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Ripassone diritto privato, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

Domande e risposte di diritto privato

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2015/2016

In vendita dal 23/01/2016

alessia.sia
alessia.sia 🇮🇹

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1. DEFINIZIONE DI POSSESSO
Art. 1140 c.c. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta attraverso un’attività
corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
È caratterizzato da due elementi costitutivi:
oggettivo consistente nell’avere il soggetto la disponibilità della cosa;
soggettivo ossia la volontà del soggetto di comportarsi come proprietario
2. DIFFERENZA TRA POSSESSO E DETENZIONE
È caratterizzato da due elementi costitutivi uno oggettivo consistente nell’avere il
soggetto la disponibilità della cosa; l’altro soggettivo ossia la volontà del soggetto di
godere e disporre del bene nel rispetto che egli riconosce spettare ad altri
Il principale carattere differenziale tra le due situazioni materiali di dominio, è,
pertanto, l’elemento psicologico: a differenza dello stato soggettivo che caratterizza il
possesso, il quale presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale (c.d. animus possessionis), nella detenzione tale
requisito è carente poiché si presuppone l’altruità del diritto di proprietà o reale
minore, e si parla al contrario di “animus detinendi”.
3. NULLITÀ – la condanna perentoria di inidoneità dell’atto a produrre effetti
Art. 1418 c.c. cause di nullità: contrarietà a norme imperative, quando difetta di uno
dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. (accordo delle parti, causa, oggetto, forma);
quando la causa o i motivi sono illeciti (art. 1345 c.c. Il contratto è illecito quando le
parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune
ad entrambe); quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o
indeterminabile (ossia mancanza dei requisiti dell’art. 1346 c.c. L'oggetto del
contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile); in tutti gli altri
casi stabiliti dalla legge.
Caratteristiche dell’azione di nullità: imprescrittibile, insanabile, è un’azione di mero
accertamento ossia non modifica la situazione di diritto preesistente in grado di far
venir meno tutti gli effetti prodotti che sono caducati ab origine, come se il contratto
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1. DEFINIZIONE DI POSSESSO

Art. 1140 c.c. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta attraverso un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. È caratterizzato da due elementi costitutivi:

  • oggettivo consistente nell’avere il soggetto la disponibilità della cosa;
  • soggettivo ossia la volontà del soggetto di comportarsi come proprietario
  1. DIFFERENZA TRA POSSESSO E DETENZIONE

È caratterizzato da due elementi costitutivi uno oggettivo consistente nell’avere il soggetto la disponibilità della cosa; l’altro soggettivo ossia la volontà del soggetto di godere e disporre del bene nel rispetto che egli riconosce spettare ad altri Il principale carattere differenziale tra le due situazioni materiali di dominio, è, pertanto, l’elemento psicologico: a differenza dello stato soggettivo che caratterizza il possesso, il quale presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale (c.d. animus possessionis), nella detenzione tale requisito è carente poiché si presuppone l’altruità del diritto di proprietà o reale minore, e si parla al contrario di “animus detinendi”.

  1. NULLITÀ – la condanna perentoria di inidoneità dell’atto a produrre effetti

Art. 1418 c.c. cause di nullità: contrarietà a norme imperative, quando difetta di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325 c.c. (accordo delle parti, causa, oggetto, forma); quando la causa o i motivi sono illeciti ( art. 1345 c.c. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe) ; quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (ossia mancanza dei requisiti dell’art. 1346 c.c_. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile_ ); in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge. Caratteristiche dell’azione di nullità: imprescrittibile, insanabile, è un’azione di mero accertamento ossia non modifica la situazione di diritto preesistente in grado di far venir meno tutti gli effetti prodotti che sono caducati ab origine , come se il contratto

non fosse mai venuto ad esistenza, la legittimazione attiva spetta a chiunque vi abbia interesse e può rilevata, anche d'ufficio, da parte del giudice ( art. 1421 c.c .). Diversa è la conversione di contratto nullo art. 1424 c.c****. i l contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

  1. ANNULLABILITÀ cause di annullabilità del contratto: l'incapacità di una delle parti, vizi della volontà errore, violenza e dolo Considerata una patologia meno grave rispetto alla nullità, una disciplina improntata a minor rigore, consentendo che il contratto annullabile produca gli stessi effetti di un contratto valido, i quali possono venir meno ove venga esperita, con successo, l'azione di annullamento. Caratteristiche dell’azione l'annullabilità può essere fatta valere solo su istanza della parte interessata ed è soggetta a un termine di prescrizione quinquennale. Il codice prevede, altresì, la possibilità di sanare, in tutto o in parte, gli effetti del contratto annullabile, allorchè si realizzino i presupposti dell'istituto della "convalida" ( art. 1444 c.c.) o della "rettifica" ( artt. 1430, 1432 c.c.) e, al fine di tutelare il legittimo affidamento di eventuali aventi causa, precisa che l'annullamento (purché non abbia origine dall'incapacità legale) "non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento" (art. 1445 c.c.). Inoltre non è rilevabile d’ufficio
  2. ATTO UNILATERALE: negozio giuridico che non richiede una pluralità di parti per la sua costituzione ma che si perfeziona grazie alla dichiarazione di volontà di una sola parte; ATTO UNIPERSONALE quando realizzato da un solo soggetto
  3. DOMICILIO : luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi; RESIDENZA : luogo in cui la persona abitualmente abita;

perpetua o temporanea – durata comunque non inferiore a 20 anni. Modi acquisto: contratto, testamento e usucapione.

  1. PATTO COMMISSORIO: art. 2744 c.c. È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. È oggetto di divieto – secondo la giurisprudenza – non solo la pattuizione negoziale ma anche il risultato pratico comunque perseguito.
  2. MATRIMONIO: diritti e doveri art. 143 c.c. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
  3. SUCCESSIONE LEGITTIMA quando il de cuius non ha redatto testamento o nel testamento non ha compreso il suo intero patrimonio; SUCCESSIONE NECESSARIA si definisce, invece, successione “testamentaria” quando il testatore ha disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto.
  4. LEGATO: Attribuzione patrimoniale relativa a determinati beni che normalmente importa un vantaggio economico alla persona designata detta legatario. Il legatario è un successore a titolo particolare che non risponde dei debiti ereditari. Si acquista di diritto – quindi a differenza dell’eredità non serve l’accettazione – ma è facoltà del soggetto rinunciare.
  5. La SEPARAZIONE CONSENSUALE è lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti spettanti a ognuno riguardo il patrimonio, l'assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, l'affidamento della prole e l'assegnazione della casa coniugale.

L'accordo viene stipulato in privato generalmente con l'assistenza di un avvocato, ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.