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Riassunto dei tre capitoli (Germania, Italia, Unione Europea) del libro "sistemi costituzionali europei" a cura di Enzo di Salvatore. Per esame di diritto costituzionale italiano ed Europeo, prof. Cantaro
Tipologia: Dispense
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Il reich tedesco L’unificazione politica della Germania risale alla fondazione del II Impero tedesco, avvenuta il 18 gennaio 1871. La prima Camera dei deputati dell’Impero (Reichstag) venne eletta a marzo di quell’anno. Gran parte della dottrina dell’epoca ritenne che l’Impero fosse da qualificare come Stato Federale. Il II Reich poggiava su due principi fondamentali:
La Repubblica di Weimar Nel 1919 venne promulgata la Costituzione → adesso vi era l’idea che tutta l’organizzazione statale del potere dovesse ricondursi a una decisione del popolo sovrano. Il Reich era una repubblica e il territorio si componeva dei territori dei Lander tedeschi. Accanto alla competenza esclusiva del Reich e a quella concorrente del Reich e dei Lander, c’erano altri due tipi di competenza:
Bundesrat tanti membri quanti sono i suoi voti (ciascuno dispone di almeno 3 voti, altri ne hanno di più a seconda del numero degli abitanti). Attraverso il Bundesrat, i lander collaborano all’attività legislativa e amministrativa dello stato federale, nonché alle questioni relative all’unione Europea. Ai ministri spetta ogni decisione circa l’organizzazione della struttura ministeriale, questo principio non si estende ai ministri senza portafoglio. Il presidente federale rappresenta la repubblica federale nel suo complesso, viene eletto da un’assemblea federale, il presidente è il capo dello stato (anche se la costituzione tace sul punto) e questo lo si deduce dalle funzioni che è chiamato a esercitare: di rappresentanza sul piano esterno allo stato; di integrazione sul piano interno allo stato. L’art. 59 prevede che esso rappresenti lo stato federale sul piano internazionale (ma non sul quello dell’UE) → rappresentanza solo simbolica perché il processo di formazione della volontà politica dello stato è nelle mani del bundestag e del governo. Il tribunale costituzionale federale → organo costituzionale cui spetta l’ultima parola su tutte le questioni relative all’interpretazione e applicazione della Grundgesetz. Esso è formato da due camere:
La revisione costituzionale La revisione costituzionale è disciplinata all’art. 79 GG → si può modificare il testo della GG solo con una legge che la modifichi o integri espressamente; l’adozione di una legge di modifica della GG richiede l’approvazione a maggioranza dei 2/3 del Bundestag e del Bundesrat; le modifiche alla GG soggiacciono a precisi limiti materiali, esplicitati nell’articolo. La Germania e il processo di integrazione europea Il comma 1 dell’art. 23 GG dà vita a due differenti previsioni:
ART. 116 ➔ regioni a statuto speciale Hanno Statuto speciale per le loro: ▪ particolari caratteristiche storiche (non naturale appartenenza all'Italia); ▪ istanze autonomiste (anche secessioniste); ▪ caratteristiche culturali (anche necessità di tutela delle minoranze, come prevede l'Art. 6 della Costituzione). Al riguardo l'Articolo 116 della Costituzione prevede che tali Regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. Il terzo comma afferma la possibilità di conferire alle Regioni di diritto comune ulteriori forme di autonomia. Il terzo comma tende a rendere possibile la creazione di Regioni ordinarie dotate di particolari forme di autonomia sulla base dei principi di sussidiarietà (secondo il quale «le società di ordine superiore devono sostenere e promuovere lo sviluppo delle società minori») e di uguaglianza (per il quale «situazioni diverse devono essere disciplinate in maniera differente»). L’applicazione dei due principi riconosce, di fatto, che alle Regioni dotate di maggiore efficienza amministrativa e politica spettano maggiori competenze rispetto alle Regioni meno efficienti. L’art. 116, quindi, sostituisce alle Regioni di diritto comune un regime differenziato che può mutare per ogni Regione in base al grado di autonomia che ciascuna di esse riesce a conseguire. Legge statutaria → legge regionale rinforzata con cui la Regione può disciplinare la propria forma di governo senza ricorrere necessariamente alla forma della legge costituzionale. Clausola di maggior favore → stabilisce che quando le Regioni ordinarie hanno competenze in più rispetto a quelle speciali, anche le Regioni speciali possono ricorrere all'Art. 117. ART. 123 ➔ Gli Statuti ordinari sono disciplinati dall'articolo 123, e esprimono i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, cioè la forma di governo della regione: a) Consiglio regionale → ha potere legislativo ed è eletto direttamente; b) la Giunta → che ha l'esecutivo, adottando regolamenti regionali, con a capo: c) un Presidente della Regione → che ha potere di nomina e di revoca dei membri della giunta, gli assessori. Emana regolamenti, promulga leggi regionali. Si può dire che assomma i poteri di Capo del Governo e Presidente della Repubblica. Lo Statuto decide come viene egli nominato, i rapporti tra Giunta e il Consiglio, o con il presidente; a chi spetta l'iniziativa legislativa (normalmente alla Giunta e i singoli consiglieri regionali); le regole sui referendum (che possono essere confermativi o propositivi); pubblicazione di leggi e regolamenti regionali; principi, valori e diritti della comunità (senza però valore giuridico). Gli Statuti sono approvati con legge regionale da parte del Consiglio regionale. Il procedimento di approvazione è però aggravato, si parla quindi di leggi regionali "rinforzate" (richiedono maggioranze più alte), che prevalgono sulle altre leggi regionali. I suoi limiti sono il rispetto della Costituzione, ma non delle leggi dello Stato. Il procedimento: a) approvazione da parte del Consiglio regionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti in due deliberazioni successive entro 9 mesi;
b) eventuale impugnazione da parte del Governo davanti alla Corte Costituzionale; c) eventuale referendum su richiesta (1/5 membri consiglio regionale;1/50 elettori regionali. ART 117 ➔ questo articolo tratta la funzione legislativa dello Stato e quella delle Regioni, ma impone che in entrambi i casi venga sempre e comunque rispettata la Carta costituzionale: ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze, può operare come meglio ritiene opportuno ma senza uscire dal perimetro della Costituzione. La ragione di essere di questo articolo non è solo quella di fare un lungo elenco dei poteri che spettano ad uno e alle altre ma confermare il potere di autonomia degli enti territoriali senza compromettere l’unità e l’indivisibilità del Paese. Il regionalismo differenziato → si fonda giuridicamente sull’art. 116 terzo comma della Costituzione a mente del quale è prevista la possibilità di attribuire forme particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario nelle materie a legislazione concorrente (quelle dell’art. 117 terzo comma), nonché in alcune materie di competenza esclusiva statale, quali l’organizzazione della giustizia di pace, l’istruzione e la tutela dell’ambiente dei beni culturali, per un totale complessivo di ben 23 materie. ART. 121 ➔ spiega la composizione delle regioni ed i compiti attribuiti ai vari organi istituzionali che ne fanno parte. La regione gestisce, per competenza, alcuni servizi decentrati come la sanità o il lavoro, così come stabilito negli articoli precedenti. ART. 118 ➔ questo articolo attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e, «solo per assicurarne l’esercizio unitario», a «Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». Le funzioni amministrative devono essere attribuite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (in poche parole, a chi può svolgerle al meglio). La sussidiarietà può essere orizzontale (la distribuzione delle funzioni amministrative avviene fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini) o verticale (le funzioni amministrative sono affidate all’ente più vicino ai cittadini che, solitamente, può soddisfare le loro aspettative nella maniera più efficace). Il principio di differenziazione stabilisce che le diverse competenze siano attribuite ai vari livelli di governo sulla base delle loro caratteristiche organizzative e strutturali. Infine, il principio di adeguatezza impone che le amministrazioni alle quali sono state affidate le funzioni amministrative debbano essere realmente in grado di esercitarle. ART. 119 ➔ questo articolo introduce l’autonomia finanziaria di spesa e di entrata non più esclusivamente per le Regioni, ma anche per Comuni, Province e Città metropolitane. Per quanto riguarda le entrate, queste sono garantite dai tributi propri decisi dagli enti territoriali, definiti «secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali (ciò prevede che una quota di alcuni tributi riscossi dallo Stato venga destinata agli enti territoriali); dai trasferimenti, ovvero da contributi erogati dallo Stato a quelle regioni «con minore capacità fiscale per abitante».
La forma di governo La costituzione si apre con la definizione dell’ordinamento italiano come una Repubblica Democratica (art. 1) e si chiude con la statuizione dell’intangibilità della forma repubblicana (art. 139). La repubblica italiana è basata su una forma di governo parlamentare in cui vi è un rapporto di fiducia tra parlamento e governo e la previsione di una fiducia iniziale affinché il governo entri nel pieno delle sue funzioni. Il Parlamento è l’organo costituzionale principale, perché ha la caratteristica della rappresentatività, nel senso che è l’unico organo che rappresenta direttamente i cittadini. Ha funzioni:
Al presidente della Repubblica spetta nominare il presidente del consiglio, l’obiettivo è nominare un soggetto in grado di formare un governo che poi dovrà avere la fiducia del parlamento. Oggi però la scelta del capo dello stato è quasi sempre vincolata dalle elezioni, in queste ipotesi il compito del capo dello Stato è più semplice, però egli deve sempre procedere alle consultazioni ascoltando i segretari dei partiti, i Presidenti dei gruppi parlamentari, gli ex presidenti della Repubblica e i presidenti delle Camere. Dopo le consultazioni il capo dello Stato conferisce l’incarico di formare il governo al presidente del consiglio “incaricato”, di solito quest’ultimo accetta “con riserva” nel senso che si riserva di verificare se vi è la possibilità di trovare l’accordo tra i partiti, con essi concorda il programma di governo e la lista dei ministri. Ora ci sono 2 strade: il presidente “incaricato” scioglie la riserva, accetta la nomina a Presidente del Consiglio e propone la lista dei ministri del nuovo Governo, se invece il tentativo fallisce rinuncia al mandato e il capo dello Stato conferisce l’incarico ad altri. Il presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, i quali giurano nelle sue mani di essere fedeli alla Repubblica, in questo momento entra in carica il nuovo governo. Entro 10 giorni dalla nomina il governo ha l’obbligo di presentarsi in Parlamento, espone il suo programma e su questo chiede la fiducia (art. 94). Se ottiene la fiducia inizia ad operare, se invece non ottiene la fiducia il presidente del Consiglio si dimette davanti al capo dello Stato che avvierà le consultazioni per formare il nuovo governo. Le Camere concedono la fiducia con una mozione votata per appello nominale, in modo palese, per costringere i parlamentari ad assumersi le proprie responsabilità, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Il governo resta in carica fin quando ha la fiducia del Parlamento, essa può essere tolta in due modi: 1) mozione di sfiducia o 2) questione di fiducia. Nel primo caso la mozione di sfiducia consiste in un documento sottoscritto da almeno un decimo dei parlamentari (63 deputati o 32 senatori) con il quale si espongono i motivi per i quali il governo ha perso la fiducia che aveva all’inizio del mandato. Questo mozione è uno strumento usato dalle opposizioni e può essere votato dopo almeno 3 giorni, è votata per appello nominale, se viene approvata con la maggioranza dei votanti il governo è tenuto a dimettersi. La questione di fiducia è posta dal governo su un disegno di legge governativo (particolarmente importante) o su qualcosa di essenziale per realizzare il proprio programma politico, ponendo la “questione di fiducia” su un determinato provvedimento il governo afferma che la bocciatura equivale a ritiro della fiducia e quindi dimissioni del governo. Bisogna ricordare che il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del governo non comporta l’obbligo di dimissioni (art. 94 co. 4). Il rigetto della mozione di sfiducia iniziale, l’approvazione di una mozione di sfiducia, il rigetto di una proposta sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia aprono la cd. Crisi di
Governo. Il Governo deve dimettersi e da questo istante e fino alla formazione del nuovo governo rimane in carica solo per atti di ordinaria amministrazione. Le crisi possono essere di 2 tipi: parlamentari (quando c’è un voto di sfiducia da parte del Parlamento) ed extraparlamentari (non c’è voto di sfiducia ma vi è l’impossibilità di portare avanti il programma governativo per esempio un partito è uscito dalla coalizione); la costituzione prevede solo il primo tipo di crisi. Il governo, come organo complesso, è composto dal Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, a questi organi necessari, si aggiungono altri organi per migliorarne il funzionamento: il Consiglio di Gabinetto; i Comitati Interministeriali, i Sottosegretari e i Commissari Straordinari del Governo. Il Consiglio dei ministri è composto da tutti i ministri e presieduto da Presidente del Consiglio che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno, vale a dire le questioni sulle quali discute e delibera. Il Presidente del Consiglio garantisce l’unità dell’azione di governo in applicazione del programma sul quale ha ottenuto la fiducia; i suoi compiti sono 3: dirigere la politica generale del Governo essendone responsabile dinanzi alle Camere; mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo; promuovere e coordinare l’attività dei ministri. Le dimissioni del presidente del Consiglio aprono la crisi di governo, le dimissioni di un ministro comportano la sua sostituzione, il cd. “rimpasto”. I ministri hanno una doppia natura: politica perché sono membri del governo e amministrativa perché sono a capo dei settori della pubblica amministrazione (P.A) chiamati ministeri o dicasteri ed esercitano poteri di indirizzo e di controllo su enti e aziende di stato. Il ministro è l’organo di collegamento tra la politica e l’amministrazione, la P.A. deve conformarsi all’indirizzo politico del governo e questo deve essere determinato tenendo conto delle esigenze di funzionamento della stessa P.A. Vi sono anche i ministri senza portafoglio, ministri che non sono titolari di un ministero o dicastero, la loro attività riguarda solo questioni politiche e non amministrative. L'organizzazione è di tipo gerarchico, con funzionari di diverso livello e poteri ripartiti tra di essi. Il difetto principale di tale organizzazione è l’elevato numero di ministeri, che frammenta l’attività della P.A. e ne pregiudica l’efficienza. Tra gli altri organi abbiamo il Consiglio di Gabinetto è il comitato ristretto dei Ministri più importanti, la scelta dei ministri viene fatta tenendo conto dell’importanza del ministero di cui sono a capo. I Comitati Interministeriali quando le decisioni riguardano solo alcuni ministri, competenti in materie affini, e non tutto il consiglio, possono essere istituiti tali comitati (es CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). I Sottosegretari sono una specie vice-ministri, non fanno parte del Consiglio dei ministri e sono chiamati a seguire un settore dell’amministrazione coadiuvando il lavoro del ministro. Infine abbiamo i Commissari Straordinari del Governo, incaricati di compiere qualche missione speciale e temporanea (es. commissario per la lotta alla mafia).
Infine abbiamo i regolamenti autorizzati, con essi il Governo detta norme sui più svariati settori di interesse pubblico e può creare nuovi diritti e nuovi doveri per i cittadini; il Parlamento può decidere di autorizzare il governo a dettare norme secondarie al suo posto. I regolamenti sono soggetti a dei limiti; nelle materie coperte da riserva assoluta di legge l’uso del regolamento è vietato, nella materie coperte da riserva relativa, l’uso è consentito purché la legge stabilisca le linee generali della disciplina, in assenza la riserva di legge sarebbe vietata. Infine abbiamo i regolamenti governativi e ministeriali, i primi sono emanati sotto forma di DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) e deliberati dall’intero Consiglio dei ministri, i secondi invece provengono dai singoli ministri riguardano solo il loro settore e sono emanati con DM (Decreto Ministeriale). Il Presidente della Repubblica, o Capo dello Stato, rappresenta l’unità nazionale e svolge la funzione di garante degli equilibri costituzionali al di sopra degli altri organi governativi. Non è titolare di un potere specifico ma partecipa all’esercizio di tutti i poteri con ruolo di coordinamento e supervisione. Il suo incarico è ripartito in tre funzioni: legislativa, esecutiva e giudiziaria. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione di 3 delegati per ogni regione (1 solo per la Valle d’Aosta). L’elezione si ottiene con i due terzi dei voti, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (50+1) dell’Assemblea (art. 83). Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, e goda dei diritti civili e politici (art. 84). La carica dura 7 anni, al termine dei quali l’ormai ex Capo dello Stato diventa senatore a vita. Il Presidente della Repubblica può essere rieletto. L’esercizio del Presidente delle Repubblica prevede:
nei casi previsti dalla Costituzione (art. 87); può, ascoltati i rispettivi presidenti, sciogliere una o entrambe le Camere tranne che negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) (art. 88); può nominare senatori a vita cinque cittadini con particolari meriti in campo sociale, scientifico, artistico o letterario (art. 59) La funzione esecutiva → in quest’ambito il Presidente della Repubblica: nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92); nomina i più alti funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali; comanda le forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; conferisce le onorificenze della Repubblica La funzione giudiziaria → in quest’ambito il Presidente della Repubblica: presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87); nomina 5 dei 15 giudici della Corte Costituzionale (art. 135); ha facoltà di concedere grazie e di commutare le pene dei condannati. Gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, in quanto il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione. In considerazione dell’alta carica ricoperta, il Codice penale punisce con particolare severità l’attentato alla vita, all’incolumità e alla libertà personale del Presidente della Repubblica. Il sistema elettorale Il corpo elettorale è costituito dai cittadini elettori → a 18 anni si può eleggere per la camera dei deputati, a 25 anni per il senato della repubblica. Elettorato attivo: prendere parte all’elezioni/Elettorato passivo: il diritto di presentarsi candidati alle elezioni. I sistemi elettorali si dividono in: ✓ sistemi maggioritari → utilizzano i collegi (possono eleggere un solo candidato); ✓ sistemi proporzionali → utilizzano i collegi plurinominali (possono eleggere più candidati). Il collegio elettorale è quando gli elettori sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti. Caratteristiche diritto di voto: universalità (spetta a tutti i cittadini che hanno l’età richiesta dalla legge), personalità (deve essere esercitata personalmente), uguaglianza, libertà (deve essere esercitata senza costrizioni), segretezza (il voto deve essere segreto). I partiti politici I partiti sono associazioni che hanno un’ideologia e interessi comuni e che attraverso un’organizzazione stabile esercitano un’influenza sull’indirizzo politico dello stato. Essi rappresentano il principale canale di collegamento tra la società civile e le istituzioni dello stato. Gli elementi costitutivi d un partito sono due: il programma e l’organizzazione. Il programma consiste nel coinvolgere e coalizzare individui che esprimono le stesse idee e gli stessi interessi,
La sua presenza è motivata dalla volontà dei Costituenti di impedire che il Parlamento e il Governo non si attengano con rigore ai principi costituzionali. Essa è composta da 15 giudici che rimangono in carica 9 anni: 5 eletti dal Parlamento, 5 eletti dal PDR (atto sostanzialmente presidenziale), 5 eletti dalle supreme magistrature dello Stato. Essi vengono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni più alte, tra gli avvocati con aumento venti anni di esercizio e tra i professori universitari di materie giuridiche. I giudici sono autonomi rispetto agli altri poteri dello Stato ed inamovibili, quindi solo la stessa Corte può sospenderli e godono dell’immunità dagli arresti e dell’insindacabilità. La carica dei giudici costituzionali è incompatibile con qualsiasi altro incarico pubblico ed impiego pubblico e privato. I componenti della Corte provvedono a eleggere un loro presidente che rimane in carica per 3 anni e può essere rieletto. L’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Il presidente rappresenta la Corte, ne coordina l’attività, ne convoca e le presiede le riunioni e stabilisce il calendario del lavori. La corte delibera con la presenza di almeno 11 giudici e a maggioranza assoluta; le deliberazioni hanno la natura giuridica di sentenze e si caratterizzano per la loro obbligatorietà verso tutti e per la definitività. Funzioni della corte costituzionale → giudicare la legittimità costituzionale di leggi, ha infatti il potere di annullare le leggi. Essa però non può agire di propria iniziativa ma è necessario che qualcuno ne chieda l’intervento.
Sentenze interpretative: l’organo di garanzia costituzionale non emana il proprio giudizio sul significato normativo individuato dal giudice a quo, ma su un diverso significato che ritiene contenuto nella disposizione impugnata. Se essa non viene annullata ma interpretata in modo illegittimo: sentenze interpretativa di accoglimento, mentre se la disposizione non è considerata incostituzionale solo se viene interpretata in un certo modo: sentenza interpretativa di rigetto. Sentenze additive: sentenze di accoglimento con cui la Corte annulla una disposizione solo nella parte in cui non prevede una determinata regolazione e integra la legge nella parte annullata. Sentenza sostitutiva: la Corte sostituisce una norma con un’altra norma. La Corte può essere chiamata a risolvere conflitti stabilendo, tramite una sentenza, a chi spettino le funzioni oggetto della contesa. Nel conflitto tra i poteri dello Stato il giudizio della Corte è previsto solo per quello che sorgono tra organi che appartengono a poteri diversi. Per i conflitti di attribuzione di poteri fra Stato e regioni, possono avere come oggetto solo atti di natura non legislativa. La Corte giudica il PDR messo sotto in stato di accusa dal Parlamento. La Corte valuta l’ammissibilità dei referendum abrogativi.