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Lezioni di diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso
Tipologia: Sbobinature
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Ieri abbiamo parlato del matrimonio acattolico, accennando alle intese. Il matrimonio acattolico è ancora regolato dalla vecchia legge sui culti ammessi, per le confessioni che non hanno stipulato un’intesa, ora invece abbiamo un certo numero di confessioni che hanno stipulato un’intesa, sono 12 e in 10 di queste intese è prevista una regolamentazione per il matrimonio. La regolamentazione presenta due modelli diversi:
valdese, che comunque resta un pubblico ufficiale. Egli non si è potuto sottrarre all’atto della pubblicazione del matrimonio seguendo quelle che sono le prescrizioni imposte dalla legge. Quindi dovrà sempre compilare questo atto di matrimonio in doppio originale e spedirlo entro 5 giorni all’ufficiale di stato civile che provvederà alla pubblicazione. Per quanto riguarda il matrimonio valdese, va detto che per la chiesa valdese, a differenza della chiesa cattolica, non esiste una forma obbligatoria di matrimonio. I valdesi possono sposarsi con il rito valdese, ma possono liberamente sposarsi con il rito civile quindi secondo la chiesa anche la forma civile di matrimonio è ammessa e una volta che la coppia si sposa, la nuova coppia viene presentata alla comunità e il ministro di culto invocherà particolari benedizioni sulla coppia. Da questo punto di vista non c’è mai stata alcuna pressione sia affinché questo matrimonio si omologasse a quello concordatario, anzi anche ai valdesi era stata offerta l’opportunità per la trascrizione tardiva e loro la rifiutarono, né è stato chiesto un riconoscimento della giurisdizione; perché loro tra l’altro i valdesi non hanno una giurisdizione, non esistono dei tribunali valdesi e non c’è, come nel diritto canonico un diritto della confessione che regola il matrimonio. Secondo l’ordinamento valdese, il matrimonio viene celebrato solo se vengono rispettate tutte le condizioni previste dal diritto civile per la celebrazione del matrimonio stesso. Il matrimonio è un istituto retto e disciplinato da norme religiose, quindi ci sono norme religiose che prevedono la capacità a contrarre matrimonio, gli impedimenti al matrimonio stesso; invece per la chiesa valdese, ma anche per tutte le altre chiese protestanti, non c’è questa disciplina religiosa del matrimonio per cui il matrimonio è un rito diverso rispetto all’ordinario rito civile di celebrazione del matrimonio; comunque per i valdesi andava già benissimo la previsione sui culti ammessi. Quindi cosa hanno ottenuto di più? Per i valdesi e le altre confessioni che hanno seguito questo modello di intesa, l’intesa è servita da un lato a rinforzare il rapporto tra ministro di culto e confessione, rendendo questo rapporto come primario e indipendente da ogni ingerenza dello stato, perché con l’intesa è caduto l’istituto dell’approvazione governativa della nomina del ministro di culto. Sono abilitati a compiere quelle funzioni che hanno anche rilevanza civile quei ministri di culto liberamente nominati dalla tavola valdese e i cui nominativi vengono comunicati al governo. Non c’è più alcun tipo di ingerenza
parla della possibilità di inserimento delle dichiarazioni accessorie nelle successive intese che si sono sviluppate nel primo arco di tempo dal 84 al 95, durante il quale hanno preso vita le prime sei intese, se ne parla soltanto con l’intesa della confessione ebraica dove comunque questo è coerente con il modello di matrimonio che viene fuori dall’intesa perché con l’intesa si vuole uniformare quanto più possibile al modello di matrimonio concordatario. Si comincia poi a discutere se fosse possibile o meno inserire queste dichiarazioni anche nei matrimoni celebrati nella legge sui culti ammessi, ma si ritenne che questo fosse possibile perché questi matrimoni andassero a seguire uniformemente tutte le prescrizioni del codice civile e in questo caso, il ministro di culto si uniformava molto perché c’era chi lo considerava un delegato dell’ufficiale dello stato civile stesso. Quindi era solo per i matrimoni dove le intese lo avevano escluso che queste dichiarazioni non potevano essere inserite. Cominciò a presentarsi un problema : le dichiarazioni accessorie, specialmente per quanto riguarda la scelta del regime patrimoniale vengono inserite con più frequenza nell’atto di matrimonio proprio perché le persone, anziché andare dal notaio e pagare la dichiarazione, possono farla legalmente valida se viene inserita nell’atto di matrimonio. Questo portò al fatto che arrivarono agli ufficiali di stato civile degli atti di matrimonio celebrati non da ministri di culto valdesi, ma da ministri di culto protestanti di altre confessioni che avevano stipulato intese, le quali non parlavano di possibilità di inserire dichiarazioni accessorie perché si erano rifatte al modello valdese del matrimonio. In questi casi alcuni ufficiali di stato civile si rifiutavano di trascrivere, perché se c’è un’intesa, è quella poi che detta la normativa da seguire per il matrimonio. Allora ci fu chi ritenne che questo fosse dovuto al fatto che come lo stato aveva escluso che queste confessioni potessero avere un istituto analogo a quello della trascrizione tardiva si pensò che vi fosse una preclusione da parte dello stato per far sì che queste dichiarazioni non potessero essere inserite negli atti di matrimonio di coloro che si sposavano secondo il rito evangelico della confessione che aveva fatto un’intesa con lo stato. In merito a questo, la prof ebbe un’intuizione, ha studiato molto i rapporti con le confessioni acattoliche avendo fatto il dottorato che curava questo aspetto e ha avuto modo di conoscere i rappresentanti delle altre confessioni e di parlare con loro. Aveva avuto l’idea che erano stati proprio gli evangelici non richiederla e che l’avesse concessa lo
stato. Nel 2000 viene siglata l’intesa con i testimoni di Geova, mai approvata per quanto sia stata ridiscussa nel 2007. In questa intesa firmata dai testimoni di Geova c’è nella parte del matrimonio la prescrizione espressa che il ministro di culto può accettare le dichiarazioni fatte dagli sposi e inserirle nell’atto di matrimonio. La prof aveva ragione. Da questo nacque un articolo che lei stessa ha scritto e questo cambia anche l’orientamento sul ruolo dell’ufficiale di stato civile che non può trascrivere se trova le dichiarazioni accessorie quando l’intesa non ne parla perché dal momento che l’intesa è la fonte principale, la legge principe che regola il rapporto dello stato con quello della confessione religiosa si deve capire ed è chiaro che le confessioni religiose dal momento che accettano anche e non hanno la preclusione che ha la chiesa cattolica o la confessione ebraica per cui la loro forma religiosa di matrimonio è l’unica scelta possibile per i fedeli, mentre per le altre intese no. Le altre intese non l’hanno messo proprio per preservare l’aspetto religioso e parlando con una serie di rappresentanti di quello che era l’ente esponenziale delle varie intese, la prof si è resa conto di avere ragione e ha scritto questo articolo che ebbe molte recensioni positive. Ma ad un certo punto il ministro degli interni, dato che si creava la difficoltà per l’ufficiale dello stato civile che si ritrovava le dichiarazioni inserite e non sapeva cosa fare perché non è che l’ufficiale di stato civile ha davanti a sé il testo di tutte le intese e prima di trascrivere va a controllare, quindi ad un certo punto il ministero degli interni con una circolare nel 2010 mandata agli ufficiali di stato civile disse che gli ufficiali a prescindere se nell’intesa questo punto fosse trattato o meno dovevano trascrivere il matrimonio nei registri di stato civile se trovavano le dichiarazioni accessorie. Da questa intesa del 2000 mai siglata con i testimoni di Geova è cambiato l’atteggiamento di tutte le altre confessioni protestanti che hanno firmato dopo, perché tutte quelle che hanno firmato successivamente hanno previsto la possibilità di inserire le dichiarazioni accessorie all’interno dell’intesa. Ma secondo la prof, siccome le intese originarie sono state cambiate in alcuni punti, specialmente per quanto riguarda la materia del finanziamento. (ad es. se i valdesi avessero avuto interesse a fare inserire le loro dichiarazioni accessorie avrebbero richiesto la modifica dell’intesa e se non l’hanno fatto è proprio perché non lo vogliono e ciò si dimostra dal fatto che abbiano chiesto l’anticipazione della lettura
riuscì solo in parte per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio. In parte perché anche lì non si tiene conto degli impedimenti ebraici alla celebrazione del matrimonio ma solo di quelli civili. L’unica cosa a cui loro sono tenuti è il riconoscimento della forma particolare di matrimonio per cui la sposa non dà il proprio consenso, ma era stato un grosso riconoscimento per loro rispetto alla situazione del ’29 in cui erano costretti ad avere questa stortura nella celebrazione religiosa perché subito dopo il rabbino comunque doveva effettuare le domande di rito e la sposa doveva rispondere, invece la sposa accetta che lo sposo le infili l’anello al dito e questo comporta l’accettazione del matrimonio da parte della sposa. Comunque il rabbino è responsabile di fronte allo stato (perché celebra il matrimonio e compila l’atto di matrimonio perciò diventa un pubblico ufficiale) perché attesta che la sposa sia consenziente e che quindi all’interno della cerimonia stessa non c’è alcun atto che faccia presumere che la sposa non sia consenziente. Questa usanza rispecchia la tradizione dell’ebraismo, per cui come nel diritto romano, il matrimonio veniva considerato un negozio, era una compravendita in cui la sposa veniva venduta dal padre al marito. L’atto in cui lei usciva definitivamente dalla famiglia del padre ed entrava in quella del marito era il momento in cui accettava che lo sposo le infilasse al dito l’anello nuziale. Quindi si decide di rispettare questa antica tradizione anche se nel diritto ebraico stesso le cose sono cambiate, perché le spose adesso si sposano normalmente perché lo vogliono e non ci sono più degli accordi anche se le famiglie magari lo gradiscono, perché quando parliamo del diritto ebraico, parliamo di “popolo” ebraico. Non è una questione di religione, ma una questione di sangue, di popolo. La religione per sua natura è universale, tutti si possono convertire quindi anche la conversione all’ebraismo da parte di chi ebreo non è viene vista con una certa diffidenza e viene accettata solo nel caso in cui la donna ebrea sposi un uomo non ebreo. Questo però è un impedimento al matrimonio che può essere sanato dal fatto che il marito si converta. Per la donna è più grave perché nel diritto ebraico l’appartenenza al popolo ebraico si trasmette da parte di madre per questo se la madre è ebrea i figli sono ebrei, se il padre è ebreo e la madre no, i figli non sono ebrei. Quindi si richiede che quando un uomo ebreo si sposa che si converta anche la donna. Nei casi in cui la conversione viene caldeggiata e favorita, in realtà gli ebrei sono abbastanza chiusi, perché loro hanno sviluppato una loro
idea di essere il popolo eletto e la loro superiorità di stirpe di pochi viene coesa con dei valori di solidarietà e fratellanza comuni che sono quelli che hanno fatto sì che gli ebrei resistessero a tutte le persecuzioni che hanno avuto nel corso dei secoli. La più terribile per mano di Hitler, però ce ne sono state tante altre. Gli ebrei essendo ricchi perché erano commercianti e avevano questo senso fortissimo di solidarietà e tra l’altro si aiutavano tra loro, non c’era il povero e il ricco perché chi stava meglio aiutava chi stava peggio. Se qualcuno aveva bisogno di un lavoro, la comunità lo trovava e oltretutto erano ricchi perché le leggi dei vari paesi dove gli ebrei venivano ospitati o vivevano impedivano agli ebrei di avere delle proprietà. Gli ebrei non potevano comprare una casa e loro avevano tutto il denaro liquido proveniente dal commercio e non potendo investire su niente, (da qui nasce lo stereotipo dell’ebreo usuraio) gli ebrei si dedicarono o all’attività bancaria, (prestavano denaro perché la legge non glielo impediva di fare, l’unica cosa che li differenziava rispetto a chi aveva denaro liquido e lo investiva in immobili era l’ impossibilità di investirlo comprando case o terreni perché gli ebrei non potevano possedere nulla) o questi soldi venivano reinvestiti nel commercio, o nella solidarietà tra ebrei anche di comunità lontane. Quindi i soldi dalla Spagna arrivavano anche in America per sostenere la comunità che stava peggio e guardando all’origine di tutte le grandi banche, i banchieri erano tutti ebrei. Quindi l’attacco di Hitler agli ebrei fu un attacco studiato perché come abbiamo visto che le leggi eversive di diritto ecclesiastico andarono a colpire la chiesa proprio dopo l’introduzione all’autorizzazione agli acquisti quando lo stato ebbe prontezza del patrimonio ecclesiastico, la stessa cosa nel momento in cui la Germania si ritrovava in una grave crisi economica, per poter racimolare facilmente soldi nasce l’idea che toccando gli ebrei proprio sul fatto che da sempre si erano ritenuti una razza eletta, infatti spesso gli ebrei vivevano nei ghetti e il fatto di vivere nel ghetto per l’ebreo non era all’inizio segno di emarginazione da parte degli altri che non volevano avere contatti con loro, perché erano gli ebrei a non volere contatti con gli altri. Infatti nella storia della Sicilia normanna durante un periodo felice convissero in Sicilia tutte le religioni (islamici, ebraici e cattolici), gli ebrei stavano nel ghetto perché ci volevano stare proprio per il fatto di non volersi contaminare con gli altri. Con gli altri potevano avere dei rapporti commerciali, ma siccome loro erano il popolo eletto dovevano
riconoscimento della trascrizione tardiva del matrimonio. Lo stato aveva già valutato le conseguenze negative destabilizzanti nel nostro ordinamento riguardo al principio della certezza dello stato giuridico delle persone.
Pausa
MATRIMONIO ISLAMICO Per quanto riguarda l’Islam, il matrimonio fa parte del diritto di famiglia e il diritto di famiglia fa parte del cosiddetto “statuto personale”, per cui è una materia interamente regolata dalla legge religiosa perché nell’Islam c’è questa componente totalmente differente rispetto al mondo cattolico. Mentre nel mondo cattolico c’è una cesura tra il religioso e il temporale, nell’Islam, vi è un ordinamento di tipo teocratico in cui la legge religiosa controlla e governa la legge civile, la legge civile è sottoposta alla legge religiosa in un rapporto come quello che esiste nel diritto canonico tra legge di diritto ecclesiastico e legge di diritto divino, per cui la legge di diritto divino non può essere contraddetta da quella di diritto umano. Allo stesso modo, nell’Islam, la legge dello stato è subordinata alla legge religiosa, specialmente per materie che riguardano il cosiddetto “statuto personale dell’individuo” che appartengono al diritto di famiglia e al diritto delle successioni e sono interamente regolate dalla legge religiosa. Nel momento in cui negli stati islamici moderni si sono dati dei codici civili, il codice civile che riguarda questi aspetti, anche se in forma moderata, si rifà sempre alla legge religiosa perché il buon musulmano deve comportarsi secondo la Sharia (si pronuncia “sciarìa”). La Sharia è la strada che conduce a Dio e le principali norme della Sharia le ritroviamo anche nel Corano. Quindi anche l’Islam è una religione basata su un libro, il Corano , che sarebbe l’equipollente della Bibbia per la religione cattolica perché contiene le verità che Dio ha rivelato a Maometto, il suo profeta. Poi, la lettura del Corano è integrata dalla “ Sunna ”, o “Tradizione”, corrispondente al nostro Vangelo da cui possiamo estrapolare precetti religiosi, la Sunna contiene una serie di tradizioni orali che poi sono diventate scritte che riguardano la vita di Maometto e dei principali profeti e queste integrate con le norme del Corano, fanno vedere come Maometto applicava il Corano. È lo stesso tipo di architettura religiosa, a cui si aggiunge il “Fiqh” (si pronuncia “fic”)
che è l’interpretazione delle varie norme data dalle varie scuole giuridiche perché nell’Islam non c’è uniformità. Anche la chiesa cattolica si divide in chiesa cattolica di rito latino e di rito orientale e le chiese di rito orientale hanno vari riti. Sono 7 riti diversi uniti al rito latino e di altri 14, sono 21 riti delle chiese orientali. Mentre nell’islam c’è invece la distinzione tra sunniti e sciiti ma all’interno di queste categorie abbiamo anche una serie di scuole giuridiche, una serie di sotto-scuole all’interno che danno un’interpretazione più o meno intransigente, più o meno moderata di quelle che sono le norme del Corano. Poi questa interpretazione delle norme del Corano cambia a seconda del territorio della popolazione e si parla di “Islam degli stati” e le norme non sono uguali in tutti gli stati. Ci sono anche stati come la Tunisia o la Turchia che da tempo hanno abolito, ad esempio, la poligamia e hanno previsto un divorzio moderno come quello degli ordinamenti civili, con un tribunale e un giudice e delle norme ben precise che sono fuori rispetto alle norme religiose. Ci sono anche degli stati dove il ripudio non è più consentito se non in forma giurisdizionale davanti ad un tribunale. Per quanto riguarda il matrimonio i punti che sono comuni a tutte le legislazioni degli stati è che il matrimonio non è un sacramento ma un contratto che ha anche una sua valenza religiosa ed è un istituto visto favorevolmente dalla religione perché il Corano dice che è dovere di un buon musulmano sposarsi perché comporta l’idea di una continuità ed espansione della popolazione perché i musulmani vengono incoraggiati e hanno il dovere di sposarsi e fare figli e a differenza del diritto ebraico, invece nel diritto islamico è il padre a determinare la religione dei figli. I figli del padre musulmano saranno musulmani e a differenza del diritto canonico ed ebraico il matrimonio può essere celebrato anche da impuberi. Di solito è un contratto che viene stipulato normalmente tra il tutore della persona che si sposa e se ci sono due impuberi (cioè minori) ci saranno due tutori e in questo caso, il matrimonio nasce piuttosto che dalla volontà dei soggetti da quella del tutore matrimoniale. Di norma si ritiene che la donna anche maggiorenne abbia sempre bisogno di essere seguita dal tutore, l’esternazione della sua volontà deve essere sempre supportata dalla presenza del Wali (“uali”), il tutore matrimoniale, che per l’uomo sarà presente solo se minore di età. Per la donna, la figura del tutore matrimoniale è importante perché cura anche la scelta dello sposo che deve essere uno sposo adatto alla condizione sociale della donna e quindi non
nel caso in cui la donna si sia sposata e sia stata ripudiata o sia rimasta vedova. Il matrimonio islamico, tra l’altro, è un matrimonio poligamico tranne per poche eccezioni, come in Tunisia e in Turchia, in tutto il mondo islamico è ammessa la poligamia. La poligamia non l’ha inventata Maometto ma esisteva già ed era diffusa nei territori dell’Asia e dell’Africa, tant’è che anche gli ebrei che vivevano in quei territori, inizialmente, ammettevano la poligamia. Poi nel tempo, nella religione ebraica la poligamia cessò di esistere, rimase nella religione musulmana perché nel Corano Maometto prevede che si possano sposare fino a quattro mogli. Anzi si dice che Maometto abbia disciplinato la poligamia perché prima ha previsto un limite massimo di mogli che l’uomo poteva avere, che prima non sussisteva. Questo è dovuto al fatto che il marito ha l’obbligo di mantenere allo stesso modo tutte le mogli e che così possa riuscirci. Questo fa sì che la poligamia non sia così diffusa come potrebbe esserlo, generalmente si arriva a 2 mogli e solo in caso di persone molto benestanti si può pensare di incrementare ulteriormente il numero delle mogli. Questa usanza non è solo diffusa e praticata, essa rientra nel costume e nella mentalità delle donne musulmane, perché la poligamia ha anche un suo scopo sociale: maggiori opportunità di sposarsi. Nelle società in cui il numero delle donne è elevato rispetto a quello degli uomini e soprattutto nel mondo musulmano in cui la donna si trova in una condizione di inferiorità rispetto all’uomo, l’inferiorità ancora più accentuata se la donna non si sposa e resta in famiglia sottoposta all’autorità del padre o della famiglia. In quasi tutte le società poco civilizzate (anche da noi si diceva “zitella” in senso dispregiativo) e soprattutto nella società musulmana, la donna che si sposa viene considerata con una dignità diversa rispetto a quella che non si sposa. Quindi la poligamia dà maggiori possibilità alle donne di sposarsi, dà un aiuto alla famiglia quando la gente non è benestante. Per esempio in un matrimonio poligamico, una moglie può lavorare se il marito la autorizza, un’altra può restare a casa e badare ai figli e alle faccende di casa, ad esempio se una moglie segue il marito nei suoi spostamenti o viaggi di lavoro, un’altra resta a casa. Spesso viene presa una moglie più giovane quando la prima moglie è anziana e quindi o è malata o non è più in grado di occuparsi dei figli. Questo viene visto nel costume, dal momento che esiste nel
matrimonio musulmano un istituto come il ripudio , un divorzio con facoltà di divorziare unilaterale, basata sul niente (a parte la volontà del marito). Il marito da un momento all’altro può decidere di ripudiare la moglie. Basta pronunciare la parola “Talak” (io ti ripudio) affinché il ripudio inizi a produrre i suoi effetti. Dal pronunciamento della parola, inizia un periodo di sospensiva che si chiama periodo di “ritiro legale” che dura tre mesi, durante i quali il marito può anche ripensarci e decidere di non ripudiare più la moglie. Se alla fine il marito pronuncia il ripudio e non è necessario che il marito pronunci il ripudio direttamente alla moglie ma può essere pronunciato a terzi comunicato anche da terzi alla moglie, o per telefono (oggi su Whatsapp). Dal momento della pronuncia della parola inizia il momento di ritiro legale che serve ad essere sicuri che la moglie non sia incinta del marito, perché in quei tre mesi comunque il matrimonio continua ad essere in vigore. Dopodiché il marito fino alla scadenza del terzo mese potrebbe ritirare il ripudio e continuare il matrimonio. Ci rendiamo conto che la volontà della donna non conta niente, ad esempio dopo il ripudio la donna potrebbe anche non volere più il marito, ma questo non è possibile. Le cause di divorzio si hanno o quando il marito contravviene agli obblighi matrimoniali previsti nel contratto matrimoniale. Ad esempio può essere inserito come clausola la richiesta di divorzio se il marito si sposa con un’altra donna o il divorzio nel caso in cui il marito impedisca alla moglie di lavorare. È fondamentale però che le clausole non siano in contrasto con la religione. Nel diritto musulmano è il marito che deve dare l’educazione religiosa ai figli perché i figli devono essere musulmani, quindi la moglie di altra religione non potrebbe far inserire la clausola nel contratto matrimoniale di voler educare i figli secondo la propria religione, perché sarebbe contrario alla religione, quindi una clausola di questo genere sarebbe nulla. Infatti un altro degli impedimenti al matrimonio è costituito dalla differenza di religione, questo vale interamente per la donna che non può sposare un uomo di altra religione, mentre l’uomo può sposare una donna di altra religione purché sia una donna che pratichi una delle altre religioni del libro, quindi purché sia cristiana o ebrea. Una donna non può essere sottomessa ad un uomo di altra religione anche perché i figli non sarebbero musulmani. Questo è un impedimento per cui sono
effettivamente vi fosse stata la cessazione della comunione, ora invece il divorzio è diventato un atto potestativo: io lo chiedo e lo ottengo. Magari poi si perde tempo per la determinazione dei rapporti personali, patrimoniali, per decidere a chi vanno affidati i figli. Quello che avviene nel nostro ordinamento è quello che viene temuto nel mondo musulmano: noi abbiamo un ordinamento civilizzato in cui la donna ormai ha una propria autonomia, cosa che comunque non accadeva nemmeno nei nostri Paesi fino a 40 anni fa. Era normale pensare che la donna che si sposava non lavorasse, quest’idea era insita nel tessuto sociale dell’epoca. Oggi è tutto cambiato anche per la facilità con cui può finire il matrimonio chiedendo il divorzio; mentre prima faceva impressione sentire che le persone erano divorziate, oggi invece è normale. Le società islamiche sono arretrate rispetto alla nostra, in questo tipo di società la poligamia ha anche una ragione sociale : la donna che resta priva della protezione del marito, che non ha mai lavorato e che quindi non avrebbe mezzi di sussistenza, diventerebbe un problema sociale. Con il fatto invece che l’uomo si può sposare con un’altra donna la vecchia moglie non viene ripudiata perché il marito sente ancora degli obblighi morali verso di lei, a meno che non vi siano proprio delle differenze inconciliabili, degli odi o delle differenze caratteriali, l’uomo si tiene la moglie e ne prende un’altra. Si dice che da noi c’è una poligamia successiva: l’uomo può avere più mogli successivamente. In fondo io penso che non ci sia molta differenza tra gli uomini musulmani che contemporaneamente hanno più di una moglie e quelli occidentali che usando il divorzio arrivano anche a 3-4 mogli. Questi costumi di vita inoltre creano delle ripercussioni anche nella società. Quando da noi ancora si credeva al valore della famiglia anche la società era diversa: c’era meno egoismo, si cercava di trovare un modo di mediazione e spesso oggi non è più così perché ognuno nasce con l’idea che deve fare ciò che vuole e basta. Dall’altro lato è anche giusto che non essere troppo fiduciosi verso l’altro e avere quindi sempre un proprio paracadute, un punto minimo di salvaguardia che può essere anche un’indipendenza economica.
Problemi nell’accogliere il matrimonio islamico nel nostro ordinamento: Ancora oggi non ci sono state intese con l’islam anche se ci sono state delle proposte da parte delle organizzazioni islamiche più accreditate e presenti in Italia che sono l’ UMI ( U nione M usulmani I taliani), l’ UCOII ( U nione delle C omunità I slamiche I taliane), la COREIS (comunità costituita da italiani che si sono convertiti all’Islam). Tutte queste comunità hanno presentato delle bozze di intesa in cui si parlava del matrimonio modellato sulla base della disciplina di quello evangelico, senza addentrarsi troppo, quindi senza parlare di poligamia, di ripudio né di riconoscimento di giurisdizione. Fino ad ora l’intesa è stata rifiutata anche facendo ricorso alla scusa che l’intesa si sigla con una confessione che ha una rappresentanza unitaria e che quindi non si poteva stipulare con l’Islam per questo motivo. Anche se questo è stato poi smentito
dai fatti perché sono state stipulate delle intese con organizzazioni buddhiste. Quindi di fatto c’è un’avversione, una ritrosia nello stipulare un’intesa con l’Islam proprio perché ci sono queste divergenze sostanziali in materia di quelli che sono i diritti fondamentali (es.: la violazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna, nel diritto di famiglia il modo in cui vengono trattati i figli). Nonostante l’assenza di una specifica intesa il matrimonio islamico può avere degli effetti civili nel nostro ordinamento secondo la legge sui culti ammessi. Nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni contenute nella legge sui culti ammessi noi possiamo avere un matrimonio islamico con effetti civili. Sia che si sposino due musulmani in Italia che però non siano italiani poiché provengono da Paesi islamici, sia che si sposino un musulmano e un italiano in Italia, bisogna tenere presente che si applica nei confronti dello straniero la legge del suo luogo di nascita per quanto riguarda gli impedimenti al matrimonio (l’ufficiale di stato civile deve avere un certificato da parte del Paese di provenienza che dica che non vi siano ostacoli al matrimonio e a questo si aggiungono anche gli impedimenti indicati dalla nostra legge civile). Nel caso dell’Islam le difficoltà maggiori sono le seguenti:
accettano più il ripudio come atto che sia avvenuto unicamente tra le mura familiari o esternato alla presenza di amici. Il ripudio, prima di diventare irrevocabile, può essere pronunciato per tre volte: il marito ripudia la moglie, fa decorrere un periodo di tre mesi di ritiro legale, dopo di che decide di ripudiarla. Questo è il primo ripudio. Dopo il primo ripudio i due coniugi potrebbero anche risposarsi validamente. Non possono più risposarsi dopo il terzo ripudio. A volte si usa anche la formula “ ti ripudio, ti ripudio, ti ripudio ”, così il ripudio è già definitivo. Se si giunge a questa triplice esternazione del ripudio (che può avvenire anche una sola volta), questo comporta un impedimento temporaneo del matrimonio perché i due coniugi potranno risposarsi solo quando successivamente al ripudio una donna si sia risposata con un altro uomo con cui abbia avuto un rapporto sessuale. Affinché la donna possa risposare il primo marito è però necessario che vi sia un ripudio definitivo da parte del secondo marito o che rimanga vedova o che possa divorziare. Il divorzio comunque esiste anche nel diritto islamico ma è residuale rispetto al ripudio poiché quest’ultimo è più facile: non comporta spese economiche, non comporta un giudizio; quindi il divorzio viene utilizzato dalla donna. Nelle poche cause in cui la donna è legittimata a chiedere il divorzio si aprirà un giudizio in tribunale davanti ad un giudice. Il divorzio può avvenire per gravi violazioni di obblighi coniugali da parte del marito (es.: obbligo del rapporto sessuale) o per gravi maltrattamenti della donna e dei figli da parte del marito ecc… quindi ci sono molte cause che possono portare la donna a richiedere il divorzio dal marito. Mentre le cause di divorzio sono limitate e circostanziate, il marito invece può richiedere il ripudio senza bisogno di specificare il motivo per cui lo richiede.
Un’altra forma di ripudio, però molto pericolosa ad essere usata, è il giuramento imprecatorio : il marito accusa la moglie incinta di essere adultera, quindi di averlo tradito e che il figlio che porta in grembo non è suo figlio. In questo caso l’unico modo di salvezza della donna è, con un altro giuramento, giurare cinque volte che questo non è vero e che il figlio è del marito. Se la donna lo fa però si scioglie il matrimonio: caso di scioglimento del matrimonio che opera di fatto perché la moglie giura. Lo scioglimento del matrimonio comunque comporta il fatto che il figlio sia illegittimo (il figlio non è considerato figlio del marito), ma sottrae la donna alle pene previste per l’adulterio. Se la donna non reagisse al giuramento imprecatorio con un altro giuramento verrebbe considerata un’adultera e quindi condannata, nei Paesi in cui c’è la Shari’a, alla pena di morte con lapidazione. Quindi ancora nel Paesi islamici fondamentalisti la pena di morte è ancora riconosciuta per reati che vengono considerati particolarmente gravi come per esempio l’ adulterio (adulterio= qualsiasi rapporto sessuale consumato al di fuori del matrimonio. Non è solo il tradimento del coniuge nei confronti dell’altro, ma anche
due ragazzi che non sono sposati e hanno rapporti tra di loro possono essere condannati alla pena di morte perché adulteri). Anche l’ apostasia (cambiamento di religione) è vista come un reato gravissimo che può essere punito con la massima pena, la pena di morte. Dico può perché le pene non sono le stesse in tutti gli Stati: ci sono alcuni Stati islamici che si sono evoluti nei costumi e che hanno un atteggiamento più tollerante, come la Giordania e il Marocco. In questi più tolleranti sono stati emanati dei codici civili che in qualche modo hanno attenuato le conseguenze più rigorose della legge shariatica. Vi sono quindi Paesi più tolleranti in cui l’Islam è più moderato e Paesi invece fondamentalisti in cui l’Islam è intransigente: l’Islam non è tutto uguale, lo possiamo notare anche dalle diverse interpretazioni e traduzioni che vi sono del Corano. Questo lo possiamo notare anche in alcuni passi della Bibbia che possono essere interpretati in diverse maniere.
ǀ Digressione : visto che noi oggi ci troviamo a convivere con il fenomeno dell’immigrazione, non possiamo usare un atteggiamento di totale disapprovazione nei confronti della loro cultura e delle loro tradizioni, dobbiamo capire quali sono i valori negoziabili e quelli che invece non possiamo negoziare. Per esempio io penso che la lotta sul velo sia una cosa stupida e penso che quello che è successo in Francia, gli ultimi episodi di violenza sono dovuti anche a questo perché la situazione si è inasprita moltissimo a seguito del divieto da parte del Governo di portare il velo, prima nelle scuole, poi in tutti gli altri luoghi pubblici. Noi invece riguardo a questo abbiamo tenuto un comportamento equilibrato e coerente perché il divieto del velo si spiega solo se vi sono problemi di ordine pubblico e di sicurezza, se il velo comporta l’impossibilità di riconoscere una persona. Altrimenti non vedo perché intrometterci nelle tradizioni di una persona e impedirle di indossare il velo, se lo vuole. Anche perché molte donne musulmane vogliono indossare il velo perché è un modo per distinguersi, per sentirsi più belle. Come facciamo noi a dire “quella lo porta perché obbligata, quella perché lo vuole”? Non sono queste le battaglie che vanno combattute. Integrazione vuol dire accettare gli altri fino al punto di non rinnegare noi stessi: è importante, per esempio, che non dimentichiamo i nostri simboli religiosi, noi possiamo essere casa di tutti ma prima dobbiamo essere casa nostra. Ecco, io penso che questo sia fondamentale. Ci sono dei valori che noi a tutti i costi dobbiamo difendere ma allo stesso tempo dobbiamo sforzarci di capire loro (es. se i musulmani vogliono farsi il Ramadan o se vogliono mangiare la carne di maiale non sono cose che a noi possono riguardare più di tanto). È importante lottare invece per i valori importanti come la dignità della donna, per il fatto che comunque in una famiglia musulmana che si viene a creare in Italia bisogna essere sicuri che i diritti di tutti i componenti vengano rispettati, per questo queste famiglie dovrebbero essere seguite da assistenti sociali. ǀ