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CAPITOLO 1 – L’ordinamento giuridico Le fonti del diritto Italiano sono, in ordine di importanza:
- La costituzione;
- Le leggi;
- I regolamenti;
- Le norme corporative;
- Gli usi. Nella prima parte della costituzione ritroviamo diritti e doveri dei cittadini, non solo verso la repubblica italiana, ma anche all’interno delle relazioni tra i cittadini stessi (c.d. orizzontali) Le leggi sono tutti gli atti con cui si esercita la funzione legislativa secondo la costituzione:
- Legge in senso formale, cioè l’atto che viene prodotto secondo le procedure dell’art. 70 cost.
- Gli atti legislativi, i quali sono il decreto legislativo delegato e il decreto legge. Le leggi che provengono dallo stato dettano i principi fondamentali; la regione, nell’esercizio della sua autonomia legislativa, rispetta tali principi fondamentali. In caso di contrasto tra legge italiana e atto regionale, e quindi il successivo ricorso da parte di una delle due parti, interviene la corte costituzionale. Le convenzioni internazionali creano obblighi agli stati firmatari (es. leggi emanate dall’UE). Il loro contenuto normativo diventa diritto all’interno dell’ordinamento dello stato. I regolamenti intervengono a disciplinare l’esecuzione delle leggi attraverso norme applicative. Possono essere emanati dal governo centrale, dalla regione, dalla provincia o dal singolo comune. Esistono anche regolamenti di autorità indipendenti (ad esempio il garante della privacy). Le norme corporative sono regole che trovano fonte nei contratti collettivi. Hanno efficacia normativa generale in quanto stipulati dalle organizzazioni sindacali registrate. Gli usi si definiscono come fonte di diritto sussidiaria le cui regole fanno parte dell’ordinamento a queste condizioni:
- In quanto richiamate da un’altra fonte più importante;
- In materie non regolate da altra fonte (in questo caso occorrono due ulteriori condizioni: una generale e costante uniformità di contratto e la convinzione di osservare un obbligo giuridico). 3 distinzioni di usi:
- Usi normativi: consuetudine come fonte di diritto. Assumono ad esempio rilevanza come fonti per l’integrazione degli effetti di un contratto in situazioni non previste dalle parti;
- Usi contrattuali: prassi contrattuale diffusa nel traffico economico. Art. 1340 c.c. “clausole d’uso”;
- Usi interpretativi: art. 1368 c.c. = il modo in cui viene solitamente inteso un certo termine o clausola è considerato un criterio per il significato di tali termini nel contratto.
Riguardo l’entrata in vigore di una disposizione normativa, esistono 2 presupposti:
- La pubblicazione nella gazzetta ufficiale (a livello nazionale), nel bollettino ufficiale della regione (a livello regionale), oppure nell’albo del comune (a livello comunale). La pubblicazione ha la funzione di garantire la conoscibilità delle norme;
- La vacatio legis, ovvero quell’intervallo di tempo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della norma (che di regola corrisponde a 15 giorni). Antinomia = contrasto tra norme successive nel tempo rilevato solo dall’interprete. In caso di antinomia, il criterio per risolvere il conflitto è quello cronologico. Le norme prodotte da fonti omogenee (di pari forza normativa) si ordinano secondo la successione temporale: la norma più recente si sostituisce (abrogazione) a quelle precedenti. Abrogazione di una norma: 3 ipotesi
- “Per dichiarazione espressa dal legislatore” (abrogazione espressa);
- “Per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” (abrogazione tacita);
- “La nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore” (abrogazione tacita). Con l’abrogazione, la norma perde vigore dal momento della decisione. La norma continua a mantenere la sua forza prescrittiva per i casi avvenuti prima dell’abrogazione. La nuova legge regola i casi solo successivi la sua entrata in vigore (concetto di irretroattività delle leggi. La retroattività di una legge può essere disposta con un’espressa previsione in contrario o anche risultare dalla stessa disciplina prevista. Testo Unico = atto normativo in cui vengono raccolte tutte le norme di una determinata materia. Due leggi possono convivere se una regola la materia in modo generale, mentre l’altra regola solo una casistica particolare. Il diritto transitorio (ad esempio le norme transitorie) regola il passaggio da una vecchia legge a quella nuova. Principio gerarchico = tra due norme di fonte diversa, prevale la fonte superiore per grado. Tutti gli atti devono, prima di entrare in vigore, essere pubblicati. Sistema della codificazione = un’unica legge o un unico atto normativo regola gli aspetti della materia in modo organico, sistematico e il più completo possibile.
CAPITOLO 2 – L’applicazione delle norme giuridiche Fattispecie = situazione a cui una norma giuridica collega certe conseguenze. La norma giuridica è divisibile in due parti: la fattispecie astratta e l’effetto (o conseguenza giuridica). Certe situazioni della realtà sono regolate da più norme “combinate” tra loro. Fattispecie complessa = la fattispecie che produce un certo effetto giuridico è composta di elementi tra loro distinti, la cui “somma” è necessaria per completare lo schema normativo. Fattispecie a formazione progressiva = prima si realizza un elemento della fattispecie, poi l’altro che la completa. Disposizione ® il testo scritto Norma ® disposizione interpretata e applicata alla realtà Interpretazione = operazione con cui di attribuisce un significato alla disposizione normativa. Esistono diversi modi per interpretare una legge:
- Interpretazione letterale: “nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.” (art. 12 disp. prel.);
- Interpretazione logica: la disposizione normativa viene interpretata tenendo in considerazione la ratio della norma;
- Interpretazione autentica: interpretazione attuata dal legislatore stesso che interviene con una o più disposizioni legislative nuove;
- Interpretazione estensiva e restrittiva;
- Interpretazione giudiziale;
- Interpretazione dottrinale. La ratio di una norma corrisponde allo scopo, al risultato razionale che la norma può oggettivamente perseguire nel momento in cui viene applicata. L’interpretazione autentica Il legislatore interviene su una disposizione quando gli interpreti (ad esempio professori, giuristi) rilevano che, dal modo in cui il legislatore si è espresso, lascia una o più parti con dubbi o possibili fraintendimenti. In questi casi quindi, il legislatore reinterviene con una norma dove spiega la corretta interpretazione della sua disposizione normativa. Possiamo trovare esempi di interpretazione autentica nella disciplina dei contratti di mutuo o delle obbligazioni pecuniarie.
CAPITOLO 3 – Il diritto privato e le sue fonti Distinzione tra diritto privato e diritto pubblico:
- Diritto privato = diritto degli interessi particolari trattati come interessi disponibili;
- Diritto pubblico = diritto degli interessi generali che, proprio perché tali, non sono disponibili da un singolo interessato né da un gruppo di interessati. Riguarda quindi tutta la collettività. Il criterio distintivo del diritto privato è l’autonomia privata, mentre lo strumento principale è il contratto. CAPITOLO 4 – Le situazioni giuridiche Situazione giuridica soggettiva = posizione in cui viene a trovarsi un soggetto, per effetto della applicazione di una o più regole di diritto. Situazione giuridica attiva: posizione della parte avvantaggiata Situazione giuridica passiva: posizione della parte svantaggiata Obiettivo del diritto: consentire la convivenza tra uomini, e quindi indirizzare dati comportamenti (= doveri) Il dovere, detto anche obbligo, è la condotta imposta dalla legge che il soggetto deve tenere. Si può suddividere in dovere positivo (ad esempio, fare qualcosa) e in dovere negativo (ad esempio, non fare qualcosa, quindi un divieto). Definiamo la facoltà quale situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto. Il potere è la situazione del soggetto che può (non è quindi obbligato) efficacemente compiere un atto. Possiamo riconoscere nell’obbligo (o dovere) due situazioni giuridiche differenti:
- Onere: un certo comportamento per ottenere un dato risultato;
- Soggezione: senza essere obbligato a un dato comportamento, il soggetto subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere da parte di un terzo. Quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse, si parla di diritto soggettivo. Possiamo individuare nel diritto soggettivo due aspetti fondamentali:
- L’attribuzione di un potere;
- Lo scopo immediato e diretto di tutelare l’interesse del soggetto.
CAPITOLO 5 – I fatti e gli atti giuridici Definiamo fatto giuridico ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. I fatti giuridici si possono suddividere in:
- Fatti giuridici in senso stretto: considerati in modo oggettivo, cioè in quanto accadono;
- Atti giuridici: azioni umane, delle quali è rilevante l’aspetto soggettivo, ovvero la consapevolezza e volontarietà dell’azione. Si può definire l’atto giuridico anche come ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione. L’atto giuridico può essere:
- Lecito: una norma attribuisce rilevanza giuridica (cioè effetti giuridici) ad una condotta lecita;
- Illecito: un comportamento viene in considerazione proprio perché è contrario ad una norma o ad un principio dell’ordinamento giuridico, ed ha perciò come conseguenza una sanzione. Possiamo riconoscere 3 generi di atti giuridici illeciti:
- Illecito penale: tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale, e che espressamente prevede come fattispecie di reato, cui si collega una pena a carico dell’autore dell’illecito;
- Illecito amministrativo: tutti quei comportamenti che violano norme poste a tutela di quegli interessi di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla pubblica amministrazione;
- Illecito civile: ci si riferisce ad un comportamento che: § Lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica; § Provoca un pregiudizio per il soggetto leso. L’illecito civile è fonte di responsabilità, quindi chi compie un illecito civile è obbligato a risarcire il danno cagionato. Possiamo, all’interno dell’atto giuridico illecito civile, individuare ancora 2 ordini di casi: § Illecito civile contrattuale: la condotta del debitore che non adempie la prestazione dovuta al creditore viola la norma che lo obbliga ad adempiere e lede l’interesse del creditore. § Illecito civile extracontrattuale: la lesione dell’interesse di un soggetto viene provocata dalla condotta di un altro soggetto al di fuori di ogni relazione precostituita.
CAPITOLO 6 – I SOGGETTI
La capacità giuridica Art. 1 = “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.” Il primo comma del primo articolo del codice civile enuncia il principio fondamentale della capacità giuridica, la quale si acquisisce al momento della nascita. Possiamo definire la capacità giuridica come l’attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici. Quando l’art. 1 parla di “diritti che la legge riconosce” possiamo fare una distinzione tra 2 ambiti:
- Nell’ambito patrimoniale, tutto si risolve nella capacità di succedere per successione legittima o per testamento, e di ricevere una donazione. Per testamento può ricevere anche il non-concepito, purché figlio di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (un criterio parallelo vale anche per la donazione). In caso di mancata nascita, si considera il tutto come mai avvenuto. Se la nascita avviene, il testamento o donazione si considererà definitivo.
- Nell’ambito non patrimoniale, si può parlare in merito alla disciplina dell’interruzione della nascita (legge 194/1978). Stando ad oggi, riguardo alle terapie prenatale (prima della nascita), è concorde l’opinione che il feto debba essere trattato come un paziente, rappresentato naturalmente dai genitori. In Italia, la legge del 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” contiene diverse misure di protezione dell’embrione. Tra queste le più importanti sono:
- Il divieto di sperimentazione sull’embrione umano; si può praticare la ricerca clinica solo per finalità di diagnosi e terapia che siano dirette a vantaggio dell’embrione stesso;
- Il divieto della formazione di embrioni per motivazioni diverse dalla procreazione;
- La possibilità di praticare la crioconservazione (congelamento dell’embrione) solo in limitate ipotesi; Sono così configurati dei veri diritti dell’embrione, che accennano quindi ad una soggettività dell’embrione. La nozione di capacità giuridica è praticamente utile soprattutto quando si tratta di stabilire se una persona è considerata dal nostro ordinamento giuridico idonea a essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico: si parla allora di capacità giuridica speciale. Art. 2 = “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.”
Stando all’art. 316, in caso di conflitto tra i genitori, essi possono ricorrere al giudice tutelare, il quale cerca di raggiungere una soluzione, se serve anche ascoltando il figlio se ha compiuto almeno 12 anni. In caso di mancata soluzione, il giudice prende autonomamente una decisione, attribuendo però il potere di decisione in concreto al genitore che, in quella data situazione, risulti al giudice più idoneo a curare l’interesse del figlio. Se entrambi i genitori muoiono o decadono dalla posizione di responsabilità genitoriale, il minore è soggetto a tutela. I poteri del tutore sono molto simili a quelli del genitore, però in questo caso c’è un controllo più intenso da parte del giudice tutelare e del tribunale. Art. 384 = “Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.” Il minore, se entra in un rapporto di lavoro (quindi dai 16 anni in su), acquista la capacità di esercitare diritti e azioni che dipendono al contratto di lavoro. Il contratto di lavoro non può concludersi senza il consenso del minore (i genitori o il tutore fanno solo da assistenza). Situazioni in cui un minore è capace di agire:
- Può contrarre matrimonio dai 16 anni;
- Può dare il consenso a essere riconosciuto da un genitore dai 16 anni;
- Può riconoscere un figlio dai 16 anni;
- Può disporre di sé ai fini di un rapporto sessuale a partire dei 14-16 anni. Il diritto italiano disciplina anche l’interruzione di gravidanza per donna minore. La richiesta di interruzione deve provenire dalla stessa minore, ma occorre comunque l’assenso del genitore responsabile o del tutore. Nei primi 90 giorni, per seri motivi, il difetto di assenso può essere superato con l’intervento del giudice tutelare, o la certificazione del medico. Per decisioni nell’ambito familiare, è richiesto il consenso del minore. La legge prevede che il minore dai 12 anni in su debba essere ascoltato, anche dal giudice. Un incapace legale può sempre compiere atti giuridici come procuratore di un soggetto capace di agire, purché abbia la capacità di intendere e di volere adeguata alla natura ed al contenuto dell’atto (atti della vita quotidiana, art. 1389). Il minore che abbia compiuto almeno 14 anni può costituire un deposito bancario, e fare prelievi con carta. Non può invece firmare o disporre assegni bancari.
La convenzione di Strasburgo, ratificata in Italia nel 2003, valorizza l’autonoma persona del minore, la sua presenza come soggetto nei procedimenti che lo interessano. Si sono acquisite in via giurisprudenziale conclusioni ormai indiscusse circa la capacità del minore di compiere autonomamente scelte di carattere relazionale, politiche, e soprattutto di gestione del proprio corpo e della propria salute. Il minore che si sposa occupa ufficialmente la posizione di minore emancipato: esso è capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Al di fuori di tali atti, è accompagnato da un curatore (diverso dal rappresentante), il cui assenso è necessario per la validità di un atto (che non sia di ordinaria amministrazione). Se il minore emancipato è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, diventa pienamente capace di agire. Interdizione e inabilitazione La fonte principale nella quale si tratta l’interdizione e l’inabilitazione è la legge 09/01/2004 n. 6: oltre alla disciplina delle due forme di protezione dei soggetti deboli maggiorenni, tale legge ha introdotto nel libro primo del Codice (della persona) la figura dell’amministratore di sostegno. Soggetti deboli = persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Presupposto dell’interdizione giudiziale è una abituale infermità di mente, tale da rendere l’infermo incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414). La perdita della capacità a seguito dell’interdizione è totale: l’interdetto è incapace di compiere validamente qualsiasi atto patrimoniale, anche di piccola entità; non può fare testamento; non può sposarsi; non può riconoscere un figlio. Tuttavia, il giudice può stabilire che l’interdetto conservi la capacità con riguardo a taluni atti di ordinaria amministrazione. La donna interdetta può richiedere personalmente l’interruzione della gravidanza (dovrà comunque essere sentito il parere del tutore). L’attività giuridica preclusa all’interdetto viene svolta per suo conto da un rappresentante legale detto tutore, il quale viene nominato con la sentenza di interdizione, e i cui poteri e doveri sono determinati con rinvio alle norme che riguardano la tutela dei minori (art. 424). La giurisprudenza ammette, con molte incertezze, che il tutore possa rappresentare l’interdetto nel giudizio di separazione e di divorzio intentato dall’altro coniuge. La riforma del 2004 lascia comunque al giudice di prevedere che l’interdetto possa compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento del tutore (ma pur sempre con l’assistenza).
Art. 409 = “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.” La nomina dell’amministratore di sostegno può essere temporanea: la durata viene stabilita dal giudice nel decreto di nomina. Art. 408 = “La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. […]”
CAPITOLO 7 – I BENI
Art. 810 = “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.” 3 requisiti per riconoscere un bene:
- Il bene è una cosa Stando all’art. 810, ma anche ad altri seguenti (816-819, 820) si evince come il legislatore quando utilizza la parola “cosa” parlando di un bene, si riferisce ad una realtà materiale, nel senso che è empiricamente verificabile e quantificabile. Ad esempio, l’art. 814 specifica che anche le energie (ad esempio energia elettrica) sono beni mobili.
- Bene è una cosa, che può formare oggetto di diritti. Non sono quindi beni le cose sulle quali non può sussistere un diritto. L’attribuzione di un diritto risolve sempre un conflitto di interessi, e un conflitto sorge solo se c’è una relativa scarsità di ciò che può soddisfare un bisogno. L’aria, l’acqua del mare sono cose, ma non beni (cose comuni a tutti).
- Bene è una cosa, che può formare oggetto di diritti e quindi non per forza forma oggetto di diritti. Ci sono cose, che non sono oggetto di diritti, ma che possono diventarlo, e sono dunque beni, ma non appropriati. Sono dette “cose di nessuno”. Ad esempio, prima della cattura il pesce è cosa di nessuno, poi il pescatore ne acquista la proprietà con l’occupazione. Cosa di nessuno è anche la cosa abbandonata dal proprietario, cioè lasciata con l’intenzione di non tenerla più. È diversa invece la cosa perduta, smarrita. Tutte le cose, che non siano “di nessuno”, si dicono in patrimonio. Altro problema è se esse siano in commercio o extra commercio (commerciabili o incommerciabili): se possano cioè costituire oggetto di rapporti di diritto privato e circolare secondo le comuni regole sull’appropriazione e l’utilizzazione delle cose. Sono fuori commercio i beni demaniali. Art. 817 = “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.” Il rapporto di pertinenza è tale che si individua una cosa principale ed un’altra, chiamata appunto pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento della prima.
Distinzione tra cose consumabili e cose inconsumabili:
- Cose consumabili: la loro normale utilizzazione ne implica l’estinzione (carburante, cibo);
- Cose inconsumabili: la loro normale utilizzazione non implica alcuna alterazione o implica solo un deterioramento (gioielli, automobile). Art. 812 = “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni” Il legislatore all’interno della norma fa un breve elenco per definire quelli che sono considerati beni immobili. Il secondo comma dell’articolo 812 inoltre considera certe particolari costruzioni galleggianti (“mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti”) che sono immobili se sono solidamente assicurati alla riva e se sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono invece beni mobili tutti gli altri beni non citati nei primi due commi dell’articolo. È molto importante la distinzione tra beni mobili e beni immobili, soprattutto dal punto di vista della circolazione dei diritti sui beni stessi. Ad esempio, per i beni mobili non ci vogliono particolari forme negli atti di alienazione, anche se il valore dei beni è molto grande. Non è previsto poi un sistema di pubblicità tramite registri: l’opponibilità degli acquisti è legato al possesso del bene, cioè alla consegna. Per i beni immobili invece, il criterio è quello di richiedere maggiori formalità (la scrittura privata è la forma minima per gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali sugli immobili, art. 1350) e di organizzare un sistema di sicurezza degli acquisti, tramite la pubblicità affidata ai registri immobiliari. All’interno dei beni mobili però, più specificatamente per quanto riguarda autoveicoli, motoveicoli, arei, navi, etc. ritroviamo la categoria dei beni mobili registrati: per la loro circolazione, è previsto un sistema di pubblicità tramite registri, cosicché non si applicano molte delle regole che riguardano i beni mobili comuni. Art. 820 = “Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.”
Art. 821 = “I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.” Stando a quanto viene detto all’articolo 42 della costituzione, i beni possono appartenere allo Stato o ad enti pubblici, a persone fisiche o ad enti privati. Quindi, anche lo Stato e gli enti pubblici possono essere titolari di “proprietà privata”, cioè proprietari di beni soggetti allo stesso regime cui sono sottoposti i beni dei privati. Perché un bene sia oggetto di proprietà pubblica non basta che appartenga allo Stato o ad enti pubblici, ma occorre anche che faccia parte di certe categorie di beni pubblici indicate negli artt. 822 e ss. del codice civile. Caratteri comuni dei beni pubblici:
- Devono appartenere allo Stato o ad enti pubblici;
- Devono essere destinati all’utilità pubblica o ad un pubblico servizio. Tra i beni pubblici che appartengono allo Stato o ad enti territoriali si distinguono poi:
- I beni demaniali, i quali sono elencati nell’art. 822 (= ”Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.”).
- I beni del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni. Si tratta di beni che servono a soddisfare un interesse pubblico, o perché destinati all’uso della collettività, o perché si ritiene che non debbano essere sfruttati da privati ma per il vantaggio generale, o perché servono all’attività dello stato e degli altri enti. Differenza tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile: solo i beni del demanio pubblico sono sottratti a quel modo di acquisto della proprietà tramite usucapione. Art. 829 = “Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.” Tutti gli altri beni che sono nel patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici, sono oggetto di un diritto di proprietà regolato dalle norme comuni del codice civile, salve le leggi speciali.
CAPITOLO 8 – La tutela delle situazioni giuridiche Gli strumenti di pubblicità Una caratteristica dei diritti moderni è quella di tenere sempre una circolazione dei beni semplice e veloce. Una circolazione veloce, a sua volta, richiede condizioni di chiarezza e certezza; occorre creare segnali sicuri, cioè stabilire dei criteri, e degli strumenti, che consentano a chi partecipa alle contrattazioni: a. Di informarsi con facilità sulla condizione giuridica dei beni che vuole acquistare; b. Di poter contare sulla sicurezza degli acquisti fatti. Queste esigenze devono essere soddisfatte con riguardo non solo ai singoli atti di trasferimento, ma all’ambiente del traffico: occorre assicurare la possibilità di conoscere la condizione delle persone fisiche, la struttura e gli organi delle persone giuridiche che operano nel traffico contrattuale. A questi scopi mira il sistema della pubblicità dei fatti e atti giuridici, che, con strumenti diversi, tende sempre ad assicurare la conoscibilità legale di diversi tipi di atto, ma con effetti giuridici non sempre eguali. Possiamo distinguere 3 categorie di mezzi di pubblicità, in base alle conseguenze giuridiche:
- Strumenti di mera pubblicità-notizia. La legge predispone lo strumento per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti, per esigenze di carattere pubblico, e senza connettervi un particolare effetto riguardo all’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico. Esempio: sentenza di interdizione o di inabilitazione da annotare in margine all’atto di nascita (art. 423).
- Strumenti di pubblicità dichiarativa. La conoscibilità non è fine a sé stessa, ma condiziona l’efficacia dell’atto, nel senso che in mancanza della pubblicità l’atto non può essere fatto valere verso determinati terzi (inefficacia relativa o inopponibilità). Esempio: atti di trasferimento della proprietà su beni immobili.
- Strumenti di pubblicità costitutiva. È il grado più forte della pubblicità: l’atto non produce effetti se non quando è reso pubblico. Esempio: la concessione di ipoteca, la quale diventa efficace solo con l’iscrizione nei registri immobiliari. La trascrizione è lo strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all’acquisto di proprietà o di diritti reali sui beni immobili e su alcune categorie di beni mobili (beni mobili registrati). Essa consiste nel riportare il contenuto essenziale dell’atto in appositi registri, rendendolo così legalmente conoscibile: chiunque voglia informarsi sulle vicende giuridiche di questi beni lo può fare consultando i registri.
L’istituto della trascrizione si inserisce in un sistema di circolazione dei beni immobili costruito sulla base del principio consensualistico, cioè della regola per cui la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti (art. 1376). La trascrizione tende a ridurre i rischi di incertezza delle situazioni giuridiche garantendo la certezza dell’acquisto a chi utilizza avvedutamente lo strumento di pubblicità. Soltanto chi ha trascritto l’atto, da cui deriva il suo acquisto, possa opporlo contro altri acquirenti che non abbiano invece trascritto o abbiano trascritto in un momento successivo. La trascrizione non ha efficacia costitutiva, cioè non determina il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali: essa è un modo per risolvere conflitti tra soggetti, non per “assegnare” la proprietà. L’effetto giuridico della trascrizione è l’opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in data posteriore. Chi non provvede alla trascrizione rischia l’inopponibilità o inefficacia relativa del proprio atto: ciò significa che l’atto resta efficace tra le parti o anche verso terzi, ma non nei confronti di quei terzi che abbiano trascritto il titolo concorrente. La trascrizione è un onere per la parte interessata (nel Codice viene utilizzato anche il linguaggio del dovere), mentre per il pubblico ufficiale che redige l’atto (il notaio) la trascrizione è un obbligo. Art. 2657 = “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati.” Ratio della norma: la funzione e gli effetti della trascrizione richiedono che sia legalmente certa la provenienza dell’atto dai soggetti che figurano come parti. Proprio per questo la trascrizione non è un mezzo di prova dell’atto. La parte che richiede la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare una nota che indichi gli elementi essenziali dell’atto (identità delle parti, estremi del titolo, identità del pubblico ufficiale rogante o dell’autorità giudiziaria, natura e situazione dei beni). Una nota inesatta o lacunosa può rendere inutile la trascrizione, quando determina incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l’atto. Doppia trascrizione: ogni atto di alienazione o di costituzione di diritti viene trascritto sia contro l’alienante, sia a favore dell’acquirente. Di due trascrizioni risulta anteriore quella che, all’interno del registro generale, ha il numero d’ordine più basso (ordine cronologico). La certezza dell’acquisto si ha solo sulla base della continuità delle trascrizioni, cioè di una sequenza non interrotta di trascrizioni che risalga fino ad un acquisto a titolo originario, ad esempio l’usucapione.