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sbobine di biodiritto, Dispense di Diritto Privato

Sbobine di biodiritto complete 2024/2025

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 01/12/2025

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alba-sciannantena 🇮🇹

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Biodiritto
Biodiritto-02
05/03/2025
Comitato Nazionale per la Bioetica (governo.it)
BioLaw Journal
“I tempi nuovi richiedono sempre parole nuove “
Biodiritto fino a qualche anno fa era considerata una parola nuova, ha un
origine recente, è nata come la figlia minore di due altri saperi, biopolitica e
bioetica, con le quali biodiritto condivide la radice bios ( vita) e indica una
particolare accezione della vita. Bios e Zwh, bios indica la vita nella sua
componente biologica e materiale, degli esseri umani ma anche di tutti gli
esseri viventi; Zwh è più idoneo a indicare la vita nella sua essenza, pienezza, il
valore della vita di ciascuno di noi, per come l’ha vissuta e la vivrà. Quando si
affrontano tutta una serie di temi che fanno parte del biodiritto e che
affronteremo bisogna evitare di ridurre l’essere umano alla sua biologia, al
corpo, alle funzioni biologiche. Questa prospettiva è riduttiva per capire la
portata dei problemi e trovare le soluzioni più giuste. Un altro modo ricorrente
nella questione di biodiritto per dire la stessa cosa è la distinzione tra vita
biologica e vita biografica. Affrontando questioni di fine vita e condizioni di
pazienti nello stato vegetativo permanente, si trovano interrotta la vita
biografica, non hanno più possibilità di intrattenere relazioni umane, costruire
la propria biografia. Le norme che proteggono il diritto alla vita, mirano a
proteggere la vita biologica, tutelando la vita in quanto tale, o la vita biografica,
nel senso più ampio e più pieno? Sempre più spesso la questione è orientata
nel secondo. Le norme giuridiche devono proteggere la vita biologica in quanto
tale o proteggere e valorizzare la vita biografica, rispettando l’etica e le scelte
di quella persona? È difficile dare definizioni univoche di questi saperi, esistono
definizioni che aiutano a mettere a fuoco l’idea. Il biodiritto è facilmente
definibile come un campo di indagine, la radice bio definisce un campo di
indagine non costante, che muta nel tempo, che rende questa materia in
continua evoluzione. L’incertezza è una caratteristica tipica del biodiritto. Ci
sono anche delle tematiche nuove, di indagine nuova, tra cui le applicazioni
delle neurotecnologie sull’uomo, e l’impatto che ha nei diritti umani
fondamentali. Il potenziale umano, l’anno scorso il Neuralink, dispositivi per
interfacciarsi con il cervello umano per migliorare le condizioni di vita di
pazienti con condizioni neurodegenerative. Ascoltare cosa dice il passato, chi
questa cosa l’ha fatta. La SLA, patologia diffusa in Sardegna, con la necessità di
un ventilatore artificiale. La vita biologica siamo in grado di portarla avanti .
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Biodiritto Biodiritto- 05/03/ Comitato Nazionale per la Bioetica (governo.it) BioLaw Journal “I tempi nuovi richiedono sempre parole nuove “ Biodiritto fino a qualche anno fa era considerata una parola nuova, ha un origine recente, è nata come la figlia minore di due altri saperi, biopolitica e bioetica, con le quali biodiritto condivide la radice bios ( vita) e indica una particolare accezione della vita. Bios e Zwh, bios indica la vita nella sua componente biologica e materiale, degli esseri umani ma anche di tutti gli esseri viventi; Zwh è più idoneo a indicare la vita nella sua essenza, pienezza, il valore della vita di ciascuno di noi, per come l’ha vissuta e la vivrà. Quando si affrontano tutta una serie di temi che fanno parte del biodiritto e che affronteremo bisogna evitare di ridurre l’essere umano alla sua biologia, al corpo, alle funzioni biologiche. Questa prospettiva è riduttiva per capire la portata dei problemi e trovare le soluzioni più giuste. Un altro modo ricorrente nella questione di biodiritto per dire la stessa cosa è la distinzione tra vita biologica e vita biografica. Affrontando questioni di fine vita e condizioni di pazienti nello stato vegetativo permanente, si trovano interrotta la vita biografica, non hanno più possibilità di intrattenere relazioni umane, costruire la propria biografia. Le norme che proteggono il diritto alla vita, mirano a proteggere la vita biologica, tutelando la vita in quanto tale, o la vita biografica, nel senso più ampio e più pieno? Sempre più spesso la questione è orientata nel secondo. Le norme giuridiche devono proteggere la vita biologica in quanto tale o proteggere e valorizzare la vita biografica, rispettando l’etica e le scelte di quella persona? È difficile dare definizioni univoche di questi saperi, esistono definizioni che aiutano a mettere a fuoco l’idea. Il biodiritto è facilmente definibile come un campo di indagine, la radice bio definisce un campo di indagine non costante, che muta nel tempo, che rende questa materia in continua evoluzione. L’incertezza è una caratteristica tipica del biodiritto. Ci sono anche delle tematiche nuove, di indagine nuova, tra cui le applicazioni delle neurotecnologie sull’uomo, e l’impatto che ha nei diritti umani fondamentali. Il potenziale umano, l’anno scorso il Neuralink, dispositivi per interfacciarsi con il cervello umano per migliorare le condizioni di vita di pazienti con condizioni neurodegenerative. Ascoltare cosa dice il passato, chi questa cosa l’ha fatta. La SLA, patologia diffusa in Sardegna, con la necessità di un ventilatore artificiale. La vita biologica siamo in grado di portarla avanti.

Biodiritto si occupa di un campo di indagine che cambia in funzione delle nuove tecnologie , una vita in cui le nuove tecnologie ci offrono sempre nuove possibilità e visioni. Questo campo ha dei riflessi anche sulla soggettività. Questa continua dilatazione dell’oggetto ha dei riflessi sulla soggettività, l’uso di queste tecnologie ci sta portando a interrogarci su una serie di categorie che noi giuristi usiamo per riferirci ad altri soggetti. Il soggetto di diritto è la persona fisica nel momento in cui gli viene riconosciuta la piena capacità, nel momento della nascita. Fino a pochi decenni fa non sapevamo nulla prima del momento della nascita, dell’atto respiratorio autonomo, un soggetto nato vivo e quindi una nuova persona. Possiamo fare lo stesso tipo di considerazioni per la morte. Persona per noi è il soggetto in quella fase tra la nascita e la morte, per come le abbiamo tradizionalmente definite. Con l’avvento delle tecnologie, studiando il principio di vita, la procreazione, quando il concepito è persona come innato, hanno riflessioni giuridiche. L’impatto delle tecnologie è forte sull’oggetto come sul soggetto, ci forza a mettere in dubbio categorie preconcette, non adeguate a considerare porzioni di vita e di esperienza che andiamo a considerare. Cambiano i confini tra la vita e la morte, i problemi prima della nascita e dopo la morte, come cambiano i problemi che hanno dei riflessi sulle regole che ci diamo per dire che un soggetto è morto, cambia anche l’impatto sulla soggettività. L’impatto delle tecnologie va a creare entità molto simili all’umano, dobbiamo domandarci se sono o possono essere persone dal punto di vista giuridico. I robot, tutto quello che l’AI crea simile all’umano ma che umano non sono, esistono, causano danni. I sistemi artificiali autonomi pongono giuridicamente il problema di inquadrarli, il problema è riconoscere una sorta di soggettività e inquadrarli come se fossero persone. Non è nulla concettualmente diverso una volta che il diritto riconosce non solo le persone fisiche ma anche gli enti. Considerare la persona titolare di situazioni giuridiche soggettive, entità diverse frutto di tecnologie e intelligenza artificiale. Una delle caratteristiche del biodiritto è che è complesso, e un aspetto della sua complessità è che entra in relazione con altri saperi, uno di questi è biopolitica. Biopolitica, composto da bios e polis, ricade con vari significati nella storia. Ricostruendo la storia viene ricordato come una prima accezione indicava quel fenomeno nel quale il potere si impadronisce dei corpi delle persone, sia come singoli che appartenenti ai gruppi. Adotta delle politiche, fa delle scelte, che presuppongono l’accettazione del potere statale sulle condizioni più private della vita e del corpo delle persone. Per capire ancora meglio cosa viene detto con questo si può fare un approfondimento su un caso recente, verificato nel 2023, caso Cospito, detenuto nel regine carcerario bis che ad un certo punto ha compiuto uno sciopero della fame, mentre era sottoposto alla restrizione della libertà si è ridotto in una condizione di pericolo di vita. Il dibattito politico e pubblico che ne è scaturito era relativo al quesito se gli si potesse imporre un

in quel momento nelle sue disposizioni non aveva autorizzato all’applicazione della nutrizione artificiale. Biopolitica come governo dei corpi e della vita. Il comitato nazionale di bioetica è lunga e articolata. Il comitato da posizioni A, B, C e il comitato da una via che non è l’unica e possibile. Biopolitica con un applicazione che è questa però c’è un altro significato di biopolitica, un altro modo di intendere biopolitica. Con il termine biopolitica ci si riferisce con la possibilità di affrontare in una dimensione pubblica le questioni imposte dalla medicina e dalla bioetica. La convenzione di Oviedo, convenzione internazionale firmata nel 1977, per la protezione dei diritti dell’uomo, convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della medicina e biologia. L’articolo 28 enuncia come le parti di Stati che hanno aderito a questa convenzione si sono impegnati a vigilare laddove le domande fondamentali imposte dallo sviluppo della medicina e biologia siano oggetto di un dibattito pubblico adeguato alla luce delle implicazioni medico, sociali, etiche e giuridiche pertinenti, e le loro possibili applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate. Gli Stati dovrebbero attivare dei sistemi di consultazioni appropriate e dibattito pubblico, per arrivare a soluzioni normative che rispondano al sentire sociale. Un moderno modo di fare biopolitica, rispettoso dei diritti della persona presuppone che gli Stati prima di adottare delle decisioni consultino i cittadini ai quali quelle soluzioni verranno applicate sotto forma di leggi. Un applicazione di questo la vediamo in tempi recenti in Paesi vicino al nostro come la Francia. La convenzione dei cittadini sul fine vita in Francia, applicazione del concetto di biopolitica e concezione pubblica. Tutto il mondo e tutti gli ordinamenti si rendono conto che magari hanno delle regole non adeguate a rispondere a certi problemi, ci si interroga su domande chiave, è giusto impedire l’eutanasia o va regolato in determinati casi? Come si dovrebbe dare risposta a queste domande, ascoltando quella parte dell’elettorato di cui un governo è espressione che ha una visione di un certo tipo? O ascoltando tutti? Ascoltando tutti. Altre esperienze come quella della Francia ci dice che si possono ascoltare tutti i cittadini, dare la possibilità di ascoltare dei professionisti che presentano il problema e ampliano la mente perché non sia un opinione preconcetta, raccogliendo espressioni consapevoli di quello che quella rappresentanza di cittadini sente e agendo di conseguenza. Macron prese una decisione --. se si evince che il 70% delle persone che ha fatto questo percorso conclude che è (legittimo?) il fine vita è un qualcosa che la politica non può ignorare. Biopolitica nella sua più moderna accezione significa possibilità di affrontare in una dimensione pubblica questioni della bioetica, prendendo decisioni il più possibile rispettose del sentire comune di quella società a cui queste regole verranno applicate.

Biodiritto- 06/03/ Che hanno in comune con il biodiritto il campo di indagine e lo hanno preceduto come scienze. La disciplina più importante affine per analogia di tematiche e l’operatività di tutta una serie di principi comuni è la bioetica. Bioetica è composta dalla radice di bios ( vita) e ethos ( carattere, costume). Bioetica è un neologismo, significa etica della vita. Nasce come il biodiritto a seguito dell’esigenza di affrontare e risolvere dei problemi che derivano da interventi sempre più invasivi di settori come medicina e biologia. Uno dei primi a ricercare la storia della parola bioetica, il padre del termine è un oncologo statunitense che usò la parola per la prima volta nel 1970 in un articolo medico, l’anno dopo seguì la pubblicazione di un opera in cui la bioetica era presentata come una nuova scienza che avrebbe dovuto assolvere al compito di rappresentare un ponte tra le scienze naturali e le scienze umani con l’obiettivo di - la vita sul pianeta. Questo medico aveva iniziato a rendersi conto che l’intensificarsi delle possibilità offerte dalla tecnologia, avvertiva l’esigenza di risolvere questi nuovi problemi con i valori della disciplina umanistica?. Percepiva la bioetica come una scienza che avrebbe elaborato e fornito i criteri per approcciarsi a tutte queste tematiche a cavallo tra l’ambito tecnico e umanistico. A stretto rigore si suole ricordare che sebbene la paternità del termine sia attribuita a Potter? Il primo a usare il termine fu un geologo che negli anni 20’ in un articolo che non aveva riscosso molto successo iniziava a sottolineare la necessità di trovare un nuovo approccio rispetto a quello che si viveva allora che consentisse di mettere l’uomo e tutto il suo operato in relazione etica con il resto del vivente, tutti gli altri organismi viventi, mondo animale, vegetale, il clima, l’ambiente. La sua idea era promuovere un cambiamento culturale. Questi due pensatori furono i primi a intuire l’importanza di un legame tra la bioetica e la medicina. Avevano un approccio biocentrico, che va ben oltre la posizione dell’uomo e i problemi della medicina, perché ritenevano che la bioetica avrebbe dovuto riguardare la sopravvivenza della vita sulla terra sia che essa fosse umana, animale o vegetale. La bioetica doveva fornire i criteri morali per affrontare tutta una serie di questioni importate da nuove tecnologie che si prevedeva avrebbero invaso la vita, non solo quella umana, ma tenendo in conto ogni forma di vita, animale e vegetale, ecco perché si parla di un approccio proprio globale. In senso più ampio, a livello bioetico e biodiritto non sono estranee al nostro campo di indagine che riguardano tutte le forme di vita sulla terra oltre l’uomo, tematiche sul rispetto del mondo animale e dell’ambiente sono legate su quello su cui ci concentreremo. Alla visione globale si è affiancata una visione più ristretta portata avanti da altri pensatori, nel 1978 tutta questa elaborazione di pensiero partita negli anni 20’ iniziò a trovare una sistemazione

cui viviamo condiziona la nostra salute, la riproduzione umana. C’è sempre un più crescente tasso di infertilità perché ci sono mille fattori che condizionano la fertilità umana anche strettamente connessi alla salute dei nostri corpi, che a sua volta è strettamente collegata alla salubrità dell’ambiente in cui viviamo. Non sono cose che possono essere separate totalmente. La bioetica liberale, seguita da autori con valore primario l’autonomia della persona. Ogni volta che c’è un problema che potrebbe essere risolto sacrificando o valorizzando l’autonomia della persona coinvolta questi privilegiano l’autodeterminazione della persona rispetto a soluzioni che sacrificano l’autodeterminazione della persona. Le norme fondamento importante per sostenere e individuare il diritto alla autodeterminazione, l’articolo 2 ( centrale oggi e sempre, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) , l’articolo 13 ( inviolabilità personale, con una lettura letterale porta a pensare all’inviolabilità della persona nell’ambito di applicazione di misure restrittive di tipo penale ma in realtà è una norma che ha una sua storia e che è ben collegata al principio dell’habeas corpus). Da questa norma ma anche articolo 32 secondo comma della costituzione, si ricava il diritto all’autodeterminazione, bisogna capire fino a che punto questo diritto si può spingere e può consentire al titolare di fare e pretendere di fare scelte autonome. Al centro l’autonomia dell’individuo. Bioetica utilitaristica, dei pensatori che di fronte ad un problema cercano di dire che la soluzione è quella che pur sacrificando qualche interesse realizza il maggior benessere possibile per il maggior numero di persone. Il problema della scarsità di risorse rispetto alle esigenze, le persone che aspettano un trapianto d’organo, la mancanza di supporti medici nelle terapie intensive. Come scegliere chi ha diritto all’organo da trapiantare? come scegliere a chi dare il supporto di terapia intensiva in mancanza di abbastanza posti? A seconda della teoria l’impostazione ci guida ad una risposta o ad un'altra. L’altra metodologia è ricorrere ad alcuni principi. Due autori Beauchamp e Childress scrissero nel 1979 un opera chiamata Principi di bioetica medica. Questi 4 principi sono: autonomia, non maleficenza, beneficenza e giustizia. Il principio di beneficenza si fa riferimento a quel principio morale che serve a orientare le scelte e ci porta ad agire a beneficio degli altri. Il problema è stabilire cosa è il bene dell’altra persona e chi lo stabilisce. Se sono medico e ho davanti ad un paziente che non vuole certi trattamenti sanitari perché avverte la sua condizione di sofferenza e pensa che quello che si potrebbe realizzare sulla sua persona e il suo corpo è una forma di accanimento, chi è che stabilisce se il bene del paziente è usare gli strumenti che la scienza medica dispone o fermarsi, perché il bene del paziente è anche vivere ad una

prospettiva di vita un po’ più breve ma averla migliore? Chi stabilisce quale è il bene?I soggetti sono mossi dall’intenzione di fare il bene altrui ma bisogna capire quale è il bene e quale rilevanza ha il principio di autonomia nel capire quale è il bene. Se do molta importanza nella scelta della parte interessata sono portato a dire che deve prevalere quello che vuole il paziente, in contrasto con il paternalismo medico prevalente nel passato. Il principio di non maleficenza è il principio morale che esprime l’obbligo di non agire nei confronti altrui con l’intento di arrecare danno, quello che corrisponde al primum non nuocere. Ma anche qui, cosa è il danno? Se ci mettiamo in un’ottica paternalistica, anche nel giuramento di Ippocrate, c’è scritto io medico non porterò mai alla morte un paziente, ma anche lì non è il male a seconda della situazione in cui siamo, se il paziente è in condizione di sofferenza enorme e vuole anticipare la fine della sua vita, come possiamo dire che sia rispettato o no questo principio? Il principio di giustizia è quello che si invoca quando c’è l’esigenza di agire equamente nella distribuzione delle risorse, ho un fegato per un trapianto e 5 persone che aspettano di riceverlo, come si sceglie il ricevente? Quale è quello che mi consente di realizzare la giustizia, premendo che la giustizia piena non si può realizzare? Questi sono i principi che hanno riscontro anche in ambito giuridico. Ci sono pensatori che privilegiano il rispetto della persona o facendo particolare attenzione alle differenze di genere, come il movimento femminista. Trattando vari argomenti capita di riconoscere nelle argomentazioni anche dei giudici, della Corte Costituzionale, un approccio più aderente ad un tipo di visione piuttosto che l’altra, è sempre importante avere gli strumenti concettuali per riconoscere ciò. Al di là delle teorie che si sono sviluppate nel tempo è da considerare che questo movimento che ha fatto nascere la bioetica nasce da situazioni reali e concrete. Ad un certo punto si sono verificati tutta una serie di fatti che possiamo definire come rivoluzione biomedica. Il prof. Nori della commissione di bioetica, dice che quando la rivoluzione industriale ha permesso all’uomo di prendere il controllo del mondo inorganico con tutto quello che ne è derivato, così la rivoluzione biomedica, l’avere a disposizione sempre più strumenti che consentono il controllo della vita umana ha consentito all’uomo di aumentare notevolmente la sua capacità di controllo del mondo organico. Prima non c’era il controllo umano sulla fine e sull’inizio della vita umana, nell’ultimo secolo abbiamo avuto tutta una serie di strumenti per controllare il processo della procreazione umana fino a consentire oggi la nascita di un certo numero di individui per atto non sessuale, riproduzione asessuata, la nascita di tutta una serie di persone avvenuta grazie alla tecnica di fecondazione in laboratorio. Questa rivoluzione biomedica ha sollecitato movimenti culturali tra i quali la nascita della bioetica, che ha come caratteristica il fatto di mettere l’autodeterminazione individuale e il consenso

primo è diffidenza ed evidenziazione dei pericoli e dei rischi con l’obiettivo di paralizzare. La storia dell’uomo passa sempre per nuove scoperte che hanno sempre rischi e pericoli ma la storia ci insegna che dobbiamo agire per capire come usare le possibilità che abbiamo, non per impedire delle possibilità. Nello scenario mondiali tutti i bambini nati con PMA scopriamo che sono persone uguali a quelle nate per via naturale. Sotto certi profili queste modalità di nascita, assicurando un controllo sullo stato di salute e benessere dei gameti riducono le possibilità che nascano persone con gravi problematiche. Questo significa che se abbiamo la possibilità di diagnosticare prima della nascita, dell’impianto in grembo materno, dobbiamo privarci della possibilità di forse non far nascere quell’embrione che avrà una vita difficilissima, ci sono tutte una serie di considerazioni. Trent’anni fa non esistevano i macchinari prenatali, non si poteva vedere prima se il neonato avrebbe avuto problemi che ne avrebbero pregiudicato la vita, oggi la diagnosi prenatale consente di farlo. Se queste malformazioni sono così gravi, che noi sappiamo già da prima e sappiamo che andrà a nascere un neonato acefalico, ci dobbiamo porre il problema di fare una scelta, e a chi spetta questa scelta? torniamo alle teorie, a seconda dell’ottica in cui metto, ammetto o non ammetto la scelta, la faccio guidare da un criterio rispetto ad un altro. Se non abbiamo gli strumenti che ci consentono di spronare il campo da anche osservazioni e obiezioni inutili rischiamo di non usare bene gli argomenti, farci sopraffare da argomenti altrui inconsistenti. Si trova spesso l’atteggiamento del pendio scivoloso, diritto di fine vita- quasi tutti oggi come oggi riconoscono che questa libertà deve essere garantita, quando c’è l’esigenza di allargare questo spazio di autonomia troviamo sempre qualcuno che dice che passare già dalla legittimità di interruzione di un trattamento vitale al suicidio assistito e da quello all’eutanasia, dice di non consentire di interrompere un trattamento vitale perché si fa passare il messaggio che la vita è un bene disponibile e quella persona un domani chiede di procedere il suicidio medicalmente assistito, poi qualcuno che vuole l’eutanasia. Coloro che si muovono con valori assoluti che non fanno parte del giusto approccio bioetico, non c’è l’assoluto, ma la complessità. L’argomentazione che dice che c’è un enorme pericolo e si chiederà di più fino allo sfracello, la paura e la resistenza fanno adottare un atteggiamento di chiusura. Così come l’ampliarsi delle scelte ha richiesto l’individuazione di criteri morali che facessero da guida per orientare queste scelte, così l’ampliarsi della libera scelta delle persone richiede oltre regole morali regole giuridiche, da qui nasce il biodiritto, che si occupa di questi temi fornendo le risposte --. Negli ultimi decenni del ‘900 la libera scelta delle persone acquista nuovi spazi, nasce l’esigenza di regole per valutare nell’ambito tutto ciò che la scienza e la tecnologia rendono possibile quanto sia moralmente giusto fare o

non fare, tutto questo tradotto in regole giuridiche. Tutto ciò impone un implemento politico che non dovrebbe mai realizzarsi in un esercizio di potere arbitrario e violento sui corpi delle persone. Il biodiritto nasce storicamente così, almeno nelle sue intenzioni ma non sempre nelle realizzazioni vuole essere il rovescio della biopolitica letta come governo autoritario dei corpi. Il biodiritto nasce come bisogno di riconoscimento anche giuridico a livello legale dei diritti, di spazi di autonomia delle persone che possano essere padrone della loro vita e del proprio corpo e non subire un controllo eteronomo da parte dello Stato. Nasce dall’esigenza di un riconoscimento ufficiale alla persona di un potere di autodeterminarsi. Finora abbiamo fatto il ragionamento impostato sulla PMA, in realtà il biodiritto che ha iniziato a occuparsi di queste tematiche si è dovuto scontrare con questioni molto delicate da collocare alla fine della vita umana, precisamente è nel 1976 che si verifica il caso noto come il caso Quinlan, dal nome della giovane che ha posto per la prima volta certi problemi e l’esigenza di individuare nuove linee di condotta in ambito etico-giuridico rispetto alle nuove opportunità che si iniziavano ad avere in ambito di rianimazione e terapia intensiva. Caso giuridico- una giovane in seguito a coma indotto da uso di alcol e barbiturici cadde in uno stato vegetativo permanente, i genitori hanno fatto richiesta di interrompere la ventilazione artificiale. Di fronte ad un fatto si instaura un conflitto di posizioni. Abbiamo un paziente inerme, non possiamo più sapere cosa avrebbe voluto o cosa vorrebbe, abbiamo subito un conflitto tra un istanza dei genitori che fanno una certa valutazione, non c’è vita c’è solo sofferenza, l’istanza è di interrompere la ventilazione artificiale e l’opposizione dei medici animati dai principi di etica medica che sono indotti per formazione, giuramento di Ippocrate a tenere in vita. Conflitto- corte- giudici. I medici quando fanno una scelta, quella più facile è di preservare la vita, non solo perché corrisponde ad un etica medica ma per timore di responsabilità penale. Riferimento a right of privacy, norma alla luce della quale c’è stata la sentenza di Roe vs Wade. La ragazza continua a sopravvivere per anni in uno stato vegetativo. Ci domandiamo se quella condizione di vita deve essere preservata ipoteticamente anche contro la volontà della persona, dei familiari dunque il ruolo dei familiari, se Biodiritto- 10/03/ Bioetica studia l’etica della vita, come si possa vivere in conformità con i principi della morale, pertanto in modo virtuoso senza arrecare un danno ingiusto agli altri neppure a sé stessi. La bioetica regola i

paternalistica, non c’era nulla di consenso informato, trasmissione di informazioni al paziente sui trattamenti che si vogliono praticare, era il medico in solitaria e non per effetto di una relazione e dialogo con il paziente che decideva quale fosse il bene del malato e come conseguirlo. La legge 219 ridisegna il rapporto medico paziente e i ruoli dell’uno e dell’altro. L’art.32 è una delle norme più importanti quando si studia questa materia, il fondamento normativo e positivo nel nostro ordinamento. Nella nostra Costituzione ha degli agganci normativi ulteriori anche in fonti sovrannazionali, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto all’integrità della persona, che esplicita questo principio del consenso informato. Premesso che ogni persona ha diritto di integrità fisica e psichica, devono essere rispettati:

  • Il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità previste dalla legge;
  • Il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
  • Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro;
  • Il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani; Nel 2017 il Parlamento ha Il divieto di pratiche eugenetiche, il riflesso del consenso informato nato come reazione di quello che è accaduto sotto il regime nazista. Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, norma che ha la sua ratio ma applicata in termini rigorosi in alcuni contesti ha problemi, il divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani. Questi concetti si trovano anche nell’art.5 della Convenzione di Oviedo. Nella Convenzione di Oviedo, convenzione internazionale firmata anche dall’Italia, non è stata completata la procedura, art.5 un intervento nell’ambito della salute non può essere dato prima che sia stato dato dalla persona un consenso informato, il quale può essere ritirato in ogni momento. L’istituto opera e consente anche le scelte intermedie di segno diverso rispetto a quelle precedentemente date, il consenso non è qualcosa di definitivo, può essere prestato per rendere lecito l’intervento sulla persona del paziente ma può essere anche revocato, imponendo al medico di interrompere tale trattamento con tutto quello che può implicare anche nel caso si tratti di trattamento per il sostegno vitale. Altro dato importante parlando di consenso informato, c’è una sentenza della Corte costituzionale nel 2008 che ha esplicitato questione. Il consenso informato rappresenta un vero e proprio diritto della persona e il fatto che il consenso informato trovi fondamento in questi parametri costituzionali mette in risalto come sia sintesi di altri due diritti fondamentali della persona quello dell’autodeterminazione e della salute. Ha il diritto ad essere curato come a ricevere informazioni sul percorso terapeutico, altre eventuali terapie, espresso

in un linguaggio comprensibile dal paziente, al fine di garantire la libera scelta al paziente e dunque l’espressione della sua libertà personale costituzionalmente garantita. La bioetica e il biodiritto Che legami ci sono tra bioetica e biodiritto? Questi condividono il campo di indagine, innovativo e con confini mobili, ci sono forti legami di origine storica di queste discipline, che ci portano a constatare come bioetica e biodiritto hanno bisogno l’uno dell’altro, ogni scelta deve reggere dal punto di vista dell’etica e della morale. Ogni scelta deve tenere conto dei messaggi che provengono dalla bioetica, ogni azione normativa o politica che riguarda la vita dell’uomo deve essere preceduta da una valutazione etica. Il giurista, le istituzioni, quando si occupano di certi temi lo devono fare ricorrendo alla valutazione di questi temi. Il biodiritto senza la bioetica è ceco, qualunque scelta fatta senza ragionare prima sui valori morali è ceca. La bioetica senza il biodiritto è vuota, perché è esso che garantisce l’attuazione di quelle che sono le scelte più giuste dal punto di vista morale. La legge senza morale è vuota. Bioetica e biodiritto condividono diversi principi, i principi di etica biomedica, così come esplicitati, sviscerati e approfonditi in appositi testi della bioetica: di autonomia, non maleficenza, beneficenza, giustizia ( il principio di uguaglianza e non discriminazione riguardo le scelte sanitarie). Il divieto di commercializzazione del corpo e delle sue parti, alla luce di questo principio si molte materie. Il continuo ricorso al valore supremo della dignità umana, sancito dall’art. 1 della Costituzione tedesca. Per quanto riguarda il biodiritto non c’è un giurista individuato come padre del biodiritto, che ha concorso alla creazione di questa scelta (, tutti i giuristi che si sono --.) Definizioni di biodiritto:

  • Il biodiritto è quell’approccio giuridico alle questioni che nascono dalle scienze della vita e della salute, il modo con cui il giurista si misura con le scienze della vita del bios;
  • Studio sistematico dei principi giuridici che orientano la condotta umana( individuale e collettiva) nell’aria della scienza della vita e della salute;
  • Ambito de diritto che studia i problemi inerenti la tutela della vita fisica e in particolare le implicazioni giuridiche delle scienze biomediche;
  • Diritto applicato ai nuovi problemi che si sviluppano alle frontiere della vita;
  • Diritto relativo ai fenomeni della vita organica del corpo , della generazione, dello sviluppo, maturità e vecchiaia, della salute, della malattia e della morte;
  • Diritto della ricerca e della prassi biomedica;

Cassazione stabilisce ( se è vero o meno). spesso si estrapolano dalla motivazione delle “massime”, il principio della decisione in poche parole. C’è un paziente minore, affetto da una grave malformazione cardiaca, necessitava o avrebbe potuto necessitare di una trasfusione di sangue. Il consenso informato di qualunque intervento sanitario da praticare su un minore che potrebbe richiedere durante lo svolgimento una trasfusione implica che il consenso venga dato dai rappresentanti, i genitori in questo caso, che non hanno prestato il consenso alla trasfusione di sangue, hanno dato un consenso condizionato ( sangue non vaccinato contro il covid). C’è l’eco di tutta una serie di persone che durante la pandemia di Covid-19 hanno preso nei confronti del vaccino anti-covid. I genitori avevano avanzato la richiesta di poter esprimere il consenso in questi termini, consenso informato. La cassazione ha dichiarato questa richiesta irragionevole. Quando si tratta di fare una scelta sanitaria per un incapace ci sono due parti, medici e rappresentate, se c’è un contrasto si va davanti al giudice, che deve perseguire il migliore interesse del minore. Stabilire quale sia il migliore interesse del minore è ancora da sviscerare. Il giudice quando deve prendere una decisione di questo tipo non può che avvalersi di valutazioni di tipo scientifico, qualora non fossero (evidenti) è a discrezione del giudice. Qui la motivazione dei genitori era di motivo religioso, temevano che si potesse trasmette il vaccino tramite la trasfusione. Pur in presenza di un rappresentante come nel caso di minore, questo non può sovrapporre la scelta che farebbe per sé con quella che farebbe con il soggetto, anche in caso genitori-figli. Biodiritto- 04 11/03/

La procreazione medicalmente assistita

La procreazione medicalmente assistita, l’art.5 indica i criteri di accesso alle pratiche di PMA. In Italia c’è un divieto di accesso alle tecniche di PMA alle persone single, la questione nasce alla richiesta di una donna di poter accedere a queste tecniche mediante fecondazione eterologa. La fecondazione in vitro o sistemi non di procreazione naturale può essere omologa ( gameti usati per la creazione dell’embrione dalla coppia destinata ad assumere il ruolo genitoriale), eterologa ( per uno dei due gameti o tutti e due l’embrione sarà formato con gameti di soggetti estranei all’individuo o coppia che vuole assumere il ruolo genitoriale). Quando la FIV avviene in favore di una coppia, può fornire ovulo e spermatozoi, magari c’è solo un problema di fecondazione naturale, o ci possono essere problemi di infertilità di uno dei componenti, bisogna necessariamente ricorrere a gameti di donatori, entrambi o uno solo a seconda dei casi. Quando la richiesta di accedere alla PMA avviene da una

donna serve un gamete maschile, fecondazione eterologa perché l’eventuale nascitura sarà geneticamente frutto dell’unione di gameti di provenienza estranea rispetto a chi andrà ad assumere il ruolo genitoriale. Bisogna indicare i parametri costituzionali che si ritengono violati dalla legge, in questo caso si ritiene non ragionevole il trattamento non concesso alle persone single, ammesso che la famiglia monogenitoriale è ammessa e tutelata nel nostro ordinamento. In Italia c’è la possibilità di assumere il ruolo genitoriale tramite adozioni, anche per il genitore single. Il ragionamento fatto dal giudice sarà in questi termini, è ragionevole che nello stesso ordinamento esista la possibilità di diventare genitori singoli mediante adozione ma non con tecniche di PMA per genitori single? Questa differenza nelle normative è compatibile con il criterio? Dove è Il parametro della ragionevolezza nella costituzione? Art. 3 della Costituzione, principio di uguaglianza sostanziale, si evidenzia una disparità di trattamento rispetto alla persona che abbia fatto ricorso all’esterno alla procedura di PMA e ai genitori adottivi single. Se in Spagna posso andare come donna singola, far fecondare il mio ovulo e essere riconosciuta come madre di chi nasce, si dice perché per questa via si e non per un accesso diretto in Italia? È ragionevole mantenere questa distinzione in un mondo in cui le persone circolano e in cui l’accesso alle tecnologie è diretto? Si lamenta la violazione della libertà di autodeterminazione in merito alle scelte procreative. Il principio di autodeterminazione, ci sono continuamente delle ricadute, lamento se mi impedisci di accedere alla PMA stai ledendo il mio diritto di autodeterminazione. Si lamenta la lesione al diritto alla salute della donna, la violazione dell’art.32 Costituzione. Il diritto alla salute ha come oggetto la salute, tutelata dallo Stato, quale è il bene protetto dal diritto alla salute? Quando si parla di salute si fa riferimento ad uno stato di pieno benessere psicofisico della persona secondo una dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Impedirmi di diventare madre, se si traduce in uno stato di alterazione del benessere psicofisico impone il problema, se dobbiamo tutelare la salute nei diritti fondamentali della persona, lo Stato deve fare tutto quello possibile per agevolare lo stato di benessere psicofisico della persona? Se per una donna diventare madre è un modo per preservare, mantenere la sua salute e non ci sono interessi in conflitto, perché precludere l’accesso? Si lamenta la violazione dei diritti / vincoli? derivanti dall’ordinamento comunitario derivanti dagli obblighi internazionali , con particolare riguardo al diritto di rispetto della vita privata e familiare e rispetto della salute psicofisica. Sotto i diffidenti normativi dei parametri violati troviamo l’art.2 diritti della persona, art.3 principio di uguaglianza e ragionevolezza sostanziale, art.13 il fondamento dell’autodeterminazione, l’habeas corpus, tutela della libertà personale e individuale, art.117, come è ripartita la potestà legislativa, all’interno i riferimenti alla sottoposizione nel sistema ordinamentale delle fonti ai vincoli che derivano dalle norme comunitarie, per quanto riguarda la nostra

alle donne singole, la decisione che il giudice attuerà sarà in senso diametralmente opposto. Andando avanti troviamo l’argomentazione di quali sono i profili di conflitto , con l’ art.3 della Costituzione, per le parità di trattamento, senza che possa dare disparità ed essere giustificata da un interesse costituzionalmente rilevante tra categorie di soggetti, a seconda che anche si tratti di coppia o single, sebbene nel nostro ordinamento è ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale, a seconda anche delle risorse economiche. Una limitazione è una compressione di istanze e diritti invocati può esserci ma deve essere giustifica dal fatto che soddisfare quell’istanza demanda il sacrificio di interessi confliggenti, se io non individuo negli interessi confliggenti che devo preservare e per preservare i quali devo dire che la donna singola non deve accedere non c’è ragione perché non acceda. Le norme sono sempre frutto di un bilanciamento, l’interesse della donna single che vuole accedere deve essere sacrificato nella misura in cui questo sacrificio sia fondamentale per preservare altri interessi. Questi interessi quali sono? Questi interessi che meritano di essere protetti e sarebbero frustati se si consentisse l’accesso alla donna singola e dunque il più ampio soddisfacimento della sua istanza il giudice non lo vede, anche il problema delle risorse economiche. Chi ha le risorse economiche per creare un figlio o porre fine alla propria vita lo fa chi non le ha non può; è ragionevole che l’ordinamento italiano abbia delle norme che pone i consociati nella condizione di accedere o non accedere, vedere o meno soddisfatto un diritto in base alle loro risorse economiche? Il giudice sottolinea l’assurdità del fatto che chi ha i soldi e va all’esterno e riesce dunque ad avere un figlio torna in Italia ed è riconosciuto dall’ordinamento. La prassi applicativa del turismo procreativo conduce al superamento dell’impianto normativo palesandone l’irragionevolezza. Noi abbiamo un divieto e lo stiamo difendendo, una parte che lo difende, l’avvocatura dello Stato, incaricata di difendere la legittimità delle leggi, di provenienza del Parlamento. Ha senso mantenere un divieto laddove è palese che ci sono i sistemi leciti e legali per arrivare allo stesso risultato che è precluso che quel divieto vuole impedire, questo c’è numerose volte. Il divieto di eutanasia laddove il cittadino italiano che vuole ottenerlo se ha le risorse ci arriva lo stesso, ha senso impedire la gestazione per altri ( addirittura facendolo diventare un reato) nella misura in cui chi ha le risorse e certe condizioni può andare all’estero in Paesi che lecitamente attuano quelle metodiche di procreazione e torna in Italia, c’è un cortocircuito tra molte leggi del biodiritto italiane e quello che la società ci restituisce in termini di possibilità pienamente lecite e legali altrove. Siccome noi non viviamo in un ordinamento chiuso, le persone circolano, un legislatore non può non domandarsi se ha senso mantenere certe norme o se ha più senso modificarle, con restrizioni anche, così spesso e volentieri lo scollamento è talmente tanto importante da far apparire la norma completamente inefficace e

vuota, salvo che crea un sacco di problemi, determina un sacco di procedimenti, intasa la giustizia, determina discriminazione tra chi può attivarsi in questi percorsi e chi non ha le risorse economiche o le forze per farlo. Il giudice quando deve motivare fa riferimento ad altre sentenze a supporto dei propri dubbi di legittimità. Il contrasto con gli art. 2 e 13 , viaggiano insieme, c’è il sacrificio di una serie di profili di autodeterminazione e esplicazione della persona, il diritto della persone della personalità ci consente di costruire la nostra personalità nella nostra vita, data importante di espressione di chi si è, e se per qualcuno avere un figlio è focale per questo come si fa a consentire a ciascuno di noi di realizzare quel futuro in costruzione della propria persona? Il nostro Stato per i diritti della persona e consentire di esprimere la propria personalità, se in questa c’è la tappa genitore, lo stato dovrebbe fare tutto il possibile per consentirmi di fare ciò, dovrebbe dirmi di no quando la realizzazione della mia aspirazione va a intaccare diritti che dovrebbero non essere intaccati, da una parte ci potrebbe essere il fatto che la nostra società concepisce la famiglia come matrimonio tra un uomo e una donna, e la preoccupazione potrebbe quella di creare un ipotetico danno ad una persona che ancora non c’è. Siamo abituati a ricondurre questi interessi conflittuali a situazioni generico soggettive che hanno dei titolari, ci stiamo preoccupando quindi un soggetto che ancora non c’è, che nel caso di non accesso non ci sarà mai. Anche accedendo a quell’ordine di legge, chi dice che la condizione ideale di un figlio sia crescere con una madre e un padre all’interno di un unione civile? Come è compatibile tutto questo con il fatto che ci sono già delle norme che fanno si che i figli non crescano con la madre e il padre, motivo di divorzio, figli di vittime di violenza, orfani adottati, etc. come si fa a combaciare tutto questo? Il bilanciamento e definire fino a che punto l’autodeterminazione può arrivare e quando bisogna fermarla in ragione di altri interessi è difficile, bisogna farlo in modo coerente. La nostra idea che sia meglio la crescita di un figlio in un matrimonio eterosessuale nasce da norme culturali, religiose e giuridiche nella misura in cui le norme abbiano recepito un modello di famiglia che prima di essere giuridico è sociale, antropologico quasi. Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 ragionavamo in un certo modo in quanto la società e le norme ci dicevano quello, il diritto arriva per ultimo, prima saltano fuori i problemi, li si analizza dal punto di vista morale, etico, sociale, ci si pone la domanda della presenza di un principio in base al quale i figli devono nascere da una famiglia formata da un padre e una madre uniti in matrimonio? Il diritto è esito di un percorso culturale e sociale, noi ci stiamo mettendo dentro un percorso culturale e sociale in essere che sfocerà verosimilmente in norme nuove o diverse dalle esistenti, il diritto viene dopo la materia.