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Diritto Penitenziario: Convenzione Europea e Trattamento, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penitenziario

Trattamento penitenziario schema / riassunto. Ordinamento penitenziario

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 16/08/2021

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“Manuale di diritto penitenziario” di Della Casa e Giostra
Indice
Sezione I La cornice costituzionale e sovranazionale
1 I principi relativi all’esecuzione penitenziaria
2 Le Carte sovranazionali: raccomandazioni e convenzioni inerenti alle tematiche detentive
2.1 - La Convenzione europea e la giurisprudenza di Strasburgo
3 Essere e dover essere nell’esecuzione penitenziaria
Sezione II L'osservazione e il trattamento
Sezione III Il trattamento
1 - Principi generali e fonti
1.1 - Trattamento penitenziario e trattamento
rieducativo
1.2 - I destinatari del trattamento
1.3 - Gli organi del trattamento
1.4 - L’osservazione della personalità
2 La vita detentiva
3 La tutela della salute in carcere
4 Il regolamento interno
5 Il magistrato di sorveglianza
5.1 - Modus operandi del magistrato di sorveglianza
5.2 - Tribunale di sorveglianza
5.3 - Tribunale dei minori
6 Gli automatismi ostativi (41.bis)
7 Le strutture
7.1 - Il principio di territorialità della pena
8 Le spese per l’esecuzione della pena
9.1 - Gli operatori del trattamento: polizia penitenziaria
9.2 - Gli operatori del trattamento: il GOT
9.3 - Gli operatori del trattamento: la sanità
1 L'istruzione
2 La religione
3 Le attività culturali, sportive, ricreative
4 I contatti con il mondo esterno
4.1 - I colloqui visivi
4.2 - La corrispondenza telefonica
4.3 - La corrispondenza epistolare
4.4 - L’informazione
4.5 - I rapporti con la famiglia
5 I permessi e le licenze. I permessi umanitari
5.1 - I permessi premio
5.2 - Le licenze
6 Il lavoro
6.1 - La formazione professionale
6.2 - La partecipazione a progetti di pubblica
utilità
6.3 - Il lavoro all’esterno
Sezione IV La tutela dei diritti dei detenuti
1 Principi generali
2 Genesi ed evoluzione della tutela dei diritti in ambito penitenziario
3 Reclamo “generico” (art.35)
4 Reclamo giurisdizionale (art.35-bis)
4.1 - Il procedimento: fase introduttiva, istruttoria e decisoria
4.2 - Il regime delle impugnazioni
4.3 - L’esecuzione del provvedimento: il giudizio di ottemperanza
4.4 - Il reclamo in materia disciplinare (art.69 c.6 lett.a)
4.5 - Il reclamo in materia di diritti (art.69 c.6 lett.b)
5 I rimedi risarcitori (art.35-ter)
Sezione V Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza
1 L'organizzazione delle strutture e il diritto al trattamento non differenziato
2 La separazione per ragioni di protezione
2.1 - La protezione dei compagni di detenzione: i circuiti di alta sicurezza
2.2 - Il ruolo del magistrato di sorveglianza in tema di declassificazione
2.3 - Il ricorso alle sezioni protette per la difesa dei compagni di detenzione
3 La tutela dell’ordine interno: il regime disciplinare
3.1 - Infrazioni, sanzioni e organi disciplinari
3.2 - Il procedimento amministrativo per l’irrogazione di una sanzione
4 La tutela rafforzata dell’ordine interno: contenuti e limiti del regime di sorveglianza particolare
4.1 - Il controllo giurisdizionale
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“Manuale di diritto penitenziario” di Della Casa e Giostra

Indice

Sezione I – La cornice costituzionale e sovranazionale

1 – I principi relativi all’esecuzione penitenziaria 2 – Le Carte sovranazionali: raccomandazioni e convenzioni inerenti alle tematiche detentive 2.1 - La Convenzione europea e la giurisprudenza di Strasburgo 3 – Essere e dover essere nell’esecuzione penitenziaria

Sezione II – L'osservazione e il trattamento Sezione III – Il trattamento

1 - Principi generali e fonti 1.1 - Trattamento penitenziario e trattamento rieducativo 1.2 - I destinatari del trattamento 1.3 - Gli organi del trattamento 1.4 - L’osservazione della personalità 2 – La vita detentiva 3 – La tutela della salute in carcere 4 – Il regolamento interno 5 – Il magistrato di sorveglianza 5.1 - Modus operandi del magistrato di sorveglianza 5.2 - Tribunale di sorveglianza 5.3 - Tribunale dei minori 6 – Gli automatismi ostativi (41.bis) 7 – Le strutture 7.1 - Il principio di territorialità della pena 8 – Le spese per l’esecuzione della pena 9.1 - Gli operatori del trattamento: polizia penitenziaria 9.2 - Gli operatori del trattamento: il GOT 9.3 - Gli operatori del trattamento: la sanità 1 – L'istruzione 2 – La religione 3 – Le attività culturali, sportive, ricreative 4 – I contatti con il mondo esterno 4.1 - I colloqui visivi 4.2 - La corrispondenza telefonica 4.3 - La corrispondenza epistolare 4.4 - L’informazione 4.5 - I rapporti con la famiglia 5 – I permessi e le licenze. I permessi umanitari 5.1 - I permessi premio 5.2 - Le licenze 6 – Il lavoro 6.1 - La formazione professionale 6.2 - La partecipazione a progetti di pubblica utilità 6.3 - Il lavoro all’esterno

Sezione IV – La tutela dei diritti dei detenu ti

1 – Principi generali 2 – Genesi ed evoluzione della tutela dei diritti in ambito penitenziario 3 – Reclamo “generico” (art.35) 4 – Reclamo giurisdizionale (art.35-bis) 4.1 - Il procedimento: fase introduttiva, istruttoria e decisoria 4.2 - Il regime delle impugnazioni 4.3 - L’esecuzione del provvedimento: il giudizio di ottemperanza 4.4 - Il reclamo in materia disciplinare (art.69 c.6 lett.a) 4.5 - Il reclamo in materia di diritti (art.69 c.6 lett.b) 5 – I rimedi risarcitori (art.35-ter)

Sezione V – Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza

1 – L'organizzazione delle strutture e il diritto al trattamento non differenziato 2 – La separazione per ragioni di protezione 2.1 - La protezione dei compagni di detenzione: i circuiti di alta sicurezza 2.2 - Il ruolo del magistrato di sorveglianza in tema di declassificazione 2.3 - Il ricorso alle sezioni protette per la difesa dei compagni di detenzione 3 – La tutela dell’ordine interno: il regime disciplinare 3.1 - Infrazioni, sanzioni e organi disciplinari 3.2 - Il procedimento amministrativo per l’irrogazione di una sanzione 4 – La tutela rafforzata dell’ordine interno: contenuti e limiti del regime di sorveglianza particolare 4.1 - Il controllo giurisdizionale

4.2 - La sospensione delle regole di trattamento in gravi situazioni di emergenza 5 – Contenimento della pericolosità sociale e regime differenziato ex art.41-bis c. 5.1 - Presupposti e contenuti del cd carcere duro 5.2 - Il controllo del tribunale di sorveglianza di Roma sui presupposti del decreto ministeriale 5.3 - Il controllo del magistrato di sorveglianza sulla congruità delle limitazioni imposte

Sezione VI – Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata

1 – Le misure alternative al carcere 1.1 - Natura e caratteri delle misure alternative 2 – L'affidamento in prova al servizio sociale: in generale 2.1 - I requisiti oggettivi: pena espiata e osservazione 2.2 - Il requisito di merito 2.3 - Le preclusioni 2.4 - Procedimento e prescrizioni 2.5 - Esiti dell’affidamento in prova 3 – La detenzione domiciliare: in generale 3.1 - La detenzione domiciliare umanitaria (e il rinvio dell’esecuzione della pena) 3.2 - La detenzione domiciliare generica 3.3 - La detenzione domiciliare speciale 3.4 - Il controllo elettronico 3.5 - La concessione e la revoca 3.6 - L’esecuzione della pena presso il domicilio 4 – Le misure alternative “speciali”: l’affidamento terapeutico. Presupposti 4.1 Procedimento e profili esecutivi 4.2 - Revoca ed esiti 5 – La sospensione della pena per il tossico dipendente 6 – Le misure alternative per i malati di AIDS 7 – L'espulsione come misura alternativa alla detenzione 8 – La semilibertà: in generale 8.1 - Le ipotesi e i requisiti di ammissione 8.2 - Contenuti della misura e status di semilibero 8.3 - Gli esiti 9 – Disposizioni di carattere generale. I controlli sul rispetto delle prescrizioni 9.1 Sopravvenienza di nuovi titoli e sospensione cautelativa delle misure 9.2 - Divieti di concessione 9.3 - Misure alternative ed esecuzione delle pene accessorie 10 – La liberazione condizionale: presupposti 10.1 - Il contenuto della misura (libertà vigilata) 10.2 - Esecuzione ed epiloghi della liberazione condizionale 11 – La liberazione anticipata: natura e scopo 11.1 - La concessione: destinatari, ambito applicativo e procedimento 11.2 - La partecipazione all’opera di rieducazione 11.3 - La presunzione di avvenuta espiazione 11.4 - La revoca Art.656 : la sospensione dell’ordine di esecuzione Ogni sezione ha un colore dei capitoli diverso. I capitoli in verde chiaro sono stati scritti sulla base degli appunti delle lezioni del prof. Della Casa, e pertanto sono generalmente richiesti per la preparazione dell’esame degli studenti frequentanti. A onor del vero quegli stessi argomenti sono trattati quasi completamente sugli altri capitoli del libro che qui non vengono riportati.

a. Affinché le disposizioni di questa convenzione siano rispettate, è stata contestualmente istituita la Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU).

  1. La Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (adottata nel 1987). a. Affinché le disposizioni di questa convenzione siano rispettate, è stato contestualmente istituito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), che esegue principalmente visite di tipo ispettivo nelle strutture dei Paesi firmatari.

Cap.2.1 La Convenzione europea e la giurisprudenza di Strasburgo

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ( CEDU ) contiene all’interno numerose norme di enorme rilevanza, in primis l’art.3 CEDU, per il quale “ nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti ”. La Giurisprudenza di Strasburgo ( Corte EDU ) ha più volte fornito ricca giurisprudenza sul medesimo articolo, precisando che esiste un rapporto di gradualità fra i 3 sostantivi utilizzati. Più in particolare:

  1. La tortura consisterebbe in forti sofferenze fisiche o psicologiche deliberatamente provocate (spesso al fine di conseguire un risultato)
  2. I trattamenti inumani consisterebbero in atti di per sé simili alla tortura, ma con un grado di sofferenza provocata minore.
  3. I trattamenti degradanti invece sono oggetto di continui sviluppi da parte della giurisprudenza della Corte EDU: vi rientrano tutte quelle situazioni che feriscono la dignità del detenuto, derivate quindi sia dagli operatori che dalle strutture stesse. La Corte EDU nei confronti dell’Italia ha influenzato enormemente la produzione legislativa e l’elaborazione giurisprudenziale. In particolare vi sono state ravvisate, sulla base dell’art.3 CEDU, due considerazioni in merito all ergastolo ostativo e al sovraffollamento carcerario :
  • Ergastolo ostativo , cioè una pena detentiva senza limite temporale e senza la possibilità di ottenere misure extramoenia : secondo la Corte EDU esso precluderebbe, a chiunque non intenda collaborare con la giustizia, ogni possibilità di futuro reinserimento nella collettività. o La Corte Costituzionale ha, successivamente, dichiarato incostituzionale l’impossibilità da parte dei detenuti di ottenere permessi premio per i condannati all’ergastolo ostativo.
  • Il sovraffollamento carcerario invece comprometterebbe inevitabilmente la dignità dei detenuti. Al fine di risolvere il problema, il legislatore italiano è intervenuto con provvedimenti volti a ridimensionare la popolazione detenuta.

Cap.3 Essere e dover essere nell’esecuzione penitenziaria

Ad oggi non v’è dubbio che esiste un notevole scarto tra le norme costituzionali e disciplina legislativa, nonché fra leggi e realtà carceraria.

  • Una prima ragione è dovuta al fatto che il legislatore, a differenza dei Costituenti o degli organismi sovranazionali, tende ad inseguire il consenso elettorale attraverso l’uso improprio dell’inasprimento delle sanzioni penali e del rigore carcerario, sebbene in realtà sappiamo per certo che questo non sia di alcun aiuto (cd populismo penale).
  • Una seconda ragione è quella relativa alla percezione dell’opinione pubblica, che generalmente non vede nelle carceri un problema reale né rilevante: l'unica spinta verso il

miglioramento della condizione carceraria è la funzione di controllo assegnata al Garante dei diritti e delle persone detenute o private della libertà personale e al CPT. Possiamo infine dire che la situazione nelle carceri non è mai stata all’altezza delle previsioni normative né del dettato costituzionale, anche se negli ultimi anni vi è stato un elemento di novità a seguito della sentenza Torreggiani. Il Parlamento aveva infatti approvato una legge delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario , ma non solo: il Ministro della Giustizia nel 2015, ben sapendo che un semplice intervento normativo non sarebbe bastato a colmare decenni di interventi securitari, aveva dato vita agli Stati generali dell’esecuzione penale , aventi il compito di inaugurare una mobilitazione sociale e culturale per promuovere la sensibilità popolare al tema. Sebbene essi abbiano prodotto numerose analisi, il progetto non si può dire abbia pienamente conseguito il suo fine, soprattutto perché il successivo esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario ha ridimensionato sensibilmente la sua originaria portata innovativa a seguito del rinnovamento delle Camere nel 2018. Sezione II - L’osservazione e il trattamento

Cap.1 Principi generali in materia di esecuzione della pena

L’art.1 l.354/1975 disciplina i principi che regolano l’esecuzione penitenziaria , collegandosi ai principi generali enunciati dalla Costituzione (art.13 c.4 e art.27 c.3) e dalla CEDU (art.3 tutela della dignità umana). Un principio fondamentale nell’esecuzione penitenziaria codificato dal legislatore è il principio di proporzionalità e adeguatezza delle restrizioni : in basa a tale principio è necessario che al detenuto siano richiesti il minimo sacrificio necessario dei diritti, contemperando l’esigenza di ordine all’interno del carcere e quella di non ricorrere a restrizioni non giustificabili.

  • Divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone ristrette (art.13 c.4 Cost. E art.1 c.3)
  • Divieto di discriminazione (art.1) L’esercizio di questi diritti fondamentali pone delicati problemi quando si viene a contatto con strumenti disciplinari o di rigore , come l’utilizzo dei mezzi di coercizione (artt.41 e 42-bis) o lo speciale regime detentivo dell’art. 41-bis c.2; oppure ancora, in ottica preventiva, quando vengono disposte perquisizioni o limitazioni della corrispondenza (oppure l’isolamento dei detenuti per ragioni sanitarie o giudiziarie).

Cap.1.1 Trattamento penitenziario e trattamento rieducativo

  • Il trattamento penitenziario comprende le disposizioni e le attività che riguardano l’esecuzione delle pene o di altre misure restrittive. In alcuni tassativi casi esso può subire limitazioni (mentre quello rieducativo no). a. Il regime penitenziario invece comprende le norme che concernono le posizioni giuridiche afferenti al detenuto
  • Il trattamento rieducativo invece ricomprende la disciplina normativa che dà attuazione all’art.27 c.3 Cost., per il quale ogni pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Tale trattamento è retto da 3 principi fondamentali: a. Esso si indirizza a tutti i condannati e gli internati, indipendentemente dal reato commesso b. Inoltre il trattamento rieducativo è fondato sulla fiducia nelle persone perché avvenga un cambiamento in loro, ovvero vi è sempre la possibilità di indurre un mutamento

Cap.1.4 L’osservazione della personalità e il programma di trattamento

L’amministrazione penitenziaria ha l’obbligo di presentare un progetto trattamentale per ciascuno dei detenuti nelle carceri, ognuno dei quali deve essere quanto più possibile individualizzato a seconda delle attitudini del soggetto al fine di valorizzare specifiche competenze, in modo che esse possano aiutare il reinserimento nel tessuto sociale. Al fine di individualizzare il trattamento, al condannato o all’internato viene effettuata l’ osservazione scientifica della personalità , in modo da rilevare carenze psicofisiche. A seguito dell’osservazione, verrà stilato un programma di trattamento pronto entro 6 mes i dall’inizio della detenzione, programma che dovrà comunque essere sottoposto all’ approvazione del magistrato di sorveglianza : sarà poi periodicamente aggiornato durante la detenzione, ed il tutto verrà inserito nella cartella personale del detenuto.

Cap.2 La vita in carcere

L’ umanizzazione della condizione carceraria e il rispetto della dignità della persona sono le coordinate fondamentali in materia di vita detentiva. Per quanto riguarda le disposizioni in particolare, ve ne sono in materia di:

  • Vestiario , in questo caso i detenuti possono mantenere abiti di proprietà personale nei modi stabiliti dal regolamento d’istituto. In linea di massima i capi di lusso non sono ammessi o sono limitati , al fine di evitare che si possa creare una sorta di prestigio criminale all’interno degli istituti.
  • Bagni e servizi igienici. In questo caso si prevede che l’amministrazione si preoccupi di dotarsi di un numero sufficiente di lavabi e docce, e di altri oggetti necessari alla cura personale. Sono inoltre previsti servizi per la cura della persona , come il barbiere e il servizio di parrucchiere.
  • Alimentazione. Deve essere sana e regolare in relazione alle caratteristiche del detenuto (età, sesso, stato di salute). La qualità e quantità dei pasti è controllata da una rappresentanza di 3 detenuti estratti a sorte ogni mese (+ un delegato del direttore). In ogni caso ai detenuti è consentito acquistare a proprie spese generi alimentari presso spacci interni, ovviamente controllati direttamente dall’amministrazione penitenziaria. o I pasti vengono preparati nelle cucine degli istituti: normalmente i detenuti consumano i pasti all’interno delle proprie celle, ma a seguito della riforma del 2018 verranno istituiti locali comuni all’interno dei quali consumare i pasti in convivialità.
  • Spazi aperti. Ciascun detenuto ed internato ha diritto ad almeno 4 ore all’aperto al giorno, limitabile fino a 2 ore per giustificati motivi (art.10). Tale diritto ha il fine di assicurare il benessere fisico e mentale dei detenuti, oltre a costituire un importante momento di socialità (importante per la realizzazione del programma trattamentale).

Cap.3 La tutela della salute in carcere

Il diritto alla salute (art.32 Cost.) è tutelato con rigore anche per le persone detenute o internate: una violazione di tale diritto infatti costituirebbe un trattamento inumano o degradante in base all’art. CEDU, così come stabilito dalla Corte di Strasburgo. Questo implica che il carcerato ha diritto anche ad essere liberato o ammesso a misure esterne al carcere qualora le sue gravi condizioni di salute non gli permettano di rimanere all’interno, anche se, come stabilito dalla Corte di Strasburgo, non implica nemmeno che possano essere garantite le cure dei migliori istituti all’esterno. A onor del vero l’assistenza sanitaria nelle carceri verte in una condizione del tutto inaccettabile a causa dell’inefficiente programmazione della spesa sanitaria e una generale mancanza di risorse umane e finanziarie. Il d.lgs.123/2018 ha pertanto tentato di migliorare la sanità penitenziaria:

spetterà quindi al Servizio Sanitario Nazionale l’organizzazione di un servizio medico efficiente per i detenuti e gli internati. Nell’art.11 del medesimo decreto legislativo vengono fissati i principi guida sull’assistenza sanitaria, in particolare si prevede che il medico visiti quotidianamente i detenuti bisogna seguire una procedura complessa che prevede ammalati coloro che ne facciano richiesta. Più in generale la riforma del 2018 tenta di valorizzare il principio della continuità terapeutica in favore dei detenuti e internati; l’autorizzazione al ricovero dei detenuti in luogo esterno spetta comunque al giudice (se si tratta di imputati) o al magistrato di sorveglianza (se si tratta di condannati). Allontanarsi dal luogo di cura costituisce reato, in particolare integra il reato di evasione (art.385 c.p.). Ai condannati è comunque concesso di farsi visitare, a proprie spese, da professionisti di fiducia: il che comprende la possibilità di trattamenti chirurgici e terapeutici.

Particolari detenuti:

  • Nel caso in cui venga diagnosticata una malattia contagiosa , possono essere utilizzati interventi necessari alla prevenzione della diffusione, come l’isolamento.
  • I detenuti dipendenti da sostanze stupefacenti o alcool e che presentano infermità mentali (cd doppia diagnosi ) sono seguiti insieme al servizio per le tossicodipendenze
  • Le detenute hanno la possibilità di tenere con sé i figli fino al terzo anno di età

Cap.4 Il regolamento interno

Ciascun istituto penitenziario si dota di un regolamento interno , che si colloca al terzo livello nella gerarchia delle fonti. Esso disciplina le modalità di trattamento da seguire (art.16 c.2) e pianifica inoltre l’ organizzazione della vita quotidiana dei detenuti e degli internati. Il regolamento interno dovrà attuare i principi tipici del trattamento rieducativo , realizzando l’individualizzazione del trattamento. Per adottare il regolamento interno è necessario seguire una procedura piuttosto complessa nella quale interverranno una commissione interdisciplinare (composta dal magistrato di sorveglianza, direttore dell’istituto, medico, cappellano, preposto attività lavorative, educatore e assistente sociale) che dovrà approvare lo schema di regolamento. Esso sarà poi trasmesso al Provveditore regionale che a sua volta lo trasmetterà al Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP). All’ingresso nel carcere, ad ogni detenuto sarà consegnata la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, oltre ad un estratto del regolamento dell’istituto.

Cap.5 Il magistrato di sorveglianza quale garante dei diritti trattamentali

La persona detenuta o internata conserva sempre, indipendentemente dal trattamento somministrato, un nocciolo duro di diritti inviolabili. Ciascun detenuto ha pertanto il diritto a ricevere un trattamento rieducativo orientato al recupero sociale e a vedere riconosciuto l’esito positivo di tale percorso mediante la concessione della libertà anticipata ( Sez. VI, cap.11 ).

Il magistrato di sorveglianza concede permessi di uscita e conserva una funzione di vigilanza

generale ( e non può essere destinato ad altre funzioni giudiziarie ) sia sugli aspetti organizzativi degli istituti penitenziari, sia sulle situazioni dei singoli soggetti: egli potrà quindi, di sua iniziativa, mandare segnalazioni alla direzione del carcere o direttamente al Ministro della giustizia con un’apposita relazione; e potrà fare lo stesso qualora le segnalazioni pervengano dai detenuti stessi (detti recami , orali o scritti). Inoltre:

  • Ha la facoltà di visitare gli istituti penitenziari e non è tenuto a darne preavviso ( Art.67 della legge penitenziaria), a patto ovviamente che si tratti della sua circoscrizione di competenza.

nonché della riduzione di pena per liberazione anticipata, rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive.

  • Esso è composto da 4 membri, di cui uno è il presidente. (Si dice che quindi è un giudice collegiale specializzato, NON speciale).
  • Ha una composizione mista (art. 80, comma 4): ovvero di 2 giudici togati (di cui uno è anche magistrato di sorveglianza ) e 2 giudici non togati esperti in determinate discipline che non sono di carattere giuridico (psichiatri, psicologi, servizio sociale, criminologi). Le questioni giuridiche sono risolte dai primi 2, gli altri 2 hanno la funzione di ponderare le decisioni in relazione alla personalità dei detenuti, dal momento che su questo si basa il compito di tale magistratura. ES. per la concessione dell detenzione domiciliare la condizione oggettiva è il fatto di avere una pena residua entro i 4 anni; ma questa misura alternativa non viene automaticamente concessa, sono necessarie valutazioni soggettive: valutazione della pericolosità sociale , la quale deve essere valutata al momento in cui si riceve la richiesta, non si può far riferimento solo al curriculum penale, dato che magari l’ultimo reato l’ha commesso anni prima. Ambito di giurisdizione : Più ampio rispetto a quello di un singolo istituto; si colloca all’interno di un distretto di Corte d’appello che generalmente coincide con i confini regionali (si dice quindi che abbia competenza distrettuale) , ES. il distretto della Liguria va da Ventimiglia e si dovrebbe fermare a La spezia, ma riguarda anche il tribunale di Massa (Toscana). Criterio di decisione del tribunale di sorveglianza: non coincide con il criterio del processo di cognizione (cioè che quando ci sono 4 giudici favorevoli e 4 contrari, si decide a favore dell’imputato), infatti in caso di parità di voti, prevale l’opinione dalla quale si è schierato il presidente del tribunale di sorveglianza.

Cap.5.3 Il magistrato di sorveglianza per i minorenni

Nei confronti del magistrato di sorveglianza per i minorenni NON si applica il principio di esclusività delle funzioni , a differenza di quanto accade per quello ordinario. ➢ le funzioni della magistratura di sorveglianza infatti sono svolte da un magistrato togato del tribunale per minori ➢ le funzioni del tribunale di sorveglianza sono invece svolte dal tribunale per minorenni , il quale quindi è un giudice attivo nel processo di cognizione e sul versante penitenziario (a differenza degli adulti). La deroga del principio di esclusività si deve ad una semplice questione numerica. I minorenni in carcere a titolo di condannati sono pochissimi, negli istituti minorili la maggior parte di coloro che vi stanno sono imputati sottoposti a misure cautelari. La popolazione degli IPM (istituti penali minorili) italiani ammonta a circa 500 unità, a differenza di altri paesi che hanno numeri molto maggiori dei nostri. I condannati minorenni sono così pochi perché nell’ambito minorile la pena detentiva costituisce l’ extrema ratio , è una soluzione alla quale si perviene solo per reati che non ammettono sanzioni diverse da quella detentiva: i giudici infatti sono ben consci dell’effetto negativo che gli istituti producono.