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Domande aperte e risposte d'esame di Diritto Privato.
Tipologia: Appunti
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La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri giuridici, cioè di essere punto di riferimento di effetti giuridici. Nell’ordinamento italiano, compete alle persone fisiche e giuridiche e non può essere oggetto di rinuncia o transazione. Come espresso nell’articolo 3, è attribuita a tutti i soggetti senza nessuna distinzione. L’acquisto della capacità giuridica avviene al momento della nascita, intesa come separazione del feto dal corpo materno. È necessario esser nati vivi, o aver avuto anche pochissimi istanti di vita; non è richiesta infatti, né la vitalità (l’idoneità fisica alla sopravvivenza), né tanto meno una durata minima della vita (come previsto dal nostro codice del 1865, minimo 24 ore di vita). In ipotesi eccezionali, la legge prende in considerazione anche la condizione del concepito, riconoscendogli la possibilità di essere titolare di diritti, pure subordinatamente all’evento della nascita. I due più importanti casi sono l’art. 462 comma 1 (capacità di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione) e l’art. 784 (per donazione). In relazione all’acquisto, la perdita della capacità giuridica avviene per morte della persona fisica o per incertezza dell’individuo (scomparsa, assenza o morte presunta). La capacità di agire, invece, è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica, ossia ad acquistare ed esercitare diritti, nonché assumere obblighi. Questa, si acquista con la maggiore età, e in casi di eccezione previsti dal legislatore al compimento del sedicesimo anno di età per emancipazione di matrimonio o ammissione al lavoro. La perdita invece avviene per morte della persona fisica, per interdizione giudiziale e legale e per incapacità e sostegno in casi di soggetti con disagi fisici o psichici. La capacità di agire va distinta dalla capacità giuridica in quanto:
Le corporazioni sono il complesso organizzato di persone fisiche, riunite per il conseguimento di uno scopo, nel quale predomina l’elemento personale. Queste si distinguono in associazioni e società. In particolare, le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non lucrativa; possono essere dotate di personalità giuridica (associazioni riconosciute) oppure no (associazioni non
riconosciute). Gli organi delle associazioni sono l’assemblea e gli amministratori. L’assemblea è l’organo fondamentale dell’associazione, formato dall’intera collettività degli associati. A questa spetta ogni decisione relativa all’esistenza, alla disciplina e all’attività dell’ente. Gli amministratori sono, invece, chiamati ad amministrare e a gestire l’associazione. La loro competenza è stabilità dallo statuto e il contenuto dei loro poteri è sottoposto ad un particolare regime pubblicitario. Sono responsabili solidamente verso l’associazione secondo le regole del mandato e debbono risarcire i danni cagionati all’associazione per l’inadempimento dei doveri derivanti dalla loro carica.
L’associazione non riconosciuta è molto diffusa nella vita moderna; l’esistenza dell’associazione non è necessariamente legata all’acquisto, mediante riconoscimento, della personalità giuridica. il patrimonio delle associazioni non riconosciuti si distingue da quello degli associati. L’autonomia patrimoniale delle associazioni non riconosciute è imperfetta, perché, pur esistendo un fondo comune per soddisfare le obbligazioni dell’associazione, sono responsabili solidamente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
L'emancipazione, indica lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del compimento del diciottesimo anno di età, qualora – avendo compiuti i 16 anni – sia stato ammesso a contrarre matrimonio (per gravi motivi). Effetto che consegue ipso iure al matrimonio. Gli effetti dell’emancipazione sono:
La morte presunta di una persona può essere dichiarata giudizialmente quando: - La scomparsa si protrae da dieci anni. - La scomparsa è avvenuta in seguito ad operazioni belliche. - La scomparsa è avvenuta in seguito ad infortunio e si protrae da due anni. La morte presunta è dichiarata con sentenza del tribunale sul ricorso dei presunti eredi o di chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui o sul ricorso del PM. Gli effetti della morte presunta sono analoghi e gli effetti della morte accertata, quindi: - Si estinguono i diritti personali. - Si apre la successione ereditaria, ma è obbligatorio procedere all’inventario dei beni. - Nel caso di immissione nel possesso dei beni, l'immissione diviene definitiva e cadono i limiti di disposizione e di obblighi di accantonamento.
Il matrimonio è, secondo l'ordinamento giuridico vigente, l'atto che ha per effetto la costituzione dello Stato coniugale e per causa la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi. I requisiti per contrarre matrimonio sono: L'età che è di diciott'anni sia per l'uomo che per la donna. Con decreto del Tribunale per i minorenni questa età può essere abbassata a 16 anni, a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica e fisica del minore e che ricorrano gravi motivi. La sanità mentale, per cui l'interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio, mentre può essere impugnato il matrimonio di colui che si provi a essere stato incapace di intendere e volere al momento dell'atto. La libertà di status, la mancanza cioè di un vincolo derivante da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente, che abbia effetti civili.
In Italia due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio, ma possono unirsi civilmente mediante una dichiarazione di fronte all'ufficiale di Stato civile, alla presenza di due testimoni. Voi il contenuto dell'atto di costituzione dell'Unione civile e modellata su quello dell'atto di matrimonio di cui all'articolo 64. Le parti possono rendere la dichiarazione relativa al cognome comune e alla scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni conformemente all'articolo 162. Inoltre, è stato introdotto il registro le unioni civili.
Il matrimonio putativo è il matrimonio che i coniugi, prima dell’annullamento, ritenevano valido. L’annullamento di matrimonio produce effetti retroattivi in caso di annullamento, i coniugi riacquistano ex tunc il loro stato di libertà. La legge, però, non può tener conto della circostanza che il matrimonio ha creato di fatto una comunità familiare, né può disinteressarsi della posizione giuridica dei figli nati dall'Unione invalida. Per questo, essa considera valido il matrimonio a taluni effetti:
Si definisce impresa familiare, l'impresa in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Gli elementi costitutivi di questa sono: il rapporto familiare e l'attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo. Questa nasce automaticamente a prescindere dalla volontà dei suoi membri, pertanto non ha fondamento negoziale, ma trova la sua giustificazione nel vincolo di solidarietà familiare. Per quanto riguarda il convivente, di fatto, la legge ha inserito l'articolo 230 ter che estende al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, il diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, quindi agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento. Il diritto di partecipazione non spetta, però, se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.
I rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, sono disciplinati secondo le regole della comunione legale che attribuisce ai medesimi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti. Se i coniugi accettano il regime legale, all'atto di matrimonio non deve essere trascritta nessuna annotazione. La comunione legale presenta i seguenti caratteri:
La filiazione è il rapporto che lega un soggetto a coloro che l'hanno concepito. La legge 2012 ha eliminato ogni distinzione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio, affermando il principio secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Per i figli nati nel matrimonio, lo status di figlio si forma d'ufficio con la denuncia di nascita e la formazione dell'atto relativo, salva la facoltà della madre di non essere nominata. In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello Stato di figlio, ossia la sussistenza di una serie di fatti che nel loro complesso, valgano a dimostrare il rapporto di filiazione. In ogni caso devono concorrere seguenti fatti:
fino a quando duri lo stato di interdizione o le condizioni di abituale grave infermità di mente. Se è il figlio può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice. In caso di morte di padre o madre titolare dell'azione di disconoscimento di paternità, questo può essere esercitata dai discendenti o dagli ascendenti. In caso di morte, invece, del figlio, l'azione di disconoscimento di paternità, può essere esercitata dal coniuge o dai discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio.
La successione ereditaria si realizza attraverso alcuni passaggi: l’apertura della successione che individua l’ambito spaziale e temporale del meccanismo successorio, la vocazione in cui si individuano coloro che dovranno succedere in base ad un titolo che ne legittima la chiamata (il testamento o la legge) e la delazione con la quale è offerto e messo a disposizione dei soggetti delati il patrimonio del defunto. Poiché la delazione non produce, come effetto immediato, l’acquisto dell’eredità ma solo il diritto di accettarla, occorre che i soggetti delati manifestino la loro accettazione dell’eredità nelle forme e modalità previste. Per l’art. 536 del Codice civile i legittimari sono il coniuge, i figli, gli ascendenti. Al coniuge spettano anche, in concorrenza con altri chiamati e senza gravare sulla legittima, il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare (se di proprietà del defunto) e di uso degli arredi in essa contenuti.
Con la morte del de Cuius il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, ma può darsi che lasci passare del tempo prima di accettare l'eredità stessa. In questo caso il patrimonio ereditario si trova sfornito di un titolare, pertanto, per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, viene previsto l'istituto dell'Eredita giacente in forza del quale chi ha interesse può chiedere al giudice del luogo di apertura della successione, la nomina di un curatore con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima venga accettata o in mancanza dell'accettazione, devoluta allo Stato.
La rappresentazione è l'Istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente. In tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del de cuius. Il fondamento della rappresentazione sta nell'intento della legge di assicurare che la successione al de cuius abbia luogo a favore di persone legate al successibile o da rapporto di discendenza. Sono presupposti: La chiamata succedere di un soggetto che non voglia o non possa accettare. Nel caso di successione testamentaria la mancanza di disposizioni sostitutive che prevalgono sulla rappresentazione.
Sì, è possibile. La rinunzia all'eredità è un negozio unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredità. Con quest'atto egli fa cessare gli effetti della delazione verificatasi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane pertanto completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento di debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcune azioni ereditaria, acquisire alcun bene dell'asse.
L'accettazione può essere pura, semplice e con beneficio d'inventario. Quest'ultima ricorre quando l'erede intende impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, circoscrivendo le conseguenze economiche di una successione onerosa. In questo caso l’erede ottiene dalla legge, mediante la separazione del suo patrimonio personale da quello del defunto, di rispondere delle obbligazioni trasmessegli da quest'ultimo solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario. L'intento è quello di agevolare l'accettazione di eredità, evitando allo Stato il gravoso compito della liquidazione del patrimonio ereditario. L'accettazione beneficiata produce degli effetti. Il principale è la separazione del patrimonio dell'erede da quello del de cuius. Ne consegue:
L'art. 590 del Codice civile stabilisce che non può essere contestata la validità del testamento da parte di chi, pur conoscendo la causa della nullità, ha confermato la disposizione o ha dato ad essa volontaria esecuzione. La nullità dell’intero testamento ricorre:
L'articolo 817 definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Le pertinenze sono caratterizzate:
I beni demaniali secondo un criterio di tassatività hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni. Sono inalienabili e imprescrittibili. I beni demaniali possono distinguersi in beni del demanio necessario da quello accidentale. Nel primo sono ricompresi: il demanio marittimo composto da spiaggia, porti, bacini di acqua, canali utilizzabili per uso pubblico marittimo e pertinenze del demanio marittimo; il demanio idrico composta da fiumi, laghi, torrenti tutte le acque sotterranee e le acque superficiali; il demanio militare che comprende tutte quelle opere destinate alla difesa nazionale: fortezze, installazioni missilistiche, linee fortificate e trincerate, porti e aeroporti militari, ferrovie, funivie militari, ricoveri antiaerei.
Le universalità di mobili sono costituite da un complesso di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le universalità di mobili costituiscono un'entità nuova dal punto di vista economico e sociale. Infatti, l'universalità nel suo insieme ha un valore economico maggiore rispetto alla somma dei valori di ciascun bene isolatamente considerato. Si distinguono dalle cose imposte e dalle pertinenze. Gli elementi che caratterizzano le universalità sono: Una pluralità di cose mobili. Una destinazione unitaria. L'appartenenza al medesimo soggetto.
A norma dell'articolo 1140, il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si concretizza in una relazione di fatto tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza, nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Modi d'acquisto della proprietà sono i fatti giuridici che hanno per effetto l'acquisto della proprietà di una cosa. Si distinguono tra: Modi d’acquisto a titolo originario L'acquisto della proprietà non dipende dal diritto di un precedente titolare, ma nasce direttamente nel patrimonio dell'attuale titolare. Modi d’acquisto a titolo derivativo L'acquisto del diritto di proprietà presuppone il suo trasferimento dal precedente proprietario e dipende dall'esistenza del diritto del Dante causa.
Tra i modi di costituzione delle servitù volontarie troviamo la destinazione del padre di famiglia, che è un modo di acquisto a titolo originario peculiare della servitù che si realizza automaticamente con il perfezionarsi della complessa fattispecie prevista dall'articolo 1062.
L'usufrutto, a differenza degli altri diritti reali, è caratterizzato dalla necessaria temporaneità. Infatti, non può eccedere in nessun caso la vita dell'usufruttuario se si tratta di persona fisica, oppure i trent'anni se si tratta di persona giuridica.
L’usucapione è uno degli strumenti previsti dal Codice civile italiano per l’acquisto della proprietà a titolo originario. I beni che si possono usucapire sono i beni mobili, i beni mobili registrati, l'universalità di mobili, la piccola proprietà rurale e i beni immobili.
L’adempimento del terzo sia ha quando la prestazione effettuata da un terzo anziché dal debitore. Nel nostro ordinamento vince il principio generale che chiunque può adempiere l'obbligazione altrui. Naturalmente ciò può accadere solo per le obbligazioni, avendo ad oggetto prestazione di cose fungibili, per le quali cioè, indifferente per il creditore, che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo. Il creditore può opporsi all’adempimento del terzo soltanto in due casi: Se egli ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione; Se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione, che comunque non è vincolante per lui.
Quando il creditore lo consenta, il debitore può liberarsi seguendo una prestazione diversa da quella dovuta (es. ti devo un cavallo e mi libero pagandoti una somma di denaro); in questo caso l'obbligazione si estingue con l'effettiva esecuzione della prestazione in luogo dell'adempimento. Quest'istituto viene inquadrato tra i modi di estinzione satisfattoria dell'obbligazione diversi dall'adempimento.
In diritto privato la surrogazione si riferisce alla surrogazione per pagamento che comporta una modifica del soggetto attivo (creditore) dell’obbligazione. La surrogazione consiste nella sostituzione di un terzo, il quale adempie un debito altrui, nelle ragioni del creditore verso il debitore. La surrogazione per legge (surrogazione legale) ricorre in tutti quei casi tassativamente previsti dall’art. 1203 c.c. in cui la legge autorizza il terzo (che paga un debito altrui) a surrogarsi nei diritti del creditore (ad es., l’assicuratore che ha pagato il danno all’assicurato si surroga nei diritti di questi verso l’autore del danno, indipendentemente dalla volontà del creditore e del debitore). In questi casi la legge accorda il diritto alla surrogazione e spetta al soggetto beneficiario decidere se avvalersene oppure no.
Si ha la mora del creditore quando il creditore rifiuta, senza un motivo legittimo, di ricevere il pagamento offerto dal debitore, ovvero metta di compiere gli atti necessari per ricevere la prestazione.
La compensazione consiste nel fenomeno per cui, quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, i due debiti si estinguono per la quantità corrispondente (articolo 1241). Con la compensazione si estingue l'obbligo, e al tempo stesso si realizza il credito.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento. Quando la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, e questi non sia in mora, l'obbligazione si estingue.
Secondo il Codice civile, il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
L'accollo è un contratto fra debitore e terzo con il quale il terzo assume il debito dell'altro. A tale accordo non partecipa il creditore. Ad esempio, nella divisione ereditaria, un coerede in compenso di una quota maggiore di beni assegnatagli, si accolla i debiti che gravano sul patrimonio del de cuius. Possono distinguersi vari tipi di accollo: accollo semplice o interno, quando il creditore rimane esterno al rapporto. accollo esterno, quando il creditore aderisce alla Convenzione (quest’ultimo può essere cumulativo o liberatorio).
L’autonomia contrattuale rientra nella più ampia nozione di autonomia negoziale, di cui rappresenta la forma più rilevante di estrinsecazione. Essa trova specifica enunciazione nell’art. 1322 c.c. L’autonomia contrattuale si sostanzia nel potere di scegliere se e con chi concludere il contratto, nonché di decidere di farsi sostituire nel compimento dell’attività negoziale. La norma citata chiarisce, altresì, che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, nonché concludere contratti misti, atipici o collegati. I contraenti possono, inoltre, utilizzare contratti tipici per perseguire finalità atipiche, purché le stesse siano meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Le parti, infine, possono scegliere la forma del contratto, salvo i casi previsti dalla legge e inserire elementi accidentali nel regolamento contrattuale.
La causa è la funzione economico sociale del contratto. Funzione che si risolve nella sintesi dei suoi effetti essenziali. Ad esempio, la causa della vendita è lo scambio di cosa contro prezzo; lo scambio è la sua funzione economica e sociale, ed è, altresì il suo effetto essenziale.
In alcuni casi, la proposta contrattuale è irrevocabile. Si tratta di un’ipotesi prevista dalla legge, precisamente dal Codice civile all’articolo 1329 rubricato “proposta irrevocabile” che recita: “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell’ipotesi prevista, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia”. Il proponente, oltre che a concludere un determinato contratto a determinate condizioni, si impegna anche a mantenere ferma la sua proposta per un determinato lasso di tempo. In questo modo, il potenziale
accettante può fare affidamento sulla possibilità di definire il contratto, senza avere paura di un’eventuale revoca. La revoca prima della scadenza del termine, sarebbe inutile e inefficace. Se entro il termine dovesse arrivare l’accettazione della controparte, il contratto sarebbe concluso, anche se nel frattempo il proponente avesse cambiato idea. Se si dovesse firmare una proposta irrevocabile, si dovrebbe sapere che si resta vincolati alla stessa alla stessa, sino al termine indicato.
L’accettazione è la dichiarazione diretta al proponente che contiene l’accoglimento della proposta. Questa, deve essere: TEMPESTIVA, deve pervenire entro un congruo termine fissato; PIENAMENTE CONFORME A TUTTE LE CLAUSOLE CONTENUTE NELLA PROPOSTA, altrimenti vale solo come controproposta; DEVE AVERE LA FORMA RICHIESTA DAL CONTRATTO CHE SI VUOLE CONCLUDERE E DEVE ESSERE FATTA ALLA PERSONA DEL PROPONENTE; L’ACCETTAZIONE Può ESSERE REVOCATA, purché giunga prima dell’accettazione stessa.
La responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo rappresenta una forma di responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto. La violazione dei suddetti obblighi può portare a diverse conseguenze: la mancata conclusione del contratto (in caso di recesso ingiustificato dalle trattative), la conclusione di un contratto invalido o inefficace, infine, la stipulazione di un contratto valido, efficace, ma non conveniente. La responsabilità precontrattuale tutela l’interesse della parte a: non essere coinvolta in trattative inutili; non concludere contratti invalidi o inefficaci, non subire inganni durante la negoziazione. La responsabilità precontrattuale rappresenta la responsabilità per la lesione della libertà negoziale. Le norme che disciplinano tale forma di responsabilità prescrivono un preciso obbligo di comportamento: le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Le condizioni generali di contratto sono le clausole che un soggetto, il predisponente utilizza per regolare uniformemente ai suoi rapporti contrattuali. Si tratta quindi di condizioni destinate a regolare una serie indefinita di rapporti. Il contenuto di tali contratti viene imposto ai consumatori, i quali aderiscono ad un regolamento che non possono negoziare. La disciplina legislativa mira a protegge il contraente più debole sotto un duplice profilo. Le condizioni generali di contratto sono valide nei confronti dell'altro contraente soltanto se al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute. Avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Dalla definizione data di violenza morale si evince la differenza rispetto alla violenza fisica: nella violenza fisica il soggetto è materialmente costretto a compiere l’atto senza averne minimamente la volontà; in caso di violenza morale invece è la sua volontà ad essere coartata in un determinato senso, per cui la volontà vi è ma è viziata. La violenza fisica, è più grave, in quanto il soggetto viene materialmente costretto a compiere l’atto, senza volerlo, perciò è punita con la nullità. Diverso dalla violenza morale è il timore reverenziale. Con questa espressione si intende una soggezione, un rispetto, che alcune persone hanno nei confronti di altre per una questione di età, di prestigio, di posizione ricoperta, ecc. Mentre nella violenza morale l'altro contraente o un terzo minaccia il soggetto, nel timore reverenziale non vi è nessuna azione da parte di costoro, ma nasce soltanto una paura all'interno del soggetto.
La fideiussione è una tipica garanzia personale. Il fideiussore è colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un'obbligazione altrui, fonte dell'obbligo della fede fideiussore, può essere sia la legge che la volontà privata. Solitamente si costituisce in forza di contratto fra il creditore e il terzo che si rende garante del debito altrui.
La nullità è uno dei due aspetti che può assumere l'invalidità di un negozio, è l'aspetto più grave, si distingue in nullità e annullabilità a seconda che manchi uno degli elementi che la legge considera essenziali, perché al negozio possa essere attribuita rilevanza giuridica (nullità) o che uno di tali elementi presenti, soltanto un vizio, cioè una manchevolezza (annullabilità). Il fondamento della nullità viene individuato nell'esigenza di approntare una forma di sanzione a tutela di interessi. Generali dell'ordinamento, tra i quali rientra anche quello delle categorie economicamente più deboli e quindi più esposti all'abuso contrattuale. Nel caso dell'ANNULLABILITÀ viene in considerazione l'interesse particolare del contraente che viene tutelato attribuendo alla stessa parte un potere di scelta in ordine alle sorti del negozio. Il contratto è nullo, quando: è contrario a norme imperative. Manca uno degli elementi essenziali indicati nell'articolo 1325. La causa è illecita. Il motivo è illecito. L'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile? Negli altri casi stabiliti dalla legge. Più in generale, si può dire che, causa di nullità e la contrarietà del negozio a norma di legge. L’annullabilità è l'altro aspetto che può assumere l'invalidità del negozio deriva dalla violazione di norme che mirano a tutelare particolarmente una delle parti trova applicazione nei confronti anche degli atti
giuridici in senso stretto. Qualora siano produttivi di effetti giuridici sfavorevoli per il loro autore o destinatario e tale esigenza di tutela prevalga su quella di certezza dell’atto. Efficacia interinale del negozio; Irrivelabilità d’ufficio; Sanabilità.
Si parla di "inefficacia" per indicare tutte quelle situazioni in cui un contratto non produce effetti. Ad esempio, è inefficace il contratto invalido che viene dichiarato da una sentenza del tutto "nullo". Non tutti i contratti invalidi, però, sono anche inefficaci. Un contratto che ha qualche difetto per via del quale può essere considerato invalido, infatti, continua a produrre effetti fino a quando una persona non agisce per farlo dichiarare da un giudice "annullabile". L'inefficacia di un contratto può avere forme differenti, perché dipende da fattori diversi. Si parla, infatti, di: inefficacia temporanea: è voluta dalle persone che hanno creato quel contratto. I suoi effetti sono, infatti, subordinati a termini o condizioni che possono aver inserito in esso e possono, quindi, anche realizzarsi in un secondo momento; inefficacia definitiva: quando non può produrre definitivamente effetti, come in caso di nullità; inefficacia assoluta: quando i suoi effetti non valgono né per le persone coinvolte nel contratto, né per eventuali terze persone; inefficacia relativa: quando l'inefficacia agisce solo nei confronti di terze persone o di alcuni soggetti specifici. Gli elementi o le situazioni che rendono un contratto inefficace (temporaneamente, definitivamente, ecc.) sono, dunque, vari. Di seguito elenchiamo i più importanti: termini e condizioni: se le persone hanno stabilito che gli effetti del contratto si verificheranno o meno in base ad una data precisa oppure un evento futuro incerto. In questo caso l'inefficacia è temporanea; contratto simulato: quando le persone hanno stipulato un contratto ma hanno anche deciso preventivamente che i suoi effetti non dovranno in realtà mai verificarsi. In questo caso l'inefficacia è definitiva; contratto fiduciario: contratto in base al quale una persona trasferisce la proprietà di qualcosa ad un'altra con l'obbligo di utilizzarla in un certo modo oppure trasferirla in futuro di nuovo a lei o ad un terzo soggetto. In questo caso il contratto potrebbe essere considerato invalido ed inefficace se è stato stipulato per frodare la legge.
L'interpretazione del contratto consiste nell'attività ermeneutica rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni delle parti, ossia al contenuto sostanziale del contratto, è regolata da norme giuridiche la cui violazione può essere dedotta come motivo di ricorso in Cassazione. Queste norme vengono distinte in due gruppi: Interpretazione soggettiva o storica, diretta a ricostruire la reale comune intenzione delle parti.