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riassunto di informatica giuridica adatto per la giustino fortunato
Tipologia: Appunti
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Internet e la tutela dei dati personali. L’avvento di Internet, e soprattutto la sua evoluzione a Web 2.0, ha mutato il volto dell’informatica moderna ed ha sollevato nuovi problemi con riferimento alla Privacy. Nel 1999 il Garante si è occupato di valutare il delicato rapporto tra dati presenti in Internet e diritto alla Privacy. In primis il Garante, nella Newsletter 14-20 giugno 1999, ha notato come la legge sulla Privacy regoli la diffusione dei dati personali in maniera uniforme, a prescindere dal mezzo utilizzato, e preveda un’analoga disciplina sia per la diffusione di un elenco di dati personali attraverso una pubblicazione, sia per la messa a disposizione dell'elenco su Internet mediante una pagina Web consultabile da chiunque si colleghi in rete. Le norme sulla tutela dei dati personali si applicano, infatti, a tutte le operazioni di trattamento effettuate, con o senza ausilio di mezzi elettronici. La questione era stata sollevata da un quesito posto dalla Federazione nazionale delle imprese di spedizione che aveva domandato all'Autorità se la diffusione via Internet dell'annuario dei propri associati, prima divulgato attraverso la pubblicazione di un apposito volume, fosse contraria ai principi della allora vigente Legge n. 675 del 1996. Il Garante ha sottolineato che, ai fini dell'applicazione della legge sulla Privacy, non è rilevante la modalità attraverso cui le informazioni vengono diffuse (pubblicazione cartacea o informatica), ma il rispetto degli specifici requisiti che rendono possibile tale diffusione. In particolare, per diffondere i dati personali, anche per via telematica, occorre acquisire il preventivo consenso degli interessati oppure verificare che ricorra uno dei presupposti che permetta di farne a meno: ad esempio, quando si tratta di adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento, oppure i dati provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque o riguardano lo svolgimento di attività economiche. Nel caso in questione, l'Autorità ha stabilito che la pubblicazione su Internet dell'elenco degli spedizionieri associati non pone particolari problemi perché le informazioni contenute nell'annuario riguardano dati relativi allo svolgimento di attività economiche che possono, quindi, essere divulgati a terzi senza il consenso delle imprese interessate (come era previsto dall'art. 20 della legge n. 675 del 1996). Un argomento simile è venuto in considerazione in un intervento del Garante nel 2000, avente ad oggetto verbali e deliberazioni della Pubblica Amministrazione immessi in rete.
Nota il Garante come le pubbliche amministrazioni possano pubblicare via Internet i verbali, le deliberazioni ed altri atti ufficiali riguardanti la propria attività. Per i provvedimenti che contengono dati personali relativi a terzi, serve tuttavia una norma, anche di regolamento, che definisca l'ambito di diffusione dei dati nel rispetto del diritto alla riservatezza, come avviene, ad esempio, in alcune disposizioni che disciplinano, anche su un piano generale, la pubblicità di determinati atti (es., pubblicazione di atti nell'albo pretorio). L'Autorità ha, innanzitutto, rilevato che, perché le deliberazioni e gli atti ufficiali contenenti dati personali possano essere consultati via Internet, vanno osservate le generali disposizioni che disciplinano il regime di pubblicità degli atti e dei documenti delle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle norme che tutelano la Privacy. Tali norme prevedono particolari cautele per i dati cosiddetti « sensibili » e, anzi, pongono anche un divieto assoluto per la diffusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute (si potrà procedere quindi eventualmente ad « oscurare » alcuni riferimenti a dati del genere). Nel marzo del 2006, il Garante ha disposto il blocco di una sezione di un sito Internet, gestito presso un'associazione culturale informatica triestina, nella quale erano consultabili i dati anagrafici di centinaia di persone con l'indicazione di diagnosi e risultati di analisi cliniche. I dati erano contenuti all'interno di un foglio elettronico presente in un'area consultabile da chiunque tramite un determinato indirizzo Web. Ad accorgersi della grave violazione della Privacy e dell'illecita diffusione di dati sulla salute è stata la figlia di una delle persone interessate che, effettuando una ricerca mediante un motore di ricerca, aveva scoperto per caso che, insieme a molti altri nominativi, erano visibili anche il nome e il cognome del padre con l'indicazione di importanti dati sul suo stato di salute. La donna ha segnalato la circostanza al Garante, il quale ha disposto tempestivamente il blocco del trattamento dei dati. Il Codice sulla Privacy vieta, infatti, la diffusione, in qualunque forma, dei dati sulla salute (cosiddetti dati sensibili). Il provvedimento di blocco si è reso necessario considerato l'elevato numero di soggetti interessati dall'illecita diffusione dei dati idonei a rivelare il loro stato di salute e il concreto rischio di un grave pregiudizio nei loro confronti. Il sito ha dovuto rimuovere immediatamente le pagine « incriminate » dopo la notifica del provvedimento tramite la Guardia di finanza.
Comunicazioni telematiche: Un ottimo risultato si è registrato dalle comunicazioni telematiche effettuate, che hanno portato ad un risparmio di circa 66 milioni di euro, calcolate sul costo medio stimato di € 7,00 per comunicazione, tramite ufficiale giudiziario. Sono state depositate da giugno 2016 a maggio 2017 19.054.105 comunicazioni telematiche, con una media di 1.700.000 al mese. Consultazioni on-line dati e fascicolo Crescita esponenziale si è avuta con la consultazione online di dati e fascicoli telematici. L’utilizzo di gestionali come LEGALDESK e l’accesso diretto alla piattaforma polisweb, ha registrato preso le corti di appello, tribunali ed uffici del giudice di pace, ben 10.000.000 di accesso al giorno. I dati riportati dal DGSIA del 31 Maggio 2017, dimostrano come sia esponenzialmente cresciuta la fiducia da parte di avvocati e magistrati sul processo civile telematico. Sono ormai passati 3 anni e numerosi sono i passi avanti compiuti. A riprova di quanto detto, emblematico è l’avvenimento accaduto al tribunale di Napoli giovedì 6 Luglio 2017. Un allagamento ha mandato in tilt i server del Coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati (Cisia), paralizzando l’intero apparato giudiziario del Sud. Tale allagamento ha obbligato gli avvocati a ricorrere al deposito cartaceo degli atti processuali ed endo processuali, paralizzando, di fatto, gli uffici del Tribunale e facendo, anche se per pochi giorni, rimpiangere le comodità del processo civile telematico.
WhatsApp: i messaggi sono prove documentali La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di prova documentale, con la sentenza n. 1822 dello scorso 16 gennaio 2018, affermando che i messaggi contenuti nella memoria del telefono hanno valore di vere e proprie prove documentali, ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Ciò significa che i messaggi inviati o ricevuti tramite WhatsApp, oppure gli ordinari sms, così come le comunicazioni mail scaricate sul telefonino e/o conservati nella memoria dello smartphone, possono essere acquisite, non soggiacendo alla disciplina prevista per le intercettazioni, né a quella per la corrispondenza, in quanto costituiscono veri e propri documenti. È bene pertanto fare una precisazione: per documenti (a cui il codice dedica un capo nel libro delle prove: artt. 234 e ss. c.p.p.) si intendono scritti, fotografie, pellicole cinematografiche, fonografiche o altri mezzi, rappresentativi di una realtà di fatto, di persone o di cose. Deve trattarsi di documenti formatisi fuori dal processo e che in questo entrano con finalità probatoria. La Corte di Cassazione, quinta sez. penale, con la sentenza in commento, entra nel merito di una questione oggi molto dibattuta come la natura giuridica dei vari strumenti di comunicazione legati all’innovazione tecnologica, ed in particolare ai più moderni cellulari, come sms, messaggi WhatsApp, e-mail, ecc. La pronuncia si inserisce nell’ambito di una tematica molto interessante e di grande attualità, che ha acceso numerosi dibattiti. Nell’epoca attuale, questi strumenti hanno modificato il modo di comunicare tra le persone ed anche molte trattative di ordine commerciale si svolgono utilizzando queste nuove forme di comunicazione. Diventa, pertanto, necessario capire come le nuove tecnologie abbiano influenzato e giochino un ruolo sempre più rilevante anche nel mondo del diritto, specialmente andando a integrare il contributo probatorio all’interno dei procedimenti giudiziari. Nel caso di specie, l’indagato di un reato fallimentare si vedeva sequestrare alcuni beni, compreso lo smartphone, da cui venivano estratti i relativi contenuti informatici. Il titolare di detti beni formulava ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di
Per ciò che attiene al secondo motivo sollevato da parte della ricorrente, la Corte sostiene che il principio di proporzionalità e adeguatezza non è invocabile nella specie, poiché l'acquisizione di dati informatici mediante la cd. copia forense è una modalità conforme a legge, che mira a proteggere, nell'interesse di tutte le parti, l'integrità e affidabilità del dato così acquisito. La stessa Corte, intervenendo in un caso analogo, ha già avuto occasione di chiarire che non merita censura, sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità, il sequestro di supporti contenenti dati informatici poi restituiti, previa estrazione di copia integrale della relativa memoria, poiché «l'attività di analisi per la selezione dei documenti contabili è particolarmente complessa investendo in toto l'attività imprenditoriale dell'indagato. Né le operazioni di estrazioni di copia dei documenti rilevanti a tal fine avrebbe potuto essere condotta in loco in un limitato arco temporale, investendo l'attività di selezione una significativa attività di studio e analisi proprio al fine di un'eventuale selezione» (v. Sez. 5, n. 25527 del 27/10/2016). Inoltre la doglianza sollevata dalla difesa in merito alla acquisizione di copia anche di documenti non rilevanti e, comunque, non sequestrabili siccome non pertinenti al reato o addirittura relativi al mandato difensivo, non inficia, secondo la Corte la validità del provvedimento di sequestro, per cui diventa irrilevante. Per quanto riguarda l’ulteriore questione sollevata in ordine alla violazione del divieto di sequestro della corrispondenza tra indagato e difensore, ai sensi dell'art. 103 c.p.p., comma 6, la Corte osservare che, non vertendosi in tema di sequestro di corrispondenza per le ragioni esposte precedentemente, è inconferente il richiamo al divieto di cui al menzionato articolo. Questa sentenza è destinata a fare storia. Per la prima volta dei messaggi scambiati in una chat acquisiscono valore legale al pari di una prova documentale. Ciò significa che il telefono diventa un tesoro di informazioni sempre più importante che va usato con estrema attenzione. I messaggi di WhatsApp e gli sms oltre a diventare per la prima volta prova, sono anche materiale inedito per i tribunali, ovvero non rientrano nelle norma stabilite per altro tipo di corrispondenza o per le intercettazioni. Perché la nozione di corrispondenza implica un’attività di spedizione dal mittente al destinatario mediante l’attività di consegna di terzi. Non ricorre nemmeno l’intercettazione, perché questa richiede che venga captato un flusso di comunicazioni in
corso. Insomma, nel caso di sms e messaggi WhatsApp ci si limita a raccogliere il dato scaricato e conservato nella memoria del telefono e a portarlo, in caso serva, davanti ad un giudice. Riforma del Codice delle amministrazioni digitali: D.lgs. n. 217 del 13.12.2017 Premessa Il 12 gennaio 2018 è stata pubblicato in G.U. il D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. L’originario testo del d.lgs. n. 82/2005 ha subito nel tempo diverse modifiche ed integrazioni, da parte di numerosi interventi normativi: D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, legge 24 dicembre 2007, n. 244,legge 28 gennaio 2009 n. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, legge 3 agosto 2009, n. 102, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, legge n. 221/2012(recante i principi dell’Agenda Digitale), legge n. 98/2013 (decreto del fare), d.lgs. n. 179 del 26 agosto 2016 (riforma Madia). Quest’ultima riforma pubblicata sulla G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018 si compone di 67 articoli. Il fine è quello di integrare e modificare alcune disposizioni del CAD, in conformità a quanto previsto dalla legge delega anche al fine di velocizzare l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale europea, in coerenza peraltro con le previsioni dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016. L’obiettivo principale è quello di contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo ad abilitare e supportare le azioni di attuazione dell'agenda digitale dotando i cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del già richiamato decreto legislativo 179 del 2016.
un indice delle disposizioni del CAD che agevoli la sua consultazione da parte dei soggetti cui è destinato il Codice stesso. b) Domicilio legale Dalla primavera – estate del corrente anno, ogni cittadino avrà la possibilità, in possesso di PEC o di un servizio elettronico di recapito certificato in linea con le regole UE, registrandosi tramite SPID ad un sito internet, di eleggere il proprio recapito digitale l’unico; ciò facendo, dal quel momento, le Amministrazioni dovranno inviare ogni comunicazione, comprese multe e comunicazioni fiscali al domicilio digitale indicato. Inoltre, al fine di poter “utilizzare immediatamente il domicilio digitale” - quale nuovo paradigma per le comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini ed imprese - il decreto in esame provvede a trasformare l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) in indice dei domicili digitali e stabilisce che il loro inserimento nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) avverrà soltanto al “completamento” della stessa ANPR (art. 6 quater, comma 3 CAD). Il domicilio digitale sarà quindi valido ai fini delle comunicazioni aventi valore legale ma, deve essere precisato, rappresenta una facoltà e non obbligo. Il domicilio digitale, insieme all’identità digitale SPID, all’anagrafe nazionale online e all'imminente arrivo dello SPID europeo 2018, rappresentano passi fondamentali verso il completamento della cd. cittadinanza digitale. c) Firma elettronica Nel decreto in esame è stato introdotto uno specifico diritto per la cittadinanza di fruire dei servizi offerti dai soggetti pubblici “in forma digitale e in modo integrato” (art. 7, comma 01 CAD) anche per il tramite del “punto di accesso” di cui all’art. 64 bis del CAD che, così come novellato dal presente intervento normativo, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano, “in sede di evoluzione”, progettare e sviluppare i loro servizi e sistemi “in modo da garantirne l’integrazione e l’interoperabilità”. Questo aspetto rappresenta uno dei punti di maggiore criticità della riforma in quanto l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo dell’interoperabilità dei sistemi e della loro integrazione dipenderà dalle concrete modalità tecniche con cui si procederà a sviluppare i servizi telematici della pubblica amministrazione tramite le linee guida di cui all’art. 71 del CAD, e sappiamo bene che su questo fronte ci sono state sempre insormontabili difficoltà. d) Difensore civico digitale Presso l’AgID viene altresì istituito l’ufficio del Difensore Civico Digitale Unico, il quale sostituisce i moltissimi difensori civici digitali che avrebbero dovuto essere istituiti in tutte in ogni
amministrazione dello Stato, ma che poi non sono mai stati istituiti. Cittadini e dipendenti Pubblici potranno rivolgersi a questo ufficio che avrà competenze e responsabilità per verificare eventuali inadempienze e garantire che ai cittadini vengano riconosciuti i propri diritti di cittadinanza digitale. Naturalmente la previsione di un ufficio unico a livello nazionale per la tutela dei cosiddetti “diritti digitali” richiede necessariamente che sia messa a disposizione di tale organo una dotazione organica adeguata al tipo di compiti svolti e come giustamente osservato dal Consiglio di Stato va evidenziato che la creazione di un ufficio centrale del difensore civico non costituisce l’unica nuova funzione assegnata all’AgID dal presente intervento normativo, atteso che le novelle recate all’art. 14 bis del CAD hanno previsto in capo all’Agenzia - oltre al compito di adottare le linee guida di cui all’art. 71 del CAD - anche quello di fornire “pareri tecnici, obbligatori e vincolanti” sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati. In definitiva nell’ottica di questa nuova riforma l’AgID assume un ruolo centrale nella presente materia sia nell’ambito dei rapporti con la cittadinanza sia relativamente ai rapporti con le pubbliche amministrazioni. e) Interoperabilità e integrazione Promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice e moderna anche grazie all'opportunità di gestire i diversi strumenti informatico-giuridici di dialogo con le amministrazioni attraverso un'unica interfaccia, una dashboard di cittadinanza digitale. In particolare, tramite il decreto in esame, è stato introdotto uno specifico diritto per la cittadinanza di fruire dei servizi offerti dai soggetti pubblici “in forma digitale e in modo integrato” (art. 7, comma 01 CAD) anche per il tramite del “punto di accesso” di cui all’art. 64 bis del CAD che, così come novellato dal presente intervento normativo, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano, “in sede di evoluzione”, progettare e sviluppare i loro servizi e sistemi “in modo da garantirne l’integrazione e l’interoperabilità”. L’effettivo raggiungimento dell’obiettivo dell’interoperabilità dei sistemi e della loro integrazione dipenderà dalle concrete modalità tecniche con cui si procederà a sviluppare i servizi telematici della pubblica amministrazione tramite le linee guida di cui all’art. 71 del CAD. f) Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico di ogni p.a. Promuovere un processo di autentica valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendo tale obiettivo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione e disegnando un contesto normativo che, nel rispetto della disciplina in materia di privacy e tutela dei dati personali, garantisca un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis. Tal sistema si pone come
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax (*) ; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
neurali, allo studio dell’intelligenza, ma con interessi che spaziavano anche dallo sviluppo di sistemi di ragionamento automatico ai giochi come la dama. Negli anni ’60 e ’70 gli studi sull’intelligenza artificiale erano confinati in ambito accademico. Ed è in quegli anni che furono sviluppate anche le prime reti neurali e la logica fuzzy. Due concetti alla base dell’intelligenza artificiale. Non esiste, però, ancora una definizione universalmente accettata perché l’AI (dall’inglese Artificial Intelligence) è un settore estremamente recente e in fortissima evoluzione. Da un lato vi è Bellman per esempio che la considera «l’automazione di attività che associamo al pensiero umano» come «il prendere decisioni, la risoluzione automatica di problemi, l’apprendimento… ». Dall’altro vi è Knight (1991) che la considera come « lo studio delle facoltà mentali mediante l’uso di modelli computazionali». Poi vi è chi considera un ossimoro l’espressione intelligenza artificiale, ossia l’unione di due concetti di significato opposto che, insieme, producono un paradosso. Sembrerebbe anomalo attribuire all’artificiale una prerogativa tipica della natura umana, ossia l’intelligenza. Inoltre esistono due teorie sull’intelligenza artificiale delle macchine: l’IA forte e l’IA debole. Si parla di intelligenza artificiale debole quando un computer non sarà mai in grado di raggiungere le capacità intellettive umane, ma solo di simulare alcuni processi cognitivi umani senza riuscire a riprodurli nella loro totale complessità. E questo è il presente. I fautori, invece, della teoria dell’intelligenza artificiale forte, si spingono oltre e ipotizzano che un giorno – magari tra solo venti o trent’anni – le “macchine” avranno un’intelligenza propria, autonoma e indipendente, pari o superiore a quella umana. Dove arriverà l’intelligenza artificiale nel 2018? Tutti gli indicatori mostrano che gli investimenti nello sviluppo e nell’integrazione dell’AI e, in particolare, del machine learning, stanno continuando a crescere. Questo nuovo anno quindi potrebbe fornire molti passi in avanti soprattutto nell’uso delle tecnologie per i big Data. Le aziende, con la costante crescita dei dati prodotti dall’Internet of Things, si rivolgeranno al machine learning per analizzare ed elaborare le informazioni. Di conseguenza l’intelligenza artificiale sarà l’unico modo in cui le aziende potranno elaborare tutti i dati che posseggono. Sempre più aziende negli ultimi anni, infatti, si stanno adoperando per servirsi di assistenti virtuali per gestire il flusso di dati quotidiano, questo poiché fondamentalmente l’essere umano non riesce a stare al passo con la velocità della tecnologia (Secondo Forbes, solo il 38% delle aziende ha utilizzato l'intelligenza artificiale nel 2016, ma entro il 2018 la percentuale aumenterà fino al 62%). L’intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di pensare alla tecnologia, e le aziende stanno investendo significativamente in questo settore per aumentare le proprie attività future. L’IDC (International Data Corporation) ha stimato che il mercato crescerà fino a più di 47 miliardi nel 2020. L’intelligenza artificiale include una varietà di
per computer. Le società che offrono servizi di riconoscimento vocale includono NICE, Nuance Communications, OpenText e Verint Systems.
centrale per il business e cambierà le attività quotidiane. In particolare il 72% dei 1.200 top manager intervistati crede che la tecnologia intelligente sarà strategica per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. Secondo il 61% dei manager, nei prossimi tre anni crescerà il numero delle figure professionali che utilizzeranno quotidianamente l'Intelligenza Artificiale. Al tempo stesso il 69% dei 14mila lavoratori intervistati è consapevole dell'importanza di sviluppare competenze che permettano di lavorare con le macchine intelligenti. Entro il 2022, l’intelligenza artificiale potrà incrementare i ricavi delle imprese del 38% e far crescere l'occupazione del 10% se i Ceo sapranno aggiornare i modelli di business e soprattutto formare i dipendenti all'uso delle tecnologie intelligenti. Per l'economia mondiale globale, questo si tradurrebbe in una crescita dei profitti pari a 4,8 trilioni di dollari. A queste condizioni, anche il livello di occupazione potrebbe beneficiare di un aumento del 10%. L’intelligenza artificiale e i professionisti Si riscontra ancora un ampio divario tra l'apertura dei lavoratori verso l'intelligenza artificiale e le iniziative concrete avviate dai manager per favorire la loro riqualificazione: questo mette a rischio le potenzialità di crescita. Infatti, sebbene il 54% dei dirigenti aziendali consideri la collaborazione uomo-macchina cruciale per il business, solo il 3% ha previsto un aumento significativo degli investimenti nella riqualificazione dei propri collaboratori entro i prossimi tre anni.Secondo Accenture va ripensato il lavoro partendo dai lavoratori, partendo dai compiti, anziché dai ruoli, e assegnare i task di volta in volta a macchine e persone, bilanciando la necessità di automatizzare il lavoro con quella di valorizzare le capacità delle persone e va incanalato il potenziale della forza lavoro verso aree che possono creare maggior valore, oltre ovviamente ad accelerarne la riqualificazione.
caso di monitoraggio deve avvisare il dipendente e comunicarne in modo chiaro la natura. La Grande Camera ha, inoltre, precisato che, affinché l’accesso del datore di lavoro alla mail aziendale possa ritenersi legittimo, è necessario verificare anzitutto se il lavoratore risulta avvisato dall’azienda in merito alla possibilità di controllo sulla sua corrispondenza, nonché sulle modalità del controllo e sulle relative motivazioni. Il lavoratore deve essere correttamente informato e avere ben chiara la natura delle verifiche, prima che si proceda con il monitoraggio. Ed infatti, lo stesso amministratore di sistema potrà accedere alle comunicazioni telematiche del lavoratore solo dopo specifica notifica. Inoltre, seppur ammesso in parte questo controllo, il monitoraggio va effettuato con criteri ben precisi, dovendosi attenere alle finalità prescritte. Nel caso, infatti, si superino determinati limiti, si determina una intromissione nella privacy del lavoratore che supera i limiti della tollerabilità. Al lavoratore, vanno anche chiarite quante e quali comunicazioni sono state oggetto di monitoraggio, la tempistica e quante persone hanno avuto accesso ai risultati della sorveglianza. In ogni caso sarà sempre il giudice a stabilire se il datore di lavoro fornisce ragioni sufficienti a giustificare il controllo delle comunicazioni, provando di non poter adottare metodi meno invasivi. Pertanto, a seguito di tale decisione della CEDU, la Romania è stata condannata perché i giudici locali non si erano assicurati se la privacy del dipendente fosse stata sufficientemente protetta da eventuali abusi da parte del datore di lavoro. Il tema della vigilanza sulle comunicazioni elettroniche e sull’utilizzo di Internet sul posto di lavoro è un tema di grande attualità, che porta con sé non pochi problemi. Sul punto, infatti vari sono stati i provvedimenti adottati a vario livello: di grande importanza il provvedimento generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 1 marzo 2007; o anche il documento di lavoro delle autorità europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo dei garanti europei, istituito ai sensi dell’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, adottato il 29 maggio 2002; nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Bisogna fare i conti con le nuove tecnologie, che occupano ormai ogni aspetto della vita umana. Ormai il collegamento ad Internet è previsto presso tutti gli uffici ed è necessario per lo svolgimento di ogni attività lavorativa, ma non bisogna dimenticare che l'uso di un computer collegato ad una rete esterna deve essere sempre accorto e responsabile, per ragioni sia di privacy che di sicurezza nella diffusione dei dati. Da ciò, non poche sono state e sono le questioni sorte in merito alla legittimità dell'accesso da parte del datore di lavoro o dirigente alla casella di posta elettronica aziendale del dipendente. Bisogna, infatti tener presente, non solo che la posta elettronica è stata, ormai, equiparata
alla tradizionale corrispondenza, la cui libertà e segretezza viene tutelata dall’art. 15 della Costituzione; ma anche che vige una importante disciplina sulla tutela della privacy (d.lgs. n. 196/2003). Al contempo, però, alla luce di quanto prescritto dall’attuale disciplina in tema di rapporti di lavoro, comprese le norme dello Statuto dei lavoratori, è sancita la legittimità del controllo della casella della posta elettronica del proprio dipendente da parte del datore di lavoro. La problematica non è semplice, proprio per gli opposti interessi che devono essere considerati e bilanciati, ed per questo che il Garante è intervenuto con un provvedimento pienamente conforme all’ultima sentenza della CEDU, nel quale ha chiarito che i datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali e sempre previa informativa alle rappresentanze sindacali o agli stessi lavoratori. L'Autorità, sulla base dalla decisione della Grande Camera della CEDU, prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e- mail, così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dall’art.4 dello Statuto dei lavoratori. Viene, inoltre, indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda. Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l'area da richiamare all'osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l'anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale. Il provvedimento del Garante raccomanda l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica.