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Diritto Internazionale: Soggetti, Insorti e Movimenti di Liberazione Nazionale, Prove d'esame di Diritto Internazionale

Diritto Internazionale Pierobon Risposte domande d'esame

Tipologia: Prove d'esame

2017/2018

Caricato il 25/10/2018

AndreaPD88
AndreaPD88 🇮🇹

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Soggetti del diritto internazionale
Un ruolo primario nella vita di relazione internazionale è assunto dagli enti dotati di potestà
territoriale, ossia gli Stati, principali soggetti del diritto internazionale.
Non sono soggetti gli Stati membri di Stati federali, ma lo è lo Stato federale che è ritenuto
responsabile sul piano internazionale per eventuali illeciti compiuti da organi di Stati
membri.
In linea di principio, non costituisce elemento rilevante ai fini dell’acquisto della
soggettività internazionale la dimensione del territorio. Un problema sorge tuttavia con
riferimento ai c.d. Stati esigui, quali ad esempio Andorra, Monaco, San Martino e
Liechtenstein: questi stati dipendono da terzi per la condotta delle loro relazioni
internazionali.
Gli Stati protetti, anche se mancano del requisito dell’indipendenza. Si tratta di entità
formatesi durante il periodo coloniale dove lo Stato protettore assumeva la rappresentanza
internazionale dello Stato protetto e stipulava per suo conto i trattati internazionali. I
rapporti tra Stato protettore e Stato protetto erano disciplinati da un trattato internazionale
concluso tra i due soggetti (oggi, un tale trattato sarebbe da considerarsi invalido poiché
contrario ad una norma imperativa del diritto internazionale divieto di ristabilimento di una
dominazione coloniale e situazioni assimilabili).
Il protettorato?
Vassallaggio?
Gli insorti e il riconoscimento dei movimenti insurrezionali
(Gli insorti sono un gruppo organizzato di individui che combatte contro il governo di uno Stato per
raggiungere determinati fini politici.)
Partecipano alla vita di relazione internazionale quali enti territoriali i movimenti insurrezionali (o
insorti o partito insurrezionale), che perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del
governo di uno Stato (c.d. governo legittimo o costituito), oppure la secessione di una parte del
territorio dello Stato medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile.
Il movimento insurrezionale è da annoverare fra gli enti territoriali, in quanto esso assume una
proprietà individualità sul piano internazionale soltanto qualora eserciti effettivamente un controllo
esclusivo su una porzione di territorio e relativa popolazione e non si tratti di semplici tensioni o
disordini interni.
Risulta ininfluente se si tratti di un movimento secessionista oppure se l’obiettivo degli insorti sia di
sostituirsi al governo. La rilevanza internazionale degli insorti è legata al principio di effettività. Il
movimento insurrezionale si caratterizza per essere un ente temporaneo, in quanto suscettibile di
una evoluzione o di una involuzione: esso è destinato a trasformarsi, in caso di vittoria, in uno Stato
o a sostituirsi al governo costituito, ovvero, in caso di sconfitta, a retrocedere a semplice gruppo di
individui. Ne consegue che gli insorti hanno una capacità internazionale limitata.
La capacità internazionale degli insorti è sostanzialmente limitata alle norme che regolano la
condotta delle ostilità con il governo legittimo ed a quelle che disciplinano l’esercizio del potere
d’imperio.
Il riconoscimento degli insorti esprime la volontà di Stati terzi rispetto al conflitto di non trattare
gli insorti alla stregua di meri criminali. Il riconoscimento è effettuato dagli Stati terzi i quali
vogliano mantenere relazioni con il movimento insurrezionale, soprattutto allo scopo di garantire la
protezione dei propri sudditi stanziati nel territorio controllato dagli insorti. Si tratta di un atto di
natura politica e non giuridica, che non ha valore costitutivo della personalità giuridica degli insorti.
Ma il riconoscimento prematuro, secondo una parte della dottrina, costituisce un illecito
internazionale nei confronti dello Stato in cui è in atto l’insurrezione.
Movimenti di liberazione nazionale
Si definisce movimento di liberazione nazionale l’ente organizzato rappresentativo di un popolo in
lotta per l’autodeterminazione.
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Soggetti del diritto internazionale

  • Un ruolo primario nella vita di relazione internazionale è assunto dagli enti dotati di potestà territoriale, ossia gli Stati , principali soggetti del diritto internazionale.
  • Non sono soggetti gli Stati membri di Stati federali, ma lo è lo Stato federale che è ritenuto responsabile sul piano internazionale per eventuali illeciti compiuti da organi di Stati membri.
  • In linea di principio, non costituisce elemento rilevante ai fini dell’acquisto della soggettività internazionale la dimensione del territorio. Un problema sorge tuttavia con riferimento ai c.d. Stati esigui , quali ad esempio Andorra, Monaco, San Martino e Liechtenstein: questi stati dipendono da terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali.
  • Gli Stati protetti , anche se mancano del requisito dell’indipendenza. Si tratta di entità formatesi durante il periodo coloniale dove lo Stato protettore assumeva la rappresentanza internazionale dello Stato protetto e stipulava per suo conto i trattati internazionali. I rapporti tra Stato protettore e Stato protetto erano disciplinati da un trattato internazionale concluso tra i due soggetti (oggi, un tale trattato sarebbe da considerarsi invalido poiché contrario ad una norma imperativa del diritto internazionale divieto di ristabilimento di una dominazione coloniale e situazioni assimilabili).
  • Il protettorato?
  • Vassallaggio?

Gli insorti e il riconoscimento dei movimenti insurrezionali (Gli insorti sono un gruppo organizzato di individui che combatte contro il governo di uno Stato per raggiungere determinati fini politici.) Partecipano alla vita di relazione internazionale quali enti territoriali i movimenti insurrezionali (o insorti o partito insurrezionale), che perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del governo di uno Stato (c.d. governo legittimo o costituito), oppure la secessione di una parte del territorio dello Stato medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile. Il movimento insurrezionale è da annoverare fra gli enti territoriali, in quanto esso assume una proprietà individualità sul piano internazionale soltanto qualora eserciti effettivamente un controllo esclusivo su una porzione di territorio e relativa popolazione e non si tratti di semplici tensioni o disordini interni. Risulta ininfluente se si tratti di un movimento secessionista oppure se l’obiettivo degli insorti sia di sostituirsi al governo. La rilevanza internazionale degli insorti è legata al principio di effettività. Il movimento insurrezionale si caratterizza per essere un ente temporaneo, in quanto suscettibile di una evoluzione o di una involuzione: esso è destinato a trasformarsi, in caso di vittoria, in uno Stato o a sostituirsi al governo costituito, ovvero, in caso di sconfitta, a retrocedere a semplice gruppo di individui. Ne consegue che gli insorti hanno una capacità internazionale limitata. La capacità internazionale degli insorti è sostanzialmente limitata alle norme che regolano la condotta delle ostilità con il governo legittimo ed a quelle che disciplinano l’esercizio del potere d’imperio.

Il riconoscimento degli insorti esprime la volontà di Stati terzi rispetto al conflitto di non trattare gli insorti alla stregua di meri criminali. Il riconoscimento è effettuato dagli Stati terzi i quali vogliano mantenere relazioni con il movimento insurrezionale, soprattutto allo scopo di garantire la protezione dei propri sudditi stanziati nel territorio controllato dagli insorti. Si tratta di un atto di natura politica e non giuridica, che non ha valore costitutivo della personalità giuridica degli insorti. Ma il riconoscimento prematuro, secondo una parte della dottrina, costituisce un illecito internazionale nei confronti dello Stato in cui è in atto l’insurrezione.

Movimenti di liberazione nazionale Si definisce movimento di liberazione nazionale l’ente organizzato rappresentativo di un popolo in lotta per l’autodeterminazione.

Vanno classificati fra gli enti non territoriali che aspirano a diventare organizzazioni di governo di una comunità territoriale. È anche vero che ci sono stati casi in cui movimenti di liberazione nazionale sono riusciti a conseguire un controllo effettivo su una porzione di territorio. Tuttavia, la rilevanza internazionale dei movimenti di liberazione nazionale, a differenza di quanto avviene per gli insorti, non è legata alla circostanza di esercitare un potere di governo su un territorio, e dunque al principio di effettività, ma trova il suo fondamento in un diverso principio giuridico, quello di autodeterminazione dei popoli. In particolare, il movimento di liberazione nazionale è l’ente rappresentativo di un popolo, soggetto a dominio coloniale o razzista o ad occupazione straniera. Diverse sono le forme attraverso le quali si concretizza la partecipazione dei movimenti di liberazione nazionale alla vita sociale internazionale. Essi prendono parte ai lavori di organizzazione internazionale e partecipano a conferenze internazionali. L’organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) ad esempio, ha goduto dello status di osservatore in seno all’Assemblea Generale. Una seconda manifestazione importante della personalità internazionale dei movimenti di liberazione nazionale è data dalla capacità di concludere accordi, soprattutto riguardo allo svolgimento delle ostilità contro il governo o ala costituzione del futuro Stato. Sono da ricordare anche una serie di esempi di presentazione di reclami a istanze internazionali. Il campo in cui maggiormente si manifesta la rilevanza internazionale dei movimenti di liberazione nazionale è quello relativo alla lotta armata che essi conducono per realizzare il diritto all’autodeterminazione.

Quanto alla posizione giuridica dei terzi Stati in una guerra di liberazione nazionale, il diritto consuetudinario vigente vieta agli Stati terzi di intervenire a favore del governo costituito. Varie risoluzioni attribuiscono ai popoli privati con la forza del loro diritto all’autodeterminazione il diritto di ricevere assistenza dai terzi Stati nel corso di una guerra di liberazione nazionale. Particolarmente delicato è il problema dell’applicabilità delle regole del diritto di guerra alle guerre di liberazione nazionale. L’art. 1 del primo protocollo del 1977, configura le lotte per l’autodeterminazione come conflitti armati internazionali.

Lo status di neutralità permanente Neutralità permanente in tempo di pace e neutralità durante la guerra ( c.d. neutralità occasionale) sono nozioni distinte. Mentre lo Stato vincolato ad una politica di neutralità permanente assume degli obblighi in tempo di pace e, in tempo di guerra, ha il dovere di restare neutrale, la neutralità in tempo di guerra è una condotta volontaria, nel senso che lo Stato può decidere di restare neutrale oppure entrare in guerra a fianco dell’uno o dell’altro belligerante. Qualora uno Stato vincolato ad una politica di neutralità permanente entri in guerra, commette un illecito internazionale. Al contrario, uno Stato che abbia liberamente scelto di restare neutrale non commette nessun illecito internazionale, se decide di abbandonare la neutralità e di affiancare un belligerante. Infatti la neutralità permanente in tempo di pace è stipulata in vista della guerra. In tempo di guerra lo Stato che segue una politica di neutralità permanente, quanto il neutrale, hanno, nei confronti dei belligeranti, gli stessi diritti e doveri. Dalla neutralità occorre distinguere la neutralizzazione di territori. Mentre la neutralità, nelle due accezioni considerate, è uno status soggettivo che riguarda lo Stato, la neutralizzazione di territori concerne solo una parte del territorio dello Stato, dove non possono essere condotte ostilità. La neutralità permanente comporta per lo Stato neutrale una serie di obblighi che si caratterizzano per il fatto di vincolare lo Stato neutralizzato a tenere in tempo di pace un comportamento volto ad evitare che esso sia trascinato in un conflitto armato. La neutralità è caratterizzata da alcuni doveri strumentali allo scopo che la neutralità persegue. Si tratta dell’obbligo di non far parte di alleanze militari di natura reciproca e del dovere di non concedere basi militari. In caso di conflitto armato, lo stato che segue una politica di neutralità permanente non può prendere parte ala conflitto a fianco dell’uno o dell’altro belligerante né concedere loro facilitazioni di transito.

Una norma di diritto internazionale consuetudinario prescrive che uno Stato non possa essere sottoposto a giurisdizione di fronte ai tribunali di uno Stato estero. Tale norma è posta a protezione del principio dell’eguaglianza degli Stati e tutela la loro indipendenza. Uno stato estero non può quindi essere convenuto in giudizio dinanzi a un tribunale dello Stato del foro, tranne che lo Stato estero non accetti volontariamente di sottoporsi alla giurisdizione locale e quindi rinunci all’immunità. La regola dell’immunità (o esenzione) dello Stato estero dalla giurisdizione ha natura processuale e la sua sussistenza, nel caso concreto, deve essere determinata in relazione al momento in cui viene instaurato il giudizio nello Stato del foro e non in relazione al momento in cui si sono verificati i fatti imputabili allo Stato estero, che si pretendono illeciti. Agli inizi non comportava eccezioni: lo Stato non poteva essere sottoposto a giurisdizione per alcun tipo di rapporto di cui fosse titolare. Iniziò ad essere erosa la regola dell’esenzione assoluta a favore della teoria dell’immunità ristretta. Attualmente vigente nell’ordinamento internazionale, è quella secondo cui lo Stato è esente da giurisdizione, di fronte a tribunali di un altro Stato, quando compie attività che sono manifestazione delle sue funzioni sovrane (es. addestramento di aerei da guerra, essendo volta alla difesa della sovranità); lo Stato è invece sottoponibile a giurisdizione quando pone in essere atti di natura privatistica (ad esempio l’acquisto di macchinari o di derrate alimentari oppure l’emissione statale di bonds). L’immunità della giurisdizione non è applicabile ai rapporti patrimoniali, ma è invece applicabile quando l’azione abbia per oggetto l’assunzione, il rinnovo del rapporto o la reintegrazione del lavoratore. Altra importante eccezione stabilita dalla Convenzione dell’Onu riguarda le controversie relative al

risarcimento del danno. Lo Stato, cui l’azione o omissione generatrici del danno siano imputabili, non può invocare l’immunità dalla giurisdizione se l’azione o l’omissione abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato del foro. L’immunità dalla giurisdizione non può essere invocata, negli Stati uniti, per azioni risarcitorie conseguenti ad atti di terrorismo sponsorizzati da Stati.

L’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, norme cogenti Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, la Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, deve applicare: a. Le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. L’art. 38 deve essere oggi letto insieme all’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il quale ha riconosciuto l’esistenza di norme imperative del diritto internazionale generale (ius cogens). Le norme di diritto cogente, però, non sarebbero prodotte da un’autonoma fonte del diritto internazionale, ma la cogenza sarebbe una qualità di alcune norme prodotte dalla consuetudine e dipenderebbe dall’atteggiarsi dell’elemento soggettivo nella formazione della consuetudine internazionale. Esisterebbero, cioè, delle norme consuetudinarie cogenti, che prevalgono su contrari accorsi e sulle stesse norme consuetudinarie prive di carattere cogente. Inoltre, le norme cogenti produrrebbero effetti che trascendono il diritto dei trattati, investendo altri settori del diritto internazionale.

L’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia definisce la consuetudine come “una pratica generale accettata quale diritto”. Questa definizione evidenzia come la consuetudine si componga di due elementi costitutivi:

  • La diuturnitas, cioè la ripetizione costante di un comportamento da parte della generalità degli Stati elemento materiale;
  • L’opinio iuris ac necessitatis, ossia la convinzione generale che tale comportamento sia conforme a diritto elemento psicologico. Non può dare origine a una consuetudine internazionale una pratica contraria a diritto e che sia reputata tale. Perché si possa ravvisare l’elemento materiale della consuetudine, è necessario che un determinato comportamento sia ripetuto nel tempo, in modo uniforme, dalla generalità degli Stati. In diversi casi, norme consuetudinarie sono venute alla luce in un arco di tempo, ma non esistono norme consuetudinarie istantanee. La prassi deve essere virtualmente uniforme e seguita dalla generalità degli Stati. La formazione di una norma consuetudinaria dipende, oltre che dall’elemento materiale, dalla convenzione che la pratica generale sia conforme a diritto. La consuetudine è fonte idonea a creare norme di diritto internazionale generale, vincolanti tutti i membri della comunità internazionale. Ogni Stato è dunque tenuto ad osservare una norma consuetudinaria, indipendentemente dal fatto che abbia o no partecipato alla sua formazione o che l’abbia accettata o meno. Gli stati di nuova formazione sono vincolati dalle orme consuetudinarie generali vigenti al momento della loro nascita. L’idoneità della consuetudine a produrre norme generali non esclude che vi possano essere norme consuetudinarie vincolanti soltanto una ristretta cerchia di soggetti.

I rapporti tra le norme convenzionali, ius cogenes e norme consuetudinarie Le norme imperative del diritto internazionale o norme di ius cogenes hanno un rango superiore alle norme poste mediante accordo e alle semplici norme consuetudinarie. La categoria delle norme imperative del diritto internazionale è emersa in un periodo relativamente recente. Tali norme hanno trovato un riconoscimento nell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Costituiscono norme di ius cogenes quelle regole del diritto internazionale generale le quali sono riconosciute ed accettate dalla comunità internazionale nel suo insieme come inderogabili. L’art. 53 contiene i criteri identificativi dello ius cogenes, che sono due:

  • La generalità per poter essere qualificata come imperativa, una determinata regola deve appartenere alla categoria delle norme del diritto internazionale generale, che vincolano tutti i membri della comunità internazionale. Poiché l’unica fonte idonea a produrre norme generali è la consuetudine, ne consegue che le norme di ius cogenes sono necessariamente norme di fonte consuetudinaria;
  • L’accettazione e il riconoscimento, quale norma inderogabile, da parte della comunità internazionale nel suo insieme Affinché una particolare norma di diritto internazionale generale possa essere considerata come imperativa, è necessario che essa sia accettata e riconosciuta quale norma inderogabile dalla comunità internazionale nel suo insieme. Le norme imperative sono norme di diritto internazionale generale, sorrette da una particolare opionio iuris. Gli Stati sono infatti convinti non solo dell’universale applicabilità della norma, ma anche dalla sua inderogabilità. In questo senso le norme imperative sono innanzitutto norme consuetudinarie, sostenute da una opinio iuris particolarmente qualificata. Non è raro il caso che una norma nasca come norma consuetudinaria e si trasformi, successivamente, in norma imperativa. La nozione di ius cogenes non ha rilievo soltanto rispetto al diritto dei trattati, pur essendo sorta in relazione ad esso; ma si applica anche alle fonti previste da accordo. Una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni uniti contraria allo ius cogenes sarebbe invalida. La dottrina e la stessa CDI hanno qualificato come norme cogenti, oltre alla già citata norma che vieta l’aggressione, quelle che vietano il genocidio, l’apartheid, la tortura, il mantenimento con la forza di una dominazione coloniale, la negazione del diritto all’autodeterminazione, il divieto di crimini di guerra e contro l’umanità. Le norme cogenti proteggono diritti fondamentali dell’ordinamento internazionale e costituiscono le basi fondanti dell’attuale comunità internazionale.
  1. Dolo uno Stato può invocare l’invalidità del trattato, qualora sia stato indotto a concludere l’atto dal comportamento fraudolento dell’altra parte. Il dolo ha luogo mediante un inganno che induce l’altra parte in errore. Quindi, è necessario che esistano tutte le caratteristiche dell’errore.
  2. Corruzione si tratta di una sottospecie del dolo; deve essere opera dell’altro Stato partecipante alla negoziazione, deve essere sostanziale (piccoli favori non costituiscono corruzione) e può essere diretta o indiretta. Soggetto passivo della corruzione è il rappresentante dello Stato.
  3. Violenza nei confronti del rappresentante dello Stato l’art. 51 stabilisce la nullità di un trattato, quando il consenso dello Stato a vincolarsi sia stato ottenuto mediante la violenza “esercitata sul suo rappresentante per mezzo di atti e minacce diretti contro di lui”. Si può trattare di atti diretti allo scopo di costringerlo a concludere il trattato.
  4. Violenza nei confronti dello Stato nel suo insieme l’art. 52 dispone la nullità di un trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o l’uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite. Occorre che la forza minacciata o impegnata sia in contrasto con la Carta. Pertanto, un trattato concluso in seguito ad un’azione in legittima difesa non può essere considerato valido.
  5. La contrarietà del trattato a una norma imperativa del diritto internazionale (ius cogenes) l’art. 53 dispone la nullità di un trattato qualora questi sia contrario ad una norma imperativa del diritto internazionale, ne è un esempio un’alleanza aggressiva, poiché il divieto di aggressione è universalmente considerato come appartenente allo ius cogenes.

Cause di estinzione dei trattat i, mutamento fondamentale delle circostanze Le cause di estinzione dei trattati sono disciplinate dagli artt. 54-64 della Convenzione di Vienna. Le cause di estinzione oltre a quelle interne al trattato (esecuzione, termine, condizione risolutoria), sono le seguenti: denuncia o recesso, abrogazione espressa o implicita, violazione sostanziale ad opera di una delle parti, impossibilità sopravvenuta, mutamento fondamentale delle circostanze, sopravvenienza di una norma imperativa del diritto internazionale.

  1. Denuncia o recesso la denuncia o recesso può aver luogo sia in relazione ad un trattato multilaterale sia in relazione ad un trattato bilaterale. Ovviamente, il recesso di uno o più Stati da un trattato multilaterale non estingue il trattato tra le altre parti contraenti. Se il trattato contiene una clausola di denuncia o recesso, lo Stato dovrà seguire la procedura stabilita dalla clausola. Normalmente, i trattati di disarmo contengono una clausola di recesso. Un problema si pone per i trattati stipulati a tempo indeterminato, che non contengono alcuna clausola di denuncia o recesso. La denuncia o recesso sono ammissibili quando risulti dall’intenzione delle parti ammettere la possibilità di denuncia o recesso.
  2. Violazione sostanziale ad opera di una delle parti per poter invocare tale causa, lo Stato deve trovarsi di fronte ad una violazione “sostanziale” del trattato ad opera di un altro Stato parte. La violazione sostanziale viene definita come un ripudio del trattato non autorizzato dalla Convenzione di Vienna oppure come la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del trattato. Il semplice inadempimento non legittima pertanto l’altra parte a chiedere l’estinzione del trattato. Non si applica qualora il trattato ne escluda espressamente l’applicazione.
  3. L’impossibilità sopravvenuta l’art. 61 della Convenzione annovera l’impossibilità di esecuzione come motivo per chiedere il recesso o invocare l’estinzione del trattato. Se l’impossibilità è solo temporanea, lo Stato può chiedere la sospensione dell’esecuzione del trattato. Può essere invocata solo se l’impossibilità sia il risultato della scomparsa o della definitiva distribuzione di un oggetto indispensabile all’esecuzione del trattato. Le difficoltà finanziarie non rientrano generalmente tra le cause d’impossibilità di esecuzione. Peraltro, la difficoltà di esecuzione non può essere invocata quando questa sia la conseguenza di una violazione, perpetrata dalla parte che la invoca.
  4. Il mutamento fondamentale delle circostanze il mutamento fondamentale delle circostanze al momento della conclusione del trattato può essere invocato come una causa di estinzione, di recesso oppure di sospensione del trattato, purché:
  • si tratti di un cambiamento fondamentale rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione del trattato;
  • il cambiamento non fosse stato previsto;
  • le circostanze debbono aver costituito una base essenziale per la stipulazione del trattato;
  • il cambiamento trasforma radicalmente la portata degli obblighi che debbono ancora essere eseguiti. Tuttavia, il mutamento delle circostanze non può essere invocato come causa di estinzione, recesso o sospensione:
  • Quando il cambiamento è dovuto ad una violazione del diritto internazionale imputabile alla parte che invoca l’estinzione;
  • Quando viene in considerazione un trattato che fissa un confine. La rottura delle relazioni diplomatiche e consolari non comporta l’automatica estinzione del trattato, tranne che l’esistenza delle relazioni diplomatiche o consolari sia indispensabile per l’applicazione del trattato.
  1. La sopravvenienza di una norma imperativa del diritto internazionale lo ius coneges può venire in considerazione sia come causa d’invalidità sia come causa di estinzione di un trattato. La fattispecie è quella di un trattato valido nel momento in cui è stato concluso, poiché non contrario a nessuna norma imperativa del diritto internazionale. Successivamente, a causa della nascita di una nuova norma imperativa, il trattato viene a trovarsi in contrasto con lo ius cogenes.
  2. La guerra può essere causa di estinzione dei trattati oppure condizione della loro piena operatività.

Efficacia dei trattati: inizio La procedura di stipulazione di un trattato inizia con la negoziazione. I negoziati sono condotti da plenipotenziari degli Stati, i quali si mettono d’accordo su un testo. La negoziazione dei trattati multilaterali ha luogo nell’ambito di una conferenza internazionale oppure in seno all’organo di un’organizzazione internazionale. L’adozione del teso avviene con il consenso di tutti gli Stati partecipanti, salvo che il testo sia adottato da una conferenza internazionale, nel qual caso l’adozione avviene con il consenso dei due terzi degli Stati presenti e votanti. Il testo può essere paragrafato, cioè siglato dai plenipotenziari con le sole iniziali. Alla parafatura segue la firma, che viene apposta anche quando la parafatura sia omessa. Generalmente la firma non obbliga le parti ad osservare il trattato, ma ha lo scopo di autenticare e rendere incontestabile il testo negoziato. La firma, pur non obbligando lo Stato ad osservare il trattato, lo obbliga ad estenersi da atti incompatibili con il suo oggetto e il suo scopo. La fase successiva consiste nella ratifica, cioè nell’atto con cui lo Stato s’impegna ad osservare il trattato. Nei trattati multilaterali ha invece luogo il deposito delle ratifiche presso il depositario, cioè uno Stato od un organo di un’organizzazione internazionale. I trattati bilaterali entrano in vigore dopo lo scambio delle ratifiche; quelli multilaterali dopo il raggiungimento di un certo numero di ratifiche. Si diviene parte di un trattato multilaterale anche tramite l’adesione. Di regola l’adesione è un atto con cui divengono parti del trattato gli Stati che non hanno partecipato alla negoziazione. Al termine della conferenza che ha adottato il testo del trattato, viene normalmente redatto un Atto finale. Tale atto è una specie di atto notarile che registra tutte le fasi della conferenza. L’atto non viene sottoposto a ratifica. Negli accordi conclusi in forma semplificata, la procedura è più semplice e consiste di regola nella sola negoziazione, cui segue la firma da parte dei plenipotenziari. In tal caso la firma obbliga le parti ad osservare il trattato.

La risoluzione delle controversie internazionali Ha luogo una controversia internazionale quando la pretesa di uno Stato viene contestata da un altro. L’esistenza di una pretesa e la sua contestazione, ovvero la resistenza alla stessa, sono dunque elementi costitutivi della controversia. Una protesta di fronte ad una lesione di un interesse può altresì costituire il fondamento della controversia. Pertanto gli elementi della controversia possono essere:

Lo Statuto della Corte ammette l’intervento in causa. Occorre distinguere tra (a) intervento in una controversia non avente ad oggetto l’interpretazione di una controversia di cui il terzo sia parte e (b) intervento avente ad oggetto l’interpretazione di una convenzione multilaterale di cui il terzo sia parte. La prima ipotesi ammette l’intervento del terzo, il quale ritiene che un suo interesse di natura giuridica possa essere pregiudicato dalla decisione della Corte. La sentenza non ha efficacia di cosa giuridica nei suoi confronti. Mediante l’intervento, il terzo vuole solo informare la Carta su quali siano i suoi interessi coinvolti. La seconda ipotesi prevede che il terzo interveniente è vincolato dall’interpretazione della convezione resa nella sentenza della Corte. Generalmente non esiste in diritto internazionale un doppio grado di giurisdizione. Le sentenze della Corte sono quindi definitive. Oltre ad una competenza contenziosa, la Corte ha anche una competenza consultiva. Può esserle richiesto un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica. Il parere non risulta vincolante.

I poteri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di soluzione delle controversie Il consiglio di sicurezza è un organo politico e come tale non può svolgere funzioni giurisdizionali. Il consiglio esercita tuttavia funzioni di natura non giurisdizionale nel campo della soluzione delle controversie internazionali, che gli sono assegnate dal Capitolo VI della Carta. Oltre a potersi attivare motu proprio, il Consiglio di sicurezza può essere attivato da qualsiasi membro delle Nazioni Unite, dal Segretario generale, ecc. Il Consiglio ha innanzitutto un potere

d’inchiesta, può effettuare indagini in merito a qualsiasi controversia, allo scopo di determinare se la sua continuazione possa mettere in pericolo la pace. Più concretamente il Consiglio può invitare le parti a risolvere pacificamente la controversia. Se l’invito del consiglio non viene accolto, esso può suggerire un metodo specifico. Qualora la controversia sia sempre pendente si può raccomandare il ricorso ad un altro metodo o addirittura entrare nel merito, raccomandando una soluzione concreta.

I tribunali penali internazionali I tribunali penali internazionali sono una novità abbastanza recente. Essi hanno giurisdizione su individui accusati di aver commesso un crimine internazionale. Sono quindi stati istituiti due tribunali internazionali ad hoc: uno per giudicare i crimini commessi nella ex-Iugoslavia a partire dal 1991 e l’altro per giudicare i crimini commessi in Ruanda durante il conflitto interetinico del

Il primo, con sede all’Aja, è competente a giudicare le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, le violazioni alle leggi ed alle consuetudini di guerra, il genocidio ed i crimini contro l’umanità. La competenza del Tribunale per il Ruanda ha per oggetto solo i crimini commessi durante la guerra civile, come il genocidio, i crimini contro l’umanità. Tanto il Tribunale dell’Aja quanto quello per il Ruanda dispongono di un doppio grado di giurisdizione, in quanto è possibile l’appello contro la sentenza della Camera di prima istanza; inoltre hanno giurisdizione concorrente con i tribunali di diritto interno. I due tribunali sono strutture ad hoc, con competenze limitate. La comunità internazionale ha inteso dotarsi, mediante la creazione di una Corte penale internazionale, di una struttura di carattere universale. La Corte penale internazionale è una struttura piuttosto complessa e consiste di un corpo di 18 giudici, un procuratore e un ufficio di cancelleria. I giudici sono eletti dall’Assemblea degli Stati parti. Il procuratore è eletto a scrutinio segreto dalla stessa Assemblea e ha poteri non trascurabili: la possibilità che fosse eletto un procuratore proveniente da un paese del Terzo Mondo ha indotto gli Stati Uniti a esprimere voto contrario alla Conferenza di Roma, nel timore di accuse infondate e pretestuose contro i membri USA dei contingenti delle operazioni per il mantenimento della pace. Lo Statuto non ammette riserve. La Corte ha giurisdizione sui temi relativi a: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, aggressione.

A differenza dei tribunali per la ex-Iugoslavia e il Ruanda, la Corte penale internazionale non ha “giurisdizione prioritaria” rispetto ai tribunali nazionali. La sua competenza è fondata sul principio di “complementarietà”: la Corte può giudicare solo nei casi in cui un tribunale nazionale non intenda o sia effettivamente incapace di svolgere correttamente l’indagine o di iniziare il processo. La Corte penale internazionale non ha giurisdizione universale. Essa può giudicare quando: a. Il crimine sia commesso da un cittadino di uno Stato parte; oppure b. Il crimine sia commesso nel territorio di uno Stato parte; oppure c. Una situazione in cui uno o più crimini siano stati commessi è deferita alla Corte, tramite il procuratore. Un procedimento può essere messo in moto da uno Stato parte, dal Consiglio di sicurezza o dal Procuratore cui spetta il potere di condurre le necessarie indagini. Gli Stati sono spesso restii a mettere in moto un procedimento internazionale, qualora i loro interessi non siano strati strettamente coinvolti.

Il trattamento dello straniero Lo straniero non gode di alcun privilegio nello Stato ospite ed è sottoposto alla giurisdizione dello Stato territoriale, a meno che non goda di un particolare status derivante dal diritto internazionale, come la qualità di agente diplomatico. Lo straniero quindi, non è soggetto ai doveri che sono peculiari dello status civitatis. Lo straniero non può essere obbligato alla prestazione del servizio militare., tranne che abbia da tempo la residenza nel territorio dello Stato. Lo straniero non può essere parificato al cittadino e pertanto non godrà degli stessi diritti politici connessi alla cittadinanza, come la partecipazione al processo elettorale. In caso di arresto, lo straniero ha diritto all’assistenza in giudizio da parte di un difensore. Le due regole che hanno per oggetto il trattamento degli stranieri sono quelle relative al minimum standard internazionale e al diniego di giustizia. Per il minimum standard internazionale si intende il trattamento che deve essere riservato allo straniero, secondo quello che è lo standard delle “nazioni civili”. Il diniego di giustizia ha per oggetto l’accesso dello straniero ai tribunali dello Stato territoriale. Lo straniero ha diritto che la sua causa sia udita da un tribunale locale. Qualora gli sia impedito, lo Stato territoriale commette un illecito internazionale nei confronti dello Stato di cui lo straniero è cittadino.

FATTO ILLECITO:

elementi costitutivi del fatto illecito Secondo l’art. del Progetto, gli elementi costitutivi del fatto illecito sono due e consistono in un elemento oggettivo, ovvero la violazione della norma, e in un elemento soggettivo cioè l’attribuzione della condotta ad uno Stato. Elemento oggettivo consiste in una condotta, omissiva o commissiva, contraria ad una norma di diritto internazionale. Non rileva la natura della norma violata. Quello che importa è che la norma sia in vigore per lo Stato al momento in cui la condotta è stata posta in essere. Elemento soggettivo occorre accertare se una determinata azione od omissione sia imputabile allo Stato. È imputabile allo Stato la condotta di un suo organo: vengono in considerazione non solo gli organi del potere esecutivo, ma anche quelli del potere legislativo e giudiziario. Risulta irrilevante la posizione dell’organo nell’organizzazione dello Stato. Di regola la condotta di semplici individui non è imputabile allo Stato. Diverso è il caso in cui la condotta dell’individuo venga fatta propria dagli organi dello Stato. (non compaiono nella definizione né il danno, né la colpa). Conseguenze per il fatto illecito consistono nell’obbligo dell’autore dell’illecito di effettuare la riparazione e nel diritto dello Stato leso di comminare una contromisura. Oltre alla persistenza del dovere, per l’autore dell’illecito, di conformarsi all’obbligo violato, le conseguenze derivanti dall’illecito sono le seguenti:

Casi eccezionali di uso della forza e uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza

  1. la legittima difesa – espressamente prevista nell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite come eccezione alla proibizione dell’uso della forza nelle relazioni internazionali. Si tratta di un’eccezione prevista dal diritto internazionale consuetudinario, disposta da una norma che si è formata di pari passo con l’affermazione del principio del divieto dell’uso della forza. Occorre determinare il momento a partire dal quale tale diritto può essere esercitato, cioè se solo dopo che abbia avuto luogo un attacco armato o anche prima dell’attacco, nell’imminenza dello stesso. La nozione di legittima difesa preventiva è stata notevolmente ampliata dalla c.d. dottrina sulla “guerra preventiva” formulata dal Presidente G. W. Bush. Secondo tale dottrina, per far fronte alla minaccia terroristica e alle armi di distruzione di massa, contro cui la dissuasione non funziona, gli Stati potrebbero intervenire non solo nell’imminenza di un attacco armato, ma anche nel caso in cui lo Stato territoriale ospiti organizzazioni terroristiche o sia in possesso di armi di distribuzione di massa, e sia pronto ad usarle. Ma tale teoria non corrisponde al diritto internazionale. Affinché il diritto di legittima di difesa possa essere esercitato occorre che si sia verificata una violazione dell’art. 2 par. 4, particolarmente qualificata; occorre cioè che si sia verificato un attacco armato. La nozione di attacco armato è complicata dall’identificazione dei beni che debbono essere oggetto di violenza affinché si possa reagire in legittima difesa. Tra tali beni rientrano in primo luogo il territorio e gli altri beni che sono la manifestazione degli attributi della sovranità. Ai fini della legittima difesa, è altresì importante determinare le caratteristiche e le modalità dell’attacco armato, nonché la sua entità. Costruisce pertanto attacco armato l’invio da parte di uno Stato o in suo nome di bande o di gruppi armati che compiano atti di una tale gravità da equivalere ad un vero e proprio attacco armato compiuto da forze regolari. Di norma non vengono ricompresi nella nozione di attacco armato i semplici incidenti di frontiera. La reazione in legittima difesa deve essere esercitata nei limiti posti dai due criteri della necessità e della proporzionalità. Non è semplice determinare cosa debba intendersi per necessità, nell’ambito della legittima difesa. Si afferma che la forza può essere esercitata quando sussista “una necessità di legittima difesa urgente, irresistibile, tale da non lasciare la scelta dei mezzi e il tempo di deliberare”. Anche il criterio della proporzionalità non è tale da poter essere apprezzato in termini quantitativi: non è in particolare richiesta una perfetta simmetria tra azione e reazione. Lo stato che agisce in legittima difesa può portare la sua reazione in profondità in modo da indurre l’attaccante a cessare la sua azione lesiva. Il criterio dell’immediatezza deve essere inteso con una certa elasticità. È ovvio che se uno Stato, dopo aver compiuto un attacco armato, si ritira e una successiva e tardiva reazione da parte dello Stato leso si configura più come un’azione di rappresaglia. La legittima difesa ha un termine finale, deve cessare non appena il Consiglio di sicurezza abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza.
  2. L’uso della forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – la prassi ormai prova l’esistenza di una norma secondo gli Stati possono usare la forza su autorizzazione del Consiglio di sicurezza. In tal caso dovrebbe essere impiegata nell’interesse della sicurezza collettiva, quantunque la prassi attesti come spesso gli Stati, ottenuta l’autorizzazione, agiscono svincolati dalle direttive del Consiglio di sicurezza.
  3. Le misure contro Stati ex nemici – Gli stati contro cui può essere intrapresa un’azione coercitiva sono quelli che sono Stati nemici, durante la II guerra mondiale, dei firmatari della Carta delle Nazioni Unite, come l’Italia e la Germania. Le due disposizioni sono volte a salvaguardare gli Stati firmatari contro un ritorno alla politica aggressiva delle Potenze dell’Asse. L’applicazione dell’art. 107 fu minacciata dall’Unione Sovietica nei confronti della Repubblica federale tedesca, quando non era ancora membro delle Nazioni Unite. Per la loro abrogazione è tuttavia necessaria una formale revisione della Carta.
  4. Il consenso dell’avente diritto – opera come una causa di esclusione dell’illiceità poiché se uno Stato entra in territorio altrui con il consenso del sovrano territoriale non viene commesso alcun illecito. Il consenso viene prestato oralmente oppure essere cristallizzato in un accordo internazionale. Perché il consenso possa funzionare come causa di esclusione del

fatto illecito sono necessari alcuni requisiti: a) il consenso deve provenire da un “ente”, la cui manifestazione di volontà sia imputabile allo Stato in cui l’intervento ha luogo; b) la manifestazione di volontà del sovrano territoriale deve essere una manifestazione “valida”, non affetta dai c.d. vizi della volontà; c) l’adozione dello Stato interveniente non deve violare norme che l’obbligano a tenere un determinato comportamento non solo nei confronti dello Stato territoriale, ma anche nei confronti di altri membri della comunità internazionale; d) non deve essere contrario ad una norma imperativa del diritto internazionale. Il consenso dell’avente diritto opera nei limiti entro cui è stato data. L’uso della forza resta illecito, se ha luogo con modalità diverse da quelle stabilite.

  1. L’intervento a protezione dei cittadini all’estero – prima dell’entrata in vigore era altresì considerato lecito l’uso della forza. Gli stati occidentali ammettono la liceità dell’uso della forza a protezione dei cittadini all’estero, ma i paesi del terzo mondo ne affermano la contrarietà al diritto internazionale.
  2. L’intervento d’umanità – definito come l’uso della forza per proteggere i cittadini dello Stato territoriale da trattamenti inumani degradanti. Il c.d. “dovere d’ingerenza umanitaria”, come dovere di uno Stato o di un gruppo di Stati di intervenire in territorio altrui senza il consenso dello Stato territoriale allo scopo di porre fine ad una grave violazione dei diritti umani, non ha nessuna base giuridica nell’ordinamento internazionale.
  3. Il problema della rilevanza di altre cause di esclusione del fatto illecito.

Le azioni delle nazioni unite a tutela della pace e sicurezza collettiva Nella Carta l’accento è posto non tanto sul fenomeno della guerra quanto su quello della minaccia e dell’uso della forza. Si sono volute cioè evitare quelle scappatoie, vietando il ricorso alle azioni militari che non possono essere tecnicamente definite come guerra. Bisogna distinguere le disposizioni relative all’uso della forza che riguardano gli Stati individualmente considerati da quelle relative al sistema di sicurezza collettiva che fa capo al Consiglio di sicurezza. Al primo appartengono le disposizioni che stabiliscono un divieto generale di usare la forza nelle relazioni internazionali e le relative eccezioni. Il sistema di sicurezza collettiva prevede un’azione del Consiglio di sicurezza per mantenere, o ristabilire, la pace e la sicurezza internazionale. Hanno per oggetto l’uso della forza anche talune disposizioni relative alle azioni coercitive intraprese dalle organizzazioni regionali; tali azioni devono essere autorizzate dal Consiglio di sicurezza. Il Consiglio ha infatti competenza esclusiva in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Le sue delibere possono consistere in raccomandazioni, decisioni. Misure coercitive per il mantenimento della pace possono essere prese dal Consiglio di sicurezza dopo che sia stata accertata l’esistenza di una minaccia alla pace. Una minaccia alla pace può derivare dal pericolo di ostilità tra due Stati, ma anche da una situazione all’interno di uno Stato, dove ad esempio è in corso una guerra civile. Una violazione della pace è generalmente costituita dallo scoppio di ostilità tra due Stati. A partire dall’11 settembre 2011, il Consiglio di sicurezza ha iniziato ad adottare risoluzioni obbligatorie che impongono agli Stati misure da applicare nel loro ordinamento interno in materia di lotta al terrorismo internazionale. Altra tipica azione del Consiglio in materia di mantenimento della pace è l’adozione di misure provvisorie. Si possono ricostruire tre categorie di operazioni che comportano la dislocazione di truppe in territorio altrui: l’intervento armato da parte del Consiglio di sicurezza; le operazioni di mantenimento della pace e l’uso della forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza. È da sottolineare che le operazioni appartenenti alla prima categoria non hanno mai trovato attuazione. a. L’intervento armato da parte del Consiglio di sicurezza qualora ritenga che per far parte alla situazione occorrano misure più incisive: il Consiglio di sicurezza può intraprendere una vera e propria operazione militare.

La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali è stata affermata dalla Corte internazionale di giustizia. Le organizzazioni internazionali sono soggetti di diritto internazionale che non posseggono, a differenza degli Stati, una competenza generale, in breve sono titolari di un numero limitato di situazioni giuridiche soggettive. Non bisogna confondere la personalità giuridica internazionale con la capacità di diritto interno: quest’ultima implica che l’organizzazione, negli ordinamenti degli Stati parti gode della capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni. L’organizzazione gode nel territorio di ciascuno dei suoi membri, della capacità necessaria per l’esercizio delle sue funzioni. Le organizzazioni internazionali, a differenza degli Stati, non hanno un territorio, quindi non godono del diritto di sovranità territoriale e non esercitano le relative competenze. Esse esercitano le loro funzioni tramite un apparato istituzionale che ha sede in uno Stato membro e con cui stipulano un “accordo di sede”.

La repressione dei crimini internazionali Vengono tradizionalmente definiti crimini internazionali attività individuali lesive di beni particolarmente protetti dal diritto internazionale. La grande attività della lesione è tale che essa arreca un grave pregiudizio all’intera comunità internazionale, con la conseguenza che tutti gli Stati membri sono in linea di principio interessati alla repressione dei crimini internazionali. Tale interessa diventa particolarmente rilevante quando la commissione del crimine si concretizza nella violazione di norme istitutive di obblighi erga omnes. I crimini internazionali possono essere

commessi da semplici individui oppure da individui organi. Gli atti lesivi restano in qualche modo propri degli individui che li hanno commessi, e il diritto internazionale autorizza la loro repressione senza tener conto della qualità di organi statali degli individui che hanno compito l’atto. L’attuale distinzione dei crimini internazionali prevede tre categorie:

  • Crimini contro la pace;
  • Crimini di guerra
  • Crimini contro l’umanità La repressione dei crimini internazionali può avvenire ad opera dei tribunali internazionali oppure ad opera dei tribunali interni. La regola che dovrebbe informare i tribunali interni è quella dell’universalità della giurisdizione. Qualora il reo si trovi nel territorio dello Stato, questi è obbligato a sottoporlo a procedimento penale oppure estradarlo allo Stato che ne faccia richiesta. Lo Stato il cui reo si trova ha l’obbligo di processarlo, anche qualora non abbia particolare titolo di giurisdizione rappresentato dalla connessione tra il crimine e il suo ordinamento giuridico.

La Costituzione italiana e i trattati internazionali Gli articoli che nella Costituzione italiana riguardano la stipulazione dei trattati internazionali sono: 11, 80, 87, 8° comma, 72, 4° comma e 75, 2° comma. È da aggiungere l’art. 117 ultimo comma secondo la modifica operata dalla L. Cost. 3/2001. L’art. 11 non ha per oggetto espressamente la stipulazione dei trattati internazionali , ma pone dei limiti al loro contenuto e nello stesso tempo, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale, riguarda la legge di autorizzazione alla ratifica di taluni trattati internazionali. Impone un divieto avente per oggetto il contenuto del trattato è proibito stipulare trattati in contrasto con la disposizione della costituzione (es. alleanza aggressiva). Viene inoltre interpretato come norma permissiva nel senso che consentirebbe di autorizzare con la legge ordinaria la ratifica di un trattato comportante limitazioni di sovranità necessarie per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni purchè in condizioni di parità con gli altri Stati. Nel nostro ordinamento costituzionale la competenza a ratificare i trattati internazionali spetta al Presidente della Repubblica. Secondo l’articolo 80 la legge di autorizzazione è richiesta per le seguenti categorie di trattati:

  • Di natura politica
  • Che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari
  • Che importano variazioni del territorio dello Stato
  • Che importano oneri alle finanze
  • Che importano modificazioni di leggi