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Sintesi del Corso di Diritto Fallimentare: Esercizi e Quiz sulle Procedure Concorsuali, Sintesi del corso di Diritto fallimentare

Indice argomenti trattati: Fallimento 1) Presupposti 2) Dichiarazione di Fallimento 3) Organi fallimentari 4) Effetti del fallimento 5) Fasi del fallimento Concordato preventivo Piano attestato di risanamento Accordo di ristrutturazione dei debiti Liquidazione coatta amministrativa Procedure di sovra indebitamento Novità del Codice della crisi d'impresa

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 07/01/2021

mari.atichini
mari.atichini 🇮🇹

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Indice
Fallimento
1) Presupposti
2) Dichiarazione di Fallimento
3) Organi fallimentari
4) Effetti del fallimento
5) Fasi del fallimento
5.1 Adempimenti importanti
5.2 Conservazione e Amministrazione del Patrimonio
5.3 Accertamento del passivo
5.4 Accertamento e liquidazione dell’attivo
5.5 Ripartizione dell’attivo
5.6 Chiusura del fallimento (118LF)
5.7 Concordato Fallimentare
5.8 Esdebitazione del fallito (142 LF)
5.9 Adempimenti fiscali curatore
Concordato preventivo
1) Presupposti
2) Effetti
3) Fasi del concordato preventivo
3.1 Domanda di ammissione al concordato
3.2 Votazione e Omologazione
3.3 Fase esecutiva
4) Elementi ulteriori
Piano attestato di risanamento
1) Presupposti
2) Ratio (stesso articolo AZIONE REVOCATORIA)
Accordo di ristrutturazione dei debiti
1) Elementi distintivi
2) Novità CCI
Liquidazione coatta amministrativa
1) Elementi distintivi
2) Fasi e sviluppo
3) Differenze con il fallimento
Procedure di sovra indebitamento
1) Presupposti
2) Forme dell’Accordo di composizione della crisi
Novità del CCI (dal 1* settembre 2021)
Ctu e Ctp
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Indice

**Fallimento

  1. Presupposti
  2. Dichiarazione di Fallimento
  3. Organi fallimentari
  4. Effetti del fallimento
  5. Fasi del fallimento 5.1 Adempimenti importanti 5.2 Conservazione e Amministrazione del Patrimonio 5.3 Accertamento del passivo 5.4 Accertamento e liquidazione dell’attivo 5.5 Ripartizione dell’attivo 5.6 Chiusura del fallimento (118LF) 5.7 Concordato Fallimentare 5.8 Esdebitazione del fallito (142 LF) 5.9 Adempimenti fiscali curatore**

**Concordato preventivo

  1. Presupposti
  2. Effetti
  3. Fasi del concordato preventivo 3.1 Domanda di ammissione al concordato 3.2 Votazione e Omologazione 3.3 Fase esecutiva
  4. Elementi ulteriori**

**Piano attestato di risanamento

  1. Presupposti
  2. Ratio (stesso articolo AZIONE REVOCATORIA)**

**Accordo di ristrutturazione dei debiti

  1. Elementi distintivi
  2. Novità CCI**

**Liquidazione coatta amministrativa

  1. Elementi distintivi
  2. Fasi e sviluppo
  3. Differenze con il fallimento**

**Procedure di sovra indebitamento

  1. Presupposti
  2. Forme dell’Accordo di composizione della crisi**

Novità del CCI (dal 1 settembre 2021) Ctu e Ctp*

Fallimento 1)Presupposti

Il FALLIMENTO è una procedura giudiziale che comporta l’esecuzione dell’intero patrimonio di un imprenditore commerciale, a seguito della impossibilità di questi di fare fronte regolarmente alle obbligazioni ed impegni assunti verso i propri creditori. La possibilità di fallire si ottiene con la costituzione dell’impresa e non con l’inizio della sua attività.

Presupposti  Oggettivo – stato di INSOLVENZA che indica la continuata impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni per uno stato di crisi non transitorio (si differenzia dal concetto di INADEMPIMENTO che invece è riferito alla mancanza di una, o poche, singole prestazioni senza per forza essere indizio di crisi permanente).  Soggettivo – [1LF] soggetti che esercitano attività COMMERCIALE esclusi gli enti pubblici (quindi non imprenditore agricolo o lavoratori autonomi o artigiani). Sono altresì esclusi i cosiddetti IMPRENDITORI MINORI che rispettino tutti e 3 i requisiti:  Non aver superato nei 3 esercizi precedenti 300.000 euro di ATTIVO;  Non aver superato nei 3 esercizi precedenti 200.000 euro di RICAVI;  Non aver superato nei 3 esercizi precedenti 500.000 euro di DEBITI (scaduti e non).  Non può in ogni caso essere dichiarato fallimento quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria prefallimentare sia inferiore a 30.000 euro. Può pertanto fallire: soc commerciali, associazioni, consorzi, coop e mutue ass., soc sportive. Non può fallire: soc semplici, comunioni, associazioni partecipazione, pf, autonomi e….in

Cessazione dal Registro Imprese Il fallimento è dichiarabile anche decorso 1 ANNO dalla cancellazione qualora questa sia stata utilizzata come pretesto per non adempiere alle proprie obbligazioni vista la situazione di crisi. Morte del fallito pre o post dichiarazione di fallimento In caso di morte del fallito, il fallimento potrà essere chiesto dall’erede, solo se l’eredità con sarà già confluita nel suo patrimonio o comunque da ogni altro interessato. Nel caso invece l’eredità sia accettata con beneficio di inventario e non siano stati messi in atto comportamenti che facciano decadere l’erede dal beneficio questi non potrà essere dichiarato fallito. Se invece la morte avviene dopo la dichiarazione di fallimento la procedura seguirà nei confronti dell’erede delegato a rappresentante anche nel caso di accettazione con beneficio di inventario (immagino io rispondendo solo al netto del patrimonio ricevuto). Se l’erede ha già in atto una procedura di fallimento, il nuovo fallimento viene considerato ampliamento del primo.

Fallimento del socio a responsabilità illimitata Se fallisce la società si produce anche il fallimento del socio a responsabilità illimitata purché fallibile quindi non persona fisica o altro. Invece la dichiarazione di fallimento del socio non produce il fallimento della società. Il fallimento del socio non può più essere dichiarato decorso un anno dalla cessazione del rapporto o del regime di responsabilità illimitata (anche a seguito di operazioni straordinarie se sono state rispettate le formalità per renderle note ai terzi cioè iscrizione presso Registro Imprese).

Società occulta

Il tribunale si ritrova in Camera di Consiglio e emette una sentenza. In questo lasso temporale può emettere anche PROVVEDIMENTI CAUTELARI e CONSERVATIVI per tutelare il patrimonio del debitore da eventuali azioni esecutive (saranno poi confermati o revocati dopo la sentenza).

Il RIGETTO dell’istanza nel termine di 30 gg è impugnabile dinanzi alla Corte di APPELLO in 2* grado. La corte in camera di consiglio emettere con un decreto il rigetto o l’accoglimento che NON è impugnabile in CASSAZIONE.

Sentenza di fallimento Se l’istanza è ACCOLTA viene emessa la SENTENZA che è impugnabile sempre in 30 gg da qualsiasi interessato con ricorso sia in APPELLO che in CASSAZIONE. La sentenza ha contenuto complesso e contiene:

  1. L’accoglimento o il rigetto dell’istanza;
  2. La nomina del GIUDICE DELEGATO e del CURATORE;
  3. L’ordine di deposito entro 3 giorni del bilancio, delle scritture fiscali e contabili obbligatorie e l’elenco dei creditori;
  4. La fissazione del Luogo e della data per l’udienza di accertamento dello STATO PASSIVO;
  5. Il termine di 30 giorni ante udienza ai creditori per la presentazione delle domande. La sentenza ha validità dalla sua pubblicazione tra le parti ( con deposito in cancelleria) e dal momento di iscrizione presso il Registro Imprese nei confronti dei terzi. In caso di revoca del fallimento a seguito di un eventuale ricorso restano salve le operazioni fin qui svolte dagli organi fallimentari e riacquista pienezza delle proprie libertà e disponibilità l’ex fallito, così come riacquistano tutte le loro libertà i creditori (non più maturazione di interessi, ottenimento del credito solo con domanda, etc). Il compenso del curatore è liquidato dal Tribunale.

3) Organi fallimentari

TRIBUNALE – Ha dichiarato il fallimento, sovraintende la procedura, nomina il GD e il Curatore e risolve le controversie. GIUDICE DELEGATO – ha funzioni di controllo e vigilanza e riferisce al Tribunale. Autorizza e controlla il curatore durante la procedura, sente il Comitato e tutti i suoi provvedimenti sono emessi con decreto motivato. CURATORE – procede ad acquisire ed amministrare il patrimonio, si occupa di redigere lo stato passivo e provvede alla fase liquidatoria con il progetto di liquidazione. Può svolgere questo incarico un avvocato, un dottore commercialista, studi professionali e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione e controllo in Spa (non possono invece l’interdetto, inabilitato o il fallito o gli aventi conflitto di interessi verso il fallito o fallimento) COMITATO DEI CREDITORI – Organo collegiale (3 O 5 membri) che di solito si forma solo per le procedure di maggiori dimensioni. Se non presente il suo ruolo è assorbito dal GD. Ha poteri consultivi e autorizzativi.

4) Effetti del fallimento Effetti nei confronti del fallito  Personali – Viene meno il diritto alla segretezza a seguito della consegna della propria corrispondenza sui rapporti ricompresi nel fallimento e quello di locomozione e soggiorno

poiché amministratori, liquidatori e soci falliti devono comunicare ogni movimento della propria residenza.  Patrimoniali – la dichiarazione di fallimento priva il fallito del poter di amministrazione della sua azienda e i gli vengono sottratti dalla sua disponibilità e passano nelle mani del curatore (non vengono sottratti i beni strettamente personali, non soggetti a pignoramento o quelli relativi al sostentamento di sé e della propria famiglia).

Effetti nei confronti dei creditori  Domanda di Ammissione al passivo – per ogni creditore nasce il diritto di essere ammesso allo stato passivo e soddisfatto secondo i principi della par condicio creditorum.  Preclusione di azioni esecutive o cautelari in proprio dopo la data di dichiarazione del fallimento.

Effetti nei confronti dei contratti In generale resta facoltà del curatore decidere se adempiere o sciogliere contratti ancora ineseguiti o parzialmente eseguiti. Di solito quelli personali si sciolgono di diritto, altri come quelli di lavoro subordinato continuano e altri ancora possono essere valutati (nel caso si sciolgano la controparte parteciperà allo stato passivo). In generale i contratti possono essere in mora per un massimo di 60 giorni. Si scioglie automaticamente: l’associazione in partecipazione, il contratto di c/c, il mandato, la commissione, l’appalto. Solitamente la locazione, l’affitto azienda, l’assicurazione, il factoring, la compravendita e i contratti relativi a immobili da costruire rimangono sotto l’arbitrio del curatore.

5) Fasi del fallimento

5.1 Adempimenti importanti A seguito della sentenza il curatore è tenuto a: o Accettare entro 2 giorni; o Entro 10 giorni comunicare al Registro Imprese la Pec; o Fornire indicazioni in merito al comitato dei creditori in 30 gg e al loro presidente il altri 10; o Entro 60 gg dalla dichiarazione di fallimento redigere la RELAZIONE EX ART 33; o Preparare il PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE entro 60 gg dall’inventario e non oltre 180 dalla dichiarazione di fallimento; o L’udienza per le tempestive è fissata non oltre 120 gg dalla dichiarazione di fallimento. Fin da subito deve tenere giornalmente aggiornato un REGISTRO VIDIMATO (38 LF) da un membro del Comitato dei Creditori se già nominato o nella prassi dal GD. Il registro tiene conto di tutte le operazioni ed è consegnato alla fine della procedura. L’art 38 LF ha come tema la responsabilità del curatore (che si esercita con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico). L’azione di responsabilità del curatore è esercitata dal nuovo curatore a seguito dell’autorizzazione del GD e del Comitato dei Creditori. Art 37 LF- Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. Qui il curatore può redigere un rendiconto e chiedere il pagamento del compenso dovuto (di prassi non si fa perché la revoca è dipesa spesso da colpa del curatore, si fa invece a seguito di malattia o morte invece). 5.2 Conservazione e Amministrazione del Patrimonio A seguito della sentenza di fallimento il Curatore diventa custode della conservazione del patrimonio: anche se raro provvederà o meno a apporre i SIGILLI per evitare che determinati beni

La domanda è detta insinuazione e deve essere inviata al curatore (pec del fallimento) entro 30 giorni dall’udienza per l’analisi delle tempestive (cioè domande giunte nei termini), è redatta anche da titolari di diritti (es. proprietà o pegno) che attraverso essa chiedono la restituzione del bene. È così composta:

  1. Generalità del creditore e indicazione della procedura;
  2. Somma da insinuare al passivo (o bene di cui si chiede la restituzione o rivendicazione);
  3. Grado di privilegio posseduto;
  4. Documenti dimostrativi (fatture, contratti, etc)(possono essere portati fino al giorno di udienza).

Domande di titolari di diritti

Accanto ai creditori è possibile che giungano anche domande di terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili. Questi beni possono essere richiesti con domande di:  Rivendicazione – per accertare la titolarità della proprietà o di altro diritto reale illegittimamente acquisito dalla massa attiva;  Restituzione – dirette a ottenere la restituzione dei beni detenuti dal fallito che avrebbe dovuto tornare ai proprietari  Separazione – del bene indebitamente coinvolto nella esecuzione concorsuale.

Esame domande e deposito progetto di stato passivo Al 30* giorno ante udienza il curatore esamina le domande e predispone l’elenco di creditore e di titolari di diritti. Predispone dunque il PROGETTO DI STATO PASSIVO (95LF) indicando il nome dei creditori e l’ammontare del credito ammesso in base ai diritti di prelazione, vengono poi indicati i creditori ammessi con riserva e quelli non ammessi in tutto o in parte. Almeno 15 giorni ante udienza il curatore deposita il progetto in cancelleria e provvede a notificarlo a tutti i creditori e titolari di diritti affinché ne prendano visione. E’ possibile depositare osservazioni o documenti fino a 5 giorni prima (nonostante io possa portare elementi fino alla comparizione in udienza anche se non potrò depositarli). (Art 102 LF) - È possibile che questi accerti prima delle operazioni di verifica del passivo che non possa essere distribuito attivo ad alcun creditore. Almeno 20 giorni prima dell’udienza può depositare una relazione sulle prospettive di liquidazione e facendo istanza di non procedere all’accertamento eccetto per le spese prededucibili. Il tribunale decide con decreto e il curatore lo comunica ai creditori che possono impugnare con reclamo in 15 gg in Appello. Il seguente articolo anche quando le condizioni di insufficiente realizzo emergano successivamente. Adunanza di verificazione Il Giudice Delegato decide su ciascuna domanda accogliendola, respingendola in tutto o in parte o dichiarandola inammissibile. Viene formato lo STATO PASSIVO DEFINITIVO e con decreto è esecutivo (96LF); i crediti concorrenti diventano concorsuali. Il curatore provvede a notificarlo a tutti i ricorrenti (creditori e titolari di diritti) informandoli in caso di mancato accoglimento di poter presentare OPPOSIZIONE in 30 giorni.  Strumenti di impugnazione dello stato passivo per creditori e titolari di diritti

(99LF) Il procedimento per esperire le 3 diverse azioni (opposizione, impugnazione e revocazione) è lo stesso: è un procedimento unificato che si chiude con un decreto ricorribile in cassazione. Il termine per impugnare è di 30 giorni, è necessario il patrocinio di un legale e deve contenere tutte le informazioni inerenti. Viene fissata un’udienza in 60 giorni e la parte deve notificare al controinteressato e al curatore il proprio ricorso. Si svolge in presenza delle parti e il tribunale è a

composizione collegiale (non partecipa GD) e può chiedere la produzione di nuovi documenti. Viene emesso un decreto motivato al termine. Opposizione – solo per i creditori ammessi (o con riserva) per i quali è stata esclusa una causa legittima di prelazione o per i titolari di diritti. Non può contenere domande più ampie di quelle già insinuate. Impugnazione – solo dagli ammessi a seguito dell’ammissione di crediti altrui o all’accoglimento di domande di restituzione o rivendica. Revocazione – scaduti i termini per l’impugnazione ma prima della chiusura del fallimento il curatore, un ceditore o da chi abbia esperito azioni di rivendicazione o restituzione possono farla valere se l’ammissione di un credito è stata determinata da dolo, falsità o errore essenziale in 30 giorni dalla scoperta del fatto (nella realtà non accade praticamente mai). Dichiarazioni tardive e ultra tardive La formazione dello stato passivo non pregiudica le presentazioni di ulteriori domande di ammissione al credito che possono giungere entro 12 mesi lavorativi ovvero saltando i 30 giorni di agosto (in tutto 13 mesi circa alcuni invece fanno proprio 12 mesi e basta (o 18 mesi in casi di particolare complessità). Limite per ritardo colposo. Le ULTRATARDIVE sono ammissibili solo se l’istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa lui non imputabile entro la ripartizione dell’ultima quota dell’attivo. Deve essere fissata un’udienza ogni 4 mesi per meglio disciplinare il loro ingresso nella procedura.

5.4 Accertamento e liquidazione dell’attivo A seguito dell’inventario viene identificato il totale del patrimonio da conservare. Inoltre entro 60 gg dalla sentenza deve essere prodotta una RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA (33LF) che indichi le cause del dissesto, la diligenza e la responsabilità di questi o altri (così come la responsabilità eventuale degli amministratori o sindaci). Si indicano inoltre le azioni esecutive in corso o quelli che si intende mettere in atto. Siccome non è facile in 60 giorni ottenere tutte queste informazioni è prassi redigere entro il temrine di 60gg una pre-relazioni sulla storia del fallito e di quanto fin’ora consociuto a cui seguirà successivamente una relazione DEFINITIVA indicativamente altri 60 giorni dopo in cui indicare anche gli aspetti più delicati di responsabilità o reati penali. Va consegnata solo al GD che la comunicherà al PM il quale utilizzerà eventuali tuoi indizi per inziare delle istruttorie penali. Nb.Per fallito, e quindi “imprenditore” si intende la pf nei casi di Ditta individuale o società nei casi di SC o SP. Quindi siccome i reati non possono nascere in capo a persone non fisiche a risponderne sara chi ha agito in nome e per conto cioè gli amministratori. 216, 217, 218 sono reati commessi dal fallito mentre 223, 224, 225 sono gli stessi reati commessi da persone diverse (amministratori). Nella relazione 33 bisogna indicare fatti penalmente rilevanti in merito a: Bancarotta Fraudolenta, ovvero la sottrazione volontaria di beni o la falsificazione/distruzione dei documenti contabili (etc) del fallimento da parte del fallito (216 LF) o degli amministratori (223 LF) al fine di ottenere un vantaggio o un danno ai creditori. Il curatore in prima battuta controlla la corrispondenza della contabilità dei beni con libro cespiti, i saldi con i reali importi in c/c, la cassa con il suo reale valore etc. Bancarotta semplice (217-224 LF) in casi di tenore di vita eccessivo ma soprattutto in caso di aggravamento della situazione per il continuamento della gestione anche quando si era già consci dell’insolvenza e non si proceda ad una istanza in proprio (es si aveva PN negativo) o documentale (non come per quella fraudolenta nella falsificazione o distruzione) nella non tenuta della contabilità. Ricorso abusivo del credito (218-225 LF) quando si presente una documentazione falsata con l’obbiettivo di ottenere un finanziamento indebito.

PREDEDUCIBILI – Hanno precedenza anche sui privilegi i crediti sorti in seguito alla procedura come le spese per il curatore o le altre spese di procedura o di giustizia come atti conservativi o di espropriazione nell’interesse del ceto creditorio (2755-2770). Gli unici che NON devono insinuarsi. PRIVILEGI SPECIALI(2780) – (immobili e mobili registrati) Hanno diritto a soddisfare il proprio credito in relazione alla liquidazione del bene su cui lo vantano (ipotecari e pignoratizi) e quindi in relazione alla propria massa. Per la parte non soddisfatta diventano chirografari. PRIVILEGI GENERALI (2777) –(mobiliari) Hanno diritto a soddisfarsi sul totale della massa mobiliare e quindi non su un bene particolare. Per la parte eccedente diventano chirografari, i primi sono (2751 bis):

  • lavoratori subordinati (per la parte non soddisfatta diventano sussidiari e infine chirografi. Sussidiari significa che hanno diritto a rifarsi sull’eccedenza delle somme per gli speciali);
  • professionisti
  • agenti;
  • coltivatori diretti;
  • artigiani e cooperative etc. -sui crediti fino qua proposti maturano interessi fino alla data di deposito del riparto. CHIROGRAFARI – Soddisfatti in proporzione al residuo in base a quanto ammesso (par condicio creditorum). Solitamente si determinano varie masse immobiliari i base agli immobili (al netto di costi imputabili), una massa mobiliare (il netto dei beni mobili) e nel caso di società di persone anche le masse patrimoniali dei singoli soci.

Rendiconto del curatore Dopo la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale (116 LF) il curatore deve presentare al GD un REDICONTO DI GESTIONE che sia esposizione analitica delle entrate e delle uscite (con esplicazione della legittimità e convenienza economica delle proprie operazioni). Il GD ne ordina il deposito e la comunicazione mezzo Pec a tutti i creditori e non prima di 15 gg è fissata l’udienza dove, se si trova un accordo o vi è mancanza di opposizioni, il GD approva il rendiconto altrimenti provvede alla delibera dinanzi al collegio in camera di consiglio. I creditori hanno comunque fino a 5 giorni prima per presentare osservazioni o contestazioni. Il GD determina il COMPENSO del curatore in base alle soglie di ATT e PASS della procedura. Ripartizione finale (117 LF) Approvato il rendiconto e saldate tutte le spese prededucibili tra cui il compenso del curatore (che può essere saldato in questo momento in modo integrale o seguire il principio dei riparti con precedenti acconti) il GD ne ordina l’esecuzione nei modi stabiliti e alla fine il Curatore chiede la chiusura della procedura. Nel caso in cui ci siano ancora acconti da distribuire che ad esempio dipendano da eventuali sentenze il curatore trattiene le somme in custodia e provvederà a distribuirle quando ne sarà definito il giudizio (in caso di sentenza negativa provvede a un nuovo riparto proporzionale tra i creditori). Il riparto finale una volta eseguito (sia per fallimento sia per concordato) è l’unico momento in cui è possibile emettere nota di variazione da parte di creditori rimasti insoddisfatti in tutto o in parte per le loro fatture ART 26 IVA. Focus di fiscale (art 26 iva) – Se a seguito dell’emissione di una fattura se ne riduce l’ammontare in conseguenza di dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali (pignoramenti o ipoteche) rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato è possibile emettere nota di variazione dell’ imponibile e quindi rideterminar el’iva se entro 1 anno (o comunque sempre per accordo tra le parti). Oltre 1 anno è sempre possibile ma senza il recupero dell’iva bensì del solo imponibile.

Ovviamente le note di variazione a seguito di procedure concorsuali non tengono conto del limite temporale. Nei riparti di soggetti privilegiati l’IVA è sempre in chirografo eccetto nel caso in cui non si abbia privilegio speciale su uno specifico e bene e pertanto a patto che questo sia determinabile si possa rifarsi su di questo. Es. Artigiano in priv. Generale per 1000 e in speciale per l’IVA poiché può rifarsi su un mobile su cui ha un diritto (deve riuscire a determinarlo). In caso non si riesca ad ottenere l’Iva ma si abbia ricevuto tutto l’imponibile NON è possibile emettere nota di variazione. L’iva pagata è “persa”. La nota è emettibile solo se varia l’imponibile e in questo caso non è cambiato.

5.6 Chiusura del fallimento (118LF) La procedura si chiude se:

  1. non ci sono domande di ammissione al passivo nel termine;
  2. tutto il passivo è stato saldato;
  3. quando tutto il patrimonio attivo è stato ripartito;
  4. (art 102) non sono possibili riparti o pagamenti per mancanza di attivo.
  5. Concordato fallimentare In generale però completati i suoi adempimenti il curatore chiede la cancellazione dal Registro Imprese e consegna il REGISTRO (38 LF) al Gd. Il tribunale così provvede ad emanare un PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA con delibera in camera di consiglio.

Il creditore detiene le somme da distribuire in base a determinati giudizi pendenti su creditori ma questo non impedisce alla procedura di chiudersi.

Riapertura del fallimento Con ricorso presso il Tribunale (se si chiude per ripartizione dell’attivo (3) o per insussistenza di attivo (4) della art 118 LF): a) Se non sono trascorsi più di 5anni dalla chiusura b) se esistono ulteriori attività o garanzie del fallito di pagare almeno il 10% dei creditori c) se vi sia espressa richiesta di apertura da parte del debitore o di un creditore il fallimento si può riaprire. Se tutte e tre le condizioni sono valide il tribunale RICHIAMA il medesimo curatore e GD emettendo sentenza (o dei nuovi in caso non sinao più disponbili). La procedura NON rinizia da capo ma si procede direttamente alla fase di liquidazione e di riparto. I creditori ancora non del tutto soddisfatti hanno diritto a essere soddisfatti per quanto dovuto dedotto quanto ricevuto nel procedente fallimento (non è un fallimento nuovo). I nuovi creditori devono fare domanda di ammissione mentre i vecchi creditori possono sempre con domanda chiedere ulteriori somme o la conferma di quelle già richieste (è molto raro che ci possano essere nuovi creditori, io non lo direi).

5.7 Concordato Fallimentare

È una causa legale di cessazione del Fallimento. È volto a realizzare il soddisfacimento parziale dei creditori secondo la par condicio mediante l’omologazione giudiziale di un accordo tra fallito e creditori (124 LF).

Può essere presentato da:

  • Viene fissata un termine tra 15 e 30 gg per proporre OPPOSIZIONI (da qualsiasi soggetto interessato).
  • Il Comitato o su sua inerzia il curatore redigono una relazione con il parere sulla proposta in 7g.
  • Se non sono state proposte opposizioni il Tribunale verifica la regolarità e OMOLOGA il concordato con decreto motivato.
  • Se sono state proposte Opposizioni il Tribunale procede con mezzi istruttori e Omologa se ritiene che gli opponenti non potrebbero essere soddisfatti in misura maggiore dal fallimento. Il decreto di omologa può essere impugnato con ricorso dinanzi alla Corte di Appello in 30 gg.

Effetti di omologa del concordato Scaduti i termini per il ricorso o divenuti definitivi i giudizi su di esso, la proposta acquista efficacia e:  Si chiude il fallimento e in teoria cessa dal proprio incarico il curatore (a volte però il concordato o il tribunale prevedono l’attribuzione di determinati ruoli operativi o di controllo anche dopo la chiusura del fallimento);  Vincola il fallito agli adempimenti  Rende obbligatorio il contenuto per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento  Si chiude il fallimento e pertanto tornano al fallito tutti i beni non ricompresi nel concordato, torna il diritto di stare in giudizio ed è liberato per i debiti non indicati in concordato. I creditori possono per la parte non soddisfatta agire nei confronti dei coobligati del fallito ma non contro quest’ultimo.

5.8 Esdebitazione del fallito (142 LF) Può beneficiarne solo il fallito persona fisica qualora sia considerato “meritevole”. Consiste nella liberazione del fallito dopo la chiusura della procedura dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti per intero. Nel nuovo CCRI è concessa anche per le società.

Non è possibile chiedere l’esdebitazione per il mancato soddisfacimento, neppure in parte, dei creditori. Per la sua richiesta non è comunque prevista una percentuale minima di pagamento.

I requisiti per richiederla sono:

  • abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo documentazione e collaborazione;
  • non abbia contribuito a ritardare la procedura;
  • abbia consegnato la corrispondenza come da art 48 LF;
  • non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei precedenti 10 anni;
  • non si sia reso autore di azioni fraudolente;
  • non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all’esercizio d’impresa (penale).

È concesso dal tribunale a seguito della presentazione di un’apposita istanza (un ricorso):

  • Quando viene emanato il decreto che dichiara la chiusura del fallimento o comunque entro 1 anno da tale data.
  • Sentito il parere, non vincolante, del curatore e del comitato dei creditori. Il tribunale dichiara quindi INESIGIBILI i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Contro il decreto di accoglimento o rigetto del ricorso in 10 giorni possono in Appello impugnare il fallito, i creditori, il PM o qualsiasi interessato. La corte di Cassazione ha dichiarato la necessità di notificare ai creditori non soddisfatti integralmente la procedura di esdebitazione in corso.

Effetti:I creditori insinuati al passivo perdono ogni possibilità di agire per la parte non soddisfatta nei confronti del fallito (ma non verso i coobbligati).I creditori anteriori non ancora insinuati al passivo possono agire solo per la parte eccedente a quella soddisfatta per i creditori di pari grado. (es. sono chirografari non insinuati e gli altri chirografari hanno ottenuto il 60%. Se hanno un credito di 1000 possono agire solo per 400).

5.9 Adempimenti fiscali curatore

  • Entro 30 giorni da dichiarazione comunicazione variazione dati alla CCIA.
  • Entro 4 mesi dichiarazione modello 74/bis iva corrispondente alla frazione annua e dichiarazione iva anno precedente.
  • A seguito delle vendite produrre la fattura elettronica in 30 giorni e pagamento imu per il periodo di possesso del bene immobile.
  • Se non vi ha provveduto la società entro 9 mesi dalla dichiarazione di fallimento si dichiarano i redditi.
  • La dichiarazione iva e le liquidazioni periodiche restano invariate
  • Rimane inalterato il pagamento delle ritenute e le relative cu e entro i termini modello 770.
  • Viene redatta la dichiarazione dei redditi entro 9 mesi dalla chiusura della procedura.
  • Entro i termini previsti sempre dalla chiusura: lipe, 770, e in 30 giorni comunicazione alla CCIA.

**Concordato preventivo

  1. Presupposti**

Il concordato preventivo ha il fine di evitare le più gravose conseguenze del fallimento sia verso i creditori sia verso il debitore. Consiste in un accordo per la soddisfazione anche parziale tra creditori e debitore e a differenza del concordato fallimentare anticipa sempre, e pertanto sostituisce, il fallimento.

Presupposti  Soggettivi – Essere imprenditore commerciale in stato di crisi o insolvenza  Oggettivi – la proposta di un piano di risanamento che preveda: a. La ristrutturazione dei debiti con qualsiasi forma (accollo, cessione beni, mezzi finanziari, etc) per il soddisfacimento dei creditori; b. L’attribuzione delle attività ad un assuntore.

La proposta deve assicurare almeno il 20% (a Modena la prassi richiede invece il 5% come minimo per la presentazione di un concordato in continuità) del soddisfacimento dei chirografari a patto che non sia in continuità aziendale (infatti a differenza del fallimento non presuppone per forza la liquidazione dell’azienda). Nel caso di non soddisfacimento integrale (privilegiati) la proposta deve essere accompagnata da una RELAZIONE di una figura con le caratteristiche della nomina per revisore e curatore (attestazione art 67 LF) che certifichi che anche attraverso liquidazione si sarebbero ottenuti gli stessi risultati o risultati minori.

Gli organi preposti sono simili: il TRIBUNALE sovraintende la procedura, il GD che controlla lo svolgimento, il COMMISSARIO GIUDIZIALE che rispetto al curatore si limita alla conservazione e amministrazione dei beni dell’accordo, l’ASSEMBLEA DEI CREDITORI che vota sulla proposta di

A questo punto i creditori possono presentare offerte concorrenti solo quando la proposta del debitore non contenga almeno l’impegno di pagamento del 40% dei chirografari o del 30% in caso di continuità aziendale. Viene depositata la RELAZIONE del commissario (si danno informazioni teniche che potrebbero differire da quanto indicato dal debitore) 30 gg prima della votazione in adunanza e notifica ai creditori.

3.2 Votazione in Adunanza e Omologazione in Udienza Si tiene fisicamente l’ADUNANZA dei creditori:

  • Partecipano i creditori (o procuratori speciali) e personalmente il debitore (anche telematica);
  • Il commissario illustra la RELAZIONE (depositata in cancelleria e notificata 30 gg prima dell’udienza ai creditori) e inizia la discussione tra le parti;
  • I creditori votano a maggioranza dei crediti, in caso di suddivisione in classi anche a maggioranza di queste. In caso di parità tra proposte concorrenti prevale quella del debitore. I voti possono giungere anche telematicamente 20 giorni successivi all’adunanza;
  • I creditori esclusi possono opporsi in sede di omologazione se la loro votazione avrebbe modificato il risultato della votazione.
  • Solo in caso di votazione negativa il Tribunale è vincolato a revocare il concordato e su istanza di una delle figure ammesse (deb, cred o pm) verifica la sussistenza del fallimento.

Omologa Approvato il concordato, il Tribunale che ha accolto il ricorso fissa un’UDIENZA in cui saranno ascoltati il debitore e il commissario giudiziale che deve depositare un parere motivato entro 3/ giorni prima dell’udienza per informare di ulteriori informazioni sopravvenute (nuovo passivo, riduzione att etc). Qualunque interessato (deb, cred dissenzienti, commissario) possono opporsi all’omologazione.

Il tribunale verificate le eventuali opposizioni può omologare il concordato. Dalla presentazione all’omologa non possono decorrere più di 9 mesi prorogabile di una sola volta dal tribunale per un massimo di 60 giorni.

Il decreto di omologa è impugnabile in appello e diventa esecutiva dal deposito in cancelleria. Il procedimento si chiude con l’omologa 181 LF ma l’esecuzione inizia con l’omologa e si chiude con il provvedimento finale del tribunale a seguito del riparto.

3.3 Fase esecutiva

Avvenuta l’omologazione il commissario sorveglia l’adempimento del concordato e riferisce al GD ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio per i creditori. Il debitore invece è tenuto ad adempiere a tutti gli atti necessari per l’esecuzione del concordato. I creditori anteriori hanno diritto a essere soddisfatti per quanto indicato nel programma di concordato e non di più. Quelli anteriori che invece non siano stati ricompresi possono agire in giudizio per procurarsi un titolo esecutivo per il loro pagamento.

4) Elementi ulteriori Concordato con continuità aziendale

  • In caso di cessione o conferimento in esercizio ad un terzo anche di nuova costituzione o continuità da parte del debitore stesso.
  • In questo caso il piano deve indicare costi, ricavi, risorse finanziarie e coperture della gestione concordataria.
  • È concessa la moratoria fino ad 1 anno dei creditori con privilegi a patto che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.
  • L’azienda in concordato può partecipare a gare di appalto o contratti pubblici se un professionista con una relazione ne attesti la fattibilità. Offerte concorrenti Anche se esistono già offerte per l’acquisto dell’azienda in blocco e sempre ritenuto doveroso cercare mediante procedure competitive offerte concorrenti per aumentare la possibilità di soddisfazione dei creditori. Possibilità del 20% dei creditori di contestazione al piano di omologa Dopo una votazione favorevole il 20% o più dei creditori possono contestare l’omologazione. Tale contestazione non è comunque vincolante per il Tribunale che ascoltatoli può comunque omologare la proposta se ritiene che sia la più conveniente tra le eventuali alternative applicabili. Strumenti per risoluzione Risoluzione del concordato – a seguito di inadempimenti gravi del debitore sul piano concordato entro 1 anno dall’ultimo degli adempimenti previsto Ricorso per anullamento: dissimulazione dell’passivo o sottrazione dell’attivo da parte del debitore.

**Piano attestato di risanamento

  1. Presupposti** L’imprenditore deve:
  • Essere in una situazione di difficoltà NON irreversibile;
  • Risanamento dell’impresa come scopo;
  • Deve avere data certa e forma per iscritto. Contenuto del piano (non servono allegati perché non va depositato):
  • situazione economica finanziaria;
  • le principali cause della crisi;
  • strategie di intervento per risollevare lo stato di crisi;
  • i creditori e l’ammontare;
  • gli apporti di finanza nuova
  • i tempi delle azioni da compiersi.

2) Ratio (stesso articolo AZIONE REVOCATORIA) È uno strumento di composizione della crisi dove l’imprenditore stipula accordi con una parte o tutti i creditori (anche nuovi) al fine di risanamento dell’azienda e al rientro della propria situazione debitoria. Essendo realizzabile solo EXTRAGIUDIZIALMENTE e senza omologa non è inquadrabile come procedura concorsuale (una parte dei creditori o terzi potrebbe anche non venirne a conoscenza). Viene pertanto messo in atto un piano che sia funzionale al risanamento dell’impresa dal punto di vista economico e finanziario (in continuità aziendale). Il piano viene integrato con una ATTESTAZIONE di un professionista designato dal debitore che ne attesti la fattibilità e veridicità. Il piano acquista RILEVANZA GIURIDICA solo a seguito del suo insuccesso dopo il quale probabilmente viene dichiarato il fallimento del debitore. Questo poiché deve divenire noto al curatore e ai terzi che eventuali atti anomali sono stati ai fini di un piano attestato e questo evita

  • Interesse pubblico (anch’esso non ricompreso nelle casistiche precedenti). 2) Fasi e sviluppo Viene disposto dalla pubblica amministrazione nella persona del MISE e indicato in gazzetta Ufficiale in 10 (non vincolante spesso molto di più) giorni dalla sua emanazione e con nomina del commissario liquidatore che non deve accettare poiché è lui stesso ad averne preventivamente data la disponibilità e del comitato di sorveglianza.

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE può essere composto anche da 3 membri ed ha le funzioni del curatore (spesso però da 1 solo). L’AUTORITA’ DI VIGILANZA invece svolge le stesse funzioni del gd e il COMITATO DI SORVEGLIANZA è costituito fino da 5 membri e svolge una funzione principalmente consultiva (è composto da figure esperte nel campo della azienda sottoposta a liquidazione coatta amministrativa che sia ministeriali o anche creditori).

Con questa procedura sono sospese tutte le funzioni di assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale e il COMMISSARIO entra nella disponibilità e gestione dei beni. Il fallito non subisce gli effetti personali negativi tipici del fallimento.

3) Differenze con il fallimento

La FASE DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO è comunicata direttamente ai creditori attraverso le risultanze contabili individuate dal Commissario (essendo disposta dal Mise i tempi sono molto lunghi e la contabilità è spesso aggiornata). I Creditori hanno 15 giorni (non vincolante) per replicare presentando eventuali documenti o osservazioni. Senza opposizioni lo stato passivo viene redatto d’ufficio (cosiddetto STATO PASSIVO DA CONTABILITA’). A seguito si apre la FASE GIUDIZIALE DELL’ACCERTAMENTO DEL PASSIVO dove sarà possibile impugnare il progetto redatto dal commissario.

Segue infine un’analoga LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO (con autorizzazione del MISE e possibilmente il parere favorevole del comitato di sorveglianza ma senza la redazione di un progetto di liquidazione). La procedura si conclude con il RIPARTO DEL RICAVATO.

La CONTROPARTE è sempre il MISE e non il tribunale che comunque è un punto di appoggio per alcuni documenti come lo stato passivo.

**Procedure di convocazione della crisi da sovra indebitamento

  1. Presupposti**

Questa disciplina introdotta nel governo Monti (legge 3/2012 cosiddetta “anti suicidi”):

  • È riferita a soggetti non fallibili indicati nell’art 1LF.  Persone fisiche;  Autonomi;  Imprese minori (anche imprenditore agricolo);  E altri soggetti non assoggettabili ad altre procedure concorsuali.
  • Consiste nella possibilità di concordare con i creditori un PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI che comporta la finale esdebitazione del soggetto in crisi.
  • SOVRAINDEBITAMENTO – situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la rilevante difficoltà ad adempiervi.
  • Queste procedure prevedono un controllo dall’Autorità Giudiziaria e l’OMOLOGAZIONE del tribunale.
  • Non è ammissibile quando:  il soggetto può essere assoggettato ad altre procedure concorsuali;  ha già fatto ricorso nei 5 anni precedenti a procedimenti di composizione della crisi;  ha subito risoluzione, revoca o cessazione dell’omologa del piano o accordo (qualsiasi) per sua colpa;  ha fornito documentazione incompleta che non consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale.

2) Forme dell’Accordo di composizione della crisi

1) Accordo del debitore (o di composizione della crisi) – Consiste in un patto tra debitore e i propri creditori con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti o soddisfazione dei crediti (all’interno dell’attività imprenditoriale o professionale). Simile al concordato preventivo ma senza l’ausilio del professionista che è sostituito dal organismo composizione crisi. La proposta è depositata in cancelleria fallimentare insieme alla documentazione necessaria (scritture contabili, dichiarazione dei redditi, elenco dei creditori, spese di sostentamento e familiari etc) anche alla attestazione dell’OCC organismo di composizione della crisi). Può prevedere anche un percentuale dello stipendio pignorata per il soddisfacimento dei creditori. Dichiarata l’ammissibilità il tribunale fissa l’udienza e l’OCC comunica a tutti i creditori entro 40 gg precedenti tale data. I creditori che non saranno soddisfatti integralmente possono far pervenire il proprio voto entro 10 giorni dall’udienza. Il GD informa il Tribunale e in caso di votazione favorevole di almeno il 60% dei creditori (non per teste ma in base al credito) questo provvede a omologare l’atto. Ad esso segue l’esecuzione del piano. 2) Piano del consumatore – Prevede sempre un piano di ristrutturazione o soddisfazione crediti senza però la realizzazione di un accordo. È persone fisiche che abbiano assunto debiti all’esterno dell’attività imprenditoriale o professionale. 3) Liquidazione del patrimonio – liquidazione di parte o di tutti i beni nel patrimonio del debitore eccetto quelli strettamente personali da parte di un liquidatore che redige l’INVENTARIO, lo STATO PASSIVO, un PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE e con procedure competitive liquida i beni. NON ci sono domande tardive, il rendiconto e neppure la verifica dello stato passivo. Il fine spesso è poi quello di chiedere l’ESDEBITAZIONE se non si riesce a soddisfare integralmente i creditori.

OMOLOGAZIONE – avviene da parte del giudice sulla proposta presentata dal consumatore in base ad un giudizio di meritevolezza e alla ragionevolezza del piano.

Novità del CCI (dal 1 settembre 2021)*

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa che entrerà in vigore al 1* settembre 2021 a seguito dell’emergenza sanitaria. Il legislatore si è prefissato di mettere al primo posto la CONTINUITA’ AZIENDALE tutelandola e utilizzando la Liquidazione Giudiziale (fallimento) solo come estrema ratio. Anche il concordato preventivo in continuità e da preferirsi a quello liquidatorio.