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Riassunto sistemi costituzionali europei" a cura di Enzo di Salvatore, Dispense di Diritto Costituzionale Europeo

Riassunto dei tre capitoli (Germania, Italia, Unione Europea) del libro "sistemi costituzionali europei" a cura di Enzo di Salvatore. Per esame di diritto costituzionale italiano ed Europeo, prof. Cantaro

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 25/12/2023

giuliaceruls
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SISTEMI COSTITUZIONALI EUROPEI
LA GERMANIA
Il reich tedesco
L’unificazione politica della Germania risale alla fondazione del II Impero tedesco, avvenuta il 18
gennaio 1871. La prima Camera dei deputati dell’Impero (Reichstag) venne eletta a marzo di
quell’anno. Gran parte della dottrina dell’epoca ritenne che l’Impero fosse da qualificare come
Stato Federale.
Il II Reich poggiava su due principi fondamentali:
1. Principio dinastico si esprimeva nella solidarietà tra gli Stati della Federazione. Il
Bundesrath (Consiglio federale), essendo composto da rappresentanti di ciascuno Stato,
era espressione del principio dinastico;
2. Principio democratico finalizzato a conseguire l’omogeneità nazionale del popolo
tedesco. Il Reichstag, essendo eletto a suffragio universale maschile, era espressione del
principio democratico.
Il principio dinastico, però, finì per soffocare quello democratico.
Il Bundesrath aveva diverse funzioni: legislativa, attività giurisdizionale e deliberava sui
regolamenti di amministrazione. L’indirizzo politico era esercitato dall’Imperatore (Re di
Prussia), insieme al Bundesrath. L’imperatore per dichiarare guerra doveva ottenere il consenso
della Bundesrath, eccetto per attacchi contro il territorio o contro le coste della Federazione.
Aveva il potere di convocare, aprire e chiudere il Bundesrath e il Reichstag, di nominare il
cancelliere, promulgare leggi…
Il Cancelliere presiedeva il Bundesrath, era il funzionario del Reich ed era chiamato a
controfirmare gli atti dell’Imperatore. Tutti i cancellieri sotto il II Reich, rivestirono anche la
carica di Primo ministro prussiano. Inoltre, egli doveva adottare ogni decisione avendo il consenso
dell’imperatore.
I deputati dell’organo di rappresentanza del popolo, il Reichstag, esercitavano le loro funzioni
senza vincoli di mandato; l’elettorato, passivo e attivo, spettava solamente agli uomini da 25 anni
in su. Il sistema elettorale era di tipo maggioritario eletto il candidato con maggioranza assoluta
dei voti, se non si raggiungeva una maggioranza si andava a ballottaggio. All’inizio la legislatura
ebbe durata di 3 anni, estesa successivamente a 5. Il Reichstag aveva un proprio regolamento.
Prima guerra mondiale il cancelliere si indebolì sul piano politico in quanto ci fu una
separazione tra sfera civile e sfera militare. Il potere militare passò nelle mani del Comando
supremo dell’esercito e il potere politico lo ebbero i due ufficiali, Hidenburg e Ludendorff.
Nel 1918 nacque la Repubblica Repubblica di Weimar
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Scarica Riassunto sistemi costituzionali europei" a cura di Enzo di Salvatore e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale Europeo solo su Docsity!

SISTEMI COSTITUZIONALI EUROPEI

LA GERMANIA

Il reich tedesco L’unificazione politica della Germania risale alla fondazione del II Impero tedesco, avvenuta il 18 gennaio 1871. La prima Camera dei deputati dell’Impero (Reichstag) venne eletta a marzo di quell’anno. Gran parte della dottrina dell’epoca ritenne che l’Impero fosse da qualificare come Stato Federale. Il II Reich poggiava su due principi fondamentali:

  1. Principio dinastico → si esprimeva nella solidarietà tra gli Stati della Federazione. Il Bundesrath (Consiglio federale), essendo composto da rappresentanti di ciascuno Stato, era espressione del principio dinastico;
  2. Principio democratico → finalizzato a conseguire l’omogeneità nazionale del popolo tedesco. Il Reichstag, essendo eletto a suffragio universale maschile, era espressione del principio democratico. Il principio dinastico, però, finì per soffocare quello democratico. Il Bundesrath aveva diverse funzioni: legislativa, attività giurisdizionale e deliberava sui regolamenti di amministrazione. L’indirizzo politico era esercitato dall’Imperatore (Re di Prussia), insieme al Bundesrath. L’imperatore per dichiarare guerra doveva ottenere il consenso della Bundesrath, eccetto per attacchi contro il territorio o contro le coste della Federazione. Aveva il potere di convocare, aprire e chiudere il Bundesrath e il Reichstag, di nominare il cancelliere, promulgare leggi… Il Cancelliere presiedeva il Bundesrath, era il funzionario del Reich ed era chiamato a controfirmare gli atti dell’Imperatore. Tutti i cancellieri sotto il II Reich, rivestirono anche la carica di Primo ministro prussiano. Inoltre, egli doveva adottare ogni decisione avendo il consenso dell’imperatore. I deputati dell’organo di rappresentanza del popolo, il Reichstag, esercitavano le loro funzioni senza vincoli di mandato; l’elettorato, passivo e attivo, spettava solamente agli uomini da 25 anni in su. Il sistema elettorale era di tipo maggioritario → eletto il candidato con maggioranza assoluta dei voti, se non si raggiungeva una maggioranza si andava a ballottaggio. All’inizio la legislatura ebbe durata di 3 anni, estesa successivamente a 5. Il Reichstag aveva un proprio regolamento. Prima guerra mondiale → il cancelliere si indebolì sul piano politico in quanto ci fu una separazione tra sfera civile e sfera militare. Il potere militare passò nelle mani del Comando supremo dell’esercito e il potere politico lo ebbero i due ufficiali, Hidenburg e Ludendorff. Nel 1918 nacque la Repubblica → Repubblica di Weimar

La Repubblica di Weimar Nel 1919 venne promulgata la Costituzione → adesso vi era l’idea che tutta l’organizzazione statale del potere dovesse ricondursi a una decisione del popolo sovrano. Il Reich era una repubblica e il territorio si componeva dei territori dei Lander tedeschi. Accanto alla competenza esclusiva del Reich e a quella concorrente del Reich e dei Lander, c’erano altri due tipi di competenza:

  1. Legislazione di bisogno → Reich aveva competenza sulle imposte e sulle altre entrate;
  2. Legislazione di principio → il Reich aveva la possibilità di fissare con legge “principi generali” per alcune materie. La partecipazione del popolo all’esercizio dei poteri dello Stato, si trovava nell’elezione dei deputati del Reichstag e in quella diretta del presidente tramite il referendum e l’iniziativa legislativa popolare. L’elettorato attivo, in questo periodo, spettava sia a uomini che a donne che avessero raggiunto i 20 anni di età, mentre quello passivo 25. Il Reichstag aveva un proprio regolamento ed era eletto per 4 anni e poteva essere sciolto dal presidente del Reich. Il governo del Reich era composto dal cancelliere e dai ministri. L’attività di direzione e coordinamento del Governo era riservata al cancelliere, alcune competenze erano attribuite al governo nella sua collegialità, l’attuazione delle direttive fornite dal Cancelliere era riservata a ciascun Ministro. Nella prassi, però, questo sistema venne compromesso dalla tendenza del presidente del Reich a intervenire negli affari di governo. Mentre i diritti fondamentali del popolo tedesco, furono abrogati nel 1851, con la costituzione di Weimar essi furono “ripresi”. Due erano i “problemi” della costituzione:
  3. Il Parlamento poteva procedere persino a una revisione totale della costituzione, questo era molto pericoloso;
  4. Occorreva sapere se il Parlamento potesse adottare leggi in deroga alla costituzione. Tra il 1920 e il 1924 il parlamento approvò varie leggi in merito a questo. Nel 1933, Hitler salì al potere → fine della repubblica di Weimar. Un anno dopo furono unificate le cariche di presidente del reich e di cancelliere del reich nella figura del Fuhrer. La Grundgesetz ➔ promulgata nel 1949, la Legge fondamentale della repubblica federale di Germania (GG), non fu chiamata costituzione perché venne considerata provvisoria. Essa entrò in vigore solo nella Germania ovest. In questa “costituzione” i diritti umani vengono garantiti da essa, vengono ristabiliti gli stati esistenti prima del nazismo. Gli elementi costitutivi sono la Federazione (Bund) e i 16 stati federati (Lander). Il principio dello stato federale si articola in una doppia statualita’: tanto il Bund quanto i Lander vengono considerati titolari di propri “poteri sovrani” → l’art. 72 GG spiega che se il Bund esercita la potestà legislativa, si produce un effetto “paralizzante”: i Lander non potranno più intervenire nella disciplina di quella materia e qualora abbiano già adottato una legge in proposito, questa sara’ considerata invalida.

Bundesrat tanti membri quanti sono i suoi voti (ciascuno dispone di almeno 3 voti, altri ne hanno di più a seconda del numero degli abitanti). Attraverso il Bundesrat, i lander collaborano all’attività legislativa e amministrativa dello stato federale, nonché alle questioni relative all’unione Europea. Ai ministri spetta ogni decisione circa l’organizzazione della struttura ministeriale, questo principio non si estende ai ministri senza portafoglio. Il presidente federale rappresenta la repubblica federale nel suo complesso, viene eletto da un’assemblea federale, il presidente è il capo dello stato (anche se la costituzione tace sul punto) e questo lo si deduce dalle funzioni che è chiamato a esercitare: di rappresentanza sul piano esterno allo stato; di integrazione sul piano interno allo stato. L’art. 59 prevede che esso rappresenti lo stato federale sul piano internazionale (ma non sul quello dell’UE) → rappresentanza solo simbolica perché il processo di formazione della volontà politica dello stato è nelle mani del bundestag e del governo. Il tribunale costituzionale federale → organo costituzionale cui spetta l’ultima parola su tutte le questioni relative all’interpretazione e applicazione della Grundgesetz. Esso è formato da due camere:

  • Primo senato, competente a conoscere delle controversie che riguardano i cittadini e lo stato;
  • Secondo senato, si occupa dei conflitti costituzionali tra gli organi dello stato. Entrambi i senati sono indipendenti l’uno dall’altro e le decisioni di ciascuno sono definitive. I giudici del tribunale costituzionale sono eletti per metà dal bundestag e per metà dal Bundesrat, tutti i giudici restano in carica per 12 anni e non sono rieleggibili, il loro mandato è incompatibile con l’esercizio di ogni altra attività. I partiti politici Il partito è una libera associazione di cittadini, i cittadini e i partiti sono titolari di diritti fondamentali. Nel 1967 ci fu una legge sui partiti politici → questa legge ha disciplinato lo statuto, il programma, la struttura, gli organi, i diritti dei membri, il finanziamento pubblico, la pubblicità sull’origine e l’impiego dei fondi dei partiti. Si definiscono “partiti incostituzionali”, tutti quei partiti che si propongano di sovverti l’ordinamento fondato sui principi di libertà e democrazia o che mettano in pericolo l’esistenza della repubblica. Il controllo sui partiti viene effettuato dal tribunale costituzionale → la sentenza di incostituzionalità provoca lo scioglimento del partito e anche la confisca dei suoi beni. Nella storia della repubblica federale solo due sono stati i casi di incostituzionalità. Fino agli inizi degli anni 80 erano presenti tre partiti principali, successivamente si sono aggiunti altri.

La revisione costituzionale La revisione costituzionale è disciplinata all’art. 79 GG → si può modificare il testo della GG solo con una legge che la modifichi o integri espressamente; l’adozione di una legge di modifica della GG richiede l’approvazione a maggioranza dei 2/3 del Bundestag e del Bundesrat; le modifiche alla GG soggiacciono a precisi limiti materiali, esplicitati nell’articolo. La Germania e il processo di integrazione europea Il comma 1 dell’art. 23 GG dà vita a due differenti previsioni:

  1. Clausola di apertura all’integrazione → al fine di realizzare un’Europa unita, la Germania dichiara di voler collaborare allo sviluppo dell’UE
  2. Clausola di sicurezza strutturale → la Germania subordina tale collaborazione al rispetto, da parte dell’Unione, del principio democratico, dello Stato di diritto, dello Stato sociale, del principio federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali.

ART. 116 ➔ regioni a statuto speciale Hanno Statuto speciale per le loro: ▪ particolari caratteristiche storiche (non naturale appartenenza all'Italia); ▪ istanze autonomiste (anche secessioniste); ▪ caratteristiche culturali (anche necessità di tutela delle minoranze, come prevede l'Art. 6 della Costituzione). Al riguardo l'Articolo 116 della Costituzione prevede che tali Regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. Il terzo comma afferma la possibilità di conferire alle Regioni di diritto comune ulteriori forme di autonomia. Il terzo comma tende a rendere possibile la creazione di Regioni ordinarie dotate di particolari forme di autonomia sulla base dei principi di sussidiarietà (secondo il quale «le società di ordine superiore devono sostenere e promuovere lo sviluppo delle società minori») e di uguaglianza (per il quale «situazioni diverse devono essere disciplinate in maniera differente»). L’applicazione dei due principi riconosce, di fatto, che alle Regioni dotate di maggiore efficienza amministrativa e politica spettano maggiori competenze rispetto alle Regioni meno efficienti. L’art. 116, quindi, sostituisce alle Regioni di diritto comune un regime differenziato che può mutare per ogni Regione in base al grado di autonomia che ciascuna di esse riesce a conseguire. Legge statutaria → legge regionale rinforzata con cui la Regione può disciplinare la propria forma di governo senza ricorrere necessariamente alla forma della legge costituzionale. Clausola di maggior favore → stabilisce che quando le Regioni ordinarie hanno competenze in più rispetto a quelle speciali, anche le Regioni speciali possono ricorrere all'Art. 117. ART. 123 ➔ Gli Statuti ordinari sono disciplinati dall'articolo 123, e esprimono i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, cioè la forma di governo della regione: a) Consiglio regionale → ha potere legislativo ed è eletto direttamente; b) la Giunta → che ha l'esecutivo, adottando regolamenti regionali, con a capo: c) un Presidente della Regione → che ha potere di nomina e di revoca dei membri della giunta, gli assessori. Emana regolamenti, promulga leggi regionali. Si può dire che assomma i poteri di Capo del Governo e Presidente della Repubblica. Lo Statuto decide come viene egli nominato, i rapporti tra Giunta e il Consiglio, o con il presidente; a chi spetta l'iniziativa legislativa (normalmente alla Giunta e i singoli consiglieri regionali); le regole sui referendum (che possono essere confermativi o propositivi); pubblicazione di leggi e regolamenti regionali; principi, valori e diritti della comunità (senza però valore giuridico). Gli Statuti sono approvati con legge regionale da parte del Consiglio regionale. Il procedimento di approvazione è però aggravato, si parla quindi di leggi regionali "rinforzate" (richiedono maggioranze più alte), che prevalgono sulle altre leggi regionali. I suoi limiti sono il rispetto della Costituzione, ma non delle leggi dello Stato. Il procedimento: a) approvazione da parte del Consiglio regionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti in due deliberazioni successive entro 9 mesi;

b) eventuale impugnazione da parte del Governo davanti alla Corte Costituzionale; c) eventuale referendum su richiesta (1/5 membri consiglio regionale;1/50 elettori regionali. ART 117 ➔ questo articolo tratta la funzione legislativa dello Stato e quella delle Regioni, ma impone che in entrambi i casi venga sempre e comunque rispettata la Carta costituzionale: ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze, può operare come meglio ritiene opportuno ma senza uscire dal perimetro della Costituzione. La ragione di essere di questo articolo non è solo quella di fare un lungo elenco dei poteri che spettano ad uno e alle altre ma confermare il potere di autonomia degli enti territoriali senza compromettere l’unità e l’indivisibilità del Paese. Il regionalismo differenziato → si fonda giuridicamente sull’art. 116 terzo comma della Costituzione a mente del quale è prevista la possibilità di attribuire forme particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario nelle materie a legislazione concorrente (quelle dell’art. 117 terzo comma), nonché in alcune materie di competenza esclusiva statale, quali l’organizzazione della giustizia di pace, l’istruzione e la tutela dell’ambiente dei beni culturali, per un totale complessivo di ben 23 materie. ART. 121 ➔ spiega la composizione delle regioni ed i compiti attribuiti ai vari organi istituzionali che ne fanno parte. La regione gestisce, per competenza, alcuni servizi decentrati come la sanità o il lavoro, così come stabilito negli articoli precedenti. ART. 118 ➔ questo articolo attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e, «solo per assicurarne l’esercizio unitario», a «Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». Le funzioni amministrative devono essere attribuite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (in poche parole, a chi può svolgerle al meglio). La sussidiarietà può essere orizzontale (la distribuzione delle funzioni amministrative avviene fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini) o verticale (le funzioni amministrative sono affidate all’ente più vicino ai cittadini che, solitamente, può soddisfare le loro aspettative nella maniera più efficace). Il principio di differenziazione stabilisce che le diverse competenze siano attribuite ai vari livelli di governo sulla base delle loro caratteristiche organizzative e strutturali. Infine, il principio di adeguatezza impone che le amministrazioni alle quali sono state affidate le funzioni amministrative debbano essere realmente in grado di esercitarle. ART. 119 ➔ questo articolo introduce l’autonomia finanziaria di spesa e di entrata non più esclusivamente per le Regioni, ma anche per Comuni, Province e Città metropolitane. Per quanto riguarda le entrate, queste sono garantite dai tributi propri decisi dagli enti territoriali, definiti «secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali (ciò prevede che una quota di alcuni tributi riscossi dallo Stato venga destinata agli enti territoriali); dai trasferimenti, ovvero da contributi erogati dallo Stato a quelle regioni «con minore capacità fiscale per abitante».

La forma di governo La costituzione si apre con la definizione dell’ordinamento italiano come una Repubblica Democratica (art. 1) e si chiude con la statuizione dell’intangibilità della forma repubblicana (art. 139). La repubblica italiana è basata su una forma di governo parlamentare in cui vi è un rapporto di fiducia tra parlamento e governo e la previsione di una fiducia iniziale affinché il governo entri nel pieno delle sue funzioni. Il Parlamento è l’organo costituzionale principale, perché ha la caratteristica della rappresentatività, nel senso che è l’unico organo che rappresenta direttamente i cittadini. Ha funzioni:

  • Politiche → determina l’indirizzo politico del Paese;
  • Legislative → emana le leggi;
  • Di controllo politico → controlla il potere esecutivo, infatti il Governo per poter funzionare deve godere della fiducia delle Camere;
  • Giurisdizionali → in caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Il Parlamento è composto da 2 assemblee o Camere:
  1. Camera dei Deputati ➔ composto da 630 deputati, di cui 12 eletti nelle circoscrizioni estere (tutti membri elettivi); Elettorato attivo (capacità di eleggere): 18 anni; Elettorato passivo (capacità di essere eletti): 25 anni; Sede: Montecitorio;
  2. Senato della Repubblica ➔ composto da 315 senatori, di cui 6 eletti nelle circoscrizioni estere + 5 senatori a vita scelti dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico, letterario; Elettorato attivo: 25 anni; Elettorato passivo: 40 anni; Sede: Palazzo Madama. Le due Camere hanno sostanzialmente gli stessi poteri e le stesse competenze (ciascuna partecipa allo stesso modo alla funzione politica e legislativa) → si parla di bicameralismo perfetto. Scopo: maggiore ponderazione nella formazione delle leggi e “controllo” reciproco tra le Camere (bisogna sempre tenere presente che il sistema nasce dopo il periodo fascista, quindi i costituenti volevano la garanzia di sicurezza e di funzionamento democratico del procedimento legislativo). Difetto: procedimento lungo e senza limite temporale: si allungano i tempi di lavoro del Parlamento. Autonomia: le Camere hanno autonomia regolamentare, finanziaria e amministrativa, cioè possono adottare un proprio regolamento, ciascuna delibera il proprio bilancio senza controllo esterno (garanzia per l’indipendenza del Parlamento) e provvede all’organizzazione dei propri uffici amministrativi. Il periodo di durata del mandato parlamentare è di 5 anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica o proroga in caso di guerra. N.B. : proroga e prorogatio sono concetti diversi:
  • Proroga = ammessa solo in caso di guerra
  • Prorogatio = istituto attraverso cui le Camere continuano ad esercitare le proprie funzioni nonostante il mandato sia scaduto (cioè conclusa la legislatura), in attesa della nomina delle nuove Camere, per assicurare la continuità di funzionamento ed evitare vuoti di potere. Ad ogni modo, se le Camere sono in proroga o in prorogatio non possono eleggere il Presidente della Repubblica, ma possono convertire i decreti legge e decreti legislativi. Anche se sciolti, devono riunirsi. Convocazione: le camere neo elette devono riunirsi entro 20gg dalle elezioni, nella data fissata dal Presidente della Repubblica. Altre convocazioni avvengono: per aggiornamento; di diritto: il giorno non festivo di ottobre e febbraio; convocazione straordinaria: ogni camera si riunisce in convocazione straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o per 1/3 dei suoi componenti. Le sedute: sono pubbliche ma le camere possono anche decidere di riunirsi in seduta segreta. Si deve discutere e deliberare solo per le materie all’ordine del giorno e le votazioni sono valide solo se è presente il numero legale (maggioranza dei componenti). Si può votare: per scrutinio segreto, per voto elettronico, per alzata di mano, appello nominale. Le Camere si riuniscono in seduta comune solo nei casi strettamente previsti dalla Costituzione:
    • elezione, giuramento del Presidente della Repubblica;
    • messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
    • per eleggere 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
    • per eleggere 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale;
    • per compilare l’elenco dei cittadini sorteggiati come giudici nei giudizi di accusa della Corte Costituzionale contro il Presidente della Repubblica. I parlamentari godono di: ❖ Immunità penale → nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, arrestato o privato della libertà personale, sottoposto ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, senza autorizzazione della Camera a cui appartiene (salvi i casi di flagranza di reato, perché colto mentre commette un delitto). L’immunità penale mira a garantire l’indipendenza dei parlamentari e la continuità della loro funzione. ❖ Insindacabilità → non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; ❖ Divieto di mandato imperativo → ogni parlamentare deve svolgere le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè non è tenuto ad obbedire a disposizioni vincolanti per il modo in cui deve svolgere il suo mandato. (cioè non sono tenuti a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale) Questo garantisce la libertà di coscienza e di garanzia del parlamentare.

Al presidente della Repubblica spetta nominare il presidente del consiglio, l’obiettivo è nominare un soggetto in grado di formare un governo che poi dovrà avere la fiducia del parlamento. Oggi però la scelta del capo dello stato è quasi sempre vincolata dalle elezioni, in queste ipotesi il compito del capo dello Stato è più semplice, però egli deve sempre procedere alle consultazioni ascoltando i segretari dei partiti, i Presidenti dei gruppi parlamentari, gli ex presidenti della Repubblica e i presidenti delle Camere. Dopo le consultazioni il capo dello Stato conferisce l’incarico di formare il governo al presidente del consiglio “incaricato”, di solito quest’ultimo accetta “con riserva” nel senso che si riserva di verificare se vi è la possibilità di trovare l’accordo tra i partiti, con essi concorda il programma di governo e la lista dei ministri. Ora ci sono 2 strade: il presidente “incaricato” scioglie la riserva, accetta la nomina a Presidente del Consiglio e propone la lista dei ministri del nuovo Governo, se invece il tentativo fallisce rinuncia al mandato e il capo dello Stato conferisce l’incarico ad altri. Il presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, i quali giurano nelle sue mani di essere fedeli alla Repubblica, in questo momento entra in carica il nuovo governo. Entro 10 giorni dalla nomina il governo ha l’obbligo di presentarsi in Parlamento, espone il suo programma e su questo chiede la fiducia (art. 94). Se ottiene la fiducia inizia ad operare, se invece non ottiene la fiducia il presidente del Consiglio si dimette davanti al capo dello Stato che avvierà le consultazioni per formare il nuovo governo. Le Camere concedono la fiducia con una mozione votata per appello nominale, in modo palese, per costringere i parlamentari ad assumersi le proprie responsabilità, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Il governo resta in carica fin quando ha la fiducia del Parlamento, essa può essere tolta in due modi: 1) mozione di sfiducia o 2) questione di fiducia. Nel primo caso la mozione di sfiducia consiste in un documento sottoscritto da almeno un decimo dei parlamentari (63 deputati o 32 senatori) con il quale si espongono i motivi per i quali il governo ha perso la fiducia che aveva all’inizio del mandato. Questo mozione è uno strumento usato dalle opposizioni e può essere votato dopo almeno 3 giorni, è votata per appello nominale, se viene approvata con la maggioranza dei votanti il governo è tenuto a dimettersi. La questione di fiducia è posta dal governo su un disegno di legge governativo (particolarmente importante) o su qualcosa di essenziale per realizzare il proprio programma politico, ponendo la “questione di fiducia” su un determinato provvedimento il governo afferma che la bocciatura equivale a ritiro della fiducia e quindi dimissioni del governo. Bisogna ricordare che il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del governo non comporta l’obbligo di dimissioni (art. 94 co. 4). Il rigetto della mozione di sfiducia iniziale, l’approvazione di una mozione di sfiducia, il rigetto di una proposta sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia aprono la cd. Crisi di

Governo. Il Governo deve dimettersi e da questo istante e fino alla formazione del nuovo governo rimane in carica solo per atti di ordinaria amministrazione. Le crisi possono essere di 2 tipi: parlamentari (quando c’è un voto di sfiducia da parte del Parlamento) ed extraparlamentari (non c’è voto di sfiducia ma vi è l’impossibilità di portare avanti il programma governativo per esempio un partito è uscito dalla coalizione); la costituzione prevede solo il primo tipo di crisi. Il governo, come organo complesso, è composto dal Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, a questi organi necessari, si aggiungono altri organi per migliorarne il funzionamento: il Consiglio di Gabinetto; i Comitati Interministeriali, i Sottosegretari e i Commissari Straordinari del Governo. Il Consiglio dei ministri è composto da tutti i ministri e presieduto da Presidente del Consiglio che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno, vale a dire le questioni sulle quali discute e delibera. Il Presidente del Consiglio garantisce l’unità dell’azione di governo in applicazione del programma sul quale ha ottenuto la fiducia; i suoi compiti sono 3: dirigere la politica generale del Governo essendone responsabile dinanzi alle Camere; mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo; promuovere e coordinare l’attività dei ministri. Le dimissioni del presidente del Consiglio aprono la crisi di governo, le dimissioni di un ministro comportano la sua sostituzione, il cd. “rimpasto”. I ministri hanno una doppia natura: politica perché sono membri del governo e amministrativa perché sono a capo dei settori della pubblica amministrazione (P.A) chiamati ministeri o dicasteri ed esercitano poteri di indirizzo e di controllo su enti e aziende di stato. Il ministro è l’organo di collegamento tra la politica e l’amministrazione, la P.A. deve conformarsi all’indirizzo politico del governo e questo deve essere determinato tenendo conto delle esigenze di funzionamento della stessa P.A. Vi sono anche i ministri senza portafoglio, ministri che non sono titolari di un ministero o dicastero, la loro attività riguarda solo questioni politiche e non amministrative. L'organizzazione è di tipo gerarchico, con funzionari di diverso livello e poteri ripartiti tra di essi. Il difetto principale di tale organizzazione è l’elevato numero di ministeri, che frammenta l’attività della P.A. e ne pregiudica l’efficienza. Tra gli altri organi abbiamo il Consiglio di Gabinetto è il comitato ristretto dei Ministri più importanti, la scelta dei ministri viene fatta tenendo conto dell’importanza del ministero di cui sono a capo. I Comitati Interministeriali quando le decisioni riguardano solo alcuni ministri, competenti in materie affini, e non tutto il consiglio, possono essere istituiti tali comitati (es CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). I Sottosegretari sono una specie vice-ministri, non fanno parte del Consiglio dei ministri e sono chiamati a seguire un settore dell’amministrazione coadiuvando il lavoro del ministro. Infine abbiamo i Commissari Straordinari del Governo, incaricati di compiere qualche missione speciale e temporanea (es. commissario per la lotta alla mafia).

Infine abbiamo i regolamenti autorizzati, con essi il Governo detta norme sui più svariati settori di interesse pubblico e può creare nuovi diritti e nuovi doveri per i cittadini; il Parlamento può decidere di autorizzare il governo a dettare norme secondarie al suo posto. I regolamenti sono soggetti a dei limiti; nelle materie coperte da riserva assoluta di legge l’uso del regolamento è vietato, nella materie coperte da riserva relativa, l’uso è consentito purché la legge stabilisca le linee generali della disciplina, in assenza la riserva di legge sarebbe vietata. Infine abbiamo i regolamenti governativi e ministeriali, i primi sono emanati sotto forma di DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) e deliberati dall’intero Consiglio dei ministri, i secondi invece provengono dai singoli ministri riguardano solo il loro settore e sono emanati con DM (Decreto Ministeriale). Il Presidente della Repubblica, o Capo dello Stato, rappresenta l’unità nazionale e svolge la funzione di garante degli equilibri costituzionali al di sopra degli altri organi governativi. Non è titolare di un potere specifico ma partecipa all’esercizio di tutti i poteri con ruolo di coordinamento e supervisione. Il suo incarico è ripartito in tre funzioni: legislativa, esecutiva e giudiziaria. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione di 3 delegati per ogni regione (1 solo per la Valle d’Aosta). L’elezione si ottiene con i due terzi dei voti, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (50+1) dell’Assemblea (art. 83). Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, e goda dei diritti civili e politici (art. 84). La carica dura 7 anni, al termine dei quali l’ormai ex Capo dello Stato diventa senatore a vita. Il Presidente della Repubblica può essere rieletto. L’esercizio del Presidente delle Repubblica prevede:

  • un assegno personale, un compenso in denaro per l’esercizio della funzione;
  • una dotazione, un insieme di beni mobili e immobili e una somma in denaro per sostenere le spese dell’incarico. Fa parte della dotazione il Palazzo del Quirinale, dove il Presidente risiede e riceve i Capi di Stato stranieri. Se il Presidente della Repubblica in carica è impossibilitato a svolgere la propria funzione il Presidente del Senato ne assume la supplenza. In caso di impedimento permanente, morte o dimissione del Capo dello Stato, le Camere devono procedere entro 15 giorni, salvo eccezioni, ad una nuova elezione (art. 86). La funzione legislativa → in quest’ambito il Presidente della Repubblica: può inviare messaggi alle Camere per richiamare l’attenzione dei parlamentari su particolari questioni; indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione; autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; promulga le leggi (con possibilità di veto sospensivo) e emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; indìce il referendum popolare

nei casi previsti dalla Costituzione (art. 87); può, ascoltati i rispettivi presidenti, sciogliere una o entrambe le Camere tranne che negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) (art. 88); può nominare senatori a vita cinque cittadini con particolari meriti in campo sociale, scientifico, artistico o letterario (art. 59) La funzione esecutiva → in quest’ambito il Presidente della Repubblica: nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92); nomina i più alti funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali; comanda le forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; conferisce le onorificenze della Repubblica La funzione giudiziaria → in quest’ambito il Presidente della Repubblica: presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87); nomina 5 dei 15 giudici della Corte Costituzionale (art. 135); ha facoltà di concedere grazie e di commutare le pene dei condannati. Gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, in quanto il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione. In considerazione dell’alta carica ricoperta, il Codice penale punisce con particolare severità l’attentato alla vita, all’incolumità e alla libertà personale del Presidente della Repubblica. Il sistema elettorale Il corpo elettorale è costituito dai cittadini elettori → a 18 anni si può eleggere per la camera dei deputati, a 25 anni per il senato della repubblica. Elettorato attivo: prendere parte all’elezioni/Elettorato passivo: il diritto di presentarsi candidati alle elezioni. I sistemi elettorali si dividono in: ✓ sistemi maggioritari → utilizzano i collegi (possono eleggere un solo candidato); ✓ sistemi proporzionali → utilizzano i collegi plurinominali (possono eleggere più candidati). Il collegio elettorale è quando gli elettori sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti. Caratteristiche diritto di voto: universalità (spetta a tutti i cittadini che hanno l’età richiesta dalla legge), personalità (deve essere esercitata personalmente), uguaglianza, libertà (deve essere esercitata senza costrizioni), segretezza (il voto deve essere segreto). I partiti politici I partiti sono associazioni che hanno un’ideologia e interessi comuni e che attraverso un’organizzazione stabile esercitano un’influenza sull’indirizzo politico dello stato. Essi rappresentano il principale canale di collegamento tra la società civile e le istituzioni dello stato. Gli elementi costitutivi d un partito sono due: il programma e l’organizzazione. Il programma consiste nel coinvolgere e coalizzare individui che esprimono le stesse idee e gli stessi interessi,

La sua presenza è motivata dalla volontà dei Costituenti di impedire che il Parlamento e il Governo non si attengano con rigore ai principi costituzionali. Essa è composta da 15 giudici che rimangono in carica 9 anni: 5 eletti dal Parlamento, 5 eletti dal PDR (atto sostanzialmente presidenziale), 5 eletti dalle supreme magistrature dello Stato. Essi vengono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni più alte, tra gli avvocati con aumento venti anni di esercizio e tra i professori universitari di materie giuridiche. I giudici sono autonomi rispetto agli altri poteri dello Stato ed inamovibili, quindi solo la stessa Corte può sospenderli e godono dell’immunità dagli arresti e dell’insindacabilità. La carica dei giudici costituzionali è incompatibile con qualsiasi altro incarico pubblico ed impiego pubblico e privato. I componenti della Corte provvedono a eleggere un loro presidente che rimane in carica per 3 anni e può essere rieletto. L’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Il presidente rappresenta la Corte, ne coordina l’attività, ne convoca e le presiede le riunioni e stabilisce il calendario del lavori. La corte delibera con la presenza di almeno 11 giudici e a maggioranza assoluta; le deliberazioni hanno la natura giuridica di sentenze e si caratterizzano per la loro obbligatorietà verso tutti e per la definitività. Funzioni della corte costituzionale → giudicare la legittimità costituzionale di leggi, ha infatti il potere di annullare le leggi. Essa però non può agire di propria iniziativa ma è necessario che qualcuno ne chieda l’intervento.

  • Per via incidentale : quando durante un processo una delle parti o il PM ritengono non conforme alla Costituzione una norma di legge che dovrebbe essere applicata nel processo in corso. Chiedono quindi al magistrato di sospendere il processo e mettere al giudizio della Corte la questione di legittimità costituzionale. Il giudice ,definito a quo, verifica la richiesta e verifica che essa sia rilevante e quindi indispensabile per la corretta conclusione del processo e che il dubbio di incostituzionalità abbia un minimo fondamento. Il giudice si deve limitare a verificare che sussistono ragioni che inducono a dubitare della costituzionalità della norma.
  • Per via diretta : quando lo Stato ricorre alla Corte affinché essa giudichi incostituzionale una legge regionale in quanto ha ecceduto le proprie competenze. La Corte discute in udienza pubblica la questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta e si ritira in camera di consiglio ed emette la sentenza. La sentenza può essere di rigetto, non accoglie le ragioni dei richiedenti, o di accoglimento, la si riconosce quindi illegittima. L’annullamento ha efficacia retroattiva e le sentenze di accoglimento hanno efficacia erga omnes. Il potere della Corte si limita però all’annullamento delle leggi , ed eventualmente indicare i criteri che dovrebbero essere seguiti per l’emanazione di una nuova norma. Le sentenze con cui la Corte indica specifici criteri da seguire → sentenze delega o di monito.

Sentenze interpretative: l’organo di garanzia costituzionale non emana il proprio giudizio sul significato normativo individuato dal giudice a quo, ma su un diverso significato che ritiene contenuto nella disposizione impugnata. Se essa non viene annullata ma interpretata in modo illegittimo: sentenze interpretativa di accoglimento, mentre se la disposizione non è considerata incostituzionale solo se viene interpretata in un certo modo: sentenza interpretativa di rigetto. Sentenze additive: sentenze di accoglimento con cui la Corte annulla una disposizione solo nella parte in cui non prevede una determinata regolazione e integra la legge nella parte annullata. Sentenza sostitutiva: la Corte sostituisce una norma con un’altra norma. La Corte può essere chiamata a risolvere conflitti stabilendo, tramite una sentenza, a chi spettino le funzioni oggetto della contesa. Nel conflitto tra i poteri dello Stato il giudizio della Corte è previsto solo per quello che sorgono tra organi che appartengono a poteri diversi. Per i conflitti di attribuzione di poteri fra Stato e regioni, possono avere come oggetto solo atti di natura non legislativa. La Corte giudica il PDR messo sotto in stato di accusa dal Parlamento. La Corte valuta l’ammissibilità dei referendum abrogativi.