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La società : organizzazione fondata sul riconoscimento di regole di condotta dei consociati , in mancanza delle quali il contrasto degli interessi genererebbe una lotta fisica; da ciò nasce l’esigenza di un potere sovrano a cui si riconosce il compito di determinare le regole e assicurarne l’osservanza.
Lo stato : organizzazione politica di una società vivente su un determinato territorio ; consiste nel creare organi a cui è affidato il compito di esercitare i poteri sovrani:
- Legislativo: consiste nel porre le norme di condotta;
- Giudiziario: consiste nel costringere all’osservanza di queste regole;
- Amministrativo: provvedere a realizzare fini di comune interesse. Il diritto : complesso di norme poste dallo Stato. Non possono essere frutto del suo libero arbitrio perché i cittadini non ci si riconoscerebbero e ne deriverebbe una rivolta. Il suo compito è individuare le regole essenziali a garantire un’ordinata convivenza sociale; alcune impongono un comportamento gradito dalle divinità, altre uno conforme al bene, altre si basano su costumi e usanze. Le norme prescelte acquistano qualità e caratteri della norma giuridica: a caratterizzarle come “ giuridiche ” è il fatto che siano state emanate dagli organi dello Stato. Per inquadrare un fatto in una precisa norma occorre interpretarla: bisogna accertare il significato lessicale di ogni parola e il nesso grammaticale e sintattico. A volte l’espressione letterale non combacia con la reale volontà della legge. Quando il caso non può rientrare sotto alcuna norma giuridica, si applica una norma dettata per un caso analogo (interpretazione analogica). L’attività interpretativa è svolta dal giudice; nei casi più equivoci interviene lo stato che attraverso gli organi legislativi fornisce l’interpretazione che esso vuole sia data alla norma. In questo caso si dice interpretazione autentica. Se si intende il diritto come norma giuridica, si tratta di diritto oggettivo, e si allude alla norma in sé indipendentemente dai soggetti a cui è rivolta. Nel caso di diritto come facoltà concessa ad un individuo, si tratta di diritto soggettivo. Il diritto oggettivo conferisce diritti, facoltà e doveri; il diritto soggettivo può esistere in un soggetto se una norma giuridica glielo riconosce. Ogni volta che il diritto oggettivo attribuisce ad una persona un diritto soggettivo, gli da il potere di pretendere che un altro soggetto si comporti in modo da consentirgli la realizzazione dell’interesse riconosciutogli. Il comportamento imposto può consistere in una collaborazione operosa , come un debitore verso il creditore, o in un’ astensione dal turbare un soggetto nel godimento del diritto. Nel primo caso si parla di obbligo, nel secondo di soggezione; la relazione tra soggetto attivo e passivo è detta “rapporto giuridico”.
Lo studio del diritto romano.
“Diritto romano” indica l’ordinamento giuridico vigente a Roma durante 13 secoli, dalla fondazione nel 754 a.C. alla morte di Giustiniano 565 d.C. che scrisse il Corpus Iuris Civilis. I giuristi romani crearono per primi una terminologia tecnica usata tutt’oggi, fondarono il metodo del ragionamento giuridico, si ispirarono ad ideali di giustizia ed equità. L’ordinamento giuridico è espressione della coscienza sociale e si evolve con l’evolversi di essa. E’ un fenomeno sociale che cambia col cambiare delle condizioni ambientali e storiche, se una legge diventa inadatta può essere abrogata e sostituita. Nel diritto romano, l’originario sistema giuridico era stato stabilito dai mores maiorum in una Roma primitiva e rozza formata da agricoltori e pastori, e non poteva rimanere immutato attraverso i secoli visto che divenne la capitale del più vasto impero conosciuto. Il diritto romano si evolve senza esplicite riforme, lentamente e attraverso deroghe, eccezioni, interpretazioni: il sistema giuridico delle 12 tavole infatti non viene mai formalmente abrogato.
Tra i vari sistemi giuridici il più importante è il Corpus iuris civilis, che getta le basi dei moderni ordinamenti. Roma è stata caratterizzata da grandi crisi, e ad ognuna di queste corrisponde una trasformazione del sistema giuridico.
- La prima fase va dalle origini di Roma alla distruzione di Cartagine e Corinto (146 a.C.), l’ordinamento è arcaico, si basa sulle consuetudini degli antenati. L’unica codificazione compiuta è quella delle dodici tavole; nell’interpretazione non si indaga lo spirito delle norme ma ci si attiene al significato letterale delle parole. L’ordinamento ius civile Quiritium è sufficiente per le esigenze del popolo che tempera gli inconvenienti con la lealtà dei patres familias: ogni contrasto è facilmente eliminato. Tutti i membri del gruppo sono sudditi senza autonomia personale e patrimoniale: il pater perde la signoria solo con la morte. I rapporti di credito e debito fra i patres danno vita alle obbligazioni, concepite come vincoli di personale asservimento che possono condurre alla prigionia o alla morte.
- La seconda fase va dalla distruzione di Cartagine e Corinto all’impero di Diocleziano (284 d.C.): il ius civile Quiritium è inadeguato per le nuove esigenze di vita che derivano dall’espansione mediterranea. Roma diventa capitale di una vasta organizzazione politica di popoli di ogni razza e lingua; si disintegra la saldezza della famiglia, i giovani diventano scettici, avidi di guadagni e inclini ad abbracciare nuovi culti. La società si trasforma da agricola a mercantile e l’evoluzione si compie tramite vari fattori:
- Ius honorarium: ordinamento distinto contrapposto al civile, del quale non nega la validità; complesso di norme poste dall’editto del pretore urbano. Ogni anno egli rende pubblico il programma a cui si atterrà nell’esercizio della sua funzione, non può modificare le norme del ius civile. Enuncia casi non regolati dal ius civile e promette un’ulteriore regolamentazione;
ordinamenti e se ne ha uno unico -> diritto romano volgare. L’influenza dell’etica cristiana indirizza il sistema giuridico verso nuovi ideali di umanità.
Fonti di cognizione: documenti che riferiscono norme giuridiche romane, come fonti letterarie, iscrizioni sepolcrali, opere di storici.
Fonti giuridiche: sono tecniche, come gli epigrafi che riproducevano i testi delle leggi (codificazioni, documenti privati).
Le fonti vanno divise in pregiustinianee e giustinianee, la più importante è il Codex Theodosianus, compilazione di costituzioni imperiali emanata da Teodosio II nel 438. Le fonti giustinianee sono costituite dal Corpus Iuris Civilis.
Le norme giuridiche del periodo arcaico derivano dai mores maiorum, regole di condotta tramandate da padre in figlio fondate sulla volontà divina. I mores dovevano essere interpretati e adattati ai singoli casi della quotidianità, e a ciò provvide la interpretatio dei giuristi laici.
Durante la giurisprudenza pontificale, l’interpretatio agiva ai danni della plebe provocando agitazioni che si placarono solo quando i patrizi concessero le prime leggi scritte, le 12 tavole; seguirono altre leges votate dalle assemblee della plebe. Vista l’immutabilità dei mores, queste leges furono considerate integratrici. Il complesso delle norme dei mores maiorum e delle leges costituì il ius civile, applicato solo ai cives romani.
Nell’età post classica l’unica fonte del diritto fu la volontà del monarca; il termine lex originariamente sinonimo della volontà popolare, adesso lo è dell’imperatore.
Il termine Ius può avere vari significati:
- E’ ciò che esprimono le norme; al plurale può indicare l’insieme delle norme;
- Rito, forma solenne da osservare;
- Situazione soggettiva di capacità patrimoniale;
- Condizione giuridica di un soggetto o di una cosa;
- Luogo nel quale si svolge la prima fase del processo privato.
Le norme del diritto furono raggruppate:
- Ius publicum e ius privatum: due aspetti di una serie di norme che disciplinano il funzionamento della società e gli interessi dei privati; le norme del ius publicum sono inderogabili e vanno osservate, mentre quelle del ius privatum possono essere derogate dai singoli.
- Ius commune, ius singulare, privilegium: Al ius commune appartengono tutte le norme di generale efficacia in quanto si applicano a tutti i membri della
comunità; alcune norme speciali però, per determinate categorie di persone, costituiscono il ius singulare. A quest’ultimo appartengono il diritto testamentario dei militari o l’irresponsabilità dei magistrati in carica. Il termine privilegium inizialmente era una norma contro una determinata persona, poi furono vietati perché non compatibili col concetto di equità. Nell’epoca imperiale assunse poi un significato favorevole.
- Ius civile, ius gentium e ius naturale: le norme del ius civile sono applicabili ai soli romani, il ius gentium anche ai non cives ed è un ordinamento internazionale di cui usufruiscono tutti basato sulla naturalis ratio. Il ius naturale nasce invece dal discorso della schiavitù in quanto considerata contra naturam, basato anch’esso sulla naturalis ratio.
- Ius strictum e ius aequum: si cerca di garantire lo stesso trattamento a due casi uguali, ma poiché due casi uguali raramente esistono, “aequitas” diventa sinonimo di giustizia ideale. Se una legge viene applicata rigidamente può dar luogo all’iniquitas. Con Giustiniano, il ius aequum è rappresentato come giustificazione di decisioni contrarie alle norme dell’ordinamento giuridico, basata sull’umanità e sulla pietà.
I diritti soggettivi si distinguono in:
- Diritti relativi: nei quali l’interesse di un soggetto non può realizzarsi se non con la collaborazione di un soggetto passivo, la cui posizione giuridica è detta obbligo. Azione giudiziaria per far valere questi diritti-> actio in personam.
- Diritti assoluti: nei quali il soggetto è in grado di realizzare il proprio interesse senza la collaborazione altrui. A questa categoria appartengono i diritti reali, nei quali il titolare può vantare il suo diritto contro chiunque ne voglia turbare il godimento. L’azione giudiziaria è detta actio in rem.
Ogni diritto soggettivo non ha valore pratico se non si pone in relazione con un soggetto che lo possiede, si parla di acquisto del diritto: quando viene trasferito dal precedente titolare al successivo si parla di acquisto a titolo derivativo; a titolo originario quando un soggetto diviene titolare del diritto indipendentemente dalla collaborazione del precedente.
Se all’acquisto corrisponde un sacrificio economico dell’acquirente è a titolo oneroso, viceversa è a titolo gratuito.
Un diritto si può anche perdere: si dice estinzione assoluta quando cessa di esistere; quando invece non è più posseduto dall’attuale titolare ma sopravvive trasferendosi in un altro soggetto, si parla di estinzione relativa.
La capacità giuridica non spetta solo alla persona fisica, ma anche ad alcuni enti astratti detti ‘enti morali’, considerati allo stesso livello degli uomini in materia patrimoniale, quindi titolari di diritti e obblighi. Per il riconoscimento della capacità giuridica di una persona fisica è necessario che sia nata viva anche solo per un istante, basta perché acquisti diritti e li possa trasmettere. L’individuo è considerato nato al momento del distacco dalla madre, i Sabiniani consideravano sufficiente qualsiasi segno di vita, i Proculiani richiedevano un vagito. Il neonato era ritenuto persona solo se avesse aspetto umano: si poteva mettere a morte subito dopo il parto se fosse stato contra formam humani generis. La persona fisica cessava di esistere con la morte: in caso di morti plurime determinate da un unico evento che potessero causare questioni ereditarie, si presumeva che i genitori fossero morti prima del figlio pubere, e dopo il figlio impubere. A lungo non vi fu un’anagrafe, le prove di nascite e morti si avevano attraverso dichiarazioni private: solo dopo il 2° secolo vi fu l’obbligo di denunciare le nascite.
Secondo il ius civile non era sufficiente l’esistenza fisica per il riconoscimento della capacità giuridica: per quella patrimoniale occorreva che fosse un individuo libero, romano e sui iuris. Secondo il ius honorarium invece figli e schiavi erano in una condizione simile a quella dei patres: gli schiavi potevano intrattenere rapporti d’affari persino con il dominus; i filius ebbero il diritto di disporre mortis causa di alcuni tipi di peculio.
Quando le modificazioni di status comportano l’estinzione di uno dei tre status necessari, si parla di capitis deminutio: maxima se si perde la libertà, media quando si perde la condizione di cittadino romano, minima quando muta lo status familiae.
Cause limitatrici della capacità giuridica:
- Disistima sociale. Ignominia e infamia. Chi partecipava ad un atto e poi si rifiutava di testimoniare, veniva escluso dal ius commercii; viene colpito da infamia chi perde la pubblica stima per atti gravemente immorali:
- infamia mediata -> conseguenza di una condanna per delitti infamanti;
- infamia immediata -> colpisce una persona senza aver bisogno di giudizio, per il fatto stesso di aver compiuto azioni infamanti. Quest’infamia comporta la perdita del ius suffragii e del ius honorum, e produceva diminuzioni nella capacità di diritto privato; l’editto pretorio vietava agli infami di stare in giudizio come avvocati, procurator, e vietava di farsi rappresentare da altri.
- Addictio e nexum. L’addictio riguarda il debitore inadempiente, assegnato dal magistrato al creditore che poteva tenerlo in catene, venderlo o ucciderlo.
La nexum riguarda la persona del debitore, che veniva sottoposto a qualsiasi titolo di pegno.
- Redemptio ab hostibus. Chi viene riscattato dalla prigionia di guerra si trova in posizione quasi servile rispetto a chi ha pagato il riscatto: egli resterà presso di lui a titolo di pegno fin quando avrà restituito la somma col suo lavoro.
- Auctoramentum. Contratto con cui i gladiatori si impegnavano a sostenere combattimenti nei circhi anche a costo della vita; il loro mestiere li rendeva infami, e si trovavano in condizione quasi servile nei confronti dell’impresario che li reclutava.
- Sesso femminile. La posizione della donna è inferiore a quella dell’uomo a causa della struttura rigidamente patriarcale della società. Era incapace nel diritto pubblico, e molto limitata in quello privato. Non può essere titolare di patria potestas sui figli, adottare o essere tutrice. Apposite leggi sancivano le sue incapacità: la lex Voconia limitava la sua capacità di ricevere per testamento ai 100.000 assi.
- Classi e condizioni sociali. La storia di Roma è caratterizzata da stratificazioni sociali (patriziato e plebe) e l’appartenenza ad una classe sociale inferiore era causa limitatrice nel diritto privato. Una causa era l’appartenenza al colonato: i contadini e i loro figli erano tutt’uno con la terra, e con essa passavano da un proprietario all’altro che poteva esercitare punizioni corporali; se fuggono sono trattati come lo schiavo fuggitivo; possono alienare i beni solo col consenso del domino.
- Religione. Quando il cristianesimo divenne religione di stato, la professione di altre religioni influì sulla capacità giuridica. Eretici, ebrei, ecc. ebbero limitazioni nel diritto privato.
La capacità di agire.
Capacità concreta di manifestare una volontà giuridicamente rilevante, quindi di compiere atti giuridici. A Roma è riconosciuta indipendentemente se il soggetto abbia o meno la capacità giuridica: possono compiere atti giuridici anche il filius familias e lo schiavo, ma sono considerati validi solo se non creano danno al patrimonio del soggetto rispetto al quale sono ‘sottomessi’.
Cause che limitano la capacità di agire delle persone fisiche sui iuris.
- Età. L’uomo acquista la capacità di agire con la pubertà, quando si presumeva fosse
Le corporazioni: gruppo di persone giuridiche a base associativa, costituito dalle collettività politiche (lo Stato, i municipia, le coloniae). Il populus Romanus aveva solo capacità nel diritto pubblico, municipi e colonie le avevano anche nel diritto privato. Avevano capacità solo nel diritto privato le sodalitates (associazioni con finalità di culto), e i collegia (finalità sociali o professionali). La libertà di associazione era sancita nelle 12 tavole, ma nell’età di Augusto una lex iulia de collegiis sciolse tutti i collegia esistenti ad eccezione di quelli più antichi; i nuovi collegia potevano essere riconosciuti solo attraverso un senatoconsulto. Nelle sodalitates e nei collegia vi erano un’assemblea, un consiglio più ristretto, e organi individuali. La giurisprudenza decise che non si poteva costituire un’associazione senza almeno un minimo di 3 associati. La capacità giuridica delle associazioni riguardava i diritti patrimoniali in genere e anche diritti di contenuto personale.
Le fondazioni: una persona fisica può destinare un complesso di beni o una somma di denaro per un fine benefico, anche dopo la sua morte. Il patrimonio viene considerato un soggetto anche se agisce attraverso le persone fisiche degli amministratori (che non agiscono a nome proprio). Il concetto di fondazione fu estraneo al diritto romano classico; solamente nell’epoca cristiana si pongono le premesse per il concetto di ‘fondazione’: tutti i lasciti destinati a scopi di beneficenza erano tutelati sotto la denominazione di ‘piae causae’.
L’oggetto dei diritti, il patrimonio, le cose.
I diritti soggettivi esistono perché un interesse è ritenuto dall’ordinamento meritevole di protezione. L’entità su cui si appunta l’interesse riconosciuto dalla norma è l’oggetto del diritto, può essere una persona, un attributo, o una cosa. Solo le cose che hanno valore patrimoniale sono oggetti del diritto, non sono res quindi gli astri, l’aria, o l’acqua del mare. Il diritto considera come ‘cosa’ quella parte della natura considerata suscettibile di un autonomo rapporto patrimoniale. Il patrimonium: complesso degli elementi che attribuiscono vantaggi economici ad un soggetto privato. Per Gaio è costituito da:
- res corporales -> cose materiali come un fondo, uno schiavo, l’oro, l’argento.
- res incorporales -> situazioni giuridiche soggettive come diritti di usufrutto, servitù. Il vantaggio che si trae dalle res dipende a volte dal riconoscimento di una pretesa o di un’aspettativa di una cosa che però appartiene ad altri. Le res che costituiscono oggetto di patrimonio invece si dividono in due categorie, a seconda se per il loro acquisto si richieda l’atto della mancipatio:
- res mancipi -> fondi, immobili urbani, schiavi, animali da tiro e soma (res corporales);
- res nec mancipi. Questa distinzione scomparve nel diritto giustinianeo che l’abolì espressamente. Non tutte le res corporales fanno parte di un patrimonio, si distinguono in res in
patrimonio ed extra patrimonium, a seconda se costituiscano o no oggetto di diritto patrimoniale. Si distinguono anche le res in commercio e le res extra commercium, a seconda se siano suscettibili o meno di essere ricomprese in un patrimonio. Sono escluse dal commercium le res divini iuris (cose di diritto divino) -> extra patrimonium; res humani iuris sono in commercio e quindi in patrimonium. Le res divini iuris si distinguono in:
- Res sacrae -> destinate al culto degli dei (templi, statue). Con una cerimonia pubblica e col consenso del popolo uscivano dalla disponibilità privata e appartenevano alla corporazione a cui era affidato il culto. Potevano ritornare alla disponibilità privata con una cerimonia pubblica contraria.
- Res religiosae -> sepolcri dedicati agli dei. Dato che soddisfano esigenze di culto privato non hanno bisogno di cerimonie o del consenso popolare per uscire dal commercio. È il privato che rende il sepolcro una res religiosae con l’effettivo seppellimento del cadavere. Esiste anche il ius sepulchri -> diritto di seppellire il cadavere e di celebrare sul luogo i riti funebri. Possono essere hereditaria (il ius sepulchri si trasmette di erede in erede), o familiaria (si trasmette di discendente in discendente).
- Res sanctae -> mura e porte della città. Sono di proprietà dello Stato e i privati non possono farne oggetto di proprie pretese; chiunque rechi offese dopo la consacrazione religiosa è punito con l’esclusione dalla protezione cittadina.
Le res universitas invece sono cose pubbliche che però appartengono alle singole comunità politiche (municipi, coloniae). Classificazioni delle res in commercio:
- Cose mobili e immobili: (animali, schiavi); (suolo).
- Cose fungibili e infungibili: a seconda se possano essere o meno sostituite.
- Cose consumabili e inconsumabili: l’uso di alcune cose consiste nel distruggerle, come il cibo; altre pur deteriorandosi non si distruggono al primo uso e sono dette quindi inconsumabili. Questa distinzione ha importanza per i contratti che hanno per oggetto una cosa che deve essere restituita: deve essere necessariamente inconsumabile.
- Cose divisibili e indivisibili: Dal punto di vista economico-sociale non tutte le cose sono divisibili perché equivarrebbe a distruggerle (un quadro). Sono giuridicamente divisibili quindi le cose che una volta divise continuano ad adempiere alla stessa funzione economico-sociale.
- Cose semplici, composte e collettive: le parti che compongono le prime non hanno una loro indipendente esistenza (pianta); le parti delle cose composte sono individuabili e distinte, hanno perso la loro autonomia funzionale per
Il decorso del tempo -> può produrre l’acquisto o la perdita di alcune capacità o di diritti soggettivi: accade se l’acquisto di un diritto è condizionato al compimento di un’attività giuridica. Da ciò deriva la necessità del computo del tempo: può essere da un preciso istante ad un altro (computo naturale); o dalla mezzanotte del giorno iniziale a quella del giorno finale (computo civile).
L’errore -> mancata o inesatta conoscenza della realtà. Può cadere sull’esistenza di una norma, su un’identità o le qualità di una persona, sull’essenza o le qualità di un oggetto, sulla natura di un atto giuridico. L’errore ‘di diritto’ è giuridicamente irrilevante; l’errore ‘di fatto’ è rilevante e può essere invocato per ottenere effetti positivi o per attribuire la validità ad un atto. Per i romani l’errore era giuridicamente rilevante quando fosse ‘scusabile’. Il negozio giuridico: manifestazione di volontà privata per uno scopo lecito, quindi tutelato dal diritto.
- Negozi solenni o formali: nei primi la volontà deve essere manifestata secondo le forme stabilite, nei secondi può essere manifestata comunque.
- Negozi unilaterali o bilaterali: nei primi vi è la volontà di un solo soggetto, nei secondi di due soggetti chiamati ‘parti’. -Negozi complessi: le volontà dei soggetti tendono allo stesso fine ma non coincidono gli interessi. -Negozi puri: manifestazione di volontà pura e semplice senza clausole limitative. -Negozi causali: lo scopo è evidente dall’atto stesso. -Negozi astratti: non appare lo scopo per cui l’atto è compiuto. -Negozi a titolo oneroso: producono l’acquisto di un diritto per un corrispettivo sacrificio patrimoniale. -Negozi a titolo gratuito: non vi è sacrificio patrimoniale. -Negozi inter vivos o mortis causa: contratti – testamento.
Elementi essenziali del negozio giuridico:
- Manifestazione di volontà: può essere espressa o tacita e può essere adoperato qualsiasi messo (parole, scrittura). Se è tacita si ricava dal comportamento; diverso invece è il silenzio, considerato una ‘non manifestazione’. Al soggetto che tace non si può attribuire nessuna volontà.
- La causa : funzione economico-sociale a cui il negozio è rivolto , nella maggior parte dei casi si tende ad un fine economico o sociale. La causa è diversa dai motivi, che sono infinite aspirazioni e sentimenti umani e variano da negozio a negozio; la causa è unica ed è il risultato a cui puntano le motivazioni.
- Elementi naturali: normalmente accompagnano alcuni tipi di negozio, ma possono essere esclusi con un’esplicita dichiarazione.
- Elementi accidentali: non si considerano inerenti al negozio, possono essere aggiunti con un’esplicita dichiarazione. Il diritto consente all’autore di aggiungere clausole, precisazioni.Le più usate determinazioni accessorie sono:
- Condicio: clausola per cui si fa dipendere l’efficacia di un negozio da un avvenimento futuro e incerto. Nel primo caso è sospensiva perché gli effetti del negozio restano in sospeso; nel secondo è risolutiva perché se l’evento si verifica vengono meno gli effetti che il negozio aveva prodotto. Chi ha venduto una cosa sotto la condizione risolutiva concludeva una vendita pura, con un patto accessorio con cui il compratore si impegnava a restituire la cosa se non avesse pagato il prezzo entro la data stabilita. L’evento dedotto deve essere futuro, sennò non si potrebbe avere la sospensione; incerto, perché se manca l’incertezza non si avrebbe più una condizione; possibile materialmente o giuridicamente, altrimenti il negozio sarebbe nullo; lecito e non contra bonos mores, sennò sarebbe nullo. Le condizioni possono essere positive o negative , a seconda che il negozio si faccia dipendere dall’accadimento o non accadimento dell’evento; potestative se il verificarsi dell’evento dipende dal diretto interessato, casuali dal caso o da altri, miste da entrambe le cose. Il negozio sotto condizione sospensiva attraversa due fasi: condicio pendet (in attesa dell’evento), condicio extat (se l’evento si è verificato), o condicio deficit (se non può più verificarsi). Durante lo stato di pendenza gli effetti del negozio non si svolgono, ma può produrre degli effetti secondari, per garantire all’interessato che non sia lesa la sua legittima aspettativa. Sono nulli tutti gli atti compiuti durante la pendenza che ledono l’aspettativa dell’interessato. La condizione si considerava adempiuta se colui da cui dipendeva, aveva fatto il possibile affinché si verificasse, anche se poi non è successo per impedimento o volontà di altre persone.
- Dies: clausola con cui si collega l’efficacia di un negozio o la cessazione di essa ad un avvenimento futuro e certo. Nel primo caso si dice iniziale, nel secondo finale. Il termine finale non annulla gli effetti prodotti, ma fa sì che non ne produca altri; la condizione risolutiva invece annulla tutti gli effetti.
- Modus : clausola con cui si impone al beneficiario di un atto di liberalità, l’onere di tenere un determinato comportamento. Doveva quindi destinare tutto o in parte per scopi di utilità pubblica o in favore di terzi. Però l’acquisto della liberalità non dipende dall’adempimento dell’onere, perché l’interessato non poteva essere costretto, quindi gli effetti si producono in ogni caso.
La rappresentanza: attività di una persona che compie un negozio giuridico non nel proprio interesse ma per conto di altri. Colui che lo compie è chiamato rappresentante, ed esprime l’interesse del rappresentato, quindi non è autore del
- Mancanza di causa: è nullo quando la volontà tende ad uno scopo non tutelato o vietato dal diritto, la quindi o manca o è illecita.
Cause di annullabilità- > il soggetto manifesta una volontà ma ha subito influenze
dall’esterno, senza le quali avrebbe agito diversamente. Le cause perturbatrici sono dette vizi della volontà:
- Violenza morale: minaccia di morte o di grave male alla persona, ai familiari o ai beni. Il soggetto così manifesta una volontà che realmente vuole, si adatta al negozio che gli è stato imposto, ma se fosse stato libero non l’avrebbe voluto. Se il giudice rilevava la minaccia, la vittima poteva riottenere quanto prestato o rifiutarsi di adempiere. Se dal negozio nasceva un’azione stricti iuris inizialmente non vi era rimedio, ma nel I secolo il Pretore nell’editto prevedeva un’azione di penale intentabile contro chiunque avesse tratto ingiusto vantaggio, e una restitutio in integrum.
- Dolo: il soggetto vuole ciò che manifesta, ma solo perché è stato vittima di un inganno. Anche qui è prevista una restitutio in integrum o un’azione penale.
- Errore sui motivi: solitamente i motivi non sono giuridicamente rilevanti, ma in via eccezionale se si può dimostrare che l’unico motivo determinate è stato viziato e che senza di esso non si sarebbe compiuto il negozio, si ammette l’annullamento.
Il vizio che rende incerta l’efficacia di un negozio può essere sanato, così da diventare inattaccabile per il futuro: ciò dipende dal comportamento del soggetto che può confermare il negozio dichiarando di riconoscerne la validità e di accettare gli effetti. La sanatoria di solito avviene automaticamente, perché il soggetto lascia trascorrere il termine stabilito per impugnare il negozio. La ratifica-> posteriore completamento di un negozio grazie all’approvazione di un terzo, così da fargli produrre effetti.
Gli atti illeciti : è illecito ogni atto vietato dal diritto che lede un interesse altrui
giuridicamente protetto. Se lede un interesse della collettività è illecito di carattere pubblico. Se lede un diritto soggettivo proprio di una persona, vi è una pena che resta di carattere privato ed è ottenibile attraverso il processo privato ordinario (furto, rapina, danneggiamento, ingiuria). Se l’atto è commesso da chi che era legato alla parte lesa da un precedente rapporto giuridico si dice illecito contrattuale, se non era legato extracontrattuale. La condizione giuridica di chi ha commesso un illecito ed è costretto a subire una sanzione si dice ‘responsabilità’, ma prima di addebitargliela occorre accertare che:
- l’atto abbia danneggiato un diritto soggettivo altrui, patrimoniale o non.
- che l’atto sia addebitabile al suo autore come atto voluto, quindi deve avere capacità di intendere e di volere e deve averlo fatto volontariamente. Le ipotesi della volontarietà sono il dolo (con la consapevolezza che lede un diritto altrui), la colpa
(negligenza, imprudenza, l’atto è voluto ma senza la coscienza del danno che produce).
- che tra l’atto e il danno vi sia un nesso di causalità diretta.
Funzione del processo, il processo privato.
A seconda dei diversi interessi tutelati, vi sono due tipi di processo:
- Criminale-> ad iniziativa di un singolo o un organo dello stato, mira ad accertare e punire fatti che ledono l’interesse dell’intera comunità.
- Privato-> mira alla tutela di situazioni giuridiche nell’interesse dei privati, ha luogo solo per iniziativa dei diretti interessati.
In ogni lite vi sono due parti: colui che vuole difendere il suo diritto leso, e colui che viene chiamato in giudizio; l’attore deve però provare il suo diritto. Originariamente le parti dovevano intervenire personalmente in giudizio, erano ammesse solo alcune eccezioni nei casi di impossibilità di agire personalmente. Il tutore agiva per il pupillo, l’adsertor libertatis per far valere la libertà di qualcuno trattato come schiavo. In seguito fu ammessa la rappresentanza processuale con la figura del procurator. L’azione non si estingue con la morte, si trasmette agli eredi; non può essere trasmessa se tutela diritti ‘intrasmissibili’ che si estinguono con la morte perché riguardano la persona, o se mira più alla soddisfazione morale che ad un risultato patrimoniale. Non possono essere trasmesse le azioni penali contro l’erede innocente.
Inizialmente le azioni erano perpetuae, poi furono temporales quelle introdotte dal magistrato e quindi vincolate dalla durata della sua carica. Da Teodosio II fu introdotta una prescrizione generale trentennale.
- Le legis actiones, il processo di cognizione. Una caratteristica era la solennità, qualsiasi lite doveva rientrare in uno dei 5 schemi prestabiliti: consistono in un rito simbolico, parole sacramentali che dovevano essere dette scrupolosamente. Le più antiche trovano fondamento nei mores maiorum. Per scegliere la legis actio da intentare e le modalità, gli interessati dovevano rivolgersi al Collegio dei Pontefici; delle 5 legis, 3 servono ad accertare un diritto e la conseguente condanna (processo di cognizione). Questo processo attraversa due fasi:
- La prima alla presenza di un magistrato (in iure). Si apre con la in ius vocatio, l’attore invita con un atto formale il convenuto, pronunciano le parole solenni e il magistrato assiste. Questa fase si chiude con la litis contestatio : invocazione di testimoni che presenziano per testimoniare nella seconda fase.
vadimonium: solenne promessa del convenuto di presentarsi in un determinato giorno. L’attore indica l’azione che vorrebbe esperire e fa la richiesta al pretore: se potrebbe condurre a risultati iniqui il pretore la denega, e con ciò priva di tutela giuridica un diritto riconosciuto dal ius civile. Se l’azione è accordata, l’attore può interrogare il convenuto, e la risposta è vincolante: se l’attore permetteva al convenuto di poter pagare il debito o di giurarne l’inesistenza, il procedimento si arresta in iure. Altrimenti le parti concretano con il pretore i termini della controversia e la scelta del giudice, il pretore redige per iscritto la formula che viene proposta dall’attore e accettata dal convenuto. Se egli non si presenta o non la accetta non si giunge alla litis contestatio e non si svolge il processo. Per questo l’Editto stabilì sanzioni severissime. La litis contestatio è il momento centrale, gli estremi della controversia si cristallizzano nella formula con riferimento a quel momento, quindi le modificazioni successive non saranno valide. L’attore una volta contestata la lite non potrà tornare ad agire nell’ambito dello stesso rapporto. Alla litis contestatio segue la fase apud iudicem in cui le parti producono prove delle loro affermazioni e il giudice decide la lite in base alle istruzioni della formula, ed emette la sententia. Ad essa si accompagna un iudicatum ossia un ordine che il giudice emana : se la sentenza è di condanna, è sempre pecuniaria; se riguarda la restituzione di una cosa però, il pretore può introdurre nella formula una clausola che fa valere la condanna pecuniaria solo nel caso in cui il convenuto non l’abbia spontaneamente restituita. L’actio iudicati può dar luogo o al riconoscimento della condanna, o alla contestazione di un vizio del procedimento: si apre allora un nuovo processo, se il convenuto è nuovamente condannato pagherà il doppio. Dopo 30 giorni si passa alla nomina di un magister bonorum, che procede alla vendita all’asta dei beni del convenuto; il compratore subentrava nei diritti del debitore e aveva l’obbligo di pagare ai creditori una percentuale dei debiti. Per evitare l’infamia e la liquidazione di tutto il patrimonio venne introdotta la bonorum distractio che consisteva nella vendita dei singoli beni e solamente nella quantità necessaria.
Struttura della formula:
- Intentio-> esprime la pretesa che l’attore fa valere in giudizio.
- Demonstratio-> ha la funzione di individuare se necessario il fondamento della controversia.
- Condemnatio-> il magistrato conferisce al giudice il potere di condannare o assolvere.
- Adiudicatio-> il magistrato conferisce al giudice il potere di aggiudicare le cose o i diritti a ciascuna delle parti.
Queste parti si riuniscono in varie combinazioni a seconda della natura dell’azione, non appaiono tutte nella stessa. Essa può anche contenere delle parti accessorie:
- Taxtatio-> serve a limitare l’ammontare della condanna.
- Exceptio-> si utilizza se il convenuto, pur non negando la verità di quanto afferma l’attore, sostiene l’esistenza di un altro fatto che se vero rende iniqua la condanna. Le eccezioni sono dette peremptoriae se si fondano su un dato di fatto che ostacola la condanna, dilatoriae se possono essere fatte valere solo entro un certo periodo.
- Praescriptio-> in favore dell’attore, il pretore sottrae alla cognizione del giudice una parte del rapporto controverso che l’attore non vuole pregiudicare. Vari tipi di azioni formulari, create dal magistrato:
- Azioni in factum conceptae-> il pretore tutela una pretesa fondata su una situazione di fatto degna di protezione, anche non riconosciuta dal ius civile.
- Formula ficticia-> il pretore fa rientrare in un’ipotesi tutelata dal ius, un’altra ipotesi analoga fingendo esistente un presupposto che il ius civile richiede.
- Azioni reali (in rem) e personali (in personam)-> le prime tendono ad affermare una signoria o un potere sulla cosa, esperibili erga omnes; le seconde tendono ad affermare una soggezione verso il titolare di una determinata persona, esperibili solo contro di essa.
- Azioni reipersecutorie-> tendenti alla restituzione di una cosa o al risarcimento del danno subito. Azioni penali (pena pecuniaria all’autore di un delitto); azioni miste (l’uno e l’altro scopo).
- Azioni di stretto diritto e di buona fede-> nelle prime ha rilevanza il comportamento negoziale, nelle seconde la condotta morale delle parti.
- Azioni popolari-> poteva agire qualsiasi cittadino per la tutela di un interesse non esclusivamente privato ma riguardante la collettività.
- Azioni nossali-> contro chiunque avesse in suo potere lo schiavo o il filius familias delinquenti, consentivano al convenuto di assumersi la responsabilità del delitto o di abbandonare il colpevole all’offeso.
In alcuni casi il pretore su istanza dell’interessato emette un ordine o un divieto che prendono il nome di interdictia in senso lato. Gli interdetti possono classificarsi in esibitori (contengono l’ordine di esibire in iure cose o persone), restitutori (ordine di restituire una cosa), proibitori (ordine di astenersi da un dato comportamento).