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G. ALPA / M.J. BONELL / D. CORAPI / L. MOCCIA / V. ZENO ZENCOVICH / A. ZOPPINI, Diritto privato comparato, Istituti e problemi, Laterza, Roma-Bari 2008.
Tipologia: Sintesi del corso
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-Comparazione giuridica e unificazione del diritto Il diritto privato comparato in particolare si propone di individuare e spiegare sia le concordanze che le divergenze formali e sostanziali riscontrabili tra i vari diritti nazionali, e crea inoltre le premesse per un linguaggio e un sistema di comunicazione transnazionali tra i giuristi. Il diritto uniforme propone una normativa comune per superare i contrasti tra le esperienze giuridiche nazionali. Cenni storici sul movimento di unificazione internazionale del diritto Il movimento di unificazione internazionale del diritto prende l’avvio sul finire del diciannovesimo secolo, in concomitanza con la conclusione delle grandi codificazioni nazionali. In questo contesto si registra il passaggio definitivo da un’economia agricola ad una industriale, si intensificano gli scambi commerciali al di là delle frontiere nazionali. I singoli diritti nazionali sono tuttavia tra di loro in conflitto, non solo formalmente, ma anche nei contenuti ponendo così un notevole ostacolo allo svolgimento degli affari. Profonde diversità tra paesi occidentali e socialisti fecero si che l’unificazione fosse circoscritto ai rapporti internazionali. Un esempio sono le vicende che hanno caratterizzato la regolamentazione della vendita internazionale di cose mobili. Nel 1929 si propose al consiglio di direzione dell’UNIDROIT di studiare per l’elaborazione di una legge uniforme riguardante la vendita di beni mobili. La ragione era che vi erano profonde differenze tra operazioni di importazione e esportazione di merci da un paese all’altro. Persino alla conferenza dell’Aja del 64 si parlò su come riuscire a superare le divergenze tra i paesi europei e quelli anglosassoni, concludendosi con l’approvazione da parte di una trentina di stati di due leggi uniformi in materia. Il quadro mutò nel 68 perché furono revisionate ad opera dell’UNCITRAL ( commissione nazioni unite per il diritto del commercio internazionale) con un’attiva partecipazione dei paesi socialisti e di quelli del terzo mondo. Alle soglie del 2000 il quadro appare differente a causa del crollo dei regimi socialisti, del tramonto nella Cina del monopolio e dirigismo statale nell’economia che hanno attutito il divario con l’occidente. Il divario tra paesi industrializzati occidentali e quelli del terzo mondo tende ad aumentare invece, anziché diminuire. L’unificazione del diritto può essere attuata tramite:
Codice del diritto dei contratti a vocazione universale, per rispecchiare tutti i principali sistemi giuridici del mondo
-Modello inglese di proprietà Nel modello romanistico la nozione di proprietà è intesa nel significato di diritto assoluto ed esclusivo del soggetto sulla cosa. Nel modello inglese il termine property riveste una connotazione patrimonialistica, come una varietà di diritti nell’utilità di una cosa e come beni materiali e immateriali, inclusi anche quelli personali. Property ha problemi di traducibilità con la non coincidenza tra law of property e diritto/regime delle cose dall’altro. Mentre nei paesi di civil law l’articolazione della materia è la distinzione delle cose immobili e mobili, nell’esperienza inglese l’articolazione dei beni e dei diritti non si colloca sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale dei rimedi, nel senso di law of remedies, dove viene riferita alle categorie della real property e della personal property costruite in relazione alle categorie real e personal actions, a loro volta con riguardo non già al diritto, ma al tipo di tutela per loro mezzo conseguibile. La categoria della realty attiene alle situazioni possessorie interne al mondo delle concessioni feudali. La categoria della personalty comprende invece una categoria eterogenea di beni, come mobili o diritti noti come goods o chattels tutelati a mezzo di personal actions, azioni che non assicuravano la restituzione in forma specifica ma attraverso azioni di detinue o trover che condannavano la persona convenuta al pagamento di una somma di denaro. Nell’odierno diritto inglese tuttavia la contrapposizione tra realty e personalty si è notevolmente attenuata risolvendosi nella distinzione tra beni mobili e immobili all’interno della stessa disciplina della property in generale. Il law of property è articolato e riguarda non solo il regime dei beni ma anche settori da noi intesi autonomamente, diritto di famiglia, successorio, fallimenti ecc. Per ciò che attiene la ricchezza immobiliare ci sono oggetti appartenenti a cose corporali (things in possession) o cose incorporali (things in action). La personalty indica dunque sia i diritti patrimoniali che i beni che ne sono oggetto. L’atteggiamento dei giuristi di common law sottende l’assimilazione dell’idea di property a quella di patrimonio. Con l’apparire delle consuetudini germaniche si delineò una cultura proprietaria modellata sul possesso dove nello schema rientravano i diritti relativi alla terra non solo concernenti il godimento del fondo ma anche privilegi, titoli e uffici ecc. Sin dal 600-700 ci fu una classificazione della real property in:
intervenire in sede di equity jurisdiction nei confronti del trustee inadempiente per tutelare la posizione del beneficiario, questi, in base alla massima equity acts in personam riconosceva al beneficiario la posizione di equitable owner, accordandogli in tal modo tutela di carattere relativo, circoscritta alla sola persona del trustee. Una tutela capace di perseguire i beni oggetto di trust è il tracing, grazie al quale è possibile seguire le tracce dei beni di cui si tratta (applicabile ai casi di illegittimo trasferimento dei beni oggetto del trust). Deve essere fatta menzione di delle ipotesi nelle quali i diritti del beneficiario verso terzi sono protetti dall’equity attraverso il ricorso alla finzione per cui un soggetto estraneo, il cd stranger può essere reso responsabile in veste di fiduciario presunto ad esempio quando abbia collaborato con il trustee nella violazione degli obblighi fiduciari, o ricevuto beni rientranti nel trust sapendo della violazione commessa. (beneficiario tutelato) Si parla di beneficiario come un proprietario equitativo dell’immobile ma si tratta di un’espressione inaccurata. Il trustee è il proprietario dell’immobile perché 2 soggetti con interessi opposti non possono essere considerati proprietari della stessa cosa. Il beneficiario possiede il diritto di credito nei confronti del trustee. Se si pensa all’ordinamento scozzese si afferma che il diritto del beneficiario non ha nulla a che fare con la teoria della proprietà divisa e che non si configura come proprietà equitativa, ma che il suo è invece un diritto personale. -Lineamenti di diritto contrattuale Possibile ravvisare radici comuni al diritto contrattuale dei diversi modelli normativi nel diritto romano giustinianeo anche se da altri la teoria generale del contratto si è sviluppata per merito della pandettistica. -Contratto nel diritto francese Nella formula contenuto nel Code Napoléon il contratto è una convenzione in virtù della quale una o più parti si obbligano nei confronti di una o più altre a dare, fare o non fare qualcosa. È un accordo di volontà da cui discende il potere di vincolarsi in quanto socialmente utile, ma a qualificare un contratto non è sufficiente il mero accordo di volontà, è altresì necessario che questo produca effetti giuridici. Importante è il principio di autonomia della volontà e del valore vincolante del consenso ad opera di Rouchette. Il vincolo era affidato alla coscienza delle parti piuttosto che alla loro volontà. Il contratto produce così effetti giuridici non in virtù del semplice consenso ma per volontà della legge. La cassazione preferisce usare espressione libertà contrattuale piuttosto che non quella di autonomia della volontà. Questa formula proviene piuttosto dalla dottrina internazionale, l’idea di autonomia è di origine tedesca e affonda le sue radici nel diritto internazionale e sulla costruzione della categoria di negozio giuridico, mentre autonomia delle volontà è espressione tipicamente francese. -Il modello italiano Alla disciplina del contratto è dedicato un intero titolo del codice civile. La materia riguarda la nozione del contratto e l’autonomia contrattuale, i requisiti del contratto e la sua formazione, la condizione, l’interpretazione, gli effetti, le invalidità, la rescissione e la risoluzione. Il contr può essere inteso come atto o come rapporto: atto riguarda l’incontro delle volontà dei contraenti e il rapporto le conseguenze giuridiche che ne derivano. Il contr si distingue dall’atto unilaterale perché è il risultato dell’incontro delle volontà di due o più soggetti. -Il contratto nel diritto inglese La nozione di contratto derivata dall’Inghilterra coincide solo parzialmente con quella continentale, di accordo che crea diritti e obblighi tra le parti contraenti. Nella dottrina inglese si distingue il contract dalla convention, termine più ampio e generico inclusivo di accordo di cui una delle parti è la p.a.; si distingue dalla promise (dichiarazione di assumere un obbligo), dalla obligation (singolo obbligo creato dal contratto), dal bargain (accordo tra due parti per uno scambio di prestazione eseguite o promesse. Può
quindi dirsi che non c’è definizione legislativa di contratto, essa varia a seconda dell’idea degli autori.
definizione generica e astratta di contratto, ma occorre una definizione delle singole operazioni contrattuali tra le parti. All’inizio del XV sec si contavano 4 rimedi per rapporti obbligatori specifici:
-Classificazione contratti Contracts of record: derivanti da una sentenza di una court of record
C. under seal: chiamati deeds o convenants costituiti da promessa scritta sigillata e consegnata
Simple contracts: contratti a forma libera
Si distingue anche tra unilaterali e bilaterali. Implied e express in base a come la volontà viene esternata, executed (obbligazione già interamente o parzialmente eseguite) executory (le obbligazioni devono ancora essere eseguite). La causa è intesa come scopo comune e immediato delle parti contraenti. Esperienza Francese: non è solo discussa la nozione di causa e il ruolo ma anche la divergenza tra teoria e prassi. Carbonnier – causa è condizione di formazione del contr e è consenso, capacità, oggetto. Ghestin – pone la causa quale strumento di controllo e dell’uso che ne è fatto dai tribunali; la causa non è una nozione unitaria, poiché può alludere sia alle intenzioni dei contraenti sia alla funzione e, o all’equilibrio del contratto; varia a seconda delle operazioni in concreto concluse. Giurisprudenza – confonde la causa con la contropartita che serve ad assicurare l’equilibrio del contratto. La giurisprudenza richiede di frequente per la prova dell’illiceità la conoscenza del motivo illecito da entrambe le parti. Esperienza Italiana: occorre riportare il pensiero della scuola pisana per la quale la causa è ragione giustificativa dell’atto, funzione economica del negozio e intento pratico delle parti. Bianca definisce causa ragione pratica del contratto, interesse che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare. È inoltre definita come funzione economica e sociale dell’atto di volontà. Sembra prevalere un indirizzo misto: da un lato si richiama la volontà delle parti, dall’altro si opera un’analisi oggettiva della funzione del negozio e degli scopi tipici dell’operazione economica. Spesso la definizione di causa non è generica, ma calata nell’operazione economica perseguita dalle parti.
deperimento del prodotto in fase di lavorazione. La Corte di appello di Cagliari condanna l’impresa che cagionò l’interruzione sulla base del 2043 cc GERMANIA – si può riportare il caso nel quale una ruspa nel manovrare aveva danneggiato e tranciato un cavo elettrico che portava elettricità ad una fabbrica interrompendo la produzione. La condanna accolta nei primi 2 gradi venne annullata dall’equivalente alla nostra corte di cass. Dai giudici inferiori il diritto leso viene individuato nel diritto di impresa, figura di derivazione dottrinale utilizzata per dichiarare illeciti atti di concorrenza sleale. Il BGB richiama i suoi precedenti per i quali perché un fatto possa ritenersi illecito deve essere rivolto contro l’impresa in quanto tale. Per cui solo le interferenza dirette sono illecite, non quelle che colpiscono diritti o interessi separati dall’impresa UK – caso Spartan Steel and Alloys v Martin & Co.; una pala escavatrice della società convenuta aveva tranciato il cavo dell’elettricità interrompendo la fornitura di energia ad una fonderia, per cui una colata era stata danneggiata e nel tempo in cui l’impresa era rimasta inattiva questa aveva dovuto rinunciare ad altre 3 colate, con conseguente perdita di profitti. La corte d’appello ha riconosciuto solo parzialmente il risarcimento limitandolo al danno derivante alla colata in lavorazione e negando il lucro cessante da mancata attività.
piloti aveva provocato il disastro aereo di Superga nel quale era perita l’intera squadra di calcio. L’azione si muoveva su due linee: sostenere che i giocatori costituissero un bene aziendale sul quale vantava un diritto assoluto e qualificare l’illecito come lesione del diritto di credito vantato dall’associazione sportiva nei
confronti dei propri giocatori. La Cassazione rigettava il ricorso escludendo che i giocatori potessero essere considerati un’universalità di beni facenti parte dell’azienda calcistica e circa il secondo aspetto aggirava l’ostacolo della pretesa indistinzione tra diritti assoluti e relativi ed escludeva la risarcibilità del danno poiché non vi sarebbe stato nesso immediato e diretto tra colpa dei piloti e venir meno delle prestazioni di lavoro dei giocatori. Altra sentenza importante è quella relativa al caso Meroni, nella quali il Torino calcio agiva nei confronti del proprietario dell’autoveicolo che aveva investito e ucciso il calciatore di maggior pregio, Luigi Meroni, all’epoca capocannoniere di A. La corte suprema ribadendo la tesi che il calciatore non potesse intendersi come bene aziendale rovesciava l’orientamento precedente stabilendo che l’art.2043 non distingue tra diritti assoluti e relativi per cui anche la lesione di questi ultimi può dar vita a illecito aquiliano, che inoltre non poteva invocarsi il disposto ex art.1372 che limita gli effetti del contratto ai soli paciscenti (contraenti), non si poteva inoltre escludere aprioristicamente l’esistenza di un nesso causale tra illecito commesso in danno al debitore e danno risentito dal creditore, per cui tale nesso sussiste quando la perdita subita dal creditore sia definitiva e non sostituibile con altra prestazione se non a prezzo superiore. UK - nel caso Mankin v Scala Theodrome, un attore di teatro era rimasto ferito sul palcoscenico difettoso e per un certo periodo lo spettacolo non aveva potuto essere rappresentato. L’impresario agiva nei confronti del proprietario del teatro, responsabile per la negligente manutenzione dello stesso e chiedeva il risarcimento del danno consistente nel salario inutilmente sborsato e nei mancati guadagni dagli incassi. I giudici inglesi applicarono l’action per quod servitiium amisit ritenendo che le prestazioni lavorative del dipendente costituissero un bene proprio del datore di lavoro che il fatto illecito del terzo aveva danneggiato. In una decisione successiva invece veniva notevolmente ridotta la portata del principio. Dal confronto dei casi esaminati emerge che negli ordinamenti più rigidi, quello inglese e quello italiano ante-Meroni, l’esclusione della risarcibilità del danno per perdita di servizi si basa sulla non pertinenza di essi al patrimonio del danneggiato, mentre in quelli più aperti si interviene essenzialmente sulle voci del danno. NESSO CAUSALE: solo nell’800 il nesso divenne uno degli elementi essenziali nella struttura della responsabilità per atto illecito, utilizzato per escluderla; una delle ragioni dell’emergere del problema eziologico risale alla concezione del dir come scienza, governato da leggi scientifiche.
Emerge una classificazione in materia societaria: società civili (disciplinate nel cc) e commerciali (nel codice di commercio). In tutti gli ordinamenti si ravvisa nelle commerciali un’ulteriore distinzione in società organizzate a base personale o su base capitalistica. Di tipo personale sono caratterizzate da resp illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali e il potere di amministrare è insito nella qualità di socio. Nelle società personali ci sono 2 tipi di società:
tedesco la maggior parte delle società adotta il modello monista, quello dualista infatti si applica solo alle società di grandi dimensioni che sono in minor numero. La disciplina tedesca sottrae all’assemblea la nomina degli amministratori con poteri esecutivi, l’approvazione dei bilanci annuali e l’impiego di utili e istituisce la cd struttura dualista dell’organo amministrativo. L’amministrazione della società è affidata al consiglio di direzione, Vorstand, che è nominato dal consiglio di sorveglianza, Aufsichtsrat, il quale è a sua volta nominato dall’assemblea dei soci con compiti di designazione e sorveglianza del primo e di approvazione dei bilanci. I due organi hanno compiti distinti e non delegabili. La revoca dei membri dell’ Aufsichtsrat spetta all’assemblea a maggioranza qualificata. Questo deve riunirsi almeno una volta ogni 6 mesi. L’accoglimento del modello tedesco nell’ordinamento francese ha avuto scarso successo in ragione non solo della differenza culturale ma anche dello snaturamento che la società di tipo tedesco con amministrazione dualista ha subito nella trasposizione dell’ordinamento francese. La caratteristica del sistema tedesco è quella della cogestione per le spa e s.r.l. con più di 2000 dipendenti e della cogestione per un terzo per le spa e s.r.l. con dipendenti da 500 a 2000: nella cogestione paritaria la metà dei membri del consiglio di sorveglianza deve essere eletta dai dipendenti, nelle società con più di 500 dipendenti i rappresentanti dei dipendenti sono pari a un terzo dei membri del consiglio di sorveglianza. Dalla natura del rapporto che intercorre tra amministratori e società discende anche la natura della responsabilità dell’amministratore: in alcuni paesi è considerata di natura contrattuale per violazione del mandato, in altri è considerata contrattuale anche se il riferimento al mandato è di tipo descrittivo più che sostanziale e gli obblighi scaturiscono piuttosto dalla legge. -Azioni ed obbligazioni: Il capitale sociale delle spa è diviso in azioni, cioè in quote di partecipazione alla società di ciascun azionista. La partecipazione è generalmente incorporata in un documento, titolo di credito. I diritti e le obbligazioni inerenti alla partecipazione incorporata nell’azione sono in molti paesi indivisibili: i comproprietari dell’azione sono responsabili in solido delle obbligazioni da esse derivanti e possono esercitare i loro diritti attraverso un rappresentante comune, mentre in Olanda ogni comproprietario può esercitare i propri diritti sull’azione e opporsi all’esercizio contemporaneo degli stessi da parte di altri comproprietari che hanno facoltà di imporre un rappresentante comune. Nei paesi di derivazione romanista le azioni devono avere valore nominale, mentre nel sistema nordamericano è possibile emettere azioni senza valore nominale. La creazione di azioni speciali o privilegiate è ammessa in tutti gli ordinamenti, sebbene i differenti principi vigenti nei paesi sulla struttura finanziaria della società influiscano sull’ampiezza delle possibilità di creare nuove categorie di azioni. Negli USA è diffuso il cumulative voting: per assicurare l’elezione degli amministratori anche agli azionisti di minoranza, ciascun azionista ha numero di voti pari al numero delle sue azioni moltiplicato il numero degli amministratori che devono essere eletti. Le azioni a voto plurimo sono frequenti in America Latina, mentre incontrano espliciti divieti negli ordinamenti di diritto civile. Nel diritto inglese le azioni privilegiate possono dar luogo a più categorie di azioni emesse in periodi successivi, le azioni privilegiate partecipano alla ripartizione degli utili prima di quelle ordinarie in ordine di emissione. Nei sistemi monisti si è affermata la tendenza ad incrementare la presenza di amministratori privi di deleghe e di potere di rappresentanza con compiti di sorveglianza sulla contabilità e la gestione della società; si è assicurata maggiore indipendenza e professionalità ai revisori contabili per un più efficiente controllo interno non solo contabile e finanziario, ma anche gestionale. Per le società quotate in borsa o che fanno appello al pubblico risparmio si è richiesto l’intervento di revisori pubblici: in Francia e in Danimarca dell’Istitut des Reviseurs d’enterprises, in queste società i revisori hanno il compito di esaminare i conti annuali e la relazione annuale, devono pertanto avere accesso ai libri contabili, alla corrispondenza e i resoconti della società e hanno diritto di ricevere relazioni da parte del consiglio d’amministrazione. A ciò si aggiunge in alcuni paesi, come in Belgio un generale potere di supervisione sulle attività della società. La legge svizzera consente all’assemblea generale di nominare, accanto ai revisori ordinari, speciali commissari o periti per l’esame della gestione o di singole parti di essa. -Bilancio di servizio In tutti i paesi le società di capitali devono redigere di solito al termine di ogni esercizio un bilancio da cui risulti il valore del patrimonio sociale e l’ammontare degli utili distribuiti al termine dello stesso se vi sono. Il bilancio tutela gli interessi dei terzi e degli azionisti tanto di maggioranza quanto di minoranza.