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Sulla soggettività internazionale di insorti e movimenti di liberazione nazionale, esplorando le difficoltà che questi gruppi hanno in essere accettati dalla società internazionale e i requisiti per ottenere riconoscimento. Viene anche analizzato il principio di autodeterminazione e il ruolo della chiesa e del comitato internazionale della croce rossa.
Tipologia: Sintesi del corso
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Le insurrezioni sono state un fenomeno frequente sin dagli albori della comunità internazionale. Il gruppo insurrezionale, che nel corso del conflitto armato riesce ad acquisire il controllo su una parte del territorio, esercitandovi un dominio effettivo normalmente reclama una qualche forma di soggettività internazionale. Gli insorti tuttavia hanno difficoltà ad essere accettati dalla società internazionale, anche quando dimostrino di esercitare alcuni diritti tipici degli Stati. Gli Stati sono dunque tradizionalmente ostili agli insorti, dato che essi cercano di rovesciare il governo legittimo e spesso modificare l’intera struttura statale. Essi preferiscono trattare le insurrezioni come affari interni e, di conseguenza, negare ai ribelli qualsiasi soggettività internazionale. Gli insorti, talvolta però, se rispettano alcuni requisiti, tra cui il controllo effettivo di una parte di territorio dello Stato in cui si svolge l’insurrezione, l’esistenza di un apparato organizzativo responsabile delle attività dei membri del gruppo e la presenza di un certo livello di durata della guerra civile, possono ottenere il cosiddetto riconoscimento degli insorti, che attribuisce loro una certa soggettività internazionale. Il riconoscimento di insorti è differente dal cosiddetto riconoscimento di belligeranza. Quest’ultimo può essere effettuato quando l’insurrezione ha carattere diffuso e si protrae nel tempo e quando il gruppo ribelle ha acquisito Un controllo stabile di parte del territorio. In quel caso Gli insorti saranno automaticamente trattati come soggetti di diritto internazionale. Il presidente USA Grant, nel 1870, specificò i due essenziali requisiti per la concessione del riconoscimento di belligeranza. Le forze ribelli devono rispettare le regole del diritto di guerra e devono essere dotate di un’organizzazione politica che possa, se vittoriosa, costituire uno Stato in grado di svolgere le funzioni tipiche di tale ente e di assumere le responsabilità derivanti da comportamenti illeciti commessi nei confronti di altri Stati. Gli Stati sono in ogni caso poco inclini a concedere agli insorti il riconoscimento di belligeranza e ciò è accaduto in pochi casi nella storia. Ogni partito insurrezionale può contare quasi sempre sull’appoggio di uno o più Stati, poiché la comunità internazionale è divisa sotto il profilo ideologico e politico e ogni suo membro potrebbe sfruttare in senso strategico-militare il gruppo insurrezionale. Per essere riconosciuto dal diritto internazionale, un gruppo insurrezionale deve avere l’approvazione dagli altri Stati. Il gruppo insurrezionale ha natura provvisoria. Esso andrà al potere oppure costituirà un nuovo stato su parte del territorio dello Stato esistente oppure deciderà di fondersi con un altro Stato. Esso si estinguerà e perderà qualsiasi forma di soggettività internazionale se la sua lotta avrà esito negativo. Essi, in sostanza, presentano caratteristiche simili a quelle degli Stati, ma possiedono una sovranità limitata, poiché hanno una natura transitoria. L’ostilità degli Stati nei confronti di gruppi insurrezionali si manifesta anche con il fatto che le norme consuetudinarie ad essi applicabili sono scarse. Un gruppo di norme consuetudinarie che si indirizzano anche agli insorti sono quelle in materia di stipulazione dei trattati. Esse stabiliscono che gli insorti possono concludere accordi con gli Stati che intendono stabilire rapporti con essi e che hanno accettato il loro status internazionale. Un altro gruppo di norme consuetudinarie che si indirizza anche agli insorti è quello in materia di trattamento degli stranieri. Essi Stabiliscono che gli insorti devono garantire agli stranieri che risiedono sul territorio da essi controllato il trattamento previsto dal diritto internazionale. Un terzo gruppo di norme consuetudinarie che si indirizza anche agli insorti è quello in materia di attuazione coercitiva (che obbliga, pigliando la libertà d’azione altrui) del diritto internazionale. Esse stabiliscono che il partito insurrezionale potrà fare un corso a contromisure per assicurare il rispetto degli accordi internazionali eventualmente stipulati con i terzi Stati. Una caratteristica peculiare della seconda mondiale è la formazione di gruppi denominati “movimenti di liberazione nazionale“:sono venuti organizzandosi prima in Africa, per poi diffondersi in America latina e, in misura minore, in Europa. Il Tratto caratteristico di questi movimenti è che la loro lotta, a differenza di quella dei partiti insurrezionale, è legittimata dal Diritto internazionale, poiché essa mira alla realizzazione del principio di autodeterminazione dei popoli. L’autodeterminazione significa che i popoli e le nazioni devono avere voce in capitolo nelle relazioni internazionali. Il principio dell’autodeterminazione dunque introdusse nelle relazioni internazionali un nuovo parametro, ossia il rispetto dei desideri e delle aspirazioni dei popoli e delle nazioni.
Il principio di autodeterminazione è oggi fermamente radicato soltanto in tre aree. Esso è in vigore come postulato anticoloniale, come divieto all’instaurazione e il mantenimento di regimi di occupazione straniera e come condizione per il pieno accesso al governo di tutti i gruppi razziali. Il principio di autodeterminazione comporta per i popoli sottoposti a dominio coloniale il diritto di secessione dalla madrepatria (separazione di uno Stato da un altro per formare una nuova entità). Esso comporta per i popoli sottoposti a regime militare straniero lo stesso diritto di secessione. Il principio di autodeterminazione comporta per i gruppi razziali cui sia negato il pieno accesso al governo in uno Stato sovrano sia il principio di secessione sia il principio di perseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale all’interno di uno stato esistente. Gli Stati che opprimono i popoli che appartengono ad una delle tre categorie codificate sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione. Gli Stati terzi sono giuridicamente legittimati a sostenere i popoli cui spetta l’autodeterminazione, fornendo loro ogni forma di assistenza diversa dall’invio di truppe armate. Il principio di autodeterminazione ha avuto un duplice effetto nel settore dell’uso della forza: da un lato ha ampliato la portata del divieto di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione; dall’altro lato, i movimenti di liberazione nazionale in lotta per l’autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l’esercizio del diritto all’autodeterminazione. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato accolto in maniera selettiva. L’autodeterminazione non trova applicazione nel caso di gruppi etnici e delle minoranze nazionali, religiose e culturali. Il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione a favore di tutti i gruppi etnici metterebbe in serio pericolo la pace e condurrebbe alla frammentazione degli Stati in una miriade di entità incapaci di sopravvivenza. I movimenti di liberazione nazionale hanno uno status giuridico internazionalmente rilevante, indipendentemente dal controllo di un territorio, in ragione degli scopi politici da essi perseguiti, cioè la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale, da un regime razzista o dall’occupazione straniera. I movimenti di liberazione nazionale, per essere considerati soggetti di diritto internazionale, devono tuttavia disporre di un apparato istituzionale che possa gestire le loro relazioni internazionali. Essi invece, per essere considerati soggetti della comunità internazionale, non necessitano del riconoscimento da parte degli altri membri della comunità. I movimenti di liberazione nazionale sono destinatari di alcune norme giuridiche internazionali. Sono destinatari del diritto all’autodeterminazione, sono destinatari delle norme sulla stipulazione dei trattati, sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono per conto loro. I movimenti di liberazione nazionale non hanno invece il diritto di disporre del territorio oggetto di contesa o delle sue risorse naturali. Tale diritto non spetta però nemmeno alla potenza coloniale, razzista o straniera, finché perdura la guerra di liberazione nazionale. La comunità internazionale presenta alcuni soggetti detti enti “sui generis”, Che hanno tre caratteristiche peculiari: la prima è che essi hanno acquisito la soggettività in ragione di specifiche circostanze storiche; la seconda è che tali soggetti non possiedono un determinato territorio e la terza è che essi hanno una soggettività internazionale limitata, non molto diversa da quella di alcuni micro-Stati. La Santa sede costituisce l’organizzazione centrale della chiesa cattolica. La chiesa esercitava, nel passato, un’indiscussa autorità su un territorio, detto Stato pontificio, che si estendeva su una porzione territoriale nell’Italia centrale. La chiesa però, dopo l’unificazione italiana e la nascita dell’Italia come Stato sovrano, perse il controllo sullo Stato pontificio. Lo Stato vaticano è un ente distinto dalla Santa sede e possiede un territorio limitato. Esso è privo di sovranità, essendo sottoposto alla supremazia della Santa sede. La Santa sede può stipulare accordi internazionali che sono denominati concordati. La Santa sede è membro di alcune organizzazioni internazionali e ha lo statuto di osservatore presso le Nazioni Unite. Gli Stati, anche se non hanno alcun rapporto con il cattolicesimo, tuttavia intrattengono relazioni internazionali con la Santa sede, anche in ragione dell’autorità del Papa.