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SBOBINE DIRITTO PENALE PELISSERO, Appunti di Diritto Penale

Questi sono gli appunti sbobinati PERFETTAMENTE con cui si può passare tranquillamente l'esame di Pelissero, Torino. A.A. 2019/2020, attenzione che il programma potrebbe cambiare!!!!

Tipologia: Appunti

2019/2020
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DIRITTO PENALE
SECONDO SEMESTRE PROF. PELLISSERO
A.A. 2018/2019
25/02/2019
DIRITTO PENALE: strumento di regolazione della vita sociale, mezzo con cui condizionare il comportamento
dei consociati. L’ordinamento può utilizzare norme di schema positivo o negativo (al verificarsi di un certo
fatto segue una conseguenza negativa: la punizione).
La norma penale è connotata da un precetto, alla violazione del quale consegue una sanzione. Il precetto ci
dice cosa fare o non fare.
Le sanzioni che derivano dall’inosservanza di un precetto possono essere di tipo:
reintegratorio;
risarcitorio;
punitivo (colpiscono il soggetto in un bene che non ha diretta attinenza con il bene offeso dal
soggetto).
Il nostro sistema accoglie una nozione formale di reato:
“Esso è ogni fatto per il quale l’ordinamento prevede come conseguenza giuridica una pena”.
Art 39
: I reati si distinguono in due categorie: delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per
essi rispettivamente stabilite dal codice.
Le pene stabilite per i delitti sono la morte*, l’
ergastolo
(pena privativa della libertà personale a vita), la
reclusione
(pena detentiva), la
multa
(pena pecuniaria).
Le pene per le contravvenzioni sono l’
arresto
(pena detentiva) e l’
ammenda
(pena pecuniaria).
Il nostro sistema utilizza un criterio puramente formale.
La differenza tra un illecito penale e un illecito amministrativo:
a. l’autorità che deve accertare la violazione e che deve applicare la sanzione: nel diritto penale il diritto
è accertato dal giudice penale sulla base delle regole del codice di procedura penale, con regole più
garantiste,
poiché il diritto penale incide sulla libertà personale
.
L’illecito amministrativo è accertato con un processo amministrativo con garanzie più deboli rispetto
a quelle penali;
b. in caso di mancato pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, la somma aumenterà fino
ad arrivare a una mozione forzata.
La pena pecuniaria non pagata dal condannato si converte nella corrispondente pena reclusiva.
Questo meccanismo di conversione entra in frizione con il principio di uguaglianza. La CC ne dichiara
l’illegittimità nel 1979.
Nel 1981 con la legge n. 689, il legislatore decide che la pena pecuniaria non pagata si converte in
libertà controllata (il soggetto è libero, ma soggetti a controlli periodici) o lavoro sostitutivo (se il
soggetto acconsente perché in Italia i lavori forzati sono vietati da una Convenzione).
La pena non pagata quindi si traduce in una sanzione che limita la libertà del soggetto.
La sanzione penale incide sulla libertà personale direttamente (pena detentiva) o indirettamente
(pena pecuniaria);
c. il personalismo della sanzione penale: nel momento della quantificazione della pena, è centrale la
persona che ha commesso il reato.
Es. Risarcimento danno: la penna pecuniaria non è commisurata dal danno, ma è determinata anche
tenendo conto della personalità del soggetto. il rimprovero dipende quindi anche dall’elemento
soggettivo.
Nelle sanzioni detentive il centro è caratterizzato dal condannato.
d. Il casellario giudiziale è una raccolta dei dati in rapporto alla giustizia: è la nostra biografia penale. In
esso finiscono le sentenze penali, non per quelle amministrative.
La sanzione penale ha poi anche effetti extra-penali.
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DIRITTO PENALE

SECONDO SEMESTRE – PROF. PELLISSERO

A.A. 2018/

DIRITTO PENALE: strumento di regolazione della vita sociale, mezzo con cui condizionare il comportamento

dei consociati. L’ordinamento può utilizzare norme di schema positivo o negativo (al verificarsi di un certo

fatto segue una conseguenza negativa: la punizione).

La norma penale è connotata da un precetto, alla violazione del quale consegue una sanzione. Il precetto ci

dice cosa fare o non fare.

Le sanzioni che derivano dall’inosservanza di un precetto possono essere di tipo:

  • reintegratorio;
  • risarcitorio;
  • punitivo (colpiscono il soggetto in un bene che non ha diretta attinenza con il bene offeso dal

soggetto).

Il nostro sistema accoglie una nozione formale di reato:

“Esso è ogni fatto per il quale l’ordinamento prevede come conseguenza giuridica una pena”.

Art 39: I reati si distinguono in due categorie: delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per

essi rispettivamente stabilite dal codice.

Le pene stabilite per i delitti sono la morte*, l’ergastolo (pena privativa della libertà personale a vita), la

reclusione (pena detentiva), la multa (pena pecuniaria).

Le pene per le contravvenzioni sono l’arresto (pena detentiva) e l’ammenda (pena pecuniaria).

Il nostro sistema utilizza un criterio puramente formale.

La differenza tra un illecito penale e un illecito amministrativo:

a. l’autorità che deve accertare la violazione e che deve applicare la sanzione: nel diritto penale il diritto

è accertato dal giudice penale sulla base delle regole del codice di procedura penale, con regole più

garantiste, poiché il diritto penale incide sulla libertà personale.

L’illecito amministrativo è accertato con un processo amministrativo con garanzie più deboli rispetto

a quelle penali;

b. in caso di mancato pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, la somma aumenterà fino

ad arrivare a una mozione forzata.

La pena pecuniaria non pagata dal condannato si converte nella corrispondente pena reclusiva.

Questo meccanismo di conversione entra in frizione con il principio di uguaglianza. La CC ne dichiara

l’illegittimità nel 1979.

Nel 1981 con la legge n. 689, il legislatore decide che la pena pecuniaria non pagata si converte in

libertà controllata (il soggetto è libero, ma soggetti a controlli periodici) o lavoro sostitutivo (se il

soggetto acconsente perché in Italia i lavori forzati sono vietati da una Convenzione).

La pena non pagata quindi si traduce in una sanzione che limita la libertà del soggetto.

La sanzione penale incide sulla libertà personale direttamente (pena detentiva) o indirettamente

(pena pecuniaria);

c. il personalismo della sanzione penale: nel momento della quantificazione della pena, è centrale la

persona che ha commesso il reato.

Es. Risarcimento danno: la penna pecuniaria non è commisurata dal danno, ma è determinata anche

tenendo conto della personalità del soggetto. il rimprovero dipende quindi anche dall’elemento

soggettivo.

Nelle sanzioni detentive il centro è caratterizzato dal condannato.

d. Il casellario giudiziale è una raccolta dei dati in rapporto alla giustizia: è la nostra biografia penale. In

esso finiscono le sentenze penali, non per quelle amministrative.

La sanzione penale ha poi anche effetti extra-penali.

Il reato, oltre alla pena, produce anche una serie di altre conseguenze sul piano delle sanzioni

amministrative: la decurtazione dei punti. Possono derivare dal reato anche conseguenze dal pdv

disciplinare (quando il soggetto fa parte di un ente)

Dal reato deriva anche l’obbligo alla restituzione e risarcimento del danno; la persona offesa quando

vuole far valere la richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell’autore del danno deve

costituirsi parte civile (azione di risarcimento all’interno del processo penale).

Conseguenze del reato: pena; conseguenze sul piano amministrativo, disciplinare e risarcimento del

danno.

La CEDU ha giurisdizione per gli stati aderenti al Consiglio d’Europa: la Corte verifica il rispetto delle garanzie

stabilite dalla Convenzione.

L’art. 7: Nessuno può essere condannato per un’azione o omissione, che al momento in cui è stata commessa,

non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Non può essere inflitta una pena più grave

rispetto a quella applicabile al momento in cui il reato viene commesso. Esso costituisce il principio di legalità.

La CEDU non individua la materia penali in base a criteri formali.

Il suo giudizio è riferito al singolo caso concreto.

La CEDU individua la materia penale sulla base dei criteri sostanziali, dalla sentenza Engels:

  • la gravità della sanzione; alcune sanzioni amministrative sono state considerate di natura penale;
  • il fatto per il quale la pena è prevista;
  • funzione della sanzione.

Il criterio formale non è quindi considerato determinante dalla CEDU.

FUNZIONI DELLA PENA

Esse sono state sviluppate sulla base di diverte teorie:

  1. Teoria Retributiva: la pena si giustifica per il solo fatto che è stato commesso un reato. Si parla di teoria

assoluta della pena. La pena si giustifica in quanto il reato è stato commesso.

Essa vede una correspettività tra il male del reato e quello della sanzione.

Questa teoria nasce dall’idea originaria della vendetta, dal principio della corrispettività.

Retribuzione morale: espressa da Kant in quanto la pena è giustificata dall’imperativo categorico

Retribuzione giuridica: espressa da Hegel, la pena viene intesa come violazione dell’ordinamento

giuridico e la sanzione il ripristino di questo.

L’idea retributiva si concilia bene con i sistemi morali. In uno stato laico, la funzione deve essere quella

di prevenire la commissione dei reati. Questa teoria è considerata recessiva.

  • Il fatto che la pena si giustifichi senza uno scopo serve per evitare che l’autore del reato non venga

perseguitato per un qualche obiettivo;

  • La pena dev’essere però rapportata al reato commesso: la pena dev’essere proporzionata alla gravità

del reato.

  1. Teoria Relativa: è relativa al raggiungimento di uno scopo da parte di consociati.

La prevenzione generale va intesa in due accezioni:

  • Negativa: la pena ha una funzione di deterrenza, essa sta nella minaccia di un male. Si deve alle

riflessioni di Feuerbach. L’effetto è quello di vedere progressivamente aumentati i livelli sanzionatori:

più le pene sono elevate più i consociati si astengono dal commettere reati; con quest’ottica spesso il

legislatore ritiene di poter risolvere i problemi sociali.

La prevenzione generale negativa ragiona considerando tutti i membri come esseri razionali.

  • Positiva: la sanzione penale svolge una funzione di orientamento culturale dei consociati. La sanzione

non condiziona sulla base della minaccia della pena, ma sulla consapevolezza dei concetti del sistema

penale: ci adeguiamo a un modello culturale secondo cui certi fatti non si devono mettere in atto.

Questa capacità di adeguarsi al contenuto dei precetti è al massimo quando vi è corrispondenza tra

ciò che il sistema penale vieta e ciò che dai consociati viene considerato dannoso. Se i consociati

La teoria della prevenzione generale: la revisione dei reati sta nel prevenire la commissione di quei reati.

L’aggancio si trova nell’art 2 della Costituzione. È compito dello Stato quello di prevenire la commissione dei

reati.

La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione approvano la teoria polifunzionale della pena: essa deve porre

il problema su come si rapportano tra loro le varie funzioni.

CC 306/

: questa sentenza ribadisce le varie finalità che la Costituzione assegna alla pena –

prevenzione generale, difesa sociale, retributività, prevenzione speciale, rieducazione – che

comportano una certa flessibilità della pena. Non si può ammettere la prevalenza rigida di una

funzione su un’altra.

  • Nessuna delle funzioni deve risultare obliterata.
  • Non può stabilirsi a priori una gerarchia statica e assoluta, che valga in ogni condizione.
  1. CC 149/2018: la Corte dice che la finalità di rieducazione è ineliminabile e deve essere sempre

garantita anche per gli ergastolani, anche per i reati più gravi e odiosi. La CC fa riferimento alla Corte

EDU che parla della dignità della persona e ne riconosce l’importanza.

È necessario consentire al condannato di reinserirsi nella società.

  • Funzioni della pena e le sue fasi:
  • 1 fase – COMMINAZIONE LEGALE: la funzione di prevenzione generale opera in via prevalente. In

questo momento però è anche necessario assicurare il principio di proporzione: è necessario che il

legislatore preveda pene astratte in proporzione alla gravità del reato commesso.

Un livellamento verso l’alto non assolve a una funzione di previsione generale.

La CC nella sentenza 313/1990 afferma che la funzione rieducativa deve connotare sin dall’inizio la

sanzione penale: il nostro sistema sanzionatorio è di tipo carcerocentrico → se diciamo che la pena

dev’essere pensata nella sua funzione di rieducazione, il sistema viene concepito meno

carcerocentrico. Ciò potrebbe portare il legislatore a rompere la centralità del carcere

  • 2 fase – APPLICAZIONE E COMMISURAZIONE GIUDIZIALE: se il legislatore prevedesse i reati e poi non

vi fossero le sentenze di condanna, la fase generale di deterrenza sarebbe compromessa: per il solo

fatto che il giudice applica la condanna, abbiamo una conferma della prevenzione generale.

Le pene sono fissate entro minimi e massimi. Le funzioni della pena possono avere un’utile chiave per

il giudice: nel momento della commisurazione, diventa fondamentale il principio di proporzione.

Se la responsabilità pena è personale, io devo rispondere per il fatto commesso: il surplus applicato

dal giudice viene applicato per i reati che non è riuscito a scoprire → la pena non riuscirebbe a svolgere

la funzione rieducativa, ma viene concepita come un sopruso.

Il giudice non può applicare una pena più severa solo per esigenza di una previsione speciale: il giudice

violerebbe il principio di proporzione.

Il giudice però potrebbe dire che per esigenze di rieducazione, è sufficiente una pena più mite rispetto

a quella proporzionata.

I

n sede di commisurazione della pena, il giudice non può applicare una pena più elevata, ma ne può

applicare una più bassa sempre per esigenza di prevenzione speciale.

  • 3 fase – ESECUZIONE: se la pene non venisse eseguita, salterebbe la funzione di previsione speciale.

In fase esecuti diventa necessaria la funzione rieducativa che deve costituire il metro nell’esecuzione

della pena.

Vi sono due correnti di pensiero sulle funzione della pena:

  • Neoretribuzionismo: la pena deve convogliare la tendenza dei consociati a violare la norma penale:

nel momento in cui viene applicata la pena, si ristabilisce la fiducia dei consociati nell’ordinamento

giuridico. La pena ha funzione placativa: si consolida la fiducia dei consociati.

La pena da applicare sia la pena giusta, il just deserved. La pena giusta è quella ritenuta giusta dalla

collettività.

L’effetto è quello di portare il rischio di un aumento dei livelli sanzionatori.

Il rischio è che il legislatore faccia proprie queste istanze punitive che spesso sono irrazionali.

  • Neopositivismo: partono dal presupposto che l’autore del reato sia un soggetto pericoloso che vada

controllato. Essa potenzia la funzione di previsione speciale negativa. Anche questa corrente prevede

l’aumento dei livelli di pena.

SVILUPPO STORICO DEL DIRITTO PENALE

Nel periodo preilluministico, vi era incertezza pqr il diritto penale: esso non era retto dal principio di legalità,

la consuetudine era fonte del diritto penale.

Esso era connotato da pene particolarmente pesante.

Dei delitti e delle pene – Cesare Beccaria

Il diritto penale ha la necessità di conservare l’ordinamento sociale: in Beccaria c’è l’influsso del Contratto

Sociale di Rousseau.

Le garanzie fissato sul piano delle fonti: vi è il principio di legalità: la legge è espressione della volontà generale:

servono leggi scritte, poche chiare e concordanti, poiché i consociati devono sapere il contenuto della norma

penale per poterla rispettare, vi è inoltre la retroattività della norma penale.

Le riflessioni sulla pena vedono la necessità che la pena:

  • sia proporzionale alla gravità del reato;
  • dev’essere quella minima che riesce a raggiungere lo scopo preventivo;
  • dev’essere pronta e infallibile;
  • pena di morte: contrari al patto sociale; la ammette solo in CASI ESTREMI che pongono i pericolo

l’essenza stessa dello Stato;

  • rifiuto della confisca che ha contenuto ablativo: a quel tempo, la confisca era una sanzione

patrimoniale che finiva per toccare tutto il patrimonio del soggetto;

  • in ordine al processo:
  • pene fisse: esse garantiscono l’imparzialità del giudice, non lasciando al giudice potere discrezionale;
  • rifiuto della tortura.

I principi fissati dall’illuminismo possono essere trovati nel Codice Toscano del 1786 e il Codice Penale

austriaco del 1787.

Sviluppo della codificazione penale:

  • Codice penale di Carlo Alberto - 1839;
  • Codice Penale sardo – 1859;
  • Unificazione della legislazione penale – 1861:
    1. Toscana, dove vige il diritto più mite del codice Toscano
    2. Italia Meridionale: disciplina più severa
  • Codice Zanardelli: presenta forti elementi di garanzia e principi fissati dalla scuola classica. Nella

seconda meta del 1800 vi è un dibattito tra la scuola classica e positiva.

o L’esponente della

suola classica è il prof. Carrara; questa scuola si connota di un particolare

modo di affrontare lo studio penale: essa lo affronta secondo il metodo deduttivo, cioè

desume da alcuni principi di carattere filosofico le conseguenze sul piano della costruzione del

sistema. Questi autori affrontano lo studio del reato secondo alcuni principi e lo studio del

testo rimane secondario. Importante è lo studio del reato come istituto giuridico: il reato viene

analizzato nelle sue componenti, il reato ha una componente oggettiva (forza fisica) e psichica

(natura morale). Si risponde del reato poiché vi è il libero arbitrio: se si commette un reato si

  • Nuovi reati per gli oppositori;
  • Un nuovo organo giurisdizionale che tuteli la rivoluzione fascista: tribunale speciale di tutela dello

stato. Non era garantita l’imparzialità del giudice, le sentenze non erano appellabili. Esso venne

istituito temporaneamente ma poi dopo tre anni è stato riconfermato fino alla caduta del

fascismo. Ha pronunciato diverse condanne di morte.

Il legislatore avvia lavori pe la riforma del codice penale con la legge delega del 1925: essa afferma la necessità

di questa riforma, non aveva alcun’indicazione di criteri direttivi.

Il codice viene elaborato da una commissione composta da giuristi formati dalla scuola del tecnicismo

giuridico, come Manzini, Massari, Rocco.

Il codice penale che esce da questa commissione è un codice che dal pdv tecnico era un buon codice, che però

in molte parti risentiva della politica del fascismo:

  • reati contro lo Stato;
  • delitti contro la sanità e l’integrità di stirpe;
  • reati in tema di aborto.

Si chiama codice Rocco da Alfredo Rocco, ministro della giustizia di allora.

Il codice prevede livelli di pena più elevati; uso più ampio della pena di morte; introduce un sistema

sanzionatorio cercando di conciliare la scuola classica e positiva: pene proporzionate ma con misure di

sicurezza previste per i soggetti pericolosi. Le misure di sicurezza possono essere applicate anche ai soggetti

non imputabili (ospedale psichiatrico), o imputabili: terminata la pena scatta la misura di sicurezza. Questo

sistema di DOPPIO BINARIO (PENA + MISURA DI SICUREZZA) comporta un aggravamento della risposta

sanzionatoria: era perfettamente congeniale allo stato fascista.

Il codice è stato approvato nel 1930, in vigore nel 1931.

Il fascismo approvò anche il codice di procedura penale, testo unico di pubblica sicurezza nello stesso anno.

Rispetto al codice Zanardelli, vi sono elementi sia di continuità che rottura rispetto alla legislazione precedente.

Il codice penale è diviso in tre libri:

  1. parte generale;
  2. delitti;
  3. contravvenzioni.

SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE PENALE DOPO LA 2GM

durante il regime fascista il codice penale ebbe un ruolo marginale rispetto a quello amministrativo e civile.

Spesso gli italiani intrattenevano rapporti di indole coniugale con le donne delle colonie: il legislatore

introdusse il DELITTO DI MADAMATO. La logica dietro ciò era raziale, poiché questi rapporti avrebbero potuto

portare nascite di figli che avrebbero intaccato la purezza della razza.

Caduto il regime, nel 1944 si propose di ripristinare lo Zanardelli: non era una soluzione convincente.

Si preferì allora intervenire nelle norme con connotazione fascista.

Si propose di fare le modifiche necessarie, guardando alla Costituzione.

Ciò condusse a un immobilismo della dottrina: vi fu un’immobilità nel processo di riforma del codice penale.

La Costituzione nel ’48 fissa una serie di principi che erano antitetici all’impostazione del diritto penale nella

prospettiva del codice Rocco.

  1. Vi sono state diverse sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità di alcune norme del c.p. e hanno

fornito aiuto ai giudici sull’interpretazione delle norme;

  1. Vi sono state riforme legislative:
  • 1975 : riforma dell’ordinamento penitenziario, che introdusse altre misure rispetto alla

detenzione;

  • 1974 : riforma di diversi punti dando maggiore potere discrezionale ai giudici;
  • 1981 : legge n 689, modifica il meccanismo di conversione delle pene pecuniarie non pagate: è la

prima legge importante per ciò che riguarda la depenalizzazione.

L’Italia è caratterizzata da ipertrofia del diritto penale ovvero dall’eccesso di norme penali: il d.

penale molto spesso è un diritto penale che a volte è puramente simbolico, ovvero l’introduzione

di una nuova fattispecie di reato fa credere che attraverso tale nuova norma si risolva il reato. Ciò

ha portato nel corso degli anni a una proliferazione di norme penali, con l’ipertrofia come risultato.

Così facendo, il diritto penale diventa difficile da conoscere, da rintracciare. Quanto più il diritto

penale si amplia, tanto più è difficili da conoscere. Il PM quando riceve la querela o la denuncia,

quindi quando ha la conoscenza, conduce le indagini e richiede al giudice di procedere

all’archiviazione o al processo. I giudici, non potendo però smaltire i fascicoli, entra in gioco la

prescrizione, con la conseguenza che alcuni reati vanno in prescrizione.

Quindi tale legge che depenalizza, trasforma reati punti con pena pecuniarie in illeciti

amministrativi, questi fatti non sono più di competenza giudiziaria ma sono fatti puniti con

sanzioni amministrative; cambia anche il livello di garanzia: vi sono meno garanzie garantite dal

processo penale e non da quello amministrativo.

Questa legge fissa alcuni principi di garanzia: se noi spostiamo un fatto dal sistema penale a quello

amministrativo cambiano le garanzie. Queste vengono sottolineate però da questa legge per

tutelare gli individui.

Alcuni vorrebbero sostituire il PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE con il PRINCIPIO DI

DISCREZIONALITÀ ad opera del giudice per attribuire all’autorità giudiziaria potere discrezionale. Ma questo è

considerato da molti contro il PRINCIPIO DI LEGALITÀ.

  1. Legislazione di emergenza: contro il terrorismo interno. Lo Stato italiano approva disposizioni che

introducono una legislazione speciale per colpire il terrorismo, particolarmente severa soprattutto dal

pdv penale.

  • Il legislatore ha dovuto tener conto anche della centralità del tema ambientale (2006) TUA.
  1. Legislazione complementare: l’idea preferibile sarebbe quella di avere tutto nel codice penale, ciò è

difficile perché ci sono alcuni ambiti della legislazione complementare dove vi è un legame stretto tra

disciplina penale e disciplina amministrativa. Ciò spinge ad elaborare testi unici organici (es TUA/

TUS/TUI). NEL 2018, il legislatore introduce la riserva di codice: nuove norme penali possono essere

introdotte solo se inserite nel c.p. o in leggi organiche, che disciplinino in modo organico la materia.

Sul piano della successione di leggi penali, quella norma di fonte ordinaria non ha molta efficacia.

I progetti di riforma più recenti del c.p. sono stati:

  • Progetto della commissione Pagliaro – 1991 – riforma complessiva del c.p.; era però una legge

delega;

  • Progetto Riz – 1994 – sulla parte generale;
  • Progetto commissione Grosso – 2001;
  • Progetto commissione Nordio – 2004;
  • Progetto commissione Pisapia – 2006.

Dal 2006 non si è più darà nessuna delega per la riforma del c.p. il processo di riforma interviene

su singole parti, poiché è difficile mettere in atto un processo di riforma ampio.

Il legislatore è libero nelle scelte di incriminazione?

Il nostro sistema penale è formato dal principio di riserva di legge.

Vi sono alcuni limiti nelle scelte di politica criminale, ovvero le scelte del legislatore per prevenire e disciplinare

certi fattori.

Più importante è la riflessione di Bricola nel 1970, il quale elaborò la teoria dei BENI GIURIDICO

COSTITUZIONALE: la sanzione penale incide sulla libertà personale e questa trova tutela nell’art.

13 della Costituzione, anche il reato dev’essere offensivo di un bene di rilevanza costituzionale.

Questo ragionamento consentì di dire che il legislatore non può far ciò che vuole, il diritto penale

può intervenire solo quando vengano toccati beni di rilevanza costituzionale ESPRESSA, ma anche

solo beni di rilevanza costituzionale IMPLICITA, ovvero ricavati attraverso l’interpretazione del

testo costituzionale.

La critica mossa a quest’impostazione è che essa possa essere un vincolo troppo rigido al

legislatore; un’altra obiezione mossa è che la teoria di Bricola non riesca a svolgere una funzione

critica.

L’idea di Bricola dà un’indicazione di massa: il diritto penale è l’arma più severa dell’ordinamento,

quindi è necessario metterlo in atto con parsimonia, poiché c’è in gioco la libertà personale.

Questo principio è considerato come un principio di ordine costituzionale, fondandolo sugli artt

e 27. La CC ha già dichiarato una norma incostituzionale in base al principio di offensività: (caso

esposizione bandiera straniera in pubblico senza permesso). Nella maggior parte dei casi la CC non

ha richiamato direttamente questo principio, ma ha utilizzato il principio di RAGIONEVOLEZZA, il

quale è un principio sfuggente e argomentativo.

!! Vi è una distinzione tra beni giuridici FINALI e beni giuridici STRUMENTALI: la morte dell’operai

per effetto di infortunio sul lavoro è punito dal c.p. come omicidio colposo, questa norma tutela

la vita dell’operaio; nel TUL prevede prescrizioni antiinfortunistiche, ma anche norme penali che

puniscono il semplice fatto di non rispettare queste prescrizioni. Questo è un esempio di

contravvenzioni poste a tutela di un bene strumentale rispetto al bene finale: si tutela la sicurezza

sul lavoro per tutelare il bene finale che è la vita.

  1. Principio di proporzione: il diritto penale deve intervenire solo quando vi sino beni meritevoli di

tutela penale, i consociati quindi ritengono che per certi beni sia giustificato l’intervento penale.

La meritevolezza di tutela penale prende il considerazione l’IMPORTANZA del BENE e le MODALITÀ

di AGGRESSIONE DEL BENE.

Un esempio può essere il BENE VITA, rappresenta una tutela ampia: “chiunque cagioni”.

Il BENE PATRIMONIO invece è tutelato in base a specifiche modalità di aggressione. Se non

entrano in gioco quelle aggressioni, se ne occuperà il diritto civile, non il diritto penale → TUTELA

FRAMMENTARIA DEL DIRITTO PENALE: si tutela sono i beni più importanti in base alla aggressioni

più importanti.

  1. Principio di sussidiarietà: non basta solo che il bene sia meritevole di tutela, poiché interviene

anche il principio di SUSSIDIARIETÀ, o di estrema ratio, che stabilisce che il diritto penale può

intervenire solo quando gli altri meccanismi di tutela del bene risultano inadeguati: il diritto penale

viene considerato come ultima risorsa. Esso trova fondamento negli artt. 1 e 27 della Costituzione.

Questi ultimi due principi devono essere seguiti altrimenti viene a cadere la funzione della

rieducazione.

  1. Principio di efficacia delle tutela penale: il diritto penale simbolico lancia il messaggio simbolico di

un legislatore che si prenda cura della tutela di un bene. Può servire per catalizzare il consenso

elettorale, ma non serve sul piano della tutela del bene.

(es: nel 2009 il legislatore inserisce il reato di clandestinità).

• OBBLIGHI DI TUTELA PENALE:

  • VINCOLI COSTITUZIONALI ESPRESSI : la stessa Costituzionale richiede l’intervento della sanzione

penale, a livello costituzionale si esprime una scelta, un’indicazione forte di intervento della norma

penale (art. 13 ultimo comma: ogni violenza fisica e morale è vietata, si fa riferimento alla

necessità che la violenza sia punita. L’ultimo comma prevede un’opzione penale rispetto alle

offese arrecate alla persone ristrette nella propria libertà personale. È stata considerata come una

norma che fondava un obbligo di introduzione nel sistema penale il reato di tortura, che nel nostro

ordinamento mancava. Il codice punisce, ovviamente, le lesioni personali commessi a danno di

persone private della libertà personale, però non c’era una norma specifica che punisse in modo

adeguato il reato di tortura → i processi avviati nei confronti delle forze dell’ordine per le vicende

seguite al G8 di GENOVA andarono in prescrizione perché i reati che i magistrati che potevano

contestare avevano un trattamento sanzionatorio basso: le norme penali non riuscivano ad

esprimere il disvalore dei fatti di tortura accorsi. L’Italia venne poi condannata dalla Corte EDU per

non prevedere un’adeguata tutela delle vittime di reato dei tortura). Il legislatore introdusse

all’art.

613 bis con la legge 110/ questo reato.

La scelta del costituente di prevedere un obbligo espresso di incriminazione sta nella scelta di

contrapporsi rispetto alle violenze che erano state proprie della polizia durante il regime fascista.

(In Germania era previsto che costituisse reato la guerra di aggressione: qui storicamente si spiega

il ruolo assunto dalla Germania di avvio alla 2GM)

Se il legislatore abrogasse l’art 13, la legge abrogatrice è incostituzionale. 08:

  • VINCOLI COSTITUZIONALI IMPLICITI : non esistono degli obblighi impliciti di incriminazione, cioè

non è che dall’importanza di certi beni costituzionali automaticamente dobbiamo desumere un

obbligo di tutela penale. La valutazione spetta al legislatore, sulla base dei principi di

proporzione, sussidiarietà effettuare la valutazione se intervenire o meno.

Gli obblighi di incriminazione possono poi nascere da:

  • VINCOLI DA FONTI SOVRANAZIONALI : es CEDU. Quando c’è un obbligo di tutela penale che arriva

da una fonte sovranazionale, se è una fonte convenzionale e il legislatore non dà attuazione

all’’obbligo di incriminazione non si può fare nulla → è una questione di politica internazionale, il

fatto che l’Italia non dia applicazione a una Convenzione che ha firmato.

  • VINCOLI DI OBBLIGAZIONE DALL’UE : le direttive possono dare indicazioni anche sui fatti che

possono costituire reato, in questo caso la mancata attuazione di una direttiva produce una

procedura d’infrazione. se il legislatore non dà attivazione a un obbligo costituzionale

d’incriminazione (art 13) non si può sollevare nessuna questione di illegittimità costituzionale

poiché le questioni illegittimità costituzionale richiedono una norma rispetto alla quale sollevare

la questiona. Si può porre una questione di illegittimità costituzionale se supponiamo il legislatore

abrogasse la legge che ha introdotto il reato di tortura, allora possiamo dire che la legge che

abroga la legge che ha dato attuazione all’obbligo costituzionale di tutela penale è

incostituzionale: si potrebbe sollevare una questione.

LO STUDIO DELLA LEGGE PENALE

Il primo ambito importante riguarda il principio di legalità: siamo in un sistema fondato su questo principio→

IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ : il fatto costitutivo di reato deve essere previsto da una legge che definisca in modo

preciso il contenuto della fattispecie, nonché il trattamento sanzionatorio, una legge che non può essere

retroattiva.

Questo principio nasce con l’illuminismo e ha alla base un forte bisogno di garanzia contro gli abusi del potere:

in uno Stato solo la legge può prevedere quali fatti costituiscano reato o meno e le pene da applicare. Si tratta

di un forte bisogno del principio di garanzia che nasce dal principio di separazione dei poteri che ha trovato

accoglimenti in diversi testi (come la dichiarazione dei diritto e doveri del cittadino).

Il Principio di Legalità non ha solo una giustificazione di tipo storico-politico, ma ha anche una giustificazione

più strettamente penalistica, nel senso che tra le funzioni della pena, vi era anche quella di prevenzione

generale, intesa secondo l’impostazione di Feuerbach, come prevenzione generale negativa: la pena viene

intese come deterrente, minaccia → se un ordinamento non rispetta il principio di legalità, la pena non riesce

a svolgere la funzione deterrente .Solo se i consociati sanno quali fatti costituiscono reato, attraverso una

legge chiara e irretroattiva, la prevenzione generale è svolta da questa legge.

→ È una forte garanzia per il cittadino: Von Litz considerava il diritto penale Magna Carta del Reo – il diritto

penale fissa i limiti alla potestà punitiva.

Il diritto penale non è solo uno strumento di tutela dei beni giuridici e delle vittime del reato, ma anche una

garanzia di tutela dell’autore del reato che sarà punito nei limiti fissati dalla legge penale.

L’art 25 Cost. è più sintetico rispetto all’art.1 c.p.: in quest’ultimo la RDL viene riferita sia al fatto che

alla sanzione. Il primo invece è più sintetico e non fa riferimento sia al fatto che alla sanzione, però si

ritiene che i principi di RDL debbano investire tanto il fatto quanto la pena.

Le fonti del diritto penale sulla base del principio della RDL: la legge costituzionale (approvata

secondo un procedimento di maggioranza qualificata ); la legge ordinaria; Il decreto-legge e il

decreto legislativo sono equiparati alla legge anche in diritto penale, pur non espressamente

menzionate dall’art. 25 Cost. → essi possono essere fonte del diritto penale poiché entrambe

rispettano la ratio di garanzia che sottostà alla RDL:

→ il decreto legislativo, ex art. 76, viene approvato sulla base di una legge delega, quindi la ratio

viene rispettata perché a monte c’è una LEGGE DELEGA;

→ il decreto-legge viene immediatamente approvato dal governo e può durare al massimo 60 gg,

altrimenti se non c’è la conversione in legge, decade. Abbiamo un controllo del parlamento ex

post in sede di legge di conversione e quindi si dice che il decreto-legge rispetta la ratio di garanzia.

Molto spesso il legislatore utilizza il decreto-legge e ugualmente il decreto legislativo in materia

penale: parte della dottrina critica queste due fonti perché ritiene che siano due fonti che di fatto

finiscono per sottrarre il potere normativo al Parlamento:

il decreto legislativo dipende da quanto sono puntuali i principi e criteri direttivi, perché se essi

sono molto specifici allora il governo ha direttive più stringenti ≠ se i principi sono più ampi, il

governo ha maggiore discrezionalità.

Il decreto-legge dura al massimo 60 giorni, però in quei 60 giorni ha funzione di legge.

→ I decreti governativi in tempo di guerra, secondo l’art. 78 Cost.

  • Non sono fonti di diritto penale le leggi regionali e la consuetudine. Gli interpreti da sempre hanno

sostenuto che le leggi regionali non possono intervenire in materia penale. Questo ordinamento

consolidato lo si desume da una serie di principi:

l’art 3 Cost

. → IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: si dice che in materia penale non è accettabile

la differenziazione sul piano nazionale della disciplina penale - c’è l’esigenza di garantire la

stessa disciplina. È vero che siamo in un ordinamento a base regionale, però qui abbiamo a

che fare con la libertà personale, quindi vi è l’esigenza forte di garantire sul piano nazionale la

stessa disciplina. L’art. 16 Cost. prevede che le regioni non possano stabilire dei limiti alla

libertà di circolazione tra una regione l’altra; (le sanzioni penali regionali potrebbero incidere

sulla libertà del singolo);

  1. l’art 5 Cost. → L’UNITÀ E INDIVISIBILITÀ DELLA REPUBBLICA: il potere punitivo deve essere

nelle mani della legge STATALE. Anche la Corte Costituzionale si è orientata in questo modo,

sostenendo che: la legge di norma penale dev’essere retta dai principi di sussidiarietà/

proporzionalità → essi possono essere garantiti solo se la legge è approvata da un legislatore

statale, che ha una visione sull’intero territorio nazionale, altrimenti se ci fosse una potestà

penale in capo alle singole regioni, il rischio è quello di un’ulteriore ampliamento nell’ambito

della disciplina penale. Si ritiene anche che la funzione rieducativa della pena è meglio

assicurata se è il legislatore a sviluppare percorsi alternativi a livello nazionale.

  1. l’art. 117 Cost, lettera L: → modificato nel 2001 - individua come competenza legislativa esclusiva

dello Stato proprio la materia penale.

LE LEGGI REGIONALI NON POSSONO:

Le leggi regionali non possono creare nuove fattispecie o introdurre nuovi reati né nuove pene:

non possono né ampliare né restringere l’ambito punitivo → non possono introdurre delle cause

di non punibilità, delle cause di estinzione del reato che valgono solo sul territorio di quella

regione. Non possono prevedere che non si applichino sanzioni penali, e al posto di sanzioni penali

si applichino invece sanzioni amministrative, altrimenti avremmo un’incidenza delle leggi regionali

sulla disciplina penale.

LE LEGGI REGIONALI POSSONO:

Le leggi regionali possono prevedere sanzioni amministrative, di natura pecuniaria.

Le leggi regionali non sono fonti subordinate alla legge; nel sistema penale però esse possono operare in modo

analogo a una fonte subordinata: sentenza C.C. 185/2004: essa prende in considerazione una legge del Friuli-

Venezia Giulia che aveva deciso di istituire una casa da gioco. Nel nostro sistema penale, l’esercizio del gioco

d’azzardo costituisce reato: è una CONTRAVVENZIONE. Ma non costituisce reato quando si va a giocare in una

casa da gioco AUTORIZZATA: perché qui siamo nell’ambito di una causa di giustificazione, cioè nell’ambito

dell’esercizio di un diritto.

Se fosse entrata in vigore, quella legge del Friuli-Venezia Giulia avrebbe autorizzato il gioco d’azzardo in quella

casa di gioco: la legge regionale avrebbe inciso sulla legge del reato del gioco d’azzardo, che in quella casa il

gioco non sarebbe stato penalmente legale. → Quella legge regionale finiva per ridurre l’ambito penale statale.

Il nostro sistema penale si basa anche sul principio di specialità ci dice che se ci sono due leggi penali, prevale

la legge penale speciale (quando ha elementi specializzanti rispetto alla norma di carattere generale): esso è

previsto

dall’art 15 c.p. , è disciplinato dalla legge

689/1981 art 9 anche quando abbiamo a che fare con norme

penali e norme che prevedono un illecito amministrativo.

Il primo comma ci dice che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale

Il problema nasce quando è una regione a prevedere la sanzione ammnistrativa: la regione potrebbe, se

valesse solo questo principio del 1C dell’art. 9, una regione potrebbe decidere di prevedere come illecito

amministrativo qualche elemento speciale un fatto che la legge considera come reato. Se applicassimo il primo

comma dell’art. 9, dovremmo dire che prevale la sanzione amministrativa → se prevale l’illecito

amministrativo, di fatto, la regione avrebbe ?????? Questo spiega il secondo comma

Il secondo comma ci dice che quando uno stesso fatto è punito da una sanzione penale e da una disposizione

regionale, o delle province autonome di Trento e Bolzano, che preveda una sanziona amministrativa, si applichi

in ogni caso la sanzione penale : questa norma è stata introdotta per evitare quel fenomeno di sostanziale

depenalizzazione del reato. Se c’è un fatto che costituisce reato, secondo la legge, e c’è una legge regionale

che prevede per quel fatto una sanzione amministrativa, si deve in ogni caso applicare la disposizione penale

→ se il giudice applicasse il primo comma, dovrebbe applicare la sanzione amministrativa e allora questo

comporterebbe di fatto un intervento regionale sulla potestà penale.

‼ La consuetudine non può essere fonte del diritto penale → essa è considerata fonte del diritto ed è

connotata da due elementi:

  1. dalla ripetizione di un certo comportamento;
  2. dall’ opinio juris , cioè la consapevolezza dei consociati del carattere vigente, obbligatorio di

quella consuetudine.

La consuetudine, in diritto penale non può essere ammessa.

Innanzitutto, non è ammessa la consuetudine INCRIMINATRIC E, cioè una consuetudine che introduce un

nuovo fatto di reato → questa non è ammessa perché l’art. 25 Cost. prevede che solo la legge possa

intervenire; quindi la consuetudine non può avere una capacità di introdurre una nuova fattispecie di reato.

Non è neanche ammessa la consuetudine ABROGATRICE , ma questa non è ammessa per il principio di

gerarchia delle fonti: se abbiamo una legge che prevede un fatto costitutivo di reato, la consuetudine, che è

subordinata alla legge, non può avere l’effetto di abrogare la fattispecie.

Diverso è il discorso della DISAPPLICAZIONE → può capitare che alcuni reati di fatto non vengano applicati dai

giudici (vedi ipertrofia del diritto penale) e quindi vi sono alcune fattispecie sparse nella legislazione

complementare che nemmeno i giudici sanno che ci sono.

Il fatto che certe norme vengano di fatto DISAPPLICATE non significa che si sia formata una consuetudine

abrogatrice, non viene applicata la norma. Se una norma non viene applicata, viene meno la sua efficacia di

prevenzione generale, la minaccia della legge non trova corrispondenza nel momento applicativo.

La consuetudine non può avere funzione SCRIMINANTE : si discute se possa essere fonte di un diritto a cui sia

riconosciuta l’efficacia di scriminare il comportamento costitutivo di reato cioè se un diritto, nato per via

consuetudinaria, può far sì che il reato non sia punibile.

a cui segue l’applicazione della pena, è necessario leggere il contenuto del provvedimento

dell’autorità (rinvio alla fonte subordinata).

La Corte Costituzionale, si è posta il problema se esse fossero in violazione della riserva di

legge: essa ha elaborato il principio della sufficiente specificazione: la Corte con queste due

sentenze del ’ 66 e del ’71 ha stabilito che → il principio di legalità non è violato quando sia

una legge dello Stato, non importa se proprio la medesima legge, o un‘altra legge, a indicare

con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti

dell’autorità non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena → la Corte

Costituzionale, per salvare le norme penali in bianco dice che non sono tutte rispettose del

principio di legalità, bisogna andare a vedere CASO PER CASO, e dobbiamo vedere se la fonte

subordinata ha alle spalle una legge che indichi in quali casi può intervenire la fonte

subordinata. Se ‘è una legge dello Stato che in modo sufficientemente preciso mi indica

presupposti, caratteri, contenuto e limiti della fonte subordinata, allora il rispetto della riserva

di legge è garantito. Questo vuol dire che la legittimità dell’art. 650 dipende tutto dal verificare

se quel provvedimento dell’autorità è stato emanato sulla base di una legge che indichi in

modo preciso in quali casi e con quali contenuti può intervenire il provvedimento dell’autorità

È una valutazione che deve fare di volta in volta il magistrato, per capire se c’è una legge che

indichi con sufficiente specificazione quanto può intervenire la fonte subordinata, che integra

il precetto.

Oggi diventa sempre più importante in confronto tra l’Unione Europea e il diritto penale →

UNIONE EUROPEA E DIRITTO PENALE: il processo di integrazione europea ha visto un progressivo

rafforzamento di scelte di politica criminale effettuate a livello di integrazione europea. L’UE, però, non ha una

competenza diretta in materia penale: i regolamenti non possono prevedere direttamente sanzioni penali.

Questa assenza di potestà normativa in materia pena si ricava da:

  • Trattati Istitutivi; nemmeno con il Trattato di Lisbona (2009) si è prevista una competenza diretta

dell’UE in materia penale;

  • Riserva di legge costituzionale; la nostra Costituzione prevede il principio di RDL e quindi non c’è

un’indicazione a favore di una fonte di ordine sovranazionale.

  • Assenza di base democratica forte degli organi comunitari, che abbiano competenza a emanare

norme penali.

Le fonti dell’UE sono soprattutto di emanazione della Commissione. Però dopo il Trattato di Lisbona il

Parlamento Europeo ha visto un forzo rafforzamento del proprio ruolo nel processo decisionale, mediante la

procedura di CODECISIONE → la fonte nasce da un’indicazione che arriva dalla Commissione che è sempre

l’organo proponente, però c’è il procedimento di codecisione che coinvolge anche il Parlamento Europeo.

Le fonti dell’UE, quindi, acquisiscono base democratica perché il Parlamento Europeo è eletto a SUFFRAGIO

UNIVERSALE.

Le fonti dell’UE possono prevedere SOLO sanzioni amministrative di natura pecuniaria molto elevata, oppure

sanzioni interdittive, ma non con sanzioni penali.

Vi è però un’incidenza diretta di alcune fonti penali, facendo riferimento ai Trattati e ai Regolamenti:

a. i REGOLAMENTI → sono immediatamente applicabili in tutti gli Stati Membri: di conseguenza, ci può,

essere un contrasto tra un regolamento e una norma interna.

Se si ha una norma penale interna incompatibile con la norma del regolamento, il giudice deve DISAPPLICARE

la norma penali interna in contrasto con il regolamento → questo è un fenomeno non di abrogazione, ma di

disapplicazione : la norma penale continua a rimanere nel nostro sistema, ma non la si può più applicare.

Vi può essere un fenomeno di:

  1. Disapplicazione totale della norma;
  2. Disapplicazione parziale della norma

a seconda del grado di compatibilità tra Regolamento e norma penali interna.

b. Le norme contenute nei Trattati fissano dei principi importanti:

  • della libera prestazione dei servizi → se sono un libero professionista, posso decidere di prestare

la mia attività in tutti i territori dell’UE.

  • della libertà di stabilimento → posso fissare in qualunque territorio dell’UE la mia attività.

Supponiamo che la disciplina interna di uno Stato non rispetti questi due principi → c’è un problema

di compatibilità con la norma interna.

c. Le norme contenute nelle DIRETTIVE : esse non sono immediatamente applicabili, sono rivolte allo

Stato Membro che deve dare attuazione alla direttiva. Una volta datane attuazione, diventa vincolante

la legge che dà attuazione alla direttiva. Esse hanno un termine entro cui gli Stati Membri devono dare

attuazione alle direttive.

Spesso capita che l’Italia non ne dia attuazione nei tempi indicati: le direttive, di per sé, non sono

immediatamente vincolanti, lo diventano, come i regolamenti, quelle SELF-EXECUTIVE → DIRETTIVE

AUTOAPPLICATIVE che hanno un contenuto estremamente dettagliato e non lasciano allo stato un

margine di manovra. Se lo Stato non ci dà attuazione, scaduto il termine di adempimento, quella

direttiva diventa vincolante come i regolamenti. I singoli giudici, se ritengono che la norma penale

interna contrasti con questa direttiva, disapplicano la norma interna.

(Questo è capitato nel nostro ordinamento per quanto riguarda una direttiva in tema di rimpatri che

interessava i cittadini di paesi terzi rispetto all’UE e la disciplina di permessi premio. Il contenuto della

direttiva entrava in contrasto con la disciplina penale → è successo che scaduto il termine di

attuazione della legge, i giudici italiani hanno iniziato a disapplicare questo reato);

d. Le DECISIONI-QUADRO: fonte non più presente dopo il 2008; erano un po’ simili alle direttive:

vincolavano gli Stati Membri in ordine all’obiettivo da perseguire, ma non avevano un’efficacia così

forte come le direttive perché non erano assoggettate alla procedura d’infrazione.

Proprio perché queste decisioni non erano assoggettate alla procedura d’infrazione, erano state

adottate molte decisioni-quadro in materia penale (in tema di immigrazione, riciclaggio, contrasto agli

stupefacenti).

Dopo il Trattato di Lisbona non abbiamo più questa fonte (introducevano norme penali).

SVILUPPO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE → ha avuto un ruolo fondamentale nel rafforzare la

competenza dell’UE nel dare indicazioni in politica criminale. L’UE non può con le proprie fonti intervenire in

materia penale in modo diretto, però può dare delle indicazioni su quali sono le scelte che devono essere fatto

all’interno dell’UE:

  1. Principio di interpretazione conforme: la CGUE ha detto che le norme interne degli Stati Membri

devono essere interpretate in conformità alla disciplina della CGUE → questo principio che viene

evidenziato nella SENTENZA PUPINO del 2005, è stato deciso in relazione alle decisioni-quadro.

se il legislatore non dà attuazione alle decisioni-quadro, il giudice deve interpretare le norme interne

in conformità al contenuto della disciplina sovranazionale, con un limite: non ci devono essere effetti

sfavorevoli per l’autore del reato: l’interpretazione da parte del giudice può essere solo in bonam

partem.

  1. Potenziamento delle direttive in funzione di armonizzazione delle legislazioni nazionali: SENTENZA

SULL’AMBIENTE del 2005 (in tema di protezione sull’ambiente, ci deve essere una decisione-quadro

o una direttiva?) Il contrasto tra parlamento e Commissione riguardava questo: se dico che è

sufficiente una decisione-quadro dico che è sufficiente uno strumento più debole sul piano della

capacità di imposizione; se dico che invece è la direttiva a dover essere la fonte, allora faccio

riferimento a una fonte più forte, perché vi è la procedura d’infrazione.

La CGUE, in questa sentenza del 2005, arriva a dire che quando si tratta di interessi fondamentali

dell’UE che interessano l’intero territorio non è sufficiente la decisione-quadro. Ci dev’essere una

direttiva che dia indicazioni anche in materia di politica criminale.

Con la riforma del Trattato di Lisbona, 2009, è stato approvato in nuovo art. 83 TFUE in cui si stabilisce

che → il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive, secondo la procedura

b. DETERMINATEZZA : la norma dev’essere chiara e precisa, è principio che investe il modo in cui il

legislatore formula la norma penale → è un principio diretto al legislatore.

Nell’individuazione del livello di determinatezza della norma penale, il legislatore deve prendere in

considerazione i destinatari ultimi, ovvero i consociati: la norma penale dev’essere quindi intellegibile, chiara

e precisa per i consociati.

Questo principio soddisfa due esigenze:

  • RATIO DI CERTEZZA → la norma dev’essere chiara. Qui la certezza si chiarisce nella prospettiva della

prevenzione generale: solo se una norma è chiara essa può sviluppare una forza d’intimidazione o di

orientamento sociale dei consociati;

  • RATIO DI GARANZIA → contro i possibili abusi del potere giudiziario: se la norma è indeterminata, è

poi il magistrato che riempie il contenuto della norma (RDL: contro gli abusi del potere esecutivo)

L’esigenza di determinatezza è evidenziata anche dalla Corte EDU, che con

l’art 7 fissa il principio di legalità,

evidenziando due elementi: la CEDU non è interessata alla riserva di legge: per la CEDU essa non è una garanzia

forte e imprescindibile.

Alla CEDU interessa che la norma penale soddisfi due esigenze:

  1. ACCESSIBILITÀ → il contenuto della norma penale può essere conosciuto;
  2. PREVEDIBILITÀ → i consociati, leggendo la norma, devono capire quale sia la condotta vietata.

Il principio di determinatezza è un elemento richiesto anche dalla CGUE per garantire il rispetto dell’art7: solo

una norma chiara e precisa garantisce la prevedibilità.

Questo principio consente di valorizzare il principio di frammentarietà del diritto penale → esso non interviene

a tutelare a 360 gradi ogni bene giuridico, ma le fattispecie penali sono caratterizzate come fattispecie di

MODALITÀ DI LESIONE: si puniscono determinati modi di offesa al bene giuridico. Qui si vede la necessità

dell’indicazione precisa delle modalità di offesa al bene giuridico.

Per quanto riguarda le fonti ordinarie, questo principio trova fondamento nell’art 1 c.p. → viene utilizzato

l’avverbio ESPRESSAMENTE , che indica che la norma dev’essere formulata in modo chiaro e preciso dalla legge.

Per quanto riguarda il fondamento costituzionale, si ha l’art. 25 Cost. → questa norma non ci dice che la norma

penale dev’essere determinata e precisa, (non c’è neanche l’avverbio espressamente ), nondimeno possiamo

desumere in via interpretativa il principio di determinatezza. Questo articolo presenta alcuni sottoprincipi del

principio di legalità: RISERVA DI LEGGE e IRRETROATTIVITÀ (il giudice individua il contenuto della norma ex

post).

Dall’art 25 Cost. ricaviamo che la norma dev’essere determinata.

Vi sono altre norme della Costituzione che ulteriormente rafforzano il principio dell’art 25 Cost.

L’art 13 Cost. → stabilisce che la libertà personale sia inviolabile e prevede le condizioni per poter limitare la

libertà personale, attraverso una RDL.

Il comma 3 dell’art. 13 Cost. prevede che la limitazione della libertà personale debba essere possibile quando

si individuano in modo preciso i casi in cui la libertà può essere limitata.

L’art 112 Cost. → il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Se la norma è indeterminata nel suo

contenuto, diventa difficile capire se il PM ha rispettato l’obbligo di esercitare l’azione penale. Solo se la norma

è precisa possiamo verificare se il PM ha esercitato l’azione penale.

L’art. 24 Cost. → riconosce l’importanza inviolabile del diritto di difesa: diventa difficile difendersi da un capo

di imputazione quando il reato che ci viene contestato è indeterminato nel suo contenuto. Più è ristretto

l’ambito di applicazione, più possiamo difenderci.

Il principio di determinatezza, quindi, ha un fondamento costituzionale.

Come si fa a individuare quando una norma è precisa? Questo è un problema che riguarda come le norme

vengono formulate dal legislatore.

Vi sono però alcune indicazioni:

  1. È necessario evitare →
    • le clausole generali → termini molto ampi che nella descrizione delle norme penali sono da evitare
    • la tecnica casistica → presente nell’ordinamento inglese, quando scrivono le norme lunghe e

articolate cercano di descrivere e tipizzare tutte le situazioni che si possono verificare.

Vi è però il rischio di sia lasciar fuori alcuni casi che poi nella prassi emergono sia dell’eccesso di

legislazione di lacune di tutela e di disparità di trattamento

Tecnica esemplificativa: quando il legislatore fa alcuni esempi per identificare un certo concetto/termine.

Es. art.

603 - bis c.p .: punisce la fattispecie dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il comma 3 indica alcune situazione che sono indice di sfruttamento del lavoro

È preferibile, nel descrivere una norma, non la tecnica casistica, ma la tecnica SINTETICA, vuol dire cercare di

esprimere attraverso dei termini delle modalità di aggressione al bene giuridico.

  1. È necessario considerare →
    • Cercare di interpretare la norma considerando il complesso degli elementi utilizzati per descrivere

la norma: molte volte il giudice, quando deve interpretare una norma, non si ferma al significato

linguistico di un singolo termine, ma fa una riflessione che coinvolge il complesso degli elementi

della norma;

  • Tutti i termini hanno un nucleo di significato che è certo e poi hanno un’area di significato che è

più incerta → la filosofia del linguaggio distingue un nucleo più ristretto, ovvero l’area nera

centrale di nucleo, e un’area esterna più grigia. Questo vuol dire che quanto più un termine

presenta un’area esterna più incerta, tanto più diventa indeterminato il contenuto della norma.

C’è una distinzione sul grado di determinatezza in ordine agli elementi del reato →

La DETERMINATEZZA si può porre in termini parzialmente differenti in relazione a:

  1. ELEMENTI DESCRITTIVI: quando rinviano direttamente a un atto della realtà, per comprendere un

termine, si fa rinvio alla realtà;

  1. ELEMENTI NORMATIVI: elementi che per poter essere compresi, richiedono rinvio a un’altra

norma.

Questa norma può essere di due diversi tipi:

  • Il rinvio è a una norma GIURIDICA;
  • Il rinvio è a una norma EXTRAGIURIDICA → a una norma sociale, non giuridica.

Es. art. 529 c.p.: stabilisce che agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli

oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Il codice Rocco prevede una serie

di reati contro la moralità pubblica (spettacoli, pubblicazioni, oggetti osceni), che sono stati

progressivamente limitati.

Il codice quindi dava indicazione di ciò che è da considerare osceno → atti e oggetti in luogo

pubblico → abbiamo a che fare con un elemento NORMATIVO EXTRAGIURIDICO poiché il rinvio è

a un parametro sociale. Quando rinvia a un parametro sociale, nasce il problema della

determinatezza della norma. Come individuiamo ciò che è offensivo dell’elemento osceno?

Vi sono due parametri:

a. È necessario che l’elemento linguistico connoti il parametro valutativo: l’elemento linguistico

ci deve indicare qual è il parametro di valutazione che vuole richiamare; con riferimento agli

atti osceni, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che l’osceno riguardi la sfera del riserbo

sessuale.

b. Il parametro valutativo a cui fa rinvio la norma deve avere un riscontro univoco nella società:

se la nozione di riservo nell’ambito della sfera sessuale non ha un riscontro univoco, la norma

diventa indeterminata.

Sui reati di osceno vi è stata una forte evoluzione della giurisprudenza → il parametro sociale

modifica il contenuto della norma. La Corte di Cassazione ha sviluppato un’ulteriore nozione

del concetto di osceno, PRIVATIZZANDO ciò che si considera osceno.

Vedi sentenza n. 368/1992.

Le definizioni possono talvolta possono essere utili per garantire determinatezza alla norma penale,

soprattutto quando si tratta di termini tecnici.