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Domande e risposte di diritto privato
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Art. 1140 c.c. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta attraverso un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. È caratterizzato da due elementi costitutivi:
È caratterizzato da due elementi costitutivi uno oggettivo consistente nell’avere il soggetto la disponibilità della cosa; l’altro soggettivo ossia la volontà del soggetto di godere e disporre del bene nel rispetto che egli riconosce spettare ad altri Il principale carattere differenziale tra le due situazioni materiali di dominio, è, pertanto, l’elemento psicologico: a differenza dello stato soggettivo che caratterizza il possesso, il quale presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale (c.d. animus possessionis), nella detenzione tale requisito è carente poiché si presuppone l’altruità del diritto di proprietà o reale minore, e si parla al contrario di “animus detinendi”.
Art. 1418 c.c. cause di nullità: contrarietà a norme imperative, quando difetta di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325 c.c. (accordo delle parti, causa, oggetto, forma); quando la causa o i motivi sono illeciti ( art. 1345 c.c. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe) ; quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (ossia mancanza dei requisiti dell’art. 1346 c.c_. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile_ ); in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge. Caratteristiche dell’azione di nullità: imprescrittibile, insanabile, è un’azione di mero accertamento ossia non modifica la situazione di diritto preesistente in grado di far venir meno tutti gli effetti prodotti che sono caducati ab origine , come se il contratto
non fosse mai venuto ad esistenza, la legittimazione attiva spetta a chiunque vi abbia interesse e può rilevata, anche d'ufficio, da parte del giudice ( art. 1421 c.c .). Diversa è la conversione di contratto nullo art. 1424 c.c****. i l contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
perpetua o temporanea – durata comunque non inferiore a 20 anni. Modi acquisto: contratto, testamento e usucapione.
L'accordo viene stipulato in privato generalmente con l'assistenza di un avvocato, ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.