perché di fatto manca il limite minimo,
lacuna che in via interpretativa si tende a colmare utilizzando il precetto dettato per gli
adulti). !
Il regolamento che disciplina la vita all'interno dell'istituto viene portato a conoscenza del
detenuto al momento del suo ingresso nell'istituto stesso e con un linguaggio atto alla
comprensione. Si tiene conto della partecipazione e dell'adesione del detenuto ai
programmi di intervento educativo per una conseguente progressione e concessione dei
benefici: !
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IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

Il d.lgs 121/2018 disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, regolamenta l’esecuzione penitenziaria nei confronti di soggetti minorenni ovvero di soggetti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età in relazione ad una condanna a pena detentiva per reati commessi da minore. L’articolo 1 di questo decreto legislativo traccia le linee ispiratrici dell’intero sistema ove rammenta che l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità devono favorire percorsi di giustizia ripartiva e di mediazione con le vittime da reato; tende a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne. Si vuole preparare il minorenne alla vita libera, attraverso inclusione sociale e la prevenzione dalla commissione di ulteriori reati anche attraverso un percorso di istruzione, di formazione professionale e di educazione alla cittadinanza nonché all'attività culturali e sportive. Nei confronti degli infradiciottenni e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minore degli anni diciotto le funzioni del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni (art. 79 ord. pen.). A favore dei minorenni sono istituiti i centri per la giustizia minorile :

  • Uffici di servizio sociale per minorenni;
  • Istituti penali per minorenni,
  • Centri di prima accoglienza;
  • Comunità;
  • Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. La permanenza negli istituti penali per i minorenni si svolge in conformità ad un progetto educativo , è redatto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione, progetto che deve essere elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato e tenuto conto delle sua attitudini e della sua personalità. All'ingresso in istituto viene garantito al minore un supporto psicologico da parte del personale specializzato e teso sia alla predisposizione del progetto educativo sia alla prevenzione del rischio di atti di suicidio o autolesionismo. Possono essere organizzate delle sezioni a custodia attenuata dove vengono ospitati detenuti che non presentino profili di spiccata pericolosità o comunque prossimi o alle dimissioni o ammessi al lavoro all’esterno. Come per il trattamento penitenziario per adulti, anche per il trattamento penitenziario rivolta ai minorenni vale il principio della territorialità dell’esecuzione. Il trattamento penitenziario e le sue regole sono generalmente applicate anche al trattamento penitenziario minorile: proprio come per gli adulti, ai detenuti minori è consentito di rimanere all'aria aperta per un periodo non inferiore a quattro ore che può essere ridotto per specifici motivi (qui rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 10 ord. pen. per gli adulti, abbiamo una lacuna normativa perché di fatto manca il limite minimo, lacuna che in via interpretativa si tende a colmare utilizzando il precetto dettato per gli adulti). Il regolamento che disciplina la vita all'interno dell'istituto viene portato a conoscenza del detenuto al momento del suo ingresso nell'istituto stesso e con un linguaggio atto alla comprensione. Si tiene conto della partecipazione e dell'adesione del detenuto ai programmi di intervento educativo per una conseguente progressione e concessione dei benefici:

- Si tiene conto dell'osservanza degli orari, della cura e igiene personale, dell’ordine e

della pulizia con cui è mantenuta la camera di pernottamento;

- Della partecipazione alle attività di istruzione, formazione personale, lavoro, culturali e

sportive; della permanenza nella camera di pernottamento negli orari stabiliti; della consumazione dei pasti nelle aree specificatamente a ciò dedicate;

- Delle relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto.

Al minore è perciò assicurato il diritto ad otto colloqui mensili , di cui uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, della durata non inferiore a 60 minuti e non superiore a 90 minuti. Il d. Lgs 121/2018 prevede strumenti specifici per l’esecuzione penale esterna del minorenne ovvero del maggiorenne (fino al compimento del venticinquesimo anno di età in relazione a fatti commessi da giovane. Le misure penali di comunità che costituiscono la modalità preferenziale di esecuzione della pena rispetto alla marginalità che deve rappresentare il carcere:

  • (^) AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE NELL’ORD. PEN. MINORILE : Se la pena detentiva da espiare non supera i quattro anni, il condannato, fermo restando le prescrizioni che devono qualificare tutte le misure, può essere affidato all'ufficio del servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento di un programma di intervento educativo. Esso deve contenere impegni relativi: alle attività di istruzione o formazione professionale, di lavoro o inclusione sociale; alle prescrizioni riguardanti la dimora, alla libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi; alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività che possano indurre alla commissione di nuovi reati. L’esecuzione della misura è affidata al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita, il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che svolge attività continua di controllo e sostegno. - AFFIDAMENTO IN PROVA CON DETENZIONE DOMICILIARE NELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE Questa misura costituisce una novità prevista solo nell'ordinamento penitenziario minorile e risponde evidentemente all'esigenza di evitare, anche in ipotesi più gravi, l'utilizzo della detenzione carceraria. Questa misura fonde insieme le regole dettate in tema di affidamento in prova al servizio sociale e quelle della detenzione domiciliare, in particolare con riguardo alla prescrizione di non allontanarsi in determinati giorni della settimana dalla abitazione (è un regime che determina una maggiore incidenza sulla libertà personale del condannato). - DETENZIONE DOMICILIARE NELL’ORD. PEN. MINORILE La disposizione dedicata alla disciplina della detenzione domiciliare prevista all'interno dell'ordinamento penitenziario minorile richiama l'operatività del corrispondente istituto nel trattamento penitenziario per adulti. Si richiamano infatti le ipotesi di detenzione previste dall’ordinamento penitenziario all’art. 47-ter ord. pen.; ipotesi del tutto autonoma è solo quella che prevede la possibilità per il condannato di espiare la pena detentiva non superiore a tre anni nella propria abitazione in un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza o presso una comunità quando non sussistono le condizioni per l'affidamento in prova. Competente per la disposizione della misura è il tribunale di sorveglianza che ne fissa le modalità in ossequio all’art. 284 cod. proc. pen., tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni.